Oggetto del Consiglio n. 155 del 22 dicembre 1961 - Verbale

OGGETTO N. 155/61 - MODIFICA DELLE NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER ACQUISTO DI MACCHINARIO E PER FINANZIAMENTI BANCARI A FAVORE DI IMPRESE ARTIGIANE.

L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO Giulio, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazione delle norme per la concessione di sussidi e contributi per acquisto di macchinario e per finanziamenti bancari a favore di Imprese artigiane, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 ottobre 1961:

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Il Consiglio regionale, con proprie deliberazioni n. 65 in data 3 agosto 1951, n. 79 in data 5 maggio 1955 e n. 72 in data 29 maggio 1957, ha approvato a favore delle imprese artigiane locali le seguenti provvidenze:

a) (deliberazioni consiliari n. 65 in data 3-8-1951 e n. 79 in data 5-5-1955) - concessione di sussidi per le spese di acquisto di macchinario nuovo (20% dell'importo della spesa totale fino alla concorrenza massima di Lire 1.500.000 ossia Lire 300.000, per le imprese individuali; 30% della spesa totale fino alla concorrenza massima di Lire 4.000.000, ossia Lire 1.200.000 se l'acquirente è un'impresa artigiana costituita in società o una cooperativa di lavoratori);

b) (deliberazione consiliare n. 72 in data 29-5-1957) - concessione, a favore delle imprese artigiane per le quali non è prevista l'erogazione dei sussidi di cui alla deliberazione consiliare n. 79 in data 5 maggio 1955, di contributi in misura corrispondente all'importo totale degli interessi e delle spese di bollo cambiario, commissioni d'incasso, tasse ed accessori sui finanziamenti concessi, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, da Istituti bancari di credito, fino all'ammontare di Lire 400.000 (quattrocento mila) di prestito bancario, per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari ed attrezzi nuovi.

I finanziamenti sono erogati mediante sconto di cambiali dirette a quattro mesi, rinnovabili parzialmente ad ogni scadenza, previa decurtazione di un quinto dell'importo originale.

La concessione del contributo è subordinata alla condizione che l'imprenditore artigiano abbia la residenza stabile in uno dei Comuni della Valle da almeno cinque anni e l'impresa risulti iscritta nell'Albo regionale delle Imprese artigiane previsto dalla legge regionale 10-5-1957, n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

In conformità di quanto proposto dall'Assessorato dell'Industria e del Commercio e dalla Commissione consiliare permanente per l'Industria ed il Commercio, allo scopo di dare maggiore impulso all'attività delle imprese artigiane favorendone, nel contempo, la più intensa produttività e la massima occupazione possibile di mano d'opera locale,

si propone

che il Consiglio regionale, a parziale modifica e ad integrazione di quanto già stabilito con precedenti deliberazioni n. 65, n. 79 e n. 72 in data, rispettivamente, 3 agosto 1951, 5 maggio 1955 e 29 maggio 1957;

visto l'articolo 22 della legge regionale 5-8-1961 n. 7;

Deliberi

di approvare le seguenti norme e condizioni modificative ed integrative di quelle già approvate con deliberazioni consiliari n. 65 in data 3-8-1951, n. 79 in data 5 maggio 1955 e n. 72 in data 29 maggio 1957, per la concessione di sussidi nonché di contributi finanziamenti bancari alle imprese artigiane per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari ed attrezzi nuovi, a decorrere dalla data della presente deliberazione:

1) la concessione dei sussidi regionali - come già stabilito per la concessione dei contributi sui finanziamenti bancari - è condizionata all'iscrizione delle Ditte artigiane nell'apposito Albo delle imprese Artigiane previsto dalla legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, che fissa i requisiti fondamentali in base ai quali una impresa deve considerarsi artigiana, sia essa costituita in forma individuale che in forma collettiva.

2) La concessione dei sussidi è estesa a tutte le Ditte artigiane individuali o societarie, ad eccezione delle Società cooperative, che acquistano macchine e parti integranti delle macchine medesime ed attrezzi nuovi, di valore questi ultimi non inferiore alle 20.000 lire, con la percentuale del 25% fino ad un ammontare massimo di Lire 500.000 per investimenti di Lire 2.000.000.

I sussidi sono concessi alle Società cooperative di artigiani con la percentuale del 30% fino ad un importo massimo di Lire 1.500.000 per investimenti di Lire 5.000.000.

Non è ammessa la concessione dei sussidi per l'acquisto di automezzi e di motomezzi delle Imprese che esercitano l'attività di autotrasportatori e di quelli che non siano destinati al trasporto delle macchine e degli attrezzi destinati all'esercizio della attività artigiana.

Le Ditte debbono avere sede in Valle ed i loro titolari e soci debbono avere la dimora abituale nella Valle d'Aosta da almeno 5 anni.

I sussidi di cui sopra possono essere concessi solo a favore della Ditte artigiane operanti nella Regione.

3) Possono essere concessi a favore delle Imprese artigiane aventi sede nella Regione contributi regionali in misura corrispondente all'importo totale degli interessi e delle spese di bollo cambiario, commissioni d'incasso, tasse ed accessori su finanziamenti concessi, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, da Istituti di credito bancario, previa intesa con gli Istituti medesimi e conseguenti modifiche delle convenzioni in atto da deliberarsi dalla Giunta regionale.

Il tasso di sconto da applicarsi dagli Istituti bancari sarà quello minimo consentito dai vigenti accordi interbancari; attualmente è del 5,75%.

I contributi regionali sono concessi, fino all'ammontare massimo di Lire 1.000.000 di prestito bancario, per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari e di attrezzi nuovi, nonché per quanto previsto al punto 6 della presente deliberazione.

I finanziamenti bancari saranno concessi mediante sconto di cambiali dirette, a quattro mesi, rinnovabili parzialmente a ogni scadenza previa decurtazione non inferiore al dieci per cento dell'importo originario (periodo massimo di ammortamento: mesi quaranta).

4) Le Imprese possono scegliere entrambe e contemporaneamente le forme di provvidenza (sussidio e contributo).

5) Possono essere concessi sussidi regionali "una tantum", in misura da stabilirsi di volta in volta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Industria ed il Commercio, sentito l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, a favore di quelle attività artigiane svolte al fine di integrare le risorse provenienti dal lavoro dei campi, con carattere di saltuarietà, per lo più nel periodo invernale, da contadini residenti in Valle e non iscritti all'Albo delle Imprese artigiane.

6) I sussidi sono concessi per l'acquisto di macchine e di attrezzi nuovi da comprovarsi con la presentazione delle relative fatture quietanzate.

I contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti bancari sono concessi per l'acquisto di macchinari e di attrezzi nuovi e, per gli autotrasportatori, sono concessi per l'attività di autonoleggio con autista, per l'acquisto di automezzi e motomezzi, nonché per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento di laboratori di proprietà dell'Impresa artigiana e per l'acquisto di scorte, il cui valore non superi il 20% dell'ammontare del prestito, di materie prime e prodotti finiti necessari per la lavorazione e produzione di elaborati e la prestazione di servizi.

Le domande dei richiedenti dovranno, ove richiesto e necessario, essere corredate di relazioni e progetti, con successiva trasmissione, ad opere eseguite ed acquisti avvenuti, dei documenti giustificativi.

7) Trascorsi 5 anni dalla concessione dei sussidi e dei contributi regionali, le Ditte artigiane, o le Ditte che siano subentrate nelle Imprese medesime, che abbiano dimostrato di avere sviluppato la propria attività, incrementato la produzione e l'impiego di nuova mano d'opera, possono essere ammesse ad usufruire nuovamente dei benefici suddetti.

8) Non saranno concessi contributi per macchinari che risultino, in base alla data delle fatture quietanzate, acquistati da più di un anno prima della data della domanda di concessione del contributo.

I macchinari acquistati con ottenimento di sussidi dovranno essere contrassegnati con un apposito sistema (targhettatura, punzonatura) da stabilirsi dalla Giunta regionale, ai fini del riconoscimento e del controllo dei macchinari medesimi.

9) Le Imprese che presenteranno fatture o documentazioni non conformi alla realtà saranno escluse da qualsiasi contributo.

10) Previ accordi con Istituti Bancari di Credito, potrà essere approvata la concessione, - come già disposto a favore delle medie e piccole industrie, - di contributi nel pagamento totale degli interessi su mutai, sino ad un importo massimo di Lire 3.000.000, assunti dalle Imprese artigiane, senza garanzia regionale, per i motivi di cui sopra e previsti dalle leggi dello Stato a favore delle Imprese artigiane.

11) Potrà essere autorizzato l'aumento sino a complessive Lire 20.000.000 dei fondi speciali di garanzia e del conto corrente bancario bloccato, - per contributi, interessi ed accessori di cui alle apposite convenzioni con gli Istituti bancari, - da disporsi presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Succursale di Aosta, previa modifica delle convenzioni in atto in base a clausole da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale ad avvenuta entrata in vigore del provvedimento legislativo adottato in data odierna (oggetto n.)per l'approvazione del necessario aumento dello stanziamento del capitolo 61 ("Spese e sussidi per iniziative tendenti all'incremento ed al potenziamento dell'artigianato locale e spese per l'applicazione della legge regionale 10-5-1957, n. 2") della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962.

12) La concessione dei contributi e sussidi regionali di cui ai precedenti numeri sarà disposta con deliberazioni della Giunta regionale, con approvazione e imputazione delle relative spese all'apposito capitolo 153 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 ("Spese, contributi e sussidi per iniziative economiche e per lo sviluppo delle attività economiche"), che presenta la necessaria disponibilità, nei limiti dello stanziamento annuo del capitolo stesso, nonché ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari, come da stanziamenti e autorizzazioni da approvare annualmente dal Consiglio regionale.

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L'Assessore NICCO, illustrando brevemente la relazione soprariportata, informa il Consiglio che le nuove norme modificative ed integrative in esame sono state esaminate dalla Commissione consiliare permanente per la Industria e Commercio che, dopo ampia ed approfondita discussione, le ha approvate ad unanimità di voti favorevoli.

Fa presente che la relazione trasmessa ai Consiglieri è chiara ed esauriente e si riserva, comunque, di fornire eventuali ulteriori dettagli e chiarimenti a richiesta dei Consiglieri.

Il Consigliere VALLINO, premesso che la disposizione di cui al punto 4° dello schema di deliberazione stabilisce che le Imprese possono scegliere entrambe e contemporaneamente le forme di provvidenza previste dalle nuove norme in esame (sussidio e contributo), esprime il parere che dovrebbe essere stabilito che l'ammontare delle due forme di provvidenza eventualmente usufruite da una Impresa non potrà superare, complessivamente, la cifra di Lire 500 mila.

L'Assessore NICCO dichiara di non condividere il parere del Consigliere Vallino perché la cifra di Lire 500 mila proposta come plafond massimo è troppo limitata in relazione alle necessità delle Imprese artigiane.

Ritiene, invece, opportuno di assumere anche direttamente informazioni sulle condizioni finanziarie delle Imprese artigiane che richiedono il contributo regionale per il pagamento degli interessi sulla somma mutuata, affinché non si verifichi quanto già avvenuto e, cioè, che qualche Impresa non sia in grado di rimborsare all'Istituto bancario la somma presa a prestito, perché in tale caso la somma deve essere restituita dall'Amministrazione Regionale.

L'Assessore FOSSON dichiara di concordare sulle proposte di cui al punto 2° dello schema di deliberazione.

Richiama, invece, l'attenzione del Consiglio sui seguenti tre commi del punto 3°:

"Possono essere concessi a favore delle imprese artigiane aventi sede nella Regione contributi regionali in misura corrispondente all'importo totale degli interessi e delle spese di bollo cambiario, commissioni d'incasso, tasse ed accessori su finanziamenti concessi, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, da Istituti di credito bancario, previa intesa con gli Istituti medesimi e conseguenti modifiche delle convenzioni in atto da deliberarsi dalla Giunta Regionale.

Il tasso di sconto da applicarsi dagli Istituti bancari sarà quello minimo consentito dai vigenti accordi interbancari (attualmente è del 5,75%).

I contributi regionali sono concessi, fino all'ammontare massimo di Lire 1.000.000 di prestito bancario, per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari e di attrezzi nuovi, nonché per quanto previsto al punto 6° della presente deliberazione".

Comunica, in proposito, che nel settore dell'agricoltura la. Amministrazione Regionale viene in aiuto agli agricoltori, da circa due anni, con i prestiti di esercizio; fa quindi presente, - riferendosi alla disposizione di cui al comma 1° -, che le spese di bollo cambiario, di commissioni d'incasso, di tasse ed accessori sui finanziamenti concessi sono sempre stati posti a carico dei beneficiari di prestiti e non già a carico dell'Amministrazione Regionale.

Osserva poi che l'assunzione a carico regionale dell'importo totale degli interessi sui finanziamenti concessi alle Imprese artigiane può avere riflessi negativi per varie ragioni che illustra.

Ritiene opportuno che una parte degli interessi, se pure minima, sia a carico del mutuatario, seguendo la prassi applicata dallo Stato, e ciò per ragioni di ordine morale, oltre che per ragioni di carattere pratico.

Comunica che i prestiti di esercizio concessi a favore degli agricoltori hanno già raggiunto un plafond di circa 100 milioni ed aumentano sempre più; fa presente che, in alcuni casi, potrebbero verificarsi abusi da parte di qualche richiedente che non ne abbia effettiva necessità e che intenda investire il denaro in altre iniziative che non sempre possono essere controllate.

Fa presente che, ammontando al 5,75% il tasso di sconto applicato dagli Istituti bancari, l'Amministrazione Regionale potrebbe contribuire nel pagamento degli interessi nella misura del 4,75% fino ad un ammontare massimo di lire 1 milione di prestito bancario, lasciando a carico dei beneficiari, per i motivi suesposti, l'1% degli interessi.

Dichiara di non aver nulla da eccepire sul punto 4°, in cui si stabilisce che le Imprese possono scegliere entrambe e contemporaneamente le forme di provvidenze (sussidio e contributo) e sul punto 5°, in cui si dice che possono essere concessi sussidi regionali "una tantum" in determinati casi e in misura da stabilirsi, di volta in volta, dalla Giunta regionale.

Aggiunge di non aver, altresì, nulla da eccepire sui punti 6°, 7°, 8°, 9°, 11° e 12°.

Richiama, invece, l'attenzione del Consiglio sul punto 10° che stabilisce:

"Previ accordi con Istituti bancari di credito, potrà essere approvata la concessione, - come già disposto a favore delle medie e piccole industrie -, di contributi nel pagamento totale degli interessi su mutui, sino ad un importo massimo di Lire 3.000.000, assunti dalle Imprese artigiane, senza garanzia regionale, per i motivi di cui sopra e previsti dalle leggi dello Stato a favore delle Imprese artigiane".

Illustra la portata della suddetta disposizione e dichiara che, a suo avviso, i contributi di cui al punto 10° non dovrebbero essere cumulabili con i contributi per i sussidi di cui ai precedenti capoversi e ciò per varie ragioni che illustra.

L'Assessore NICCO Giulio dichiara di concordare sui rilievi formulati dall'Assessore Fosson in merito alla disposizione del primo comma del punto terzo ed in merito alla disposizione del punto decimo dello schema di deliberazione.

Riferendosi in modo particolare alla proposta intesa a portare a carico dei beneficiari dei finanziamenti, garantiti dalla Regione, l'1 per cento degli interessi dovuti per i prestiti ottenuti, fa presente che tale principio dovrebbe essere anche applicato al punto 10°, per cui nella dizione "... potrà essere approvata la concessione, - ... -, di contributi nel pagamento totale degli interessi su mutui, ..." la parola "totale" dovrebbe essere sostituita con le parole "parziale (2%)".

Sulle proposte fatte dall'Assessore Fosson segue discussione alla quale prendono parte gli Assessori FOSSON, NICCO Giulio, CHANTEL, i Consiglieri GUGLIELMINETTI, BERTHOD, VALLINO, DUJANY ed il Presidente della Giunta, MARCOZ.

L'Assessore FOSSON fa presente che, in relazione all'emendamento da lui proposto al 1° comma del punto terzo dello schema di deliberazione, detto comma potrebbe essere formulato come segue: "Possono essere concessi, a favore delle Imprese artigiane, aventi sede nella Regione, contributi regionali pari alla differenza fra l'importo del tasso di sconto applicato dagli Istituti bancari convenzionati con la Regione e l'importo dell'1% a carico della Impresa su finanziamenti concessi, d'intesa con la Regione, e da questa garantiti, da Istituti di Credito Bancario, previa intesa con gli Istituti medesimi e conseguenti modifiche delle convenzioni in atto da deliberarsi dalla Giunta regionale".

In merito al punto 10°, precisa che il rilievo da lui formulato potrebbe concretarsi nella aggiunta alla parte finale del comma stesso delle parole: "i contributi non sono cumulabili con i contributi ed i sussidi di cui ai precedenti capoversi".

Il Consigliere DUJANY chiede che la seduta sia sospesa per una decina di minuti per dare la possibilità all'Assessore Fosson di stilare il testo definitivo dell'emendamento proposto al 1° comma del punto terzo dello schema di deliberazione.

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Si dà atto che, concordando sulla richiesta del Consigliere Dujany, il Presidente FILLIETROZ, sospende la seduta dalle ore dodici e minuti quindici alle ore dodici e minuti trenta.

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L'Assessore FOSSON, alla riapertura della seduta, dà lettura al Consiglio del seguente testo definitivo emendato del 1° comma del punto terzo della proposta di deliberazione:

"Possono essere concessi a favore delle Imprese artigiane aventi sede nella Regione contributi regionali nella misura corrispondente alla differenza fra l'importo del tasso di interesse praticato dagli Istituti bancari convenzionati con la Regione e l'importo dell'uno per cento che rimane a carico delle Imprese stesse su finanziamenti concessi, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, da Istituti di credito bancario, previo accordo con gli Istituti medesimi e conseguenti modifiche delle convenzioni in atto da deliberarsi dalla Giunta Regionale".

Il Consiglio prende atto, concordando unanime sull'emendamento soprariportato.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle modificazioni proposte alle norme per la concessione di sussidi e contributi per acquisto di macchinario e per finanziamenti bancari a favore di Imprese artigiane e di cui allo schema di deliberato proposto dalla Giunta e riportato nella relazione, con gli emendamenti proposti dall'Assessore Fosson al 1° comma del punto terzo e dagli Assessori Fosson e Nicco al comma unico del punto decimo.

IL CONSIGLIO

a parziale modificazione e a integrazione di quanto già stabilito con precedenti deliberazioni consiliari n. 65, n. 79 e n. 72 in data, rispettivamente, 3 agosto 1951, 5 maggio 1955 e 29 maggio 1957;

visto l'articolo 22 della legge regionale 5 agosto 1961 n. 7;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri, presenti e votanti: ventinove);

DELIBERA

di approvare le seguenti norme e condizioni modificative ed integrative di quelle già approvate con deliberazioni consiliari n. 65 in data 3-8-1951, n. 79 in data 5 maggio 1955 e n. 72 in data 29 maggio 1957, per la concessione di sussidi nonché di contributi per finanziamenti bancari alle Imprese artigiane per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari ed attrezzi nuovi, a decorrere dalla data della presente deliberazione:

1) la concessione dei sussidi regionali - come già stabilito per la concessione dei contributi sui finanziamenti bancari - è condizionata all'iscrizione delle Ditte artigiane nell'apposito Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, che fissa i requisiti fondamentali in base ai quali una impresa deve considerarsi artigiana, sia essa costituita in forma individuale che in forma collettiva;

2) la concessione di sussidi è estesa a tutte le Ditte artigiane individuali o societarie, ad eccezione delle Società cooperative, che acquistano macchine e parti integranti delle macchine medesime ed attrezzi nuovi, di valore questi ultimi non inferiore alle 20.000 lire, con la percentuale del 25 % fino ad un ammontare massimo di Lire 500.000 per investimenti di Lire 2.000.000.

I sussidi sono concessi alle Società cooperative di artigiani con la percentuale del 30 per cento fino ad un importo massimo di Lire 1.500.000 per investimenti di Lire 5.000.000.

Non è ammessa la concessione dei sussidi per l'acquisto di automezzi e di motomezzi delle Imprese che esercitano l'attività di autotrasportatori e di quelli che non siano destinati al trasporto delle macchine e degli attrezzi destinati all'esercizio della attività artigiana.

Le Ditte debbono avere sede in Valle ed i loro titolari o soci debbono avere la dimora abituale nella Valle d'Aosta da almeno 5 anni.

I sussidi di cui sopra possono essere concessi solo a favore delle Ditte artigiane operanti nella Regione.

3) Possono essere concessi a favore delle Imprese artigiane aventi sede nella Regione contributi regionali nella misura corrispondente alla differenza fra l'importo del tasso di interesse praticato dagli Istituti bancari convenzionati con la Regione e l'importo dell'uno per cento che rimane a carico delle Imprese stesse su finanziamenti concessi, d'intesa con la Regione e da questa garantiti, da Istituti di credito bancario, previo accordo con gli Istituti medesimi e conseguenti modifiche delle convenzioni in atto da deliberarsi dalla Giunta regionale.

Il tasso di sconto da applicarsi dagli Istituti bancari sarà quello minimo consentito dai vigenti accordi interbancari (attualmente è del 5,75%).

I contributi regionali sono concessi, fino all'ammontare massimo di Lire 1.000.000 di prestito bancario, per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento dei laboratori e l'acquisto di macchinari e di attrezzi nuovi, nonché per quanto previsto al punto 6 della presente deliberazione.

I finanziamenti bancari saranno concessi mediante sconto di cambiali dirette, a quattro mesi, rinnovabili parzialmente ad ogni scadenza previa decurtazione non inferiore al 10 per cento dell'importo originario (periodo massimo di ammortamento: mesi quaranta).

4) Le Imprese possono scegliere entrambe e contemporaneamente le forme di provvidenza (sussidio e contributo).

5) Possono essere concessi sussidi regionali "una tantum", in misura da stabilirsi di volta in volta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Industria ed il Commercio, sentito l'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, a favore di quelle attività artigiane svolte al fine di integrare le risorse provenienti dal lavoro dei campi, con carattere di saltuarietà, per lo più nel periodo invernale, da contadini residenti in Valle e non iscritti all'Albo delle Imprese artigiane.

6) I sussidi sono concessi per l'acquisto di macchine e di attrezzi nuovi da comprovarsi con la presentazione delle relative fatture quietanzate.

I contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti bancari sono concessi per l'acquisto di macchinari e di attrezzi nuovi e, per gli autotrasportatori, sono concessi per l'attività di autonoleggio con autista, per l'acquisto di automezzi e motomezzi, nonché per l'impianto, l'ammodernamento e l'ampliamento di laboratori di proprietà dell'Impresa artigiana e per l'acquisto di scorte, il cui valore non superi il 20% dell'ammontare del prestito, di materie prime e prodotti finiti necessari per la lavorazione e produzione di elaborati e la prestazione di servizi.

Le domande dei richiedenti dovranno, ove richiesto e necessario, essere corredate di relazioni e progetti, con successiva trasmissione ad opere eseguite ed acquisti avvenuti, dei documenti giustificativi.

7) Trascorsi 5 anni dalla concessione dei sussidi e dei contributi regionali, le Ditte artigiane, o le Ditte che siano subentrate nelle Imprese medesime, che abbiano dimostrato di avere sviluppato la propria attività, incrementato la produzione e l'impiego di nuova mano d'opera, possono essere ammesse ad usufruire nuovamente dei benefici suddetti.

8) Non saranno concessi contributi per macchinari che risultino, in base alla data delle fatture quietanzate, acquistati da più di un anno prima dalla data della domanda di concessione del contributo.

I macchinari acquistati con ottenimento di sussidi dovranno essere contrassegnati con un apposito sistema (targhettatura, punzonatura) da stabilirsi dalla Giunta regionale, ai fini del riconoscimento e del controllo dei macchinari medesimi.

9) Le Imprese che presenteranno fatture o documentazione non conformi alla realtà saranno escluse da qualsiasi contributo.

10) Previ accordi con Istituti bancari di credito, potrà essere approvata la concessione, - come già disposto a favore delle medie e piccole Industrie -, di contributi nel pagamento parziale (2%) degli interessi su mutui, sino ad un importo massimo di Lire 3.000.000, assunti dalle Imprese artigiane, senza garanzia regionale, per i motivi di cui sopra e previsti dalle leggi dello Stato a favore delle Imprese artigiane: i contributi non sono cumulabili con i contributi e i sussidi di cui ai precedenti capoversi.

11) Potrà essere autorizzato l'aumento sino a complessive Lire 20.000.000 dei fondi speciali di garanzia e del conto corrente bancario bloccato, - per contributi, interessi ed accessori di cui alle apposite convenzioni con gli Istituti bancari, - da disporsi presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino - Succursale di Aosta, previa modifica delle convenzioni in atto in base a clausole da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale ad avvenuta entrata in vigore del provvedimento legislativo adottato in data odierna (oggetto n. 151) per l'approvazione del necessario aumento dello stanziamento del capitolo 61 ("Spese e sussidi per iniziative tendenti all'incremento ed al potenziamento dell'artigianato locale e spese per l'applicazione della legge regionale 10-5-1957, n. 2") della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962.

12) La concessione dei contributi e sussidi regionali di cui ai precedenti numeri sarà disposta con deliberazioni della Giunta regionale, con approvazione e imputazione delle relative spese all'apposito capitolo 153 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 ("Spese, contributi e sussidi per iniziative economiche e per lo sviluppo delle attività economiche"), che presenta la necessaria disponibilità, nei limiti dello stanziamento annuo del capitolo stesso, nonché ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari, come da stanziamenti e autorizzazioni da approvare annualmente dal Consiglio regionale.

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti quaranta e rinviata alle ore quindici.

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