Oggetto del Consiglio n. 110 del 29 luglio 1961 - Verbale

OGGETTO N. 110/61 - CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA E LA SOCIETÀ IDROELETTRICA PIEMONTE PER IL REGOLAMENTO GENERALE DEI RECIPROCI RAPPORTI IN MATERIA DI SUBCONCESSIONE, IN VIA DI SANATORIA, PER DERIVAZIONI DI ACQUE AD USI IDROELETTRICI - COMPLETAMENTO DELLA PARTE DISPOSITIVA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 91 DEL 28 GIUGNO 1961.

L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di completamento della parte dispositiva, - mediante aggiunta di nuove disposizioni -, della deliberazione consiliare n. 91, in data 28 giugno 1961, relativa all'oggetto: "Convenzione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la Società Idroelettrica Piemonte per il regolamento generale dei reciproci rapporti in materia di subconcessioni, in via di sanatoria, per derivazioni di acque ad usi idroelettrici", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri con lettera del 20-7-1961, prot. n. 167/164:

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Con deliberazione n. 91 in data 28 giugno 1961 il Consiglio regionale stabiliva:

"di approvare e autorizzare la stipulazione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dal Presidente dalla Giunta regionale, Avv. Oreste Marcoz, e la Società Idroelettrica Piemonte - Soc. p. az. -, con sede in Torino, della sottoriportata convenzione transattiva, con allegato schema disciplinare tipo di sub-concessione, per il regolamento generale dei reciproci rapporti in materia di subconcessione, in via di sanatoria, per derivazioni di acque pubbliche ad usi idroelettrici:".

Con successivi provvedimenti deliberativi, di esecuzione delle varie clausole della stipulanda convenzione transattiva, si sarebbe in seguito provveduto anche agli accertamenti delle entrate per le somme che la Società S.I.P. avrebbe dovuto versare alla Regione in esecuzione della convenzione stessa, nonché alla erogazione delle spese per i vari adempimenti di competenza della Regione in relazione alle clausole della convenzione stessa.

Infatti, l'adozione contemporanea dei provvedimenti stessi in sede di approvazione della stipulanda convenzione avrebbe potuto essere considerata intempestiva.

La Presidenza della Commissione di Coordinamento della Valle di Aosta, con lettera in data 18 luglio 1961 prot. n. 1835, ha, per altro, comunicato quanto segue in ordine alla deliberazione consiliare n. 91 in data 28 giugno 1961:

"Si restituisce l'unita copia della deliberazione in oggetto distinta affinché il dispositivo di essa sia completato con l'indicazione dei capitoli del bilancio della Entrata ai quali dovranno affluire le somme previste dalla autorizzata convenzione transattiva, che saranno versate dalla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.).

Con l'occasione si gradirebbe conoscere specificatamente le controversie tuttora pendenti tra lo Stato e la Regione concernenti le subconcessioni di derivazioni di acque ad usi idroelettrici."

Allo scopo di addivenire alla sollecita stipulazione della convenzione transattiva di cui si tratta, si propone che il Consiglio regionale, aderendo al suggerimento della Commissione di Coordinamento,

Deliberi

di completare quanto già stabilito nella parte dispositiva della deliberazione del Consiglio regionale n. 91 in data 28 giugno 1961 mediante l'aggiunta delle seguenti disposizioni finali:

"delegando alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione della stipulanda convenzione transattiva e stabilendo che le somme che dovranno essere versate dalla Società S.I.P. alla Regione, in esecuzione della convenzione stessa, siano introitate ai seguenti capitoli della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 e dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari:

a) la somma annua di lire 12.300.000 (dodici milioni trecento mila), da versare dalla S.I.P. a' sensi dell'art. 5 lettera a) della stipulanda convenzione, sarà introitata al Capitolo 44 "Riscossioni per partite di giro diverse" del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, stabilendo che la somma annua stessa sia ripartita, con deliberazioni della Giunta regionale, tra i Comuni rivieraschi interessati con imputazione delle spese relative al Capitolo 202 della parte SPESA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 "Pagamenti per partite di giro diverse" e ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i successivi esercizi finanziari;

b) la somma di Lire 70.000.000 (settanta milioni), da versare in rate annuali alla Regione dalla S.I.P. a' sensi dell'art. 5 - lettera b) e dell'art. 8 - lettera a) della stipulanda convenzione, sarà introitata in rate annuali al Capitolo 37 della parte ENTRATA ("Ricupero di somme sulle spese erogate sui capitoli di spesa della parte straordinaria del bilancio") del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 e ai corrispondenti capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari;

c) la somma di Lire 15.000.000 (quindici milioni), da versare in due rate dalla S.I.P. alla Regione ai sensi dell'art. 5 - lettera c) e dell'art. 8 - lettera a) della stipulanda convenzione, sarà introitata al sopracitato capitolo 37 della parte ENTRATA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962;

d) le somme che la S.I.P. dovrà versare alla Regione a' sensi dell'art. 5 - lettera d) della stipulanda convenzione saranno introitate al capitolo 30 della parte ENTRATA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 "Ricupero di somme sulle spese erogate sui capitoli di spesa della parte ordinaria del bilancio";

e) la somma di Lire 50.000.000 (cinquanta milioni), che la S.I.P. dovrà versare alla Regione a' sensi dell'art. 6 della stipulanda convenzione, sarà introitata al Capitolo 36 della parte ENTRATA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 "Entrate straordinarie diverse";

f) la somma annua di Lire 8.000.000 (otto milioni), che la S.I.P. dovrà versare alla Regione per anni 20 a' sensi dell'art. 6 della stipulanda convenzione, sarà introitata al Capitolo 44 della parte ENTRATA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 "Riscossione per partite di giro diverse" e ai corrispondenti capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, stabilendo che la somma annua stessa sia erogata, con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione delle relative spese al Capitolo 202 della parte SPESA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 "Pagamenti per partite di giro diverse" e ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i successivi esercizi finanziari:".

(OMISSIS: seguono schema di convenzione e allegato schema di disciplinare di subconcessione).

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Il Presidente, FILLIETROZ, chiede se qualche Consigliere intenda avere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in esame, avvertendo che, in caso contrario, porrà ai voti l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.

I Consiglieri GUGLIELMINETTI e LUCAT dichiarano di astenersi dalla votazione.

Il Consigliere DUJANY, a nome del gruppo consiliare della minoranza, fa la seguente dichiarazione di voto:

"Per coerenza alla posizione assunta in sede di approvazione del provvedimento consiliare n. 91 in data 28 giugno 1961, noi dichiariamo di astenerci dall'esprimere il nostro voto sulla proposta in esame".

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, COLOMBO, e concordando sulle proposte della Giunta;

con voti favorevoli diciannove, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventisei); Consiglieri votanti: diciannove; Consiglieri astenutisi dalla votazione: sei (AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY, GUGLIELMINETTI, LUCAT, PETIGAT);

DELIBERA

di completare quanto già stabilito nella parte dispositiva della deliberazione del Consiglio regionale n. 91 in data 28 giugno 1961, mediante l'aggiunta delle seguenti disposizioni finali:

", delegando alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione della stipulanda convenzione transattiva e stabilendo che le somme che dovranno essere versate dalla Società S.I.P. alla Regione, in esecuzione della convenzione stessa, siano introitate ai seguenti capitoli della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 e dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari:

a) la somma annua di Lire 12.300.000 (dodici milioni trecentomila), da versare dalla S.I.P. a' sensi dell'art. 5 lettera a) della stipulanda convenzione, sarà introitata al Capitolo 44 "Riscossione per partite di giro diverse" del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, stabilendo che la somma annua stessa sia ripartita, con deliberazioni della Giunta regionale, tra i Comuni rivieraschi interessati, con imputazione delle spese relative al Capitolo 202 della parte SPESA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 "Pagamenti per partite di giro diverse" e ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i successivi esercizi finanziari;

b ) la somma di Lire 70.000.000 (settanta milioni), da versare in rate annuali alla Regione dalla S.I.P. a' sensi dell'art. 5 lettera b) e dell'art. 8 - lettera a) della stipulanda convenzione, sarà introitata in rate annuali al Capitolo 37 della parte ENTRATA ( "Ricupero di somme sulle spese erogate sui capitoli di spesa della parte straordinaria del bilancio") del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 e ai corrispondenti capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari;

c) la somma di Lire 15.000.000 (quindici milioni) da versare in due ratei dalla S.I.P. alla Regione a' sensi dell'art. 5 - lettera c) e dell'art. 8 - lettera a) della stipulanda convenzione, sarà introitata al sopracitato capitolo 37 della parte ENTRATA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962;

d) le somme che la S.I.P. dovrà versare alla Regione a' sensi dell'art. 5 - lettera d) della stipulanda convenzione saranno introitate al capitolo 30 della parte ENTRATA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 "Ricupero di somme sulle spese erogate sui capitoli di spesa della parte ordinaria del bilancio";

e) la somma di Lire 50.000.000 (cinquanta milioni) che la S.I.P. dovrà versare alla Regione a' sensi dell'art. 6 della stipulanda convenzione, sarà introitata al capitolo 36 della parte ENTRATA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 "Entrate straordinarie diverse";

f) la somma annua di Lire 8.000.000 (ottomilioni), che la S.I.P. dovrà versare alla Regione per anni 20 a' sensi dell'art. 6 della stipulanda convenzione, sarà introitata al Capitolo 44 della parte ENTRATA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 ?, Riscossioni per partite di giro diverse" e ai corrispondenti capitoli di Entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari, stabilendo che la somma annua stessa sia erogata, con deliberazione della Giunta regionale, con imputazione delle relative spese al capitolo 202 della parte SPESA del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1961-1962 "Pagamenti per partite di giro diverse" e ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i successivi esercizi finanziari".

(OMISSIS: schema di convenzione e allegato schema di disciplinare di sub-concessione approvati con deliberazione consiliare n. 91 in data 28 giugno 1961).

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