Oggetto del Consiglio n. 112 del 15 giugno 1963 - Verbale

OGGETTO N. 112/63 - APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLA BOZZA DI STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA" E ALLA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE FRA LA REGIONE, IL COMUNE DI AOSTA E LA COSTITUENDA SOCIETÀ PER AZIONI "CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA".

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente proposte di modifiche ed aggiunte alla bozza di Statuto della Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" ed alla bozza di convenzione da stipulare fra la Regione, il Comune di Aosta e la costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta":

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Con riferimento alla lettera in data 18.4.1963 prot. n. 916, della Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta (trasmessa in copia a parte ai Signori Consiglieri regionali), concernente nuovi rilievi e osservazioni in merito alle bozze di Statuto e di Convenzione già riesaminate e modificate (su precedenti rilievi della predetta Commissione) dal Consiglio con provvedimenti n. 31 e n. 32 in data 21 febbraio 1963, si osserva quanto segue.

Si premette che la partecipazione della Regione alla costituenda Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" e la sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa sono già state autorizzate con la legge regionale 29 marzo 1963 n. 8, legge alla quale si tratta ora di dare attuazione mediante l'adozione dei necessari provvedimenti deliberativi di esecuzione.

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- Il T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 non riguarda la Finanza Locale, ma la assunzione diretta di pubblici servizi vari da parte dei Comuni e delle Provincie (in Valle d'Aosta la Provincia, soppressa, è stata sostituita dalla Regione, a' sensi di legge, sin dal 1946). Il T.U. sulla Finanza Locale è stato approvato con R.D. 14/9/1931 n. 1175.

I Comuni e le Provincie, qualora non intendano gestire direttamente tali servizi mediante la costituzione di proprie aziende speciali, possono anche gestire i servizi di comune interesse mediante Consorzi ed Aziende consorziali (v. art. 21 del citato T.U. n. 2578).

I Comuni e le Provincie possono, inoltre concedere la gestione di tali servizi a industrie e Società private (v. art. 26 del citato T.U. n. 2578), di cui possono anche entrare a fare parte a' sensi di legge; nel caso in esame si cita anche la già richiamata legge regionale 29 marzo 1963 n. 8.

Per quanto riguarda la gestione della Centrale del Latte di Aosta mediante una Società, si osserva che si tratta di servizio particolare e di materia regolata dalle apposite norme della legge speciale 16 giugno 1938 n. 851, per l'impianto e il funzionamento delle Centrali del Latte, per cui debbono anche essere osservate le norme di questa legge n. 851.

Nel caso in esame la Regione (Provincia), Ente finanziatore che ha costruito lo stabile sede della Centrale del Latte e che ha acquistato tutti gli impianti, - ed il Comune di Aosta - Ente concessionario -, hanno stabilito di affidare la gestione della Centrale ad una Società (terzo subconcessionario) di cui intendono fare parte a' sensi delle vigenti norme e a' sensi della legge regionale 29 marzo 1963 n. 8.

La legge 16 giugno 1938 n. 851 impone (all'articolo 5 al Comune titolare del "nulla osta" ministeriale, di concedere l'impianto e l'esercizio a Consorzi di categorie. Soltanto in via del tutto subordinata prevede la possibilità di una gestione municipalizzata. Da ciò si desume che la legge intende, preferibilmente, che siano le categorie interessate a gestire le Centrali del latte e prevede la gestione municipalizzata solo come ripiego.

E' proprio per rispettare al massimo questo principio legislativo (per ovvie ragioni fondatissime) che, verificandosi il mancato accordo di cui al penultimo comma dell'articolo 5, la Regione, riguardosa degli interessi delle categorie e preoccupata di tutelare, sotto l'aspetto igienico il consumatore, ha ritenuto doveroso lasciare la possibilità alle categorie stesse di entrare, anche successivamente, a far parte della Società. Ciò nella ragionevole previsione che le categorie si organizzino e trovino l'accordo necessario.

La possibilità di partecipazione di Enti pubblici finanziatori è prevista dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 851; né fra questi è prevista l'esclusione dei Comuni per cui, stabilendo l'articolo 5 che il "nulla osta" per l'esercizio è concesso ai Comuni, implicitamente se ne deduce che i Comuni possono venire ad assumere, contemporaneamente, la figura di concedente e di partecipante alla Società concessionaria (che è appunto un "terzo").

Dagli atti risulta precisato ed evidente che la Regione (Ente finanziatore per quanto concerne la costruzione della Centrale e dei relativi impianti) assume la figura di concedente non già del servizio della Centrale del Latte, ma solo dell'uso dei beni patrimoniali, terreno e centrale con relativi impianti, di proprietà regionale. Questo è lo spirito delle norme della convenzione.

Portando a dieci anni la durata della Convenzione non si sposta di molto la quota di ammortamento che risulta, comunque, determinata non tanto dalla durata della Convenzione stessa, quanto invece dalla durata tecnica delle attrezzature consuetamente previste, nel caso, appunto in anni dieci. Pertanto l'aggravio per il consumatore, indipendentemente dalla durata della Convenzione stessa, quanto invece dalla durata tecnica delle attrezzature consuetamente prevista, nel caso, appunto in anni dieci. Pertanto l'aggravio per il consumatore, indipendentemente dalla durata della Convenzione, non può subire molte variazioni nella sua entità.

L'articolo 7 della Convenzione prevede il rilevamento, ma si tratta solo del rilevamento dei beni patrimoniali e non già di una eventuale modificazione della titolarità del servizio che resta, per legge e per il "nulla osta" ministeriale, di spettanza esclusiva del Comune.

Un eventuale rilevamento patrimoniale non comporta affatto, nella successiva gestione, la presunzione di una modificazione nella titolarità del servizio e, quindi, di una eventuale inosservanza delle norme legislative. Tuttavia, per evitare possibili malintesi o dubbi interpretativi, si può modificare l'articolo 7 della Convenzione.

E' evidente che i principi che ispirano sia la legge regionale 29.3.1963 n. 8 e le bozze di Statuto e di Convenzione costituiscono un tutto unitario, volto al solo fine di mettere in funzione la Centrale del Latte di Aosta nel preminente interesse igienico-sanitario della popolazione.

Pertanto la legge regionale, lo Statuto e la Convenzione non possono essere visti separatamente o modificati nelle loro basi senza che si vengano a creare dei contrasti fra i citati provvedimenti.

Se si aggiungono le preminenti ed impellenti ragioni igieniche e sanitarie, che esigono sempre più pressantemente una sollecita messa in funzione della Centrale del Latte di Aosta, appare evidente la necessità di superare anche le lievi difficoltà rilevate, allo scopo di raggiungere sollecitamente le importanti finalità alle quali sono ispirati i provvedimenti adottati dal Consiglio Regionale per la istituzione della Centrale del Latte di Aosta.

Si osserva che si è equivocato fra le norme che regolano le aziende speciali e quella che è stata la soluzione adottata e per la quale il Comune di Aosta, quale titolare della facoltà di istituire la Centrale del Latte, e la Regione di Aosta, quale proprietaria dei beni, hanno concesso alla costituenda Società l'esercizio della Centrale del Latte.

Come già detto, la istituzione di pubblici servizi e la concessione del loro esercizio non sono di esclusiva competenza dei Comuni poiché lo stesso T.U. del 1925 prevede le aziende speciali sia ad opera dei Comuni, sia ad opera delle Provincie, sia ad opera di Consorzi di Comuni o di Comuni e Provincie.

Sono numerosi i casi precedenti in cui, in luogo di procedere alla costituzione di una azienda speciale, si è proceduto alla costituzione di una Società per Azioni. Valgano, come esempi, la Società per Azioni con la quale il Comune di Milano ha assunto la gestione della Metropolitana, la Società per azioni con la quale il Comune e la Provincia di Genova hanno assunto la gestione di quella Centrale del Latte.

La legge del 1938 n. 851, prevedendo l'affidamento della istituzione delle Centrali del Latte alle categorie, non esclude dalle medesime i Comuni, tanto è vero che le Centrali del Latte istituite in base alla legge del 1938 hanno tutte, quale partecipante alla Società per Azioni gestore della Centrale del Latte, il Comune o in posizione di maggioranza (come a Varese) o in posizione di minoranza, come, ad esempio, a Torino e ad Alessandria.

In tutti i casi predetti, il Comune risulta contemporaneamente concedente e socio della Società concessionaria senza, peraltro, che ciò abbia dato luogo a particolari inconvenienti.

Si fa presente che la legge 16 giugno 1938 n. 851 è successiva al T.U. del 1925 n. 2378 e che, per tale legge, l'affidamento della gestione della Centrale del Latte.

In merito alla durata della Società, si propone di stabilire espressamente tale durata in dieci anni, salvo possibile proroga.

La vigilanza sulla Centrale del Latte sarà, a' sensi di legge, esercitata dall'Ufficio d'Igiene e dalle competenti Autorità sanitarie. Anche nelle aziende municipalizzate il Comune è, al tempo stesso, gestore della Centrale del latte e controllore, come Ufficio Sanitario, del suo funzionamento dal lato igienico-sanitario.

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Allo scopo di poter definire la lunga e contrastata pratica concernente la istituzione e la gestione della Centrale del Latte di Aosta, si propone di apportare le seguenti ulteriori modificazioni ed aggiunte alle bozze di Statuto e di Convenzione già approvate-modificate dal Consiglio con le deliberazioni consiliari n. 199 e n. 200 in data 21/12/1962 e n. 31 e n. 32 in data 21/2/1963:

1°) modifiche ed aggiunte alla bozza di Statuto:

a) - l'articolo 4 è modificato come segue: "La durata della Società è stabilita in anni dieci e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anteriore alla data di scadenza";

b) - l'ultimo comma dell'articolo 33 è modificato come segue: "Se da parte del Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta o da parte del Sindaco della Città di Aosta venissero mossi rilievi al bilancio preventivo, sarà subito convocata una nuova Assemblea che delibererà in via definitiva sull'approvazione del bilancio dopo esame e decisione circa i rilievi di cui sopra".

2°) modificazioni ed aggiunte alla bozza di Convenzione:

a) - il capoverso 2°) è modificato come segue:

"La Società dovrà mantenere e integrare l'attrezzatura della Centrale del Latte con macchinari e dotazioni rispondenti ai più moderni ed efficienti criteri tecnici in materia. Di detto materiale e di tutti i beni mobili ed immobili che acquisterà, dovrà essere tenuto un inventario con i prezzi di acquisto e allo scadere della concessione la Regione, - quale proprietaria dello stabile della Centrale del Latte e dei relativi impianti - potrà rilevarli a prezzo di stima e basarsi sui prezzi d'acquisto per materiale nuovo al - l'epoca della stima e tenuto il debito conto dello stato d'uso e degli ammortamenti effettuati delle singole attività da rilevarsi.

Tale valutazione, in difetto di accordo diretto tra le parti, sarà effettuata da esperti che saranno nominati con la procedura e con le modalità fissate dal T.U. della legge sulla Municipalizzazione dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925 numero 2578 e dalle leggi che dovessero sostituire o modificare le norme di tale T.U.-"

c) - il capoverso 8°) è modificato e completato come segue:

"In caso di risoluzione anticipata della presente Convenzione per decadenza, pronunciata dalle competenti Autorità, o per revoca della concessione per fatto o colpa della Centrale, il Comune di Aosta, d'intesa con la Regione (quale proprietaria dello stabile della Centrale del Latte e dei relativi impianti), potrà assumere in proprio la gestione della Centrale stessa o stipulare una nuova convenzione con altra Società od Ente idonei ed attrezzati per il trattamento e il rifornimento del latte alla popolazione aostana.

Ove nel caso di risoluzione anticipata della Convenzione, oppure al termine di essa, il Comune, d'intesa con la Regione (quale proprietaria dello stabile della Centrale stessa o stipulare una nuova convenzione con altra Società od Ente idonei ed attrezzati per il trattamento e il rifornimento del latte alla popolazione aostana.

Ove, nel caso di risoluzione anticipata della Convenzione, oppure al termine di essa, il Comune, d'intesa con la Regione, intenda assumere in proprio la gestione della Centrale, saranno applicate le disposizioni del D.R. 15 ottobre 1925 n. 2578, che ha approvato il T.U. della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, o di eventuali leggi modificative o sostitutive di quelle del citato T.U.

Resta, comunque, salva la facoltà del riscatto prevista dall'articolo 26 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, alle condizioni e termini previsti dalle norme del T.U. stesso".

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Allegato all'oggetto n. 14 (adunanza del Consiglio regionale del 14 - 15 giugno 1963) -

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA

N. 916 di prot. Aosta, lì 18 aprile 1963

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA

OGGETTO: Modificazioni alla bozza di Statuto della Società per azioni "Centrale del Latte di Aosta"; e Nuova bozza di convenzione da stipulare fra la Regione, il Comune di Aosta e la costituenda Soc. p. A. "Centrale del Latte di Aosta".- Delibere consiliari nn. 31 e 32 del 21.2.1963.-

Questa Commissione di Coordinamento, esaminati compiutamente gli atti deliberativi in oggetto, ritiene di dover sottoporre a codesta Presidenza del Consiglio regionale alcune considerazioni in relazione allo Statuto ed alla Convenzione concernenti la "Centrale del Latte" di Aosta:

1°) La istituzione di una S.p.A. a cui partecipano il Comune, la Regione e l'Istituto S. Paolo di Torino, non sembra conforme alle norme di cui alla legge 16 giugno 1938, n.851, in relazione all'art. 2 e segg. del T.U. sulla Finanza Locale approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Infatti, i pubblici servizi comunali elencati nell'art. 1 del citato T.U. n. 2578 (fra i quali deve comprendersi, per successivo ampliamento legislativo, il servizio di centrale del latte) possono essere gestiti o direttamente dal Comune mediante azienda speciale (art. 2) o affidate a terzi (art. 26) secondo le modalità stabilite dagli artt. 265, 266 e 267 del T.U. per la Finanza Locale.

Nel caso in ispecie non risulta applicato l'art. 2 del T.U. sulla municipalizzazione perché la gestione affidata alla istituenda S.p.A. "Centrale del Latte di Aosta" non può considerarsi gestione diretta e, nel contempo, non risulta bene applicato l'art. 26 del predetto T.U.

Invero, il Comune di Aosta risulta essere azionista, per un quarto, e con possibilità di divenirlo per la metà, della istituenda "Centrale del Latte", onde, sostanzialmente, viene ad essere concedente e concessionario nello stesso tempo, il che annulla quella possibilità di selezione e di scelta che sta a fondamento delle citate norme del T.U. per la finanza locale.

2°) Per quanto concerne la Convenzione fra la Regione e il Comune e la S.p.A., oltre a quanto precedentemente detto, dove rilevarsi che la Regione non sembra sia legittimata a comparire nell'atto come ente concedente, in quanto il servizio delle centrali del latte è un servizio pubblico comunale (art. 1 legge 1938, n. 851), titolare del nulla osta ministeriale è il Comune di Aosta e non la Regione, destinatari delle autorizzazioni previste dall'art. 4 della legge del 1938, n. 851 sono i Comuni e non le Regioni.

La circostanza che il terreno, il fabbricato e le attrezzature della centrale sono di proprietà della Regione è cosa che riguarda i rapporti patrimoniali fra Comune e Regione, ma non conferisce a quest'ultima la originaria ed istituzionale titolarietà del servizio di centrale, titolarietà che è del Comune e che soltanto dal Comune può essere temporaneamente concessa a terzi.

In particolare, in ordine ai singoli articoli della convenzione si ritiene opportuno sottolineare quanto segue:

Con l'art. 2 viene fissata al 31.12.1972 la durata della convenzione. Tale durata risulta inferiore a quella minima (10 anni) prevista dall'art. 24 del predetto T.U. del 1925, n. 2578, per l'esercizio della facoltà di riscatto da parte del concedente. Tale brevità comporta un tasso di ammortamento molto elevato (11,11 annuo) che verrebbe pagato dai consumatori del latte, ciò in quanto ai sensi dell'art. 265, n. 6 del T.U. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1171, alla scadenza della concessione gli immobili e gli impianti debbono essere trasferiti al concedente ed il relativo valore deve essere ammortizzato in quote annuali per il tempo previsto come durata della concessione e non nelle misure previste dall'art. 5 della convenzione.

L'art. 7, nel quale si parla di rilevamento, da parte della Regione, e l'art. 8 in cui si prevede la possibilità della gestione regionale o della concessione alla Città di Aosta, sembrano in contrasto con i principi vigenti nel sistema normativo statale, in quanto il nulla osta ministeriale è stato concesso al Comune il quale è per legge titolare del servizio per cui non potrebbe successivamente divenirne concessionario.

3°) Conseguentemente a quanto innanzi esposto, opportune modifiche andrebbero apportate alla convenzione ed allo Statuto sociale.

Questa Commissione prega, infine, di far conoscere quale organo eserciterà la vigilanza sulla "Centrale del Latte", atteso che ad essa partecipano sia la Regione che il Comune di Aosta.

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to Querci

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Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Segue discussione, alla quale prendono parte, oltre all'Assessore all'Agricoltura, FOSSON, i Consiglieri BORDON, DUJANY e TREVES.

Il Consigliere TREVES dichiara che si asterrà dalla votazione e ne spiega i motivi.

Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in discussione, dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a votare per l'approvazione della proposta della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON;

veduti i rilievi formulati con lettera in data 18.4.1963 prot. n. 916, dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in merito alle deliberazioni n. 31 e n. 32 in data 21.2.1963 concernenti la bozza di Statuto della Società per Azioni "Centrale del Latte di Aosta" e la bozza di convenzione da stipulare fra la Regione, il Comune di Aosta e la costituenda Società per Azioni "Centrale del latte di Aosta";

richiamate le deliberazioni n. 31 e n. 32 in data 21.2.1963 e a parziale modificazione di quanto già approvato con le deliberazioni stesse;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventiquattro; votanti e favorevoli: diciotto; astenutisi dalla votazione i Consiglieri AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY, PETIGAT, TREVES);

Delibera

di approvare le seguenti ulteriori modificazioni ed aggiunte alle bozze di Statuto e di Convenzione già approvate modificate dal Consiglio con le deliberazioni consiliari n. 199 e n. 200 in data 21.12.1962 e n. 31 e n. 32 in data 21.2.1963:

1°) modifiche ed aggiunte alla bozza di statuto:

a) - l'articolo 4 è modificato come segue: "La durata della Società è stabilita in anni dieci e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anteriore alla data di scadenza";

b) - l'ultimo comma dell'articolo 33 è modificato come segue: "Se da parte del Presidente della Giunta Regionale della Valle di Aosta e da parte del Sindaco della Città di Aosta venissero mossi rilievi al bilancio preventivo, sarà subito convocata una nuova assemblea che delibererà in via definitiva sulla approvazione del bilancio dopo esame e decisione circa i rilievi di cui sopra".

2°) modificazioni ed aggiunte alla bozza di convenzione:

a) - il capoverso 2°) è modificato come segue:

"La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci, salvo proroga da deliberare a suo tempo".

b) - il capoverso 7° è modificato e completato come segue:

"La Società dovrà mantenere e integrare l'attrezzatura della Centrale del Latte con macchinari e dotazioni rispondenti ai più moderni ed efficienti criteri tecnici in materia. Di detto materiale e di tutti i beni mobili ed immobili che acquisterà, dovrà essere tenuto un inventario con i prezzi di acquisto e allo scadere della concessione la Regione, - quale proprietaria dello stabile della Centrale del Latte e dei relativi impianti,- potrà rilevarli a prezzo di stima e basarsi sui prezzi di acquisto per materiale nuovo all'epoca della stima e tenuto il debito conto dello stato d'uso e degli ammortamenti effettuati dalle singole attività da rilevarsi.

Tale valutazione, in difetto di accordo diretto fra le parti, sarà effettuata da esperti che saranno nominati con la procedura e con le modalità fissate dal T.U. della legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15.10.1925 n. 2578 e dalle leggi che dovessero sostituire o modificare le norme di tale T.U.".

c) - il capoverso 8° è modificato e completato come segue:

"In caso di risoluzione anticipata della presente convenzione per decadenza, pronunciata dalle competenti autorità, o per revoca della concessione per fatto e colpa della Centrale, il Comune di Aosta, d'intesa con la Regione (quale proprietaria dello stabile della Centrale del Latte e dei relativi impianti), potrà assumere in proprio la gestione della Centrale stessa e stipulare una nuova convenzione con altra Società od Ente idonei ed attrezzati per il trattamento e il rifornimento del latte alla popolazione aostana.

Ove, nel caso di risoluzione anticipata della Convenzione, oppure al termine di essa, il Comune, d'intesa con la Regione, intenda assumere in proprio la gestione della Centrale, saranno applicate le disposizioni del D.R. 15 ottobre 1925, n. 2578, che ha approvato il T.U. della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, e di eventuali leggi modificative e sostitutive di quelle del citato T.U.

Resta, comunque, salva la facoltà del riscatto prevista dall'articolo 26 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, alle condizioni e termini previsti dalle norme del T.U. stesso".

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