Oggetto del Consiglio n. 125 del 15 giugno 1963 - Verbale

OGGETTO N. 125/63 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ.

L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente approvazione ed impegno di spese per opere di pubblica utilità, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, con lettera in data 8 giugno 1963, prot.n. 160:

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In sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1°/7/1962 - 30/6/1963, sono stati approvati appositi stanziamenti per il parziale finanziamento (primi finanziamenti) delle spese per la esecuzione delle seguenti opere di pubblica utilità:

1°) INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FUNIVIARIO BUISSON-CHAMOIS, da attuare in sostituzione dell'attuale vecchio impianto funiviario ormai superato e da rinnovare, come da disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti - Ispettorato M.C.T. - Ispettorato Compartimentale per il Piemonte.

Come è noto, l'impianto funiviario Buisson-Chamois è stato a suo tempo costruito dalla Regione quale mezzo di collegamento del Comune isolato di alta montagna di Chamois (mt. 1815) privo di strade di comunicazione.

La costruzione del nuovo impianto funiviario si rende necessaria ed urgente anche per evitare che, in seguito alla possibile chiusura dell'esercizio dell'attuale vecchio impianto, il Comune di Chamois rimanga completamente isolato, essendo tuttora privo di strada di collegamento.

Per l'installazione del nuovo impianto funiviario è stato previsto nel bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 un primo stanziamento di fondi di Lire 150.000.000 all'apposito capitolo di spesa 164.

Con successivi provvedimenti consiliari si provvederà ad integrare tale 1° finanziamento con ulteriori stanziamenti di fondi per completare il finanziamento delle spese di installazione del nuovo impianto previste in complessive Lire 250.000.000 circa.

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2°) COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO IN PIAZZA NARBONNE, DI AOSTA, per il completamento ed il funzionamento della nuova stazione per gli autopullman dei servizi pubblici di linea e per parcheggio di automezzi, in corso di ultimazione nella predetta piazza a cura del Comune di Aosta.

La grande autorimessa sotterranea della predetta stazione è ormai quasi ultimata e, poiché il fabbricato di cui si tratta è compreso nel progetto generale delle opere e de gli impianti per la nuova stazione, la costruzione del fabbricato stesso si rende necessaria ed urgente per il completamento ed il funzionamento della predetta stazione.

Nel costruendo fabbricato dovranno trovare idonea sistemazione i vari servizi ausiliari della predetta stazione (biglietterie, uffici di Agenzie turistiche, uffici di Agenzie di viaggio, uffici di informazioni) nonché locali per l'esposizione di oggetti ti pici dell'artigianato valdostano e locali per uffici vari.

Per la costruzione del fabbricato di cui si tratta è stato previsto nel bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1962/1963 un primo stanziamento di Lire 100.000.000 all'apposito capitolo di spesa 201.

Con successivi provvedimenti consiliari si provvederà ad integrare tale primo finanziamento con un successivo stanziamento di Lire 50.000.000 ancora occorrente per il finanziamento totale dell'opera.

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In sede di controllo degli atti di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1962/1963, è stata prospettata all'Amministrazione regionale, dai competenti organi statali, la necessità della emanazione di norme sostanziali per l'approvazione delle spese previste nei sopracitati capitoli 164 e 201 del Di lancio per le due predette opere.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale approvi a tale fine, l'allegato disegno di legge.

(SEGUE disegno di legge regionale n. 19)

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Il Presidente FILLIETROZ dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge regionale in esame.

Segue discussione, alla quale prendono parte l'Assessore SAVIOZ, il Presidente della Giunta MARCOZ e il Consigliere DUJANY.

Il Presidente FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul problema in esame, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a votare per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge di cui si tratta.

Si dà atto che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono approvati dal Consiglio, senza discussione, con quattro separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con quattro separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori DUJANY, MARTINET e VALLINO, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventitré;

- Voti favorevoli: ventitré.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente approvazione ed impegno di spesa per opere di pubblica utilità:

Disegno di legge regionale n. 19

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... 1963 N. ...: APPROVAZIONE DI SPESE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA'.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' approvata, con impegno all'apposito capitolo 164 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1°/7/1962 - 30/6/1963, la spesa di Lire centocinquantamilioni quale primo finanziamento delle spese per la installazione di un nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois, in sostituzione del vecchio impianto funiviario già costruito dalla Regione per il collegamento del Comune isolato di Chamois.

Art. 2

E' approvata, con impegno all'apposito capitolo 201 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 10/7/1962 - 30/0963, la spesa di Lire centomillioni quale primo finanziamento delle spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne di Aosta, per il completamento ed il funzionamento della stazione per autolinee pubbliche della Città di Aosta.

Art. 3

Con successivi provvedimenti consiliari si provvederà al finanziamento ed all'approvazione delle ulteriori spese previste per il finanziamento totale e l'attuazione delle opere di pubblica utilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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