Oggetto del Consiglio n. 144 del 21 dicembre 1961 - Verbale
OGGETTO N. 144/61 - LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale (applicazione di norme della legge delega per il personale statale; indennità integrativa regionale, indennità invernale e indennità di grado), disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relativa relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21-22 dicembre 1961:
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Con decreto P.R. 10-1-1957 n. 3 venne approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato che prevede alcune norme migliorative relative alla ammissione in carriera, ai congedi straordinari, alle varie aspettative, ecc., che non trovano corrispondenza nelle analoghe norme previste per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale, approvate in precedenza, con la legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale.
I rappresentanti del personale dipendente hanno ripetutamente fatto presente l'opportunità che il personale stesso possa usufruire di benefici analoghi a quelli apportati al trattamento dei dipendenti statali dal sopracitato Decreto P.R. 10-1-1957 n. 3 ed hanno richiesto che siano, di conseguenza, apportate alle norme approvate con la legge regionale 28-7-1956 n. 3 le necessarie modifiche ed integrazioni.
A tal fine risponde l'allegato disegno di legge regionale.
Il terzo comma dell'articolo 180 delle norme di cui alla legge regionale 28-7-1956 n. 3, stabilisce quanto segue: "Al fine di assicurare al personale dell'Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello del personale dipendente dello Stato, è inoltre dovuta al personale una indennità integrativa regionale nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio".
Sono noti i benefici di carriera ed economici fruiti da varie categorie di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti del personale degli Enti locali; si citano, ad esempio:
1) il maggiore sviluppo di carriera mediante ruoli aperti e trasferimenti di sede (mentre il personale degli Enti locali è normalmente inquadrato in posti di ruolo chiusi);
2) la corresponsione di indennità e di assegni speciali mensili vari di carattere continuativo, in aggiunta agli stipendi di organico;
3) la corresponsione di compensi fissi mensili per ore di lavoro straordinario e di compensi per diritti casuali;
4) passaggio automatico da coefficienti di stipendio ad altri superiori (senza alcun provvedimento di promozione a posti vacanti) all'atto del raggiungimento di determinate anzianità di grado nel coefficiente inferiore;
5) concessione ferroviaria per viaggi a prezzi ridotti sulle ferrovie dello Stato;
6) orario unico continuato e ridotto.
In considerazione di quanto sopra e dell'elevato costo della vita nella Città di Aosta, sono da anni corrisposte al personale regionale:
1) l'indennità mensile fissa integrativa approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 21 in data 22-2-1950, ammontante a Lire 5.000 per gli impiegati e a Lire 7.000 per i salariati;
2) l'indennità invernale (in misura di Lire 35.000 al personale senza persone a carico; di Lire 40.000 al personale con una persona a carico; di Lire 45.000 al personale con più persone a carico);
3) l'indennità pasquale (in misura del 50% di una mensilità di assegni netti in godimento);
4) il premio annuo di rendimento (gratifica) (in misura del 50% di una mensilità di assegni lordi iniziali).
Le altre Regioni a Statuto speciale corrispondono da tempo al proprio personale indennità integrative regionali di carattere continuativo e di importo mensile rilevante, in proporzione agli stipendi di organico.
I rappresentanti del personale regionale hanno fatto presente la opportunità di regolare questa materia mediante l'approvazione di indennità integrative regionali da corrispondere in via continuativa, ad evitare la adozione, di volta in volta, di singoli provvedimenti di concessione di indennità e gratifiche straordinarie di carattere facoltativo.
Sono state pertanto, previste nell'allegato disegno di legge regionale anche norme concernenti la corresponsione, in via continuativa, delle seguenti indennità da liquidare in misure varie determinate in modo da assicurare, proporzionalmente, un maggior beneficio economico al personale dei gradi inferiori e rivalutarne il trattamento economico per alleviare l'attuale disagio economico del personale stesso:
a) indennità integrativa regionale mensile, da liquidare in misura di Lire 5 mila nette per gli impiegati e di Lire 7 mila nette per i salariati (indennità pensionabile),
b) indennità invernale, da liquidare nelle seguenti misure annue lorde:
- L. 105 mila per i dipendenti senza persone a carico;
- L. 120 mila per i dipendenti con una persona a carico;
- L. 135 mila per i dipendenti con due o più persone a carico;
c) indennità di grado, da liquidare al lordo delle ritenute erariali, in misura annua ragguagliata ad una mensilità degli assegni netti in godimento da parte di ciascun dipendente unitamente allo stipendio del mese di giugno (per l'anno decorso).
Le spese per le varie indennità e premi attualmente corrisposte al personale dell'Amministrazione regionale in aggiunta al trattamento economico principale (indennità mensile integrativa regionale; indennità invernale; indennità pasquale e premio annuo di rendimento) ammontano a complessive lorde annue Lire 70 milioni circa.
Le spese per la corresponsione delle tre indennità di carattere continuativo di cui all'allegato disegno di legge regionale (indennità mensile integrativa regionale; indennità invernale e indennità di grado, che sono sostitutive delle sopramenzionate quattro indennità attualmente corrisposte) ammontano a complessive lorde annue Lire 117 milioni circa e sono da imputare ai vari capitoli di spesa del bilancio su cui gravano le spese per gli emolumenti delle varie categorie del personale regionale, previe variazioni di bilancio.
Pertanto il maggior onere a carico del bilancio regionale per la corresponsione delle tre indennità previste dall'allegato disegno di legge risulta di Lire 47 milioni circa.
Disegno di legge regionale
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D' AOSTA
LEGGE REGIONALE ... 1961, N. ...: APPROVAZIONE DI NORME CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 Luglio 1956, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:
A) Il secondo e terzo comma dell'articolo 129 ("Supplenze e reggenze") sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"Le supplenze del personale e le reggenze degli uffici, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate al personale che, nell'ambito di ciascun Servizio od Ufficio, o di Servizi ed Uffici analoghi, eserciti funzioni dello stesso grado o di uno o due gradi inferiori. Le supplenze e le reggenze sono affidate, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore competente, tenuto conto delle attitudini, del merito e dell'anzianità del personale. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, al personale incaricato di mansioni di grado superiore è corrisposta una indennità mensile di incarico commisurata alla differenza degli assegni base di organico e degli assegni accessori previsti per i due posti, oltre ai compensi per le ore di lavoro straordinario prestato, nelle misure previste per il posto di organico cui si riferisce l'incarico affidato".
B) Il terzo comma dell'articolo 136 ("Congedo annuale ordinario") è soppresso e sostituto dal seguente: (in relazione all'ultimo comma dell'art. 36 del D. P. R. 10-1-1957 n. 3) "Il godimento del congedo ordinario entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionale esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.".
C) Il quarto ed il sesto comma dell'articolo 137 ("Permessi e congedi straordinari") sono soppressi e sostituiti dai seguenti (in relazione agli artt. 37 - 38 del D.P.R. 10-1-1957 n. 3): "Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di due mesi nel corso dell'anno. Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.
Nel caso di matrimonio, il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.
Il congedo straordinario è concesso dalla Giunta regionale in base a motivata domanda da inoltrarsi all'Amministratore competente con il parere del capo servizio".
"Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace, per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo ordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali".
D) All'articolo 137 ("Permessi e congedi straordinari") sono aggiunti i seguenti nono, decimo ed undicesimo comma (in relazione agli artt. 39 - 40 del D.P.R. 10-1-1957 n. 3):
"Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dai commi precedenti, conserva il diritto al congedo ordinario".
"Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto. Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio o salario e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti all'Amministrazione militare".
"I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti".
E) - L'articolo 142 ("Aspettativa per motivi di salute (infermità)") è soppresso e sostituito dal seguente (in relazione all'art. 68 del D.P.R. 10-1-1957 n. 3):
"L'aspettativa per infermità è concessa, d'ufficio o a domanda del dipendente, per la durata massima di diciotto mesi, previo accertamento sanitario dal quale risulti l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa domanda e si assume la relativa spesa.
L'accertamento sanitario può essere eseguito durante l'aspettativa, su domanda dell'interessato o d'ufficio, agli effetti del richiamo eventuale dall'aspettativa.
L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Al termine dell'aspettativa per infermità, al dipendente deve comprovare, mediante certificato medico, di essere completamente guarito ed in grado di prestare regolare servizio, salvo eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione.
Durante l'aspettativa per infermità il personale ha diritto all'intero stipendio o salario per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da cause di servizio, permane per tutto il periodo della aspettativa il diritto del personale a tutti gli assegni, escluse le eventuali indennità fisse per prestazioni di lavoro straordinario o per altri incarichi; sono, inoltre, a carico della Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in Istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal dipendente".
F) - L'articolo 146 ("Cumulo delle aspettative") è soppresso e sostituito dal seguente (in relazione all'art. 70 del D.P.R. 10-1-1957 n. 3):
"Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 143, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 142, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità può essere concesso, al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
G) Il primo comma dell'articolo 174 ("Trattamento economico durante la disponibilità") è sostituito dal seguente nuovo comma (in relazione all'art. 73 del D.P.R. 10-1-1957 n. 3):
"Al personale collocato in disponibilità competono lo stipendio o salario e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario".
H) L'ultimo comma dell'articolo 176 ("Richiamo in servizio temporaneo") è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma (in relazione all'ultimo comma dell'articolo 77 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3):
"Il richiamo in servizio temporaneo sospende il decorso del periodo massimo di due anni previsto per la disponibilità dall'articolo 173".
I) Il terzo comma dell'articolo 180 ("Indennità") è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi commi:
"Al fine di assicurare al personale dell'Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello del personale dipendente dallo Stato, sono attribuite con decorrenza dal 1-7-1961 al personale regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione, e retribuito in base agli assegni principali e accessori previsti dalle tabelle e dal regolamento organico per il personale dell'Amministrazione regionale, le seguenti indennità regionali da corrispondere nelle misure e secondo le modalità seguenti:
a) Indennità mensile integrativa regionale, pensionabile, nelle seguenti misure: lorde Lire 6.500 (sei mila cinquecento) per il personale impiegativo; - lorde Lire 8.200 (otto mila duecento) per il personale salariato di grado XII S a) - b) - c) - d); - lorde Lire 5.900 (cinque mila novecento) per il personale salariato di grado XII S e) od equiparato;
b) Indennità invernale, nelle seguenti misure, al lordo delle ritenute erariali e da liquidare al personale, in due ratei uguali, unitamente allo stipendio o salario dei mesi di ottobre e di febbraio di ciascun anno:
- Lire 105.000 (centocinque mila) ai dipendenti senza persone a carico;
- Lire 120.000 (centoventi mila) ai dipendenti con una persona a carico;
- Lire 135.000 (centotrentacinque mila) ai dipendenti con due o più persone a carico;
c) indennità di grado al lordo delle ritenute erariali, da corrispondere al personale dipendente unitamente allo stipendio o salario del mese di giugno di ciascun anno, ragguagliata ad una mensilità degli assegni netti in godimento da parte di ciascun dipendente a tale data.
Art. 2
Le indennità previste alle lettere a), b), c) del paragrafo I) del precedente articolo non sono corrisposte: al personale incaricato retribuito mediante compensi o indennità mensili di incarico; al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro; al personale addetto ai servizi di controllo presso gli Stabilimenti speciali di St. Vincent; al personale comunque assunto o incaricato retribuito non in base alle tabelle e alle norme del regolamento organico del personale dell'Amministrazione regionale.
In sede di liquidazione dell'indennità invernale di cui alla lettera b) del paragrafo I) del precedente articolo per la stagione invernale 1961-1962 sarà operata, a conguaglio, la trattenuta delle somme già corrisposte al personale a' sensi della deliberazione di Giunta n. 1146 in data 8 novembre 1961 a titolo di indennità invernale.
Per il pagamento delle indennità previste alle lettere b), c) del paragrafo I) del precedente articolo 1 si osservano le disposizioni previste dall'articolo 181 delle sopracitate norme del regolamento organico regionale per il pagamento della tredicesima mensilità al personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 3
Con la corresponsione in via continuativa delle indennità di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo I) dell'art. 1 della presente legge, non saranno più corrisposte al personale regionale le analoghe seguenti quattro indennità e gratifiche in precedenza già concesse al personale regionale: indennità fissa mensile integrativa regionale; indennità invernale; gratifica pasquale; gratifica-premio annuale.
Art. 4
Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde Lire 117.000.000, per la corresponsione delle tre indennità di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo I) dell'articolo 1 della presente legge s; provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitoli del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962 riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi re giovali nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.
Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti a carico del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire 47.000.000, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della ENTRATA della SPESA del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962, mentre alle copertura della corrispondente maggiore spesa annua per i successivi esercizi finanziari si provvederà mediante i previsto incremento delle entrate annue proprie delle Regione e, comunque, mediante eventuale riduzione delle spese straordinarie:
Variazione in aumento alla parte I - ENTRATA:
- Lo stanziamento del capitolo 34 ("Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St. Vincent") è aumentato di Lire 47 milioni.
Variazioni alla parte II - SPESA:
A) - Variazioni in diminuzione:
- Lo stanziamento del capitolo 126 ("Spese per la corresponsione di indennità, premi e compensi straordinari al personale e premi straordinari di anzianità - Articolo 183 delle norme approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3") è ridotto di Lire 25 milioni.
B) - Variazioni in aumento:
- Lo stanziamento del capitolo 8 ("Stipendi, indennità, assegni e compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale") è aumentato di Lire 47 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 17 ("Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza, assistenziale e licenziamento al personale del Servizio forestale regionale") è aumentato di Lire 11 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 62 ("Spese per la manutenzione delle strade regionali - salari e indennità ai cantonieri e Capi cantonieri - sgombro neve -spese accessorie") è aumentato di Lire 6 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 69 ("Spese per le Scuole Medie Superiori - Stipendi, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale del Liceo Ginnasio di Aosta, dell'Istituto Magistrale di Aosta e dell'Istituto Tecnico di Aosta") è aumentato di Lire 2 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 90 ("Spese per stipendi, indennità, assegni e compensi, trattamento di quiescenza e di licenziamento, quote di compartecipazione del personale ai proventi dei diritti di analisi del Laboratorio d'Igiene e Profilassi") è aumentato di Lire 2 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 103 A ("Spese per stipendi, salari, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e quote di compartecipazione su proventi a favore del personale") è aumentato di Lire 4 milioni.
Art. 5
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.
ESTRATTO-COPIA DELLE NORME DEL VIGENTE REGOLAMENTO ORGANICO REGIONALE DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA:
Art. 129
Supplenze e reggenze
Omissis
Le supplenze del personale e le reggenze degli uffici, in caso di assenza dei titolari o di vacanza dei posti, spettano al personale che, nell'ambito di ciascun Servizio od Ufficio eserciti funzioni dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore. Ove in tali condizioni si trovino più dipendenti, le supplenze e le reggenze sono affidate su proposta dell'Assessore o del Segretario generale o del Dirigente o del Capo del Servizio, tenuto conto delle attitudini, del merito e della anzianità.
Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, al personale incaricato di mansioni di grado superiore è corrisposta una indennità mensile di incarico commisurata alla differenza degli assegni base di organico e degli assegni accessori previsti per i due posti, oltre ai compensi per le ore di servizio prestato oltre il normale orario d'ufficio.
3° comma art. 136
Non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro anno.
4° comma art. 137
Per cause gravi possono esser concessi brevi permessi oltre il limite massimo di giorni trenta di congedo ordinario annuale, previa motivata domanda da inoltrarsi all'Amministratore competente con il parere del Capo servizio.
6° comma art. 137
Analogamente a quanto praticato nei confronti del personale statale, è concesso al personale, in occasione di matrimonio, un congedo straordinario di giorni quindici, non computabile nel congedo ordinario annuale e con diritto agli assegni.
Art. 142
Aspettativa per motivi di salute (infermità)
L'aspettativa per infermità viene concessa d'ufficio o a domanda del personale per la durata massima di un anno, previo accertamento sanitario.
L'accertamento sanitario può essere eseguito durante l'aspettativa su domanda dell'interessato o d'ufficio, agli effetti del richiamo eventuale dall'aspettativa.
L'aspettativa per infermità cessa con il cessare della causa per la quale è stata disposta.
Al termine dell'aspettativa per infermità il personale deve comprovare, mediante certificato medico, di essere completamente guarito ed in grado di prestare regolare servizio, salvo eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione.
Al personale in aspettativa per infermità è corrisposto un assegno non maggiore dei due terzi né minore di metà dello stipendio o salario, nonché della indennità di carovita e delle relative quote complementari per le persone a carico, se il personale abbia cinque o più anni di effettivo servizio.
L'assegno è corrisposto in misura non maggiore alla metà né minore ad un terzo al personale che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio.
Art. 146
Cumulo delle aspettative
Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata (un anno) dell'una o dell'altra aspettativa.
Se il periodo intermedio di servizio attivo è superiore a tre mesi ma non a sei, la durata massima del secondo periodo di aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.
La durata massima complessiva di più periodi di aspettativa, per infermità o per motivi di famiglia, non può, in alcun caso, superare i due anni in un quinquennio.
1° comma art. 174
Al personale collocato in disponibilità è concesso il trattamento economico previsto dall'art. 142 per il personale collocato in aspettativa per motivi di salute.
Ultimo comma art. 176
Il richiamo in servizio temporaneo non interrompe il decorso del periodo massimo di due anni previsto per la disponibilità, dall'articolo 173.
3° comma art. 180
Al fine di assicurare al personale dell'Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello del personale dipendente dallo Stato, è inoltre dovuta al personale una indennità integrativa regionale nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio.
ESTRATTO DI NORME DEL DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957 N. 3 RICHIAMATE, PER RIFERIMENTO NELLE NOTE A PIE' PAGINA DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE:
(... Omissis...)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 22, del 25 gennaio) - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(... Omissis...)
STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(... Omissis...)
Art. 37
(Congedo straordinario)
All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.
Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni.
Art. 38
(Congedo straordinario per richiamo alle armi)
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 39
(Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario)
L'impiegato che ha usufruito di congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.
Art. 40
(Trattamento economico durante il congedo)
Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.
(... Omissis...)
Art. 68
(Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio)
L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.
L'amministrazione può in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del l'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.
Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai Regi Decreti 5 novembre 1895, n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsto dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati.
(... Omissis...)
Art. 70
(Cumulo di aspettative)
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
(... Omissis...)
Art. 73
(Trattamento economico)
L'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.
Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
(... Omissis...)
Art. 77
(Dispensa dal servizio)
L'impiegato in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'art. 75 o trasferito ad altra amministrazione ai sensi dell'art. 74.
Egli è altresì collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia stato richiamato o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato trasferito od al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 76.
La destinazione a servizio temporaneo sospende il decorso del termine di due anni stabilito dal primo comma del presente articolo.
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Il Presidente della Giunta, MARCOZ, illustrando la relazione soprariportata, informa che il provvedimento legislativo sottoposto alla approvazione del Consiglio concerne lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione Regionale (applicazione di norme della legge delega per il personale stradale; indennità integrativa regionale; indennità invernale e indennità Idi grado).
Riferisce in merito alle modificazioni ed aggiunte proposte agli articoli 129 (2° e 3° comma), 136 (3° comma), 137 (4°, 6°, 10° e 11° comma), 142, 146, 174 (1° comma), 176 (ultimo comma), 180 (3° comma), soffermandosi in modo particolare sulle norme del 2° e 3° comma dell'articolo 129 ("supplenze e reggenze") e sul 3° comma dell'articolo 180 ("indennità"), norme che illustra e commenta, precisando in che consistano le modificazioni apportate agli articoli predetti.
Fa presente che, in forza delle nuove disposizioni sostitutive del 3° comma dell'articolo 180, vengono attribuite al personale regionale avente un normale e diretto rapporto di impiego con la Regione, a decorrere dal 1 luglio 1961, una indennità mensile integrativa regionale, pensionabile, una indennità invernale, non pensionabile, e una indennità di grado, pure non pensionabile.
Rileva, in proposito, che nella formulazione delle nuove norme di cui sopra è precisato che l'indennità mensile integrativa regionale è pensionabile, mentre invece non è espressamente precisato che l'indennità invernale e l'indennità di grado don sono pensionabili.
Propone, pertanto, ad evitare il sorgere di eventuali futuri malintesi, che le disposizioni di cui alla lettera b) Indennità invernale - e alla lettera c) Indennità di grado - siano approvate con l'aggiunta nella parte finale delle seguenti parole: "Indennità non computabili agli effetti del trattamento di quiescenza".
Comunica di aver teste ricevuto (in mattinata) un esposto del personale statale forestale in cui si fa notare che, con la applicazione a favore del personale regionale delle indennità sopra menzionate, si viene a creare una sperequazione fra il trattamento economico del personale regionale ed il trattamento economico del personale forestale statale comandato e si chiede che tali indennità siano attribuite anche al personale forestale statale comandato.
Dopo aver precisato che il personale forestale comandato fruiva, fino ad oggi, di un trattamento economico superiore a quello di cui fruiva il personale regionale, fa presente che il Consiglio dovrebbe approvare, nell'adunanza odierna, la concessione al personale regionale delle indennità di cui si tratta, nelle misure proposte e a decorrere dal 1° luglio 1961, salvo rivedere e modificare, in un secondo tempo, il trattamento economico del personale forestale statale comandato per evitare eventuali sperequazioni.
Comunica che tutte le modificazioni e aggiunte proposte ai citati articoli del Regolamento organico vigente sono state esaminate e discusse dalla Commissione Consultiva Paritetica prevista dall'articolo 110 del vigente Regolamento organico per il personale regionale.
Precisa, per quanto riguarda la nuova formulazione del comma 2° dell'articolo 129 ("Le supplenze del personale e le reggenze degli uffici, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate al personale che, nell'ambito di ciascun Servizio od Ufficio, o di Servizi ed Uffici analoghi, eserciti funzioni dello stesso grado o di uno o due gradi inferiori") che la Giunta, dopo riesame della questione e sentito il parere della Commissione Consultiva Paritetica, ritiene opportuno e propone che nella parte finale di detto 2° comma le parole "uno o due gradi inferiori" siano soppresse e sostituite con le seguenti parole: "grado immediatamente inferiore; in mancanza di personale di grado immediatamente inferiore o per esigenze di servizio, sono affidate anche a personale di due gradi inferiori".
In merito al 3° comma dell'articolo 129, comunica che la Giunta è dell'avviso, dopo approfondito studio della questione, che le ore di lavoro straordinario eseguite dal personale incaricato di mansioni di grado superiore debbano essere retribuite nelle misure previste per il posto di organico di titolarità.
Informa che la Giunta propone pertanto, su conforme avviso della Commissione Consultiva Paritetica, che siano soppresse, nella parte finale della nuova formulazione del 3° comma, le seguenti parole: "oltre ai compensi per le ore di lavoro straordinario prestato, nelle misure previste per il posto di organico cui si riferisce l'incarico affidato".
Riferisce che le proposte della Giunta hanno incontrato il favore del personale regionale che, tramite la Commissione Interna, ha fatto pervenire alla Presidenza della Giunta regionale una lettera in cui dichiara di essere soddisfatto dei provvedimenti sottoposti oggi all'approvazione del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la corresponsione della indennità mensile integrativa regionale, della indennità invernale e della indennità di grado, pur richiedendo, il che è comprensibile, che le misure della indennità invernale e della indennità di grado proposte dalla Giunta, a decorrere dal 1° luglio 1961, vengano corrisposte al netto, cioè con assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale dell'ammontare delle trattenute.
Comunica, in proposito, che le soluzioni prese in esame inizialmente dalla Giunta, per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle indennità regionali da corrispondere al personale, erano tre e, cioè, una prima soluzione che comportava un onere annuo di Lire 30 milioni per l'Amministrazione Regionale, una seconda soluzione che comportava un onere annuo di Lire 47 milioni ed una terza soluzione che prevedeva il massimo dei miglioramenti.
Fa presente che, dopo lunghe discussioni ed approfondito studio del problema, la Giunta si è orientata verso la soluzione intermedia che, come già detto, comportava per la Regione un onere annuo di Lire 47 milioni.
Precisa che tale soluzione costituisce il massimo sforzo finanziario che l'Amministrazione Regionale possa ora fare per il proprio personale; osserva che bisogna tenere conto delle attuali limitate possibilità finanziarie della Regione.
Ritiene, pertanto, che la maggiore richiesta fatta dal personale regionale non possa essere presa in considerazione.
Il Consigliere BORDON dichiara che voterà a favore delle varie proposte fatte dalla Giunta.
Raccomanda però che, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 129, le supplenze del personale e le reggenze degli uffici, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, siano affidate, per quanto possibile, al personale che eserciti funzioni dello stesso grado o di grado immediatamente inferiore.
Raccomanda, comunque, che, in sede di pratica applicazione di tali norme, sia sentita la Commissione Interna oppure la Commissione Consultiva Paritetica.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, assicura che, di norma, le supplenze e le reggenze saranno affidate al personale che esercita funzioni dello stesso grado o di grado immediatamente inferiore.
Precisa che, soltanto in mancanza di personale di grado immediatamente inferiore o per esigenze di servizio, le supplenze o le reggenze saranno affidate a personale di due gradi inferiori.
Il Consigliere DUJANY rileva che l'emendamento proposto dalla Giunta al 2° comma dell'articolo 129 è più restrittivo della formulazione originaria del comma; dichiara di concordare sull'emendamento proposto dalla Giunta.
Comunica che la sua preoccupazione verte, invece, sull'esposto inviato alla Presidenza della Giunta dal personale forestale statale comandato ed auspica che tale esposto sia preso in esame al più presto possibile per eliminare eventuali sperequazioni di trattamento economico che potrebbero sorgere con l'attribuzione al personale regionale delle varie indennità regionali nelle misure proposte dalla Giunta.
Circa la richiesta fatta dal personale ed intesa a ottenere che le indennità invernale e di grado siano corrisposte al netto di trattenute, assumendo a carico regionale l'onere delle trattenute stesse, prospetta la possibilità che il Consiglio accolga almeno parzialmente la richiesta fatta dal personale corrispondendo al netto quanto meno una delle due predette indennità; rileva che la maggiore spesa annua che ne deriverebbe per la Regione non costituirebbe un onere eccessivo, in quanto sarebbe dell'ordine di circa 2 milioni e mezzo.
Segue breve discussione in merito alla proposta fatta dal Consigliere Dujany fra il Presidente della Giunta, MARCOZ, l'Assessore FOSSON, il Consigliere DUJANY ed il Consigliere MARTINET, il quale ultimo chiede ed ottiene chiarimenti in merito alle varie trattenute che vengono operate sulle retribuzioni del personale regionale.
L'Assessore CHANTEL, nella sua qualità di. Presidente della Commissione Consultiva per il personale, illustra le ragioni per le quali si rende opportuno che il Consiglio approvi le modificazioni proposte dalla Giunta al secondo e terzo comma dell'articolo 129 del Regolamento organico vigente.
Circa la richiesta, fatta dal personale, di corrispondere le indennità invernale e di grado al netto di ogni trattenuta, assumendo a carico dell'Amministrazione Regionale l'onere relativo alle ritenute erariali, osserva che, prima di addivenire alla formulazione delle proposte concernenti le misure delle indennità regionali da corrispondere al personale regionale con decorrenza dal 1-7-1961, la Ragioneria ha dovuto fare e rifare varie volte calcoli e tabelle, in base alle richieste e proposte fatte dalla Commissione Consultiva per il personale; fa presente che, soltanto dopo laboriose sedute, la Commissione Consultiva per il personale è giunta alla formulazione delle proposte, ora in esame, proposte che hanno ottenuto l'approvazione, in via di massima, della Commissione Interna del personale.
Precisa che le proposte concernenti le misure della indennità mensile integrativa regionale, della indennità invernale e della indennità di grado sono state formulate tenendo anche conto della necessità di assicurare a tutto il personale regionale un minimo vitale; fa presente che, in base a tale principio, le indennità da corrispondere ai dipendenti appartenenti ai gradi inferiori risultano proporzionalmente maggiorate in maggior misura percentuale in confronto alle indennità proposte per i dipendenti dei gradi superiori; il che, - egli dice, - corrisponde ad un criterio di giustizia.
Per quanto riguarda la richiesta presentata alla Presidenza della Giunta dal personale forestale statale comandato, esprime l'avviso che tale richiesta potrà essere presa in esame in un secondo tempo ai fini della perequazione del trattamento economico del personale forestale statale comandato, con il trattamento economico del personale forestale regionale.
Il Consigliere BORDON, riferendosi alla raccomandazione, fatta dal Consigliere Dujany, di accogliere in parte la richiesta del personale per quanto riguarda la concessione al netto delle ritenute erariali della indennità invernale e della indennità di grado, dichiara di concordare sulla proposta fatta dal Consigliere Dujany, rilevando che la relativa maggiore spesa annua si aggirerebbe sui 2-3 milioni, il che non costituirebbe un onere eccessivo per la Regione.
Per quanto riguarda l'esposto fatto alla Presidenza della Giunta regionale dal personale forestale statale comandato, rileva la necessità che la questione sia esaminata al più presto dalla Giunta ai fini della perequazione del trattamento economico del personale forestale statale comandato, con il trattamento economico del personale forestale regionale.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, ribadisce le ragioni per cui è opportuno che l'indennità invernale e l'indennità di grado siano approvate dal Consiglio nelle misure proposte dalla Giunta.
Il Consigliere MARTINET dichiara di concordare sulla proposta, fatta dal Consigliere Dujany, secondo cui il Consiglio dovrebbe accogliere parzialmente la richiesta fatta dal personale, stabilendo che almeno l'indennità invernale sia corrisposta al netto delle ritenute erariali.
Il Vice Presidente, VUILLERMOZ, dichiara di essere favorevole all'accoglimento della proposta fatta dal Consigliere Dujany.
L'Assessore COLOMBO concorda sulla considerazione che l'accoglimento della proposta fatta dal Consigliere Dujany comporterebbe soltanto una spesa annua di 2-3 milioni, il che non costituirebbe un onere eccessivo per la Regione, ma ricorda che la questione delle indennità regionali è stata oggetto di lunghe ed approfondite discussioni da parte della Commissione Consultiva per il personale e della Giunta, discussioni che si sono concluse con le proposte sottoposte oggi all'approvazione del Consiglio dopo avere ottenuto il parere favorevole della Commissione Interna del personale e il gradimento della maggioranza del personale regionale.
Ritiene che non sia, quindi, più il caso di ritornare su tale questione tanto più che, quanto prima, il Consiglio sarà chiamato ad approvare nuovi miglioramenti di carattere economico per il personale regionale, miglioramenti che sono conseguenti al miglioramento degli assegni del personale statale.
Dopo breve discussione fra i Consiglieri GUGLIELMINETTI, MARTINET e DUJANY, il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della soprariportata proposta fatta dal Consigliere Dujany per la concessione dell'indennità invernale al netto di ritenute.
Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli tredici e voti contrari diciotto (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), ha respinto la proposta di emendamento modificativo all'articolo 1 lettera H - cpv. b) proposto dal Consigliere Dujany.
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alle singole votazioni sui vari articoli del disegno di legge per alzata di mano.
Articolo 1 - Il Presidente, FILLIETROZ, ricorda che il Presidente della Giunta, Marcoz, ha proposto che nella parte finale del secondo comma dell'articolo 129 (lettera A dell'articolo in esame) siano soppresse le parole "di uno o due gradi inferiori" e che il comma stesso sia completato con l'aggiunta delle seguenti parole: "grado immediatamente inferiore; in mancanza di personale di grado immediatamente inferiore o per esigenze di servizio, sono affidate anche a personale di due gradi inferiori".
Pone, quindi, ai voti per alzata di mano l'approvazione dell'emendamento proposto dal Presidente della Giunta, Marcoz.
Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che l'emendamento è stato approvato ad unanimità di voti dal Consiglio (Consiglieri presenti e votanti: trenta).
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente, FILLIETROZ, comunica che il Presidente della Giunta, Marcoz, ha altresì proposto che nella parte finale del terzo comma dell'articolo 129 (lettera A dell'articolo in esame), siano soppresse le seguenti parole "oltre ai compensi per le ore di lavoro straordinario prestato, nelle misure previste per il posto di organico cui si riferisce l'incarico affidato".
Pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'emendamento soppressivo proposto dal Presidente della Giunta.
Procedutosi alla votazione, il Presidente Fillietroz accerta e comunica che il Consiglio ha approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta) il soprariportato emendamento soppressivo proposto dal Presidente della Giunta.
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente, FILLIETROZ, ricorda infine che il Presidente della Giunta, Marcoz, ha altresì proposto che le disposizioni della lettera b) Indennità invernale -, di cui alla lettera I) dell'articolo in esame siano completate con l'aggiunta delle parole "indennità non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza" dopo le parole "di alcuni anni"; fa pure presente che analoga aggiunta è stata proposta alla parte finale della disposizione della lettera c) Indennità di grado.
Pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dei suddetti due emendamenti aggiuntivi proposti dal Presidente della Giunta.
Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, (Consiglieri presenti e votanti: trentuno) i suddetti due emendamenti aggiuntivi proposti dal Presidente della Giunta, Marcoz.
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone infine ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo 1 nel suo complesso, modificato come dagli emendamenti proposti dal Presidente della Giunta, Marcoz, e testé approvati dal Consiglio.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio (Consiglieri presenti e votanti: trentuno) nella sua nuova formulazione.
Il Consiglio prende atto.
Articoli dal n. 2 al n. 5 - Si dà atto che gli articoli dal n. 2 al n. 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e favorevoli: trentuno), con separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: ventinove;
- Un voto contrario.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, con voti favorevoli 29 ed uno contrario, il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale:
Disegno di legge regionale n. 14
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE n. : APPROVAZIONE DI NORME CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:
A) - Il 2° ed il 3° comma dell'articolo 129 ("Supplenze e reggenze") sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"Le supplenze del personale e le reggenze degli uffici, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate al personale che, nell'ambito di ciascun Servizio od Ufficio, o di Servizi ed Uffici analoghi, eserciti funzioni dello stesso grado o di grado immediatamente inferiore; in mancanza di personale di grado immediatamente inferiore o per esigenze di servizio, sono affidate anche a personale di due gradi inferiori. Le supplenze e le reggenze sono affidate, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore competente, tenuto conto delle attitudini, del merito e dell'anzianità del personale. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, al personale incaricato di mansioni di grado superiore è corrisposta una indennità mensile di incarico commisurata alla differenza degli assegni base di organico e degli assegni accessori previsti per i due posti.
B) - Il 3° comma dell'articolo 136 ("Congedo annuale ordinario") è soppresso e sostituito dal seguente:
(in relazione all'ultimo comma dell'articolo 36 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3).
"Il godimento del congedo ordinario entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo".
C) - Il 4° ed il 6° comma dell'articolo 137 ("Permessi e congedi straordinari") sono soppressi e sostituiti dai seguenti: (in relazione agli artt. 37 - 38 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3).
"Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di due mesi nel corso dell'anno. Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.
Nel caso di matrimonio, il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.
Il congedo straordinario è concesso dalla Giunta regionale in base a motivata domanda da inoltrarsi all'Amministratore competente con il parere del Capo servizio".
"Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace, per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo ordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali".
D) - All'articolo 137 ("Permessi e congedi straordinari") sono aggiunti i seguenti 9°, 10° ed 11° comma: (in relazione agli articoli 39 - 40 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3).
"Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dai commi precedenti, conserva il diritto al congedo ordinario".
"Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto. Al dipendente in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio o salario e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti alla Amministrazione militare".
"I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti".
E) - L'articolo 142 ("Aspettativa per motivi di salute (infermità)") è soppresso e sostituito dal seguente:
(in relazione all'art. 68 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3).
"L'aspettativa per infermità è concessa, d'ufficio o a domanda del dipendente, per la durata massima di diciotto mesi, previo accertamento sanitario dal quale risulti l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa domanda e si assume la relativa spesa.
L'accertamento sanitario può essere eseguito durante l'aspettativa, su domanda dell'interessato o d'ufficio, agli effetti del richiamo eventuale dall'aspettativa.
L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Al termine dell'aspettativa per infermità, il dipendente deve comprovare, mediante certificato medico, di essere completamente guarito ed in grado di prestare regolare servizio, salvo eventuale accertamento da parte della Amministrazione.
Durante l'aspettativa per infermità il personale ha diritto all'intero stipendio o salario per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da cause di servizio, permane per tutto il periodo della aspettativa il diritto del personale a tutti gli assegni, escluse le eventuali indennità fisse per prestazioni di lavoro straordinario o per altri incarichi; sono, inoltre, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in Istituti sanitari o per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal dipendente".
F) - L'articolo 146 ("Cumulo delle aspettative") è soppresso e sostituito dal seguente: (in relazione all'art. 70 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3).
"Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 143, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa, per motivi di salute, si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 142, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità può essere concesso, al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi".
G) - Il 1° comma dell'articolo 174 ("Trattamento economico durante la disponibilità") è sostituito dal seguente nuovo comma: (in relazione all'art. 73 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3).
"Al personale collocato in disponibilità competono lo stipendio o salario e agli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario".
H) - L'ultimo comma dell'articolo 176 ("Richiamo in servizio temporaneo") è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma: (in relazione all'ultimo comma dell'articolo 77 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3).
"Il richiamo in servizio temporaneo sospende il decorso del periodo massimo di due anni previsto per la disponibilità dall'articolo 173".
I) - Il 3° comma dell'articolo 180 ("Indennità") è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi commi:
"Al fine di assicurare al personale della Amministrazione regionale un trattamento economico assimilato a quello del personale dipendente dallo Stato, sono attribuite con decorrenza dal 1-7-1961 al personale regionale avente un normale e diretto rapporto di pubblico impiego con la Regione, e retribuito in base agli assegni principali e accessori previsti dalle tabelle e dal regolamento organico per il personale dell'Amministrazione regionale, le seguenti indennità regionali, da corrispondere nelle misure e secondo le modalità seguenti:
a) Indennità mensile integrativa regionale, pensionabile, nelle seguenti misure: lorde Lire 6.500 (seimilacinquecento) per il personale impiegatizio; - lorde Lire 8.200 (ottomiladuecento) per il personale salariato di grado XII S a) - b) - c) - d); - lorde Lire 5.900 (cinquemilanovecento) per il personale salariato di grado XII S e) od equiparato;
b) Indennità invernale, nelle seguenti misure, al lordo delle ritenute erariali e da liquidare al personale, in due ratei uguali, unitamente allo stipendio o salario dei mesi di ottobre e di febbraio di ciascun anno, indennità non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza:
- Lire 105.000 (centocinquemila) ai dipendenti senza persone a carico;
- Lire 120.000 (centoventimila) ai dipendenti con una persona a carico;
- Lire 135.000 (centotrentacinquemila) ai dipendenti con due o più persone a carico;
c) Indennità di grado al lordo delle ritenute erariali, da corrispondere al personale dipendente unitamente allo stipendio o salario del mese di giugno di ciascun anno, ragguagliata ad una mensilità degli assegni netti in godimento da parte di ciascun dipendente a tale data, indennità non computabile agli effetti del trattamento di quiescenza".
Art. 2
Le indennità previste alle lettere a), b), c), del paragrafo I) del precedente articolo non sono corrisposte: al personale incaricato retribuito mediante compensi o indennità mensili di incarico; al personale salariato avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro; al personale addetto ai servizi di controllo presso gli Stabilimenti speciali di St. Vincent; al personale comunque assunto o incaricato retribuito non in base alle tabelle e alle norme del regolamento organico del personale dell'Amministrazione regionale.
In sede di liquidazione dell'indennità invernale di cui alla lettera b) del paragrafo I) del precedente articolo per la stagione invernale 1961-1962 sarà operata, a conguaglio, la trattenuta delle somme già corrisposte al personale a' sensi della deliberazione di Giunta n. 1146 in data 8 novembre 1961 a titolo di indennità invernale.
Per il pagamento delle indennità previste alle lettere b), c) del paragrafo I) del precedente articolo 1 si osservano le disposizioni previste dall'articolo 181 delle sopracitate norme del regolamento organico regionale per il pagamento della tredicesima mensilità al personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 3
Con la corresponsione in via continuativa delle indennità di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo I) dell'articolo 1 della presente legge, non saranno più corrisposte al personale regionale le analoghe seguenti quattro indennità e gratifiche in precedenza già concesse al personale regionale: indennità fissa mensile integrativa regionale; indennità invernale gratifica pasquale; gratifica-premio annuale.
Art. 4
Alla liquidazione delle spese, previste in complessive annue lorde L. 117.000.000, per la corresponsione delle tre indennità di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo I) dell'articolo 1 della presente legge si provvederà mediante imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari di spesa dei capitoli del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.
Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti a carico del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire 47.000.000, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della ENTRATA e della SPESA del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962, mentre alla copertura della corrispondente maggiore spesa annua per i successivi esercizi finanziari si provvederà mediante il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione e, comunque, mediante eventuale riduzione delle spese straordinarie:
Variazione in aumento alla parte I - ENTRATA:
- Lo stanziamento del capitolo 34 ("Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St. Vincent") è aumentato di Lire 47 milioni.
Variazioni alla parte II - SPESA:
A) - Variazioni in diminuzione:
- Lo stanziamento del capitolo 126 ("Spese per la corresponsione di indennità, premi e compensi straordinari al personale e premi straordinari di anzianità - Articolo 183 delle norme approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3") è ridotto di Lire 25 milioni.
B) - Variazioni in aumento:
- Lo stanziamento del capitolo 8 ("Stipendi, indennità, assegni e compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale") è aumentato di Lire 47 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 17 ("Stipendi, salari, indennità, assegni compensi e trattamento di quiescenza, assistenziale e licenziamento al personale del Servizio forestale regionale") è aumentato di Lire 11 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 62 ("Spese per la manutenzione delle strade regionali - salari e indennità ai cantonieri e Capi cantonieri - sgombro neve - spese accessorie") è aumentato di Lire 6 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 69 ("Spese per le Scuole Medie Superiori - Stipendi, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale del Liceo Ginnasio di Aosta, dell'Istituto Magistrale di Aosta e dell'Istituto Tecnico di Aosta") è aumentato di Lire 2 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 90 ("Spese per stipendi, indennità, assegni e compensi, trattamento di quiescenza e di licenziamento, quote di compartecipazione del personale ai proventi dei diritti di analisi del Laboratorio d'Igiene e Profilassi") è aumentato di Lire 2 milioni.
- Lo stanziamento del capitolo 103 A ("Spese per stipendi, salari, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e quote di compartecipazione su proventi a favore del personale") è aumentato di Lire 4 milioni.
Art. 5
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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