Oggetto del Consiglio n. 166 del 22 dicembre 1961 - Verbale
OGGETTO N. 166/61 - ISTITUZIONE DI QUATTRO NUOVE BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AD ALUNNI MERITEVOLI E BISOGNOSI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE. - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di istituzione di quattro nuove borse di studio da assegnare ad alunni meritevoli e bisognosi dell'Istituto Professionale regionale, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21-22 dicembre 1961:
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Con deliberazione n. 124 in data 8 ottobre 1959 e n. 156, in data 2 dicembre 1960, il Consiglio regionale provvedeva alla istituzione di numero quarantadue borse di studio da ripartirsi fra gli alunni meritevoli e bisognosi delle scuole secondarie di grado inferiore e superiore della Valle d'Aosta.
Ritenuta la opportunità di istituire altre analoghe borse di studio da assegnare ad alunni meritevoli del nuovo Istituto Professionale Regionale, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di istituire, in aggiunta alle borse di studio di cui alle deliberazioni consiliari n. 124 in data 8-10-1959 e n. 156, del 2-12-1960, quattro nuove borse di studio da Lire 60.000 (sessantamila) caduna, da assegnare ad alunni meritevoli e bisognosi dell'Istituto Professionale regionale;
2) di approvare la conseguente nuova maggiore spesa relativa, di complessive annue Lire 240.000 (duecentoquarantamila), da imputare al Capitolo 83 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario, che offre la necessaria disponibilità: ("Spese per la concessione di borse di studio a favore di alunni delle scuole secondarie e superiori ecc."), ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci dei successivi esercizi finanziari;
3) di approvare le norme contenute nell'allegato regolamento per l'assegnazione delle borse stesse.
(OMISSIS: segue bando di concorso riportato in calce al deliberato).
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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo avere constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX;
richiamate le deliberazioni consiliari n. 124 in data 8-10-1959 e n. 156 in data 2-12-1960;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto);
DELIBERA
1) di istituire, in aggiunta alle borse di studio di cui alle deliberazioni consiliari n. 124 in data 8-10-1959 e n. 156 del 2-12-1960, quattro nuove borse di studio da Lire 60.000 (sessantamila) caduna, da assegnare ad alunni meritevoli e bisognosi dell'Istituto Professionale regionale;
2) di approvare la conseguente nuova maggiore spesa relativa, di complessive annue L. 240.000 (duecentoquarantamila), da imputare al capitolo 83 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario, che offre la necessaria disponibilità: (Spese per la concessione di borse di studio a favore di alunni delle scuole secondarie e superiori ecc.), ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci dei successivi esercizi finanziari;
3) di approvare le norme dell'allegato bando di concorso per l'assegnazione delle borse stesse:
BANDO - REGOLAMENTO
per l'assegnazione di 4 borse di studio ad alunni meritevoli e bisognosi dell'Istituto Professionale Regionale.
Art. 1
Sono messe a concorso, a decorrere dall'anno scolastico 1961-1962, n. 4 borse annuali di Lire 60.000 (sessantamila) ciascuna, da assegnarsi, secondo le norme previste dagli articoli seguenti, ad alunni meritevoli e bisognosi dell'Istituto Professionale Regionale.
Art. 2
Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito in prima sessione il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano, riportando una media di almeno 7/10 per il profitto.
Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computati ai fini della media.
b) appartengano a famiglie particolarmente bisognose;
c) siano nati in Valle d'Aosta o vi risiedano da almeno cinque anni.
Sono ammessi al concorso anche gli alunni che, non avendo potuto, per gravi e giustificati motivi, sostenere gli esami nella sessione estiva, abbiano conseguito nella sessione autunnale il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano riportando la media richiesta.
Art. 3
Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare all'Assessore alla P.I., tramite il Capo dell'Istituto frequentato dal concorrente, la domanda di partecipazione al concorso in carta libera e corredata dei seguenti documenti pure in carta libera:
a) certificato di cittadinanza italiana;
b) stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza;
c) certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza attestante le condizioni economiche di ciascun membro della famiglia.
Tale certificato deve altresì precisare se l'interessato sia soggetto o meno all'imposta di famiglia e, in caso affermativo, in base a quale reddito imponibile;
d) certificato rilasciato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte attestante il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva ed il relativo contributo annuo;
e) certificato di residenza (per i soli concorrenti che non sono nati in Valle d'Aosta);
f) certificato dei voti riportati dal concorrente per l'ammissione alla classe che frequenta;
g) dichiarazione attestante che il concorrente non gode di altre borse di studio;
h) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento della stato di bisogno.
Le domande documentate debbono pervenire agli Istituti frequentati dai concorrenti entro il ...
Art. 4
La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stata accertata la esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 2, è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito, hanno la precedenza nell'ordine seguente:
a) gli orfani di guerra o assimilati;
b) i figli di mutilati o invalidi;
c) i figli di agricoltori.
Art. 5
Quando una o più borse non possono essere assegnate per mancanza di concorrenti o perché gli eventuali concorrenti non si trovano nelle condizioni richieste, le somme corrispondenti potranno essere conservate ed assegnate in seguito come borse annuali straordinarie.
Art. 6
Non possono essere assegnate borse di studio a concorrenti che già godono di altre borse o sussidi di studio; qualora si verifichi questo caso, la borsa dovrà essere revocata e dovrà essere assegnata ad un altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.
Art. 7
Alla designazione dei vincitori provvederà una Commissione così composta:
a) l'Assessore regionale alla P.I. - Presidente
b) il Sovraintendente agli Studi - Membro effettivo
c) il Capo dell'Istituto Professionale regionale o un suo rappresentante - Membro effettivo
d) 3 Consiglieri regionali - Membri effettivi
e) un rappresentante le famiglie degli alunni - Membro effettivo
f) un funzionario della Sovraintendenza agli Studi con le mansioni di Segretario della Commissione - Membro aggiunto.
Non potranno far parte della Commissione i parenti od affini fino al quarto grado dei partecipanti al concorso.
Art. 8
Le borse di studio sono assegnate ai vincitori e liquidate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
Art. 9
Al pagamento delle borse di studio si provvede mediante due versamenti di eguale importo, uno in febbraio e l'altro in aprile, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
I mandati di pagamento delle borse agli alunni assegnatari sono emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci.
Non sarà dato corso al pagamento della borsa, qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore alla sospensione dalle lezioni per un periodo di cinque giorni, oppure abbandoni la scuola.
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