Oggetto del Consiglio n. 599 del 13 dicembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 599/79 - Inizio esame del disegno di legge n. 99 concernente l'organizzazione dei servizi socio-sanitari.
Il disegno di legge concernente l'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del Servizio Socio-Sanitario Regionale, approvato dal Consiglio regionale in data 26 settembre 1979 è stato rinviato dalla Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta con provvedimento n. 6094 del 2 novembre 1979.
I motivi del rinvio sono i seguenti:
1) l'art. 1 determina l'ambito territoriale dell'unica Unità Sanitaria Locale senza che siano stati sentiti gli Enti Locali, in base al penultimo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
2) gli artt. 2 e 26 del disegno legislativo regionale configurano un modello di gestione dell'U.S.L. non conforme ai principi desumibili dagli artt. 1, 13, 14 e 15 della citata legge n. 833: la struttura dell'U.S.L., infatti, presuppone la coincidenza tra l'ambito territoriale e la gestione monocomunale od associativa attraverso gli organi indicati dalla legge statale con le ulteriori articolazioni territoriali solo a carattere tecnico funzionale;
3) la natura dei Comitati di zona risulta ambigua in quanto non è limitata all'attività di gestione sociale, ai sensi dell'art. 13, 3° comma della legge n. 833, ma è estesa alla gestione politico-amministrativa dell'U.S.L., di cui i Comitati risultano organi;
4) l'assemblea dell'U.S.L. non è conforme al principio di cui all'art. 15 della legge n. 833 che prevede l'elezione da parte dei Comuni;
5) gli artt. 27, penultimo comma, e 31 relativi alla disciplina degli incarichi ai Coordinatori dell'U.S.L. ed ai responsabili dei Distretti di base non si conformano alla normativa statale fissata dall'art. 47 della legge 833;
6) la disciplina del controllo sugli atti e sugli organi della U.S.L., di cui agli artt. 18, ultimo comma, 39 e 40, si discosta dalla normativa prevista in via generale dalla legge regionale 15.5.1978, n. 11, e, pertanto, non è conforme ai principi desumibili dall'art. 49 della legge 833 e dall'art. 43 dello Statuto speciale, in base ai quali detto controllo deve effettuarsi secondo forme parallele rispetto al controllo sugli Enti locali;
7) l'art. 44, comma 2°, che prevede sia pure in via transitoria, il commissariamento dell'Ente Ospedaliero Regionale, tuttora appartenente all'Ordine Mauriziano, contrasta con l'ultimo comma dell'art. 80 della legge 833 in virtù del quale la materia va regolata per il tramite di convenzioni tra codesto Ente ed il predetto Ordine;
8) infine l'Associazione dei Comuni, contemplata dal 3° comma dell'art. 2, e da disciplinarsi mediante convenzione in forma pubblica, secondo uno schema-tipo predisposto dalla Giunta Regionale, non appare comunque conforme alla legislazione statale, che, allo stato attuale, prevede, quale unica forma possibile di Associazione intercomunale, quella consortile ex art. 156 T.U.L.C.P. 1934.
In definitiva, pertanto, dieci articoli del disegno di legge presentato, l'1-2-3-18-26-27-31-39-40-44, presenterebbero motivi di illegittimità.
In merito al punto 1), mentre si evidenzia l'esigenza di un collegamento fondamentale tra i principi di organizzazione dei servizi sanitari già affermati dalla Regione e l'applicazione della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, appare opportuno sottolineare che con l'art. 1 la Regione ha inteso riaffermare la delimitazione territoriale per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali stabilita con la legge regionale 29 novembre 1978, n. 60 ed in merito alla quale i Comuni erano già stati consultati.
Il difetto di formulazione rilevato in sede di rinvio, in quanto l'articolo non menziona l'art. 11 della legge 833, ha costituito però non solo occasione di formale ristesura della norma, ma anche motivo per una verifica che ha riconfermato da parte dei Comuni la delimitazione già a suo tempo proposta dalla Regione, determinando così la costituzione in Valle d'Aosta di una sola Unità Sanitaria Locale.
La ristesura dell'articolo costituisce inoltre occasione per definire ancor meglio le connessioni tra il D.P.R. n. 616/1977 e la legge n. 833/1978.
In merito al punto 2), nell'evidenziare la difficile correlazione esistente, a proposito dell'art. 10 della legge 833/1978, fra concetto di Distretto quale articolazione territoriale della U.S.L. e quale struttura tecnico-funzionale, quasi che il concetto di presidio o servizio con l'ambito territoriale possano equivalersi, si sottolinea l'esigenza della Regione, nella costituzione dell'Associazione intercomunale per la gestione dei servizi e funzioni attribuiti ai Comuni, di avvalersi al massimo della possibilità normativa determinata dall'art. 25, secondo comma, del D.P.R. n. 616/1977.
Nel quadro di un unico ambito territoriale di gestione corrispondente alla dimensione regionale, l'articolazione territoriale diventa infatti modulo di cooperazione fra i Comuni per raggiungere pienamente gli obiettivi che attraverso l'Associazione si intendono perseguire. In tal senso, pertanto, sembrano porsi tra le forme di cooperazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 616 ed i Distretti sanitari di base di cui all'art. 10 della legge 833 strette connessioni la cui realizzazione soddisfa pienamente le esigenze funzionali dell'Associazione dei Comuni costituita dalla presente legge, senza peraltro determinare situazione di illegittimità.
Le modificazioni apportate tendono appunto a salvaguardare tali esigenze della Regione, del tutto coerenti con le caratteristiche che affermate nello Statuto Speciale ne specificano il proprio particolarismo e sono alla base della propria autonomia, ed a chiarire i rapporti che intercorrono tra Associazione intercomunale, ambiti territoriali di cooperazione fra i Comuni, Unità Sanitaria Locale e Distretti sanitari di base.
Il Distretto, cioè, rappresenta un'area dell'Associazione dei Comuni per l'esercizio di specifiche funzioni di questa e si configura altresì come una struttura per l'attività di gestione di competenza della U.S.L.
In tale quadro, i Comitati di zona non si configurano come organi dell'U.S.L. ma quali organi dell'Associazione che per il rapporto Distretto-ambito/Distretto-struttura vengono utilizzati in casi specifici ai fini gestionali della U.S.L. configurandosi come parte della struttura tecnico-funzionale.
Le modificazioni di agli artt. 2-3-26 evidenziano le suddette indicazioni rispondendo peraltro all'osservazione di cui al punto 3).
In merito al punto 4), nell'osservare che ai sensi dell'articolo 15 non appare necessario che i rappresentanti dei Comuni siano eletti dai singoli Comuni, si provvede tuttavia alla modifica richiesta ferma restando l'impostazione del sistema di elezione.
In merito al punto 5) si provvede alle modificazioni tenuto conto di quanto elaborato allo stato attuale in applicazione del l'articolo 47, rilevando altresì che a tutt'oggi la normativa fissata in applicazione dell'articolo 47 non costituisce ancora normativa vigente.
In merito al punto 6) rimane pressoché invariato quanto già disposto con l'avvertenza che la normativa prevista costituisce integrazione ed attuazione delle vigenti norme regionali in materia di controlli.
In merito al punto 7) si evidenzia che la norma non riguarda l'Ordine Mauriziano al quale non appartiene tutta la struttura ospedaliera della Regione. La norma pertanto viene confermata interessando la parte ospedaliera di competenza regionale.
In merito al punto 8), osservando quanto disposto dall'articolo 25 del D.P.R. 616/1977, sembra opportuno evidenziare come le ragioni del rinvio siano da ritenersi improprie.
Quanto sopra premesso si propone che il Consiglio riapprovi il disegno di legge in questione con le modificazioni appresso indicate:
Articolo 1
L'art. 1, 1° e 2° comma, è così modificato:
In armonia con lo Statuto speciale della Regione e la legge 16 maggio 1978, n. 196, con la legge 23 dicembre 1978 n. 833 e con i principi contenuti nella legge regionale 29 novembre 1978 n. 60 in quanto applicabili, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche particolari della Valle d'Aosta, sentiti i Comuni a norma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ambito territoriale determinato per adeguare l'organizzazione e coordinare la gestione dei servizi e delle funzioni esercitate dalle amministrazioni locali coincide con l'ambito del territorio regionale. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale sono adottate con legge regionale, sentiti Comuni interessati.
L'ambito territoriale di cui al primo comma individua altresì, ai sensi dell'art. 25, secondo e terzo comma, dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 11, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ambito territoriale per la gestione dei servizi sociali e sanitari.
Articolo 2
L'art. 2 è così modificato:
Nell'ambito territoriale di cui al primo comma del precedente articolo è istituita, tra i Comuni che in esso ricadono, una Associazione intercomunale.
I Comuni associati possono attribuire all'Associazione l'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione. L'Associazione promuove altresì, nel quadro degli indirizzi e delle direttive disposti dalla Regione, il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai Comuni e dagli stessi esercitate.
L'Associazione, al fine di realizzare la massima collaborazione tra i Comuni, assicurare l'efficienza della gestione e favorire la maggior partecipazione dei cittadini, degli operatori e delle formazioni sociali esistenti sul territorio, si articola funzionalmente per ambiti territoriali di cooperazione corrispondenti alle zone determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 delle legge regionale 29 novembre 1978, n. 60.
In tali ambiti le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni che in essi ricadono, sono disciplinati da una convenzione, stipulata in forma pubblica fra i Comuni stessi, secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.
Nel settore dei servizi sanitari l'Associazione opera attraverso l'Unità Sanitaria Locale disciplinata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e delle relative leggi di attuazione.
L'esercizio delle funzioni associate di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616 deve essere immediatamente realizzato ai sensi della presente legge.
Articolo 3
L'articolo 3 è così integrato con il seguente comma:
A norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative leggi statali e regionali di attuazione, alla gestione dei servizi e delle funzioni attribuite alle amministrazioni locali provvedono gli organi dell'Unità Sanitaria Locale, ai sensi della presente legge.
Articolo 4
L'art, 4, 1° e 5° comma, è così modificato:
L'assemblea dell'Associazione è composta da un numero di membri non superiore a 74 ed è formata da rappresentanti dei Comuni per ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente art. 2, eletti dai Consigli comunali di ciascun ambito, con voto limitato ad un solo nominativo, tra i rappresentanti espressi per ciascun ambito territoriale ai sensi del successivo art. 10.
...omissis...
Il numero dei rappresentanti che per ciascun ambito territoriale può essere eletto non può superare la metà del numero complessivo dei componenti ciascun Comitato di cui al successivo art. 10.
Articolo 5
L'art. 5, 4° e 5° comma, è così modificato:
I componenti l'assemblea possono essere revocati dai Consigli comunali che li hanno eletti.
In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un rappresentante, i Consigli comunali dell'ambito territoriale interessato provvedono alla sostituzione con nuova elezione, mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.
Articolo 15
L'art. 15, 1° e 3° comma, è così modificato ed integrato:
Ai componenti dell'assemblea generale ed a quelli dei Comitati di cui al precedente articolo 10 compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i Consigli comunali con popolazione corrispondente a quella degli ambiti territoriali di competenza.
...omissis...
Il terzo comma è abrogato e sostituito con il seguente:
Ai componenti il Comitato di gestione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.
Articolo 18
L'articolo 18, ultimo comma, è così modificato:
In armonia con lo Statuto speciale della Regione e con le norme della presente legge, in caso di inadempienza da parte degli organi della Unità Sanitaria Locale nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.
Articolo 23
L'art. 23, 1° comma, 4° cpv., è così modificato:
- nomina nell'ambito dell'ufficio di direzione i coordinatori.
Articolo 26
L'art. 26 è così modificato:
Il territorio dell'Unità Sanitaria Locale si articola in Distretti sanitari di base per l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento, tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art. 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n.ro 60 nonché in uniformità alle prescrizioni di piano socio-sanitario regionale.
I Distretti sanitari di base sono strutture tecnico-funzionali di cooperazione fra i Comuni su base territoriale, di cui l'Unità Sanitaria Locale si avvale per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di interesse locale, nonché per favorire la maggiore partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle formazioni sociali esistenti sul territorio alla gestione sociale ed attuazione dei servizi, al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del Servizio Sanitario Nazionale ed agli obiettivi del piano socio-sanitario regionale.
Ai sensi e per i fini di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella gestione dei servizi e delle funzioni di cui al presente articolo, l'Unità Sanitaria Locale si avvale dei Comitati di cui al precedente art. 10, secondo criteri e direttive predeterminate dal Comitato di gestione.
Nell'esercizio di tale attività gli atti adottati dai Comitati sono imputati all'Unità Sanitaria Locale.
Articolo 27
L'articolo 27, penultimo comma, è così modificato:
A ciascun Distretto è preposto un responsabile del Distretto, nominato dal Comitato di zona competente, sentito il parere dell'ufficio di direzione dell'Unità Sanitaria Locale, fra gli operatori stabilmente presenti nel Distretto e con l'osservanza dei prescritti requisiti di professionalità stabiliti dalle vigenti leggi.
Articolo 31
L'art. 31, 2°-3°-4°-7° comma, è così modificato:
Fra i componenti l'ufficio di direzione, il Comitato di gestione nomina i coordinatori sanitario ed amministrativo, nonché il coordinatore sociale, all'interno dei rispettivi organici e con l'osservanza dei prescritti requisiti di professionalità.
Il terzo e quarto comma sono abrogati.
...omissis...
Il 7° comma è così modificato:
I componenti l'ufficio di direzione sono responsabili in solido e con gli amministratori ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Articolo 39
L'art. 39 è modificato come segue:
È aggiunto il seguente primo comma: "Ai controlli sugli atti dell'Unità Sanitaria Locale si applicano le norme del presente articolo le quali costituiscono integrazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, in quanto applicabili.
Il penultimo comma è soppresso e sostituito con il seguente:
Per l'esercizio delle sue funzioni in materia di controllo sugli atti dell'Unità Sanitaria Locale, la Commissione regionale di controllo, si avvale degli uffici dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
È aggiunto il seguente ultimo comma: "Il presidente della Commissione regionale di controllo provvede semestralmente ad inviare alla Giunta regionale una relazione sull'attività dell'Unità Sanitaria Locale con particolare riferimento ai vincoli, direttive e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale".
Articolo 40
L'art. 40, 3° comma, è così modificato:
Qualora l'assemblea non provveda entro trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale provvede, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto speciale della Regione, allo scioglimento ai sensi di legge.
Il penultimo ed ultimo comma sono soppressi.
Articolo 46
L'art. 46 è soppresso.
Faval (U.V.) - Come al Consiglio è ben noto, la discussione generale si è svolta nel corso della seduta pomeridiana del 5 dicembre. In seguito, nel pomeriggio del 7 dicembre, si è svolta una riunione tra i rappresentanti dei vari Gruppi consiliari per esaminare le proposte di emendamento; quindi, prima di procedere all'esame dell'articolato secondo gli accordi, è ammessa la presentazione di emendamenti. Come tutti sanno, comunico che gli emendamenti sono stati inviati dalla Giunta unicamente per la convocazione del Consiglio del 19, 20 e 21.
Qualcuno chiede la parola? Penso che...non so se i presentatori, coloro che hanno degli emendamenti da proporre, potrebbero intanto annunciare ufficialmente che questi sono stati presentati. La Presidenza ha predisposto la fotocopiatura di questi emendamenti e, appena saranno pronti, saranno distribuiti. La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Solo brevemente per spiegare quanto sia più o meno a conoscenza di tutti i Gruppi, in quanto erano presenti nella riunione che il Vice Presidente Faval ha richiamato prima, vale a dire le variazioni che sono sopravvenute, che sono state presentate e che riguardano gli articoli 3, 4, 5 e 43 più l'8. Su questi articoli, tranne l'8 su cui non c'è l'accordo completo, su alcuni dei precedenti, vale a dire in particolare sulla nomina di quella che sarà la futura composizione dell'assemblea, mi sembra che era stato raggiunto un accordo, vale a dire si è modificato il sistema di elezione che non è più nel modo che veniva fatto nel precedente articolato dando così la possibilità a tutti Comuni di essere rappresentati. Era già fattibile prima, però a un altro livello, vale a dire a livello di assemblea, in quanto alle assemblee erano presenti - per evitare un numero pletorico, un numero alto come avviene adesso - solo i rappresentanti designati dai Comuni facenti parte però del Comitato di zona. Quindi, con questi emendamenti, che poi possono essere illustrati quando si tratterà articolo per articolo, in quanto non si riapre la discussione generale...solo per dire che, tranne l'8, sull'altro c'era un accordo almeno con una parte delle forze presenti.
Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Péaquin.
Péaquin (P.C.I.) - Molto brevemente, per dire soltanto che crediamo che la decisione nel Consiglio passato di rinviare la discussione e di riportarci...di rinviare il tutto a oggi per una discussione di questo disegno di legge così importante per la Valle d'Aosta, sia stata senz'altro una cosa buona. Infatti sono stati trovati degli accordi, abbastanza fondamentali.
Noi riteniamo che diversi punti...li ha ricordati già l'Assessore...sul fatto che tutti Comuni possano essere rappresentati nell'Associazione, sul fatto che verso il Comune di Aosta vi sia un'altra proporzionalità che contribuisce a fare chiarezza, ma che il Presidente dell'Associazione, il Presidente dei Comitati di gestione non siano la medesima persona o comunque...sia chiaro che vi possono essere due Presidenti, anche la medesima persona. Rimane in sospeso soltanto la questione della formazione del Comitato di gestione, ecco, dove non si è potuto trovare un accordo, dove però c'è stata anche in questo senso una modifica ed è stato suggerito il sistema proporzionale dei 4/5.
Noi, a questo proposito, ritiriamo gli emendamenti presentati nel passato Consiglio regionale e abbiamo presentato degli altri emendamenti, non della portata di quelli precedenti, che tendono a modificare quelle cose dove non si è trovato appunto l'accordo. Riteniamo che sia stato questo il metodo del lottare, ripeto, di venire a discutere oggi, dopo aver approfondito maggiormente il problema, ma si è soltanto...dovrà poi rivelarsi come una cosa utile per il futuro della riforma sanitaria.
Ci auguriamo ancora che da adesso in avanti si possano trovare collaborazioni molto precise sull'attuazione di questa legge perché, ripetiamo, è una legge molto importante, una legge che potrebbe andare avanti con il concorso di tutte le forze politiche.
Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Ma anche noi diamo un giudizio positivo sulla sospensione che è stata richiesta nello scorso Consiglio e che ha permesso di verificare che in realtà esistevano quei margini, quelle possibilità di discussione, di modifica del testo che invece per mesi, da parte dell'Assessore, da parte della Giunta, si era insistito per sottolineare che non esistevano.
Noi avevamo sempre detto che, al di là della scelta di fondo su una o due Unità Sanitarie Locali, che evidentemente comporta una scelta politica sostanziale di carattere strategico e su cui non si poteva comunque arrivare ad un accordo, c'erano nei meccanismi di elezione nella composizione degli organi dell'Unità Sanitaria Locale...tutta una possibilità di discussione e di modifiche che, se non altro, permettesse dei meccanismi democratici, che garantisse la presenza delle forze di minoranza, che garantisse un ruolo effettivo alle forze sociali. Infatti, dopo che il Consiglio, la maggioranza del Consiglio aveva respinto la richiesta di rinvio della discussione, il giorno successivo abbiamo verificato che era stata la Giunta stessa a chiedere questo rinvio e di accettare di entrare finalmente nel merito di alcuni problemi.
Quindi, se qui diamo un giudizio positivo sul fatto che sia accettata una sospensione, accettazione di sospensione che è stata determinata da un rapporto di forza che si era creato all'interno del Consiglio che avrebbe determinato un braccio di ferro (penso con delle conseguenze anche negative sulla maggioranza regionale), ecco, noi diamo invece un giudizio completamente negativo sui contenuti della riunione della Commissione Sanità integrata dai Capi Gruppo svoltasi venerdì scorso e sull'esito che ha avuto questa riunione. Il giudizio è negativo perché anzitutto da parte dell'Assessore, da parte della Giunta, ancora una volta non si è accettata la discussione sul disegno di legge, si è voluto soltanto discutere su tre punti del disegno di legge, ed esattamente: sulla composizione e nomina dell'assemblea dell'Unità Sanitaria Locale, sulla composizione e nomina del Comitato di gestione dell'Associazione dell'Unità Sanitaria Locale e sulla separazione o unificazione del ruolo di Presidente dell'Associazione e di Presidente di Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale...ecco, soltanto su questi punti, sugli altri punti non c'è stata discussione perché non c'era una volontà di discutere sugli altri punti, mentre ce n'erano tutta una serie.
Mentre andremo avanti sulla discussione degli emendamenti che potrebbero essere affrontati e dibattuti in sede di Commissione e poi, evidentemente in Consiglio, sui tre punti che sono stati discussi, che sono stati illustrati adesso dall'Assessore, la nostra posizione è la seguente: sulla composizione di elezione dell'Associazione dell'Unità Sanitaria Locale, sui risultati della discussione noi diamo un giudizio positivo, e cioè, anche se permane la nostra divergenza sul fatto di fondo che si faccia un'unica Associazione invece di fare due Unità Sanitarie Locali - e quindi il nostro voto sarà comunque negativo sull'articolo - rimane il fatto che con le modifiche introdotte si permette a tutti i Comuni di essere rappresentati, si permette di rispettare un meccanismo di proporzionalità nell'elezione dell'assemblea e, soprattutto, si sganciano finalmente i componenti rappresentanti dei Comuni nell'Associazione da quella che è stata la divisione in Distretti della Valle d'Aosta fatta con la legge regionale n. 60 del novembre 1978.
Noi, quindi, su quell'emendamento - e lo ribadiremo inseguito sulla discussione articolo per articolo - diamo invece un giudizio negativo sull'emendamento relativo al Comitato di gestione dell'assemblea. Infatti, mentre si è accettato di separare, di disancorare l'elezione dei membri dell'assemblea dell'Associazione dai Distretti, si riproduce il collegamento fra Distretti e Associazione di Unità Sanitaria Locale a livello di Comitato di gestione. L'organismo più importante è l'organismo decisionale, è l'organismo decisivo dell'Unità Sanitaria Locale, e quindi noi diciamo che è sostanzialmente in gran parte inutile che si sia modificata l'assemblea per poi fare sì che il rapporto fra Distretti e Associazione venga recuperato a livello di Comitato di gestione. Il fatto che non si accetti di modificare il Comitato di gestione vanifica in gran parte la modificazione dell'assemblea generale. Inoltre, si prevede un Comitato di gestione di 15 membri: noi riteniamo che questo numero sia eccessivo, cioè non sia in grado di permettere un Comitato di gestione veramente snello ed efficiente in grado di assolvere i propri compiti.
Infine, un ulteriore punto su cui inviterei il Consiglio a riflettere un momentino, riguarda il meccanismo elettorale previsto dal Comitato di gestione: devono essere elette 15 persone in rappresentanza di 14 Distretti eletti con il voto limitato dei 4/5; questo significa che si tratta di un'elezione complicatissima, che soltanto attraverso un accordo politico fra le forze politiche, fra le forze partitiche, può essere eletto questo Comitato di gestione, altrimenti si può andare avanti per centinaia di votazioni e non si riuscirà mai a far corrispondere i 15 rappresentanti eletti con i 14 Distretti. Si tratta di un meccanismo elettorale estremamente complicato, quindi questo significa ancora una volta che l'assemblea dell'Associazione in realtà verrà spossessata di gran parte del suo potere decisionale nel merito dell'elezione al Comitato di gestione, cioè il Comitato di gestione verrà eletto attraverso un patteggiamento attraverso le forze politiche: questa è la sostanza dell'emendamento introdotto sul Comitato di gestione. Quindi, su questo emendamento diamo un giudizio negativo.
Sul terzo punto, unificazione o separazione tra Presidente dell'Associazione e Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, contrariamente a quanto ha osservato Péaquin, io vorrei sottolineare che non è stato modificato assolutamente nulla, che è vero che l'articolo 3 è stato modificato, ma l'articolo 9 recita testualmente, al 3° comma: "il Presidente del Comitato di gestione è anche il Presidente dell'assemblea di Associazione". È stata mantenuta integralmente quella che era la dizione del vecchio testo, quindi non si è accettato, sostanzialmente, questo principio che era, mi pare, elementare: di separare il Presidente del Comitato di gestione dal Presidente di Associazione dei Comuni o, comunque, di trovare una formula che dicesse che questa separazione, questa unificazione, era di competenza dell'assemblea e non della legge regionale.
Quindi, in conclusione, noi diamo un giudizio negativo sui limiti della trattativa che c'è stata; pertanto, pur avendo eliminato una serie di emendamenti, manteniamo tutta un'altra serie di emendamenti che riteniamo di carattere sostanziale.
Faval (U.V.) - Visto che gli emendamenti presentati dal Partito Comunista e dal Consigliere Riccarand sono stati distribuiti e i nuovi emendamenti, quelli invece presentati dal Consigliere Nebbia sono già stati distribuiti precedentemente, rimane, se non vado errato...Consigliere Nebbia, se vuole confermare...rimane quello che aveva presentato la volta precedente. Penso che possiamo iniziare la discussione sull'articolato, esaminare dell'articolato. A questo proposito, visto che la discussione si presenta abbastanza complessa, vorrei intanto chiedere al Consiglio se siamo tutti d'accordo, visto che sono stati distribuiti gli emendamenti, nel darli comunque per letti, e iniziamo la discussione trattando articolo per articolo. Se siamo d'accordo, allora, possiamo iniziare.
Articolo 1...qui il Consigliere Riccarand ha presentato quello che io considererei - se il Consiglio è d'accordo - un emendamento unico, cioè ha chiesto che dall'articolo 1 all'articolo 15 si voti la soppressione degli stessi.
Emendamento
Articoli 1/15
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi.
Per cui, se il Consiglio è d'accordo, io metterei prima in votazione questa serie di richieste considerandole un unico emendamento, perché è ovvio che, nel caso in cui dovesse essere votato, non ha senso procedere alla lettura e all'esame e agli articoli dall'1 al 15. La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora, io vorrei spiegare brevemente il significato di questo emendamento, cioè per quale motivo noi diciamo che tutto il Titolo I del disegno di legge della Giunta, cioè tutto il titolo che riguarda la creazione della situazione intercomunale, è una parte che è inutile ai fini della legge istitutiva del Servizio Sanitario Regionale e che quindi andrebbe a nostro avviso annullata e sostituita.
Noi riteniamo che l'Associazione intercomunale, così come è creata da questo disegno di legge, è una struttura che è sbagliata, creata per imitazione di quanto avviene per altre Regioni con situazioni geomorfologiche completamente diverse dalla Valle d'Aosta. Questa Associazione intercomunale, l'Associazione dei Comuni era prevista già dall'articolo 25 del Decreto Presidenziale 616 del luglio 1977...sono ormai trascorsi due anni e mezzo da questo Decreto Presidenziale e l'Associazione intercomunale non è mai stata creata perché, evidentemente, non si era mai sentita la necessità di creare questo organismo di tipo nuovo. Ora si crea questa Associazione intercomunale semplicemente come un organismo fittizio per incollarci sopra l'Unità Sanitaria Locale, mentre - e lo ribadiamo - la legge 833, la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, prevede dei meccanismi di gestione di Unità Sanitaria Locale che non rendono affatto indispensabile l'Associazione dei Comuni; infatti, se si va a leggere l'articolo 15 della legge 833 si vede che la gestione dell'Unità Sanitaria Locale può essere fatta o dal Consiglio comunale, se Unità Sanitaria Locale e Comune coincidono, dalla Comunità Montana, se coincidono Unità Sanitaria Locale e Comunità Montana, dai Comuni associati, se l'Unità Sanitaria Locale è composta da una serie di Comuni che vengono associati attraverso l'Associazione intercomunale.
In Valle d'Aosta noi abbiamo una caratteristica in particolare che, diciamo così, è unica fra tutte le Regioni italiane, che è quella per cui abbiamo l'intero territorio regionale, tutti i Comuni della Valle d'Aosta che fanno parte delle Comunità Montane ad eccezione di una parte, non tutta, del Comune di Aosta. Questo significa che uno dei punti previsti dalla legge 833, cioè dalla coincidenza fra Comunità Montana e Unità Sanitaria Locale si verificano con uno scarto che è quello determinato dal fatto che, essendoci delle Comunità Montane in Valle d'Aosta, diciamo così, come estensione, come popolazione, abbastanza limitate, evidentemente in Valle d'Aosta non si può far coincidere l'Unità Sanitaria Locale come singola Comunità Montana, ma si deve ipotizzare un'aggregazione di Comunità Montane. In sostanza, quindi, non è necessario creare una nuova Associazione intercomunale, per cui si viene a determinare in Valle d'Aosta una sovrapposizione tra organismi diversi, cioè accanto a un Consiglio regionale e a un Ente Regione abbiamo 14 Distretti socio-sanitari, 7 Comunità Montane, due Distretti scolastici e adesso si crea un'altra Associazione fra i Comuni.
Ecco, noi riteniamo invece che l'impostazione più corretta e più rispondente a quelli che erano i principi della legge 833 sia quella di valorizzare le Comunità Montane e di affidare alle Comunità Montane questo ruolo di gestione dell'Unità Sanitaria Locale. Quindi la proposta è quella di non creare una soluzione intercomunale, che è un organismo nuovo, un organismo fittizio, ma di utilizzare l'aggregazione di Comunità Montane, quindi di creare due Unità Sanitarie Locali che corrispondano all'aggregazione delle prime 4 Comunità Montane. È delle ultime 3 Comunità Montane che...per l'Alta e la Bassa Valle, utilizzando i Consigli che queste Comunità Montane hanno come base per l'assemblea dell'Associazione invece che creare una nuova Associazione dei Comuni.
Faval (U.V.) - Se nessuno chiede la parola, metto in votazione la richiesta del Consigliere Riccarand di sopprimere gli articoli dall'uno al 15. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 17
Maggioranza: 14
Favorevoli: 1
Contrari: 16
Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P. e quelli del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi)
Il Consiglio non approva.
Possiamo quindi procedere all'esame dell'articolo 1. All'articolo 1 abbiamo l'emendamento presentato dalla Giunta.
Emendamento
L'art. 1, 1° e 2° comma, è così modificato:
"In armonia con lo Statuto speciale della Regione e la legge 16 maggio 1978, n. 196, con la legge 23 dicembre 1978 n. 833 e con i principi contenuti nella legge regionale 29 novembre 1978 n. 60 in quanto applicabili, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche particolari della Valle d'Aosta, sentiti i Comuni a norma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ambito territoriale determinato per adeguare l'organizzazione e coordinare la gestione dei servizi e delle funzioni esercitate dalle amministrazioni locali coincide con l'ambito del territorio regionale. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale sono adottate con legge regionale, sentiti i Comuni interessati.
L'ambito territoriale di cui al primo comma individua altresì, ai sensi dell'art. 25, secondo e terzo comma, dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 11, quinto comma, della legge 23 di cembre 1978, n. 833, l'ambito territoriale per la gestione dei servizi sociali e sanitari.".
Abbiamo poi gli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand.
Emendamenti
Art. 1, primo comma
È soppresso e sostituito dai seguenti commi:
"In armonia con lo Statuto speciale della Regione e le relative norme di attuazione, per i fini di cui alla legge 23.12.1978, n. 833, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche particolari della Valle d'Aosta, gli ambiti territoriali determinati per adeguare e coordinare la gestione dei servizi sanitari e sociali sono:
- Unità Sanitaria Locale n. 1: comprendente le Comunità Montane n. 1, 2, 3, 4 e l'intero Comune di Aosta;
- Unità Sanitaria Locale n. 2: comprendente le Comunità Montane n. 5, 6, 7.
L'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale curerà la trasmissione immediata della proposta di suddivisione ai Comuni, i quali, entro 30 gg. dalla data della comunicazione potranno presentare proposte di modifica. La delimitazione definitiva dell'ambito territoriale delle Unità Sanitarie Locali è approvata con successiva legge regionale e tenuto conto dei pareri espressi dai Comuni.".
Art. 1, terzo comma
Sopprimere: "di regola" e sostituire: "nell'osservanza della procedura di cui all'art. 9 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, nonché delle altre unità di servizio" con: "a tal fine la proposta di revisione degli ambiti dei Distretti sarà trasmessa dal Presidente della Giunta regionale al Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 9 del DPR 31 maggio 1974, n. 416".
In via subordinata al precedente emendamento:
Art. 1, terzo comma
È soppresso.
Abbiamo infine un emendamento presentato dal Partito Comunista.
Emendamento
Art. 1
Sopprimere, al primo comma dell'emendamento della Giunta, le seguenti parole: "e con i principi contenuti nella legge regionale 29 novembre 1978, n. 60 in quanto applicabili".
Qualcuno chiede la parola? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Per illustrare gli emendamenti che noi vogliamo portare all'articolo 1, e anche per dichiarare che siamo comunque contrari all'impostazione dell'articolo 1.
Ha già spiegato il collega Péaquin che noi non abbiamo più ripresentato in questa occasione una serie di emendamenti che avevamo invece proposto nel Consiglio scorso, non li abbiamo più ripresentati perché riteniamo che alcune parti particolarmente significative della legge e particolarmente delicate che riguardano soprattutto gli organismi rappresentativi di gestione...ecco, su queste parti ci sono state delle modificazioni che noi valorizziamo, nel senso che sono delle modificazioni di un certo rilievo. Non abbiamo più ripresentato, invece, quella parte che riguarda l'impostazione di fondo sul servizio socio-sanitario regionale che riguarda la nostra convinzione - che rimane ferma - sulla necessità per la nostra Regione di avere due Unità Sanitarie Locali...questa convinzione è particolarmente forte se pensiamo che la suddivisione della Regione in queste due zone potrebbe essere funzionale a tutta un'altra serie di servizi e di altre interventi che fa la Regione.
Pur non presentando quegli emendamenti, ribadiamo la contrarietà all'impostazione che è contenuta all'articolo 2; inoltre proponiamo un emendamento in cui si cancelli quella parte dell'articolo 1 che fa riferimento alla legge n. 60 (abbiamo già spiegato nel Consiglio scorso che con l'articolo 10 della "833", il compito di delimitare il Distretto, di stabilire quali sono i Distretti, passa all'unità locale dei servizi socio-sanitari), per cui il continuare ad insistere nella nostra legge con questo riferimento alla legge n. 60 è, secondo noi, non solo sbagliato, ma può anche essere di nuovo un elemento di bocciatura di questa legge da parte del Commissario di Governo, in quanto si va di fatto ad espropriare una funzione che è data dalla legge 833 all'U.S.L.; questo emendamento perciò lo ripresentiamo e chiediamo che venga votato.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - L'emendamento...
Faval (U.V.) - Chiedo scusa al Consigliere Riccarand se lo interrompo...volevo soltanto chiedere, per chiarezza della votazione, dal momento che ha presentato al 1° comma all'articolo 1 un emendamento e un altro emendamento al 3° comma, e poi, in via subordinata al precedente emendamento, che l'articolo 1, terzo comma, è soppresso...io proporrei al Consigliere Riccarand - e vorrei che confermasse se è d'accordo - di fare una votazione per il 1° e il 3° comma; nel caso in cui non venisse accolto, faremo poi una seconda votazione per l'articolo 1, 3° comma, che è soppresso...va bene?
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Ritengo che bisogna fare una votazione per il 1° comma e un'altra votazione per il 3° comma; in caso che non venga approvata la seconda votazione...cioè "in via subordinata" si riferisce solo all'emendamento del 3° comma.
Faval (U.V.) - Sì, su questo sono perfettamente d'accordo. Pensavo che avremmo potuto procedere con un'unica votazione per il 1° e il 3° comma perché in fondo riguardano entrambi l'articolo 1...
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...ma penso sia preferibile farlo separatamente, perché sono due cose diverse...
Faval (U.V.) - Va bene, d'accordo.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Ecco, io vorrei intervenire sul 1° comma. Innanzitutto vorrei precisare che gli emendamenti si riferiscono al testo emendato della Giunta, cioè agli stessi emendamenti della Giunta. No, l'emendamento al 1° comma ripropone una questione che avevamo già discusso abbondantemente, cioè il fatto di fare una o due Unità Sanitarie Locali. Quindi, io mi limito a ribadire sinteticamente i motivi per cui noi riteniamo che la scelta di fare un'unica Unità Sanitaria Locale sia profondamente sbagliata, e non ho intenzione di dilungarmi su questo aspetto, di cui avevamo già parlato diverse volte nei precedenti Consigli.
In sostanza, noi riteniamo che, proprio in base alle caratteristiche geomorfologiche socio-economiche della Valle d'Aosta che sono individuate esplicitamente dalla legge 833 come una delle caratteristiche su cui si deve basare la delimitazione dell'Unità Sanitaria Locale, in base a questi criteri la Valle d'Aosta debba utilizzare i termini minimi degli abitanti previsti dalla legge statale e, quindi, debbano essere previste almeno due Unità Sanitarie Locali per prefigurare anche tre Unità Sanitarie Locali, ma almeno due Unità Sanitarie Locali: questo è il primo elemento.
Il secondo elemento che giustifica la richiesta di due Unità Sanitarie Locali è la necessità di garantire una reale partecipazione da parte dei Comuni, da parte delle forze sociali, da parte delle forze politiche, partecipazione che verrebbe svuotata in gran parte dalla creazione di un organismo che gestisce tutti quanti i Comuni della Regione Valle d'Aosta.
Un terzo elemento fondamentale per chiedere due Unità Sanitarie Locali è che noi riteniamo indispensabile distinguere chiaramente fra quello che è il ruolo dell'Unità Sanitaria Locale, che è il ruolo gestionale, e quello che è il ruolo dell'Ente Regione. Si tratta di due organismi che hanno funzioni ben distinte e che è bene caratterizzare anche creando accanto l'unico Ente Regione due Unità Sanitarie Locali, mantenendo quindi alla Regione il ruolo di programmazione e affidando il ruolo di gestione alle Unità Sanitarie Locali.
Faval (U.V.) - Sempre per una questione di ordine nei lavori, noi abbiamo una serie di emendamenti che vanno considerati emendamenti a questo testo che è stato rinviato dalla Commissione di Coordinamento. Ora, abbiamo una serie di emendamenti che sono stati presentati dalla Giunta e da altri dai Gruppi politici.
Io proporrei di votare prima gli emendamenti presentati dalla Giunta; se gli emendamenti presentati dalla Giunta sono approvati, si potrebbero considerare decaduti gli altri. Comunque noi...io propongo che comunque si voti anche per gli altri, si discuta e si voti su tutti gli emendamenti che sono stati presentati, però con questo ordine: prima quelli della Giunta e poi tutti quegli altri, a seconda che siano soppressivi o meno, con la normale precedenza. Va bene, prego...sì, perché sono emendamenti agli emendamenti presentati dalla Giunta, perlomeno quando ci troviamo in questa situazione direi di procedere in questo senso. Allora, all'articolo 1 metto in votazione l'emendamento presentato. Gli uscieri sono pregati per cortesia di rintracciane il Segretario, sennò la votazione non può avere esito.
Bene, allora mettiamo in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta all'articolo 1 concernente il 1° e 2° comma, cioè tutto l'emendamento presentato dalla Giunta. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 24
Maggioranza: 16
Favorevoli: 18
Contrari: 6
Astenuti: 6 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P. e quelli del P.S.I.)
Il Consiglio approva.
Adesso mettiamo in votazione l'emendamento al 1° comma dell'articolo 1 presentato dal Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Su le mani, per cortesia. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 28
Maggioranza: 16
Favorevoli: 6
Contrari: 22
Astenuti: 2 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I.)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in votazione l'emendamento al 3° comma dell'articolo 1, presentato sempre dal Consigliere Riccarand.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Ma il primo emendamento al 3° comma propone in sostanza di sopprimere il termine "di regola", cioè qui si dice che ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1978, la Regione di regola assume la delimitazione di cui al 1° comma quale base per le proposte di divisione Distretti scolastici...allora, questo "di regola", come avevo già detto nella precedente discussione consiliare, non ha nessun significato. O la Regione ritiene di fare questa modifica o ritiene di non farla, però è inutile mettere "di regola" perché non ha nessun significato; inoltre, se la Regione ritiene che questa modifica, cioè se i Distretti vanno, come dice la "833", delimitati analogamente a quella che è l'Unità Sanitaria Locale, allora bisogna introdurre un'aggiunta che è presente in tutte quante le leggi regionali, che è quella che dice: "nell'osservanza di cui alla procedura dell'articolo 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416"...ecco, in sostituzione di questa espressione va aggiunto: "A tal fine la proposta di revisione degli ambiti dei Distretti sarà trasmessa dal Presidente della Giunta regionale al Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416", cioè la delimitazione in Distretti non è di competenza della Regione, è di competenza del Ministero alla Pubblica Istruzione su indicazione da parte del Presidente della Giunta regionale. Ora, se da parte del Presidente della Giunta regionale non viene trasmessa questa indicazione che va adeguata alla delimitazione dei Distretti all'Unità Sanitaria Locale, non ci sarà nessuna modifica. Ecco, quindi andiamo in contrasto con quella che è la norma della "833", quindi io chiedo un primo emendamento al 3° comma. In seguito, eventualmente illustrerò il secondo emendamento che chiede che si sopprima "di regola" e che il Presidente della Giunta regionale comunichi al Ministero della Pubblica Istruzione che in Valle d'Aosta si è deciso di fare un'unica Unità Sanitaria Locale e che, di conseguenza, non ci dev'essere un unico Distretto scolastico.
Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Avevo già detto nella precedente occasione - e ribadisco qui - che quanto dice l'articolo 11 non è come dice Riccarand, perché qui dice: "la data della determinazione degli ambiti di cui al precedente...le Regioni provvedono ad adeguare le delimitazioni...eccetera...che di regola...", il "di regola" è della "833", quindi non è assolutamente vero quanto viene detto antecedentemente, pertanto è la Regione che può fare e che di regola può adattare o meno. In questo caso la scelta è in un determinato tipo e non c'è nessun controsenso nel lasciare questo "di regola" che ha un preciso significato, in quanto è già espresso nella "833". Non vedo perché, nel momento della scelta dell'Unità Sanitaria Locale, si debba rimettere in discussione quanto è stato una scelta precedente del Consiglio; non vedo perché...c'è "di regola" e "di regola" rimane!
Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Anzitutto vorrei leggere l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, "Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica". L'articolo 9 dice chiaramente...definisce che la competenza dell'organizzazione dei Distretti...dice: "...il territorio di ciascuna Regione è suddiviso, con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, in comprensori che assumono la determinazione di Distretti scolastici...", questo dice, quindi o la Regione...sì, ma o la Giunta, qui bisogna essere chiari su questo, non si può giocare sulle parole! O la Giunta ritiene che il territorio, i Distretti della Valle d'Aosta debbano essere adeguati ai Distretti, all'Unità Sanitaria Locale allora, evidentemente, deve scrivere nella legge che i Distretti scolastici vengono fatti conformemente all'Unità Sanitaria Locale e che quindi il Presidente della Giunta regionale comunica al Ministro della Pubblica Istruzione quelli che sono...questa scelta, e quindi i criteri e il fatto che si deve passare da un unico Distretto, oppure la Giunta regionale deve fare...come secondo me sa già che non farà...che non prenderà questa decisione, anche perché poi vedremo che non può prenderla, e allora a questo punto sa già che farà questa riduzione da due a un Distretto. Allora è perfettamente inutile inserire questo comma nella legge e, quindi, da qui il significato del secondo emendamento che è la soppressione del 3° comma. Se la Giunta regionale sa già che non chiederà l'adeguamento dei Distretti scolastici della Valle d'Aosta all'Unità Sanitaria Locale che senso ha mettere un comma di questo genere nella legge?
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Nessuno chiede la parola. Allora metto in votazione la proposta di emendamento del Consigliere Riccarand, al 3° comma, sempre dell'articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 19
Maggioranza: 16
Favorevoli: 1
Contrari: 18
Astenuti: 11 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., quelli del P.S.I. e quelli del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi)
Il Consiglio non approva.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Voglio spiegare perché a questo punto è inutile mantenere questo comma, perché va soppresso, e credo che la Giunta, anche se non vuole dirlo, se non vuole esplicitarlo, sa benissimo che i Distretti scolastici rimarranno tali e quali anche se ci sarà un'unica Unità Sanitaria Locale. E questo per un motivo molto semplice: che creare un unico Distretto scolastico in Valle d'Aosta è cosa che diventa assurda, perché di fatto verrebbe a coincidere il Comitato di Distretto con il Consiglio scolastico, quello che nelle altre Regioni è il Consiglio Scolastico Provinciale e in Valle d'Aosta il Consiglio Scolastico Regionale. Quindi, evidentemente, la Giunta sa già che non proporrà nessuna modifica dei Distretti scolastici, che questi rimarranno due, mentre l'Unità Sanitaria Locale rimarrà una sola. Quindi è perfettamente inutile mantenere questa formulazione, o perché si ha la volontà di adeguare effettivamente i Distretti scolastici alle Unità Sanitarie Locali, oppure è inutile scriverlo nelle norme della legge, perché non ha nessun significato. Rimane comunque il fatto estremamente negativo che in Valle d'Aosta, al contrario di quanto succederà in altre Regioni...e sarà, diciamo, la norma quasi generale...i Distretti scolastici e le Unità Sanitarie Locali non verranno a coincidere, proprio perché questo tipo di scelta che è stata fatta dichiara due Distretti, perché uno solo non si poteva creare. Bisognava crearne almeno due, perché sennò la scelta...si trattava di farne uno solo, e adesso si sceglie di creare un'unica Unità Sanitaria Locale con questo sfasamento fra le due strutture che, invece, dovrebbero essere gestite su un territorio che è omogeneo in base alla legge nazionale.
Faval (U.V.) - Allora metto in votazione la proposta di soppressione presentata dal Consigliere Riccarand del 3° comma dell'articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? I Consiglieri si rendono perfettamente conto che abbiamo delle grosse difficoltà a seguire tutti gli emendamenti e a tenere conto delle presenze...se fosse almeno possibile un minimo di attenzione a questa cosa, consentirebbe uno svolgimento dei lavori un po' più fluido e veloce...
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 21
Maggioranza: 15
Favorevoli: 1
Contrari: 20
Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I., quelli del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, e i Consiglieri Lustrissy e Pollicini)
Il Consiglio non approva.
A questo punto esaminiamo la proposta di emendamento presentata dal Partito Comunista, sempre dell'articolo 1. Qualcuno intende prendere la parola? Se nessuno chiede la parola metto in votazione...no, no, non abbiamo assolutamente votato! Abbiamo votato, una prima volta, la richiesta di Riccarand di sopprimere i primi 15 articoli, poi abbiamo votato le varie richieste di Riccarand. A questo punto se non volete votare, se lo ritirate, noi lo consideriamo ritirato...lo mettiamo in votazione, allora. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 28
Maggioranza: 16
Favorevoli: 8
Contrari: 20
Astenuti: 2 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I.)
Il Consiglio non approva.
Propongo quindi l'esame...sì, l'articolo 1 emendato in base alla...questo è l'emendamento del P.C.I. che non è stato approvato perché la votazione si è svolta così: presenti 30; votanti 28, astenuti sulla votazione 2, maggioranza 16, favorevoli 8, contrari 20. Non è approvato l'emendamento, adesso rivotiamo tutto l'articolo emendato secondo, in base all'emendamento presentato dalla Giunta che è stato approvato dal Consiglio. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 26
Maggioranza: 16
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. e i Consiglieri Lanivi e Pollicini)
Il Consiglio approva.
Articolo 2. Abbiamo l'emendamento della Giunta.
Emendamento
L'art. 2 è così modificato:
"Nell'ambito territoriale di cui al primo comma del precedente articolo è istituita, tra i Comuni che in esso ricadono, una Associazione intercomunale.
I Comuni associati possono attribuire all'Associazione l'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione. L'Associazione promuove altresì, nel quadro degli indirizzi e delle direttive disposti dalla Regione, il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai Comuni e dagli stessi esercitate.
L'Associazione, al fine di realizzare la massima collaborazione tra i Comuni, assicurare l'efficienza della gestione e favorire la maggior partecipazione dei cittadini, degli operatori e delle formazioni sociali esistenti sul territorio, si articola funzionalmente per ambiti territoriali di cooperazione corrispondenti alle zone determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 delle legge regionale 29 novembre 1978, n. 60.
In tali ambiti le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni che in essi ricadono, sono disciplinati da una convenzione, stipulata in forma pubblica fra i Comuni stessi, secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.
Nel settore dei servizi sanitari l'Associazione opera attraverso l'Unità Sanitaria Locale disciplinata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle relative leggi di attuazione.
L'esercizio delle funzioni associate di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616 deve essere immediatamente realizzato ai sensi della presente legge.".
Abbiamo poi gli emendamenti del Consigliere Riccarand.
Emendamenti
Art. 2, secondo comma
Aggiungere al secondo comma il seguente: "sono abrogate la legge regionale 29.11.1978, n. 60 e la legge regionale 5 febbraio 1979, n. 8.".
Art. 2, terzo comma
Sostituire il terzo comma con il seguente:
"Al fine di realizzare la massima collaborazione con i Comuni, assicurare l'efficienza della gestione e favorire la maggior partecipazione dei cittadini, degli operatori e delle forze sociali esistenti sul territorio, i Comuni associati e le Comunità Montane articolano funzionalmente la Associazione in Distretti socio-sanitari, ai sensi dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.".
Art. 2, quarto comma
È soppresso e sostituito dal seguente:
"L'Associazione intercomunale è retta da un proprio Statuto che disciplina, tra l'altro, nel rispetto delle norme della presente legge, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle altre leggi statali:
1) la denominazione e la sede dell'Associazione;
2) la composizione, i compiti e il funzionamento degli organi dell'Associazione;
3) le forme ed i modi di collaborazione tra l'Associazione ed i Comuni associati e le modalità della preventiva consultazione dei Comuni sugli atti indicati dalle leggi regionali;
4) le modalità per il coordinamento delle funzioni delegate ai Comuni;
5) le forme rivolte ad assicurare la partecipazione popolare alla attività della Associazione, la pubblicità delle sedute della assemblea, le modalità di invio degli ordini del giorno della assemblea agli organi associati;
6) i sistemi di contabilità e bilancio;
7) i modi di finanziamento.
Lo Statuto dell'Associazione intercomunale, deliberato dai Consigli dei Comuni compresi nell'Associazione, è approvato nelle forme previste per i consorzi tra i Comuni.".
Abbiamo infine l'emendamento del Partito Comunista.
Emendamento
Art. 2
Sopprimere alla fine del terzo comma dell'emendamento della Giunta le seguenti parole: "corrispondenti alle zone determinate ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60".
Propongo la votazione dell'emendamento presentato dalla Giunta. La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Ma se è possibile, in questo caso, siccome il nostro atteggiamento rispetto a questo articolo dipende dall'accettazione o meno dell'emendamento nostro, e trattandosi di un emendamento della Giunta che sostituisce completamente l'articolo, propongo che si discutano prima il nostro emendamento, prima gli altri emendamenti e, infine, la votazione sull'emendamento della Giunta eventualmente emendato dagli altri emendamenti.
Faval (U.V.) - Sì, io avevo proposto - e mi era sembrato che il Consiglio avesse accolto la proposta - di iniziare le votazioni sugli emendamenti, da quelli della Giunta per i motivi che avevo detto. Comunque, personalmente ritengo che, qualora i presentatori degli altri emendamenti chiedano di procedere in modo diverso, se il Consiglio è d'accordo, lo possiamo anche fare, anche perché sennò qui, se ci fermiamo a discutere su dei problemi di procedura...abbiamo già tanti altri problemi per quanto riguarda la legge, se ci mettiamo a discutere anche sui problemi di procedura non la finiamo più!
Per cui riterrei di poter accogliere la richiesta fatta dal Consigliere Tonino. Ci sono obiezioni? Sì, è vero che proceduralmente potrebbero esserci delle obiezioni, ma ci potrebbero essere delle obiezioni anche sull'accordo generale che abbiamo accolto. Non fermiamoci su cose di questo genere...proporrei quindi...allora mettiamo in discussione. Il Partito Comunista intende illustrare ulteriormente il suo emendamento oppure possiamo mettere in votazione? Allora, la parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Ma ho fatto questa richiesta perché l'articolo 2 spiega abbastanza bene che cosa sono le Associazioni dei Comuni, e sul significato dell'articolo 2 noi siamo d'accordo.
Non siamo d'accordo là dove l'emendamento proposto dalla Giunta ribadisce che i Distretti sono quelli determinanti agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 60. Noi crediamo che sia giusto, alla fine del 3° comma dell'articolo 2, fermarci alla definizione che l'Associazione si articola funzionalmente per ambiti territoriali di cooperazione, e cioè si articola funzionalmente in Distretti, togliendo, ripeto, quell'accenno alla legge n. 60. Se questo emendamento viene accolto, l'emendamento proposto dalla Giunta per noi va bene, per cui voteremmo anche l'emendamento sostitutivo all'articolo 2 proposto dalla Giunta.
Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Il rilievo fatto...a parte, ripeto, le note che ha detto prima il Presidente, vale a dire che il secondo è costitutivo e quindi veramente dovrebbe completamente articolarsi in modo diverso, però sul rilievo che viene fatto a proposito della legge 60 e, quindi, della soppressione degli articoli 4 e 5 che delineano il territorio, ho già detto e ribadito in altre occasioni che non è in questo senso. È vero che la legge parla dell'Associazione dei Comuni, che secondo i criteri stabiliti dalla Regione poi si associano secondo un proprio regolamento...cosa che è stata fatta, e non solo dalla nostra Regione, ci sono altre Regioni che hanno agito in questo senso...che poi gli altri che non avevano ancora provveduto a delimitare il territorio dei Distretti abbiano messo dei criteri generali per ottemperare a quanto detto è vero, però noi questo lo avevamo già fatto. Una discussione c'è stata, è stato presentato con la legge 60...adesso non entriamo nel merito...con la legge 60 si sono date delle rivendicazioni, si sono risentiti i Comuni, i quali si sono espressi in un determinato modo, addirittura alcune zone...difatti, alcuni Distretti di alcuni Comuni sono stati cambiati, alcuni Comuni che erano presenti e raggruppati e associati secondo un determinato criterio sono stati cambiati. Quindi, tutto questo lavoro è già stato fatto e non vedo perché si debba rifare solo per dire che è la legge che detta la regola...ma è già stato fatto, non è l'unica Regione che ha fatto questo discorso, quindi non vedo perché si debba ritornare indietro e aspettare tutta l'Associazione di questo iter! È già stato fatto, sono stati sentiti i Comuni, sono state presentate queste norme, si sono lasciati 30 giorni di tempo ai Comuni per dare questo parere, è stato esaminato in Consiglio, si è deciso nei Distretti che cosa bisogna fare! Riprendere di nuovo tutto da capo non vedo perché...quindi, assolutamente, ripeto che su questo concetto mi ero già espresso e non vedo il motivo per riprendere questo esame, per perdere tempo.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Allora metto in votazione l'emendamento presentato dal Partito Comunista all'articolo 2. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 26
Maggioranza: 15
Favorevoli: 8
Contrari: 18
Astenuti: 2 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I.)
Il Consiglio non approva.
Metto ora in approvazione l'emendamento presentato dalla Giunta. C'è qualcuno che chiede la parola? Nessuno chiede la parola e pertanto mettiamo in votazione l'emendamento all'articolo 2 presentato dalla Giunta. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 26
Maggioranza: 15
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Astenuti: 2 (i Consiglieri Lanivi e Pollicini)
Il Consiglio approva.
Esaminiamo ora gli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand. La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora, vorrei illustrare innanzitutto l'emendamento al 2° comma dell'articolo 2, cioè si propone un comma aggiuntivo che abroga la legge regionale n. 60 del 29 novembre 1978 e la successiva legge regionale del 5 febbraio 1979, n. 8. Sono le due leggi che...se andiamo a vedere il titolo di questa prima legge, recita esattamente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione", cioè la stessa materia che viene normata con la legge che stiamo discutendo. In realtà questa legge 60 e la successiva legge regionale 5 febbraio 1979, che era la sanzione definitiva della delimitazione dei Distretti, sono leggi fatte precedentemente alla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che hanno norme che sono in contrasto o sono decadute tutte rispetto alla normativa della legge 833.
Pregherei l'Assessore di indicarmi uno solo dei punti della legge regionale 60 che rimane valido alla luce della "833": il Comitato regionale che doveva gestire tutto il servizio decade per effetto delle norme della "833"; tutta una serie di punti che erano stati indicati in questa legge decadono per effetto della "833"; l'unica cosa che rimane in piedi sono questi discussi Distretti...
Ora, qui, il problema di fondo è questo: che la legge 833 dice chiaramente che è competenza della Regione definire i criteri, non è di competenza della Regione andare a consultare i Comuni e, poi, attraverso una legge regionale, delimitare i Distretti. La Regione può soltanto definire i criteri, soltanto questo, la delimitazione vera e propria dei Distretti non è di competenza della legge regionale! Questo è chiarissimo dalla legge! È inutile che si venga continuamente, da parte dell'Assessore, a dire quello che è il significato della legge nazionale, ci sono tutti i commenti che...la delimitazione di Distretti sulla base di criteri definiti con leggi regionali è di competenza dei Comuni singoli o associati o delle Comunità Montane. Questo significa che tutta quanta la legge regionale n. 60, fatta precedentemente alla "833", e successivamente la legge del 5 febbraio 1979, di delimitazione dei Distretti, sono completamente superate e anacronistiche rispetto alla legge, e quindi vanno completamente soppresse.
Faval (U.V.) - Io propongo al Consigliere Riccarand che si votino tutti assieme i commi degli emendamenti. Li intendiamo come un unico emendamento, tutti i commi per i quali il Consigliere propone delle modifiche. Direi che se il Consigliere intende fare un'illustrazione comma per comma sono perfettamente d'accordo, però facciamo una votazione unica, perché non mi pare sia il caso di procedere a...
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Non capisco perché bisogna votare...forse perché sono commi diversi? Ad esempio, penso che dei Gruppi possono avere delle posizioni diverse sui singoli commi, non è detto che debbano avere tutti dei...sono cose diverse, cioè qui si propone un'aggiunta al 2° comma, diverso è il significato del 3° comma e diverso è ancora il significato del 4° comma...
Faval (U.V.) - Su questo sono d'accordo. Io ho fatto una proposta, che è quella di votare tutti assieme, per economia e per organizzare i lavori in un certo modo; è chiaro che se ci fosse qualche Consigliere, al di là del presentatore evidentemente, che lo richiede perché il proprio Partito, Movimento di appartenenza, ha una posizione diversa e richiede una votazione diversa, su questo sono perfettamente d'accordo. Se non vi sono richieste al riguardo, io metterei in votazione tutto l'articolo emendato al 2°, 3° e 4° comma. Non vi sono richieste? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Ma noi abbiamo un atteggiamento diverso rispetto al primo emendamento rispetto agli altri, per cui chiediamo che siano votati separatamente.
Faval (U.V.) - Va bene, d'accordo, allora questo riguarda soltanto il 2° comma, Consigliere Tonino? Soltanto il 2° comma, quindi il 3° e il 4° li possiamo votare...fare una votazione in più...va bene, allora si passa alla votazione dell'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand all'articolo 2, al 2° comma. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Il Segretario desidera conoscere l'atteggiamento dei Democratici Popolari circa la votazione? Chiedo scusa...a favore, chiedo scusa, faccio io per lui... Do l'esito della votazione. Presenti: 30; votanti: 23; maggioranza: 16; favorevoli: 1; contrari: 22; astenuti: 7. Il Consiglio non approva.
Metto in votazione...scusate, rettifico l'esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 23
Maggioranza: 16
Favorevoli: 3
Contrari: 20
Astenuti: 7 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, e quelli del P.S.I.)
Il Consiglio non approva.
Mettiamo in votazione la rimanente parte dell'articolo. Prego? Va bene, allora la parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora, per illustrare gli emendamenti al 3° e 4° comma...a parte il fatto che vorrei dire che non ho capito qual è il significato dell'astensione del Partito Comunista sull'abrogazione della legge 60...penso, mi sembra una cosa talmente lapalissiana che comunque...no, io esprimo un giudizio politico, visto che non solo su questo permetterà anche l'Assessore di esprimere il giudizio sulle votazioni che si fanno...ecco, e non solo, perché mi sembra di notare un'oscillazione che capisco nella posizione del Gruppo Comunista a seconda dei singoli articoli...ci sono delle cose che proprio non mi convincono assolutamente: il sistema di votazione, comunque, 3° e 4° comma...
Il 3° comma ribadisce che la competenza di delimitare i Distretti è di competenza dei Comuni associati, delle Comunità Montane, come ai sensi dell'articolo 10, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quindi qui non c'è ulteriore cosa da spiegare, visto che la cosa è del tutto evidente. Il 4° comma, invece, riguarda un punto che era stato soggetto alle osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento, e vedo che l'Assessore prima, in una precedente stesura, aveva mantenuto tale e quale la vecchia formulazione che era ricaduta sotto le osservazioni, sotto il rilievo del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Il Presidente della Commissione di Coordinamento aveva osservato che al 3° comma...che adesso è diventato 4° comma, no? ...il vecchio 3° comma diceva: "In tali ambiti - cioè negli ambiti dei Distretti - l'attività di gestione associata tra i Comuni che in essi ricadono è disciplinata da una convenzione stipulata in forma pubblica fra i Comuni stessi, secondo uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale". Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha fatto osservare al Consiglio regionale della Valle d'Aosta che questo secondo schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale non era conforme dalla legge. Difatti, in base al Testo unico delle leggi comunali e provinciali, dovevano essere i Comuni stessi che si associavano a darsi un proprio statuto, una convenzione attraverso i quali reggono la propria vita comune e, quindi, aveva invitato a modificare questa parte.
Nei primi emendamenti fattici pervenire, la Giunta regionale, in merito al punto 8, osservando quanto disposto dall'articolo 125 del D.P.R. 616...sembra opportuno evidenziare come le ragioni del rinvio siano da ritenersi improprie...e quindi si riproponeva il testo tale e quale era stato respinto dalla Commissione di Coordinamento. Evidentemente, poi, ripensandoci, da parte dell'Assessore è venuto il dubbio che queste osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento non fossero così campate in aria e allora è ricorso a una di quelle operazioni...diciamo "di camuffamento linguistico" che sono frequenti in questo testo e che consiste nel modificare, cioè si passa da "secondo uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale", ad un "tenuto conto di uno schema-tipo elaborato dalla Giunta regionale", cioè non si dice di uno schema-tipo, ma tenuto conto di uno schema-tipo...la sostanza rimane la stessa, perché non è vero che i Comuni che si associano, che si consorziano, devono tener conto di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, questo non è affatto vero! Rimane un contrasto profondo con la legge nazionale e se andiamo a vedere i rilievi fatti dal Commissario del Governo alla Regione Toscana, ci accorgiamo che ha fatto esattamente lo stesso rilievo e che la Regione Toscana, in sede di approvazione della sua legge, ha modificato la legge appunto nel senso di definire che l'Associazione comunale è retta da un proprio Statuto. È lei che si elabora e che si approva un proprio statuto, non può essere uno schema-tipo e non deve tener conto di uno schema-tipo elaborato dalla Giunta, perché questa è una struttura che non dipende dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale, ma dipende dalla scelta che si fa di associarsi nel Comune per gestire il Servizio Sanitario, per servire il servizio sociale.
Si tratta di una proposizione, quindi, di un articolo che è gravissimo, che è espressione, appunto, di questa volontà...diciamo "di controllo" da parte del Consiglio regionale, dell'Esecutivo della Regione su tutta questa struttura che, invece, in base alla legge è espressione dei Comuni associati e delle Comunità Montane.
Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Ma prima di tutto vorrei ricordarle, Riccarand, che noi non stiamo oscillando, semplicemente votiamo a favore su alcuni emendamenti che ci paiono giusti. Su altri votiamo contro perché...voteremmo a favore di questi due emendamenti perché vanno nella logica che avevamo noi di dare la competenza all'U.S.L. di rivedere, di ripensare ai Distretti e, rispondendo all'Assessore, non perché vogliamo buttare via il lavoro che finora è stato svolto con la legge n. 60. Se i Comuni ritengono di mantenere quella delimitazione di Distretti molto bene.
La nostra preoccupazione è che qui, con questo provvedimento, noi portiamo via una competenza con la "833", che è venuta dopo, che la legge n. 60 dà esplicitamente alle Unità Sanitarie Locali. Questo è il concetto di fondo; non eravamo d'accordo all'abrogazione per queste semplici motivazioni, perché oggi questi Distretti rimangono in piedi. A noi interessa introdurre nel provvedimento di legge che votiamo oggi la possibilità per i Comuni di rivedere, eventualmente, anche questa delimitazione di Distretti, per cui non vedo quali siano le oscillazioni!
Faval (U.V.) - Allora metto in votazione...la parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Ma solo brevemente, per dire che su questo, a questo proposito, vorrei ricordare ancora una volta che è vero che la legge 833 è stata votata il 23 dicembre 1978, ma il testo naturalmente era già in circolazione da anni, quindi non è che la cosa non fosse prevedibile. Infatti, tutte le leggi che erano state predisposte, fra le quali la legge 60, erano state predisposte in maniera tale che non si sapeva ancora in che termini e in che tempi la legge sarebbe stata votata, la legge che comprende anche la normativa, cioè la legge 833. In attesa di quello erano state predisposte tutte queste legislazioni, e noi richiamiamo nella parte precedente la legge 60 in quanto applicabile, cioè, per i contesti che naturalmente andavano già nella direzione, come poi è avvenuto, della formulazione definitiva della "833". Quindi, il fatto che sia avvenuto prima quello è antecedente, ma siccome riprendeva la stessa cosa, era nello stesso senso, non vedo perché si debba rifare questa procedura! Quindi era tutto lì. Lo so che era stata approvata prima, però il senso è questo e, a proposito dell'Associazione, vorrei ricordare che addirittura in sede di discussione, tanto per rivedere i commenti, si prevedeva addirittura la costituzione obbligatoria di questa Associazione dei Comuni, perché nel caso ci fossero dei Comuni che non volessero associarsi si creerebbero delle associazioni anomale e ingovernabili. Perché ricordo, come è stato fatto in altre sedi, come il destinatario ultimo e primo di quelle che sono le competenze nelle materie sanitarie rimane il Comune, il quale attua quelle che sono le sue disposizioni in merito alla riforma tramite l'U.S.L. e tramite i Distretti e, quindi, sono solo dei momenti successivi, ma il vero destinatario è il Comune. Quindi, che cosa succederebbe se un Comune non volesse attenersi a queste complete disposizioni? Creerebbe degli scompensi effettivi e reali nella gestione; quindi si prevedeva addirittura una norma che desse la possibilità alla Regione di fare un'Associazione obbligatoria, cosa che poi è stata alleggerita per evitare che si pensasse a una violenza da parte dello Stato su quella che è la normativa in possesso dei singoli Comuni. Quindi, ripeto, non è che il fatto di aver disposto un determinato schema, che poi è stato discusso dai Comuni, non è in senso antidemocratico che è stato fatto, bensì per il fatto di accelerare quello che è il discorso dell'attuazione della riforma.
Faval (U.V.) - Allora metto in votazione la rimanente parte dell'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand all'articolo 2. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Do l'esito della votazione. Presenti: 26; votanti: 24; maggioranza: 14; favorevoli: 5; contrari: 19; astenuti: 2. Il Consiglio non approva.
Ora, dopo che il Consiglio ha approvato l'emendamento presentato dalla Giunta che sostituisce...i favorevoli sono i Consiglieri presenti del Partito Comunista più il Consigliere Riccarand...chiedo scusa, ha ragione, però io chiedo scusa a questo punto al Consiglio, alziamo bene le mani, sennò non siamo in grado di svolgere il nostro lavoro! A parte il numero dei Segretari, io chiedo per cortesia al Consiglio, ai Consiglieri di alzare bene le mani, in modo che si possa fare la conta come si deve.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 24
Maggioranza: 14
Favorevoli: 6
Contrari: 18
Astenuti: 2 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I.)
Il Consiglio non approva.
Quindi, poiché l'emendamento presentato dalla Giunta e approvato dal Consiglio sostituiva tutto l'articolo 2, si procede all'esame dell'articolo 3.
Articolo 3. Propongo di iniziare con l'emendamento presentato dalla Giunta.
Emendamento
L'articolo 3 è così integrato con il seguente comma: "A norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative leggi statali e regionali di attuazione, alla gestione dei servizi e delle funzioni attribuite alle amministrazioni locali provvedono gli organi dell'Unità Sanitaria Locale, ai sensi della presente legge.".
No, un momento, siccome c'è anche un emendamento presentato dal Consigliere Riccarand, bisogna discutere anche di quello...
Emendamento
Art. 3, comma primo
Il punto b) è sostituito dal seguente: "b) i Comitati di gestione di settore e i loro Presidenti".
C'è qualcuno che chiede la parola sull'emendamento presentato dalla Giunta? No. Allora metto in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta all'articolo 3. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 25
Maggioranza: 15
Favorevoli: 24
Contrari: 1
Astenuti: 3 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. e il Consigliere Pollicini)
Il Consiglio approva.
Questa volta ce l'abbiamo fatta... La parola ora al Consigliere Riccarand sul suo emendamento.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - L'emendamento propone che fra gli organi dell'Associazione, invece di prevedere un'assemblea generale e il suo Presidente, vada bene invece prevedere un unico Comitato di gestione e il suo Presidente...si prevedono più Comitati di gestione, evidentemente più presidenti relativi ai Comitati di gestione, questo perché quando si parla di "Comitato di gestione" al singolare, evidentemente si prefigura il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale. In realtà, l'Associazione dei Comuni ha dei compiti che vanno al di là del servizio dell'Associazione dell'Unità Sanitaria Regionale, cioè non è in prospettiva, anche se, oggi come oggi, evidentemente questi Comuni associati hanno come finalità soltanto di gestire il Servizio Sanitario e i servizi sociali. In prospettiva, tutta un'altra serie di competenze possono evidentemente essere gestite dai Comuni associati, a partire da queste ultime due competenze che vengono gestite. Che cosa significa questo? Che per altri compiti che verranno gestiti comunemente da parte dei Comuni ci vogliono evidentemente dei Comitati di gestione. Non ci può essere il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale a gestire...non so, tutta un'altra serie di compiti che possono essere...diciamo gestiti unitariamente dall'Associazione dei Comuni. Questo significa che evidentemente va prefigurata fin d'ora nella legge - per poi non doverla modificare successivamente - la possibilità di creare diversi Comitati di gestione. Questo non significa che poi si creino subito tanti Comitati di gestione...se adesso pensate di creare solo un Comitato si creerà solo un Comitato, però se un domani c'è bisogno di due Comitati, ci sarà la possibilità di creare un ulteriore Comitato per la gestione di un settore di competenza dell'Associazione dei Comuni.
Faval (U.V.) - Allora mettiamo in votazione...la parola al Consigliere Péaquin.
Péaquin (P.C.I.) - Sì, soltanto per chiarire ancora perché sembrerebbe che ci fossero poi dei punti oscuri.
Noi siamo favorevoli a questo emendamento della Giunta, come concordato, perché questa nuova proposta almeno chiarisce il fatto che il Presidente dell'Associazione viene votato dall'Associazione stessa. Ecco, siamo favorevoli anche a questo emendamento di Riccarand, perché è necessario un ulteriore chiarimento. Infatti, nel dibattito all'ultimo Consiglio avevo sottolineato - mi pare in modo abbastanza evidente - come l'Associazione poteva servire a diversi scopi, non ultimo quello dei Distretti scolastici, quelli della scuola, quello dei trasporti e avanti. Pertanto sono stati necessari diversi Comitati di gestione...ecco, il parere è favorevole perché è necessario un ulteriore chiarimento.
Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Pur concordando sulla possibilità che, come abbiamo detto per l'assemblea, anche altri organi vengano investiti di funzioni che attualmente non sono previste, non concordiamo sul fatto di inserirlo al momento attuale, perché - come ho già detto - avrei una remora sulla necessità di avere un Presidente dell'assemblea che fosse un'altra persona rispetto al Presidente del Comitato. Io ho già spiegato che la coincidenza del Presidente del Comitato di gestione col Presidente dell'assemblea in questo momento era essenziale, aveva una sua logica funzionale, in quanto il Presidente del Comitato di gestione deve contemporaneamente investire l'assemblea di quelli che sono i compiti della sanità e dell'assistenza che in questo momento stiamo trattando. Se un domani l'assemblea verrà investita del problema dei trasporti, o di qualsiasi altro problema, è logico che non sarà sufficiente dire l'assemblea è...però l'assemblea, per funzionare, ha bisogno di tutta una serie di organismi i quali possono essere i successivi presidi o una strutturazione anche burocratica che dev'essere prevista. Quindi, al momento in cui si vorrà affidare questo, chiaramente con lo stesso provvedimento con cui si affida all'assemblea un determinato compito, si provvederà anche a dargli gli organi che devono partecipare in quella attività.
Sono quindi contrario a inserire questo comma per quel motivo funzionale; non è possibile al momento attuale creare tutta questa serie di meccanismi per cui diventi automatica questa trasformazione. Quando penso sia già sufficientemente gravoso per l'assemblea, per un Comitato di gestione, gestire in questo momento la sanità e l'assistenza non penso che le persone che verranno nominate in questi posti avranno tempo per...a parte, come ho detto...saranno i Consiglieri comunali, saranno delle persone che hanno una nuova attività e che dovranno gestire tutta una serie di problemi. Se sarà necessario questo, è chiaro che dovremmo seguire anche tutta una serie di variazioni o predisporre gli strumenti per fare questo, il che non si fa semplicemente aggiungendo questo comma...quindi sono contrario.
Faval (U.V.) - Allora metto in votazione la proposta di emendamento all'articolo 3 del Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 24
Maggioranza: 14
Favorevoli: 6
Contrari: 18
Astenuti: 2 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I.)
Il Consiglio non approva.
Allora, anche per l'articolo 3, poiché il Consiglio ha approvato l'emendamento della Giunta che sostituisce completamente l'articolo 3, non si procede alla votazione.
Articolo 4. All'articolo 4 vi era un emendamento presentato la volta precedente dal Consigliere Nebbia del Partito Socialista, il quale, mi pare, ha annunciato di ritirarlo...conferma? Grazie. Ne do comunque lettura per il verbale:
Emendamento
Art. 4 del D.D.L. 99
È abrogato il 5° comma.
Metto ora in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta.
Emendamento
L'art. 4, 1° e 5° comma, è così modificato:
"L'assemblea dell'Associazione è composta da un numero di membri non superiore a 74 ed è formata da rappresentanti dei Comuni per ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente art. 2, eletti dai consigli comunali di ciascun ambito, con voto limitato ad un solo nominativo, tra i rappresentanti espressi per ciascun ambito territoriale ai sensi del successivo art. 10.
...omissis...
Il numero dei rappresentanti che per ciascun ambito territoriale può essere eletto non può superare la metà del numero complessivo dei componenti ciascun Comitato di cui al successivo art. 10.".
...va bene, allora la parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora io mi asterrò su questo articolo per questo motivo. Questo è praticamente l'unico articolo della legge su cui c'è stata una discussione e una disponibilità di verifica di discussione da parte della Giunta regionale e se la Giunta pensa a una formazione dell'articolo in sé, che personalmente condivido e che penso sia accettabile, permettendo la presenza di tutti i Comuni, garantendo un certo meccanismo di proporzionalità a livello di, in base alla popolazione dei Comuni, eccetera...non voto a favore dell'articolo perché, evidentemente, qui si parla di un'unica Associazione e di un'unica assemblea generale dell'Associazione, scelta che evidentemente ritengo negativa. Quindi mi astengo perché se questa impostazione fosse relativa a due assemblee o a due Associazioni sarebbe condivisibile; essendo limitata a un'unica Associazione non è evidentemente accettabile.
Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Mafrica.
Mafrica (P.C.I.) - Noi riteniamo molto importanti le questioni concordate che sono poi state introdotte in questo articolo da questo emendamento della Giunta. La volta precedente avevamo fatto una grossa battaglia perché ritenevamo che proprio su questo articolo ci fossero dei pericoli di organismi antidemocratici. Con degli emendamenti accolti dalla Giunta vengono apportate delle modifiche sostanziali, cambia completamente la natura di questa assemblea dell'Associazione: nella precedente formulazione erano presenti soltanto 40 Comuni nell'assemblea, con questa dizione di oggi tutti i Comuni avranno almeno un rappresentante; nella precedente formulazione i Comuni medi, diciamo quelli da 2.000 a 4.000 abitanti, erano sottorappresentati, in questa nuova formulazione questi Comuni avranno tre rappresentanti e, quindi, ci sarà quale elemento positivo la possibilità di avere presente un rappresentante della minoranza. Con questa formulazione viene anche data una possibilità di presenza definita al Comune di Aosta, che nella precedente formulazione era molto incerta e dipendeva molto da come andavano un po' i rapporti fra i diversi Comuni. Riteniamo che diverse modifiche, molto importanti, dimostrino come le nostre critiche non fossero pellegrine, ma fossero così accettabili da essere poi così, in effetti, una volta sospesa la discussione, una volta date a un confronto, accolte e portate nel testo della legge.
Voteremo quindi a favore di questo articolo, anche se diciamo che siamo anche noi favorevoli alla possibilità che esistano due Associazioni perché siamo per due Unità Sanitarie Locali, in quanto le modifiche apportate sono, a nostro giudizio, rilevanti e importanti, e vanno incontro a molte delle critiche che avevamo fatto.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Vorrei solo chiarire che se il senso e il significato della parola "discussione" vuol dire accettare cosa viene proposto da una determinata parte, dichiaro subito che non so se sul dizionario figuri questa definizione del termine "discutere" che richiamava prima Riccarand...comunque non sono d'accordo, ecco, perché discutere vuol dire confrontarsi, ma non vuol dire che alla fine si accetti quello che viene detto da una parte.
Per quanto riguarda il merito di questo articolo, e precisamente le variazioni che sono state apportate sul sistema di elezione, ho già detto prima, e siccome tutto il grosso can-can che era stato preparato contro l'Union sembrava che qui facesse la parte di non so che cosa, che ci fossero dei "machiavellismi" montati con un sistema tale per cui ci fosse un'esclusione a priori di tutti i Comuni e che ci fosse una macchinazione che sembrava predisporre a monte o, comunque, così, uno schema di presa di potere che ricorda esempi su cui non voglio soffermarmi, ripeto, con questo è chiaro che comunque si cambiano i numeri se c'è una determinata maggioranza, ma non è cambiando le pedine che si cambia. Ci sarà una maggioranza nei Comuni che rispecchia un determinato dato anche con questa elezione, succederà la stessa cosa...ma non succede niente.
Noi, prima, prefiguravamo un sistema di elezione che ho già richiamato, prima avveniva in due tempi, vale a dire: c'era un'elezione ai Comitati, e poi, per ridurre il numero, per rendere più funzionale, noi pensavamo che alcuni Comuni si sarebbero sentiti rappresentati anche da quelli che loro eleggevano in questi Comitati di zona...sembrava che questo volesse escludere a tutti i costi determinati Comuni. Abbiamo detto: "benissimo, visto che non c'è proprio niente dietro questa prefigurazione, questo schema"...abbiamo accettato, benissimo, di mettere tutti i Comuni, il che creerà l'unico inconveniente di avere, anziché determinare 54 persone com'erano prima, ne avremo 106, con l'inconveniente che vi lascio immaginare. Quindi è tutto lì perché, a mio avviso, anche prima questi Comuni, che sono poi quelli...anche i più piccoli Comuni si sentivano benissimo rappresentati e tutelati dai loro eletti, era tutto lì. Noi, siccome ribadiamo che su questo concetto non avevamo delle macchinazioni a monte, abbiamo accettato di cambiarlo in questo senso, ripetendo che è una cosa che avverrà puntualmente, che faremo. Spero che non succeda, però, come sempre, le assemblee sono piuttosto numerose, avverrà che queste discussioni a livello di assemblea saranno piuttosto difficili da portare avanti; quindi è tutto lì il discorso.
A noi non ha creato alcun problema il fatto di cambiare a livello numerico una determinata rappresentanza, e non è con il fine di escludere determinati Comuni che era stata fatta la precedente stesura della legge, ma era per farli rappresentare in modo diverso, cioè con un tipo di elezione che, ripeto, era presente e già in uno schema che era stato discusso anche a livello statale, quindi non è che fosse un'invenzione della Regione e tanto meno dell'Union!
Faval (U.V.) - Allora metto in votazione l'emendamento proposto dalla Giunta per l'articolo 4. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. I favorevoli per cortesia? Sì. I Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 22
Maggioranza: 13
Favorevoli: 22
Astenuti: 2 (i Consiglieri Riccarand e Pollicini)
Il Consiglio approva.
Tenuto conto che, anche in questo caso, l'articolo è stato completamente modificato dall'emendamento che è stato appena votato, si procede all'esame dell'articolato.
Articolo 5. All'articolo 5 abbiamo l'emendamento proposto dalla Giunta.
Emendamento
L'art. 5, 4° e 5° comma, è così modificato:
"I componenti l'assemblea possono essere revocati dai consigli comunali che li hanno eletti.
In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un rappresentante, i consigli comunali dell'ambito territoriale interessato provvedono alla sostituzione con nuova elezione, mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.".
Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, metto in votazione la proposta della Giunta sull'articolo 5. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 23
Votanti: 21
Maggioranza: 12
Favorevoli: 21
Astenuti: 2 (i Consiglieri Riccarand e Pollicini)
Il Consiglio approva.
Allora adesso metto in votazione l'articolo 5 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 23
Votanti: 21
Maggioranza: 12
Favorevoli: 21
Astenuti: 2 (i Consiglieri Riccarand e Pollicini)
Il Consiglio approva.
Articolo 6. All'articolo 6 abbiamo l'emendamento del Partito Comunista.
Emendamento
Art. 6
Aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente: "L'assemblea generale è tenuta a consultare le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e in modo particolare per quanto concerne: i piani e i programmi di attività, bilanci preventivi e piante organiche del personale.".
La parola al Consigliere Péaquin.
Péaquin (P.C.I.) - Diciamo che fra i compiti che vengono elencati qui, i compiti dell'assemblea, sia più importante inserire un ulteriore comma, ecco, che dica che l'assemblea è tenuta a consultare le forze sociali che sono maggiormente rappresentative, in particolare per quanto concerne i piani e i programmi di attività, i bilanci e le piante organiche del personale".
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Ma questo comma aggiuntivo lo ritengo abbastanza superfluo, in quanto questo è previsto dalla legge, cioè non possono fare altrimenti, non è che sia necessario metterlo. È come quando la Regione predisporrà il piano sanitario: non è che può fare a meno di consultare il previsto, è superfluo...
Faval (U.V.) - Allora metto in votazione l'emendamento presentato dal Partito Comunista. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 23
Votanti: 23
Maggioranza: 12
Favorevoli: 9
Contrari: 14
Astenuti: nessuno
Il Consiglio non approva.
Allora metto in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 23
Votanti: 16
Maggioranza: 12
Favorevoli: 16
Astenuti: 7 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, e i Consiglieri Riccarand e Pollicini)
Il Consiglio approva.
Articolo 7. All'articolo 7 abbiamo l'emendamento del Consigliere Riccarand.
Emendamento
Art. 7, secondo comma
Sopprimere: "avvalendosi a tal fine dell'apposito Comitato di cui al successivo art. 10".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - L'articolo 7 prevede che su una serie di atti dell'Associazione dei Comuni, programmi annuali, pluriennali, regolamenti, piante organiche, personale, eccetera, si debba sentire il parere dei Comuni: questo conformemente anche ai principi della legge statale. Allora, però, il 2° comma di questo articolo prevede che i Comuni devono pronunciarsi entro un termine di 30 giorni, dice: "avvalendosi a tal fine dell'apposito Comitato di cui al successivo articolo 10", cioè avvalendosi del Comitato dei Distretti. Ecco, anche questa mi pare una procedura che è limitativa rispetto al ruolo dei Comuni; non capisco per quali motivi i Comuni, per esprimere un parere sul piano annuale o sulla pianta organica, devono passare attraverso il Comitato di Distretto che - vorrei precisare - è un Comitato, diciamo così, che dovrebbe avere funzione semplicemente creata dal tecnico funzionale e che dovrebbe favorire la partecipazione. Questo è un altro livello, qui il parere deve essere del Comune, non del Distretto, anzi, qui è piuttosto...vabbè, è un aspetto di dettaglio, e quindi su questo non c'è stata un'attenzione da parte degli organi ministeriali, però c'è anche il rischio di un vizio di legittimità su queste cumulazioni, cioè i Comuni devono esprimersi autonomamente rispetto alle proposte che vengono fatte dall'Associazione non passando attraverso i Comitati di Distretto. E non ha nessun significato questa procedura, se non quella di limitare quella che è la funzione, diciamo così, decisiva del Comune, la sua scelta.
Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Vorrei ricordare che la partecipazione dei Comuni a livello di Comitato di zona non è limitativa, perché quando il rappresentante...è come se per chiedere un parere devono essere tutti i 15 Consiglieri di un Consiglio comunale a dire sì o no...cioè, quando il rappresentante andrà ad approvare, a esaminare questi progetti, chiaramente riporterà...tra l'altro non sarà solo uno, ma sarà una determinata proporzione, lì porteranno quello che è il parere del Consiglio che ha esaminato. Perché diciamo "Comitati di zona"? Perché lì ci sono tutte, anche le Organizzazioni Sindacali, ci sono i rappresentanti delle varie forze sociali, e quindi è un momento in più di coesione e, quindi, di partecipazione, visto che i Comitati di zona sono a livello partecipativo.
Pertanto è proprio un controsenso quello che viene detto per togliere questo comma. Questo è proprio rafforzativo di questo momento di partecipazione che dev'esserci alla base, visto che noi abbiamo predisposto in quel determinato modo.
Faval (U.V.) - Allora mettiamo in votazione l'emendamento del Consigliere Riccarand all'articolo 7. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Maggioranza: 15
Favorevoli: 6
Contrari: 18
Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. e i Consiglieri Maquignaz e Pollicini)
Il Consiglio non approva.
Faval (U.V.) - Passiamo quindi ora alla votazione dell'articolo 7. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 21
Maggioranza: 15
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 7 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, e i Consiglieri Maquignaz e Pollicini)
Il Consiglio approva.
Articolo 8. Propongo inizialmente l'esame dell'emendamento della Giunta.
Emendamento
L'art. 8, 1° e 2° comma, è così modificato:
"In armonia con lo Statuto speciale, ai sensi e per i fini di cui agli articoli 11, 2° comma e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Comitato di gestione è composto da 15 membri in rappresentanza di tutti gli ambiti territoriali di cui al 3° comma del precedente art. 2, a ciascuno dei quali spetta almeno un componente in seno al Comitato medesimo, eccetto l'ambito territoriale in cui è compreso il Comune di Aosta cui spettano due rappresentanti.
Esso è eletto dall'assemblea generale anche al di fuori dei propri componenti, mediante elezione con voto limitato ai 4/5 dei membri da eleggere.
Qualcuno chiede la parola? La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Ho già illustrato in apertura, comunque lo vorrei richiamare: sulla modifica che è stata apportata non si è trovato l'accordo, riguarda essenzialmente le modalità di votazione, cioè è legata al voto limitato ai 4/5, per dar la possibilità di arrivare, è chiaro, tramite accordi. Perché altrimenti non si arriva in nessun modo a queste elezioni su una lista legata a una rappresentanza dei Distretti, perché per noi l'attribuzione dei seggi legata alla presenza dei Distretti è fondamentale e, quindi, viene ribadito che è legata ai 4/5, con una possibilità di arrivare a una composizione tipo quella di un Consiglio comunale di 12 a 3. Quindi mi sembra una cosa equa e, quindi, questa è la proposta che viene formulata rispetto all'iniziale che non teneva conto di questa elezione limitata ai 4/5, bensì si eleggevano tutti i 15 nominativi.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Io ritengo che la formulazione adottata dalla Giunta regionale in questo emendamento, mantenga tutta la gravità della precedente formulazione dell'articolo 8. Anzitutto, a mio avviso c'è un vizio di legittimità nella formulazione dell'articolo, in quanto l'articolo 15 del 7° comma della "833" dice che "l'assemblea generale elegge con voto limitato il Comitato di gestione", cioè l'unico criterio che è stabilito dalla legge nazionale è quello che ci sia il voto limitato; ora, rispetto alla precedente formulazione, il voto limitato c'è nel senso che prima non esisteva nessun voto limitato, se si passa al meccanismo dei 4/5.
Quello che però eccede la competenza della legge regionale è il fatto che si stabilisce che questi componenti del Comitato di gestione devono essere ancorati ai Distretti, Distretti che invece, a loro volta, dovrebbero essere definiti successivamente all'autorizzazione dei Comuni. Quindi qui si va oltre quelle che sono le competenze della legge regionale per prefigurare un Comitato di gestione che è costituito da rappresentanti di Distretti e infatti, coerentemente, la prima stesura del disegno di legge regionale, quello presentato a luglio, prevedeva che il Comitato di gestione dell'Associazione era costituito dai Presidenti dei Comitati di Distretto. Poi, quello è stato eliminato perché era illegittimo, perché doveva essere l'assemblea a eleggere, però si è mantenuto fondamentalmente lo stesso meccanismo, e qui ci ritroviamo, invece di avere un Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, ci troveremo con un Comitato di rappresentanti di Distretti. Questo è il primo fatto che reputo negativo, cioè il fatto che c'è un vizio di legittimità in questa scelta.
Secondo elemento: si è scelto di disancorare l'assemblea dell'Associazione, l'assemblea dell'Unità Sanitaria Locale dei Distretti e si recupera e si mantiene invece il collegamento fra Distretti e Comitato di gestione. Questo significa che la modifica positiva che era stata introdotta all'articolo 4 sulla conduzione dell'assemblea è in gran parte vanificata da questo meccanismo.
Un terzo elemento negativo è la complessità del meccanismo che prevede la rappresentanza del Comitato di gestione. Bisogna eleggere 15 membri con un meccanismo...con voti limitati ai 4/5, 15 membri di cui, quindi, la maggioranza ne vota 12, la minoranza dell'assemblea ne vota 3. Però a questi 15 membri devono poi corrispondere i 14 più il Distretto di Aosta che ne ha due, e quindi questo significa che l'assemblea dovrà essere costretta...cioè praticamente si dà un primato a quelle che sono le forze politiche perché attraverso un...giungano a decidere come i componenti dell'assemblea devono votare per il 12 e come per il 3, quindi in gran parte di fatto l'assemblea viene svuotata della possibilità decisionale su questo importante organismo, sull'organismo più importante del Comitato di gestione.
Un ulteriore elemento negativo di questo articolo, a mio avviso, è il fatto che si prevedono 15 membri per il Comitato di gestione; se noi andiamo a vedere tutte le altre leggi regionali, i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali sono previsti con un numero che va da 7 a 9 membri. Soltanto in casi eccezionali, cioè in cui ci sono le Unità Sanitarie Locali particolarmente grosse con dei presidi multizonali, allora si prevede di arrivare al Comitato di gestione con 12 membri per U.S.L. particolarmente vaste.
Qui noi ci troviamo con U.S.L. di limitate dimensioni e prevediamo un Comitato di gestione che addirittura è di 15 membri; ecco, la complessità del meccanismo, i vizi di legittimità che ci sono, le limitazioni che pone l'assemblea e il numero stesso dei componenti, fa sì che sia una scelta che, secondo me, è profondamente negativa, che quindi io non condivido. Voterò contro.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Devo dire all'Assessore Rollandin che, quando prima si discuteva dell'articolo 4, gli avevamo fatto rilevare come il meccanismo del vecchio articolo 4 fosse in sostanza antidemocratico perché escludeva alcuni Comuni e quella è stata perciò una cosa importante, ma avevamo posto l'accento soprattutto su questo articolo 8, perché il meccanismo che allora era previsto era un meccanismo che avevamo definito "truffa", nel senso che si era adottato il metodo dell'elezione con voto limitato, il quale prevede la possibilità di votare all'interno del Comitato di gestione anche per le componenti politiche che sarebbero state escluse, invece, con il vecchio meccanismo.
Un miglioramento c'è stato: noi avevamo proposto il voto limitato ai 2/3 e oggi si propone il voto limitato ai 4/5...va bene, è un miglioramento sostanziale importante. Quello che resta ancora di ambiguo in questa formulazione dell'emendamento dell'articolo 8 riguarda proprio la rigida impostazione di rappresentanza di tutti gli ambiti territoriali. Per così com'è previsto, in effetti, noi siamo convinti che invece ci debba essere un'elezione del Comitato di gestione e non una specie di ratifica, così come viene fuori dal meccanismo che oggi ci è stato presentato.
Il compito di rappresentanza, così come è stato messo nell'emendamento, non ci soddisfa. Noi siamo invece dell'avviso che il Comitato di gestione deve essere composto da 15 membri che sono eletti e che preferibilmente ci debba essere la rappresentanza di tutti i Distretti. Poi, illustrando il nostro emendamento, spieghiamo come facciamo, proponiamo che coloro che non sono eletti possano comunque partecipare ai lavori del Comitato di gestione. Queste sono le osservazioni, bisogna anche rispondere alla complicazione di questo meccanismo. In effetti noi non siamo riusciti a capire come concretamente è possibile questo tipo di elezioni e com'è concretamente possibile che ci siano tutti i rappresentanti, un rappresentante per ognuno degli ambiti territoriali e, se qualcuno di questi non viene eletto, che cosa succede rispetto all'applicazione di questo meccanismo.
Ora, noi ritemiamo che un accordo tra le forze politiche sia importante perché, lo ripeto, tutta questa materia di estrema importanza fa sì che ci debba essere un rapporto tra le forze politiche, ci debba essere sempre un confronto con le forze sociali. Per questo insisteremo sempre nell'inserire emendamenti che prevedono, ai vari livelli, il rapporto con le forze sociali; dicevo, un accordo tra le forze politiche è importante, però sarebbe molto molto più chiaro che il meccanismo elettorale fosse più semplice e meno macchinoso.
Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Nebbia.
Nebbia (P.S.I.) - Illustro anche contemporaneamente l'emendamento presentato, per poter dire che l'emendamento era stato presentato nell'ottica di una rappresentanza dei diversi Distretti in questo Comitato di gestione. Noi avevamo presentato alcuni emendamenti - uno dei quali l'abbiamo ritirato, e l'ultimo lo ritireremo egualmente - andando solamente a sottolineare alcuni aspetti che ci sembravamo fondamentali, e uno di questi era la rappresentanza in questi diversi organismi della popolazione raggruppata nella Città di Aosta.
Altre modifiche che sono state fatte in altri articoli ci hanno soddisfatto; in questo caso, invece, troviamo che non sia in quest'ottica di una rappresentanza di tutti i Distretti nel Comitato di gestione, non ci sia una sufficiente rappresentatività di questa quota di popolazione. Perciò noi avevamo proposto una maggior percentuale dei rappresentanti di Aosta rispetto al totale, pur rendendoci conto delle complicazioni in termini numerici che questo poteva comportare.
Manteniamo l'emendamento per significare che riteniamo comunque esista ancora un certo squilibrio nelle diverse quote di popolazione della Valle d'Aosta; per questo motivo ci asteniamo dagli emendamenti della Giunta e dagli altri emendamenti presentati circa questo articolo.
Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - A proposito di quanto veniva detto da parte di Riccarand della gravità, se pensa che "gravità" voglia solo dire importanza, non so se ho capito bene...l'attribuzione dei seggi è cosa che è stata fatta da tutti. Il fatto che poi la Regione abbia scelto di fare un'assegnazione di seggi legata al territorio, rispetto a un'assegnazione di seggi che altre Regioni hanno fatto legate a dei voti, con dei meccanismi ancora più complessi, ancora più aleatori...mentre noi vogliamo che la rappresentatività di determinati raggruppamenti territoriali, legati ai Comuni, possa essere garantita a questo livello. Poi c'è naturalmente il fatto di dire sono troppi 15...io dico: qui son troppi 15, dall'altra parte son troppi 54; è chiaro che qui il contrasto...non sta a me di rappresentare come sia a tutti comprensibile questa differenza sostanziale, perché a questo livello il Comitato di gestione che è così rappresentativo dei Distretti ha una sua importanza, una sua qualità ben precisa sul sistema quindi di votazione che - viene detto - "è complesso". Ma il sistema di votazione non è affatto complesso, è molto semplice, perché il sistema di votazione, come è stato individuato, cosa comporta, che verrà distinta quella che è la competenza dell'assembla in determinate liste di appartenenza distrettuale in base alle quali verranno votati 12 nominativi, i risultati...cioè chi ha più voti viene eletto. È un meccanismo di elezione molto semplice; è chiaro che anche qui i gruppi che saranno rappresentati o avranno un numero di rappresentanti più piccolo, se non fanno determinati accordi, rischiano di non poter eleggere, ma ancora meno verranno eletti con sistema riduttivo; se il numero dei componenti fosse 6 o 7 ancora meno! Quindi, su questo non penso che ci siano difficoltà.
Per quanto riguarda le osservazioni che ha fatto presente Nebbia, cioè della rappresentatività del Comune di Aosta, è essenzialmente questo, era una preoccupazione che veniva sollevata. Da questo momento è stata garantita, cioè è ripresa nel precedente articolo 4, dove si è parlato della rappresentanza che segue una determinata proporzionalità rispetto alla popolazione a livello di assemblea, mentre qui, essendo a livello gestionale, cioè oltre alla garanzia di due, avendo questa possibilità di incidere, se teniamo conto della rimanenza, cioè del territorio...perché qui sarà essenzialmente un discorso di gestione legato non solo a quello che è il numero di abitanti, ma a quella che è la complessità legata al sistema di dare l'assistenza. Quindi è su questo che noi abbiamo ritenuto più opportuno legarlo a quella che è la rappresentatività territoriale, perché le difficoltà ad esempio di fare la guardia medica in un Comune periferico è molto maggiore che impostare la guardia medica ad Aosta. Ora è necessario che per questi problemi, i problemi di Pronto Soccorso, i problemi dell'assistenza specialistica, tutti questi problemi è giusto che vengano fatti presente, tenuto conto di questa rappresentatività a livello territoriale, a maggior ragione che è legato al fatto che la popolazione è di 39 mila e rotti come quella di Aosta. È per questo che la scelta si è orientata su questo tipo, non per fare un'esclusione di quella che è la possibile rappresentatività del Comune di Aosta, ma piuttosto per legare quelle che sono le difficoltà di erogare l'assistenza di dare le prestazioni sanitarie - che è poi quello che preoccupa nella riforma - perché, è al di là come ho già detto prima della rappresentatività specifica, quello che è essenziale è come verrà data questa assistenza; quindi è lì che si baserà, se c'è un miglioramento si vedrà se c'è un miglioramento rispetto a quello che è l'attuale sistema mutualistico, oppure ci sarà un'impostazione che lascerà ancora delle carenze, è li che si verificherà, e per questo che si è fatta questa scelta.
Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Mafrica.
Mafrica (P.C.I.) - Credo che, rispetto all'impostazione precedente, si debba riconoscere che un miglioramento certamente viene apportato. Il fatto che non si eleggano uno alla volta tutti e 15 i componenti del Comitato di gestione, cosicché la maggioranza relativa era in grado di eleggere tutti e 15 ma che si faccia un'unica votazione, che ognuno possa votare solo 12 nomi su 15, teoricamente permette, perlomeno alla minoranza, di essere rappresentata.
Noi abbiamo dei dubbi sul fatto di collegare però strettamente l'elezione al fatto di avere rappresentanti di tutti e 14 i Distretti. Voglio solo spiegare perché si capisca in che cosa consiste il nostro dubbio: supponiamo per esempio che in alcuni Distretti, si sappia, faccio un esempio, che nel Distretto di Aosta, in quello di Pont-St-Martin e in quello di Verrès, la minoranza pensi di poter avere dei rappresentanti; supponiamo che la maggioranza non voti tre altri Distretti che son dati per scontati essere già di rappresentanza loro, e voti anch'essa sempre su quei tre Distretti scelti dalla minoranza. Capiterebbe allora che, pur avendo un alto numero di voti, i candidati della minoranza sarebbero esclusi, perché risulterebbero secondi e, diciamo, invece in Distretti non presi in considerazione della minoranza sarebbero comunque eletti quelli della maggioranza.
Il meccanismo può sembrare complicato, ma poi in realtà si può fare: noi proponiamo, quindi, per eliminare queste possibilità - e noi abbiamo preoccupazioni rispetto all'accordo delle forze politiche - mi sembra, anzi, doveroso poi che le forze politiche lì raggiungano l'accordo, perché si tratta di gestire la salute della gente, e non si dovrebbe neanche andare a scontri per aver eletto uno o l'altro. Ma, diciamo, per salvaguardare il più possibile anche la rappresentanza e la minoranza, proponiamo che siano eletti i 15 che hanno più voti e, quindi, magari in un Distretto possono essere eletti secondo la nostra proposta uno della maggioranza e uno della minoranza.
I Distretti non rappresentati - questa è la nostra proposta - partecipino comunque, con diritto diciamo non di voto, ma con voto consultivo, a tutti i lavori. Ecco, questa è un po' la nostra proposta, quindi teniamo conto dell'esigenza di avere una presenza di tutti i Distretti, però chiediamo che siano eletti i 15 che hanno più voti, che l'elezione sia più possibile diretta e che quindi si eliminino dal testo della legge tutte le possibili complicazioni che possono sorgere.
Faval (U.V.) - Se nessun altro chiede la parola, metto in votazione l'emendamento all'articolo 8 proposto dalla Giunta. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 20
Maggioranza: 16
Favorevoli: 19
Contrari: 1
Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del P.S.I. e quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lanivi)
Il Consiglio approva.
Passiamo all'esame dell'emendamento presentato, sempre all'articolo 8, dal Consigliere Riccarand. Chi chiede la parola? La parola al Consigliere Riccarand.
Emendamento
Art. 8, primo e secondo comma
Sono sostituiti dal seguente: "Il Comitato di gestione è composto da 9 membri. Esso è eletto dall'assemblea generale con voto limitato ai due terzi dei componenti il Comitato stesso.".
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - L'emendamento propone che il Comitato di gestione, invece di essere eletto così come prevede il disegno di legge della Giunta, cioè di 15 membri ancorati ai Distretti, sia costituito da un numero minore di componenti, quindi permettendo una maggiore funzionalità all'organismo stesso; sia quindi composto da 9 membri, eletto con voto limitato ai 2/3, in modo che la maggioranza diciamo dell'assemblea, la maggioranza politica dei Comuni ne voti 6 e la minoranza ne voti 3, in modo da garantire maggiormente anche una rappresentanza dei diversi componenti che saranno presenti all'interno della... Si tratta del meccanismo che, diciamo così, è stato adottato praticamente da quasi tutte le leggi regionali, che è molto più agevole, molto più snello e, secondo me, maggiormente rispondente a quelle che sono le finalità di questo Comitato.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Allora metto in votazione l'emendamento all'articolo 8 proposto dal Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 22
Maggioranza: 15
Favorevoli: 4
Contrari: 18
Astenuti: 7 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, e quelli del P.S.I.)
Il Consiglio non approva.
Esaminiamo quindi l'emendamento presentato dal Partito Comunista.
Emendamento
Art. 8
Sostituire il primo e il secondo comma dell'emendamento della Giunta, e il terzo comma, con il seguente: "Il Comitato di gestione è composto da 15 membri eletti dall'assemblea generale, preferibilmente in rappresentanza di ciascun Comitato di zona, con voto limitato ai 4/5 dei membri da eleggere. In ogni caso, se un Comitato di zona non avesse un suo rappresentante negli eletti nel Comitato di gestione, il Presidente di quel Comitato di zona è invitato, con voto consultivo, alla riunione del Comitato di gestione.".
Qualcuno chiede la parola? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Ma noi chiediamo di sostituire il 1° e il 2° comma dell'emendamento dell'Assessore, e il 3° comma del testo originale con una formulazione molto, molto semplice in cui si dice che il Comitato di gestione è composto di 15 membri che sono eletti dall'assemblea generale, preferibilmente in rappresentanza di ciascun Comitato di zona, con voto limitato ai 4/5, se ci atteniamo a quello che è stato l'accordo. In ogni caso, se un Comitato di zona non avesse un suo rappresentante negli eletti, il Presidente di quel Comitato di zona è invitato, con voto consultivo, alla riunione del Comitato di gestione. Ci sembra che in questo modo sia molto più chiaro il meccanismo e sia garantita la possibilità anche di partecipazione di tutti i Comitati di gestione.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Allora metto in votazione la proposta di emendamento all'articolo 8 del Partito Comunista. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 22
Maggioranza: 15
Favorevoli: 5
Contrari: 17
Astenuti: 6 (i Consiglieri del Gruppo P.S.I., quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lanivi, e il Consigliere Riccarand)
Il Consiglio non approva.
Esaminiamo allora l'emendamento presentato dal Partito Socialista, il quale mi pare che già nel precedente intervento abbia illustrato l'emendamento. Lo metto quindi in votazione.
Emendamento
Art. 8 del D.D.L. 99
Il primo comma è modificato in tal modo: "Il Comitato di gestione è composto da 19 membri, uno in rappresentanza di ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2, eccetto l'ambito territoriale in cui è compresa Aosta che ne esprime sei.".
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 20
Maggioranza: 15
Favorevoli: 2
Contrari: 18
Astenuti: 8 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, e quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lanivi)
Il Consiglio non approva.
Mettiamo quindi in votazione, a questo punto, l'articolo 8 emendato in base all'emendamento presentato dalla Giunta, che il Consiglio ha approvato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 18
Maggioranza: 15
Favorevoli: 17
Contrari: 1
Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del P.S.I. e quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lanivi)
Il Consiglio approva.
Articolo 9. All'articolo 9 abbiamo due emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand.
Emendamento
Art. 9, terzo comma
È soppresso.
Emendamento
Art. 9, quarto comma
È soppresso.
La parola al Consigliere Riccarand, al quale chiedo, se è d'accordo, visto che propone gli emendamenti al 3° e 4° comma, di procedere a un'unica votazione, sempre con la riserva di cui sopra. La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Con questi due commi sostanzialmente si prevede la soppressione di questi due commi in modo che si sancisca che la carica del Presidente del Comitato di gestione e di Presidente dell'assemblea dell'Associazione sia...non dico separata, che sarebbe la cosa migliore, ma almeno possa esser separata, almeno che ci sia la possibilità da parte del Comitato di gestione di decidere se il Presidente dell'Associazione deve essere anche Presidente del Comitato di gestione, oppure se le due cariche devono essere separate. Conseguentemente, evidentemente, se le due cariche fossero separate, è chiaro che il Presidente del Comitato di gestione non potrebbe più rappresentare l'Associazione dei Comuni, ma rappresenterebbe soltanto più il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Viste le modifiche che sono state apportate nell'articolo precedente all'articolo 3, in cui si sganciava la figura del Presidente dell'Associazione rispetto al Presidente del Comitato di gestione, l'articolato così rappresentato, cioè quello del 9, è chiaro che con due commi...a parte che potevano essere modificati, vale a dire: nel momento cui si stabilisce la non incompatibilità delle due figure si possono sopprimere.
Si può accettare il fatto di sopprimere questi due articoli, tra l'altro l'ultima parte altrimenti veniva modificata, ma si può benissimo sopprimere; quindi va bene la soppressione di questi due: del terzo e quarto comma.
Faval (U.V.) - Procediamo a un'unica votazione, se nessun altro chiede la parola sull'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 23
Maggioranza: 14
Favorevoli: 23
Contrari: nessuno
Astenuti: 3 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lanivi)
Il Consiglio approva.
Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 9 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mamo. Contrari? Astenuti? Esito della votazione: stesso risultato...dobbiamo rettificare.
Rettifico l'esito della votazione che è il seguente:
Presenti: 24
Votanti: 21
Maggioranza: 13
Favorevoli: 21
Contrari: nessuno
Astenuti: 3 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lanivi)
Il Consiglio approva.
Articolo 10. All'articolo 10 abbiamo due emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand.
Emendamento
Art. 10, secondo comma
È aggiunto il seguente capoverso: "- fino ad un massimo di 48 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione oltre 40.000 abitanti".
Emendamento
Art. 10, settimo comma
È soppresso.
Abbiamo poi emendamenti del Partito Comunista.
Emendamenti
Art. 10
Sostituire l'articolo con il seguente:
"In ciascun Distretto sanitario di base è istituito un Comitato di zona, di partecipazione, e gestione sociale espresso dai Comuni aggregati nel Distretto stesso.
Nel caso di coincidenza dell'ambito territoriale del Distretto con quello di un singolo comune, il Comitato di zona è espresso dal Consiglio comunale, i cui membri non possono superare il numero dei componenti del Consiglio comunale stesso.
Nel caso che il Distretto comprenda una porzione del territorio comunale, il Comitato di zona è espresso dal Consiglio di circoscrizione o di quartiere o di frazione, di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, i cui membri non possono superare il numero dei componenti del Consiglio di circoscrizione, di quartiere o di frazione.
Nel caso che il Distretto corrisponda al territorio di una Comunità Montana, il Comitato di zona è espresso dal Consiglio della Comunità Montana. Comunque tutti i Comuni facenti parte della Comunità Montana dovranno avere garantita la loro presenza nel Comitato di zona, i cui membri non possono superare il numero dei componenti del Consiglio della Comunità Montana.
Nel caso che il Distretto corrisponda al territorio di più Comuni, il Comitato di zona è composto da rappresentanti espressi dai Comuni che ne fanno parte, secondo i seguenti criteri:
- 20 rappresentanti per i Comitati di zona con popolazione fino a 4.000 abitanti;
- 30 rappresentanti per i Comitati di zona con popolazione fino a 7.000 abitanti;
- 40 rappresentanti per i Comitati di zona con popolazione superiore ai 7.000 abitanti.
Il numero dei membri che ogni Consiglio comunale deve esprimere si ottiene dividendo il numero di abitanti del Comune per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva del Comitato di zona e il numero dei componenti spettanti ai Comitato stesso, previsto nel comma precedente. Al fine di raggiungere il quorum del numero dei componenti del Comitato di zona, verranno computati i resti più alti.
Il numero di membri che ciascun Consiglio comunale deve esprimere non può superare il numero complessivo dei membri del Consiglio comunale.
Al fine dell'individuazione del numero degli abitanti si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente".
In subordine all'emendamento precedente sostituire al 7° comma le parole: "la metà del" con "il".
Propongo di passare all'esame dell'emendamento presentato dal Partito Comunista, in quanto si tratta di un emendamento sostitutivo dell'articolo originale. Qualcuno chiede la parola? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Noi chiediamo di sostituire l'articolo nella prima parte soprattutto, per articolare meglio questo Comitato di zona per la partecipazione e gestione sociale.
Noi partiamo dalla convinzione che i Distretti possono evidentemente essere modificati, per cui sosteniamo che, nel caso il Distretto coincida con un singolo Comune, il Comitato di zona è espresso dall'intero Consiglio comunale; nel caso il Distretto comprenda una porzione del territorio comunale, il Comitato di zona è espresso dal Consiglio di circoscrizione o dal Consiglio di quartiere o di frazione. Nel caso in cui, poi, il Distretto coincida con una Comunità Montana, il Comitato di zona è espresso dal Consiglio della Comunità Montana.
Ci sembra che questa prima parte dell'articolo debba essere modificata proprio per dare completezza alla legge, anche per quella convinzione che abbiamo espresso la volta scorsa che la Regione deve dare indirizzi; dopodiché...la formazione completa di questi organismi, ecco, sia demandata all'Associazione dei Comuni. Per il resto va bene il sistema scelto; non siamo tuttavia d'accordo, ma alcuni sbarramenti sono introdotti nella legge o forse dalla Giunta e, nella formulazione sostitutiva dell'articolo, noi ritroviamo questi emendamenti riformulando l'articolo. Ricordo che, poi, abbiamo in via subordinata anche un emendamento che vorremmo discutere comunque rispetto al testo presentato.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? La parola al Consigliere Pollicini.
Pollicini (D.P.) - Sono d'accordo su una parte di questo emendamento, là dove molto timidamente si vuol dare un piccolo ruolo al Consiglio di Comunità Montane, cercando appunto di non esagerare troppo. Non siamo d'accordo nella parte che riguarda l'aumento, la pletoricità di rappresentanza da parte dei singoli Comitati di zona in funzione degli abitanti del Distretto.
Quindi, se la votazione è unica, ci asterremo; se fosse separata nelle due parti, saremo favorevoli alla prima parte, ma contrari alla seconda parte.
Faval (U.V.) - Potremmo anche procedere a una votazione relativa al comma; se qualcuno lo richiede, lo possiamo anche fare. La parola al Consigliere Mafrica.
Mafrica (P.C.I.) - Se si vuole suddividere il nostro articolo sostitutivo in due parti noi siamo d'accordo; si potrebbero prendere i primi quattro commi e poi i successivi.
Rispetto all'osservazione fatta dal Consigliere Pollicini, ci fa un po' strano che dica che noi sosteniamo timidamente le Comunità Montane. Noi perlomeno abbiamo presentato degli emendamenti e ne stiamo discutendo; voi non avete fatto, almeno in questa occasione, altrettanto! Beh, voi forse adesso l'autobus state facendo fatica...forse riuscirete a salirci sopra, non è questo il problema.
Per quel che riguarda il numero di rappresentanti proposto da noi, noi crediamo che la rappresentanza da noi proposta di 20 rappresentanti per i Comitati fino a 4.000 abitanti, 30 fino a 7.000 e 40 per numero superiore sia una proporzionalità migliore di quella proposta nel testo di legge. E non è che in questo senso ci sia una verità assoluta, è un criterio di maggiore proporzionalità.
Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Sulla strutturazione dell'Unità Sanitaria Locale in Distretti ho già detto prima, non sto a ribadire il concetto. Voglio solo dire un particolare a proposito del caso del Distretto...non è prevista nessuna parte...col Comune. Al massimo è l'Unità Sanitaria Locale che coincide col Comune e non il Distretto, perché il Distretto è una struttura del Comune singolo o associato, sarebbe un controsenso quando si parla di Distretti a livello di Associazione, quindi l'Associazione...però, cosa fa lo stesso Comune che costituisce il Distretto, il quale fa parte di un'Unità Sanitaria Locale? È un po' un controsenso.
Se, diciamo, nell'altra parte, va bene il fatto da voi ribadito che i Distretti possono essere assicurati - e quello l'ho già detto prima - noi, invece, riteniamo che questa articolazione sia già stata fatta precedentemente.
La coincidenza è comune e, nel caso non succeda questo, la possibilità che la Comunità Montana possa giungere ad essere un'Unità Sanitaria Locale, ma non un Distretto...quindi questi due casi sono entrambi esclusi, per cui non vedo il motivo di fare accenni più o meno sottintesi, più o meno velati.
Faval (U.V.) - Comunico al Consiglio che non è possibile procedere a una votazione separata dell'emendamento presentato dal Partito Comunista, in quanto tale procedura è prevista solo e unicamente per i provvedimenti di carattere amministrativo. Trattandosi in questo caso, invece, di provvedimento di carattere legislativo, noi non possiamo procedere con questo tipo di votazione. Nulla impedisce, però al Gruppo dei Democratici Popolari di presentare un emendamento relativo ai commi. Volendo, se non si può, facciamo un'unica votazione, d'accordo?
Procediamo alla votazione sull'emendamento del Partito Comunista sull'articolo 10. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Perlomeno alzate la mano...Maquignaz si astiene, vota a favore, vota contro...scusate, per cortesia, ma così non possiamo procedere! Ripetiamo la votazione. Chi è favorevole all'emendamento sull'articolo 10 presentato dal Partito Comunista è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 23
Maggioranza: 15
Favorevoli: 6
Contrari: 17
Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P. e il Consigliere Nebbia)
Il Consiglio non approva.
Esaminiamo quindi a questo punto l'emendamento presentato dal Partito Comunista in subordine alla non approvazione del precedente emendamento. Qualcuno chiede la parola? La parola al Consigliere Mafrica.
Mafrica (P.C.I.) - L'emendamento in subordine tende a togliere uno sbarramento alla rappresentanza dei diversi Comuni nell'ambito del Comitato di Distretto. Con il testo dell'articolo proposto dalla Giunta, non potendo un Comune avere più rappresentanti della metà del numero dei presenti in Consiglio comunale...Consiglieri, avevo già illustrato la volta scorsa come una decina di Comuni, da Courmayeur a Pont-St-Martin, a Verrès, ad Ayas, ad Aosta fossero sottorappresentati. Noi proponiamo di sopprimere queste sbarramento, di lasciare invece la rappresentanza di questi Comuni proporzionale al numero degli abitanti.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Allora, metto in votazione l'emendamento presentato dal Partito Comunista in subordine alla non approvazione del precedente emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 22
Maggioranza: 14
Favorevoli: 6
Contrari: 16
Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo del P.S.I. e quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lustrissy)
Il Consiglio non approva.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand. La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Sono gli emendamenti al 2° e 7° comma che hanno la stessa finalità all'emendamento precedente del Partito Comunista, cioè si tratta di prevedere una maggiore rappresentanza per il Comitato di Distretto a cui fa capo il Distretto di Aosta, perché, se si considera che un Distretto con una popolazione fino a 10.000 abitanti ha 30 rappresentanti e poi un Distretto che arriva a 49.000 abitanti ha soltanto 40 rappresentanti, evidentemente si nota la sproporzione. È chiaro che, essendo stato modificato il meccanismo per eleggere i rappresentanti nell'assemblea dell'Associazione dei Comuni, parte dell'importanza di questa modifica è caduta, perché prima era molto importante, evidentemente, avere dei Comitati diversi perché poi erano loro che si esprimevano. Essendo stato modificato, perde parte dell'importanza; comunque rimane abbastanza significativo, penso, cercare di prevedere dei meccanismi che non penalizzino appunto il Comune di Aosta e il Distretto in cui ricade il Comune di Aosta, e il senso dei due emendamenti è questo.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Chiedo al Consigliere Riccarand se vogliamo mettere in votazione entrambi i commi. Allora, pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand concernente il 2° e il 7° comma dell'articolo 10. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 21
Maggioranza: 14
Favorevoli: 6
Contrari: 15
Astenuti: 5 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lustrissy, e quelli del P.S.I.)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in approvazione l'articolo 10. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 16
Maggioranza: 14
Favorevoli: 15
Contrari: 1
Astenuti: 10 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli del P.S.I. e quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lustrissy)
Il Consiglio approva.
Il Consigliere Riccarand ha presentato un emendamento per la proposta di un articolo 10bis.
Emendamento
Art. 10 aggiuntivo (Art. 10bis)
"Negli ambiti territoriali corrispondenti al territorio di una Comunità Montana, di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, il Comitato di zona è costituito dal direttivo della Comunità Montana.".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Questo emendamento tende a introdurre un principio che è presente nello spirito della legge 833 e che è stato ripreso anche nell'emendamento presentato dal Partito Comunista, che è quello di indicare nell'organo di gestione della Comunità Montana l'organo di gestione e il Comitato di zona del Distretto, laddove Distretto e Comunità Montana coincidono. Sono due casi, mi pare che siano il primo e il terzo Distretto, se ricordo bene, in cui coincidono Comunità Montane e il Distretto. È sbagliato, non è giustificato, se non appunto da una volontà di non tener conto delle Comunità Montane, prevedere degli organismi dei Comitati di zona diversi dagli organismi della Comunità Montana in quei Distretti che coincidono con le Comunità Montane.
Ho notato, rileggendo, che sul testo dell'emendamento c'è scritto "direttivo della Comunità Montana". Evidentemente non è giusto: è il Consiglio della Comunità Montana; comunque si tratta, penso, di un emendamento rispondente a quello che è lo spirito della legge 833 e che, comunque, ho visto che già l'altra volta era stato respinto, quindi non credo che...
Faval (U.V.) - Allora metto in votazione la proposta dell'articolo 10bis, presentata dal Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 27
Maggioranza: 14
Favorevoli: 11
Contrari: 16
Astenuti: nessuno
Il Consiglio non approva.
Articolo 11. All'articolo 11 è stato presentato un emendamento sostitutivo del Consigliere Riccarand.
Emendamento
Art. 11
È soppresso e sostituito dal seguente articolo:
"I Comuni, singoli od associati, in attuazione dei principi fissati dagli articoli 13, terzo comma, e 15, quarto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informazione a livello di U.S.L. e di Distretto di base.
L'assemblea, al fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, istituisce rapporti di consultazione e di collaborazione con i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, di associazioni di altri organismi sociali, nonché dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e realizza un articolato sistema informativo sull'attività della U.S.L..
La gestione dei servizi sanitari e assistenziali è attuata con la partecipazione delle forze sindacali e sociali operanti sul territorio, le quali definiscono autonomamente le forme organizzative idonee per l'attuazione del controllo popolare sulle scelte politiche, programmatiche ed operative della Regione e degli enti preposti alla gestione dei servizi.".
L'articolo 10 l'abbiamo già votato globalmente, poi abbiamo votato quello sostitutivo di Riccarand; adesso andiamo all'articolo 11 e do la parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - L'articolo 11 è uno di quegli articoli che regolamentano la partecipazione e il ruolo delle forze sociali, cioè sindacali, eccetera, nella gestione del Servizio Sanitario locale, ed è uno dei punti su cui, ad esempio, c'è stato maggiormente...diciamo che è un argomento che tocca più direttamente anche il ruolo delle Organizzazioni Sindacali...Organizzazioni Sindacali che, appunto, ricordo, nell'incontro che c'è stato con la Commissione sanitaria in cui erano presenti altri Consiglieri, costoro hanno espresso delle grosse riserve e alcune critiche sulla caratteristica di questo articolo che evidentemente non definisce bene, diciamo così, quello che può essere il ruolo della maggiore formazione sindacale. E poi soprattutto inquadra, diciamo così, in modo rigido, quelli che sono i meccanismi di ruoli...diciamo delle Organizzazioni Sindacali, trasformando i momenti di cogestione in quelli che invece devono essere momenti di controllo dal basso decisi autonomamente, secondo propri criteri da parte dell'Organizzazione Sindacale. Quindi, in sostanza, io propongo un emendamento soppressivo dell'articolo 11, così come formulato dal disegno di legge, in modo da dare possibilità, a parte le forze sociali, a parte le Organizzazioni Sindacali, di definire autonomamente, secondo propri criteri, il modo con cui ritengono di poter partecipare e controllare alla gestione del Servizio Sanitario Regionale.
Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Come ho già avuto occasione di dire nel momento dell'incontro con le Organizzazioni Sindacali, il cui il parere non era unanime, cioè non è che fossero tutte concordi nelle osservazioni...comunque, a livello di partecipazione, ho detto che non è possibile mettere una norma che preveda, da parte nostra, una limitazione di quella che è la scelta successiva dei Comuni, vale a dire tutte le Organizzazioni Sindacali e sociali che sono istituzionalmente rappresentate, che quindi possono chiedere di essere presenti in questo momento, hanno il diritto di presentare le loro candidature. Saranno poi i Comuni a valutare quali di queste sarà giusto che siano rappresentate in questo organismo, e non è logico invece da parte nostra limitare. Ho ricordato anche gli esempi abbastanza significativi di quanto è successo a livello delle convenzioni; la convenzione medico-generica è stata impugnata al TAR solo perché, al momento della stesura, erano state indicate le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, escludendo la possibilità che i Consigli regionali, al momento della nomina, avessero potuto prendere in considerazione delle segnalazioni dei sindacati minori, e il TAR ha dato ragione a questa seconda ipotesi. Quindi mi sembrava altamente controproducente il fatto di mettere dei vincoli limitativi, mentre qui si dà solo una limitazione di numero, non di partecipazione, tranne per quei Comuni che decidono quale di queste deve essere rappresentata, quindi quale di questi nominativi va bene. Non abbiamo messo delle limitazioni, difatti abbiamo detto che, qualora il numero sia già concordato, va tutto bene, cioè il Consiglio non si esprime sulla figura, vale a dire che se ce n'è uno solo è quello designato dalle Organizzazioni Sindacali, quello va bene; se ce ne sono tre, è chiaro che dovrà essere una scelta, se c'è un posto solo; quindi su questo punto mi sembra di essere stato abbastanza chiaro.
Faval (U.V.) - Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola...la parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Per un'ulteriore precisazione: l'articolo 13 della legge 833, al 3° comma, dice: "I Comuni, singoli o associati, assicurano...la più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali"...eccetera, cioè il soggetto, diciamo così, promotore di questa partecipazione, di questi criteri sono i Comuni singoli o associati. Ecco, invece qui definite con legge regionale il modo con cui viene attuata questa partecipazione che va oltre quelle che sono le competenze della legge regionale che, invece, deve attribuire; sono poi i Comuni, attraverso la loro Associazione, che devono stabilire le forme di consultazione con le formazioni sociali e le forme di partecipazione di queste formazioni varie...non è di competenza della legge regionale!
Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Ma solo brevemente, per contraddire quello che viene invece apportato come argomentazione. Voglio invece fare presente che, nella stesura della legge e nei commenti, viene detto che un apposito regolamento non dovrà prendere in considerazione quell'argomento che viene detto e regolamentato, ma si dovrà ad esempio stabilire se i soggetti che non hanno 18 anni, ad esempio, possono essere eletti o no, cioè se determinate funzioni come regolamento potranno essere prese in considerazione o meno, e questo...adesso non sto a leggere per comodità tutti questi particolari, però, nell'ambito della discussione in aula, quando si è preso in considerazione questo principio di partecipazione, si è detto: "ai Comuni spetterà di stabilire se ci sono ulteriori limitazioni"...vale a dire: se un rappresentante che sia segnalato alle Organizzazioni Sindacali - ad esempio, citavo uno dei casi possibili - non ha 18 anni, può essere rappresentato o no? Non c'è nessuna norma che lo stabilisca o che lo vieti, quindi sarà a discrezione il propendere per il sì o per il no.
Faval (U.V.) - Allora metto in votazione l'emendamento del Consigliere Riccarand all'articolo 11. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Se alzate le mani, evitate al Consigliere Segretario di dare delle interpretazioni che poi magari si rivelano, come nel caso, non corrette.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 18
Maggioranza: 13
Favorevoli: 2
Contrari: 16
Astenuti: 6 (i Consiglieri Mafrica, Péaquin e Tonino del Gruppo del P.C.I., i Consiglieri Lanivi e Pollicini dei D.P. ed il Consigliere Nebbia del P.S.I.)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in votazione l'articolo 11. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 17
Maggioranza: 13
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Astenuti: 7 (i Consiglieri Bajocco, Mafrica, Péaquin e Tonino del Gruppo del P.C.I., i Consiglieri Lanivi e Pollicini dei D.P. ed il Consigliere Nebbia del P.S.I.)
Il Consiglio approva.
Per i successivi articoli 12, 13 e 14 il Consigliere Riccarand ha presentato degli emendamenti soppressivi.
Emendamento
Art. 12
È soppresso.
Emendamento
Art. 13
È soppresso.
Emendamento
Art. 14
È soppresso.
Ora mi rivolgo sempre al Consigliere Riccarand: dal momento che abbiamo già votato all'inizio un emendamento globale che comprendeva la soppressione dei primi 15 articoli, penso che non sia opportuno procedere ad un'ulteriore votazione. Il Consiglio si è già espresso. La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Sì, però qui si tratterebbe...si può fare un'unica votazione per i tre articoli di cui si propone la soppressione perché, evidentemente, pur mantenendo il Titolo I, può avere un significato anche sopprimere soltanto questa parte costituita da questi articoli, perché gli articoli 12, 13 e 14 - e lo vediamo globalmente - regolamentano quelli che sono...diciamo i meccanismi del funzionamento dei Comitati di zona, dei Comitati di Distretto.
Ora, io ritengo che questi criteri di regolamentazione e di funzionamento dei Comitati di zona non debbano essere definiti con legge regionale, ma che siano di competenza dell'Associazione che si dà i propri criteri per la gestione dei Comitati, sia per i Distretti, sia per gli organismi che devono precedere a questi Distretti. Quindi si tratta di un problema, diciamo, di tipo particolare, cioè a mio avviso qui la legge regionale eccede le sue competenze e va a regolamentare in un campo che non è di sua competenza.
Faval (U.V.) - Obiezioni? Allora possiamo votare complessivamente la proposta di soppressione degli articoli 12, 13 e 14. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 18
Maggioranza: 13
Favorevoli: 1
Contrari: 17
Astenuti: 6 (i Consiglieri Bajocco, Mafrica, Péaquin e Tonino del Gruppo del P.C.I. e i Consiglieri Lanivi e Pollicini dei D.P.)
Il Consiglio non approva.
Articolo 12. Riprendiamo l'esame e la votazione. Se non vi sono richieste d'interventi, pongo in votazione l'approvazione dell'articolo 12. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 17
Maggioranza: 13
Favorevoli: 16
Contrari: 1
Astenuti: 7 (i Consiglieri Bajocco, Mafrica, Péaquin e Tonino del Gruppo del P.C.I., i Consiglieri Lanivi e Pollicini dei D.P. ed il Consigliere Nebbia del P.S.I.)
Il Consiglio approva.
Articolo 13. Qualcuno chiede la parola? Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Stesso risultato.
Articolo 14. Qualcuno chiede la parola? Allora metto in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Stesso risultato.
Articolo 15. All'articolo 15 passiamo all'esame dell'emendamento presentato dalla Giunta.
Emendamento
L'art. 15, 1° e 3° comma, è così modificato ed integrato:
"Ai componenti dell'assemblea generale ed a quelli dei Comitati di cui al precedente articolo 10 compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i Consigli comunali con popolazione corrispondente a quella degli ambiti territoriali di competenza.
...omissis...
Il terzo comma è abrogato e sostituito con il seguente:
Ai componenti il Comitato di gestione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.".
L'Assessore chiede la parola?
Rollandin (U.V.) - Vorrei solo far presente che questo emendamento presentato dalla Giunta è una conseguenza di quello che si dice all'inizio del 2° comma: "Al Presidente ed ai membri del Comitato di gestione dell'Associazione compete una indennità di carica", riguarda la questione, compete l'indennità di carica. La stessa cosa è legata al discorso che avevamo fatto prima: essendoci la possibilità che ci siano chiaramente persone diverse, è giusto che venga inserito anche questo. È una precisazione.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola sull'emendamento presentato dalla Giunta? Nessuno chiede la parola. Metto in votazione l'emendamento all'articolo 15 presentato dalla Giunta regionale. Chi è favorevole è pregate di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 22
Maggioranza: 13
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Astenuti: 2 (i Consiglieri Lanivi e Pollicini del Gruppo dei D.P.)
Il Consiglio approva.
Sono stati presentati, sempre all'articolo 15, tre emendamenti del Consigliere Riccarand.
Emendamento
Art. 15
Il titolo è sostituito dal seguente: "Incompatibilità e indennità di funzione".
Emendamento
Art. 15, primo comma
Sopprimere: "Ed a quelli dei Comitati di cui al precedente articolo 10".
Emendamento
Articolo 15, quarto comma
È sostituito dal seguente: "La carica di membro o Presidente del Comitato di gestione non è compatibile né con le altre cariche che dalla legge siano dichiarate incompatibili con quella di Consigliere comunale, né con la carica di Sindaco o Assessore comunale, né con la carica di Presidente di Comunità Montana".
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora, il primo emendamento riguarda il titolo, se si propone di introdurre accanto all'indennità di funzione anche il problema dell'incompatibilità, cioè è abbastanza grave che non si prevedano all'interno della legge delle incompatibilità di carica, per cui si verificheranno dei cumuli di cariche che saranno negative rispetto a un ruolo, diciamo così, di suddivisione del potere.
L'emendamento al 1° comma propone di sopprimere che l'indennità di presenza sia data anche ai membri dei Comitati di Distretto; questo sia per il discorso fatto precedentemente, perché non è compito della legge regionale normare sul funzionamento, sull'indennità, su tutti quanti quelli che sono i criteri del funzionamento a livello di Distretto, quindi neppure a livello di indennità.
L'emendamento al 4° comma è quello che è più sostanziale: si tratta di prevedere l'incompatibilità fra la carica di membro o di componente del Comitato di gestione, cioè di quelle 15 persone che gestiranno l'Unità Sanitaria Locale, con la carica di Sindaco, Assessore comunale, o la carica di Presidente di Comunità Montana. Questo per evitare, evidentemente, questo cumulo di cariche; inoltre viene ribadito nell'emendamento che tutte queste cariche sono incompatibili con, diciamo così, quelle che sono dichiarate incompatibili con la carica di Consigliere comunale. Soltanto chi ha i requisiti per fare il Consigliere comunale può far parte del Comitato di gestione o della presidenza del Comitato di gestione.
Vorrei sottolineare che nella formulazione come prevista dalla Giunta sull'indennità di funzione...facciamo un esempio: per il Sindaco di Courmayeur, tanto per fare un esempio, che potrebbe essere anche Presidente della Comunità, o membro del direttivo, che è componente del Comitato di Distretto n° 1 o quello che sia, componente dell'assemblea generale dell'Associazione e membro del Comitato di gestione dell'Associazione, si verifica questo caso. Questa persona prende l'indennità di carica mensile in quanto Sindaco, l'indennità di carica in quanto Presidente o membro del Comitato di Distretto pari a quella spettante a un Consigliere di un Comune con circa 114.000 abitanti; il 50 percento di carica mensile in quanto membro del Comitato di gestione, pari a quella del Sindaco di un Comune con 114.000 abitanti...cioè si verifica un cumulo di indennità di funzioni che è del tutto ingiustificato; anche qui, se andiamo a vedere tutta un'altra serie di norme di legge regionali, sono previsti dei limiti molto forti. Non ci possono essere questi cumuli di indennità di funzione.
Faval (U.V.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Voglio solo ricordare a Riccarand che non si tratta di spartizione di potere, ma si tratta di gestire quella che è la materia sanitaria. Quindi, il fatto che non si prevedono incompatibilità per determinati organismi, vale a dire che il Sindaco, un Sindaco possa contemporaneamente essere membro dell'assemblea, membro del Comitato di gestione, mi sembra funzionale, non solo logico. E non si tratta di vedere se l'indennità di presenza che prende anche all'Associazione la prende anche come Sindaco qual è. Quei conti che vengono fatti tra l'altro dall'altra parte non preoccupano quando si tratta di istituire determinate altre associazioni; di questo non se ne preoccupi, non vedo assolutamente tutto questo pericolo di una persona che voglia poi prendersi tutti questi carichi di impegni, perché questo è soprattutto da vedere se si troveranno le persone che hanno voglia di sobbarcarsi questo. Non si trova già più chi ha voglia di fare il Sindaco, altro che chi ha voglia di tenersi tutte queste cariche! Spero che ci siano altri Riccarand...
Faval (U.V.) - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Si dice sempre che la gente non vuole più fare il Sindaco perché le funzioni del Sindaco sono sempre maggiori, le competenze che ha e il lavoro da fare...qui addirittura si permette e si prevede di permettere che un Sindaco...possono andare a far parte di un Comitato che deve gestire tutta un'Unità Sanitaria Locale e cha quindi deve operare a tempo pieno...no, d'accordo, però la legge deve anche cercare di limitare i fenomeni di pazzia!
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Propongo e chiedo al Consigliere Riccarand se è possibile mettere in votazione tutti e tre gli emendamenti dell'articolo 15 con un'unica votazione.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Sì, ma se tu sei d'accordo, sempre con quella riserva che avevamo detto all'inizio; nel caso qualcuno, invece, ritenesse di dover votare...
Faval (U.V.) - Va bene, allora procediamo con il primo emendamento del Consigliere Riccarand all'articolo 15, che in questo caso riguarda il titolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 22
Maggioranza: 13
Favorevoli: 6
Contrari: 16
Astenuti: 3 (i Consiglieri Lanivi, Nebbia e Pollicini)
Il Consiglio non approva.
Metto in votazione l'emendamento all'articolo 15 presentato dal Consigliere Riccarand concernente il 1° comma. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 17
Maggioranza: 13
Favorevoli: 1
Contrari: 16
Astenuti: 8 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, ed i Consiglieri Lanivi, Nebbia e Pollicini)
Il Consiglio non approva.
Metto allora in votazione l'emendamento all'articolo 15 concernente il 4° comma dell'articolo 15 presentato al Consigliere Riccarand. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 25
Votanti: 22
Maggioranza: 13
Favorevoli: 6
Contrari: 16
Astenuti: 3 (i Consiglieri Lanivi, Nebbia e Pollicini)
Il Consiglio non approva.
Si passa ora all'emendamento presentato dal Partito Comunista.
Emendamento
Aggiungere all'inizio del secondo comma le seguenti parole: "Al Presidente dell'assemblea generale e"
Qualcuno chiede la parola? Allora mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal Partito Comunista. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 25
Maggioranza: 15
Favorevoli: 25
Contrari: nessuno
Astenuti: 3 (i Consiglieri Lanivi, Maquignaz e Pollicini)
Il Consiglio approva.
Passiamo ora alla votazione dell'articolo 15 emendato in base agli emendamenti presentati dalla Giunta e dal Partito Comunista che sono stati accolti dal Consiglio. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 25
Maggioranza: 15
Favorevoli: 24
Contrari: 1
Astenuti: 3 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lustrissy)
Il Consiglio approva.
Articolo 16. Qualcuno chiede la parola? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Per esprimere il nostro voto contrario sull'articolo 16, là dove si ribadisce che il Servizio Sanitario Regionale si articola attraverso una sola Unità Sanitaria Locale.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Nessuno chiede la parola. Metto in votazione l'articolo 16. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 24
Maggioranza: 15
Favorevoli: 18
Contrari: 6
Astenuti: 4 (i Consiglieri del Gruppo dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lustrissy, ed il Consigliere Nebbia)
Il Consiglio approva.
Articolo 17. All'articolo 17 sono stati presentati due emendamenti dal Consigliere Riccarand.
Emendamento
Art. 17, primo comma
Sostituirlo con il seguente: "I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei Comuni o loro delegate, mediante l'Unità Sanitaria Locale".
Emendamento
Art. 17, secondo comma
Aggiungere dopo "i Comuni": "singoli o associati, e le Comunità Montane...".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Il primo emendamento dell'articolo 17 mira a chiarire meglio il rapporto che esiste fra Unità Sanitaria Locale e Comune e Comunità Montane, nel senso che la legge dice chiaramente che l'Unità Sanitaria Locale è una struttura operativa dei Comuni singoli e associati e delle Comunità Montane, cioè non è un organismo direttamente dell'Associazione come viene detto nell'articolo 17. È una terminologia impropria quella che è usata nella legge, non è l'Associazione dei Comuni che esercita le funzioni mediante l'Unità Sanitaria; sono i Comuni che esercitano questa funzione tramite l'Unità Sanitaria Locale...Comuni che, a loro volta, si associano e danno luogo all'assemblea e all'Associazione dei Comuni.
L'emendamento del 2° comma mira semplicemente ad aggiungere a "L'Unità Sanitaria Locale è la struttura operativa attraverso la quale i Comuni"...non capisco perché non citiamo le Comunità Montane, che sono esplicitamente previste dal 1° comma della legge 833! Si tratta del testo che ho letto appena prima, che stabilisce che l'Unità Sanitaria Locale è la struttura operativa dei Comuni e delle Comunità Montane, quindi non vedo perché dimenticare...anche se poi nel resto della legge il riferimento alle Comunità Montane non è completamente trascurato...non vedo perché dimenticare, anche solo nella formulazione dell'articolo, il fatto che ognuno dei soggetti dell'U.S.L. è la Comunità Montana.
Faval (U.V.) - Altri che chiedono la parola? Nessuno chiede la parola. Metto in votazione. Chiedo se possiamo votare globalmente i due emendamenti presentati all'articolo 17. Non ci sono obiezioni? Allora metto in votazione gli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand all'articolo 17 concernenti il 1° ed il 2° comma. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 27
Maggioranza: 14
Favorevoli: 10
Contrari: 17
Astenuti: nessuno
Il Consiglio non approva.
Mettiamo quindi in votazione l'articolo 17. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?
Esito della votazione:
Presenti: 27
Votanti: 18
Maggioranza: 14
Favorevoli: 17
Contrari: 1
Astenuti: 9 (i Consiglieri del Gruppo del P.C.I., ad esclusione dei Consiglieri Carral e Dolchi, quelli dei D.P., ad esclusione del Consigliere Lustrissy, ed il Consigliere Nebbia)
Il Consiglio approva.
Vista l'ora, penso, se il Consiglio è d'accordo, di dichiarare chiusa la seduta questa mattina, che riprenderà oggi pomeriggio alle 16.
Devo fare una comunicazione al Consiglio che concerne i Consiglieri facenti parte della Commissione dell'Agricoltura i quali sono chiamati, questo pomeriggio, a una riunione alle ore 15,45 sella saletta del 5° piano.
La seduta è tolta.
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La seduta termina alle ore 12,33.
