Oggetto del Consiglio n. 115 del 15 giugno 1963 - Verbale

OGGETTO N. 115/63 - MODIFICAZIONE DELLE NORME CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE E IL RIATTAMENTO DI FABBRICATI RURALI.- DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazione delle norme concernenti la concessione di contributi regionali per la costruzione, la sistemazione e il riattamento di fabbricati rurali, relazione distribuita in copia ai Signori Consiglieri nell'adunanza odierna:

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Il Consiglio Regionale, con provvedimento del 7 aprile 1955 n. 47, stabiliva le norme relative alla concessione di contributi regionali per la costruzione, la sistemazione ed il riattamento di fabbricati rurali. Con successivo provvedimento del 21 marzo 1959 n. 37, il Consiglio regionale approvava alcune modifiche alle suddette norme.

Inoltre con procedimento del 7 aprile 1955 n. 49, si stabilivano le norme per la con cessione di contributi intesi a favorire la costruzione di fabbricati destinati alla raccolta, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli.

Premesso quanto sopra, si rileva l'opportunità e la necessità di modificare, aggiornare e unificare le norme regionali in materia di concessione di contributi relativi ai fabbricati rurali e loro annessi.

La modifica e l'aggiornamento di tali norme si rendono, fra l'altro, necessari al fine di adeguarle alle mutate condizioni della economia agricola (aumento del costo della mano d'opera, difficoltà di reperimento della stessa, sensibili aumenti nel costo dei materiali da costruzione).

Le modifiche sono, altresì, giustificate dalla utilità di riunire in un unico provvedimento organico le norme vigenti e di articolarle secondo criteri più rispondenti alle esigenze attuali.

D'altra parte, anche la opportunità di completare il lavoro di armonizzazione dei provvedimenti regionali in materia di miglioramenti fondiari con le norme della legge 2 giugno 1961, n. 454, rende necessario il riesame delle norme di cui si tratta. Considerato quanto sopra, si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1°) di approvare e di autorizzare la concessione di contributi in conto capitale per la costruzione, la sistemazione ed il riattamento di fabbricati rurali al servizio di aziende singole o associate, relativi annessi compresi i fabbricati destinati alla raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

2°) di stabilire che non siano concessi i contributi di cui alla presente deliberazione per i fabbricati e per gli annessi al servizio di mayen o di alpeggi, in quanto per queste già sono in atto altre provvidenze più favorevoli;

3°) di stabilire che i contributi di cui al punto 1°) siano concessi con l'osservanza delle seguenti norme e condizioni:

a) - le opere saranno ammesse a contributo nella quantità ritenuta rispondente alle esigenze delle aziende agricole singole od associate cui devono servire e sulla base della loro rispondenza economica e tecnica alle esigenze stesse.

E' ammesso il limite di tolleranza nella misura massima di un terzo per soddisfare l'eventuale prevedibile aumento delle esigenze aziendali e per consentire la destinazione di locali di abitazione e servizi da affittarsi durante la stagione turistica;

b) - la concessione dei contributi è subordinata alla preventiva approvazione, da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, della domanda, dei progetti e dell'altra documentazione ritenuta necessaria, nonché alla autorizzazione scritta ad iniziare i lavori. A partire dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione non sono ammesse a contributo le opere iniziate senza la citata autorizzazione;

c) - sono ammesse a contributo le opere relative ai fabbricati e annessi dell'azienda principale del richiedente. Per azienda principale si intende quella in cui normalmente avviene la conduzione e nella quale risiede il conduttore e la propria famiglia per la maggior parte dell'anno. Sono tuttavia ammissibili a contributo i fabbricati rurali e gli annessi al servizio di aziende condotte dal richiedente che, ai fini dell'esercizio dell'agricoltura, pur costituendo funzionalmente soltanto un complemento dell'azienda principale, siano da questa separate nettamente, richiedano per una loro razionale conduzione di essere servite da fabbricati rurali propri.

Fabbricati rurali e annessi sono ammissibili a contributo nelle quantità ritenute strettamente rispondenti alle esigenze aziendali, con esclusione della maggiorazione di cui alla lettera a) precedente.

Sono tuttavia applicabili i limiti di tolleranza di cui all'ultimo capoverso della precedente lettera a) soltanto nel caso in cui il richiedente non abbia fruito delle maggiorazioni per altro fabbricato rurale ed annessi;

d) - il contributo per la costruzione e la ricostruzione (si intende per ricostruzione e il rifacimento di almeno il 70% del fabbricato esistente) di fabbricati rurali e relativi annessi è fissato nella misura del 33% della spesa ritenuta ammissibile.

Per le opere di sistemazione e di riattamento di fabbricati rurali e relativi annessi il contributo è fissato nella misura del 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Le sistemazioni ed i riattamenti, per essere ammessi a contributo, devono apportare effettivi miglioramenti di carattere tecnico od igienico;

e) - per la ricostruzione o ripristino di fabbricati rurali e relativi annessi distrutti o danneggiati da valanghe, frane, alluvioni, caduta di massi, scoscendimenti di terreno, la misura del contributo è fissata nel 50% della spesa ritenuta ammissibile.

La spesa ritenuta ammissibile è quella necessaria alla ricostruzione di un fabbricato rurale o di un annesso non superiore in volume al fabbricato distrutto;

f) - in via transitoria e di sanatoria, per un periodo di mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, è consentita la presentazione e l'accoglimento delle domande relative ad opere già iniziate.

Ciò in deroga a quanto stabilito nell'ultimo capoverso del precedente punto b);

4°) di stabilire che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste, determini i requisiti tecnici e igienico-sanitari cui devono rispondere i fabbricati rurali e gli annessi ammissibili a contributo; determinerà pure, con la stessa procedura, la documentazione da richiedersi a corredo della domanda ed il termine massimo di tempo da concedersi per la esecuzione delle opere;

5°) di stabilire che i contributi previsti dal presente provvedimento non siano cumulabili, per la stessa opera, con altri concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici (la cumulabilità non è ammessa nemmeno nel caso di concessione, per la stessa opera, di mutui a tasso di favore o per i quali sia concesso il contributo nel pagamento degli interessi da parte dello Stato o di Enti pubblici);

6°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui sopra, alle condizioni e misure percentuali di cui sopra, nonché per l'approvazione, il finanziamento e la erogazione delle relative spese, entro i limiti degli appositi fondi stanziati al capito lo 151 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario nonché all'istituendo capitolo dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari corrispondenti al precitato capitolo 151.

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Il Presidente FILLIETROZ dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento in esame e sulla relazione testè fatta dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Segue ampia discussione, alla quale prendono parte l'Assessore FOSSON, il Presidente della Giunta, MARCOZ, il Presidente del Consiglio, FILLIETROZ, e i Consiglieri TREVES, MACHET, BORDON, DUJANY, VALLINO e PALMAS.

Il Consigliere DUJANY lamenta che l'allegato relativo all'oggetto in esame è per venuto ai Consiglieri solo poche ore fa, per cui i Consiglieri non hanno avuto il tempo necessario per esaminarlo con la dovuta attenzione. Propone, quindi, data anche la importanza dell'argomento, che la proposta di cui si tratta sia rinviata, per esame e studio, alla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura e Foreste.

Il Consigliere TREVES ritiene opportuno armonizzare il provvedimento in discussione con le provvidenze previste dal "Piano Verde"; propone, pertanto, di elevare al 50% la percentuale prevista al capoverso 3° lettera d) della proposta della Giunta.

Il Presidente FILLIETROZ, rilevato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sulla proposta di rinvio alla Commissione consiliare competente, formulata dal Consigliere DUJANY, invita il Consiglio a votare sulla proposta stessa.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli 8 (Consiglieri presenti e votanti: ventisette) e voti contrari 19, non ha approvato la proposta di rinvio di cui sopra.

Segue breve discussione tra l'Assessore FOSSON ed i Consiglieri BORDON e DUJANY.

Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione della proposta della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON;

richiamati i provvedimenti consiliari 7 aprile 1955 nn. 47 e 49 e 21 marzo 1959 n. 37 e a modifica di quanto già stabilito con le deliberazioni stesse;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto);

DELIBERA

1°) di approvare e di autorizzare la concessione di contributi in conto capitale per la costruzione, la sistemazione e il riattamento di fabbricati rurali al servizio di aziende singole o associate, relativi annessi compresi i fabbricati destinati alla raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

2°) di stabilire che non siano concessi i contributi di cui alla presente deliberazione per i fabbricati e per gli annessi al servizio di mayen o di alpeggi, in quanto per questi già sono in atto altre provvidenze più favorevoli;

3°) di stabilire che i contributi di cui al punto 1°) siano concessi con l'osservanza delle seguenti norme e condizioni:

a) le opere saranno ammesse a contributo nella quantità ritenuta rispondente alle esigenze delle aziende agricole singole od associate cui devono servire e sulla base della loro rispondenza economica e tecnica alle esigenze stesse.

E' ammesso il limite di tolleranza nella misura massima di un terzo per soddisfare l'eventuale prevedibile aumento delle esigenze aziendali e per consentire la destinazione di locali di abitazione e servizi da affittarsi durante la stagione turistica;

b) la concessione dei contributi è subordinata alla preventiva approvazione, da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, della domanda, dei progetti e dell'altra documentazione ritenuta necessaria, nonché alla autorizzazione scritta ad iniziare i lavori. A partire dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione non sono ammesse a contributo le opere iniziate senza la citata autorizzazione;

c) sono ammesse a contributo le opere relative ai fabbricati e annessi dell'azienda principale del richiedente. Per azienda principale si intende quella in cui normalmente viene la conduzione e nella quale risiede il conduttore e la propria famiglia per la maggior parte dell'anno. Sono tuttavia ammissibili a contributo i fabbricati rurali o gli annessi al servizio di aziende condotte dal richiedente che, ai fini dell'esercizio dell'agricoltura, pur costituendo funzionalmente soltanto un complemento dell'azienda principale, siano da questa separate nettamente, richiedano per una loro razionale conduzione di essere servite da fabbricati rurali propri.

Fabbricati rurali e annessi sono ammissibili a contributo nelle quantità ritenute strettamente rispondenti alle esigenze aziendali, con esclusione della maggiorazione di cui alla lettera a) precedente.

Sono tuttavia applicabili i limiti di tolleranza di cui all'ultimo capoverso della precedente lettera a) soltanto nel caso in cui il richiedente non abbia fruito delle maggiorazioni per altro fabbricato rurale ed annessi;

d) il contributo per la costruzione e la ricostruzione (si intende per ricostruzione il rifacimento di almeno il 70% del fabbricato esistente) di fabbricati rurali e relativi annessi è fissato nella misura del 33% della spesa ritenuta ammissibile.

Per le opere di sistemazione e di riattamento di fabbricati rurali e relativi annessi il contributo è fissato nella misura del 20% della spesa ritenuta ammissibile.

Le sistemazioni ed i riattamenti, per essere ammessi a contributo, devono apportare effettivi miglioramenti di carattere tecnico ed igienico;

e) per la ricostruzione o ripristino di fabbricati rurali e relativi annessi distrutti o danneggiati da valanghe, frane, alluvioni, caduta di massi, scoscendimenti di terreno, la misura del contributo è fissata nel 50% della spesa ritenuta ammissibile.

La spesa ritenuta ammissibile è quella necessaria alla ricostruzione di un fabbricato rurale o di un annesso non superiore in volume al fabbricato distrutto;

2) in via transitoria o di sanatoria, per un periodo di mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, è consentita la presentazione e l'accoglimento delle domande relative ad opere già iniziate.

Ciò in deroga a quanto stabilito nell'ultimo capoverso del precedente punto b);

4°) di stabilire che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste, determini i requisiti tecnici e igienico-sanitari cui devono rispondere i fabbricati rurali e gli annessi ammissibili a contributo, determinerà pure, con la stessa procedura, la documentazione da richiedersi a corredo della domanda ed il termine massimo di tempo da concedersi per la esecuzione delle opere;

5°) da stabilire che i contributi previsti dal presente provvedimento non siano cumulabili, per la stessa opera, con altri concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici (la cumulabilità non è ammessa nemmeno nel caso di concessione, per la stessa opera, di mutui a tasso di favore o per i quali sia concesso il contributo nel pagamento degli interessi da parte dello Stato o di Enti pubblici);

6°) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui sopra, alle condizioni e misure per centrali di cui sopra, nonché per l'approvazione, il finanziamento e la erogazione delle relative spese, entro i limiti degli appositi fondi stanziati al capitolo 151 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario nonché all'istituendo capitolo dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari corrispondenti al precitato capitolo 151.

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Si dà atto che la seduta viene sospesa dalle ore 19,27 alle ore 19,40

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