Oggetto del Consiglio n. 114 del 15 giugno 1963 - Verbale
OGGETTO N. 114/63 - CONTRIBUTI PER OPERE DI IRRIGAZIONE, MODIFICA DELLE NORME DEL PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 45 IN DATA 7 APRILE 1955 - DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazione delle norme di provvedimento consiliare n. 45 in data 7 aprile 1955, concernente la concessione di sussidi regionali per l'esecuzione di opere di irrigazione, relazione distribuita in copia ai Signori Consiglieri nell'adunanza odierna:
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Con deliberazione consiliare n. 45, in data 7 aprile 1955, venivano modificatele norme concernenti la concessione di contributi di cui all'oggetto contenute nelle deliberazioni n. 23 e n. 52 rispettivamente del 7 aprile 1951 e del 2 agosto 1952.
In sede di applicazione, la citata deliberazione è risultata di difficile interpretazione in numerosi casi pratici. La esperienza acquisita in materia e le mutate condizioni di alcuni fattori (aumentato costo della mano d'opera, difficoltà di reperimento della stessa, ulteriore diminuzione della popolazione agricola attiva, ecc.) consigliano di riesaminare il provvedimento al fine di meglio adattarlo alle nuove esigenze.
In particolare, appare utile apportarvi alcune modifiche tendenti a precisare con maggiore chiarezza i vari casi in cui si ritiene opportuno differenziare le percentuali di contributo. Tali modifiche portano, fra l'altro, anche ad una auspicabile unificazione di alcune voci previste dalla precedente deliberazione, ciò che sarebbe di indubbia utilità ai fini di una uniforme e chiara applicazione e, inoltre, rispondente alle nuove esigenze di cui si è fatto cenno in precedenza.
D'altronde, la opportunità di armonizzare i provvedimenti regionali in materia di miglioramenti fondiari con le norme contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura) giustifica maggiormente le modifiche di cui trattasi.
Considerato quanto sopra, si propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1°) di approvare e di autorizzare la concessione agli imprenditori agricoli di contributi nelle spese per l'esecuzione di opere irrigue, da attuarsi nel territorio della Regione, nelle seguenti misure:
a) 70% dell'importo della spesa ammessa per la costruzione di nuovi canali consorziali o di nuovi impianti consorziali d'irrigazione a pioggia e di fertirrigazione;
b) 60% dell'importo della spesa ammessa per opere irrigue interessanti canali consorziali od impianti d'irrigazione a pioggia e di fertirrigazione consorziali preesistenti, la cui esecuzione investa l'intero tracciato o l'intero impianto, oppure tratti di rilevante importanza, risulti particolarmente onerosa, sia di considerevole entità (sostanziali rettifiche di tracciato, ingenti opere murarie, scavi in galleria, rivestimenti della sede in cemento, ponti-canali, importanti opere di presa, ecc.)
c) 50% dell'importo della spesa ammessa per opere di sistemazione e riattamento di tratti di canali consorziali o di impianti d'irrigazione a pioggia e di fertirrigazione consorziali non previsti nella precedente lettera b). Non sono ammissibili a contributo i lavori di ordinaria manutenzione.
d) 40% dell'importo della spesa ammessa per opere irrigue eseguite da privati interessanti fondi non ricadenti in comprensori di irrigazione o per opere volte ad integrare irrigazioni consorziali insufficienti, tenuto conto di determinate colture e condizioni di terreno (costruzione di vasche di raccolta, tratti di canali e di tubazioni, raccolta di acque sorgive, ecc.).
e) 50% dell'importo della spesa ammessa per opere di costruzione di impianti di irrigazione a pioggia o di fertirrigazione eseguite da privati e non ricadenti in comprensori già serviti da impianti consorziali.
2°) di stabilire che la concessione dei contributi sia subordinata alle seguenti condizioni e modalità:
a) preventiva approvazione del progetto e determinazione della spesa ammissibile da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste; successiva autorizzazione all'inizio dei lavori e determinazione del tempo di esecuzione dei medesimi; eccezionalmente, in casi di urgenza (frane durante l'esercizio del canale) l'autorizzazione all'inizio dei lavori potrà essere concessa in via provvisoria in sede di sopralluogo preliminare;
b) rispondenza, sotto l'aspetto tecnico e della convenienza economica delle opere da eseguirsi;
c) dimostrazione del diritto di derivazione dell'acqua da parte del richiedente.
3°) di stabilire che non siano cumulabili i contributi regionali con quelli statali analoghi.
4°) di autorizzare la integrazione, con fondi regionali, fino alla concorrenza delle percentuali fissate nella presente deliberazione, dei contributi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, nei casi in cui ciò si renda necessario al fine di riservare uguale trattamento a tutti i richiedenti.
5°) di delegare la Giuria regionale per l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai precedenti capoversi, nonché per l'approvazione, il finanziamento e la erogazione delle relative spese, con imputazione (ed entro i limiti degli stanziamenti annuali) sull'apposito capitolo 144 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario e al corrispondente istituendo capitolo dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari.
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Il Presidente FILLIETROZ dichiara quindi aperta la discussione sull'argomento.
Segue discussione alla quale prendono parte, l'Assessore FOSSON ed i Consiglieri TREVES, DUJANY e AILLON.
L'Assessore FOSSON propone di aggiungere il seguente comma finale al punto 1 della parte dispositiva della proposta di deliberazione:
f) - 30% dell'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto di macchinari e tubazioni impiegati per impianti mobili di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione (quando l'acquisto di macchinari o di tubazioni rappresentanti l'unica spesa).
Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in discussione, dichiara chiusa la discussione ed in vita il Consiglio a votare per l'approvazione della proposta della Giunta con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore FOSSON.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON;
richiamata la deliberazione consiliare n. 45, in data 7 aprile 1955, ed a modifica di quanto già stabilito con la deliberazione stessa;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisei);
DELIBERA
1°) di approvare e di autorizzare la concessione agli imprenditori agricoli di contributi nelle spese per la esecuzione di opere irrigue, da attuarsi nel territorio della Regione, nelle seguenti misure:
a) - 70% dell'importo della spesa ammessa per la costruzione di nuovi canali consorziali e di nuovi impianti consorziali d'irrigazione a pioggia e di fertirrigazione;
b) - 60% dell'importo della spesa ammessa per opere irrigue interessanti canali consorziali od impianti d'irrigazione a pioggia e di fertirrigazione consorziali preesistenti, la cui esecuzione investa l'intero tracciato e l'intero impianto, oppure tratti di rilevante importanza, risulti particolarmente onerosa, sia di considerevole entità (sostanziali rettifiche di tracciato, ingenti opere murarie, scavi in galleria, rivestimenti della sede in cemento, ponti, canali., importanti opere di presa, ecc....).
c) - 50% dell'importo della spesa ammessa per opere di sistemazione e di riattamento di tratti di canali consorziali e di impianti d'irrigazione a pioggia e di fertirrigazione consorziali non previsti nella precedente lettera b). Non sono ammissibili a contributo i lavori di ordinaria manutenzione.
d) - 40% dell'importo della spesa ammessa per opere irrigue eseguite da privati interessar ti fondi non ricadenti in comprensori di irrigazione o per opere volte ad integrare irrigazioni consorziali insufficienti, tenuto conto di determinate colture e condizioni di terreno (costruzione di vasche di raccolta, tratti di canali e di tubazioni, raccolta di acque sorgive, ecc.).
e) - 50% dell'importo della spesa ammessa per opere di costruzione di impianti di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione eseguite da privati e non ricadenti in comprensori già serviti da impianti consorziali.
f) - 30% dell'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto di macchinari e tubazioni impiegati per impianti mobili di irrigazione a pioggia e di fertirrigazione (quando l'acquisto di macchinari o di tubazioni rappresentanti l'unica spesa).
2°) di stabilire che la concessione dei contributi sia subordinata alle seguenti condizioni e modalità:
a) - preventiva approvazione del progetto e determinazione della spesa ammissibile da par te dell'Assessorato all'Agricoltura e delle Foreste, successiva autorizzazione all'inizio dei lavori e determinazione del tempo di esecuzione dei medesimi; eccezionalmente in casi di urgenza (frane durante l'esercizio del canale) l'autorizzazione all'inizio dei lavori potrà essere concessa in via provvisoria in sede di sopralluogo preliminare;
b) -rispondenza, sotto l'aspetto tecnico e della convenienza economica delle opere da eseguirsi;
c) - dimostrazione del diritto di derivazione dell'acqua da parte del richiedente.
3°) di stabilire che non siano cumulabili i contributi regionali con quelli statali analoghi.
4°) di autorizzare la integrazione, con fondi regionali fino alla concorrenza delle percentuali fissate nella presente deliberazione, dei contributi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 nei casi in cui ciò si renda necessario al fine di riservare uguale trattamento a tutti i richiedenti.
5°) di delegare la Giunta Regionale per l'adozione dei provvedimenti deliberativi per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai precedenti capoversi, nonché per l'approvazione, il finanziamento e la erogazione delle relative spese con imputazione (ed entro i limiti degli stanziamenti annuali) sull'apposito capitolo 144 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario e al corrispondente istituendo capitolo dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari.
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