Oggetto del Consiglio n. 108 del 29 luglio 1961 - Verbale

OGGETTO N. 108/61 - APPLICAZIONE LEGGE 27-5-1959 N. 324 - AUMENTO, DA LIRE 2.400 A LIRE 3.200 MENSILI NETTE, DELLA INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE REGIONALE.

L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di aumento, da Lire 2.400 a Lire 3.200 mensili nette, a' sensi del decreto ministeriale 8-6-1961, della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27-5-1959, n. 324, estesa al personale regionale con deliberazione consiliare n. 93, in data 7-8-1959, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28-29 luglio 1961:

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Gli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28-7-1956, n. 3, prevedono che gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti ad ogni variazione in aumento ed in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedono modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli Enti locali.

Con deliberazione n. 93 del 7-8-1959, il Consiglio regionale approvava la estensione a favore del personal regionale dei miglioramenti economici previsti dalla legge 27-5-1959 n. 324 in merito alla concessione della indennità integrativa speciale nella misura di nette Lire 2.400 mensili.

La predetta indennità integrativa prevista dall'articolo 1 della legge sopracitata è stata elevata per il personale statale in attività di servizio, per effetto del Decreto Ministeriale in data 8-6-1961 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 in data 27-6-1961, da Lire 2.400 a Lire 3.200 nette mensili, per il periodo dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, dell'articolo 16 della Legge 27-5-1959 n. 324, nonché ai sensi del Decreto Ministeriale 8-6-1961 pubblicato nella G. U. n. 157.

Deliberi

1) di approvare, con effetti a decorrere dal 1 luglio 1961, la maggiorazione da Lire 2.400 (due mila quattrocento) a Lire 3.200 (tre mila duecento) mensili nette, della indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27-5-1959, n. 324, ed estesa al personale regionale con deliberazione consiliare n. 93, in data 7-8-1959;

2) di approvare la relativa spesa, prevista in Lire 3.800.000 (tre milioni ottocentomila) circa, da finanziare con imputazione ai sottoelencati capitoli del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962, che presentano la necessaria disponibilità, e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, delegando alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti di esecuzione:

Capitoli di Bilancio

Importo Spesa

2

57.600

8

2.264.000

14

57.600

17

556.800

40

9.600

62

307.200

64

9.600

69

115.200

70

9.600

89

115.200

102

38.400

103 A

163.200

113 A

38.400

213

57.800

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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, la approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, COLOMBO;

richiamata la deliberazione consiliare n. 93 del 7-8-1959 ed a parziale modifica della deliberazione stessa, in relazione all'applicazione delle norme del decreto ministeriale 8-6-1961;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: venticinque);

DELIBERA

1) di approvare, con effetti a decorrere dai 1° luglio 1961, la maggiorazione, da Lire 2.400 (duemilaquattrocento) a L. 3.200 (tremiladuecento) mensili nette, della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27-5-1959, n. 324, ed estesa al personale regionale con deliberazione consiliare n. 93, in data 7-8-1959;

2) di approvare la relativa spesa, prevista in L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) circa, da finanziare con imputazione ai sottoelencati capitoli del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962, - che presentano la necessaria disponibilità -, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, delegando alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti di esecuzione:

Capitoli di Bilancio

Importo Spesa

2

57.600

8

2.264.000

14

57.600

17

556.800

40

9.600

62

307.200

64

9.600

69

115.200

70

9.600

89

115.200

102

38.400

103 A

163.200

113 A

38.400

213

57.800

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