Oggetto del Consiglio n. 143 del 21 dicembre 1961 - Verbale

OGGETTO N. 143/61 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1962, PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1962, presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relativa relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21-22 dicembre 1961:

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Con legge regionale 16 maggio 1961 n. 3, è stata autorizzata la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per il periodo di un anno, dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di Lire 200 milioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un accreditamento-fido bancario utilizzabile, in via continuativa, con apertura di credito in conto corrente per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

L'Istituto Bancario San Paolo, di Torino - Succursale di Aosta - con lettera in data 9-11-1961, prot. n. 0425, ha comunicato quanto segue:

"Oggetto: Proroga fideiussione a favore della Cooperativa Prod. Latte e Fontina.

Per opportuna conoscenza, ci pregiamo rammentarVi che il giorno 31-12-1961 verrà a scadere la validità della garanzia fideiussoria di L. 200.000.000 prestata da codesta On. Amministrazione Regionale a questo Istituto e nell'interesse della Cooperativa Produttori Latte e Fontina, la quale gode di un affidamento in corso ammontante a L. 200.000.000.

Vi preghiamo, pertanto, di voler cortesemente assumere gli opportuni provvedimenti legislativi ed amministrativi per la proroga dell'impegno in argomento, qualora intendiate concedere alla Cooperativa l'ulteriore utilizzo della concessione di credito in essere.

A tale riguardo, allo scopo di venire incontro alla Cooperativa nella misura del tasso di interesse, Vi preghiamo aggiungere alla attuale sola forma di utilizzo "con apertura di credito in c/c" anche "per sconto di cambiali dirette".

Vi preghiamo infine di volerci far pervenire le Vostre decisioni in merito al più presto possibile e, comunque, non oltre il 20 dicembre 1961.

Invitiamo, nel contempo, la Spettabile Cooperativa, che ci legge in copia, a prendere in tempo utile gli opportuni accordi con la On. Amministrazione regionale per quanto in argomento.

Vogliate gradire i nostri migliori e più distinti saluti".

In considerazione della necessità di assicurare continuità degli accreditamenti bancari alla predetta Cooperativa, si propone che il Consiglio regionale

APPROVI

la seguente proposta di disegno di legge regionale:

(OMISSIS: segue disegno di legge riportato in calce al deliberato).

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Il Consigliere BORDON accenna brevemente alla situazione finanziaria della Cooperativa Produttori Latte e Fontina rilevando che è necessario ed urgente adottare i provvedimenti occorrenti per sanare una buona volta la deficitaria situazione finanziaria della Cooperativa.

Auspica che la questione della Cooperativa sia presa in esame ed approfondita dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, unitamente ai dirigenti della Cooperativa stessa, nell'interesse dei produttori di fontina.

L'Assessore FOSSON, riferendosi alle dichiarazioni del Consigliere Bordon, informa il Consiglio che il pagamento dei premi a favore dei produttori di fontina per forme di fontina prodotte nell'anno 1960 e marchiate non ha potuto avere luogo, a tutt'oggi, non già per causa dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste ma, bensì, a causa della Cooperativa Produttori Latte e Fontina; illustra quindi le ragioni della sua affermazione.

Precisa che, - contrariamente alle decisioni assunte dal Consiglio regionale che, nell'adunanza in data 3 dicembre 1960, aveva approvato (deliberazione n. 179) la concessione di un premio dell'importo di Lire 400 per ogni forma di fontina prodotta nell'anno 1960 e marchiata, - la Cooperativa Produttori Latte e Fontina ha chiesto all'Amministrazione Regionale che il premio in questione venisse corrisposto in base al peso delle singole forme di fontina, anziché in base al numero delle forme di fontina marchiate, adducendo che in tal senso si era pronunciata l'Assemblea generale dei soci della Cooperativa nella seduta del 27 aprile 1961.

Comunica di avere potuto accertare, invece, leggendo il verbale della predetta seduta dell'Assemblea generale dei soci, che ciò non corrisponde al vero, perché in detto verbale non si parla di corrispondere il premio in base al peso delle singole forme, ma si stabilisce di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di riscuotere per conto dei soci della Cooperativa stessa il premio di marchiatura loro spettante per l'anno 1960, provvedendo in seguito direttamente alla distribuzione dell'ammontare del premio tra i soci conferenti in misura proporzionale alla produzione classificata.

Prega il Consigliere Bordon di volere cortesemente adoperare i suoi buoni uffici presso gli Amministratori della Cooperativa affinché l'Amministrazione Regionale possa provvedere alla concessione e liquidazione ai soci della Cooperativa delle somme loro spettanti a titolo di premio per le forme di fontina prodotte e marchiate nel 1960, secondo quanto stabilito dal Consiglio regionale con deliberazione n. 179 del 3 dicembre 1960.

Il Consigliere BORDON, richiamato quanto già detto in precedenza, sottolinea l'opportunità che la Commissione consiliare permanente per l'agricoltura e foreste esamini, unitamente ai dirigenti della Cooperativa Produttori Latte e Fontina, la situazione finanziaria della Cooperativa stessa.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere constatato che nessun Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione dei vari articoli del disegno di legge mediante singole votazioni per alzata di mano.

Articoli dal n. 1 al n. 7 - Si dà atto che gli articoli dal n. 1 al n. 7 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Il Presidente, Fillietroz, - dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e favorevoli: trentuno , con separate sette votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: trentuno.

Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1962 presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta:

Disegno di legge regionale n. 13

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1962 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1-1-1962 al 31-12-1962, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino nell'interesse e a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 200 milioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 22 gennaio 1960 n. 1 e 16 maggio 1961 n. 3 di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale nonché di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di spese a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante introito di somme e imputazione di spese ai seguenti capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte ENTRATE e della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1-7-1961 - 30-6-1962 e ai corrispondenti capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 1-7-1962 - 30-6-1963:

- capitolo 39 della parte ENTRATE: "Entrate per riscossione di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari";

- capitolo 198 della parte SPESE: "Spese per eventuale pagamento di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta".

Art. 5

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato capitolo 198 della parte SPESE del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1-7-1961 - 30-6-1962 ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario 1-7-1962 - 30-6-1963.

Art. 6

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il ricupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato capitolo 39 della parte ENTRATE del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1-7-1961 - 30-6-1962 ed al corrispondente istituendo capitolo di entrata del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1-7-1962 - 30-6-1963.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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