Oggetto del Consiglio n. 168 del 22 dicembre 1961 - Verbale

OGGETTO N. 168/61 - LEGGE REGIONALE PER PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUA.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua in Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relazione illustrativa, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21-22 dicembre 1961:

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Con legge regionale 8-11-1956 n. 5 furono emanate norme per la applicazione nel territorio della Regione Valle d'Aosta della legge dello Stato 8-1-1952 n. 42, con la quale venne disposta una proroga quindicennale alla durata delle utenze di acque pubbliche aventi per oggetto piccole derivazioni d'acqua scadute fra il 10-6-1940 ed il 24 febbraio 1957.

In Valle d'Aosta la grande massa delle piccole utenze di derivazione d'acqua andrà a scadere, dopo la concessa proroga, il 31 gennaio 1962 e a tale data i titolari, per la maggior parte piccoli artigiani, contadini, Consorzi irrigui, dovranno presentare all'Amministrazione regionale, in allegato alle domande, il progetto delle opere di derivazione, utilizzazione e restituzione delle acque pubbliche prelevate.

È ovvio che essi dovranno, pertanto, sostenere spese, a volte anche notevoli, per farsi allestire gli elaborati tecnici richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

D'altra parte, con la presentazione delle domande e dei progetti sopra ricordati, si verrebbe a creare un super-affollamento improvviso di pratiche all'Ufficio Acque, con non poche difficoltà per il normale espletamento delle relative pratiche.

Inoltre, vi sarebbero utenti che per ignoranza della legge, non provvederebbero, prima del 31 gennaio 1962, a tutelare i propri diritti d'acqua e decadrebbero perciò dai loro diritti di derivazione di acqua pubblica.

Tutti questi prevedibili inconvenienti sono stati presi in esame dalla Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici che, nell'interesse delle piccole utenze; aveva dato mandato agli Ingg. Mosti e Torrione di sentire dal legale della Regione, Avv. A. Colonna, di Torino, se fosse stato possibile e conveniente emanare una nuova legge regionale per concedere una ulteriore proroga a quella già concessa con la legge regionale 8 novembre 1956, n. 5.

Il parere dell'Avv. Colonna è stato favorevole alla emanazione di una nuova legge regionale di proroga il cui testo, esaminato e proposto dalla predetta Commissione consiliare nella riunione del 21-11-1961, risulta dall'allegato disegno di legge.

Ritenuto che permangono le ragioni e la situazione in considerazione delle quali fu emanata la legge regionale 8-11-1956 n. 5 e attesa la necessità di assicurare la continuità degli usi praticati per le utenze in questione in conformità ai decreti di concessione e di riconoscimento a suo tempo rilasciati dallo Stato;

Si propone

che il Consiglio regionale approvi il seguente disegno di legge:

(OMISSIS: segue disegno di legge, riportano in calce al deliberato).

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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere constatato che nessun Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione dei vari articoli del disegno di legge mediante singole votazioni per alzata di mano.

Articoli 1 - 2 e 3 - Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, con separate tre votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori: AILLON, BARONE e VALLINO, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventotto.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale per proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua in Valle di Aosta:

Disegno di legge regionale n. 20

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ... : PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUA.

Visti gli articoli 2 lettera m), 3 lettera d), 31 e 51 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4;

Ritenuto che permane la situazione in dipendenza della quale fu emanata la legge regionale 8-11-1956 n. 5;

Allo scopo di assicurare la continuità degli usi praticati in conformità dei decreti di concessione e di riconoscimento a suo tempo rilasciati dall'Amministrazione dello Stato:

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La durata delle utenze aventi per oggetto piccole derivazioni d'acqua, già prorogata dalla legge regionale 8-11-1956, n. 5, è ulteriormente prorogata di altri 15 anni.

Art. 2

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 8-11-1956 n. 5 circa il passaggio delle acque della utenza anzidette o al demanio della Regione alla data 11 marzo 1948 o alla massa delle acque delle quali la Regione è concessionaria, giusta l'articolo 7 dello Statuto regionale, allo scadere del primo quindicennio di proroga disposta dall'anzidetta legge regionale 8-11-1956 n. 5.

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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