Oggetto del Consiglio n. 600 del 13 dicembre 1979 - Verbale

OGGETTO N. 600/79 - Riapprovazione, con modificazioni, del disegno di legge regionale n. 99 concernente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale".

Faval (U.V.) - Si procede quindi nell'esame del disegno di legge. Siamo arrivati all'articolo 17, che è stato votato questa mattina.

Articolo 18. All'articolo 18 è stato presentato un emendamento da parte della Giunta regionale.

Emendamento

L'articolo 18, ultimo comma, è così modificato: "In armonia con lo Statuto speciale della Regione e con le norme della presente legge, in caso di inadempienza da parte degli organi della Unità Sanitaria Locale nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.".

L'Assessore intende illustrare? No. Altri chiedono la parola? Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta regionale. Chi è favorevole pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 21

Votanti: 15

Maggioranza: 11

Favorevoli: 14

Contrari: 1

Astenuti: 6 (i Consiglieri Bajocco, Cout, Mafrica e Tonino del Gruppo del P.C.I. e i Consiglieri Lanivi e Pollicini del Gruppo dei D.P.)

Il Consiglio approva.

Votiamo quindi l'articolo 18 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 22

Votanti: 15

Maggioranza: 12

Favorevoli: 14

Contrari: 1

Astenuti: 7 (i Consiglieri Bajocco, Cout, Mafrica, Péaquin e Tonino del Gruppo del P.C.I. e i Consiglieri Lanivi e Pollicini del Gruppo dei D.P.)

Il Consiglio approva.

Articolo 19. All'articolo 19 sono stati presenti alcuni emendamenti da parte del Gruppo del Partito Comunista.

Emendamenti

Art. 19

Sostituire il sottotitolo: "(Gestione dell'Unità Sanitaria Locale)" con: "(Poteri del Sindaco)".

Sopprimere il primo e l'ultimo comma.

Aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente: "Qualora non sussista l'urgenza, il Sindaco si avvale per i servizi di cui sopra, facendone preventivamente richiesta al Presidente del Comitato di gestione.".

La parola al Consigliere Tonino.

Tonino (P.C.I.) - Noi abbiamo mantenuto questi emendamenti che già abbiamo spiegato nel Consiglio scorso per mettere bene in risalto qual è la funzione e quali sono i poteri del Sindaco in questi organismi. Si tratta, in sostanza, di tener fede a quello che è l'articolo 13 della "833", mettendo appunto in evidenza quali sono le funzioni del Sindaco. In tal senso noi proponiamo che l'articolo 19 sia interamente riservato alla specificazione di questi compiti e che, invece, i problemi che riguardano la gestione dell'Unità Sanitaria Locale debbano trovar posto in un altro articolo che abbiamo presentato come l'articolo 19bis. Sembra una questione esclusivamente formale, ma non lo è; per noi ha una certa importanza anche proprio come principio, un'importanza di fondo.

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Per dire che i poteri del Sindaco, che è già riconosciuto di per sé come massima autorità sanitaria locale, non vengono per nulla intaccati, cioè non è che entra nel merito. Qui è il sistema di organizzazione che va al di là della competenza del singolo Comune che, quindi, può essere gestito in maniera associata; quindi penso che non sia necessario introdurre queste modifiche.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Se nessun altro chiede la parola, mi rivolgo ai presentatori dell'emendamento che richiede la sostituzione del titolo della rubrica, la soppressione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 19, e un nuovo comma finale. Facciamo un'unica votazione. Allora chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 23

Votanti: 19

Maggioranza: 12

Favorevoli: 6

Contrari: 13

Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P.)

Il Consiglio non approva.

Allora procediamo alla votazione dell'articolo 19. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 16

Maggioranza: 13

Favorevoli: 15

Contrari: 1

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P. e quelli del Gruppo P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi)

Il Consiglio approva.

Esaminiamo ora la proposta del Partito Comunista di introdurre un articolo 19bis.

Emendamento

"Art. 19bis

(Gestione dell'Unità Sanitaria Locale)

L'attività di gestione dell'Unità Sanitaria Locale è svolta:

- dall'assemblea;

- dal Comitato di gestione e dal suo Presidente".

Qualcuno chiede la parola? Sì, allora lo mettiamo direttamente in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 21

Maggioranza: 13

Favorevoli: 6

Contrari: 15

Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P.)

Il Consiglio non approva.

Articolo 20. È stato presentato un emendamento dal Consigliere Riccarand.

Emendamento

Art. 20, secondo comma

Aggiungere dopo "deve essere convocata su richiesta di un terzo dei suoi componenti", la frase: "o di un quinto dei Comuni associati".

Chiede la parola?

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - No.

Faval (U.V.) - Votiamo allora l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 21

Maggioranza: 13

Favorevoli: 6

Contrari: 15

Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P.)

Il Consiglio non approva.

Metto quindi in votazione l'articolo 20. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 16

Maggioranza: 13

Favorevoli: 15

Contrari: 1

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P. e quelli del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi)

Il Consiglio approva.

Articolo 21. All'articolo 21 non sono stati presentati emendamenti. Qualcuno chiede la parola? Allora lo mettiamo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 17

Maggioranza: 14

Favorevoli: 16

Contrari: 1

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P. e quelli del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi)

Il Consiglio approva.

Articolo 22. A questo articolo è stato presentato un emendamento del Consigliere Riccarand.

Emendamento

Art. 22

È sostituito dal seguente: "Il Comitato di gestione dell'U.S.L. è composto da 9 membri. Esso è eletto dall'assemblea generale con voto limitato ai due terzi dei componenti il Comitato stesso.".

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - L'emendamento propone che...così come si è già discusso relativamente all'articolo 8 sul Comitato di gestione dell'assemblea...evidentemente, anche per quanto riguarda l'Unità Sanitaria Locale, la nostra proposta è che il Comitato di gestione sia composto non da 15, ma da 9 membri, non sia ancorato ai 14 Distretti e che venga eletto col sistema del voto limitato ai 2/3 invece che col sistema del voto limitato ai 4/5.

Faval (U.V.) - Nessun altro chiede la parola? Allora metto in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand all'articolo 22. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 22

Maggioranza: 14

Favorevoli: 5

Contrari: 17

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi)

Il Consiglio non approva.

Metto quindi in votazione l'articolo 22. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Il Gruppo dei Democratici Popolari è pregato di esprimersi su questo articolo, per cortesia.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 17

Maggioranza: 14

Favorevoli: 16

Contrari: 1

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P. e quelli del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi)

Il Consiglio approva.

Articolo 23. All'articolo 23 è stato presentato un emendamento da parte della Giunta regionale.

Emendamento

L'art. 23, 1° comma, 4° cpv., è così modificato:

"- nomina nell'ambito dell'ufficio di direzione i coordinatori".

L'Assessore intende illustrare? No. Allora metto in votazione l'emendamento proposto dalla Giunta all'articolo 23. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 16

Maggioranza: 14

Favorevoli: 16

Contrari: nessuno

Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P. e quelli del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, ed il Consigliere Riccarand)

Il Consiglio approva.

Propongo ora la discussione dell'emendamento presentato dal Partito Comunista, perché si tratta di un emendamento che richiede la sostituzione dell'intero articolo.

Emendamento

Art. 23

Sostituire il seguente articolo con:

"Il Comitato di gestione, quale organo collegiale:

- predispone i provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

- adotta tutti i provvedimenti che non siano espressamente riservati all'assemblea generale.

Il Comitato di gestione presenta annualmente all'assemblea una relazione sull'andamento e sull'efficacia dei servizi, nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.

Il Comitato di gestione è tenuto a consultare le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e in particolar modo per quanto riguarda, nella fase di predisposizione: i piani e i programmi di attività, bilanci preventivi e piante organiche del personale.".

La parola al Consigliere Péaquin.

Péaquin (P.C.I.) - Penso che sia utile andare ad approvare il nostro emendamento, perché è un emendamento che tende a fare chiarezza su tutto. Infatti riteniamo abbastanza pericoloso andare a fare una serie di elencazioni di quelli che sono i compiti del Comitato di gestione, come fatto nell'articolo proposto dalla Giunta: predispone i bilanci, determina le modalità, fissa...perché si corre il rischio di andare poi a dimenticare qualcuno dei compiti, e pertanto poi, in quel momento, non si saprebbe più come comportarsi. Dunque, noi crediamo che, come è detto su quello che noi proponiamo sul nostro emendamento, il Comitato di gestione quale organo collegiale predispone i provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, adotta tutti i provvedimenti che non siano espressamente riservati all'assemblea...e avanti, e poi di inserire l'ultimo comma: "il Comitato di gestione è tenuto a consultare le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e in particolar modo per quanto riguarda, nella fase di predisposizione...". Ecco, crediamo che se viene esemplificato in questo modo, non si presti poi a degli equivoci andare a vedere qualche compito che non è elencato qui e poi non si sappia bene a chi deve fare carico.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Intervengo per dire che l'elencazione che viene predisposta, sebbene sia leggermente schematica, ritengo sia anche abbastanza utile per il funzionamento...più che lasciare un campo vago come...da quanto proposto da voi, e in particolare l'ultima parte è ripresa dalla legge, quello che è già contenuto nell'articolo 13.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Metto ora in votazione l'emendamento proposto dal Partito Comunista. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 21

Maggioranza: 14

Favorevoli: 6

Contrari: 15

Astenuti: 6 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. e quelli del Gruppo dei D.P.)

Il Consiglio non approva.

E poi all'articolo 23 c'è ancora un emendamento presentato dal Consigliere Riccarand.

Emendamento

Art. 23, primo comma

Aggiungere dopo: "il Comitato", la parola: "di gestione".

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Una semplice chiarificazione linguistica: visto che l'articolato parla di "Comitato", qui si tratta di specificare "di gestione"...semplicemente un aspetto linguistico.

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Non vedo la necessità, visto che c'è già. Nel testo parlo unicamente di "Comitato di gestione"; come "Comitato di gestione" non s'intende altro, quindi non è che sia dovuto...

Faval (U.V.) - Allora lo consideriamo ritirato...votazioni oggi niente, ne abbiamo già fatte abbastanza. D'accordo, allora votiamo l'emendamento del Consigliere Riccarand...è stato ritirato. Votiamo quindi l'articolo 23 emendato in base all'emendamento che è stato presentato dalla Giunta e accolto dal Consiglio. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 16

Maggioranza: 14

Favorevoli: 15

Contrari: 1

Astenuti: 11 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del P.S.I. e quelli dei D.P.)

Il Consiglio approva.

Articolo 24. Non sono stati presentati emendamenti. Qualcuno chiede la parola? Nessuno chiede la parola? Metto quindi in votazione l'articolo 24. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 17

Maggioranza: 15

Favorevoli: 16

Contrari: 1

Astenuti: 11 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del P.S.I. e quelli dei D.P.)

Il Consiglio approva.

Articolo 25. All'articolo 25 sono stati presentati alcuni emendamenti dal Consigliere Riccarand.

Emendamento

Art. 25, primo comma

Sostituirlo con il seguente: "Il Comitato di gestione dell'U.S.L., nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, nomina il proprio Presidente.".

Emendamento

Art. 25, secondo comma

Sopprimere: "l'assemblea generale ed".

Emendamento

Articolo 25, comma aggiuntivo

È aggiunto il seguente comma: "Il Presidente del Comitato di gestione può essere revocato, a maggioranza assoluta, dal Comitato che lo ha eletto.".

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Sono tre emendamenti che credo vadano votati separatamente, perché probabilmente vanno votati...danno luogo a votazioni diverse. Con il primo, in sostanza, nel testo del disegno di legge della Giunta, il Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale coincide con il Presidente del Comitato di cui al precedente articolo 9, cioè con il Comitato di gestione dell'Associazione dei Comuni. Ora, se noi prefiguriamo, come si diceva stamattina...ed evidentemente la legge, anche se non lo definisce adesso, può prefigurare un domani che l'assemblea dell'Associazione dei Comuni abbia dei compiti che vanno oltre la gestione di servizi sanitari e sociali, noi dobbiamo prefigurare l'esistenza di diversi comitati e quindi, evidentemente, non possiamo prevedere una coincidenza meccanica dopo quello che è un generico Comitato di gestione dell'Associazione, con un suo Presidente, dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, che gestisce un settore ben preciso di competenza dei Comuni associati. Quindi, è il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale che, va ribadito, elegge il proprio Presidente.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Allora, se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand, relativo al 1° comma dell'articolo 25. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 23

Maggioranza: 15

Favorevoli: 6

Contrari: 17

Astenuti: 6 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P. e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio non approva.

Allora, passiamo all'esame dell'emendamento presentato sempre dal Consigliere Riccarand concernente il 2° comma dell'articolo 25. Ecco, credo che questo emendamento debba essere citato dalla Giunta, sennò entrerebbe in contraddizione con le modifiche introdotte precedentemente dall'articolato; cioè si tratta di definire che il Presidente del Comitato convoca e presiede il Comitato di gestione, mentre il Presidente dell'assemblea convoca e presiede l'assemblea...va bene, allora mettiamo in votazione l'emendamento del Consigliere Riccarand concernente il 2° comma dell'articolo 25. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 25

Maggioranza: 15

Favorevoli: 25

Contrari: nessuno

Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P.)

Il Consiglio approva.

Ora c'è l'emendamento, sempre del Consigliere Riccarand, concernente la proposta dell'inserimento di un nuovo comma alla fine dell'articolo 25. La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Questo comma aggiuntivo mira a prevedere all'interno dell'articolo un meccanismo per la revoca del Presidente del Comitato di gestione, così come sono previsti dei meccanismi per la revoca del Comitato di gestione da parte dell'assemblea. Evidentemente era previsto anche un meccanismo di revoca del Presidente del Comitato di gestione, Presidente che dev'essere evidentemente revocato dalla maggioranza del Comitato di gestione che lo ha eletto.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Se nessuno chiede la parola, metto allora in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand sempre concernente l'articolo 25, per il quale si richiede l'inserimento di un nuovo comma. Allora, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 25

Maggioranza: 15

Favorevoli: 25

Contrari: nessuno

Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P.)

Il Consiglio approva.

Metto quindi in votazione l'articolo 25 emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 17

Maggioranza: 15

Favorevoli: 17

Contrari: nessuno

Astenuti: 12 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del P.S.I., quelli dei D.P. e il Consigliere Riccarand)

Il Consiglio approva.

Articolo 26. All'articolo 26 è stato presentato un emendamento da parte della Giunta sul quale chiedo se qualcuno vuole prendere la parola.

Emendamento

L'art. 26 è così modificato:

"I1 territorio dell'Unità Sanitaria Locale si articola in Distretti sanitari di base per l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento, tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60 nonché in uniformità alle prescrizioni di piano socio-sanitario regionale.

I Distretti sanitari di base sono strutture tecnico-funzionali dell'Unità Sanitaria Locale di cooperazione fra i Comuni su base territoriale, di cui l'Unità Sanitaria Locale si avvale per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di interesse locale, nonché per favorire la maggiore partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle formazioni sociali esistenti sul territorio alla gestione sociale ed attuazione dei servizi, al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle annualità del Servizio Sanitario Nazionale ed agli obiettivi del piano socio-sanitario regionale.

Ai sensi e per i fini di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella gestione dei servizi e delle funzioni di cui al presente articolo, l'Unità Sanitaria Locale si avvale dei Comitati di cui al precedente art. 10, secondo criteri e direttive predeterminate dal Comitato di gestione.

Nell'esercizio di tale attività gli atti adottati dai Comitati sono imputati all'Unità Sanitaria Locale.".

Nessuno prende la parola. Allora metto in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta regionale all'articolo 26. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 18

Maggioranza: 15

Favorevoli: 17

Contrari: 1

Astenuti: 11 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del P.S.I. e quelli dei D.P.)

Il Consiglio approva.

Si esamina quindi l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand, trattandosi di emendamento sostitutivo.

Emendamento

Art. 26

È soppresso e sostituito dal seguente:

"I Comuni associati e le Comunità Montane articolano l'U.S.L. in Distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

L'articolazione distrettuale dovrà uniformarsi alle prescrizione del piano sanitario regionale osservando i seguenti criteri:

1) la delimitazione del Distretto deve essere tale da garantire la più ampia partecipazione degli utenti e la più efficace e funzionale erogazione delle prestazioni;

2) l'ambito territoriale del Distretto deve coincidere, ove possibile, con il territorio di uno o più Comuni;

3) la delimitazione del Distretto deve essere tale da consentire la coordinata applicazione delle funzioni di medicina di base generale e pediatrica, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e lo svolgimento dei servizi, in conformità agli indirizzi contenuti nella programmazione sanitaria regionale.

L'ambito territoriale del Distretto deve essere in ogni caso tale da garantire la piena integrazione ed il coordinamento degli interventi di base sanitari e sociali.".

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora, il 3° comma dell'articolo 10 della legge di riforma sanitaria recita chiaramente: "Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i Comuni singoli o associati o le Comunità Montane articolano le Unità Sanitarie Locali in Distretti sanitari di base". Ora, il testo predisposto dalla Giunta regionale deve, a mio avviso, essere soppresso perché in contrasto completo con quella che è la disposizione della normativa statale. Infatti il testo di legge, così com'è predisposto dalla Giunta, per quanto riguarda la delimitazione dei Distretti non definisce nessun criterio o principio, ma definisce la delimitazione vera e propria, e quanto è affermato nel 1° comma dell'emendamento adesso approvato dalla maggioranza del Consiglio non ha nessun significato, perché qui si dice: "Il territorio dell'Unità Sanitaria Locale si articola in Distretti sanitari di base tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 60". Ora, se noi andiamo a vedere l'articolo 5 della legge regionale n. 60, possiamo vedere che c'è di tutto meno che criteri e principi, cioè l'articolo 5 della legge 60 che cosa fa? Dice: la Valle d'Aosta è divisa in questi e questi Distretti, di cui all'allegata tabella, eccetera, i Comuni potranno far avere i1 loro parere...cioè l'articolo 5, contrariamente a quello che c'è scritto su questo comma qua, non definisce nessun principio, nessun criterio, che era quello che era di competenza della legge regionale, mentre definisce la delimitazione vera e propria che non è di competenza della legge regionale. Quindi la proposta che io faccio è di sostituire l'articolo 26, così come è stato proposto dalla Giunta, da un articolo in cui si definiscano quali sono i criteri secondo i quali i Comuni associati e le Comunità Montane devono articolare il loro territorio in Distretti socio-sanitari di base, e soltanto in questo modo si risponde a quella che è la legge statale della "833". In questo modo si fa un camuffamento linguistico, però quello che c'è scritto sul testo del disegno di legge della Giunta regionale non corrisponde alla realtà dei fatti.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Nessuno chiede la parola, allora metto in votazione l'emendamento del Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 27

Maggioranza: 15

Favorevoli: 10

Contrari: 17

Astenuti: 2 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I.)

Il Consiglio non approva.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento presentato dal Gruppo del Partito Comunista concernente la sostituzione del 1° comma all'emendamento presentato dalla Giunta.

Emendamento

Art. 26

Sostituire il primo comma dell'emendamento della Giunta con i seguenti:

"L'assemblea, su proposta dei singoli Consigli comunali, provvede a suddividere il territorio dell'Unità Sanitaria Locale in Distretti sanitari di base, in modo che, di norma, comprendano gruppi di popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti.

Nell'articolazione distrettuale, i Comuni associati osservano i seguenti criteri:

- le indicazioni contenute nel piano socio-sanitario triennale;

- efficienza ed efficacia di gestione;

- integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di base;

- valutazione delle caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio, in modo da assicurare, in via normale, la corrispondenza tra il territorio del Distretto con quello dei Comuni.".

La parola al Consigliere Péaquin.

Péaquin (P.C.I.) - È molto chiaro che questo articolo è di estrema importanza. Infatti qui si decide come viene articolata l'U.S.L.; è un articolo che si lega immediatamente a quella che è la legge 60 e l'Assessore continua a dire che, comunque, quella legge dev'essere tenuta valida. Noi siamo della medesima opinione. Mi ha detto il Consigliere Riccarand come il 3° comma dell'articolo 10 della "833" dice che l'Unità Sanitaria Locale si articola in Distretti sanitari di base e, pertanto, pregherei che le cose fossero chiare. Noi riteniamo con il nostro emendamento di dover fissare i criteri per questa articolazione; difatti diciamo che questi criteri devono essere...intanto, si dice che comprendono un gruppo di popolazione che va da 3.000 a 10.000 abitanti, il che non cambierebbe di molto quella che è la formazione dei Distretti. Oggi, sennò, per quanto riguarda il Comune di Aosta, altri criteri sono quelli che la legge deve dare indicazioni contenute sul piano socio-sanitario triennale: l'efficienza, l'efficacia, e via di seguito di questo passo, riteniamo che sia molto importante. Questo è un discorso di fondo che non è fine a questo articolo, ma collegato a tutto quanto è già messo in discussione prima.

Faval (U.V.) - Altri chiedono la parola? La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Ribadisco, per l'ennesima volta...so che non sarà l'ultima, perché ho già avuto occasione di dirvi e ripetere che la legge 60 dava impostazione, dava dei criteri. Quello che è l'articolo 10 era già largamente prevedibile. Ci serviva che i Distretti fossero già formati antecedentemente perché ci servivano - l'ho già detto - per dare la licenza generica. Senza la licenza generica noi non sapevamo collegare funzionalmente quello che è il rapporto medico-assistito; quindi, visto che c'era questa necessità e visto che si era fatta questa scelta, mi sembra che sia illogico ritornare a riprendere tutto da capo solo per il piacere di definire il tutto, perché la legge è uscita tre giorni dopo...non vedo perché!

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Allora metto in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo del Partito Comunista. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 24

Maggioranza: 15

Favorevoli: 8

Contrari: 16

Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P.)

Il Consiglio approva.

Votiamo ora l'articolo 26 emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 22

Maggioranza: 14

Favorevoli: 16

Contrari: 6

Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy e Pollicini)

Il Consiglio approva.

Articolo 27. All'articolo 27 è stato presentato un emendamento dalla Giunta regionale.

Emendamento

L'art. 27, penultimo comma, è così modificato: "In relazione alle particolari condizioni regionali, il comitato di gestione, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario regionale, emana disposizioni per il collegamento delle aree funzionali dei servizi di base ed integrativi con l'area delle funzioni centrali anche mediante l'individuazione nei distretti e nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell'ordinamento del personale e di quelle dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'articolo 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.".

L'Assessore non intende illustrarlo; lo metto quindi in votazione, se altri non intendono prendere la parola. Allora, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 16

Maggioranza: 14

Favorevoli: 16

Contrari: nessuno

Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy, Pollicini, e Riccarand)

Il Consiglio approva.

Allora, metto quindi in votazione l'articolo 27 emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 16

Maggioranza: 14

Favorevoli: 16

Contrari: nessuno

Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy, Pollicini, e Riccarand)

Il Consiglio approva.

A questo punto è stata presentata una proposta di articolo 27bis da parte del Gruppo del Partito Comunista.

Emendamento

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 27bis

"(Partecipazione delle forze sociali alla programmazione sanitaria)

La convenzione di cui al precedente articolo 2 individua le forme e le modalità per realizzare la partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità alla programmazione sanitaria, nell'ambito dei piani di sviluppo economico.".

La parola al Consigliere Tonino.

Tonino (P.C.I.) - Noi abbiamo previsto, nelle proposte che abbiamo fatto, tre momenti della partecipazione. Il primo momento deve avvenire al momento dell'assemblea, e avevamo presentato un emendamento affinché sia regolato il rapporto fra l'assemblea e un momento partecipativo delle forze sociali; un secondo momento era quello del Comitato di gestione dell'U.S.L., articolo 23, che è stato anche quello purtroppo bocciato, e adesso proponiamo un nuovo articolo che prevede il terzo momento di partecipazione, cioè la partecipazione delle forze sociali alla programmazione sanitaria. Dice il nostro articolo che la convenzione dell'articolo 2, cioè la convenzione tra i Comuni associati, indirizza le forme e le modalità per realizzare la partecipazione degli Enti locali delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità alla programmazione sanitaria nell'ambito dei piani di sviluppo economico.

Ora, l'Assessore, durante le discussioni che si sono fatte sugli altri articoli, ha sostenuto che è superfluo perché questo livello della partecipazione può comunque essere raggiunto, e ha fatto una mattina l'esempio. La Giunta regionale predispone il bilancio di questo Consiglio e consulta le forze sociali...ma siccome, partendo proprio da questo esempio, si realizza che poi, sul bilancio di questa Regione, le forze sociali non vengono consultate...ecco, questo è il motivo per cui, a nostro avviso, sarebbe bene, non è affatto superfluo, che questo momento di consultazione fosse normato. Qui si tratta di organismi nuovi; se noi dovessimo rifare il Regolamento che regola il funzionamento di questo Consiglio, probabilmente scriveremmo anche qui che è bene la consultazione delle forze sociali su alcuni atti importanti. Questo nuovo articolo ha questa funzione e per questo riteniamo che non sia assolutamente superfluo.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Nessuno chiede la parola? Metto allora in votazione la proposta di un articolo 27bis presentata dal Partito Comunista. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 27

Maggioranza: 14

Favorevoli: 9

Contrari: 18

Astenuti: nessuno

Il Consiglio non approva.

Articolo 28. Nessun emendamento. Nessuno chiede la parola? Metto in votazione l'articolo 28. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 19

Maggioranza: 14

Favorevoli: 18

Contrari: 1

Astenuti: 8 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral, Dolchi e Péaquin, quelli del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy e Pollicini)

Il Consiglio approva.

Articolo 29. All'articolo 29, è stato presentato un emendamento da parte del Partito Comunista.

Emendamento

Art. 29: sopprimere il secondo comma.

Chi intende illustrarlo? Allora la parola al Consigliere Tonino.

Tonino (P.C.I.) - Ma l'illustrazione che faccio molto sintetica serve anche per l'articolo 30. Ci sono due commi di questi articoli in cui si parla di una legge regionale che indirizza i servizi e ne disciplina l'organizzazione con riferimento alle norme delegate della "833" e al piano sanitarlo nazionale. Ora, a noi sembra...non siamo riusciti a capire l'utilità di questo provvedimento legislativo, e ci sembra anzi che sia un provvedimento che non si debba fare...in che senso? Nel senso che la legge nazionale è molto chiara: in nessuna parte fa riferimento a questo adempimento della Regione; la Regione deve fare il piano sanitario regionale e all'interno del piano sanitario regionale le U.S.L. si organizzano i servizi come meglio discutono, come meglio credono, sulla base di scelte che fanno loro. Ecco, non siamo riusciti a capire l'utilità di questa legge regionale.

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Ma mi sembra abbastanza chiaro! Qui si fa riferimento all'ex articolo 47 di cui abbiamo parlato l'altra volta e di cui non si era completamente d'accordo sui profili, sulla divisione dei ruoli. Ma questo dei ruoli, ruolo nominativo regionale, resta fatto per forza dall'altra legge che dev'essere fatta, che è prevista dalla "833". Questa non è che sia a capocchia della Regione istituire; è chiaro che qui si dice legato al piano, perché difatti queste due devono essere collegate. Vale a dire: se io prevedo a livello di un determinato servizio un determinato numero di operatori, devono essere legati a due fattori, uno che deve rispondere a un criterio di piano, l'altro che deve rispondere a un criterio di ruoli che dev'essere stabilito con legge regionale. Questo è previsto, non è che sia un qualcosa di gratuito o di conduzione della Regione...questo è previsto, difatti si richiama ai ruoli l'ex articolo 47. È chiaro che dev'essere così, fatto con la legge regionale.

Faval (U.V.) - Il P.C.I. mantiene il suo emendamento. Allora metto in votazione l'emendamento all'articolo 29 proposto dal gruppo del P.C.I. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 24

Maggioranza: 15

Favorevoli: 6

Contrari: 18

Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy e Pollicini)

Il Consiglio non approva.

Metto quindi in votazione l'articolo 29. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 19

Maggioranza: 15

Favorevoli: 18

Contrari: 1

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy e Pollicini)

Il Consiglio approva.

Articolo 30. Vi è un emendamento presentato dal Gruppo del P.C.I..

Emendamento

Art. 30: sopprimere il secondo comma.

Allora mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo del Partito Comunista. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 23

Maggioranza: 14

Favorevoli: 6

Contrari: 17

Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy e Pollicini)

Il Consiglio non approva.

Votiamo quindi l'articolo 30. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 18

Maggioranza: 14

Favorevoli: 17

Contrari: 1

Astenuti: 8 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral, Dolchi e Mafrica, quelli del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy e Pollicini)

Il Consiglio approva.

Articolo 31. Abbiamo gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale.

Emendamento

Art. 31

Il 2° comma è così modificato:

"Fra i componenti l'ufficio di direzione, il Comitato di gestione nomina i coordinatori sanitario ed amministrativo, nonché il coordinatore sociale, all'interno dei rispettivi organici e con l'osservanza dei prescritti requisiti di professionalità.".

Il terzo e quarto comma sono abrogati.

...omissis...

Il 7° comma è così modificato:

"I componenti l'ufficio di direzione sono responsabili in solido e con gli amministratori ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.".

L'Assessore intende illustrarli? No. Altri chiedono la parola? Metto allora in votazione gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale concernenti l'articolo 31. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 17

Maggioranza: 14

Favorevoli: 17

Contrari: nessuno

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral, Dolchi e Mafrica, quelli del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy, Pollicini e Riccarand)

Il Consiglio approva.

Metto allora in votazione l'articolo 31 emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 17

Maggioranza: 14

Favorevoli: 17

Contrari: nessuno

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral, Dolchi e Mafrica, quelli del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy, Pollicini e Riccarand)

Il Consiglio approva.

Articolo 32. Nessun emendamento. Nessuno chiede la parola? Metto in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 17

Maggioranza: 14

Favorevoli: 17

Contrari: nessuno

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral, Dolchi e Mafrica, quelli del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy, Pollicini e Riccarand)

Il Consiglio approva.

Articolo 33. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Stesso risultato.

Articolo 34. Nessun emendamento. Qualcuno chiede la parola? Allora metto in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Stesso risultato.

Articolo 35. Nessuno chiede la parola. Metto in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 16

Maggioranza: 13

Favorevoli: 16

Contrari: nessuno

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral, Dolchi e Mafrica, quelli del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy, Pollicini e Riccarand)

Il Consiglio approva.

Articolo 36. Nessuno chiede la parola? Allora lo metto in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 24

Votanti: 16

Maggioranza: 13

Favorevoli: 16

Contrari: nessuno

Astenuti: 8 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral, Cout, Dolchi e Mafrica, quelli del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy, Pollicini e Riccarand)

Il Consiglio approva.

Abbiamo poi una proposta da parte del Consigliere Riccarand di inserire gli articoli 36bis, 36ter e 36quater.

Emendamenti

Dopo l'articolo 36 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 36bis

(Servizio sociale)

Le funzioni di assistenza sociale sono organizzate nel servizio sociale volto a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale al pieno sviluppo della persona; a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale, e favorire il mantenimento ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita.

Per realizzare le suddette finalità il servizio sociale assicura in particolare:

a) interventi sociali connessi con la tutela della famiglia, della maternità dell'infanzia;

b) interventi assistenziali rivolti alla popolazione in età lavorativa ed in età senile, ivi compresi quelli connessi all'attività psichiatrica e medica di base.".

"Articolo 36ter

(Funzioni sociali ed assistenziali di protezione e tutela della famiglia, dei minori e degli anziani)

Le funzioni sociali e assistenziali dei servizi devono assicurare gli interventi di competenza in base alle seguenti priorità:

- assistenza economica ordinaria e straordinaria da erogare in base a criteri e parametri prefissati;

- assistenza domiciliare comprendente le prestazioni di aiuto-domestico, infermieristico, riabilitativa ed educativa;

- affidamenti educativi di minore, affidamenti assistenziali di interdetti, inserimenti di handicappati adulti ed anziani presso famiglie, persone, nuclei familiari, o in comunità alloggio gestite dalle unità locali, o autogestite;

- segnalazione all'autorità giudiziaria minorile, ai sensi delle leggi vigenti, dei minori in situazione di abbandono materiale e morale e di quelli per i quali è necessario l'intervento del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare;

- interventi per l'inserimento e appoggio lavorativo degli inabili e handicappati;

- vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private che assistono ed ospitano minori, inabili ed anziani.

Gli interventi assistenziali sono assicurati, in particolare, fino al loro reinserimento sociale:

- ai minori, agli handicappati adulti, anziani, malati di mente in situazione di ricovero;

- agli ex-carcerati:

- alle persone tossico-dipendenti ed assimilabili, ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.".

"Articolo 36quater

(Eliminazione delle barriere architettoniche)

Come misura preventiva degli infortuni e per facilitare la vita di relazione degli handicappati, la Regione e l'U.S.L. dispongono i necessari interventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, le istituzioni pre-scolastiche, scolastiche, ricreative, culturali o comunque di interesse sociale, di nuova edificazione, siano costruite in conformità al D.M. 18 dicembre 1975, all'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e in osservanza della circolare del Ministro dei Lavori Pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Agli edifici già appaltati o già costruiti, e privi dei requisiti necessari, devono essere apportate, ove possibili, le conformi varianti.".

Chiedo al presentatore se è possibile addivenire ad un'unica votazione per tutti e tre gli articoli che chiede di inserire. La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Il Titolo 3 del disegno di legge che riguarda la gestione dell'assistenza sociale e in modo coordinato l'assistenza sanitaria è, a mio avviso, nel disegno di legge della Giunta, molto sbrigativo e superficiale, nel senso che mentre è tanto dettagliato il disegno di legge per quanto riguarda la gestione del Servizio Sanitario, così esplicativo, in questa parte ci sono soltanto 3 articoli che, in sostanza, dicono che la gestione dei servizi sociali va fatta in base alla legge coordinatamente alla gestione dell'assistenza sanitaria. C'è l'articolo 37 che riguarda i finanziamenti e i servizi sociali, cioè la lottizzazione di fondi precedentemente assegnati a Comuni e Comunità Montane nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali, e c'è poi l'articolo 38 che stabilisce che questi fondi devono essere gestiti con contabilità separate. Di tutto quello che è la norma, cioè di tutto quelli che sono i compiti della gestione e dei servizi sociali, le caratteristiche che bisogna avere, non c'è nessuna indicazione nella legge. Da qui le proposte di emendamenti che abbiamo presentato: si tratta semplicemente di tre articoli aggiuntivi al 36 che mirano a specificare un pochino meglio quelli che possono essere i compiti e le azioni dell'Unità Sanitaria Locale nel campo dei servizi sociali. Quindi, nell'articolo 36bis si propone l'istituzione, appunto, del servizio sociale gestito coordinatamente al Servizio Sanitario; l'articolo 36ter definisce quali sono le funzioni sociali e assistenziali di protezione e tutela della famiglia dei minori e degli anziani, articolando e precisando meglio una serie di compiti che possono essere gestiti a livello di Unità Sanitaria Locale; l'articolo 36quater riguarda un aspetto più specifico che è il compito di controllo della Regione e dell'Unità Sanitaria Locale per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta quindi di tre articoli aggiuntivi che mirano a rimpolpare un pochino questa parte del Titolo 3° che, altrimenti, così è proprio burocratica e scarna, e non dice niente su quelli che sono i compiti dell'Unità Sanitaria Locale in merito alla gestione dei servizi sociali.

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Non è perché dal punto di vista estetico vada meglio che mantengo la linea di questa legge e, quindi, non c'è bisogno di essere incolpato, ma il fatto essenziale per cui non si ritiene di dover aggiungere questi tre articoli aggiuntivi è essenzialmente questo: che la parte del servizio sociale e l'altra parte vale, per quanto già richiamato nella legge 60, per quanto previsto. Senza contare che, nel modo con cui vengono letti i tre articoli, per come sono formulati nella legge che è stata presentata, serve essenzialmente da coordinare questa attività, perché tutta la materia assistenziale...a parte che è in fase di essere vista, cioè si attende essenzialmente che questa legge ce ne si occupi specificatamente...

Per quanto riguarda il merito non è che si voglia entrare in esso, che si sia contrari, cioè siamo d'accordo che debba essere gestito...anzi, diciamo che già in questo momento si richiama la "118" e le altre leggi sugli invalidi civili, e queste competenze sono già passate ai Comuni e non legate alla legge sulla riforma sanitaria, perché chiaramente riguarda l'assistenza, ma sono competenti. Ora, nel momento in cui noi diamo ai Comuni la possibilità di svolgere in modo associato, è chiaro che diamo loro questa possibilità di gestione, non c'è bisogno di inserire degli articoli specifici per legare questa attività, in particolare in quanto zona, sono molte le attività che possono essere svolte.

Per quanto riguarda poi tutta la parte dell'assistenza domiciliare, è quanto è già previsto nella legge 47; quindi non si ritiene di dover inserire questi commi per dire ai Comuni che devono svolgere questa funzione associata, è già quanto noi abbiamo detto e abbiamo previsto nei piani, quindi francamente non ritengo necessario inserirlo. Ecco, questo appunto, pur ritenendo che la validità di quanto è argomentato in questi tre commi non è altro che il sunto di alcune leggi già in vigore, quindi non è che faccia nulla di particolare.

Faval (U.V.) - Altri chiedono la parola? Nessuno chiede la parola? Allora metto in votazione la proposta d'inserimento di un articolo 36bis, 36ter e 36quater da parte del Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 23

Maggioranza: 14

Favorevoli: 6

Contrari: 17

Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy e Pollicini)

Il Consiglio non approva.

Articolo 37. All'articolo 37 abbiamo un emendamento presentato dal Consigliere Riccarand. La parola al Consigliere Riccarand.

Emendamento

Art. 37

È aggiunto il seguente comma: "Entro 180 gg. dalla costituzione dell'U.S.L. i Comuni provvedono a mettere a disposizione dell'U.S.L. il personale, i beni e le attrezzature destinati ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Sì, la proposta è di un comma aggiuntivo all'articolo 37 in cui si specifica che, entro 180 giorni dalla costituzione dell'Unità Sanitaria Locale, i Comuni provvedono a mettere a disposizione dell'Unità Sanitaria Locale i beni e le attrezzature destinate ai servizi sociali, cioè si tratta di una misura analoga a quella che avviene già per il Servizio Sanitario; anche per quanto riguarda il servizio sociale una serie di beni di attrezzature di personale da parte dei Comuni devono essere dati, devono essere affidati alla gestione Unità Sanitaria Locale.

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Pur ritenendo che la cosa sarebbe valida, non è possibile, in quanto questo contrasterebbe con le norme, con dei decreti che sono ancora in vigore che prorogano ancora determinate funzioni assistenziali di determinati Enti e, quindi, questi Enti dovranno passare i beni ai Comuni i quali li mettono a disposizione successivamente dell'U.S.L.. Ora, non essendo ancora avvenuto il passaggio al Comune, chiaramente questo sarebbe inapplicabile oltre che, naturalmente, anticiperebbe determinate soluzioni - oltre che decreti - che devono essere fatti a livello ministeriale. Quindi questo non è possibile.

Faval (U.V.) - Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Solo per precisare che questo problema esiste. Però qui, nel comma che si propone, ci si riferisce ai servizi che già sono, diciamo così, controllati dai Comuni, che i Comuni devono mettere a disposizione dell'Unità Sanitaria Locale. Diverso, invece, è il caso di tutta una serie di Enti che ancora devono passare sotto il controllo comunale; qui si parla delle strutture che già sono a contratto con i Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Faval (U.V.) - Altri chiedono la parola? Metto allora in votazione l'emendamento del Consigliere Riccarand all'articolo 37. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano... Prego?

(interruzione del Consigliere Riccarand, fuori microfono)

Sul testo distribuito ad alcuni Consiglieri manca la parte degli emendamenti successiva all'articolo 36, mi pare...comunque si può procedere alla votazione dell'emendamento.

Metto in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand all'articolo 37. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Ho posto in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand all'articolo 37. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 25

Votanti: 16

Maggioranza: 13

Favorevoli: 1

Contrari: 15

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, ed il Consigliere Tripodi)

Il Consiglio non approva.

Prima di passare all'esame della successiva proposta del Consigliere Riccarand, che concerne l'inserimento di un articolo 37bis, faccio una brevissima comunicazione.

È stata distribuita ai Capi Gruppo una bozza di manifesto a seguito di quell'incontro che abbiamo avuto precedentemente nella sala pre-consiliare. I Capi Gruppo sono pertanto pregati di far pervenire alla Presidenza le loro osservazioni al testo che è stato distribuito. Grazie. Esaminiamo ora la proposta d'inserimento di un articolo 37bis fatta dal Consigliere Riccarand.

Emendamento

È aggiunto il seguente articolo:

"Art. 37bis

(Scioglimento delle IPAB a carattere locale)

La Regione provvederà a disciplinare, con legge regionale, il trasferimento dei beni delle IPAB soppresse ai Comuni singoli o associati o alle Comunità Montane e disciplinerà altresì l'utilizzo dei loro beni e del loro personale.".

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Si tratta di inserire un articolo che ribadisce che, con legge regionale, verranno trasferiti i beni delle IPAB soppresse ai Comuni singoli o associati, i quali a loro volta evidentemente poi destineranno l'utilizzazione di questi beni delle IPAB soppresse nell'ambito del Servizio Sanitario, del servizio sociale, quindi nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale. Ecco, però penso che sia opportuno prevedere nella legge...in cui si ribadisce che la Regione dovrà provvedere entro il 30 giugno, praticamente il termine di scioglimento dell'IPAB...sono quelli definiti dall'ultimo decreto-legge 19 giugno 1979 e si tratta di ribadire appunto nella legge questo principio.

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Su questo punto...adesso non ho qui sotto il decreto, l'ultimo che prorogava dev'essere il 468 o 481, non mi ricordo più il numero...comunque l'ultimo che prorogava questi termini stabiliva che questo avveniva automaticamente. Senza contare che noi, nella legge che è stata fatta, abbiamo già previsto, relativamente alla situazione dei Comuni, che i beni di tutti gli altri Enti soppressi passino ai Comuni. Nell'attesa che venga fatta questa norma, la legge che è stata di passaggio per tutte le funzioni degli Enti...quindi questo era già anticipato, non c'è più bisogno di mettere questo, tanto avviene già.

Faval (U.V.) - Nessuno chiede la parola? Metto allora in votazione la proposta di inserimento dell'articolo 37bis, presentato dal Consigliere Riccarand. Chi è favorevole? ...chiede la parola? La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Tanto per precisare che il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 209, che è quello che stabilisce i termini delle IPAB che non devono essere soppresse e le modalità con cui le IPAB possono non essere soppresse, stabilisce chiaramente, all'articolo 1, che la legge regionale deve disciplinare i modi e le forme e le attribuzioni in proprietà, in uso ai Comuni singoli e associati e alle Comunità Montane dei beni trasferiti alla Regione, eccetera. Quindi ci vuole una disposizione di legge regionale su questa questione.

Faval (U.V.) - Possiamo mettere in votazione? Allora metto in votazione la proposta di inserimento di articolo 37bis fatta dal Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 19

Maggioranza: 14

Favorevoli: 1

Contrari: 18

Astenuti: 8 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, ed i Consiglieri Lanivi, Pollicini e Tripodi)

Il Consiglio non approva.

Dobbiamo fare un leggero passa indietro: non abbiamo votato l'articolo 37 per intero, l'abbiamo saltato dopo l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand, quindi lo rimetto in votazione.

Articolo 37. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 18

Maggioranza: 14

Favorevoli: 18

Contrari: nessuno

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, ed i Consiglieri Lanivi, Pollicini, Riccarand e Tripodi)

Il Consiglio approva.

Articolo 38. All'articolo 38 non vi sono emendamenti. Qualcuno chiede la parola? Nessuno chiede la parola, metto in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 18

Maggioranza: 14

Favorevoli: 18

Contrari: nessuno

Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, ed i Consiglieri Lanivi, Pollicini, Riccarand e Tripodi)

Il Consiglio approva.

Articolo 39. Abbiamo vari emendamenti. Prendiamo in esame gli emendamenti proposti dalla Giunta.

Emendamenti

L'art. 39 è modificato come segue:

È aggiunto il seguente primo comma:

"Ai controlli sugli atti dell'Unità Sanitaria Locale si applicano le norme del presente articolo le quali costituiscono integrazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, in quanto applicabili.".

Il penultimo comma è soppresso e sostituito con il seguente:

"Per l'esercizio delle sue funzioni in materia di controllo sugli atti dell'Unità Sanitaria Locale, la Commissione regionale di controllo si avvale degli uffici dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.".

È aggiunto il seguente ultimo comma:

"Il Presidente della Commissione regionale di controllo provvede semestralmente ad inviare alla Giunta regionale una relazione sull'attività dei l'Unità Sanitaria Locale con particolare riferimento ai vincoli, direttive e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale.".

L'Assessore intende illustrarlo? No. Lo metto in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano...sì, è vero...d'altra parte, però, avevamo detto fino a questa mattina che mettevamo in votazione prima quello della Giunta per una questione di ordine...allora, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 19

Maggioranza: 14

Favorevoli: 18

Contrari: 1

Astenuti: 8 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, ed i Consiglieri Lanivi, Pollicini e Tripodi)

Il Consiglio approva.

Esaminiamo quindi l'emendamento presentato dal Gruppo del P.C.I. perché si tratta di emendamento sostitutivo.

Emendamento

Art. 39

Sostituire l'articolo 39 con il seguente: "Ai controlli sugli atti dell'Unità Sanitaria Locale si applicano le norme previste dalla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. La Commissione regionale di controllo è integrata da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale che designerà altresì un esperto supplente.".

La parola al Consigliere Cout.

Cout (P.C.I.) - L'articolo 13 della legge 833 dice che: "Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato dalle Regioni", e abbiamo già sentito più volte, durante il dibattito su questa legge di riforma, che la gente deve abituarsi ad andare piuttosto dal Sindaco che dall'Assessore. E quindi è una legge che dovrebbe poi avere una partecipazione da parte della gente, dovrebbe pensare a un decentramento, a un coinvolgimento quindi della gente, a una collegialità per le decisioni che devono essere prese per la gestione...e dev'essere quindi un modo diverso di porre e di gestire i problemi della sanità, no? Quindi la gente deve poter sentire di essere lei che decide, e infatti le Unità Sanitarie Locali dovrebbero partecipare anche alla formulazione dei piani che poi la Regione fa, ma che le Unità devono gestire, devono attuare gli interventi, quindi queste Unità devono poterlo fare.

Noi siamo appunto per questo: che alle Unità Sanitarie venga data la più ampia autonomia possibile, e proporremo quindi che siano sottoposte alla CO.RE.CO. per quanto riguarda il controllo e basta. Invece, con questo tipo di controllo da parte della Regione, si vuole in qualche modo riprendere quello che in qualche modo si era concesso e lo si fa riportando i controlli alla Regione, ma non solo accentrando a livello di Giunta; si vede infatti che, con determinati meccanismi, si cerca di accentrare tutto quanto nuovamente all'Assessorato, ai servizi dell'Assessorato, all'Assessore, e questo lo vediamo in particolar modo negli ultimi due commi, al penultimo comma dell'articolo in discussione.

Ecco, Péaquin diceva nell'intervento che non dovremmo abituare i Comuni che al di sopra di loro c'è sempre l'Assessore, ma devono essere effettivamente abituati a decidere da sé. Invece, con questo tipo di controllo, ci pare che si dia poca fiducia alle Unità Sanitarie prima ancora che queste Unità Sanitarie nascano; oppure, ecco, ci pare di vedere che non si creda molto al decentramento, che non si voglia delegare in questo articolo...mentre nell'articolo 49 della legge nazionale si parla solo di CO.RE.CO.. Vediamo che viene ampliato il controllo ai commi terzo, quarto e successivi, e viene previsto un controllo che è abbastanza macchinoso, che noi siamo invece per semplificare, per snellire, ed è per questo che noi abbiamo proposto un articolo sostitutivo dove diciamo che ai controlli sugli atti si applicano le norme previste dalla legge 15 maggio 1978, e che la Commissione, come per la legge nazionale, sarà integrata da un esperto sanitario, eventualmente con un esperto supplente che lo possa sostituire.

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) Ma confesso che non ho capito molto di tutta la premessa e della disquisizione dei Comuni e sul fatto dell'Assessore, il Sindaco che deve...qui non centra niente sul controllo degli atti che vengono fatti. È un controllo che è previsto; è predisposto, cioè, secondo determinate procedure nell'articolo 49 che si è ripreso e integrato. Col fatto che, siccome c'è da seguire un determinato piano, è chiaro che è giusto a livello di controllo che ci si serva di quelli che sono gli uffici preposti. Nulla di più, non è mica che si voglia limitare l'autonomia o che si manchi di fiducia verso i Comuni, eh! Non è in questo senso, quindi, che la parte integrante, quella che viene a sostituirla...non va a toccare questa autonomia, eh! Non c'entra niente.

Faval (U.V.) - Se nessun altro chiede la parola, metto allora in votazione l'emendamento del P.C.I. all'articolo 39. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 23

Maggioranza: 14

Favorevoli: 7

Contrari: 16

Astenuti: 3 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz)

Il Consiglio non approva.

Vi sono poi due emendamenti del Consigliere Riccarand. La parola al Consigliere Riccarand.

Emendamento

Art. 39

È soppresso il penultimo comma e il relativo emendamento della Giunta regionale.

Emendamento

Art. 39, comma aggiuntivo

È aggiunto il seguente ultimo comma: "Il Presidente della Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla Regione degli stanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale.".

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora, chiederei che i due emendamenti all'articolo 39 fossero messi in votazione separatamente, perché penso che soprattutto la proposta di comma aggiuntivo debba essere approvata dal Consiglio. Chiederei al Consiglio di fare un pochino attenzione, di meditare prima di respingere il comma aggiuntivo all'articolo 39, perché si tratta semplicemente di una riproposizione di un compito che è inserito nella legge.

Allora, mi stupisce che in questo articolo 39 e nei seguenti che riguardano il controllo sugli Enti e sulle Unità Sanitarie Locali da parte della Giunta, nel disegno di legge c'è stata un'elencazione pignola di tutte quelle che sono le prerogative del Presidente della Giunta regionale; però, guarda caso, quando c'è la legge nazionale che stabilisce dei compiti ben precisi, le competenze della Giunta regionale nei confronti del Consiglio, questi compiti vengono dimenticati. Ora vediamo i due emendamenti.

Il primo emendamento propone di sopprimere il penultimo comma - che adesso è diventato il terz'ultimo - dell'articolo 39, in cui si stabilisce che la CO.RE.CO. deve avvalersi degli uffici dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza sociale. Ecco, questo non è affatto vero che deve avvalersi; se si riterrà opportuno avvalersi, si avvarrà di questi uffici, ma non può essere stabilito sulla legge che deve assolutamente avvalersi di questi uffici; questa si tratta di una intromissione indebita che non è affatto prevista dalla legge statale e che, appunto, è determinata da questa, diciamo così, "volontà di tenere l'Unità Sanitaria Locale sotto il controllo della Giunta regionale". Quindi la prima proposta di emendamento è di abrogare questo comma che prevede che la CO.RE.CO. deve per forza avvalersi degli uffici dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Il secondo emendamento è, a mio avviso, ancora più importante: il quinto comma dell'articolo 49 della legge 833, relativo ai controlli sull'Unità Sanitaria Locale, dice testualmente: "Il Presidente della Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza del Servizio Sanitario, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla Regione degli stanziamenti per Servizio Sanitario Nazionale". Ora, l'ultimo comma, proposto come emendamento dall'Assessore, dice che il Presidente della Commissione regionale di controllo provvede semestralmente a inviare alla Giunta regionale la relazione dell'Unità Sanitaria Locale, ed è quanto previsto nel quarto comma della "833", e a parte il fatto che nella "833" era previsto che fosse l'Associazione dei Comuni a mandare questa relazione e che la relazione fosse annuale, non capisco bene perché questo viene introdotto nella relazione semestrale...comunque questo è un dettaglio. Quello che mi stupisce è che sia stato dimenticato quello che è il compito invece del Presidente della Giunta di riferire al Consiglio, perché come la CO.RE.CO. o l'Associazione dei Comuni riferisce al Presidente della Giunta, il Presidente della Giunta deve riferire annualmente al Consiglio sull'Unità Sanitaria Locale.

Faval (U.V.) - Pardon...la parola al Consigliere Tonino.

Tonino (P.C.I.) - Mi permetto anch'io di rafforzare questo emendamento che ha presentato Riccarand, nel senso che con ogni probabilità, come detto prima, l'Assessore ci dirà: "Ormai è scontato, ho scritto una legge, questa relazione si deve fare"...e visto che questa relazione si deve anche mandare al Consiglio dei Ministri, io credo che sia un fatto importante che sia inserito nella legge; per questo motivo voteremo a favore.

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - A proposito della prima parte del primo emendamento non entro in merito, perché avevo già detto prima. A proposito del comma aggiuntivo che, com'è stato detto, riprende testualmente quanto è scritto, io, ripeto, non vedo il perché. Guarda che non c'è mica scritto "può presentare", questo è un obbligo, non c'è mica bisogno di trasportarlo nella legge regionale dell'U.S.L.! E a differenza di quello del comitato di controllo...difatti noi non riprendiamo quello dell'Associazione dei Comuni, perché l'Associazione dei Comuni deve farlo annualmente. Invece quello che interessa a noi è che lo faccia la Commissione di controllo perché è sugli atti, si devono trasmettere gli atti che sono stati vistati, perché la successione la fa per conto suo. Questo rafforzativo non lo vedo...non è che possa non farlo, "deve" farlo, come lo deve fare l'Associazione dei Comuni, non capisco questa paura di...questo è scritto per legge, non è che la legge regionale non possa osservare quanto previsto! Questa presentazione annua come c'è a livello di Consiglio sanitario, la presentazione annua di quello che è il rapporto costi-benefici, non è che non si può fare; ma questo è prescritto, non è che bisogna rimetterlo perché altrimenti non viene fatto...questo viene fatto per forza!

Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Questo disegno di legge della Giunta è zeppo di norme, di principi e di normative che sono ricopiati tali e quali dalla legge 833, perché evidentemente si vuole sottolineare, si vuole ribadire nella legge regionale che è quello che poi...non tutti i giorni, non sempre si va a guardare la legge statale, quelli che sono i compiti dei vari organismi. Ora, qui si...che è di estrema importanza, perché l'unico organismo che...il controllo, diciamo così, il coordinamento della Giunta regionale sull'Unità Sanitaria Locale è ribadito in tutta una serie di articoli in forme anche eccessive rispetto alla legge 833. L'unica norma che permette al Consiglio di avere un controllo perché c'è una legge statale...è vero, c'è una legge statale e un compito che non potrà essere derogato, però è opportuno a mio avviso inserirlo e ribadirlo nella legge regionale.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Nessuno chiede la parola? Metto allora in votazione l'emendamento del Consigliere Riccarand relativo al penultimo comma dell'emendamento della Giunta che abbiamo già approvato in precedenza. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 23

Maggioranza: 14

Favorevoli: 7

Contrari: 16

Astenuti: 3 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz)

Il Consiglio non approva.

Abbiamo un altro emendamento del Consigliere Riccarand che metto in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 23

Maggioranza: 14

Favorevoli: 7

Contrari: 16

Astenuti: 3 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz)

Il Consiglio non approva.

Metto allora in votazione l'articolo 39 emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 18

Maggioranza: 15

Favorevoli: 17

Contrari: 1

Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio approva.

Articolo 40. Ci sono gli emendamenti presentati dalla Giunta. Qualcuno chiede la parola? Nessuno chiede la parola? Metto allora in votazione l'emendamento all'articolo 40 presentato dalla Giunta regionale.

Emendamenti

L'art. 40, 3° comma, è così modificato:

"Qualora l'assemblea non provveda entro trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale della Regione, allo scioglimento ai sensi di legge.".

Il penultimo ed ultimo comma sono soppressi.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 17

Maggioranza: 15

Favorevoli: 17

Contrari: nessuno

Astenuti: 11 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, quelli del P.S.I. e il Consigliere Riccarand)

Il Consiglio approva.

Abbiamo poi un emendamento del Partito Comunista.

Emendamento

Art. 40

Sostituire il sottotitolo: "Lo scioglimento del Comitato di gestione" con: "Poteri sostitutivi".

Sostituire 1'articolo con il seguente: "Qualora l'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale adotti ripetutamente provvedimenti contrari alle leggi sarà sottoposta alle norme vigenti previsti per i Consigli comunali.".

Qualcuno intende illustrarlo? La parola al Consigliere Cout.

Cout (P.C.I.) - Prima l'Assessore non riusciva a capire quello che volevamo dire, forse ripetendolo riusciamo a intenderci...

È mia opinione che, facendo in questo modo, con questi controlli si tenda, piuttosto che ad abituare i Comuni a delle scelte per prendere delle decisioni, si tenda appunto ad abituare i Comuni ad avere la Regione sempre come supervisore e, in poche parole, si cerca così anche di...semplicemente in qualche modo riprendere quello che si è dato per quanto riguarda anche un'autonomia delle scelte. E in questo articolo, poi, in modo particolare si vede come la Regione si presenta da supervisore all'organo che si sostituisce all'assemblea per decidere sul destino...diciamo sul comitato. Il rapporto secondo noi che ci dev'essere è quello della Regione con l'assemblea e non con il comitato. Faccio un esempio: quando qualcosa non funziona nel Comune, lo scioglimento avviene e il commissariamento avviene per quanto riguarda il Consiglio comunale e non per quanto riguarda la Giunta del Comune; quindi dev'essere logicamente l'assemblea a essere posta in grado di...un comitato più confacente e funzionante e ci dev'essere anche l'assemblea che giudica e non un'ingerenza in questo della Regione. Noi ribadiamo quello che dicevamo prima e siamo convinti che solo quando le Unità Sanitarie saranno coscienti dei propri poteri e dei propri compiti saranno capaci di funzionare come devono a dovere e non aspettare sempre le decisioni della Regione o dell'Assessorato.

Ecco, invece, ci pare che la Regione voglia proprio sostituirsi a quella che è una possibilità dell'assemblea per decidere sul comitato. Quindi il nostro emendamento è semplicissimo e fa ancora riferimento ai provvedimenti che devono essere presi per i Consiglieri comunali che non con questi provvedimenti di questo tipo.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Nessuno chiede la parola? Possiamo mettere in votazioni entrambi gli emendamenti del P.C.I. Non vi sono obiezioni? Allora metto in votazione gli emendamenti proposti dal Gruppo del P.C.I. all'articolo 40. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 23

Maggioranza: 14

Favorevoli: 8

Contrari: 15

Astenuti: 3 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz)

Il Consiglio non approva.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand.

Emendamento

Art. 40, titolo

Il titolo è sostituito dal seguente: "(I poteri sostitutivi)".

Emendamento

Art. 40, terzo comma

Aggiungere dopo: "il Presidente della Giunta regionale provvede", la frase: "previa delibera del Consiglio regionale".

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora, il primo emendamento era analogo a un emendamento presentato dal Gruppo P.C.I. ed era già stato respinto dal Consiglio. Il secondo emendamento riguarda invece il 3° comma dell'articolo 40, cioè ci propone, dopo: "il Presidente della Giunta regionale provvede allo scioglimento ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto", di aggiungere: "previa delibera del Consiglio regionale" e questo perché, da parte della Giunta, in tutta questa serie di articoli che riguardano un controllo sull'Unità Sanitaria Locale sono introdotti una serie di meccanismi di controllo estremamente pesanti, estremamente rigidi. Stupisce, invece, che la Giunta rifiuti qualsiasi controllo sull'operato, e comunque cerchi di evitare qualsiasi norma inserita nelle leggi che preveda questo controllo. Quindi, trattandosi di un argomento di estrema importanza (quello dello scioglimento del Comitato di gestione), io credo che ci debba essere, prima di arrivare ad uno scioglimento del Comitato di gestione, una decisione non solo della Giunta, ma del Consiglio regionale.

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - I motivi per cui si è contrari sono di diversa natura. Innanzitutto, portare questo provvedimento al Consiglio regionale che sta per entrare nel merito, se dev'essere sciolto o meno, quando la valutazione sullo scioglimento non è così a pallino, non è fatta su motivi futili o semplici...è chiaro che è legato ad inadempienze che sono visibili, sono detraibili da quelli che sono gli obblighi di legge. Quindi non è che si entri nel merito se si dice di questa inadempienza: "io, Presidente della Giunta, voglio quegli atti"...non così, con arbitrio, quindi non è necessaria l'ulteriore tutela del Consiglio, il che naturalmente porterebbe a un ulteriore ritardo; pertanto il successivo Consiglio, se dev'essere nominato, ritarda ancora la presa di posizione e quindi l'ulteriore avvio di quelle che sono le procedure, e quindi è assurdo.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Allora, se nessuno chiede la parola, metto in votazione unicamente l'emendamento del Consigliere Riccarand concernente il 3° comma dell'articolo 40. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 23

Maggioranza: 15

Favorevoli: 6

Contrari: 17

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio non approva.

Metto quindi in votazione l'articolo 40 emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 18

Maggioranza: 15

Favorevoli: 17

Contrari: 1

Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio approva.

Articolo 41. All'articolo 41 sono stati presentati due emendamenti; il primo da parte del Consigliere Riccarand.

Emendamento

Art. 41

È soppresso.

Il secondo emendamento è stato presentato da parte del Partito Comunista.

Emendamento

Art. 41

Sopprimere.

Entrambi richiedono la soppressione dell'articolo, quindi possiamo passare a un'unica votazione. Chi chiede la parola? La parola al Consigliere Cout.

Cout (P.C.I.) - Ma qui, ancora una volta, si va a intaccare quella che dev'essere l'autonomia per quanto riguarda le decisioni da prendere dell'assemblea e del comitato. Secondo noi viene anche tolto un rapporto diretto che ci dev'essere tra l'assemblea e il comitato stesso; dev'essere il comitato che risponde di quello che fa all'assemblea e non ci dev'essere, secondo noi, nessun parere preliminare da parte della Giunta. Eventualmente tutte le relazioni sulle gestioni verranno fatte in tempi successivi, nei modi previsti dalla legge e poi, comunque sì, questo si terrà pur sempre con la tutela della CO.RE.CO.. Quindi non vediamo il motivo per cui si vuole invece appesantire continuamente, con questi "macchinosi sistemi" che vengono messi in piedi, un controllo sulle Unità Sanitarie.

Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Sì, anch'io ritengo negativa questa insistenza nel disegno di legge da parte della Giunta regionale e tutta una serie di meccanismi di controllo estremamente pesanti. Qui addirittura si stabilisce che anche i progetti degli atti di programmazione non vengano inviati alla Giunta regionale; ecco, penso che in altre situazioni, in altre Regioni in cui esistono molte Unità Sanitarie Locali possa esserci anche maggiormente questo problema di indirizzo e di coordinamento fra l'attività delle varie Unità Sanitarie Locali. Noi, qui, in Valle d'Aosta, ci ritroviamo - in base alla scelta della Giunta regionale - con un'unica Unità Sanitaria Locale. Ebbene, pur essendoci un'unica Unità Sanitaria Locale, pure qui, dovendosi limitare il compito della Giunta regionale a una vigilanza perché siano rispettate le norme di legge, senza esserci bisogno di un coordinamento fra l'azione di diverse Unità Sanitarie Locali, ci troviamo invece di fronte a tutta una serie di elementi, a un'elencazione pignola e meticolosa di tutte quelle che sono le competenze che la Giunta può esercitare nei confronti delle Unità Sanitarie Locali. Si prefigura, così, quello che si diceva già stamattina in discussione di carattere generale: una dipendenza dell'Unità Sanitaria Locale nei confronti della Giunta regionale e, in fattispecie, dell'Assessorato Sanità ed Assistenza Sociale.

Faval (U.V.) - Nessuno chiede la parola? Metto allora in votazione gli emendamenti soppressivi presentati sia dal Partito Comunista che dal Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 23

Maggioranza: 15

Favorevoli: 6

Contrari: 17

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio non approva.

Metto in votazione l'articolo 41. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 23

Maggioranza: 15

Favorevoli: 17

Contrari: 6

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio approva.

Articolo 42. Esaminiamo per primo l'emendamento presentato dal Partito Comunista, trattandosi di emendamento soppressivo.

Emendamento

Art. 42

Sopprimere.

La parola al Consigliere Cout.

Cout (P.C.I.) - Dopo i controlli vengono le verifiche e, con queste verifiche, vengono dati dei poteri particolari ai funzionari, ai tecnici dell'Assessorato che hanno la possibilità di accesso; addirittura, in base al comma 3°, a tutti gli atti dell'Unità Sanitaria Locale non può essere neanche opposto il segreto d'ufficio. Praticamente, con questo si può dire che i tecnici, i funzionari incaricati nell'Unità Sanitaria Locale fanno praticamente quello che vogliono e questa è una cosa molto pericolosa. Su questo, questi tecnici stileranno una relazione che viene trasmessa alla Giunta regionale; noi siamo piuttosto dell'idea invece che, ancora una volta, venga ribandita quella che dev'essere l'autonomia dell'Unità Sanitaria Locale, e devono essere esse che, in base all'articolo 49 della legge 833, agli ultimi due commi, faranno una relazione al Presidente della Giunta, il quale poi riferirà al Consiglio, come già si ricordava prima. Ed è per questo, appunto, che noi chiediamo che questo articolo 42 venga eliminato.

Faval (U.V.) - Altri chiedono la parola? La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Brevemente, solo per ribadire che non è nello spirito che è stato interpretato e così vuole essere visto da parte di alcune forze. Questo è semplicemente legato a una cosa ben diversa, vale a dire il piano che è stato deciso. Chiaro che, nell'ordine di quella che è la programmazione, deve essere verificato. Non è che ci sia ingerenza di nessun tipo; il fatto di stabilire, di preparare una relazione, non è che si mette lì a stabilire se...mica gestisce, ma scherziamo! Sono gli atti preparatori per poter giudicare. Chi lo fa questo? Va benissimo, questo viene preparato, farà parte di quella la relazione, sarà preparatorio, proprio per dare una visione completa di quello che è l'andamento dell'attuazione del piano sanitario regionale, altrimenti come si fa, in base a che cosa? Non c'è mica ingerenza in niente! Il fatto di preparare una relazione è come quello che succede attualmente in altri organi, dove attualmente una preparazione di questo avviene, non è mica potere decisionale.

Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Cout.

Cout (P.C.I.) - Per due parole, non poteri decisionali. All'ultimo comma di questo articolo si dice che in base ai risultati e alle osservazioni, la Giunta regionale può impartire direttive e suggerimenti comportanti atti e salva l'applicazione del precedente articolo 40, l'articolo 40, quello dello scioglimento del comitato, quindi in base a quello possono essere prese delle decisioni abbastanza pesanti nei confronti dell'autonomia sanitaria.

Faval (U.V.) - Altri chiedono la parola? Nessuno chiede la parola? Metto allora in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal Partito Comunista. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 25

Maggioranza: 16

Favorevoli: 6

Contrari: 19

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio non approva.

Abbiamo ora l'emendamento del Consigliere Riccarand.

Emendamento

Art. 42, terzo comma

È soppresso.

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Fra queste norme dell'articolo 42 mi pare particolarmente negativa la norma contenuta nel 3° comma in base alla quale, addirittura, i funzionari nominati dall'Assessorato della Sanità potrebbero avere accesso a tutti gli atti dell'Unità Sanitaria Locale, né a essi può essere opposto segreto d'ufficio.

Qui addirittura andiamo in un terreno che mi pare sia molto pericoloso anche a livello giuridico, trattandosi di una materia abbastanza particolare; si tratta di norma, anche questa, che non ha nessuna giustificazione, se non quella di voler mantenere le Unità Sanitarie sotto la stretta tutela dell'Assessorato della Sanità.

Faval (U.V.) - Nessun altro chiede la parola? Metto allora in votazione l'emendamento del Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 25

Maggioranza: 16

Favorevoli: 6

Contrari: 19

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio non approva.

Metto allora in votazione l'articolo 42. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 25

Maggioranza: 16

Favorevoli: 19

Contrari: 6

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio approva.

Articolo 43. Prendiamo in esame gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale.

Emendamenti

L'articolo 43, 1°-2° e 4° comma, è così modificato ed integrato:

"Al fine di consentire la costituzione dell'assemblea generale e dei comitati di cui all'art. 10, i Comuni devono procedere alla elezione dei rappresentanti, ai sensi dei precedenti articoli 4 e 10, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, i Comuni devono trasmettere al Presidente della Giunta regionale l'elenco nominativo di tutti i rappresentanti eletti rispettivamente in seno all'assemblea generale e nei comitati di cui all'art. 10, indicando altresì i nominativi dei presidenti dei comitati medesimi.".

Al quarto comma, secondo alinea, sono soppresse le parole "entro il 31 dicembre 1979".

È aggiunto il seguente ultimo comma:

"In sede di prima costituzione dell'Unità Sanitaria Locale, qualora entro i termini previsti dal presente articolo e comunque entro settanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non siano regolarmente costituiti tutti gli organi della stessa, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, nomina un commissario straordinario per l'unità sanitaria locale, il quale può compiere ogni atto necessario per la sua amministrazione, limitatamente alle attribuzioni degli organi non ancora costituiti. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione di tutti gli organi dell'unità sanitaria locale.".

L'Assessore intende illustrarli? Altri chiedono la parola? Metto allora in votazione gli emendamenti dell'articolo 43 presentati dalla Giunta regionale. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 20

Maggioranza: 16

Favorevoli: 19

Contrari: 1

Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio approva.

Sempre all'articolo 43, c'è un emendamento del Consigliere Riccarand.

Emendamento

Art. 43, quarto comma

È sostituito dal seguente: "Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro 70 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la data e la sede della seduta di insediamento dell'assemblea stessa, la quale, verificata la propria regolare composizione elegge il proprio Presidente ed il proprio Comitato di gestione.".

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Con l'emendamento che è stato adesso votato, praticamente si propone di eliminare entro il 31 dicembre '79 il temine entro il quale il Presidente della Giunta regionale doveva stabilire la prima riunione dell'assemblea e la nomina del Comitato di gestione. È chiaro che il 31 dicembre 1979 è un termine che non poteva più essere adottato perché la legge che verrà approvata dal Presidente della Commissione di coordinamento verrà approvata a gennaio, quindi questo termine slitta, però mi pare pericoloso non porre nessuna scadenza. Ora, siccome gli adempimenti richiedono un mese e, dopo un mese, questa...diciamo così, indicazione della prima seduta dell'assemblea può essere fatta, io propongo che venga indicato in 70 giorni il periodo entro il quale il Presidente della Giunta può convocare questa riunione della prima assemblea per la nomina del Comitato di gestione.

Ritengo che sia quanto mai opportuno stabilire questo termine di 70 giorni, anche perché nell'ultimo comma che è stato votato adesso è introdotto un principio che, a mio avviso, potrebbe essere pericoloso se non si stabilisce poi un termine per la convocazione dell'assemblea per la nomina del Comitato di gestione.

Nell'ultimo comma si dice, infatti: "In sede di prima costituzione...qualora entro i termini previsti dal presente articolo, e comunque entro 70 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non siano regolarmente costituiti tutti gli organi della stessa"...ora, "tutti gli organi" mi sembra un principio abbastanza pericoloso, perché, come è stata formulata la legge, anche i comitati di Distretto si configurano come organi dell'U.S.L. e, ora, se bastasse che un comitato non ha eletto il suo Distretto per cui tutta l'associazione, tutto il Comitato di gestione non può funzionare, ora si tratta...quindi il senso dell'emendamento è semplicemente quello di stabilire che entro 70 giorni, che sono il termine, diciamo così, che è previsto anche per gli altri adempimenti, il Presidente della Giunta convochi, stabilisca la località e le modalità in cui si riunisce l'assemblea, affinché possa poi procedere alla nomina dei propri organismi di gestione.

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Il rischio che è stato prospettato non c'è, perché i termini che sono stati indicati, cioè i 70 giorni che riguardano i precedenti due articoli...e poi, nella nomina del commissario, si dice: "limitatamente all'attribuzione detti organi non ancora costituiti"...non so se hai letto tutto...non c'è, quindi, se ad esempio non è stato costituito il Comitato di zona, non è che si nomina il commissario per l'assemblea, quindi non c'è questo pericolo, chiaramente.

Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Sussiste, però, il pericolo che, non essendo stabilita una data entro la quale il Presidente convoca la prima riunione dell'assemblea, questa ad esempio possa slittare di mesi. Ad esempio, facciamo la previsione che ci siano l'anno prossimo le elezioni, che la legge venga approvata, venga emanata a febbraio, che si slitti nella convocazione dell'assemblea fino a dopo le elezioni amministrative...ad esempio c'è questo rischio se non si stabilisce un termine.

Faval (U.V.) - Nessun altro chiede la parola? La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Tra l'altro è un rischio che si può correre: cioè i1 fatto che su tutte queste nomine si voleva integrare a livello interregionale una norma che prevedesse un periodo di transizione fino al rinnovo dei Consigli, perché è a tutti noto che con questa nomina si andrebbero a costituire tutta una serie di organismi che poi, con le elezioni, con il rinnovo dei Consigli comunali, dovrebbero essere ripresi. Addirittura, se si parla di anticipazione di queste elezioni è chiaro che il problema non sussiste, ma se i termini rimangono quelli prefissati questo potrebbe effettivamente sussistere. Quindi, prima che avvenga tutto...

Non vedo perché fissare rigidamente questo altro dato, quando c'è già questo che è abbastanza esplicito. Quindi viene rispettata quella norma, dopodiché c'è l'assemblea e si convoca.

Faval (U.V.) - Altri? Metto allora in votazione l'emendamento all'articolo 43 del Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 24

Maggioranza: 15

Favorevoli: 6

Contrari: 18

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio non approva.

Metto in approvazione l'articolo 43. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 19

Maggioranza: 15

Favorevoli: 18

Contrari: 1

Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio approva.

Articolo 44. Iniziamo con l'emendamento presentato dalla Giunta regionale. La parola all'Assessore Rollandin.

Emendamento

L'articolo 44, 2° comma, è soppresso e sostituito come segue:

"In attesa che, con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, venga stabilito il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano, ai sensi degli articoli 80, ultimo comma, e 83, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, con apposito accordo, regola i rapporti con l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda l'utilizzazione dello stabilimento di ricovero e cura di Aosta.

Nel quadro dei fini di cui al comma precedente ed allo scopo di agevolare la attuale fase di gestione dei servizi ospedalieri della Regione, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, promuove il commissariamento dell'Ente Ospedaliero di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 settembre 1970, n. 402, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.".

Rollandin (U.V.) - Nel predisporre la sostituzione di questo articolo, si è tenuto conto di alcuni fatti che sono intervenuti e che quindi hanno portato a questa modifica e, precisamente, le questioni legate ai rapporti Regione-Mauriziano. In questa ottica si è ripreso quanto è previsto dalla vigente normativa, cioè dalla "833", la quale prevede un tipo di rapporto legato alla Regione con il Mauriziano. Si dice infatti che, con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 41...ho già avuto occasione di ricordare che l'articolo 41 riguarda la reintroduzione dell'Ordine Mauriziano in un ordinamento nuovo, quindi, in base a questo ordinamento, è chiaro che sarà evidente anche per la Regione che tipo di convenzione si potrà fare per quanto riguarda il personale, perché se il Mauriziano si configura ulteriormente come un Ente multiregionale, con tutte le implicazioni che questo comporta a livello di programmazione e di gestione, naturalmente dovrà essere seguito, cioè, questo atto...in quanto nell'articolo 41 si prevede che nell'elaborazione del testo definitivo siano sentite le Regioni interessate, vale a dire Piemonte e Valle d'Aosta.

Ora, ho già avuto occasione di dire che per il Piemonte la questione è meno fondamentale, in quanto il Piemonte ha due ospedali, i quali sono di importanza relativa, mentre per la Regione l'importanza è di altra natura, essendo legata al complesso delle strutture che attualmente vengono utilizzate, essendo 1'unico in Regione.

Chiaramente, il ritornare a quella che è l'origine della sentenza, il ritornare a quello che è lo Statuto iniziale del Mauriziano con tutte le implicazioni...naturalmente dovrà essere rivisto per riformare il nuovo ordinamento con, ripeto, la soluzione di quello che è il personale e di quello che è il finanziamento di quelle che sono le possibilità di successivo utilizzo.

Per quanto riguarda l'articolo 80, invece, che viene interpretato da noi come la possibilità di fare un utilizzo delle strutture, cosa che non sembra trovare un'uguale interpretazione da parte del Mauriziano...comunque era stato inserito proprio a questo scopo, e qui viene richiamato proprio per definirne quanto prima l'utilizzo. Quindi, seguendo questo cosa si vuole dire? Che l'Ente che attualmente gestisce e che continua a fare la normale amministrazione, essendo necessario applicare la sentenza del Consiglio di Stato il quale riportava a dati di fatto del '70, ci porta anche nella necessità di definire tutte le questioni in pendenza, per cui è stato fatto un decreto del Presidente della Giunta con nomina di una commissione che deve studiare questi atti, predisporre gli ulteriori adempimenti per giungere a un convenzionamento.

La proposta che era stata fatta in questo periodo era essenzialmente di permettere una gestione unitaria da parte dell'Ente in questo periodo, fino a che non verrà naturalmente commissariato. Ora, il commissariamento è chiaro che riguarda l'Ente Ospedaliero Regionale così com'è costituito, con le sue attribuzioni, perché l'Ente Ospedaliero è una diramazione del Consiglio regionale il quale ha eletto i suoi membri a rappresentare e, quindi, a fare questa gestione indipendentemente da quella che è stata la successiva applicazione della sentenza che riportava a un dato di fatto anteriore alla fusione dei due organi, quindi questo è un problema di natura secondaria all'implicazione fondamentale che questo comporta.

Noi vogliamo dire con questo che, per quanto riguarda la nostra parte, senza voler disconoscere la sentenza che ci pone davanti a un problema a sé con una sua soluzione che si sta portando avanti con questa commissione e che, ripeto, la soluzione definitiva fondamentale è quella che sarà la soluzione legata al personale e all'utilizzo dello stesso...in quanto, per le strutture murarie, quello che è il riconoscimento dei beni immobili, questo è un problema di natura fondamentalmente semplice quando si tratta di fare una ricognizione paritetica di quello che è lo stato attuale. Quindi, l'articolato come viene proposto si riferisce a questi termini e a questa soluzione, ripeto, per quanto riguarda la gestione momentanea che continua come normale amministrazione da parte dell'Ente in carica e con quello che sarà il successivo commissariamento che riguarderà naturalmente quella che è di spettanza della Regione...che l'Ente è stato demandato dal Consiglio, quindi non entriamo nel merito; il commissariamento di quello che è il Mauriziano riguarda un altro discorso, cioè riguarda una parte che tra l'altro è abilitata a seguire questo discorso che si fa qualunque giorno. Quindi dobbiamo arrivare, come stato definitivo, a una convenzione che riguarda sia il personale che le strutture, però con chiarezza, sapendo cosa ci succederà in seguito, quale sarà il nuovo ordinamento, se si ritorna a quella che è la parte storica, cioè l'ospitalità, oppure all'ospedalità che ne è sopravvenuta e che quindi è la funzione che ha portato avanti la Regione in tutti questi anni, dal '70 a oggi. Quindi, con questo non si vuole entrare nel merito della sentenza che, ripeto, non si disconosce, anzi se ne dà attuazione, anzi, si vuole solo dire che nel momento attuale l'Ente, con questa legge, per quanto riguarda la parte della Regione, verrà commissariato. Però, com'era la dicitura iniziale, sembrava che la cosa venisse interpretata come se la Regione volesse commissariare ulteriormente la parte del Mauriziano, che è già commissariata per conto suo. Quindi, se vuole entrare nel merito, la sentenza, se vuole solo entrare nel merito di quella che è la parte gestita e amministrata dalla Regione...

Faval (U.V.) - Altri? La parola al Consigliere Tonino.

Tonino (P.C.I.) - L'Assessore ci scuserà se stavolta siamo noi a non aver capito niente, o meglio ad aver capito poco. Come orientamento generale, non siamo riusciti a capire la necessità di inserire in questo provvedimento legislativo tutto questo complesso iter che è in corso, e rispetto al quale vorremo avere alcuni chiarimenti ulteriori, tipo: alcune cose, noi le veniamo a sapere soltanto leggendo giornali, in modo molto incompleto. Informazioni, in questo caso, non sono state date. Quali sono i tempi di questo accordo che si sta facendo con il Mauriziano e qual è l'atteggiamento del Mauriziano stesso? Io credo che ci sia oggi una grossa incertezza su questa trattativa; da un lato, c'è la Regione che dice al Consiglio di Amministrazione attuale: "voi continuate le vostre funzioni in attesa del commissariamento" e, dall'altra, il Mauriziano che minaccia azioni per abuso di potere. Ho letto di lettere inviate in tal senso...ecco, vorremmo capire di più, quali sono i tempi e qual è la procedura, in modo sintetico, che s'intende adottare? Poi chiederemmo anche se è effettivamente necessario inserire questa procedura all'interno di questa legge; se non è invece più semplice usare un'altra definizione. Ripeto: qui abbiamo semplicemente delle perplessità e vorremmo capire di più.

Faval (U.V.) - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Soltanto su una parte, perché al resto risponderà l'Assessore. Per quanto riguarda i tempi, i tempi sono quelli necessari per stabilire rispettivamente le relative competenze.

Il 19 settembre del 1970 l'allora Presidente della Giunta espropriava il Mauriziano perché, con la riforma sanitaria, il Mauriziano aveva cessato i compiti ospedalieri. Lungo processo, il Consiglio di Stato applica alla lettera la disposizione...adesso non mi ricordo più quale, se 13 o transitoria della Costituzione italiana...e ristabilisce il Mauriziano. Il che vuol dire che bisogna fare capo al 19 settembre 1970, quando il Mauriziano aveva una certa forma, certi immobili, e cose di questo genere, e 215 dipendenti, e bisogna ricostruire, rispetto a quella situazione e in base all'attuale commissariamento dell'Ordine Mauriziano, la carriera e le differenze avvenute tra il 19 settembre del '70 e la data recente. Questo non impedisce assolutamente alla Regione, checché ne dicano alcuni, non impedisce per quelle parti che non concernono i 215 dipendenti di fare quello che deve fare la Regione. Qual è l'atteggiamento del Mauriziano? L'atteggiamento del Mauriziano è l'atteggiamento di un Ente che è minacciato di morte e che tende a sopravvivere e, quindi, l'interpretazione del Mauriziano è quella di voler avere il più possibile la certezza che anche con i futuri mutamenti già preannunciati, già detti in Parlamento, il Mauriziano non sarà puramente e semplicemente soppresso. Per esempio, sopprimendo la famosa "norma transitoria" della Costituzione italiana, viene immediatamente a cadere, perché evidentemente è in contrasto di fondo, contrasto di scelta, non contrasto superficiale, con la riforma sanitaria.

Queste sono le posizioni: è stata nominata una commissione per fare questa indagine, per stabilire alcuni punti precisi dai quali partire. Posso fare un esempio: l'ala nuova dal punto di vista murario prima non esisteva; adesso 1'ex Ospedale Mauriziano, quello vecchio, non avrebbe le sale chirurgiche, sono inagibili; evidentemente bisogna trovare un modo per cucire queste differenti questioni, quindi il tempo...non si può dire, oggi, che durerà 15 giorni, 20 giorni o 60...il tempo è quello necessario per stabilire questo tipo di inventario e queste differenti cose, tanto più che poi, per quanto ci riguarda, intendiamo andare avanti con le differenti nuove predisposizioni: Piastra, Infetti, e cose di questo genere.

Per quanto riguarda invece l'utilità di inserire questo tipo di articolo nella legge, lascio la parola all'Assessore alla Sanità, specificando che per noi, comunque, è utile ricordare in questa legge il principio per il quale la Regione è comunque l'Ente che legifera in questa materia, come linea di utilità generale legislativa; poi, i particolari, quelli possono essere tecnici...

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Mi spiace non essere stato chiaro, ma nel voler essere conciso non ho naturalmente potuto essere...per non dilungarmi nei vari passi storici che hanno portato la vicenda fino a questo momento. Il punto essenziale, cioè inserire in questo articolo un dettato così, diciamo pure, ricco di implicazioni legate alle norme della "833"...perché, fondamentalmente, lo scopo è duplice: da parte nostra, il dare attuazione alla sentenza comporta una serie di implicazioni di cui la principale è quella della gestione, si è detto, ma non sappiamo come va, cioè come va avanti questo tipo di discorso. Da parte della Regione, per ragioni evidenti, è stato chiesto di continuare la gestione unitaria; lo scorporo, è chiaro che risulterebbe estremamente difficoltoso, oltre che a noi sgradito. Quindi, l'inserire i due articoli che nella legge sanitaria richiamano espressamente quelli che sono i rapporti Regione-Mauriziano ha il significato essenzialmente di accelerare e, comunque, di arrivare nei tempi previsti dalla legge, perché ricordo che l'articolo 41 recita che entro il 31 dicembre 1979 deve essere predisposto quello che è il riordino dell'Ordine Mauriziano. Ora, è chiaro che a noi questo interessa; noi dobbiamo sapere con chi ci convenzioniamo e per che cosa, ma non tanto per le strutture, perché il fatto delle opere murarie, come è stato detto, ha il suo significato, però l'accordo è molto più semplice...quello che risulta più difficoltoso è il personale.

Ora, gestire il personale, ritornare a quella che è la pianta organica del '70, di cui naturalmente adesso una parte va rivista per controllare qual è la situazione, vale a dire: c'è del personale che è andato in pensione, è stato sostituito...che trattamento ha avuto l'applicazione del contratto? Tutte queste norme che riguardano il personale hanno un'implicazione che dobbiamo sapere se sono estensive. Noi ci siamo sempre comportati univocamente con tutto il personale e vogliamo naturalmente che questo continui. Ora, da parte del Mauriziano non c'è tanta - almeno da quanto ci è stato detto - volontà di entrare nel merito, quindi di entrare in quelli che sono i discorsi di politica sanitaria regionale...almeno, assicurazioni in questo senso non sono state fatte. Noi vogliamo arrivare a una convenzione sapendo qual è essenzialmente il destino futuro del Mauriziano, ed è per questo che richiamiamo 1'articolo 41, difatti, nell'ultima parte per le convenzioni. Diciamo: saputo qual è il destino del personale, come ci convenzioniamo, come applichiamo il contratto? Questo dobbiamo saperlo! È per questo che riteniamo, proprio per forzare quel tipo di discorso...e, ripeto, è col rispetto dei tempi (che per noi sono essenziali) che noi vogliamo inserire in questo punto questa norma. Ecco, è essenzialmente legato a questo discorso che rimane essenziale questo articolato.

Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Credo che in questo articolo ci sono due aspetti che sono diversi e che vanno visti separatamente, sono due questioni diverse. La prima riguarda il rapporto fra Regione e Ordine Mauriziano, ed è una questione, mi pare, diversa da quella, come risulta dalla legge 833, fra Unità Sanitaria Locale e Ordine Mauriziano. Perché mi pare che ci sia un leggero contrasto con quello che dice l'articolo 41, che parla di convenzione fra Unità Sanitaria Locale e Ordine Mauriziano, e quello che dice invece l'articolo 80, che parla di convenzione, di accordo fra Regione e Ordine Mauriziano. Comunque, per quanto riguarda lo stabilimento ex Mauriziano è chiaro che ci deve essere un accordo, come recita l'articolo 80 della "833", una convenzione, un accordo, un qualcosa fra Regione e Ordine Mauriziano, o Unità Sanitaria Locale e Ordine Mauriziano. Rimane incomprensibile per quale motivo, nel disegno di legge della Giunta, si vuole commissariare l'Ente Ospedaliero Regionale che è un Ente che ha delle competenze che vanno al di là di quello che è lo stabilimento del Mauriziano. Non solo, ma se noi leggiamo attentamente quello che c'è scritto nel 3° comma del disegno di legge della Giunta, c'è scritto: "Nel quadro dei fini di cui al comma precedente ed allo scopo di agevolare l'attuale fase"...non si capisce per quale fase, in cosa consiste questa agevolazione..."l'attuale fase di gestione dei servizi ospedalieri della Regione, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, promuove il commissariamento dell'Ente Ospedaliero di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 settembre 1970, n. 402. Allora, questo Ente Ospedaliero, se andiamo a vedere il decreto 14 settembre 1970, n. 402, vediamo che è il decreto che costituisce in Ente Ospedaliero l'Istituto Ospedaliero di Assistenza Materna Infantile di Aosta, la Maternità...non centra niente col Mauriziano!

Ecco, non si capisce per quale motivo deve essere commissariato l'Ente che amministra la Maternità, tanto più che qui si dice: "ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132". Se noi andiamo a vedere l'articolo 17 della legge 12 febbraio, n. 68, cosa dice? Dice che l'unico caso in cui si può intervenire per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ospedaliero Regionale e commissariarlo è quando si violano le leggi; ma qui non abbiamo nessuna violazione di legge, non c'è nessun motivo per sciogliere l'Ente Ospedaliero Regionale e commissariarlo..."quando si violano le leggi", ma qui non abbiamo nessuna violazione di legge, non c'è nessun motivo per sciogliere l'Ente Ospedaliero Regionale e commissariarlo! Non ha proprio nessun significato, né d'altro canto questo può essere invocato, perché agevolare i rapporti fra Regione e Ordine Mauriziano, quello è un altro...di problemi. Ci deve essere una convenzione, un accordo tra Regione, ripeto, e Unità Sanitaria Locale con l'Ordine Mauriziano, ed è un conto; un altro conto è la gestione amministrativa che compete all'Ente Ospedaliero Regionale e non può essere commissariato se non per violazione di legge fino a quando, in base all'articolo 17 della "833", si dice: "Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture dell'Unità Sanitaria Locale". Sarà il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale che gestirà anche l'Ospedale, gestirà anche la Maternità, gestirà quello che verrà fuori dall'accordo con l'Ordine Mauriziano, ma il commissariare l'Ente Ospedaliero non ha nessun significato.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Indipendentemente dal volergli attribuire il significato o meno, questa è una scelta che si fa in un determinato indirizzo, i problemi sono due e l'ho detto chiaro che sono due: un conto sono i rapporti Regione-Mauriziano; però quello che sarà del futuro del Mauriziano che qui si richiama non è indipendente da quella che sarà la gestione dell'U.S.L.. Qui si dice: "in attesa che con legge dello Stato venga regolamentato", non è indipendente, non è che non abbia senso per l'Unità Sanitaria Locale e, quindi, per il momento di passaggio da parte della Regione di sapere che cosa succederà del futuro Ordine Mauriziano. Questo noi dobbiamo richiamarlo, perché questo serve da base per le future convenzioni che farà l'Unità Sanitaria Locale. Difatti, noi per questo diciamo che il rischio è che al momento attuale la gestione sia duplice, perché questo potrebbe succedere in base a quello che è l'articolato, in base a quella che è la sentenza del Consiglio di Stato, il Mauriziano...questo lo gestisco io, e questo noi non lo vogliamo; difatti, per agevolare e per continuare la gestione unitaria, noi diciamo che il Consiglio di Amministrazione...richiamiamo quello che è il decreto del 14 settembre 1970, perché, è chiaro, non possiamo andare a vedere quella che è l'unificazione. Perché a noi compete, perché si ritorna alla parte iniziale; sarebbe un controsenso, non verrebbe vistata la legge, questo è chiaro!

A noi interessa un duplice rapporto col Mauriziano e naturalmente con quello che è l'Ente Ospedaliero Regionale su cui la Regione può benissimo dire che, per la futura gestione, naturalmente entra il commissariamento. A parte che questo è previsto per tutti gli Enti al di là del 1° gennaio, quindi questo, essendo approvato in data successiva al primo gennaio, questo succederebbe già di per sé; quindi è vero che gli ordini da prendere in considerazione sono duplici, i rapporti col Mauriziano e i rapporti di gestione, ma noi naturalmente non li disgiungiamo in questo senso, perché ci interessa che continui la gestione unitaria, ed è per questo che vogliamo sapere come verrà il riordino, cosa ne sarà del Mauriziano. E difatti lo richiamiamo, perché se rientra come Ente multiregionale, la gestione sarà comunque legata a quello che è il futuro Mauriziano. L'Unità Sanitaria Locale dovrà convenzionarsi con quello che è il Mauriziano, ma non solo per quello che è l'utilizzo delle strutture e quella che è la convenzione, bensì dovrà seguire anche per la programmazione, perché questo sarebbe il senso, altrimenti, naturalmente, io mi gestisco il personale in funzione di qualcosa.

Faval (U.V.) - Altri? La parola al Consigliere Mafrica.

Mafrica (P.C.I.) - Non ci è ancora chiaro tutto e crediamo che questa sia la sede idonea per cercare di capire qualcosa. Ha detto il Presidente della Giunta prima che 215 dipendenti erano della vecchia pianta organica e che, quindi, in questo tipo di discussione sarebbero da attribuire al Mauriziano.

Ora, in questa fase, al di là della questione del commissariamento...noi vogliamo sapere: poiché questo personale è quello che tratta la salute dei valdostani, chi dà attualmente le disposizioni a tutti i dipendenti, compresi questi 215, chi dà le disposizioni per l'uso di strutture che sono in contestazione, chi si assume la responsabilità anche per dare queste indicazioni, per esempio, per proseguire i concorsi? Vogliamo che sia detto anche in modo chiaro! Poi non ci risulta ancora convincente questa cosa che non debba più continuare il Consiglio di Amministrazione e debba essere un commissario in questa ultima fase a gestire il tutto...non abbiamo ancora ben capito.

Faval (U.V.) - Altri? Metto allora in votazione l'emendamento. La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Per quanto riguarda la normale amministrazione, cioè quello che è già stato spiegato al Consiglio, ai delegati e ai vari interessati, a questo, naturalmente...quella che è la parte inerente alla gestione dell'Ospedale, è stato detto che la normale amministrazione, vale a dire quella che è la funzionalità - quello che si richiamava prima - cioè la possibilità di azione dell'Ospedale nel suo complesso, quindi senza creare dei traumi di passaggio, avviene tramite il Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Questo perché, naturalmente, si è arrivati a quest'accordo non ancora codificato. Su questo naturalmente stiamo per preparare una convenzione con il Mauriziano, perché naturalmente era interesse della Regione sostenere questa tesi. Ripeto, se l'attuazione di quella che è la sentenza del Consiglio di Stato fosse alla lettera, la gestione al momento attuale sarebbe già interrotta da tempo e sarebbe separata: una parte verrebbe gestita da quello che è il Mauriziano, una parte gestita da quello che è l'Ente istituito in base all'articolo che si richiamava prima...non so se mi spiego; è chiaro quindi, per questa fase di transizione, in attesa che venga perfezionato il convenzionamento sia nell'utilizzo e, quindi, nella futura gestione, sia nella gestione del personale, si continua nella normale amministrazione tramite l'Ente, tramite il Consiglio di Amministrazione.

Ora, detto questo, mi sembra sia chiaro che si deve arrivare a delle soluzioni che riguardano due ordini di problemi: quello per le strutture morali e quello del personale. Perché noi diciamo qui che lo commissariamo? Perché i rapporti e la futura gestione, sempre a livello di normale amministrazione...perché per il resto dobbiamo arrivare a una definizione e il tutto dovrà passare all'U.S.L....non è che continua a gestire un organismo estraneo, perché dovrà essere stabilito per legge come verrà gestito l'Ospedale.

Quindi, per agevolare questa fase transitoria, essendoci da vedere tutti questi rapporti, teniamo conto di un altro fatto: le delibere che vengono prese attualmente dal Consiglio di Amministrazione, siccome comportano la presa in considerazione di questioni che sono anche del Mauriziano, dovranno essere ratificate, prese in sanatoria, viste anche dal Mauriziano. Prendiamo un atto di normale amministrazione che venga fatto su una struttura che è chiaro, è definito, è del Mauriziano; questo lo fa il Consiglio di Amministrazione, perché è necessario farlo, però dovrà essere ratificato perché, nel momento in cui si stabilisce che quell'opera è del Mauriziano, questo sarebbe stato un atto che doveva fare il Mauriziano...non so se mi spiego. Quindi, quando c'è tutta questa problematica da risolvere, a noi interessa che ci sia la possibilità di avere un interlocutore unico in questo momento di transizione, ed è per questo che proponiamo che venga commissariato.

Faval (U.V.) - Altri? Nessuno chiede la parola? Allora metto in votazione gli emendamenti della Giunta all'articolo 44. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 19

Maggioranza: 15

Favorevoli: 18

Contrari: 1

Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio approva.

Esaminiamo gli emendamenti del Consigliere Riccarand.

Emendamento

Art. 44, primo comma

Aggiungere al termine del comma: "Ed i loro beni mobili e immobili e le attrezzature sono trasferite al patrimonio del Comune in cui sono collocate, con vincolo di destinazione all'Unità Sanitaria Locale.".

Emendamento

Art. 44, secondo comma

È soppresso.

Emendamento

Art. 44, comma aggiuntivo:

"Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60 è abrogato.".

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Ci sono tre emendamenti.

Il primo è semplicemente un emendamento di carattere aggiuntivo e specificativo al 1° comma dell'articolo 44, il 1° comma che dice "A decorrere dalla data di costituzione dell'U.S.L., sono soppressi gli Enti, Consorzi, organismi...eccetera...che operano nelle materie di competenza del Servizio Sanitario Nazionale", ma qui si crede di specificare che i beni mobili e immobili e le attrezzature di questi Enti sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione all'Unità Sanitaria Locale. Ecco, si tratta di riprendere una formulazione che è presente nella legge, ma si tratta di specificarla in questo articolo.

Il secondo emendamento riguarda, invece, la soppressione...qui c'è scritto del 2° comma, si riferiva al 2° comma del vecchio testo di legge, quindi si riferisce al 2° e al 3° comma degli emendamenti adesso introdotti dal disegno di legge della Giunta...cioè, è un emendamento che chiede che non si attui questo commissariamento che, ripeto, anche dopo aver sentito le parole dell'Assessore Rollandin, non ha nessuna giustificazione, a mio avviso, anzi, si configura come un abuso di potere rispetto a quello che prevede proprio l'articolo 17 della legge istitutiva che regolamenta gli Enti Ospedalieri. Non ha nessuna giustificazione questo commissariamento dell'Ente Ospedaliero e non vedo assolutamente per quale motivo il passare da un Ente che ha gestito l'Ospedale con un'unica persona, un unico commissario designato dalla Giunta regionale possa agevolare questo rapporto con l'Ordine Mauriziano, che è un problema totalmente diverso.

Il terzo emendamento riguarda invece la soppressione, l'abrogazione di un comma, di un articolo della legge regionale n. 60 che prevedeva un rapporto di gestione delle strutture ospedaliere ancora diverso da quello che viene previsto dal disegno di legge. Una norma che è decaduta, evidentemente, ma che sarebbe bene precisare anche nella legge che è superata e abrogata.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - La prima parte dell'articolo 44, ripeto, è superflua, perché non può avvenire in modo diverso, cioè non c'è nessun altro tipo di destinazione che non sia quello dell'Unità Sanitaria Locale, tranne casi eccezionali, come succederà per alcune Mutue, tipo la sede centrale dell'I.N.A.M. che già potrà essere destinata alla Regione Lazio, scelte che saranno legate a rapporti tra Regione e Stato. Quindi non c'è possibilità, non può succedere in altro modo, quindi è superfluo il 44...non sto ad esprimere, perché è già chiaro, l'ho già detto nella premessa. Per quanto riguarda l'articolo 44, anche qui non ce n'è bisogno, perché noi, quando parliamo della legge 60, abbiamo sempre detto "in quanto applicabili". Quindi, rimane inteso che le norme che contrastano, proprio per evitare di scandagliare tutta una serie di...della "60" per cui si dice: "quell'articolo viene soppresso", questo no...noi diciamo: "è una legge approvata, adesso si passa a una strutturazione diversa da quella che è l'Unità Sanitaria Locale". Tutto quanto è previsto, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza che ho già richiamato prima...viene richiamato senza entrare nel merito di quale deve essere richiamato e quale no.

Faval (U.V.) - Altri? Se nessun altro prende la parola, chiedo al Consigliere Riccarand se possiamo mettere in votazione tutti e tre gli emendamenti. Allora votiamo il primo emendamento presentato dal Consigliere Riccarand all'articolo 44, quello relativo al 1° comma, col quale si richiede di aggiungere una frase finale. Allora, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 25

Maggioranza: 16

Favorevoli: 6

Contrari: 19

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. e quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz)

Il Consiglio non approva.

Votiamo il secondo emendamento del Consigliere Riccarand, quello relativo al 2° comma dell'articolo 44. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 25

Maggioranza: 16

Favorevoli: 6

Contrari: 19

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. e quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz)

Il Consiglio non approva.

Ultimo emendamento del Consigliere Riccarand, quello riguardante la proposta di aggiungere un nuovo comma all'articolo 44. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Stiamo votando l'ultimo emendamento del Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 20

Maggioranza: 16

Favorevoli: 1

Contrari: 19

Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, e quelli del P.S.I.)

Il Consiglio non approva.

Abbiamo ancora, su questo articolo 44, un emendamento presentato dal Partito Comunista.

Emendamento

Art. 44

Sostituire il secondo comma dell'emendamento della Giunta, con il seguente: "Nel quadro dei fini di cui al comma precedente continua ad esercitare la propria funzione l'Ente Ospedaliero Regionale.".

La parola al Consigliere Mafrica.

Mafrica (P.C.I.) - Noi proponiamo che continui ad avere funzione 1'attuale Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ospedaliero Regionale; non riteniamo convincenti le spiegazioni fornite dall'Assessore e, anzi, riteniamo che aver atteso tanto tempo prima di affrontare questa questione abbia portato a una situazione molto ingarbugliata, per cui richiediamo un impegno molto forte da parte della Giunta.

Faval (U.V.) - Se nessun altro prende la parola, metto allora in votazione l'emendamento del Partito Comunista all'articolo 44. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 25

Maggioranza: 16

Favorevoli: 6

Contrari: 19

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. e quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz)

Il Consiglio non approva.

Metto in votazione l'articolo 44 emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 30

Votanti: 25

Maggioranza: 16

Favorevoli: 19

Contrari: 6

Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. e quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz)

Il Consiglio approva.

Articolo 45. All'articolo 45 non vi sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Metto in votazione l'articolo 45. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 18

Maggioranza: 15

Favorevoli: 18

Contrari: nessuno

Astenuti: 11 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Maquignaz, quelli del P.S.I. e il Consigliere Riccarand)

Il Consiglio approva.

Vogliamo esaminare ora una proposta di emendamento del Partito Comunista concernente un articolo 45bis.

Emendamento

Aggiungere il seguente articolo:

"Articolo 45bis

(Primo piano socio-sanitario regionale)

Il Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta il primo piano socio-sanitario regionale, previa consultazione dei Consigli comunali, delle Comunità Montane e delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali.".

La parola al Consigliere Péaquin.

Péaquin (P.C.I.) - L'articolo 46 del disegno di legge, che proponeva i tempi del piano socio-sanitario regionale, adesso è stato soppresso; è chiaro che i tempi del 30 ottobre, come era messo in quell'articolo, non è possibile rispettarli, in quanto sono largamente già superati. Ma noi proponiamo, col nostro articolo 45bis, che ci sia un impegno; diamo un tempo mi pare molto largo, un tempo di 6 mesi, perché venga fatto questo primo piano socio-sanitario regionale. Ci sembra che ci debba essere un impegno in tal senso...non vediamo perché sia stato soppresso totalmente e non ci sia più un impegno in questo senso.

Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Ma il precisare i termini entro cui dovrebbe essere presentato questo piano sanitario regionale, che tra l'altro nella precedente legge era articolato, cioè si dicevano i termini e i termini rispettavano quanto è detto nella legge 833...la legge 833 prevedeva quei termini che sono fissati nel precedente disegno. Ora è stato soppresso per un motivo essenziale: il piano sanitario nazionale da cui dovrebbe discendere il piano sanitario nazionale è poche settimane che è passato in Consiglio sanitario e dev'essere ancora definito nei suoi termini precisi a livello di Governo. È stato approvato in linea di massima ed essenziale per stabilire un programma di piano che dovrebbe...in cui si dice nell'articolato "a sei mesi"...è legato alle possibilità di utilizzo dei finanziamenti; ora, quanto era previsto dal piano sanitario...cioè legava i tre progetti-obiettivo del piano sanitario nazionale, erano legati a una possibilità di spesa da cui ne doveva discendere un piano sanitario regionale secondo quegli indirizzi. Ora questo è saltato, perché i termini con cui era stato presentato a livello finanziario contrastano con altre norme e con altri indirizzi che riguardano sia la finanza locale, sia la successiva ridistribuzione dei ruoli con il finanziamento relativo.

Essendoci questi intoppi, mi sembrava eccessivo mettere dei termini che, comunque, sarebbero stati così traslati; non si poteva, perché al momento attuale, con quella che è la procedura che avviene a livello statale, non è possibile predisporre un piano senza sapere qual è l'utilizzo del finanziamento relativo, quindi è per quello che si accetta, in linea di principio, quella che è l'indicazione o la sollecitazione di addivenire comunque a una formulazione di piano. Non si possono accettare questi termini, perché chiaramente mancano i presupposti per definire un piano; è chiaro che si sta già lavorando sulla predisposizione di questo piano, ma faccio un esempio: se, non so in che modo, si potrà intervenire a livello di struttura ospedaliera, mi diventa estremamente difficile presentare un piano, perché il piano sanitario naturalmente deve tener conto di tutta una serie di implicazioni, tra le quali fondamentale è l'utilizzo delle strutture. Quindi, se manca questo a monte, non è possibile arrivare a presentare un piano che comunque è indefinito. Sarebbe una traccia; ora, a livello di traccia è discutibile, servirà da base di discussione che si avvierà in questi mesi, cioè a livello degli organismi che sono qui ricordati. Però chiaramente non è possibile presentare un piano, è per questo che non si accetta.

Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Péaquin.

Péaquin (P.C.I.) - Ma evidentemente, dopo tutta la discussione sulla legge, molto discussa, molto dibattuta per diverse sedute, qui arriviamo alla fine che non siamo in grado, non possiamo...questo lo comprendiamo, se non viene fatto il piano nazionale sanitario, se non ci sono delle indicazioni ben precise, diventa difficile per la Regione potere poi fare un piano che deve attenersi a quelle che sono le linee del piano nazionale. Allora dicevo che, alla fine di tutto, arriviamo che non possiamo stabilire quali sono gli indirizzi, i tempi, ma noi crediamo che, comunque, è sempre bene dare un tempo; se poi non può essere rispettato per cause di forza maggiore che non dipendono dalla volontà della Regione, ma comunque dipende dalle condizioni centrali che non viene fatto questo piano, sarà possibile rivedere se si terrà conto delle difficoltà alle quali si va incontro.

Io credo che possa servire anche da stimolo lì, nella nostra legge regionale, prevedere che ci siano degli impegni di tempo...nei confronti di chi...preparare il Governo nazionale, perché non l'accenniamo neanche, sembra sempre che c'è tanto tempo e vedremo ancora. Noi riteniamo che è sempre meglio mettere un termine di tempo che, ripeto, se non potrà essere rispettato per cause che vanno al di fuori, sono al di sopra della volontà della Regione, se ne terrà conto, e si vedrà poi di adeguarsi a quelle che sono le possibilità reali.

Faval (U.V.) - Altri? Metto allora in votazione l'emendamento del Partito Comunista concernente l'inserimento di un articolo 45bis. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 24

Maggioranza: 15

Favorevoli: 6

Contrari: 18

Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. ed i Consiglieri Lustrissy e Pollicini)

Il Consiglio non approva.

Articolo 46. All'articolo 46 abbiamo un emendamento della Giunta.

Emendamento

L'art. 46 è soppresso.

La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Penso che le motivazioni siano quelle che ho già detto precedentemente, quindi non sto a ripeterle, e voglio solo ribadire che il termine "30 ottobre" era quello che predisponeva la legge, quindi è inutile rimettere un altro termine che senz'altro verrà. È chiaro che c'è l'impegno di presentarlo quanto prima, appena ci saranno gli elementi per poterlo definire.

Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Passiamo allora alla votazione dell'emendamento della Giunta regionale all'articolo 46. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 17

Maggioranza: 14

Favorevoli: 17

Contrari: nessuno

Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del P.S.I., ed i Consiglieri Lustrissy, Pollicini e Riccarand)

Il Consiglio approva, quindi l'articolo 46 è soppresso.

Articolo 47. Non vi sono emendamenti. Se nessuno chiede la parola, lo metto votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 22

Maggioranza: 14

Favorevoli: 22

Contrari: nessuno

Astenuti: 5

Il Consiglio approva.

Articolo 48. Nessun emendamento. Nessuno chiede la parola? Lo metto in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Stesso risultato.

Il lungo esame del disegno di legge è terminato; passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Chi chiede la parola? La parola al Consigliere Mafrica.

Mafrica (P.C.I.) - Siamo giunti al termine di una discussione che ci ha impegnati in più fasi e per più giorni. Noi crediamo che si debbano rilevare, in sede di dichiarazione di voto, due questioni: una di ruolo delle diverse forze politiche e una di metodo della discussione.

Rispetto al ruolo delle diverse forze politiche, vogliamo sottolineare quello che, a nostro giudizio, è stato quello svolto da noi. Noi abbiamo cercato di portare a questa legge dei contributi migliorativi; anche quando non tutte le nostre impostazioni potevano essere accolte, abbiamo cercato di arrivare con delle proposte. Alcune grosse questioni di principio, proprio allo scopo di migliorare della legge, le abbiamo messe da parte; per esempio, non abbiamo insistito sulla questione di una o due Unità Sanitarie Locali, non abbiamo insistito in questa fase della discussione sulla questione dei Distretti per cui continuiamo a restare dell'opinione che debbano essere ridefiniti e visti in sede di Associazione dei Comuni. Su questa questione dei Distretti, abbiamo dei dubbi che permangano ancora dei possibili vizi di legittimità della legge; comunque, abbiamo ritenuto di intervenire su altre questioni importanti, rimanendo nell'ambito della proposta della Giunta. Avevamo sottolineato, in fase di discussione generale, soprattutto alcune questioni: ad esempio, la natura dell'assemblea dell'Associazione, com'era formata, come veniva eletta; il Comitato di gestione, come veniva eletto, che potere aveva; la confusione tra Associazione dei Comuni e Unità Sanitaria Locale e ancora la rappresentanza di Aosta nell'ambito dell'assemblea del Comitato di gestione.

Dopo una lunga discussione, che cosa è avvenuto? A nostro avviso sono state introdotte alcune modifiche importanti nell'ambito della legge, modifiche di cui noi certamente teniamo poi conto in sede di voto. Per quel che riguarda 1'assemblea, sono questa volta presenti tutti i Comuni. Sembrava strano che ci fosse un'Associazione di Comuni in cui 34 Comuni della Valle fossero assenti e, invece, con la modifica apportata stamane, è garantita la presenza di tutti i Comuni.

Si è poi avuta, in sede di modifica, anche una certa capacità di migliorare le stessa modalità di elezione del Comitato di gestione. Con le modalità precedenti venivano praticamente escluse da ogni possibilità le minoranze; la cosa è rimasta ancora nel vago, comunque, almeno dal punto di vista del principio una certa partecipazione della minoranza nel Comitato di gestione viene salvaguardata. Poi c'è stato, da parte della Giunta, un fatto che a nostro avviso è anche positivo: il riconoscimento della distinzione tra il Presidente dell'Associazione e il Presidente del Comitato di gestione.

Si è anche concordato di dare una rappresentanza migliore alla città di Aosta, in termini numerici. Forse la cosa non è tanto avvertibile con il precedente meccanismo: alla città di Aosta, nell'assemblea generale, toccavano al massimo sei rappresentanti più 19: una percentuale dell'11%. Con l'attuale meccanismo, i rappresentanti saranno 13 su 108, la percentuale diventa del 12. Il miglioramento non è molto grande, però cambia in che cosa? Prima l'elezione dei rappresentanti di Aosta era legato a un possibile accordo con i Comuni del circondario, quindi restava indefinito, i Comuni del circondario potevano anche avere la tentazione di mettersi in accordo alle spalle del Comune di Aosta; in questo, invece, è definita numericamente la presenza del Comune di Aosta.

Con la rappresentanza di 13 persone è poi possibile, almeno in un Comune della Valle, garantire la presenza di praticamente tutte le forze politiche democratiche della Valle d'Aosta; altrimenti, sarebbero state delle forze presenti in Consiglio regionale che non avrebbero avuto neanche un rappresentante nell'assemblea dell'Associazione dei Comuni. Crediamo quindi di aver fatto, in questa occasione, come opposizione, un lavoro che è utile...diciamo alla nostra parte, ma che è anche utile allo stesso Consiglio, alla stessa Giunta, perché crediamo che si siano ottenuti dei risultati non trascurabili.

Per le questioni di metodo, noi ci auguriamo che si sia, nelle diverse fasi di questa discussione, preso coscienza di una cosa: che non è opportuno, su leggi di grande rilevanza che interessano tutta la popolazione valdostana, su questioni come la salute, come la casa, come il lavoro, andare a scontri continui e testardi con le Organizzazioni Sindacali e con le stesse forze dell'opposizione. Noi crediamo che la consultazione sia necessaria, perché poi altrimenti si è costretti a farla, perché le viene data l'indicazione in tale senso dalla Commissione di Coordinamento. Noi crediamo che il confronto con le forze di opposizione sia necessario, perché altrimenti può capitare quello che è successo nella fase precedente: che si perdano poi tre mesi perché la legge viene bocciata.

Noi crediamo che il braccio di ferro tra maggioranza e opposizione debba essere visto proprio con l'atteggiamento di maggiore apertura al confronto da parte della maggioranza. Crediamo di aver dimostrato, in questa occasione, che quando si tiene conto di proposte legittime e valide fatte dall'opposizione, anche la discussione che avviene in Consiglio, poi, è più libera e più produttiva. Per queste ragioni, proprio perché - come ho cercato di dire anche se brevemente - alcune questioni per noi importanti: la presenza di tutti i Comuni nell'assemblea dell'Associazione, il peso maggiore di Aosta, la possibilità di avere nell'assemblea dell'Associazione tutte le forze politiche democratiche, la distinzione tra Associazione e Comitato di gestione...poiché in questi campi abbiamo a nostro giudizio avuto dei miglioramenti sensibili, ci asterremo invece che votare contro, com'era nostra intenzione, su questa legge.

Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Io voterò contro questo disegno di legge della Giunta e credo che non sia possibile non solo votare a favore, ma neppure astenersi su un disegno di legge di questo genere, e vi dirò adesso il perché. È chiaro che fra il testo che verrà approvato adesso dalla maggioranza del Consiglio e il testo approvato il 26 settembre da questo stesso Consiglio e, ancora di più, se andiamo a vedere il testo presentato dalla Giunta regionale il 4 di luglio, è chiaro che ci sono delle modifiche molto vaste. Quasi tutti gli articoli sono stati mutati, quasi tutti i commi sono stati cambiati, molte modifiche sono state introdotte nelle fasi successive del dibattito, in particolare, dopo l'ultima riunione del Consiglio regionale.

Dopo la sospensione che c'è stata, sospensione determinata, appunto, dalla precisa e ferma presa di posizione da parte di Nuova Sinistra, da parte del Gruppo Comunista sono state introdotte delle modifiche che posso definire migliorative rispetto al disegno di legge: sono le modifiche che riguardano i meccanismi di composizione e di elezione dell'assemblea, i meccanismi di elezione del comitato di elezione, la separazione fra Presidente e Associazione dei Comuni, Presidente del Comitato di gestione e Unità Sanitaria Locale.

Ora ritengo, però, che anche questi miglioramenti siano estremamente limitati e, in particolare, quello che è più significativo è che la modifica del meccanismo con cui viene composta l'assemblea dei Comuni, questo miglioramento sia in gran parte vanificato dal fatto che a livello di Comitato di gestione si mantiene l'aggancio con i 14 Distretti, cioè, si recupera a livello di Comitato di gestione quella separazione e quel disancoramento che è stato effettuato a livello di assemblea dell'Associazione, mentre invece è positivo, evidentemente, l'altro aspetto della separazione fra il Presidente dell'Associazione e il Presidente del Comitato di gestione.

Tutti i miglioramenti che sono stati introdotti sono, a mio avviso, positivi, ma non tali da cambiare il segno politico di questo disegno di legge. Si tratta di una legge che, così come viene approvata, ancora adesso, con tutti gli emendamenti, mantiene un carattere profondamente conservatore e una connotazione profondamente centralista. Si tratta di una legge che, anzitutto sulla scelta di un'unica Unità Sanitaria Locale invece di due Unità Sanitarie Locali, già è in contrasto con quello che è il senso, il principio, la norma della "833a " e contrasta con quelle che sono le caratteristiche più morfologiche e socio-economiche del territorio della Valle d'Aosta. Si tratta di una legge regionale che soffoca ulteriormente quello che è il ruolo delle Comunità Montane, un ruolo che veniva definito a chiare lettere in tutta la legge 833 e anche già nel decreto presidenziale 616. Si tratta di una legge che, riprendendo i contenuti della legge regionale n. 60, ribadisce una delimitazione a opera di una legge regionale, dei Distretti socio-sanitari, mentre questa delimitazione è compito dei Comuni associati e delle Comunità Montane. Si tratta di una legge che ha un'impostazione ambigua estremamente pericolosa sul problema della partecipazione delle forze sociali, delle Organizzazioni Sindacali al controllo dell'operato dell'Unità Sanitaria Locale; un meccanismo per cui l'Organizzazione Sindacale e le forze sociali sono rivestite, a livello di cogestione, a livello di Distretto e non si prefigura nessun rapporto...con loro e nessuna possibilità di reale controllo. È, infine, una legge che è estremamente negativa per aver previsto una serie molto vasta di controlli da parte della Giunta regionale sull'unica Unità Sanitaria Locale che si viene a creare, in modo tale che l'Unità Sanitaria Locale sarà costretta a operare sotto la tutela dell'Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale. Infine, si tratta di una legge che, a nostro avviso, mantiene numerosi vizi di legittimità, che quindi rischia nuovamente di essere non vistata dal Governo e di ritornare indietro, col rischio di trovarci qui a discutere, fra due mesi, su questo provvedimento.

Noi diamo un giudizio quindi negativo su questa legge, anche se ci sono stati miglioramenti, anche se evidentemente il testo che verrà approvato oggi è migliorativo rispetto a quello del 26 settembre. Qui ci sarebbe anche da riflettere un momentino sul fatto che, se si riesce a fare una legge leggermente migliore, questo è dovuto al fatto che questa legge non è stata vistata dal Governo, perché sennò la Regione Valle d'Aosta, la Comunità valdostana si troverebbe di fronte a una legge ancora più inadeguata e ancora più antidemocratica di quella che verrà approvata adesso.

Si dovrebbe riflettere anche un pochino sul comportamento di gran parte delle forze politiche presenti in questo Consiglio che il 2 settembre, con il silenzio totale o con lo scarso impegno, hanno fatto sì che passasse una legge che aveva delle caratteristiche di illegittimità e delle caratteristiche di antidemocrazia che erano evidentissime.

Rispetto a quest'ultimo testo, rispetto al dibattito che c'è stato qui, in Consiglio, io vorrei rilevare un'ultima cosa, che è un rilievo negativo riguardo al comportamento della Giunta regionale e dello stesso Consiglio su un dibattito della legge. Si tratta di una legge che è stata più volte di un'importanza estrema; una legge che, oltre che definire la struttura organizzativa del Servizio Sanitario in Valle d'Aosta, prefigura tutta una serie di articolazioni degli organi di gestione della comunità; prefigura quelle che possono essere le strutture del futuro Ente intermedio. Si tratta quindi di una legge che ha delle grosse implicazioni a livello istituzionale. Ebbene, su una legge di questa importanza, noi abbiamo assistito in questo Consiglio al fatto che, di tutta la Giunta, l'unico che si è portato, diciamo così, davanti il problema, che l'ha affrontato, che ha dimostrato di conoscere il problema, di conoscere la materia, è stato l'Assessore. Tutto il resto della Giunta si è rinchiuso in un silenzio che, penso, sia molto significativo a indicare il livello di elaborazione, il livello del dibattito che c'è stato all'interno della Giunta regionale su un provvedimento di questa importanza...sì, ma magari non è neanche l'ultima volta...

Riguardo al Consiglio, va rilevato anche qui il fatto che le uniche due forze presenti in Consiglio che hanno manifestato un impegno reale sul contenuto della legge, sul fatto di proporre la discussione e di approfondire sono stati il Gruppo di Nuova Sinistra e il Gruppo consiliare del Partito Comunista. Tutti gli altri Gruppi - mi pare persino ancora in dichiarazione di voto, a meno che non intervengano adesso - si sono richiusi in un silenzio che, secondo me, su una legge di questa portata, è estremamente grave. Ribadisco, quindi, la conclusione del voto negativo che darò su questo provvedimento di legge.

Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Pollicini.

Pollicini (D.P.) - Questo disegno di legge non verte sulla funzione e sui compiti che deve esercitare il Servizio Sanitario Regionale, compiti e funzioni che sono già definiti in termini molto precisi e vincolanti dalla "833"; verte esclusivamente sull'organizzazione del servizio stesso. Ed è quindi sull'organizzazione del servizio che noi esprimiamo il nostro giudizio, perché dall'articolazione del servizio stesso dipende il grado di funzionalità, il costo che noi temiamo molto alto, il coefficiente di rischio di strumentalizzazione della legge stessa, in una parola: dall'organizzazione dipenderà il successo o il fallimento della riforma sanitaria.

Questo disegno di legge ci trova distanti sia dalla posizione della Giunta che da quella del Partito Comunista e da Nuova Sinistra.

Sulla posizione del Partito Comunista ci divide il problema del numero dell'Unità Sanitaria Locale, così pure la pletoricità dell'assemblea e dello stesso Comitato di gestione, organismi che, secondo noi, rendono difficoltosa la funzionalità dell'Unità Sanitaria Locale a tutto danno degli utenti. In particolare, divergiamo per l'assenza di volontà politica da parte del Partito Comunista di assegnare un ruolo nella riforma sanitaria alle Comunità Montane; non siamo d'accordo sulla suddivisione nei 14 Distretti che i1 Partito Comunista ha approvato il 4 maggio del '78, isolando i Democratici Popolari a sostegno della loro proposta che richiedeva che le Comunità Montane venissero erette in Distretti socio-sanitari soltanto dopo la fine dell'intesa programmatica di fine legislatura. Nella riapprovazione della legge, che era stata poi rinviata e che ha assunto ultimamente la denominazione di legge n. 60, avvenuta il 26 ottobre 1978, il Partito Comunista ha mitigato la sua posizione in ordine ai Distretti, non andando però oltre a una benevole astensione.

Della posizione della Nuova Sinistra, oltre alla divergenza del numero sull'Unità Sanitaria non ci convince molto la recente vocazione comunitaria, perché se è vero che nella precedente legislatura non era in questo Consiglio...non ci risulta che abbia assunto come forza politica, a proposito della legge di avvio della riforma sanitaria e in altre occasioni, posizioni di chiaro sostegno della battaglia a favore delle Comunità Montane.

Quindi, né dal Partito Comunista, né dalla Nuova Sinistra accettiamo una censura sulla nostra coerenza. E all'Assessore alla Sanità diciamo che, se siamo d'accordo per un'unica Unità Sanitaria, abbiamo però molte divergenze sul tipo di zonizzazione in 14 Distretti, come abbiamo avuto occasione più volte di affermare.

E noi facciamo risalire proprio al tipo zonizzazione i limiti del disegno di legge che andiamo per votare in questo momento. Ricordiamo che questa legge di oggi va a riempire spazi già predisposti nel telaio costruito con l'atto legislativo che porta il n. 60 e non possiamo dimenticare che anche in quell'occasione eravamo contrari, coerentemente al tipo di proposta che ci veniva rivolta. La legge n. 60 - è bene sottolinearlo - ha posto le premesse rigide per una strutturazione della legge, secondo noi, in maniera non soddisfacente per i risultati che dovrebbe perseguire. È un disegno di legge che ha subito un numero eccessivo di modificazioni rispetto al testo originale, a prescindere da quelle richieste dalla Commissione di Coordinamento, con la conseguenza di non risultare un disegno unitario. Tant'è che abbiamo una serie di tasselli inseriti in tempi diversi e non sempre armonizzati fra di loro, proprio perché frutto di una serie di variazioni, incertezze d'indirizzo. Ricordo, ad esempio, che in una delle prime versioni del testo della legge odierna vi era un incauto articolo 12 che parlava delle Comunità Montane, subito scomparso nelle successive edizioni. Probabilmente la sua apparizione era dovuta a una svista; questa legge avrebbe potuto essere un'occasione per la valorizzazione di una grande conquista di decentramento, ma non abbiamo saputo coglierla, e ciò potrebbe rappresentare un passo indietro, come ho già detto in altra occasione, sul piano della credibilità di questa legge.

Questo provvedimento è però necessario e urgente per garantire un servizio socio-sanitario regionale migliore e più vicino alla gente attuale, per cui noi non ci sentiamo di opporci alla sua approvazione, ma neppure intendiamo avallarla col nostro voto. Pertanto noi ci asterremo dal votarla.

Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Nebbia.

Nebbia (P.S.I.) - Anche noi abbiamo avuto ed espresso già la volta scorsa delle perplessità su questo testo di legge. Anzi, direi, sul testo di legge che era stato ripresentato al Consiglio avevamo testato in una prima fase di raccordare, se fosse stato possibile, il testo di legge alle diverse critiche che da più parti erano state fatte. In un primo tempo questo nostro tentativo era andato a vuoto, per avere poi successo il giorno successivo; con questo volevo rilevare semplicemente l'aspetto, direi, politico più generale di questa legge, prima di passare ad alcune valutazioni più puntuali.

L'aspetto politico è che ritengo che su leggi così importanti in questa sede, come anche in altre sedi, si debba tendere il più possibile a un accordo di tutte le forze politiche sociali, proprio perché queste leggi possano essere attuate, possano trovare un'attuazione partecipata da parte di tutti gli operatori e di tutti coloro che ne saranno soggetti, e perché i motivi di tensione che abbiamo visto...e credo che dopo potremmo, anzi, dovremmo anche votare un ordine del giorno su argomenti molto più importanti...dicevo, che certi motivi di tensione non vengano artificiosamente strumentalizzati per portare a una insoddisfazione da parte di alcune forze sociali. Né per questo motivo, ritengo...direi che posso dare anche un giudizio forse negativo alle modalità con cui si è arrivati a questo disegno di legge, al di là della bontà o meno dello stesso, che forse al di là delle maggioranze e delle minoranze che nelle strutture rappresentative si formano, si devono trovare certi accordi ai fini di una compartecipazione globale di tutti i rappresentanti popolari di fronte a certe scelte. Perché credo che tutti dobbiamo raccogliere le forze per superare gli assalti e gli affronti che certe psicologie e che certe ideologie stanno dando a tutta la nostra società civile.

Detto questo, dico molto più semplicemente che non riconosco assolutamente, alle dichiarazioni fatte da Riccarand, la primogenitura nei confronti delle scelte e delle posizioni che vengono fatte in questo Consiglio. Riccarand probabilmente non riesce a leggere al di là della carta stampata con macchina per scrivere, perché è opportuno ricordare che anche il nostro Partito aveva presentato alcuni, anche se brevi, emendamenti; perché riteniamo che per la vita civile, per la società civile, siano perfettamente inutili lunghi dibattiti quali quelli cui abbiamo assistito nel Consiglio, quando sappiamo che già le posizioni molto spesso sono precostituite, quando certe posizioni sono solamente a fini propagandistici e i risultati non portano assolutamente nulla di nuovo o di migliore ai provvedimenti.

Perciò, per queste cose e per il fatto che, pure con i miglioramenti che sono stati formulati in questo Consiglio nelle trattative precedenti a questo disegno di legge, abbiamo ancora molte perplessità e, in particolar modo, circa alcuni aspetti che forse potrebbero ancora essere illegittimi, pur tenendo conto del fatto che occorre urgentemente arrivare a un testo di legge che regolamenti la materia, di fronte a questi fatti così contradditori, gli uni con gli altri, noi esprimiamo la nostra attenzione sul provvedimento.

Faval (U.V.) - Altri chiedono la parola? La parola al Consigliere Lanièce.

Lanièce (D.C.) - Dichiaro che il Gruppo della D.C. voterà a favore di questa legge, in quanto rappresenta un passo essenziale per dare il via alla costituzione del Servizio socio-sanitario regionale. La legge che stiamo per approvare, come d'altronde tutte le leggi, non è perfetta, anche perché la perfezione, almeno così si dice, non esiste.

Pur partendo da queste considerazioni, prima di giungere all'affermazione dei colleghi Consiglieri del Partito Comunista e della Nuova Sinistra, tra differenze abissali, la D.C., che ha voluto la legge 833, è sempre stata con i fatti e non a parole per il decentramento e la democratizzazione dell'assistenza sanitaria.

E qui voglio ricordare ai signori Comunisti e loro compagni che la D.C., con la presentazione nel lontano 1953 della proposta di legge per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, aveva affermato il principio che la gestione dell'assistenza sanitaria doveva essere affidata ai lavoratori stessi. A questo punto basta andare a leggere l'articolato della legge per rendersi conto che, già 26 anni fa, la D.C. concretamente portava avanti la democratizzazione dell'assistenza sanitaria, e questo sta a dimostrare che noi siamo per le cose concrete e non per le parole inutili. I risultati ottenuti da questo sistema innovativo che i compagni Comunisti hanno continuato a criticare...e pensare che loro asseriscono di essere per la democratizzazione degli istituti! Ma forse il P.C.I. è per la democratizzazione del tipo dove i posti vengono assegnati a priori, cioè tanti posti a questa organizzazione, tanti a quest'altra, e così via, vedi l'I.N.P.S., tanto per non fare dei nomi...dicevo che i risultati sono stati più che lusinghieri e do lettura di alcune affermazioni fatte da amministratori pubblici e da dirigenti di istituto sul funzionamento delle Casse Mutue.

Il Ministro del Lavoro diceva, per quanto riguarda in particolare l'assistenza malattia: "Si deve riconoscere che, grazie alla sua struttura organizzativa articolata nelle Mutue regionali, provinciali e comunali, il sistema in atto per i coltivatori diretti si presenta quanto più efficiente di quanto non siano gli altri sistemi".

L'allora Direttore dell'I.N.A.M., Avvocato Savoini, illustrando il sistema assistenziale della Coltivatori diretti diceva: "Le Mutue e i coltivatori sono state certamente una scuola, e non è retorica affermarlo, perché esse hanno volgarizzato problemi complessi e delicati, ai quali sia l'opinione pubblica che gli stessi assistibili erano prima completamente estranei, ma anche soprattutto perché sono stati e sono una palestra di democrazia, un mezzo di evoluzione, di civiltà", eccetera.

Nella stessa discussione, alla Commissione del Lavoro della Camera dei Deputati, l'Onorevole Repossi diceva: "La creazione del nuovo organismo previsto dalla proposta di legge Bonomi permette di uscire dalla formula tradizionale e di giungere a chiamare i lavoratori per la prima volta ad essere responsabili e amministratori di loro interessi. Si tratta di un motivo nuovo, di possibilità nuove e di tutta un'impostazione nuova che daranno garanzia di riforme più vaste in avvenire... - e questo la D.C. lo diceva il 3 agosto del 1954 - ...Nel dare atto all'Onorevole Bonomi della sua fatica e del suo amore per i coltivatori diretti, formulo anch'io l'augurio che sì possa arrivare rapidamente all'applicazione della massima che lo Stato deve accompagnare l'individuo dalla culla sino alla morte".

L'allora Sottosegretario Pugliese, avendo ascoltato alcune cose spiacevoli, è stato costretto a dire all'Onorevole Di Vittorio, Comunista: "che il voler ricorrere al Senato alle stesse argomentazioni, significa voler tentare di impedire o di voler ritardare l'approvazione di questa legge che potrebbe creare uno stato di agitazione, il quale, se da una parte può giovare alla corrente politica di cui egli è un esponente, dall'altra nuoce senz'altro a una categoria di lavoratori che proprio quella corrente afferma a parole di proteggere. Il Governo ritiene di aver fatto tutto il suo dovere nei confronti di detta categoria; a voi è sufficiente promettere, al Governo spetta invece il mantenere".

A questo punto credo di poter concludere il mio intervento affermando che la D.C. ha sempre dato prova, se ancora ce ne fosse bisogno, di essere per le cose concrete e, facendo mie le parole dell'Onorevole Pugliese, ai Comunisti e alla Nuova Sinistra basta chiedere o fare delle affermazioni demagogiche, mentre alla maggioranza spetta il diritto-dovere di risolvere in modo sostanziale i problemi.

Faval (U.V.) - Altri chiedono la parola? Se nessun altro chiede la parola, la parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - È chiaro che il dibattito di questa legge, alla vigilia di Natale, non è stato molto indolore, non ha seguito il corso di training autogeno, non è stato né facile, né indolore, però vorrei ricordare alcuni aspetti. Innanzitutto che l'iter seguito, al di là delle complicazioni e, quindi, delle variazioni che sono seguite, alcune indispensabili, ha seguito un suo schema che vuole essenzialmente giungere a un decentramento e a un'amministrazione, una gestione della sanità che sia legata effettivamente a quella che è la possibilità di azione dei Comuni. E lo schema che era stato predisposto fin dall'inizio, che poi in ultima analisi è stato variato nel senso di partecipazione a un organo di quella che è l'Unità Sanitaria Locale, vale a dire della possibilità partecipativa di tutti i Comuni che ho già detto...e ribadisco, non era così essenziale, in quanto già tutti i Comuni sono rappresentati in un organismo intermedio...quindi penso che la possibilità di arrivare a una gestione unitaria che tutti auspicano di quella che è la materia sanitaria e, al momento, anche assistenziale, penso che possa avvenire con gli strumenti che sono adottati in questa legge.

Le possibilità partecipative sono garantite, le necessità di rappresentazione a livello sindacale ci sono e, come ho detto, sono garantite in modo specifico. Quindi penso che, al di là di quelle che sono le disquisizioni e i ritorni sulle funzioni delle Comunità Montane, ai riguardi quindi delle impostazioni delle Unità Sanitarie Locali, noi ribadiamo che l'unica Unità Sanitaria Locale sia un'impostazione corretta, e tanto più corretta in quanto le necessità di un'ulteriore articolazione tra più Unità Sanitarie Locali diventerebbe problematica in una realtà piccola come quella della Regione.

Per quanto riguarda la possibilità d'inserimento della Comunità Montana in questo discorso, non è che si è tagliato, si è dato un taglio netto con questa legge. Innanzitutto la disposizione e, quindi, le argomentazioni che erano state portate a sostegno della divisione in Distretti...che era già preconizzata anche da una Comunità Montana, perché la suddivisione nella Comunità Montana in cinque sotto-Distretti per la gestione sanitaria assistenziale stava già a significare che il gestire la materia sanitaria con quella che è la strutturazione attuale delle Comunità Montane non è possibile proprio per la complessità dei problemi...vuole un'articolazione diversa da quella che è attualmente la divisione che ha dato la Regione in base alla "1102". Ripeto: non disconosciamo i fini delle Comunità Montane; anzi, in questi giorni verrà un nuovo finanziamento delle Comunità Montane, ben venga, perché lo scopo delle Comunità Montane non è quello di gestire la materia sanitaria, ma sono scopi ben più ampi che non sto a richiamare o a rileggere, a tutti noti, e di cui questa legge non va a intaccare proprio nulla. Anzi, se mai va a rafforzare una possibilità di partecipazione dei Comuni che sono rappresentati in una seconda istanza a livello comunitario; non vogliamo toccare quella che è la possibilità di incidere nell'economia della nostra Regione delle Comunità Montane.

L'articolazione è una cosa discutibile, la possibilità di riequilibrio che è la base, il principio della "1102" a noi sta bene, anzi, va rafforzato e su questo pensiamo di essere concordi. Non sta bene la divisione e quindi la trasposizione integrale di quella che è la suddivisione territoriale delle Comunità Montane a livello di gestione distrettuale. Questo, ripeto, è un concetto che noi viviamo in un modo diverso da quella che è l'ottica della Comunità Montana inserita a livello di Distretto.

La Comunità Montana inserita a livello di Unità Sanitaria Locale ha un suo senso, un preciso significato, perché riguarda già una struttura che è superiore alla realtà dei Distretti, quale la vediamo nella realtà nella nostra Regione. Ora, sia come aggregazione di popolazione, sia come aggregazione di possibilità di operare in campi diversi che la Comunità Montana ha già, che invece con l'utilizzo della Comunità Montana a livello di Distretto sarebbe stato necessario dare, affidare in secondo tempo...ora, anche rileggendo quelli che sono i compiti, è vero che può gestire diversi ambiti ed è vero che la "833" richiama la Comunità Montana, però, ripeto, per quella che è la possibilità di sovrapposizione tra Comunità Montana e Unità Sanitaria Locale.

Noi avevamo alcuni esempi di Comunità Montane che vengono a coincidere con quella che è la delimitazione territoriale dei Distretti. La norma che prevede la "833" è che gli organismi divengano adeguati, ecco, perché non ci sembrava che avesse molto senso l'inserire quella norma che si richiamava a quell'articolo 12 della prima stesura, il quale diceva che cosa? Che gli organismi già presenti che gestiscono la Comunità Montana avrebbero dovuto essere adeguati a quella che è la strutturazione e, quindi, la successiva articolazione proprio a livello di gestione del Distretto. Quindi cosa cambiava? Niente, si diceva solo che questi dovevano adeguarsi! Ora, non ci sembrava logico mettere questa norma quando già dall'altra parte noi non teniamo nessuna incompatibilità tra quelli che sono gli organi e, quindi, le persone che gestiscono la Comunità Montana rispetto a quelle che gestiscono il Distretto, vale a dire se la necessità di avere un'uniformità che noi, in altro luogo e in altra sede, abbiamo ribadito in un determinato campo è sentita dal Comune, sarà lo stesso Comune che elegge questo organismo a far sì che la persona coincida nelle diverse cariche, cosa che da altre parti veniva osteggiata. Quindi, anche qui c'è un controsenso: da una parte, si richiedeva l'utilizzo delle Comunità Montane per un tipo di gestione, dall'altra si faceva carico a questa legge di non prevedere delle incompatibilità a livello gestionale. Ora, ripeto, nulla vieta che i Comuni nominino le stesse persone già attualmente in carica a livello di gestione di un determinato campo della Comunità Montana a far parte degli organismi che sono predisposti con questa norma di legge, ed è per questo che, ripeto, non c'è in questa legge, in nessun articolo, una versione che possa essere presa a livello di Comunità Montane. Non ce n'è un utilizzo perché l'utilizzo, come è previsto dalla "833", a nostro avviso non era possibile, in quanto la coincidenza Unità Sanitaria Locale-Comunità Montana non c'è e la coincidenza Distretto-Comunità Montana non andava nella direzione che ci proponeva in una gestione dislocata e decentrata. Quindi è per questo che ribadiamo di non voler fare interpretare questo disegno di legge come lesivo di quelli che sono gli interessi della possibile gestione della Comunità Montana che noi, anzi, auspichiamo che vengano rifinanziate per i legittimi fini essenziali, cioè la base della "1102", non per la successiva ridistribuzione fatta in sede di Consiglio regionale che, ripeto, è una cosa che si può rivedere.

Per questo quindi penso che, al di là dell'iter, ripeto, travagliato, non penso che sia auspicabile che seguano questo tipo di destinazione, cioè questo andare e venire per il Consiglio regionale. È chiaro che, se questa discussione può avvenire in altri luoghi, meglio ancora; però penso che la delicatezza e, nello stesso tempo, il fatto che sia una legge estremamente complicata...e tutte le Regioni si sono trovate ad affrontare determinati problemi di impostazioni che sono nuovi e su cui lo Stato, è stato particolarmente attento soprattutto in una direzione, a non lasciare troppa autonomia a livello regionale d'impostazione...addirittura ho richiamato prima alcune difficoltà di ordine finanziario...l'Unità Sanitaria Locale, per poter funzionare, dovrà avere un'autonomia gestionale che sia effettivamente sganciata da quelli che sono i poteri impositivi dello Stato, perché la Regione esercita solo un potere di controllo, di pianificazione e di programmazione, quindi la gestione deve essere impostata autonomamente e determinata da quella che è la partecipazione dei singoli Comuni a quella che è la gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

Quindi io penso, noi speriamo che con questo atto iniziale...che non è il più importante, perché, l'ho già detto in altra occasione, le definizioni di altri progetti di legge, di altre leggi che andranno a vedere tutti la parte finanziaria, tutta la parte d'impostazione dei servizi e del personale, saranno altrettanto essenziali per questo primo disegno di legge...è importante, perché dà una base, dà una traccia di quella che è la struttura successiva. Sarà però importantissimo vedere come funzionerà e come potrà essere inserito tutto questo personale sanitario che, al di là del requiem alle Mutue che è stato recitato prima, cioè la necessità di questo personale che dovrà essere inserito...ma come verrà inserito? Già solo ultimamente, se guardiamo le disposizioni del passaggio del personale, i comandi del personale attuale delle Mutue che deve passare all'Unità Sanitaria Locale, c'è già una diatriba enorme per vedere quanto personale dovrà passare all'I.N.P.S., e quanto personale dovrà passare all'Unità Sanitaria Locale!

A livello di Regione, per gestire l'U.S.L. abbiamo 91 persone che ci vengono dagli Enti attualmente, al di là dei diritti di azione che ci daranno per questo personale, mentre dodici passano all'I.N.P.S.. Ora, con 91 persone, con 1'articolazione a livello gestionale, i presidi, i servizi, le aree funzionali quale si prospettano, diventa estremamente difficile prevedere un funzionamento già subitaneo e celere. Quindi, ripeto, le difficoltà e i passaggi, la gradualità che da più parti è stata richiamata...che sarà essenziale, dovrà essere vista, come dico, secondo una determinata logica, secondo la logica di passare da un tipo di gestione (quella di dare dei servizi che siano possibilmente i più comuni per tutti)...da una gestione differenziata (quindi ad un'erogazione di servizi differenziata) a un'erogazione che sia uguale, uniforme per tutti i cittadini della Regione.

Faval (U.V.) - Prima di passare alla votazione segreta, comunico che sono arrivate delle proposte di modifica a quella bozza di manifesto che avevo fatto distribuire in precedenza e, considerata la gravità della situazione sul terrorismo e, relativamente ai tentativi di eversione presenti nel Paese, penso che sia opportuno che anche la Regione Valle d'Aosta dia una risposta e proponga delle iniziative tempestivamente, per cui inviterei i Capi Gruppo a fermarsi un attimo dopo la sospensione del Consiglio, per poter concordare una stesura definitiva del testo del manifesto.

Si passa alla votazione segreta.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: 29

Votanti: 19

Maggioranza: 15

Favorevoli: 17

Contrari: 2

Astenuti: 10 (Bajocco, Cout, Lanivi, Lustrissy, Mafrica, Nebbia, Péaquin, Pollicini, Tonino e Tripodi)

Il Consiglio approva. La legge è approvata.

Disegno di legge n. 99

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ..................................... N° ....... "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA VALLE D'AOSTA PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE"

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

AMBITI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI ED ISTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI.

Articolo 1

(Ambiti territoriali)

In armonia con lo Statuto speciale della Regione e la legge 16 maggio 1978, n. 196, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con i principi contenuti nella legge regionale 29 novembre 1978, n. 60, in quanto applicabili, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche particolari della Valle d'Aosta, sentiti i comuni a norma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ambito territoriale determinato per adeguare l'organizzazione e coordinare la gestione dei servizi e delle funzioni esercitate dalle amministrazioni locali coincide con l'ambito del territorio regionale. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale sono adottate con legge regionale, sentiti i comuni interessati.

L'ambito territoriale di cui al primo comma individua altresì, ai sensi dell'articolo 25, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 11, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ambito territoriale per la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, di regola, assume la delimitazione di cui al primo comma quale base per le proposte di revisione dei distretti scolastici, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, nonché delle altre unità di servizio.

Articolo 2

(Associazione dei Comuni)

Nell'ambito territoriale di cui al primo comma del precedente articolo è istituita, tra i comuni che in esso ricadono, una associazione intercomunale.

I comuni associati possono attribuire all'associazione l'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione. L'associazione promuove altresì, nel quadro degli indirizzi e delle direttive disposti dalla Regione, il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai comuni e dagli stessi esercitate.

L'associazione, al fine di realizzare la massima collaborazione tra i comuni, assicurare l'efficienza della gestione e favorire la maggior partecipazione dei cittadini, degli operatori e delle formazioni sociali esistenti sul territorio, si articola funzionalmente per ambiti territoriali di cooperazione corrispondenti alle zone determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60.

In tali ambiti le forme ed i modi di cooperazione fra i comuni che in essi ricadono, sono disciplinati mediante convenzione fra i comuni stessi, tenuto conto di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.

Nel settore dei servizi sanitari l'associazione opera attraverso l'unità sanitaria locale disciplinata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle relative leggi di attuazione.

Articolo 3

(Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea generale e il suo presidente;

b) il comitato di gestione e il suo presidente;

c) i comitati di zona.

Alla gestione dei servizi e delle funzioni attribuite ai comuni, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, provvedono gli organi dell'unità sanitaria locale, ai sensi della presente legge.

L'assemblea generale elegge nella sua prima seduta il presidente dell'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

Il presidente dell'assemblea presiede e convoca l'assemblea generale ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia stata affidata dall'assemblea e rappresenta l'associazione dei comuni. Il presidente dell'assemblea generale può essere revocato con il voto favorevole di oltre la metà dei componenti dell'assemblea stessa.

Articolo 4

(Assemblea dell'Associazione)

L'assemblea generale dell'associazione è costituita da rappresentanti dei comuni associati secondo i seguenti criteri:

Comuni fino a 2.000 abitanti:

1

rappresentante

Comuni da 2.001 a 10.000 abitanti:

3

rappresentanti

Comuni da 10.001 a 100.000 abitanti:

1

rappresentante ogni 3.000 abitanti

Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati annuali ufficiali dell'ISTAT.

I rappresentanti dei Comuni nell'assemblea dell'associazione sono eletti, anche nel proprio seno, dai rispettivi consigli comunali con voto limitato ad un nominativo. Quando i rappresentanti da eleggere sono 3 o più, almeno uno deve essere espresso dalla minoranza.

In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Articolo 5

(Durata in carica dei componenti l'assemblea)

L'assemblea dell'associazione dura in carica per cinque anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali.

In ogni caso, l'assemblea esercita le proprie funzioni sino alla prima riunione del nuovo organo.

La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza dalla nomina di componente dell'assemblea dell'associazione.

I componenti dell'assemblea possono essere revocati dai consigli comunali che li hanno eletti.

In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un rappresentante, il consiglio comunale interessato provvede alla sua sostituzione mediante nuova votazione mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.

Articolo 6

(Compiti dell'assemblea)

Spetta all'assemblea deliberare su tutti i provvedimenti di competenza dell'associazione non attribuiti ad altri organi ai sensi della presente legge.

All'assemblea spetta comunque fissare la sede e la denominazione dell'associazione, eleggere il comitato di gestione, approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi - stabilendo i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo ed a recuperare il disavanzo stesso - i piani ed i programmi annuali e poliennali, la pianta organica del personale, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, le convenzioni.

L'assemblea approva a maggioranza assoluta dei componenti un regolamento interno con il quale sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, le modalità di funzionamento dell'organo e le norme per la sua eventuale articolazione in gruppi o commissioni di lavoro.

L'assemblea può emanare direttive generali e vincolanti per il comitato di gestione dell'associazione ed i comitati di cui al successivo articolo 10.

Spetta altresì all'assemblea assicurare, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la partecipazione dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, fissando le relative modalità.

Articolo 7

(Pareri obbligatori)

Devono essere preceduti dal parere dei singoli comuni gli atti riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliennali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

I comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, avvalendosi a tal fine dell'apposito comitato di cui al successivo articolo 10. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

Articolo 8

(Il comitato di gestione dell'associazione)

In armonia con lo Statuto speciale, ai sensi e per i fini di cui agli articoli 11, secondo comma e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il comitato di gestione è composto da 15 membri in rappresentanza di tutti gli ambiti territoriali di cui al terzo comma del precedente art. 2, a ciascuno dei quali spetta almeno un componente in seno al comitato medesimo, eccetto l'ambito territoriale in cui è compreso il comune di Aosta cui spettano due rappresentanti.

Esso è eletto dall'assemblea generale anche al di fuori dei propri componenti, mediante elezione con voto limitato ai 4/5 dei membri da eleggere.

I componenti il comitato non facenti parte dell'assemblea partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea.

Qualora per dimissioni, revoca, decadenza o morte di un componente del comitato occorre procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede a nuova elezione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.

Il comitato di gestione viene eletto nella prima riunione dell'assemblea ed esercita tutte le attribuzioni dell'associazione dei comuni, ad eccezione di quelle dell'assemblea di cui al precedente art. 6.

Ai componenti il comitato, si applicano le norme concernenti l'incompatibilità per i componenti l'assemblea.

I componenti del comitato di gestione, compreso il presidente, possono essere revocati dall'assemblea generale che li ha espressi.

Il comitato di gestione si riunisce entro trenta giorni dalla sua elezione per procedere alla nomina del presidente.

Articolo 9

(Il presidente del comitato)

Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti.

Fino a quando tale nomina non sia avvenuta le funzioni del presidente sono esercitate dal componente più anziano.

Articolo 10

(Comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale)

In ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2 è istituito un comitato di partecipazione e gestione sociale, espresso dai consigli comunali compresi in tali ambiti, preferibilmente fra i propri componenti.

Per ciascun ambito territoriale il numero dei membri del comitato è determinato secondo i seguenti rapporti:

- fino ad un massimo di 20 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione fino a 5000 abitanti;

- fino ad un massimo di 25 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 5001 a 10.000 abitanti;

- fino ad un massimo di 30 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

- fino ad un massimo di 40 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione oltre i 30.000 abitanti.

Il numero dei membri che ogni comune deve esprimere in proporzione al numero complessivo proprio dell'ambito territoriale in cui è compreso si ottiene dividendo il numero di abitanti del comune per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'ambito territoriale ed il numero di componenti spettanti al comitato.

Il voto deve essere limitato ad un solo nominativo ed in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Le frazioni di unità eventualmente ottenute dal suddetto computo non possono essere calcolate ai fini dell'arrotondamento del quoziente.

Tutti i consigli comunali hanno diritto ad esprimere almeno un componente in seno al comitato.

Il numero di membri che ciascun consiglio comunale deve esprimere non può superare la metà del numero complessivo dei membri del consiglio comunale.

I comuni compresi nell'ambito territoriale in cui ricade il comune di Aosta hanno diritto ad esprimere almeno tre componenti in seno al comitato di cui al primo comma.

Ai fini dell'individuazione del numero degli abitanti si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 11

(Composizione dei comitati)

I Sindaci o assessori delegati fanno parte di diritto del Comitato di cui al precedente art. 10 e sono computati agli effetti del numero di membri che ciascun comune deve esprimere.

Qualora negli ambiti territoriali di cui al terzo comma del precedente art. 2 siano presenti ed operino organizzazioni rappresentative di forze sociali, di cittadini od utenti interessati ai singoli servizi, di operatori sanitari e sociali, istituzionalmente organizzate, il comitato è composto in misura non superiore al 30% da membri designati da tali organizzazioni, ferme restando le modalità di composizione del comitato di cui al precedente art. 10.

Il numero dei membri che possono essere designati in rappresentanza dalle organizzazioni suddette si ottiene riducendo proporzionalmente il numero dei membri tra i Comuni che nell'ambito territoriale interessato esprimono più di due rappresentanti.

Ai fini della nomina, le organizzazioni interessate devono trasmettere a ciascun consiglio comunale dell'ambito territoriale di competenza i nominativi dei rappresentanti designati. Nel caso in cui il numero dei designati sia superiore al numero dei posti disponibili si provvede con elezione da parte dei consigli comunali e vengono eletti, nei limiti delle unità disponibili in ciascun comitato, i candidati che abbiano avuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Il personale dell'associazione dei comuni, a rapporto d'impiego o convenzionale o dipendente da istituzioni private che operano nei settori di attività dell'associazione, non possono essere componenti dei comitati di cui al precedente art. 10.

Articolo 12

(Durata in carica dei comitati di zona)

I comitati di zona sono eletti entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo dei consigli comunali, durano in carica quanto i consigli comunali che li hanno espressi e permangono nelle funzioni fino alla sostituzione.

La carica di componente il comitato di zona non è compatibile con le altre cariche che dalla legge siano dichiarate incompatibili con quella di consigliere comunale.

Sono cause di decadenza da componente il comitato quelle previste dal vigente ordinamento per i consiglieri comunali, nonché i casi ed i motivi che la legge configura come eventi di perdita dei requisiti della eleggibilità a consigliere comunale.

I consiglieri comunali componenti il comitato durano in carica quanto i consigli comunali cui appartengono ed esercitano le proprie funzioni sino alla loro sostituzione.

La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza dalla nomina di componente il comitato di zona.

I rappresentanti dei consigli comunali componenti il comitato possono essere revocati dai comuni che li hanno eletti.

I membri designati dalle organizzazioni di cui al precedente articolo 11 possono essere revocati su richiesta dell'organizzazione rappresentata la quale, ai fini della sostituzione, provvede a nuova designazione.

In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un componente il comitato occorre provvedere alla sua sostituzione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività e proporzionalità.

Articolo 13

(Presidenza dei comitati)

I singoli comitati di cui al precedente articolo 10 eleggono il presidente a maggioranza assoluta del collegio, fra i componenti il comitato stesso.

I presidenti danno esecuzione agli atti dei rispettivi comitati di gestione, ne convocano e presiedono le riunioni.

Articolo 14

(Compiti dei comitati)

I comitati di gestione di cui al precedente articolo 10 operano per assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalità e dell'efficacia degli stessi in rapporto alle esigenze della popolazione della zona interessata.

In particolare, i comitati operano per l'esercizio di attività che, in base a piani ed a programmi, fanno capo all'ambito territoriale di competenza, secondo criteri fissati dagli organi della associazione dei comuni di cui alla presente legge.

Spetta ai comitati convocare le assemblee della popolazione dell'ambito territoriale di competenza, sia per dibattiti di carattere generale che in relazione a specifici o fondamentali atti dell'associazione dei comuni.

Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina le modalità di funzionamento dell'organo e di esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 15

(Indennità di funzione)

Ai componenti dell'assemblea ed a quelli dei comitati di cui al precedente articolo 10 compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali con popolazione corrispondente a quella degli ambiti territoriali di competenza.

Al presidente dell'assemblea generale e al presidente ed ai membri del Comitato di gestione dell'associazione compete una indennità di carica mensile omnicomprensiva pari a quella prevista dalle vigenti norme per il sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella dell'associazione.

Ai componenti il comitato di gestione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

In caso di cumulo delle funzioni di componente il comitato di gestione dell'associazione con le funzioni di sindaco o assessore comunale nonché di presidente o componente il direttivo di comunità montana l'indennità di cui al secondo comma è ridotta della metà.

TITOLO II

SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

Articolo 16

(Finalità e unità sanitaria locale)

Al fine di realizzare la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo i principi fissati dall'articolo 32 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e gli enti locali, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, attuano il servizio sanitario regionale attraverso la costituzione sul territorio della Regione di una unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale è il complesso unificato delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.

Articolo 17

(Funzioni della U.S.L.)

L'associazione dei comuni di cui al precedente art. 2 esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei comuni o loro delegate, mediante la unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale è la struttura operativa attraverso la quale i comuni esercitano le proprie funzioni in materia sanitaria e provvedono alla gestione unitaria di tutti i servizi sanitari, secondo quanto previsto dalla presente legge.

L'unità sanitaria locale provvede:

- ad attuare interventi tesi alla prevenzione individuale e collettiva negli ambienti di vita e di lavoro anche mediante attività di educazione sanitaria;

- a tutelare il diritto della procreazione cosciente e responsabile ed assicurare la protezione della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva;

- a erogare l'assistenza medico-generica, specialistica ed infermieristica, sia domiciliare che ambulatoriale, ed ospedaliera, nonché l'assistenza farmaceutica, per le malattie fisiche e psichiche;

- alla riabilitazione fisica ed al reinserimento sociale;

- all'igiene degli alimenti, delle bevande, alla profilassi ed alla polizia veterinaria;

- ad ogni altro compito conferitole dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle leggi regionali in materia di assistenza sanitaria.

Nell'esercizio delle funzioni indicate al precedente comma, l'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie competenze, eroga le prestazioni ad essa demandate dal capo III, Titolo I, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legislazione regionale.

Articolo 18

(Attribuzioni delegate)

L'associazione dei comuni esercita altresì, mediante la unità sanitaria locale, le funzioni amministrative statali delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attenendosi ai criteri ed alle direttive da essa stabiliti, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dai competenti organi dello Stato.

Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate vengono trimestralmente trasmessi alla Giunta regionale, che può richiederne copia.

In armonia con lo Statuto speciale della Regione e con le norme della presente legge, in caso di inadempienza da parte degli organi della unità sanitaria locale nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.

Articolo 19

(Gestione dell'unità sanitaria locale)

L'attività di gestione dell'unità sanitaria locale è svolta:

- dall'assemblea;

- dal comitato di gestione e dal suo presidente.

Rimangono ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale che a tal fine si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale.

In caso di urgenza del provvedimento da adottare, il sindaco può rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il sindaco deve comunicare al presidente del comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.

Il personale dell'unità sanitaria locale, quello a rapporto convenzionale, nonché quello dipendente da istituzioni sanitarie ed assistenziali private, non possono far parte degli organi dell'unità sanitaria locale.

Articolo 20

(L'assemblea dell'U.S.L.)

L'assemblea dell'unità sanitaria locale coincide con quella dell'associazione di cui al precedente articolo 4.

L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il presidente procede alla sua convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta di un terzo dei suoi componenti e su proposta del comitato di gestione.

Articolo 21

(Compiti dell'assemblea dell'U.S.L.)

L'assemblea esercita le attribuzioni previste dal precedente articolo 6, relativamente alle materie di competenza dell'unità sanitaria locale.

L'assemblea provvede altresì all'approvazione del rendiconto trimestrale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della relazione annuale prevista dall'articolo 49, comma 4°, della citata legge.

Articolo 22

(Il comitato di gestione dell'U.S.L.)

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale coincide con quello dell'associazione di cui al precedente articolo 8.

Articolo 23

(Compiti del comitato di gestione dell'U.S.L.)

Il comitato dell'unità sanitaria locale:

- predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, i piani, i programmi di attività, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea;

- determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani, programmi e direttive generali deliberati dall'assemblea;

- attua le direttive per il coordinamento dei servizi sanitari con quelli sociali;

- nomina nell'ambito dell'ufficio di direzione i coordinatori;

- predispone la relazione annuale sull'attività svolta contenente in particolare:

1) informazioni intorno alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano regionale socio-sanitario;

- dispone la costituzione di gruppi di lavoro per lo studio, l'elaborazione e l'attuazione di progetti che interessino più funzioni;

- compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità sanitaria locale.

Articolo 24

(Funzionamento del comitato di gestione)

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale opera collegialmente, salva la ripartizione tra i propri componenti di compiti specifici da svolgere secondo le direttive fissate dal comitato stesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del comitato il quale, a tal fine, può avvalersi degli uffici dell'unità sanitaria locale.

Il comitato delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.

Articolo 25

(Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.)

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale coincide con il presidente del comitato di cui al precedente articolo 9.

Il presidente del comitato convoca e presiede il comitato di gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione degli atti, firmando quelli che comportano impegni, sovrintende agli uffici ed al loro buon funzionamento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalla legge.

Trasmette ai sindaci dei comuni interessati le informazioni e le notizie rilevanti ai fini dei provvedimenti di loro competenza.

Il presidente, sentito il comitato, nomina uno dei componenti a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente del comitato di gestione può essere revocato, a maggioranza assoluta, dal comitato che lo ha eletto.

Articolo 26

(Articolazione dell'U.S.L.)

Il territorio dell'unità sanitaria locale si articola in distretti sanitari di base per l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento, tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art. 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n.ro 60, nonché in uniformità alle prescrizioni di piano socio-sanitario regionale.

I distretti sanitari di base sono strutture tecnico-funzionali dell'unità sanitaria locale di cooperazione fra i comuni su base territoriale, di cui l'unità sanitaria locale si avvale per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di interesse locale, per favorire la maggiore partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle formazioni sociali esistenti sul territorio alla gestione sociale ed attuazione dei servizi, al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale ed agli obiettivi del piano socio-sanitario regionale.

Ai sensi e per i fini di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella gestione dei servizi e delle funzioni di cui al presente articolo, l'unità sanitaria locale si avvale dei comitati di cui al precedente art. 10, secondo criteri e direttive predeterminate dal Comitato di gestione.

Articolo 27

(Compiti dei distretti)

I distretti esercitano attività mediche, sanitarie e di tutela ambientale tese alla prevenzione delle cause di rischio e provvedono ad erogare le prestazioni curative e riabilitative che interessano la popolazione in modo più comune e frequente.

I distretti esplicano altresì una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.

Fanno capo ai distretti, in particolare:

- il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;

- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;

- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene e salute mentale, di prevenzione delle tossicodipendenze e le attività consultoriali materno-infantili e familiari;

- le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali, compresa la guardia medica;

- la distribuzione dei farmaci;

- l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;

- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.

Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio-assistenziali.

Le attività esercitate dai distretti sono svolte da équipes di base, stabilmente assegnate al distretto, e da équipes itineranti, con l'ausilio di personale amministrativo assegnato agli uffici del distretto.

Le équipes di base sono formate da operatori sanitari, medici e non medici, e da operatori socio-sanitari che operano attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo.

Il gruppo di operatori del distretto costituisce una unità integrata ad organizzazione funzionale non gerarchica.

In relazione alle particolari condizioni regionali, il comitato di gestione, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario regionale, emana disposizioni per il collegamento delle aree funzionali dei servizi di base ed integrativi con l'area delle funzioni centrali anche mediante l'individuazione nei distretti e nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell'ordinamento del personale e di quelle dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'articolo 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il responsabile del distretto partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato di gestione di cui al precedente articolo 10.

Articolo 28

(Criteri per l'organizzazione delle U.S.L.)

Le attività della unità sanitaria locale sono stabilite con il metodo della programmazione, in particolare mediante progetti-obiettivo, per il conseguimento delle finalità e in armonia con i principi e gli obiettivi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'unità sanitaria locale è organizzata in servizi ed aree funzionali.

Articolo 29

(Profilo organizzativo dei servizi)

L'organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale è basata:

- sulla corrispondenza dei servizi ad aree d'intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;

- sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;

- sulla flessibilità della struttura per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;

- sull'impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;

- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini della integrazione delle diverse competenze.

La legge regionale individua i servizi e ne disciplina l'organizzazione con riferimento alle norme delegate di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 della stessa legge.

I servizi adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori, operando nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

Articolo 30

(Le aree funzionali)

Per l'attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale e nel quadro della integrazione e coordinamento delle attività, i servizi possono essere funzionalmente aggregati per aree di attività mediante l'organizzazione di dipartimenti.

La legge di approvazione del piano socio-sanitario regionale stabilisce le aggregazioni dei servizi in dipartimenti nonché i criteri relativi allo svolgimento delle attività dipartimentali, all'organizzazione ed al funzionamento.

A ciascun dipartimento è preposto un coordinatore nominato tra i responsabili dei servizi interessati.

Articolo 31

(Ufficio di direzione dell'U.S.L.)

L'unità sanitaria locale si avvale di un ufficio di direzione posto alle dipendenze del comitato di gestione e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutte le attività sanitarie, sociali ed amministrative.

Fra i componenti l'ufficio di direzione, il comitato di gestione nomina i coordinatori sanitario ed amministrativo, nonché il coordinatore sociale, all'interno dei rispettivi organici e con l'osservanza dei prescritti requisiti di professionalità.

I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.

I componenti l'ufficio di direzione sono responsabili in solido e con gli amministratori ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Articolo 32

(Funzionamento dell'ufficio di direzione)

L'ufficio si riunisce di regola almeno ogni quindici giorni ed è convocato e presieduto a rotazione semestrale da uno dei coordinatori.

La riunione dell'ufficio può essere richiesta dal coordinatore non presidente ovvero da un terzo dei membri dell'ufficio.

Alle riunioni può intervenire il presidente del comitato o suo delegato.

Articolo 33

(Compiti dell'ufficio di direzione)

L'ufficio di direzione assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra l'attività complessiva dei servizi e le scelte della programmazione regionale.

In particolare compete all'ufficio di direzione:

- la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, annuali e pluriennali;

- la predisposizione della pianta organica unificata riguardante il personale dell'unità sanitaria locale;

- la predisposizione dei regolamenti di organizzazione;

- la predisposizione di convenzioni;

- il coordinamento e il riscontro trimestrale dell'attività complessiva;

- formulare proposte ed esprimere parere sugli indirizzi e sui programmi dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;

- organizzare l'effettuazione di specifici interventi nel campo della prevenzione, con particolare riguardo ai progetti-obiettivo.

Articolo 34

(Conferenza dei servizi)

Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.

Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative ed agli obiettivi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale, l'attività dei singoli servizi e l'apporto di ciascun operatore.

Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti dell'opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale dell'unità sanitaria locale.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale stabilisce modalità e procedure per la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.

Articolo 35

(Statistiche sanitarie)

I comuni sono tenuti a comunicare alla unità sanitaria locale le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria regionale e per la gestione dei servizi sanitari, secondo modalità fissate dalla Regione.

TITOLO III

GESTIONE COORDINATA IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Articolo 36

(Esercizio delle attribuzioni)

In attesa della legge di riforma della assistenza, le attribuzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, proprie dei comuni ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2, mediante gli stessi organi di gestione dell'unità sanitaria locale e nel rispetto delle norme della presente legge.

Entro 90 giorni dalla costituzione della unità sanitaria locale gli enti locali compresi nel territorio della associazione dei comuni provvedono a mettere a disposizione della associazione il personale, i beni e le attrezzature destinate ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 37

(Finanziamento dei servizi sociali)

A decorrere dalla data di costituzione della unità sanitaria locale i comuni provvedono a trasferire annualmente all'associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2 le risorse finanziarie da adibirsi ai servizi sociali, nell'ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli comuni a detti servizi, come risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel settore dei servizi sociali a favore di comuni o comunità montane sono attribuiti alla associazione di comuni di cui alla presente legge.

Articolo 38

(Gestione dei fondi)

La gestione dei servizi sociali è assicurata mediante le entrate di cui al precedente articolo e mediante eventuali altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibilità di utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La separazione delle due gestioni è assicurata mediante la distinzione dei bilanci e la loro separata adozione.

TITOLO IV

I CONTROLLI SULLA U.S.L.

Articolo 39

(Controllo sugli atti)

Ai controlli sugli atti dell'unità sanitaria locale si applicano le norme del presente articolo le quali costituiscono integrazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, in quanto applicabili.

Il controllo sugli atti della unità sanitaria locale è esercitato dalla commissione regionale di controllo, integrata da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale, che designerà altresì un esperto supplente.

Non sono soggetti a controllo necessario gli atti a contenuto vincolato costituenti applicazione di norme di legge, di regolamento, ovvero di esecuzione di provvedimenti amministrativi.

Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati per copia, entro otto giorni dalla loro data, nell'albo della associazione di comuni di cui alla presente legge, per dieci giorni consecutivi.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente per intero.

Copia di ciascun atto deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di pubblicazione, alla Giunta regionale.

Entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione deve essere rimesso alla commissione regionale di controllo un elenco degli atti, in duplice copia, contenente la data, il numero, l'oggetto, la trascrizione del dispositivo dell'atto adottato e la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

L'organo di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma precedente, può richiedere all'associazione di comuni copia integrale degli atti sui quali la commissione ritiene di dover esercitare il controllo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. La richiesta sospende l'esecutorietà dell'atto.

Per l'esercizio delle sue funzioni in materia di controllo sugli atti dell'unità sanitaria locale, la Commissione regionale di controllo si avvale degli uffici dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

La commissione di controllo invia alla Giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.

Il presidente della Commissione regionale di controllo provvede semestralmente ad inviare alla Giunta regionale una relazione sull'attività dell'unità sanitaria locale con particolare riferimento ai vincoli, direttive e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale.

Articolo 40

(Scioglimento del comitato di gestione)

Qualora il comitato di gestione adotti ripetutamente provvedimenti contrari alla legge o contrastanti con le prescrizioni di piano socio-sanitario regionale, la Giunta regionale - su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale - invita il presidente del comitato al rispetto degli atti suddetti.

Ove il comitato persista nel precedente atteggiamento, la Giunta regionale invita l'assemblea a sciogliere il comitato stesso ed a procedere per la sua rinnovazione.

Qualora l'assemblea non provveda entro trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale provvede allo scioglimento ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto Speciale della Regione.

Il commissario straordinario riunisce l'assemblea esclusivamente al fine di procedere alla nomina del comitato di gestione.

Il commissario straordinario resta in carica sino all'insediamento del comitato.

Articolo 41

(Indirizzo e coordinamento)

I progetti dei bilanci di previsione predisposti dal comitato di gestione sono inviati alla Giunta regionale, la quale esprime il proprio parere, entro 45 giorni, sulla rispondenza del bilancio della unità sanitaria locale al piano socio-sanitario regionale.

Qualora la Giunta riscontri difformità del progetto di bilancio dal piano rinvia il progetto al comitato di gestione affinché sia uniformato alle indicazioni e prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

Il comitato di gestione presenta il bilancio alla assemblea, corredato anche del parere della Giunta regionale.

Nel caso previsto dal secondo comma, il comitato di gestione deve indicare le variazioni apportate al progetto di bilancio.

Il bilancio va trasmesso all'organo di controllo corredato del parere della Giunta.

Alla Giunta regionale devono essere, altresì, trasmessi i progetti degli atti di programmazione ed i conti consuntivi presentati dal comitato di gestione all'assemblea.

Articolo 42

(Verifiche)

La Regione, attraverso l'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, verifica il raggiungimento degli obiettivi del servizio socio-sanitario regionale e, in particolare, accerta la congruità tra programmazione sanitaria regionale e l'attività posta in essere dall'unità sanitaria locale, nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tali verifiche sono effettuate da funzionari del suddetto assessorato che operano nei settori della programmazione sanitaria regionale amministrativa, funzionario-contabile e tecnico-sanitaria.

I funzionari incaricati hanno accesso a tutti gli atti dell'unità sanitaria locale, né ad essi può essere opposto il segreto di ufficio.

I risultati delle verifiche sono trasmessi alla Giunta regionale ed al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che potrà formulare ed inviare alla Giunta regionale le proprie osservazioni.

In base ai risultati ed alle osservazioni, la Giunta regionale può impartire direttive e suggerire comportamenti atti ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, salva la applicazione del precedente articolo 40.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43

(Costituzione dell'U.S.L.)

Al fine di consentire la costituzione dell'assemblea generale e dei comitati di cui all'art. 10, i comuni devono procedere alla elezione dei rappresentanti, ai sensi dei precedenti articoli 4 e 10, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, i comuni devono trasmettere al Presidente della Giunta regionale l'elenco nominativo di tutti i rappresentanti eletti rispettivamente in seno all'assemblea generale e nei comitati di cui all'art. 10, indicando altresì i nominativi dei presidenti dei comitati medesimi.

Qualora nel termine previsto dal primo comma non siano stati espletati gli adempimenti previsti, il Presidente della Giunta regionale convoca i consigli comunali i quali provvedono agli adempimenti previsti al primo e secondo comma del presente articolo.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, costituisce, con proprio decreto, l'unità sanitaria locale, indicando la composizione dell'assemblea e dei comitati di cui al precedente art. 10 e stabilendo la data, il luogo e la sede della seduta di insediamento dell'assemblea stessa la quale, verificata la propria regolare composizione, nomina il comitato di gestione.

Assume la presidenza provvisoria nella prima seduta il componente più anziano di età.

Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale stabilisce le disposizioni previste dal citato art. 61, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla base delle disposizioni di competenza dello Stato, ai sensi della citata legge.

Le deliberazioni di insediamento degli organi collegiali, quelle di nomina dei rispettivi presidenti e quelle relative alla sostituzione dei singoli componenti devono essere trasmesse entro otto giorni dalla loro esecutorietà al Presidente della Giunta regionale.

In sede di prima costituzione dell'unità sanitaria locale, qualora entro i termini previsti dal presente articolo e comunque entro settanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge non siano regolarmente costituiti tutti gli organi della stessa, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, nomina un commissario straordinario per l'unità sanitaria locale, il quale può compiere ogni atto necessario per la sua amministrazione, limitatamente alle attribuzioni degli organi non ancora costituiti. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione di tutti gli organi dell'unità sanitaria locale.

Articolo 44

(Cessazione di uffici e soppressione degli enti)

A decorrere dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale sono soppressi gli enti, consorzi, organismi ed uffici che operano nelle materie di competenza del servizio sanitario nazionale.

In attesa che, con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, venga stabilito il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano, ai sensi degli articoli 80, ultimo comma, e 83, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, con apposito accordo, regola i rapporti con l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda l'utilizzazione dello stabilimento di ricovero e cura di Aosta.

Nel quadro dei fini di cui al comma precedente ed allo scopo di agevolare la attuale fase di gestione dei servizi ospedalieri della Regione, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, promuove il commissariamento dell'Ente Ospedaliero di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 settembre 1970, n. 402, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Articolo 45

(Riordinamento dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale)

Con legge regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento degli uffici e servizi dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, che dovrà essere strutturato in stretta correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale e del servizio socio-sanitario regionale previsto dalla presente legge debbono essere esercitate dall'Assessorato medesimo.

Articolo 46

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili.

Articolo 47

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

La seduta è tolta.

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L'adunanza termina alle ore 19,43.