Oggetto del Consiglio n. 113 del 15 giugno 1963 - Verbale
OGGETTO N. 113/63 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEGLI INVALIDI IRRECUPERABILI.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'assistenza a favore degli invalidi irrecuperabili, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14/15 giugno 1963:
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Nell'attuale legislazione statale e regionale non sono previste particolari disposizioni per l'assistenza agli invalidi irrecuperabili.
E' questa una categoria di persone che conduce un tenore di vita particolarmente disagiato e che si trova, il più delle volte, priva di mezzi normali di sussistenza e mancante di qualsia si conforto sia materiale che morale.
Il problema è stato attentamente esaminato dalla Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità e l'Assistenza Sociale, che ha ritenuto opportuno predisporre l'allegato schema di provvedimento legislativo regionale che contempla l'intervento assistenziale della Regione, in via continuativa, a favore degli invalidi non recuperabili.
Esaminato attentamente il problema, la Commissione consiliare ha ritenuto di proporre in lire 15.000 la misura mensile del contributo, stabilendo nel contempo che, ai fini dell'ammissione all'assistenza; l'invalidità accertata dovrà essere del 100%.
Questa norma deriva dal concetto della opportunità di un intervento regionale sostanziale e dalla conseguente necessità di limitare l'intervento stesso ai casi veramente bisognosi e di invalidità totale.
Al fine di assicurare un criterio unico per la determinazione del grado di invalidità, è stata prevista la costituzione di un unico Collegio Medico che dovrà visitare i richiedenti allo scopo di accertarne l'effettiva invalidità.
Peraltro, per evitare un eventuale cumulo di domande di assistenza da parte di non aventi diritto, è stato predisposto un modulo di domanda, con allegato certificato medico da compilare a cura del Medico di fiducia dei richiedenti e dal quale dovrà risultare il grado di invalidità.
A tutela degli interessati è prevista, nel disegno di legge, la possibilità di ricorsi alla Giunta regionale contro il mancato accoglimento della domanda di assistenza.
In allegato alla presente relazione viene trasmessa ai Signori Consiglieri anche la bozza del modulo di domanda da presentare dagli interessati.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
APPROVI
l'allegato disegno di legge regionale.
(Segue disegno di legge regionale e bozza del modulo di domanda da presentare agli interessati).
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L'Assessore CHANTEL fa una breve relazione sull'argomento e richiamata la discussione avvenuta nell'adunanza antimeridiana (oggetto n. 107), riferisce su alcuni emendamenti da apportare agli articoli 1,2, 6 e 8 del testo di disegno di legge, modifiche ed emendamenti suggeriti dalla Commissione consiliare dal testo emendato testè consegnato ai Signori Consiglieri.
Il Presidente FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in esame, invita il Consiglio a votare per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge di cui si tratta e dei relativi emendamenti proposti e illustrati dall'Assessore CHANTEL.
Art. 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favore voli e senza discussione nel seguente nuovo testo:
"Art. 1
E' autorizzata la concessione agli invalidi irrecuperabili, residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, - a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età e alle condizioni e modalità stabilite dalla presente legge, - di un assegno mensile di assistenza di Lire 15.000; per gli aventi diritto agli assegni familiari, tale assegno sarà concesso in misura ridotta e tale che non sia superato complessivamente, l'importo mensile di Lire quindicimila.
L'assegno è personale e non reversibile e non può in alcun caso essere devoluto agli eredi.
Gli assegni saranno concessi con deliberazioni della Giunta regionale.
L'invalidità accertata dovrà essere del 100%".
(Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque)
Art. 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, con il seguente emendamento aggiuntivo:
"e siano ricoverati in Istituti assistenziali a carico di Enti pubblici".
(Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Artt. 3, 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli 3, 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Art. 6 - Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione nel seguente nuovo testo:
"Art. 6
Il diritto all'assegno cesserà qualora vengano a mutare le condizioni economiche del - l'interessato o dei parenti obbligati agli alimenti".
(Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Art. 7 - Si dà atto che l'articolo 7 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Art. 8 - Si dà atto che l'articolo 8 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, nel seguente nuovo testo emendato:
"Art. 8
Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in Lire 25.000.000 (venticinquemilioni) annue, si provvederà mediante l'istituzione del seguente capitolo 129 bis - Spesa - del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° Luglio 1963 - 30 giugno 1964 (Spese per l'assistenza agli invalidi irrecuperabili) e dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, con lo stanziamento annuo di-Lire 25.000.000, da approvare, per l'esercizio finanziario I° luglio 1963 - 30 giugno 1964, mediante prelevamento della corrispondente somma dal Capitolo 46 del bilancio stesso: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento".
(Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Art. 9 - Si dà atto che l'articolo 9 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i nove articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con nove separate votazioni per alzata di mano, - invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DUJANY, MACHET e MARTINET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;
- Voti favorevoli: venticinque.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'assistenza a favore degli invalidi irrecuperabili:
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE............. N..........: ASSISTENZA A FAVORE DEGLI INVALIDI IRRECUPERABILI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' autorizzata la concessione agli invalidi irrecuperabili, residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, - a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età e alle condizioni e modalità stabilite dalla presente legge, - di un assegno mensile di assistenza di Lire 15.000; per gli aventi diritto agli assegni familiari, tale assegno sarà concesso in misura ridotta e tale che non sia superato complessivamente, l'importo mensile di Lire quindicimila.
L'assegno è personale e non reversibile e non può in alcun caso essere devoluto agli eredi.
Gli assegni saranno concessi con deliberazioni della Giunta regionale.
L'invalidità accertata dovrà essere del 100%.
Art. 2
Non possono ottenere l'assegno gli invalidi irrecuperabili che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda per l'accertamento della invalidità;
b) usufruiscano di sussidi di assistenza e di pensioni di previdenza, di carattere continuativo, di importo eguale o superiore all'importo dell'assegno determinato a' sensi dell'art. 1 della presente legge;
c) abbiano un reddito individuale di importo eguale o superiore all'importo massimo dell'assegno erogato pro-capite in base alla presente legge;
d) abbiano figli o altri parenti, conviventi o non conviventi, che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti a' sensi di legge;
e) siano ricoverati in Istituti assistenziali a carico di Enti pubblici.
Art. 3
Per ottenere l'assegno gli interessati dovranno presentare all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale della Valle d'Aosta, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.
A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione dell'assegno.
Art. 4
L'accertamento dell'invalidità sarà effettuato presso l'Ufficio del Medico regionale da un Collegio medico da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto come segue:
Il Medico regionale - Presidente del Collegio; Un Medico designato dall'Ordine dei Medici; Un Medico designato dal Consiglio regionale.
L'accertamento delle condizioni economiche sarà effettuato d'ufficio dall'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
Contro il mancato accoglimento della domanda è ammesso ricorso alla Giunta regionale che deciderà con provvedimento definitivo.
Art. 5
L'assegno sarà corrisposto a mensilità posticipate, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963/1964.
Nel mese di dicembre di ogni anno, sarà corrisposta la tredicesima mensilità.
Art. 6
Il diritto all'assegno cesserà qualora vengano a mutare le condizioni economiche dell'interessato o dei parenti obbligati agli alimenti.
Art. 7
I titolari dell'assegno possono essere sottoposti a visite mediche periodiche di controllo, per accertare la permanenza dell'invalidità.
Tali visite saranno effettuate dal Collegio medico di cui all'art. 4.
Il titolare dell'assegno che rifiuti di sottoporsi alla visita decadrà dal diritto all'assegno.
Contro le decisioni che saranno assunte in seguito ai risultati della visita di controllo è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che deciderà con provvedimento definitivo.
Art. 8
Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in Lire 25.000.000 (venticinquemilioni) annue, si provvederà mediante l'istituzione del seguente capitolo 129 bis - Spesa - del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 (Spese per l'assistenza agli invalidi irrecuperabili) e dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, con lo stanziamento annuo di Lire 25.000.000, da approvare, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, mediante prelevamento della corrispondente somma dal capitolo 46 del bilancio stesso: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento".
Art. 9
La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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