Oggetto del Consiglio n. 109 del 29 luglio 1961 - Verbale

OGGETTO N. 109/61 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'ASSUNZIONE DI DUE MUTUI PASSIVI A LUNGA SCADENZA, PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO E PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE STRAORDINARIE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ E PER PROVVIDENZE ED INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE - MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE DI UN NUOVO DISEGNO DI LEGGE REGIONALE.

L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modificazioni al disegno di legge regionale n. 4 approvato con provvedimento legislativo n. 63, in data 14 giugno 1961 e concernente l'assunzione di due mutui passivi a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino e presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale.

Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sul nuovo disegno di legge regionale trasmesso loro in copia con relativa relazione unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28-29 luglio 1961:

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Con provvedimento legislativo del 14 giugno 1961 il Consiglio regionale ha approvato un disegno di legge concernente l'assunzione di due mutui passivi a lunga scadenza, per complessive Lire 3 miliardi, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale di cui al programma approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 7 aprile 1961.

Per la formulazione degli articoli del cennato disegno di legge regionale era stata seguita. la stessa formulazione del precedente provvedimento legislativo approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 18 dicembre 1959 (oggetto n. 151) ed emanato come legge regionale 22 gennaio 1960 n. 2 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 25 gennaio 1960), concernente l'analogo precedente mutuo passivo a lunga scadenza di Lire 1.500.000.000 per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità.

Non erano state proposte modificazioni od aggiunte, neanche migliorative, al testo di legge regionale in questione per evitare la possibilità di eventuali rilievi che potessero in qualche modo portare al riesame dei provvedimento legislativo.

Senonché, con lettera in data 15 luglio 1961 prot. 1611, il Signor Presidente della Commissione di Coordinamento ha comunicato quanto segue:

"Ai sensi dell'art. 31 - quarto comma - dello Statuto speciale della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, rinvio a codesto Consiglio regionale la unita copia del provvedimento in oggetto indicato, pei seguenti motivi:

1) l'imputazione agli esercizi 1962-1963 e successivi delle spese per la estinzione dei mutui non appare, nell'attuale dizione, chiara.

È ben vero che dalla relazione allegata agli atti risulta che le annualità dell'ammortamento decorreranno dal 1 gennaio 1963, ma al primo comma dell'articolo 2 è, invece, precisato che gli importi delle venticinque annualità costanti, da versarsi a rate bimestrali posticipate, decorreranno "dalla data dell'avvenuta somministrazione totale di capitali mutuati", circostanza questa ultima che potrebbe verificarsi in data anteriore, con conseguente insorgenza dell'ammortamento entro l'esercizio finanziario 1961-62.

Il primo comma dell'art. 2 dovrebbe, pertanto, essere così integrato: "... bimestrali posticipate, decorrenti dal 1 gennaio 1963.".

2) Il secondo comma dell'articolo 4, che contempla l'impegno delle spese per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative da finanziare entro il 1961-1962 coi ricavati dei mutui, non prevede la spesa per gli interessi derivanti dai prelevamenti che saranno effettuati prima della decorrenza del piano di ammortamento.

Sarebbe, perciò, necessario che il secondo comma dell'art. 4 fosse così completato: "Le spese per gli interessi passivi relativi ai prelevamenti che saranno effettuati prima della decorrenza del piano di ammortamento graveranno sul capitolo del bilancio di previsione 1961-1962 che prevederà gli "interessi passivi su mutui e su anticipazioni di cassa", sempre che nella determinazione della dotazione del capitolo stesso siasi tenuto conto del prevedibile nuovo gravame".

3) Non risultano indicati i mezzi per la copertura delle spese relative all'ammortamento dei mutui.

Faccio, infine, fin d'ora presente che, per le opere, le iniziative e le provvidenze da sostenere con il ricavato dei mutui, non disciplinate da vigenti disposizioni, saranno indispensabili apposite norme legislative regionali per l'autorizzazione delle relative spese.".

Allo scopo di addivenire alla sollecita emanazione del provvedimento legislativo concernente l'assunzione dei due mutui passivi a lunga scadenza di cui in premessa, si propone di aderire ai suggerimenti di cui sopra del Signor Presidente della Commissione di Coordinamento e di apportare le seguenti modificazioni ed aggiunte al testo di disegno di legge regionale già approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 14 giugno 1961:

a) aggiunta delle seguenti parole alla quarta linea del primo comma dell'articolo 2 "... (bimestrali) posticipate, DECORRENTI DAL 1 GENNAIO 1963,".

b) stralcio delle seguenti parole finali del primo comma dell'articolo 2: "E DECORRENTI DALLA DATA DELL'AVVENUTA SOMMINISTRAZIONE TOTALE DEI CAPITALI MUTUATI".

c) aggiunta delle seguenti parole finali al secondo comma dell'articolo 2: "ALLA COPERTURA DELLE RELATIVE SPESE ANNUE SI PROVVEDERÀ MEDIANTE IL PREVISTO INCREMENTO DELLE ENTRATE ANNUE PROPRIE DELLA REGIONE E, COMUNQUE, CON EVENTUALE RIDUZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE".

d) aggiunta delle seguenti parole di completamento del secondo comma dell'articolo 4: "LE SPESE PER GLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI PRELEVAMENTI DI SOMME CHE SARANNO EFFETTUATI PRIMA DELLA DECORRENZA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO GRAVERANNO SUL CAPITOLO 13 DELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1 LUGLIO 1961 - 30 GIUGNO 1962, CHE OFFRE LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ (CAP.13: "INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E SU ANTICIPAZIONI DI CASSA" - PREVISIONE DI SPESA ANNUA LIRE 162.000.000".

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale approvi l'allegato nuovo disegno di legge regionale recante le aggiunte modificazioni di cui sopra.

(OMISSIS: Segue disegno di legge, riportato in calce al deliberato).

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L'Assessore COLOMBO illustra la relazione soprariportata concernente modificazioni proposte dalla Giunta al disegno di legge regionale approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 14 giugno 1961 (provvedimento legislativo n. 63) e conclude invitando il Consiglio ad approvare il nuovo disegno di legge sottoposto al suo esame, formulato come da modifiche proposte nella relazione e previo stralcio, al secondo comma dell'articolo 4, delle parole: "che offre la necessaria disponibilità", nonché delle parole: "Previsione di spesa annua Lire 162 milioni".

Il Consigliere PAGE dichiara di concordare sulle proposte della Giunta, raccomandando che siano accelerati per quanto possibile i tempi affinché gli atti per l'assunzione dei due mutui passivi a lunga scadenza possano essere perfezionati al più presto possibile.

Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul nuovo disegno di legge regionale nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Il Consigliere DUJANY dichiara che, per coerenza con la posizione assunta in sede di approvazione del provvedimento legislativo n. 63, in data 14 giugno 1961, i Consiglieri della minoranza si asterranno dalle votazioni sui singoli articoli del disegno di legge in esame e sul complesso del disegno di legge stesso.

Articoli dal n. 1 al n. 6 - Si dà atto che i sei articoli del disegno di legge sono approvati con sei singole votazioni dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: ventisette; Consiglieri votanti e favorevoli: ventidue; Consiglieri astenutisi dalla votazione: cinque: AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY e PETIGAT) con le soprariportate due soppressioni di parole al secondo comma dell'articolo 4 proposte dell'Assessore Colombo.

Il Presidente, FILLIETROZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i vari articoli (n. 6 articoli) del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, con separate votazioni, per alzata di mano, - invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventisette;

- Consiglieri votanti: ventidue;

- Voti favorevoli: ventidue;

- Consiglieri astenutisi dalla votazione: cinque (AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY e PETIGAT).

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, con voti favorevoli ventidue su ventidue Consiglieri votanti, il sottoriportato nuovo disegno di legge regionale concernente l'assunzione di due mutui passivi a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino e presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale:

Disegno di legge regionale n. 7

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... 1961, N. ...: ASSUNZIONE DI DUE MUTUI PASSIVI A LUNGA SCADENZA, PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO E PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO, DI TORINO, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE STRAORDINARIE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ E PROVVIDENZE E INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata l'assunzione, presso la Cassa di Risparmio di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire due miliardi, da impiegare esclusivamente per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962, delle spese straordinarie per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative di interesse regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 9 in data 7 aprile 1961.

È autorizzata l'assunzione, presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di Lire un miliardo, da impiegare per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962, delle spese straordinarie di cui al precedente comma.

Art. 2

Gli importi dei mutui passivi di cui al precedente articolo potranno essere riscossi con uno o più prelevamenti di somme e saranno ammortizzati in venticinque annualità costanti da versarsi a rate bimestrali posticipate, decorrenti dal 1 gennaio 1963, comprensive del capitale e degli interessi al saggio del sei e cinquanta per cento all'anno.

Per il finanziamento delle spese, - previste in annue Lire 243.336.192, - per la restituzione delle somme mutuate e per il pagamento dei relativi interessi, saranno iscritti appositi capitoli di spesa negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1962 - 30 giugno 1963 e dei bilanci degli esercizi finanziari seguenti, per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui. Alla copertura delle relative spese annue si provvederà mediante il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione e, comunque, con eventuale riduzione delle spese straordinarie dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

L'ammortamento dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli sarà garantito mediante vincolo e rilascio di delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti alla Regione dai proventi delle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.

Qualora si verifichi, per qualsiasi causa, l'impossibilità o la insufficienza della garanzia dell'ammortamento sui predetti cespiti delegati, l'ammortamento dei mutui sarà garantito anche mediante vincolo e delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie alle imposte sui terreni e sui fabbricati nonché su altri idonei e vincolabili cespiti di entrata della Regione.

Art. 4

I proventi dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli saranno introitati su appositi istituendi capitoli della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962.

Le spese per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative da finanziare con il provento dei mutui passivi saranno impegnate su appositi istituendi capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962, in esecuzione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 in data 7 aprile 1961. Le spese per gli interessi passivi relativi ai prelevamenti di somme che saranno effettuati prima della decorrenza del piano di ammortamento graveranno sul capitolo 13 della parte SPESA del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962 (Cap. 13: "Interessi passivi su mutui e su anticipazioni di cassa").

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere alla stipulazione degli atti notarili per l'assunzione dei mutui passivi, di cui alla presente legge, in base alle condizioni generali di cui ai precedenti articoli nonché in base alle altre eventuali condizioni particolari necessarie per il perfezionamento dei contratti di mutuo concordate con gli Istituti bancari mutuanti e approvate con deliberazioni della Giunta regionale. Con deliberazioni della Giunta regionale saranno pure approvate le stipulande convenzioni aggiuntive al vigente contratto di tesoreria regionale per vincolai e dare in carico al Tesoriere regionale le necessarie tangenti di entrate regionali a garanzia dell'ammortamento dei mutui passivi.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a sottoscrivere ed a rilasciare alla mutuante Cassa di Risparmio di Torino gli atti di vincolo e di delegazione di pagamento sui proventi delle entrate regionali di cui al precedente articolo 3 a garanzia del pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui passivi di cui alla presente legge.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta,

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