Oggetto del Consiglio n. 156 del 22 dicembre 1961 - Verbale
OGGETTO N. 156/61 - LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVIDENZE REGIONALI PER L'IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE DELLA VALLE D'AOSTA.
L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO Giulio, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante provvidenze regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con relazione illustrativa, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21-22 dicembre 1961:
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Con deliberazione n. 9, in data 7 aprile 1961, il Consiglio regionale approvava un programma di opere pubbliche straordinarie e di iniziative e provvidenze di interesse regionale da finanziare sul bilancio dell'esercizio finanziario 1961-1962 mediante l'assunzione di mutui passivi a lunga scadenza per un importo di spesa di complessive Lire tre miliardi.
Il menzionato programma comprendeva anche la spesa di Lire sessantamilioni per interventi finanziari straordinari regionali nelle spese per l'acquisto di terreni destinati alla creazione di nuovi impianti industriali in Valle d'Aosta.
In sede di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1961-1962 si provvide allo stanziamento della anzidetta somma di Lire sessanta milioni al capitolo 155; la relativa spesa veline poi finanziata, - unitamente alle spese per altre opere ed iniziative comprese nel menzionato programma, - mediante l'assunzione di un mutuo passivo a lunga scadenza con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per l'importo di Lire un miliardo, a' sensi ed in esecuzione della legge regionale 30 agosto 1961 n. 8.
Si sottopone ora all'esame ed alla approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale recante norme per la attuazione della programmata iniziativa e, cioè, per la pratica attuazione di interventi finanziari straordinari della Regione nelle spese per l'acquisto di terreni destinati alla creazione di nuovi stabili menti industriali nelle aree economicamente depresse della Valle d'Aosta.
Sulla necessità di addivenire a questi interventi regionali si è già trattato a suo tempo ed è superfluo insistere sui benefici economici di carattere permanente che potranno derivare, a vantaggio delle popolazioni delle aree economicamente depresse, dall'impianto di nuovi stabilimenti industriali.
È noto che molti Enti pubblici territoriali locali di altre Regioni, anche dell'Italia settentrionale, cedono gratuitamente, o quasi gratuitamente, i terreni necessari per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e provvedono alla sistemazione delle nuove aree industriali mediante interventi finanziari di vario genere nelle spese per i servizi ed impianti di pubblica necessità nelle aree stesse, e ciò al fine di promuovere la creazione di nuovi stabilimenti industriali e di creare nuovi posti di lavoro alla mano d'opera locale.
Pertanto, se non si provvederà ad attuare analoghi interventi regionali anche in Valle d'Aosta, le eventuali nuove iniziative industriali locali e quelle indirizzate in via di massima in Valle d'Aosta troveranno convenienza a realizzarsi altrove ed a creare altrove nuovi stabilimenti industriali.
In Valle d'Aosta vi sono ancora non poche zone economicamente depresse e bisognose dell'apporto benefico di qualche attività industriale, che valga a ridurre in parte il grave disagio economico derivante alla popolazione dalla perdurante crisi della agricoltura locale.
Occorre, quindi, incoraggiare concretamente ogni nuova iniziativa industriale che sia indirizzata o possa venire indirizzata e realizzata nelle aree economicamente depresse della Valle d'Aosta.
Si fa presente che, attualmente, l'Amministrazione regionale ha già portato a buon fine le trattative per la creazione dei seguenti due nuovi stabilimenti industriali nei Comuni di Arnaz e di Donnaz, sulla base del richiesto intervento finanziario regionale straordinario (contributi regionali) nelle spese per l'acquisto dei terreni da occupare per il primo impianto degli stabilimenti:
1) ad Arnaz: per il costruendo stabilimento industriale della Società Industria Dolciaria ed Affini, con sede in Arnaz, si hanno i seguenti dati:
- capitale sociale: iniziale Lire 1 milione, da elevare a circa 500 milioni.
- investimenti previsti per oltre 650 milioni.
- produzione di dolciumi ed affini.
- mano d'opera da impiegare: circa 100 operai (di cui circa l'80% donne).
- superficie di terreno coperta: 10 mila mq. circa;
- superficie di terreno (area totale) dello stabilimento: mq. 28 mila circa.
2) a Donnaz: per il costruendo stabilimento industriale della Società p.A. Costruzioni Meccaniche Baltea si hanno i seguenti dati:
- capitale investito sino ad ora (inizialmente): 50 milioni.
- produzione di motori, macchine agricole e carpenterie metalliche.
- mano d'opera da impiegare: inizialmente circa 25 operai (di cui l'85% locali), suscettibile di aumento.
- superficie di terreno coperto: dai 3.500 ai 4.000 mq.
Le provvidenze della Regione non dovrebbero limitarsi ad interventi finanziari ma dovrebbero essere costituite anche da un particolare indirizzo della funzione amministrativa, prevista dall'articolo 4 dello Statuto, relativa agli espropri per pubblica utilità per insediamenti ed ampliamenti di impianti industriali.
Tale aspetto è inserito programmaticamente nell'articolo 6 del disegno di legge.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale approvi il seguente disegno di legge:
Disegno di legge regionale
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... 1961 N. ...: PROVVIDENZE REGIONALI PER L'IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle d'Aosta economicamente depresse e che necessitano dell'apporto economico di attività industriali, è autorizzata la concessione di contributi straordinari regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone medesime alle condizioni previste dalla presente legge.
Art. 2
Le domande per la concessione dei contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio corredate dei programmi finanziari di produzione e di impiego di mano d'opera, nonché dei progetti di massima dei costruendi nuovi stabilimenti industriali.
Art. 3
I contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge saranno concessi con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per l'Industria ed il Commercio, alle Imprese industriali che, a giudizio dell'Amministrazione regionale, diano le necessarie garanzie finanziarie per l'impianto e la gestione dei nuovi stabilimenti industriali, per il maggiore impiego della mano d'opera locale e per lo scrupoloso rispetto della legislazione sul lavoro.
I contributi straordinari saranno concessi in relazione alla superficie delle aree di terreno acquistate e ritenute dalla Regione necessarie per il primo impianto dei nuovi stabilimenti industriali.
Art. 4
I contributi straordinari previsti dalla presente legge saranno concessi e liquidati alle condizioni seguenti:
a) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di assumere al lavoro mano d'opera locale secondo le percentuali di mano d'opera complessivamente impiegate nei costruendi stabilimenti stabilite con le deliberazioni di concessione dei contributi;
b) preventivo rilascio, da parte delle Imprese industriali, di atto di impegno a riservare a favore della Regione il diritto di prelazione in caso di vendita degli stabilimenti industriali e dei relativi terreni;
c) pagamento rateale dei contributi regionali secondo le seguenti scadenze ed in base a quote percentuali dei contributi da determinare, caso per caso:
prima rata: ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dei nuovi stabilimenti industriali;
seconda rata: all'inizio del funzionamento dei nuovi stabilimenti industriali;
terza rata a saldo: tre mesi dopo la data di versamento della precedente seconda rata.
Art. 5
Le spese per la concessione dei contributi straordinari di cui alla presente legge, previste per il corrente esercizio finanziario in Lire sessanta milioni, saranno approvate e finanziate con imputazione all'apposito capitolo 55 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962, recante lo stanziamento straordinario di Lire sessanta milioni, capitolo la cui denominazione viene modificata come segue: "Spese e contributi per acquisto di terreni per nuovi impianti industriali".
In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari e compatibilmente con le disponibilità dei bilanci stessi, saranno istituiti appositi corrispondenti capitoli di spesa per il finanziamento delle ulteriori spese per la concessione di contributi straordinari regionali ai sensi della presente legge.
Art. 6
Con separata legge sarà disciplinata la funzione amministrativa della Regione relativa alla espropriazione per pubblica utilità di immobili destinati all'insediamento ed all'ampliamento di nuove attività industriali nella Regione con spese non a carico dello Stato.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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L'Assessore NICCO Giulio informa il Consiglio che, sin dal mese di agosto del 1960, le Amministrazioni dei Comuni di Arnaz e di Donnaz hanno richiesto all'Amministrazione regionale di concedere contributi, nelle spese di acquisto dei terreni, a due Società che intendevano costruire nuovi impianti industriali nei due predetti Comuni.
Informa che si tratta della Società "Industria Dolciaria e Affini", con sede in Arnaz, il cui stabilimento occuperebbe circa 100 operai, di cui l'80% donne, e della Società p.A. "Costruzioni Meccaniche Baltea", che intenderebbe trasferire a Donnaz lo stabilimento che ha attualmente a Borgofranco, stabilimento che occuperebbe inizialmente circa 25 operai, di cui l'85% abitanti in loco.
Riferisce che la Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio, dopo approfondito esame della questione, ha ritenuto che si dovesse anzitutto procedere alla determinazione delle zone di fondo Valle da prescegliere per la creazione di nuove zone industriali.
Fa presente di aver proposto alla Commissione consiliare di affidare ad una Commissione di tecnici lo studio di tale questione, ma che, avendo la Commissione ritenuto che detto studio potesse essere fatto dalla Commissione stessa, egli si è assunto l'impegno di portare avanti la questione; ciò che purtroppo, - egli dice -, non gli è stato ancora possibile anche per il poco tempo a disposizione.
Ritiene necessario che la Commissione consiliare venga integrata, per lo studio e determinazione delle nuove zone industriali, da un rappresentante della Associazione degli Industriali, da un rappresentante dell'Assessorato del Turismo e da un rappresentante del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero della Valle d'Aosta, per ragioni che illustra.
Osserva che la scelta delle nuove zone industriali è cosa tutt'altro che facile perché bisogna tener conto di vari fattori e, cioè: che i terreni devono essere situati lungo il fondo Valle, nei territorio dei Comuni economicamente più depressi; che occorrono aree di terreno corrispondenti alle necessità dei costruendi stabilimenti; che le aree debbono trovarsi in vicinanza delle arterie di comunicazione, ma fuori della zona di rispetto della costruenda autostrada della Valle d'Aosta, di cui non si conosce ancora il tracciato.
L'Assessore FOSSON, dopo aver dichiarato che il Consiglio deve essere lieto della proposta ora in esame, riguardante provvidenze regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta, fa presente di avere alcuni emendamenti da proporre al disegno di legge in discussione.
Comunica che il primo emendamento concerne l'articolo 4 - lettera a) e consiste nella sostituzione, nella frase: "... secondo le percentuali di mano d'opera complessivamente impiegata nei costruendi stabilimenti, stabilite...", delle parole "di mano d'opera" con le parole "della mano d'opera"; nonché della parola "stabilite" con la parola "fissate".
Precisa che il secondo emendamento è un emendamento aggiuntivo consistente in un nuovo capoverso che deve essere inserito fra la lettera b) e la lettera c), da contraddistinguersi con la lettera c) e che è così formulato: "preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di stabilire e mantenere la sede fiscale, tecnica, commerciale e il domicilio legale in Valle di Aosta;".
Fa presente che il terzo emendamento è un emendamento soppressivo, che va fatto in relazione al nuovo testo del capitolo 155 di spesa, approvato nella seduta odierna del mattino dal Consiglio con deliberazione n. 151, e consiste nello stralcio, nella parte finale del primo comma dell'articolo 5, delle seguenti parole: "capitolo la cui denominazione viene modificata come segue: "Spese e contributi per acquisto di terreni per nuovi impianti industriali".
In merito all'articolo 6 ("Con separata legge sarà disciplinata la funzione amministrativa della Regione relativa alla espropriazione per pubblica utilità di immobili destinati all'insediamento ed all'ampliamento di nuove attività industriali nella Regione con spese non a carico dello Stato"), dichiara di non aver nulla da osservare, perché detto articolo è stilato in forma programmatica e, quindi, non è per ora impegnativo-esecutivo per l'Amministrazione Regionale.
Il Consigliere GUGLIELMINETTI premette che, nella sua qualità di Presidente della Commissione consiliare permanente per la Industria e Commercio, intende esporre alcune considerazioni e portare a conoscenza del Consiglio le perplessità avute dalla Commissione che ha esaminato il disegno di legge ora in discussione.
Rileva che, in sede di approvazione di bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, era stata stanziata la somma di Lire 60 milioni al capitolo di spesa 155 per "spese per acquisto di terreni per nuovi impianti industriali" e questo perché era intendimento dell'Amministrazione Regionale di acquistare terreni per la creazione di nuove zone industriali in Valle d'Aosta.
Fa presente che nella seduta odierna del mattino la voce del suddetto capitolo di spesa è stata modificata, con deliberazione n. 151, nel seguente nuovo testo "spese e contributi per acquisto di terreni per la formazione di nuove zone industriali" e, cioè, è stata inserita la parola "contributi" per dare la possibilità all'Amministrazione Regionale di intervenire, con la concessione di contributi, nelle spese sostenute per l'acquisto di terreni, da parte delle due Società che hanno stabilito di trasferire i loro impianti industriali in Valle d'Aosta e, precisamente, una in Arnaz e l'altra a Donnaz.
Osserva che è, quindi, avvenuto che l'iniziativa privata ha preso il sopravvento, in quanto i nuovi stabilimenti vengono costruiti nelle località prescelte dalle imprese industriali, mentre invece, secondo lo spirito di quanto stabilito dal Consiglio Regionale, detti stabilimenti dovrebbero sorgere nelle zone di Comuni depressi indicate dall'Amministrazione Regionale.
Dichiara di essere favorevole alla concessione di contributi regionali alle due Società in questione a titolo, però, di sanatoria ed a condizione che, per l'avvenire, rimanga fermo il principio che i contributi regionali nelle spese per l'acquisto di terreni per la costruzione di impianti industriali saranno concessi soltanto a quelle imprese che faranno sorgere i loro impianti nelle zone prescelte dall'Amministrazione Regionale.
Ritiene, quindi, necessario che si proceda con urgenza alla determinazione delle zone dei Comuni depressi di fondo Valle destinate alla creazione di zone industriali.
Riconosce che lo studio e la soluzione di tale problema non è cosa facile perché non si conosce ancora il tracciato della costruenda autostrada della Valle d'Aosta e perché per la determinazione delle zone industriali bisogna avere anche il parere favorevole del Comitato Regionale per l'Urbanistica e la Tutela del Paesaggio.
Dichiara di concordare con l'Assessore Nicco sulla opportunità che la Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio sia integrata, per lo studio della questione della determinazione delle nuove zone industriali, da un rappresentante dell'Assessorato al Turismo, da un rappresentante della Associazione Industriali ed anche da un rappresentante del Consorzio dei Comuni Valdostani del Bacino Imbrifero della Valle d'Aosta.
In merito al nuovo stabilimento industriale che sorgerà ad Arnaz, dopo aver accennate alle ragioni che hanno indotto la Società "Dolciaria ed Affini" a trasferire lo stabilimento da Torino ad Arnaz, informa che, seconde quanto gli è stato riferito, l'area di terreno occorrente alla Società per l'impianto del nuovo stabilimento industriale è stata acquistata in parte al prezzo di Lire 300 al mq., in parte al prezzo di Lire 500 al mq., in parte al prezzo di Lire 800 al mq. ed in altra minima parte al prezzo di lire 1.000 al mq.
Osserva che, qualora il contributo regionale nelle spese per l'acquisto dei terreni venisse concesso, come gli è stato riferito, nella misura di lire mille al mq. (mq. 28.000 = 28 milioni di contributo regionale), ne risulterebbe che l'acquisto dei terreni sarebbe praticamente gratuito per la predetta Società, il che non pare ammissibile.
Ribadisce di essere, comunque, favorevole alla concessione dei contributi regionali, a titolo di sanatoria, alla Società in questione per il nuovo stabilimento di Arnaz, nonché alla Società per azioni "Costruzioni Meccaniche Baltea" per il nuovo stabilimento industriale in costruzione nel Comune di Donnaz.
Ritiene, però, che la spesa da erogare in contributi a favore delle predette due Società debba essere finanziata su altro capitolo di spesa del bilancio, in modo che i 60 milioni stanziati in bilancio al capitolo 155 possano essere impiegati per la realizzazione del programma stabilito a suo tempo dal Consiglio regionale e, cioè, per l'acquisto di terreni nei Comuni più depressi di fondo Valle per la formazione di nuove zone industriali.
L'Assessore NICCO fa presente che i contributi regionali nelle spese per l'acquisto dei terreni sono da riferire alla sola superficie di terreno necessaria e da occupare per il primo impianto dei costruendi stabilimenti industriali, superficie che per quanto riguarda il nuovo stabilimento di Arnaz, si aggira sui 28 mila mq.
Rileva poi che i terreni acquistati dalla Società Industria Dolciaria e Affini non sono stati pagati soltanto 300-500, 1000 lire al mq. perché gli risulta che il prezzo corrisposto dalla Società per l'acquisto delle aree di terreno è di lire 1.500 al mq. ed in alcuni casi anche di più.
Il Consigliere DUJANY osserva che occorre che la Giunta chiarisca, in primo luogo, se il disegno di legge in discussione serva soltanto a sanzionare una situazione di fatto concernente i costruendi stabilimenti industriali di Arnaz e di Donnaz o se si tratta di un provvedimento legislativo di carattere generale il cui scopo è effettivamente quello di favorire l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle d'Aosta economicamente depresse.
Osserva che, sia in un caso che nell'altro, occorre che l'articolo 4 del disegno di legge, oltre ad essere modificato e completato come da emendamenti proposti dall'Assessore Fosson, sia perfezionato nella sua forma al capoverso lettera a).
Rileva poi che tutta la Valle d'Aosta ad eccezione del capoluogo di Aosta, è zona riconosciuta economicamente depressa e fa presente che è, quindi, indispensabile che si determinino le zone dei Comuni depressi della Valle d'Aosta destinate per la formazione di nuove zone industriali.
Il Consigliere MACHET dichiara che l'essenziale è non già di addivenire alla determinazione delle zone della Valle d'Aosta da destinarsi per l'impianto di nuove industrie perché, a suo avviso, un contributo regionale non può influenzare a tal punto una Società industriale da indurla a costruire un nuovo stabilimento in una località che sia ritenuta poco adatta; l'essenziale, - egli dice -, è invece di procedere ad una equa ripartizione della somma stanziata per promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in Valle d'Aosta.
Osserva, infatti, che le provvidenze regionali previste nel disegno di legge in esame non devono essere limitate soltanto agli impianti industriali che devono sorgere nelle zone di Arnaz e di Donnaz, ma devono essere estese, per un principio di giustizia, anche a favore di eventuali altri impianti industriali che dovessero sorgere in altre zone della Valle d'Aosta.
Informa quindi che un industriale è in trattative per l'acquisto di terreni in territorio del Comune di Chambave e dichiara che tali trattative vanno seguite ed incoraggiate dall'Amministrazione Regionale con la promessa di concessione di un contributo regionale in misura uguale a quella che sarà corrisposta per gli stabilimenti industriali di Arnaz e di Donnaz.
Il Consigliere TREVES, concordando su quanto detto dal Consigliere Machet, dichiara che le provvidenze regionali previste nel disegno di legge in esame debbono essere estese a tutti gli stabilimenti industriali che dovessero sorgere nei Comuni economicamente depressi di fondo valle della Valle d'Aosta.
L'Assessore NICCO Giulio dichiara che sarà predisposto un piano di industrializzazione di varie zone economicamente depresse di fondo valle.
Il Consigliere TREVES prende atto della dichiarazione dell'Assessore Nicco e dichiara che i nuovi stabilimenti industriali che sorgeranno nelle zone classificate depresse nell'elaborando piano di industrializzazione dovranno usufruire delle stesse provvidenze oggi approvate a favore degli impianti industriali di Arnaz e di Donnaz.
L'Assessore CHANTEL afferma che bisogna, per intanto, cominciare ad affrontare e risolvere i problemi attuali e, cioè, quelli degli impianti industriali di Arnaz, che è la zona più depressa di tutta la Valle d'Aosta, e di Donnaz; dichiara di concordare sulla opportunità di predisporre un piano di industrializzazione delle zone economicamente depresse, come da proposta dall'Assessore Nicco.
Ritiene, peraltro, che un industriale che disponga di centinaia di milioni non si lascerà allettare dal miraggio di avere gratuitamente 2000 mq. di terreno in una delle zone prescelte dall'Amministrazione Regionale per la formazione di nuove zone industriali, ma sceglierà lui stesso la zona ritenuta più idonea e su cui intende far sorgere un nuovo stabilimento industriale.
Rileva che i fondi stanziati in bilancio per spese e contributi per l'acquisto di terreni per la formazione di nuove zone industriali ammontano attualmente a Lire 60 milioni.
Fa presente che, allorquando tali fondi saranno stati impiegati per lo scopo per cui sono stati stanziati, il Consiglio potrà sempre stanziare nuovi fondi se riterrà di dover promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in altre zone della Valle d'Aosta economicamente depresse.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, dichiara che se avesse avuto le incertezze e preoccupazioni che oggi i Consiglieri regionali dimostrano di avere per il problema in discussione, lo stabilimento industriale della Società FERA, per apparati d'iniezione, che presto sorgerà in St. Vincent, non sarebbe mai sorto.
Ritiene che occorra essere pratici e non lasciarsi legare troppo anche dalle pastoie della procedura amministrativa.
L'Amministrazione Regionale deve, - egli dice -, promuovere, come è detto nel provvedimento legislativo in esame, l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle d'Aosta economicamente depresse, al fine di impiegare la mano d'opera locale disoccupata e di dare la possibilità ai nostri contadini, che non hanno una occupazione continua, di guadagnare qualcosa per arrotondare il loro modesto bilancio familiare ed elevare il loro tenore di vita.
Si parla, - egli aggiunge -, della necessità di predisporre un piano di industrializzazione, affinché si sappia quali sono le zone depresse destinate per la formazione di nuove zone industriali; ma è evidente che soltanto le aree dei Comuni depressi di fondo Valle possono essere trasformate in zone industriali, per cui la elaborazione di tale piano non dovrebbe essere difficile.
Non dobbiamo preoccuparci, - egli conclude -, di poter assicurare per molti anni l'applicazione delle provvidenze regionali di cui al disegno di legge in esame a tutti gli industriali che vorranno impiantare i loro stabilimenti in Valle d'Aosta.
Noi dobbiamo favorire la costruzione di nuovi stabilimenti industriali nelle zone economicamente depresse in cui vi è disoccupazione; tale dovere verrà a cadere quando tutta la mano d'opera locale sarà occupata.
Il Consigliere BORDON dichiara che è intendimento della minoranza che il problema in discussione sia risolto, ma fa presente che ciò che più conta è che esso sia risolto nel migliore dei modi.
Comunica che il disegno di legge in esame ha sollevato molte perplessità nei Consiglieri di minoranza e anche in quelli di maggioranza, in sede di Commissione.
In merito all'articolo 1 del disegno di legge ("Al fine di promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle d'Aosta economicamente depresse e che necessitano dell'apporto economico di attività industriali, ..."), rileva che la Commissione ha sottolineato la necessità di stabilire quali siano le zone "economicamente depresse" ed ha, quindi, riconosciuto che occorre addivenire alla elaborazione di un piano di industrializzazione delle zone economicamente depresse della Valle d'Aosta.
Si dichiara alquanto dubbioso sulla opportunità di addivenire alla determinazione delle zone da industrializzare, perché ciò comporterebbe, indubbiamente, un artificiale aumento dei prezzi dei terreni in tali zone.
Fa presente che la commissione consiliare era dell'avviso che si dovesse stabilire quali sono le zone di fondo Valle da destinarsi per la formazione di nuove zone industriali o, quanto meno, che si stabilisse, ad esempio, che il tratto di fondo Valle compreso fra St. Pierre et Pont St. Martin è tutta zona da industrializzare anche ad evitare che il Comitato Regionale per l'Urbanistica e la Tutela del Paesaggio abbia ad opporre il veto all'impianto di nuovi stabilimenti industriali in determinate zone di Comuni di fondo Valle.
Comunica che, in sede di Commissione consiliare, era stata, altresì, presa in considerazione l'opportunità per l'Amministrazione Regionale di acquistare terreni nelle zone da industrializzare, terreni da cedere gratuitamente, in seguito, a Società industriali per indurle a costruire i loro stabilimenti in tali località.
Dichiara di essere contrario a quanto sopra perché ritiene che non sia compito della Amministrazione Regionale di immobilizzare denaro per l'acquisto di terreni sia pure per la suddetta finalità.
Ritiene che le provvidenze regionali di cui al disegno di legge in discussione debbano essere estese anche alle già esistenti industrie locali, allorquando tali industrie intendano ingrandire i loro stabilimenti perché, ciò facendo, tali industrie darebbero lavoro ad un maggior numero di operai, contribuendo a lenire la disoccupazione locale.
Conclude, precisando che, se le provvidenze regionali di cui al disegno di legge in discussione devono essere approvate soltanto per sanare la situazione di fatto dei nuovi stabilimenti di Arnaz e di Donnaz, voterà a favore della approvazione del disegno di legge, mentre, invece, voterebbe contro se le provvidenze di cui si tratta dovessero essere estese in futuro ad altri stabilimenti industriali in quanto varie norme del disegno di legge sono incomplete ed occorre che siano opportunamente modificate.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, osserva che le norme del provvedimento legislativo in esame non riguardano i soli due stabilimenti industriali di Arnaz e di Donnaz, ma hanno carattere generale e, cioè, prevedono la possibilità di concedere contributi regionali nelle spese per l'acquisto di terreni per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in genere.
Circa la proposta di elaborazione di un piano di industrializzazione delle zone economicamente depresse di fondo Valle, dichiara che potrebbe concordare su tale proposta se i fondi regionali a disposizione per i contributi fossero rilevanti; osserva che la somma stanziata a tale scopo sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario (Lire 60 milioni) è appena sufficiente per la concessione di contributi nelle spese di acquisto di terreni per due o tre nuovi stabilimenti industriali.
Dichiara che la finalità che si intende perseguire con le provvidenze regionali in esame è quella di costituire un incentivo che sia tale da indurre l'industriale che intende stabilirsi in Valle d'Aosta a costruire i suoi nuovi stabilimenti nelle zone economicamente depresse, in modo che presso i nuovi stabilimenti trovi lavoro la mano d'opera locale disoccupata.
Ora, - egli dice -, tale scopo non si otterrebbe con l'ampliamento di stabilimenti industriali già esistenti in loco perché, se è vero che presso tali stabilimenti troverà lavoro un maggior numero di operai, rimane il fatto che l'ampliamento degli stabilimenti risponde ad una esigenza esclusiva dell'industriale e non apporta i vari vantaggi diretti alle zone economicamente depresse e prive di stabilimenti industriali.
Il Consigliere BORDON, preso atto che le provvidenze regionali di cui al disegno di legge in esame non sono limitate agli impianti industriali di Arnaz e di Donnaz, ribadisce le ragioni per cui ritiene necessario che il disegno di legge sia riveduto e perfezionato in alcuni articoli.
Ribadisce pure le ragioni per cui ritiene che anche l'industria locale debba poter beneficiare delle provvidenze regionali in esame.
Richiama, in particolare, l'attenzione del Consiglio sulla opportunità che le disposizioni di cui alle lettera a) dell'articolo 4 del disegno di legge siano rivedute e modificate in modo da tutelare la mano d'opera locale nei confronti della mano d'opera proveniente da altre Regioni.
L'Assessore FOSSON premette che l'approvazione del disegno di legge in discussione si rende necessaria anche per una necessità di ordine amministrativo-contabile.
Precisa che, per poter impegnare e disporre della somma di Lire 60 milioni stanziata al capitolo di spesa 155 del bilancio, - sotto la voce "Spese e contributi per acquisto di terreni per formazione di nuove zone industriali" -, occorre che la erogazione dei contributi sia prevista-autorizzata da un provvedimento legislativo sostanziale.
Riferendosi al rilievo fatto dal Consigliere Bordon in merito alla disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del disegno di legge, precisa che la modificazione della suddetta disposizione nel senso richiesto dal Consigliere Bordon, per una maggiore tutela della mano d'opera locale potrebbe dare motivo al Presidente della Commissione di Coordinamento per rinviare la legge al Consiglio in relazione alle norme della Costituzione della Repubblica.
Ritiene, però, che il menzionato problema possa essere praticamente definito e risolto nel migliore dei modi in sede di trattative fra l'Amministrazione Regionale le Società Industriali per la stesura degli atti di impegno che devono essere sottoscritti dalle Società industriali a' sensi della disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 4.
Il Consigliere AILLON riferisce che una Società industriale ha preso contatti con l'Amministrazione comunale di Chambave per lo impianto di uno stabilimento industriale nel territorio di detto Comune e che la stessa Società ha richiesto la cessione gratuita dei terreni occorrenti e l'assicurazione che si provveda ad allacciare l'area del nuovo stabilimento alle linee elettrica e telefonica e all'acquedotto dell'acqua potabile.
Afferma che, qualora le trattative dovessero concludersi favorevolmente, il Comune di Chambave dovrebbe poter usufruire delle stesse provvidenze ora in esame per i Comuni di Arnaz e di Donnaz.
Segue discussione in merito fra i Consiglieri AILLON, gli Assessori NICCO Giulio e FOSSON ed il Presidente della Giunta, MARCOZ.
Il Consigliere TREVES dichiara di concordare con il Presidente della Giunta, Marcoz, sulla finalità che si intende perseguire con l'approvazione delle provvidenze regionali di cui al disegno di legge in discussione, finalità che è quella di indurre Società industriali a costruire i loro nuovi stabilimenti industriali nelle zone economicamente depresse di fondo Valle, per assicurare un lavoro continuativo alla mano d'opera locale disoccupata e per dare la possibilità ai contadini di impiegarsi nell'industria e di migliorare il loro tenore di vita, evitando così lo spopolamento delle campagne.
Ritiene pertanto, che le provvidenze di cui si tratta non debbano essere limitate soltanto ai due stabilimenti di Arnaz e di Donnaz, ma debbano essere estese anche ad altri eventuali nuovi stabilimenti industriali in altre zone economicamente depresse di fondo Valle.
Il Consigliere PALMAS, - premesso che da parte di alcuni Consiglieri è stata sottolineata la necessità di addivenire alla determinazione delle zone economicamente depresse di fondo Valle da destinarsi per la formazione di nuove zone industriali -, comunica che è nell'intendimento dell'Amministrazione Regionale di compilare al più presto, cioè non appena saranno chiarite alcune situazioni critiche, il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico previsto dall'articolo 5 della legge regionale urbanistica per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta.
Rammenta che l'articolo 7 di tale legge elenca gli elementi strutturali del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico e contempla anche la determinazione delle zone destinate alla formazione di nuove zone industriali.
Osserva che viene, quindi, a cadere ogni preoccupazione di un contrasto possibile fra lo sviluppo industriale e gli interessi della difesa del paesaggio.
Rileva che il provvedimento legislativo ora in discussione è un provvedimento legislativo programmatico che deve inquadrare l'attività in corso, ed eventualmente quella futura, in tema di provvidenze regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali in Valle d'Aosta.
Osserva che detto provvedimento legislativo ha necessariamente carattere generale, perché se fosse stato limitato ai due soli nuovi stabilimenti, che stanno sorgendo nei Comuni di Arnaz e di Donnaz, ciò avrebbe significato usare un trattamento di particolare favore per i suddetti stabilimenti industriali.
Ricorda che lo scopo del provvedimento legislativo in esame è quello di costituire un incentivo per le Società industriali ad impiantare i loro nuovi stabilimenti nelle zone economicamente depresse di fondo Valle.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, fa presente che la scelta delle zone da industrializzare dipende da vari fattori e, fra l'altro, anche da eventuali esigenze particolari degli stabilimenti che le Società industriali intendono realizzare.
Il Consigliere DUJANY afferma che l'articolo 1 del disegno di legge così come è formulato è troppo generico ("Al fine di promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle d'Aosta economicamente depresse...") e propone che sia quanto meno completato nella parte finale con l'aggiunta del seguente nuovo comma: "Tali zone economicamente depresse saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale".
Sull'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Dujany segue breve discussione alla quale prendono parte l'Assessore SAVIOZ, il Consigliere DUJANY ed il Presidente della Giunta, MARCOZ, il quale sottolinea la non opportunità di fissare in un regolamento le zone economicamente depresse.
In merito alla disposizione della lettera a) di cui all'articolo 4 ("preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle imprese industriali, di assumere al lavoro mano d'opera locale..."), il Consigliere DUJANY ritiene opportuno che detta disposizione sia riveduta e stilata in forma più vincolativa nei confronti delle Società industriali, per una maggior tutela della mano d'opera locale.
Il Consigliere VESAN dichiara di concordare su quanto detto dal Consigliere Dujany per quanto riguarda la disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 4.
Per quanto riguarda la disposizione di cui alla lettera b) del citato articolo ("preventivo rilascio, da parte delle imprese industriali, di atto di impegno a riservare a favore della Regione il diritto di prelazione in caso di vendita degli stabilimenti industriali e dei relativi terreni;"), osserva che una Società industriale, che ha acquistato i terreni con il contributo della Regione, potrebbe fallire dopo pochi anni; fa presente che, in tal caso, sarebbe ben poca cosa il diritto di prelazione riservato a favore della Regione per la vendita degli stabilimenti industriali e dei relativi terreni.
Ritiene che l'Amministrazione Regionale dovrebbe cautelare il capitale che versa alla Società o sotto forma di compartecipazione nell'azienda o concorrendo nell'acquisto dei terreni per metà della spesa a fondo perduto e per l'altra metà sotto forma di quota azionaria; oppure inserendo una clausola che stabilisca che, nel caso di chiusura dello stabilimento industriale prima che siano trascorsi 10 anni dall'inizio della sua attività, l'Amministrazione Regionale rientrerà in possesso di tutto quanto ha speso o, quanto meno, della somma spesa per sussidiare l'acquisto dei terreni.
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei vari articoli del disegno di legge mediante singole votazioni per alzata di mano.
Articolo 1 - Il Consigliere DUJANY, richiamandosi a quanto già detto in sede di discussione generale sul disegno di legge, chiede che l'articolo 1 sia completato nella parte finale, con l'aggiunta delle seguenti parole: "tali zone economicamente depresse saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale".
L'Assessore FOSSON dichiara che, in linea di massima, la Giunta è d'accordo sulla questione di principio; ma fa presente che non è opportuno addivenire alla determinazione delle zone da industrializzare per varie ragioni, non ultima quella a cui ha accennato il Consigliere Bordon, il quale si è dichiarato di avviso contrario facendo notare che la determinazione di tali zone contribuirebbe a fare aumentare i prezzi dei terreni.
Osserva d'altra parte che la determinazione delle zone economicamente depresse e da industrializzare contrasterebbe con norme di legge statali in base alle quali tutta la Valle d'Aosta è stata dichiarata area depressa, ad eccezione del capoluogo di Aosta.
Ritiene, quindi, che non si dovrebbe parlare di zone depresse da industrializzare, ma semplicemente di zone da industrializzare.
Il Consigliere DUJANY osserva che varie zone si prestano allo sviluppo turistico, mentre altre zone possono essere valorizzate soltanto trasformandole in zone industriali.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del soprariportato emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Dujany all'articolo 1.
Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli otto e voti contrari ventidue (Consiglieri presenti e votanti: trenta), ha respinto l'emendamento proposto dal Consigliere Dujany.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo 1.
Il Consigliere BORDON, a nome del gruppo consiliare di minoranza, fa la seguente dichiarazione di astensione dal voto: "Confortati dal parere dell'Avv. Palmas, il quale ha detto che la legge in discussione deve servire come precetto di carattere generale, ricordati i motivi precedentemente elencati che la fanno ritenere insufficiente o incompleta, noi ci asteniamo dal voto".
Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, ha approvato l'articolo 1 (Consiglieri presenti: trenta; Consiglieri votanti e favorevoli: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: BERTHOD, BORDON e GUGLIELMINETTI).
Il Consiglio prende atto.
Articoli 2 e 3 - Si dà atto che gli articoli 2 e 3 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON e GUGLIELMINETTI).
Articolo 4 - Il Presidente, FILLIETROZ, ricorda che l'Assessore Fosson ha proposto i seguenti due emendamenti sostitutivi alla disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 4: rettifica della dizione "di mano d'opera" in "della mano d'opera" e della parola "stabilite" in "fissate".
Il Consigliere DUJANY insiste sull'opportunità che il testo della disposizione di cui alla lettera a) sia perfezionato e stilato in forma meno generica ai fini di una più efficace tutela della mano d'opera locale.
Sulla richiesta del Consigliere Dujany segue breve discussione fra il predetto Consigliere, il Presidente, FILLIETROZ, l'Assessore FOSSON ed il Presidente della Giunta, MARCOZ; al termine della discussione, il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dei due emendamenti sostitutivi proposti dall'Assessore Fosson alla disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 4.
Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, ha approvato i due soprariportati emendamenti sostitutivi proposti dall'Assessore Fosson (Consiglieri presenti: trentuno; Consiglieri votanti e favorevoli: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON e GUGLIELMINETTI).
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente, FILLIETROZ, ricorda che l'Assessore Fosson ha anche proposto che, all'articolo 4, sia inserito, dopo la lettera b), il seguente emendamento aggiuntivo: "c) preventivo rilascio di atto d'impegno, da parte delle imprese industriali, di stabilire e mantenere la sede fiscale, tecnica, commerciale e il domicilio legale in Valle d'Aosta;".
Il Presidente precisa che, in caso di approvazione del predetto comma aggiuntivo da parte del Consiglio, la disposizione contraddistinta attualmente con la lettera c) verrebbe contraddistinta con la lettera d).
Il Presidente, FILLIETROZ, pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore Fosson.
Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, ha approvato il soprariportato emendamento aggiuntivo (Consiglieri presenti: trentuno; Consiglieri votanti e favorevoli: ventisette; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON e GUGLIELMINETTI).
Il Consiglio prende atto.
Si dà atto che l'articolo 4 viene quindi votato ed approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, nel testo modificato come dagli emendamenti soprariportati proposti dall'Assessore Fosson (Consiglieri presenti trenta; Consiglieri votanti e favorevoli: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON, GUGLIELMINETTI e VESAN).
Articolo 5 - Il Presidente, FILLIETROZ, rileva che l'Assessore Fosson ha proposto lo stralcio delle seguenti parole nella parte finale del primo comma dell'articolo 5: "capitolo la cui denominazione viene modificata come segue: "Spese e contributi per acquisto di terreni per nuovi impianti idroelettrici".
Pone quindi a votazione, per alzata di mano, l'approvazione di tale emendamento soppressivo.
Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON e GUGLIELMINETTI).
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, nel testo modificato come da emendamento soppressivo proposto dall'Assessore Fosson (Consiglieri presenti: trenta; votanti e favorevoli: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON e GUGLIELMINETTI).
Articoli 6 e 7 - Si dà atto che gli articoli 6 e 7 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: trenta; votanti e favorevoli: ventisei; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON e GUGLIELMINETTI).
Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati con separate sette votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, e allo spoglio dei voti, con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori AILLON, BARONE e VALLINO, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: ventinove;
- Consiglieri votanti: venticinque (astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON e GUGLIELMINETTI);
- Voti favorevoli: ventitre;
- Voti contrari: due.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente provvidenze regionali per l'impianto di nuovi Stabilimenti industriali in zone economicamente depresse della Valle d'Aosta:
Disegno di legge regionale n. 19
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ...1961 N. ...: PROVVIDENZE REGIONALI PER L'IMPIANTO DI NUOVI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di promuovere l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone della Valle di Aosta economicamente depresse e che necessitano dell'apporto economico di attività industriali, è autorizzata la concessione di contributi straordinari regionali per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali nelle zone medesime alle condizioni previste dalla presente legge.
Art. 2
Le domande per la concessione dei contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio corredate dei programmi finanziari di produzione e di impiego di mano d'opera, nonché dei progetti di massima dei costruendi nuovi stabilimenti industriali.
Art. 3
I contributi straordinari regionali previsti dalla presente legge saranno concessi con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per l'industria ed il commercio, alle Imprese industriali che, a giudizio dell'Amministrazione regionale, diano le necessarie garanzie finanziarie per l'impianto e la gestione dei nuovi stabilimenti industriali, per il maggiore impiego della mano d'opera locale e per lo scrupoloso rispetto della legislazione sul lavoro.
I contributi straordinari saranno concessi in relazione alla superficie delle aree di terreno acquistate e ritenute dalla Regione necessarie per il primo impianto dei nuovi stabilimenti industriali.
Art. 4
I contributi straordinari previsti dalla presente legge saranno concessi e liquidati alle condizioni seguenti:
a) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle imprese industriali, di assumere al lavoro mano d'opera locale secondo le percentuali della mano d'opera complessivamente impiegata nei costruendi stabilimenti, fissate con le deliberazioni di concessione dei contributi;
b) preventivo rilascio, da parte delle imprese industriali, di atto di impegno a riservare a favore della Regione il diritto di prelazione in caso di vendita degli stabilimenti industriali e dei relativi terreni;
c) preventivo rilascio di atto di impegno, da parte delle Imprese industriali, di stabilire e mantenere la sede fiscale, tecnica, commerciale e il domicilio legale in Valle d'Aosta;
d) pagamento rateale dei contributi regionali secondo le seguenti scadenze ed in base a quote percentuali dei contributi da determinare, caso per caso:
1a rata: ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dei nuovi stabilimenti industriali;
2a rata: all'inizio del funzionamento dei nuovi stabilimenti industriali;
3a rata a saldo: tre mesi dopo la data di versamento della precedente 2a rata.
Art. 5
Le spese per la concessione dei contributi straordinari di cui alla presente legge, previste per il corrente esercizio finanziario in Lire sessanta milioni, saranno approvate e finanziate con imputazione all'apposito capitolo 155 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962, recante lo stanziamento straordinario di Lire sessanta milioni.
In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari e compatibilmente con le disponibilità dei bilanci stessi, saranno istituiti appositi corrispondenti capitoli di spesa per il finanziamento delle ulteriori spese per la concessione di contributi straordinari regionali ai sensi della presente legge.
Art. 6
Con separata legge sarà disciplinata la funzione amministrativa della Regione relativa alla espropriazione per pubblica utilità di immobili destinati all'insediamento ed all'ampliamento di nuove attività industriali nella Regione con spese non a carico dello Stato.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti del la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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