Oggetto del Consiglio n. 169 del 22 dicembre 1961 - Verbale

OGGETTO N. 169/61 - TRATTAMENTO ECONOMICO E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE SALARIATO NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI VARI PRESSO L'ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE, DI AOSTA.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non di ruolo addetto ai servizi vari dell'Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21-22 dicembre 1961:

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Con provvedimento n. 136, in data 6 ottobre 1961, il Consiglio regionale deliberava l'approvazione di norme particolari concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale salariato non di ruolo addetto ai servizi vari dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.

In considerazione della particolare natura dei servizi e delle prestazioni del personale in questione, assunto in servizio quale giornaliero ed in via precaria in quanto non sono previsti posti di ruolo, le norme predette vennero elaborate tenendo presenti le norme dei vigenti contratti collettivi di lavoro regolanti le prestazioni ed il trattamento normativo ed economico del personale ospedaliero.

Con nota n. 3243 in data 13-11-1961, il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle di Aosta ha fatto presente la necessità che lo stato giuridico ed economico del personale di cui si tratta sia, invece, regolato dalle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3 e successive modificazioni.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di revocare quanto stabilito con la propria precedente deliberazione n. 136 in data 6-10-1961, recante norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale salariato non di ruolo addetto ai servizi vari dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta;

2) di stabilire che al personale salariato non di ruolo addetto ai servizi vari previsti nella tabella organica dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta, si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per il personale avventizio della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni;

3) di stabilire, con decorrenza dal 1° luglio 1961, in Lire 426.000 (quattrocentoventiseimila) annue lorde, (corrispondenti al salario lordo iniziale totalmente conglobato per il personale regionale S-12 e) il salario iniziale da attribuire al personale predetto, oltre all'indennità integrativa speciale netta di cui alla legge 27-5-1959 n. 324 e successive modificazioni, le eventuali quote di aggiunta di famiglia, l'indennità di missione, la XIII mensilità e le altre indennità eventualmente fruite dal personale salariato regionale non di ruolo;

4) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi concernenti la determinazione degli importi mensili da trattenere al personale predetto che fruisca di alloggio con luce, vitto e riscaldamento (personale interno) ovvero solo di vitto (personale esterno);

5) di stabilire che la maggiore spesa annua derivante dalla applicazione del nuovo trattamento economico di cui al precedente punto 3) prevista in complessive lorde Lire 8.000.000 (ottomilioni) sia finanziata con imputazione all'apposito capitolo 103A - del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario ("Spese per stipendi, salari, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e quote di compartecipazione su proventi a favore del personale"), il cui stanziamento è aumentato di Lire otto milioni come da provvedimento legislativo di variazione del bilancio (oggetto n....) in data ... dicembre 1961, - nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.

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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto);

DELIBERA

1) di revocare quanto stabilito con la propria precedente deliberazione n. 136 in data 6-10-1961, recante norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale salariato non di ruolo addetto ai servizi vari dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta;

2) di stabilire che al personale salariato non di ruolo addetto ai servizi vari previsti nella tabella organica dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta, si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per il personale avventizio della Regione approvate con legge regionale 28-7-1956, n. 3 e successive modificazioni;

3) di stabilire, con decorrenza dal 1° luglio 1961, in Lire 426.000 (quattrocento ventiseimila) annue lorde, (corrispondenti al salario lordo iniziale totalmente conglobato per il personale regionale S 12 e) il salario iniziale, da attribuire al personale predetto, oltre all'indennità integrativa speciale netta di cui alla legge 27-5-1959 n. 324 e successive modificazioni, le eventuali quote di aggiunta di famiglia, l'indennità di missione, la XIII mensilità e le altre indennità eventualmente fruite dal personale salariato regionale non di ruolo;

4) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi concernenti la determinazione degli importi mensili da trattenere al personale predetto che fruisca di alloggio con luce, vitto e riscaldamento (personale interno) ovvero: solo di vitto (personale esterno);

5) di stabilire che la maggiore spesa annua derivante dalla applicazione del nuovo trattamento economico di cui al precedente punto 3) prevista in complessive lorde Lire 8.000.000 (otto milioni) sia finanziata con imputazione all'apposito capitolo 103-A del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario ("Spese per stipendi, salari, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e quote di compartecipazione su proventi a favore del personale"), il cui stanziamento è aumentato di Lire otto milioni come da provvedimento legislativo di variazione del bilancio (oggetto n. 151) in data 22 dicembre 1961, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci previsti per i successivi esercizi finanziari.

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