Oggetto del Consiglio n. 95 del 28 luglio 1961 - Verbale
OGGETTO N. 95/61 - PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA IN VALLE D'AOSTA, A' SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito al disegno di legge governativo per l'attuazione del regime di zona franca in Valle d'Aosta, a' sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, disegno di legge pervenuto alla Regione e sottoposto all'esame e al parere delle apposite Commissioni consiliari di studio (per gli Affari Generali e le Finanze e per l'Industria e Commercio).
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri, oltre che sul predetto disegno di legge governativo e sulla allegata relazione, sul nuovo testo (modificato) di disegno di legge ora proposto dalla Giunta regionale e sul memoriale illustrativo dello stesso nuovo disegno di legge, nonché sugli altri atti trasmessi loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28-29 luglio 1961 e con lettera del 20 luglio 1961, prot. numero 167-164:
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OGGETTO: Disegno di legge per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta.
Allegati:
1) disegno (modificato) della legge sulla zona franca valdostana proposto dalla Giunta Regionale.
2) Memoriale sulla bozza di disegno di legge di cui sopra.
3) Disegno di legge governativo per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, con allegata relazione al disegno di legge.
4) Proposta di disegno di legge per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta approvata dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 4 ottobre 1957 (proposta fatta propria dal Sen. Renato Chabod nel disegno di legge di sua iniziativa n. 385 della III legislatura, presentato il 28-1-1959).
5) Relazioni sull'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta inserite nel verbale dell'adunanza del Consiglio regionale del 10-7-1957.
6) Norme di legislazione doganale.
7) Pareri delle Commissioni Consiliari permanenti dell'Industria e Commercio e degli Affari Generali e Finanze.
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DISEGNO (MODIFICATO) DI LEGGE SULLA ZONA FRANCA VALDOSTANA PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE
...Omissis...
ART. 1
Il territorio della Valle d'Aosta posto, dall'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, fuori della linea doganale e costituito a zona franca, è delimitato a ovest e nord dal confine politico con la Francia e con la Svizzera, dalla Punta Galisia (3.348) al Monte Dolent (3.823) e dalla Punta Ludwigshohe (4.364) a est e a sud da una linea che, partendo dalla Punta Ludwigshohe, segue il confine del territorio della Provincia di Vercelli fino alla Colma di Mombarone (2.371), da dove, attraverso la Punta Cresta (2.061) ed il Bec di Nona (2.085), giunge al confine del Comune di Pont St. Martin con la Provincia di Torino, tocca il Bec Ranun (2.266), Cima di Bonzo (2.516), piega a nord-ovest fino al Colle Vallera, Colle Valbella, Colle di Corni, Monte Marzo (2.756), Colle Santanel, Colle Larissa, Monte Rosa dei Banchi, Colle della Arietta (2833), volge a Ovest-Sud-Ovest attraverso la Bocchetta del Rancio, Punta Lavina (3.308), Colle Bardoney (2833), Punta Segne (3.308), Colle Teleccio, Punta Grand Saint Pierre (3.692), Colle Money, Colle Grand Croux, Colle del Gran Paradiso (3.345), Colle di Moncorvé (3.351), Becca di Monciair (3.544), Colle del Grand Etret, Monte Violetta (3.031), Colle di Nivolet (2.641), e, di qui in linea retta giunge alla Punta Basei (3.338), ed infine alla Punta Galisia (3.348).
ART. 2
Le merci estere introdotte nel territorio della Valle d'Aosta sono esenti dai diritti di confine e da tutti i diritti doganali comunque denominati che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali; la franchigia si estende ai generi di monopolio dello Stato.
Il regime inerente alla zona franca si estende anche alle imposte e sovrimposte di fabbricazione e di consumo. È altresì concessa l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il primo atto economico relativo all'introduzione di merci nel territorio della zona franca, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi, in quanto dovuto.
Restano in vigore nella zona franca le disposizioni di legge e di regolamento in materia di polizia sanitaria e fitopatologica, di igiene e incolumità pubblica, di repressione delle frodi in commercio, di tutela e di conservazione del patrimonio artistico nazionale e di incremento della esportazione, nonché quelle relative agli scambi di energia elettrica.
ART. 3
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
È però istituita presso la sede di Aosta della Banca d'Italia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni valdostane, dalle rimesse degli emigranti e dal Turismo.
ART. 4
Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti come esportate.
Dette merci possono, però, essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano, durante la permanenza nel territorio della zona franca, permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.
Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati.
ART. 5
Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca è concesso:
a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
I relativi disciplinari saranno emanati dal Ministro delle Finanze, sentito il Presidente della Giunta Regionale: nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) le condizioni verranno stabilite di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero e con quello dell'Industria e Commercio.
ART. 6
Per l'ammissione alla temporanea importazione nel territorio doganale degli autoveicoli, dei motocicli e dei velocipedi è richiesta la stabile residenza nel territorio della zona franca, e per gli autoveicoli ed i motocicli anche la loro immatricolazione in detto territorio.
Gli autoveicoli e motocicli immatricolati nel territorio doganale hanno libero transito nel territorio della zona franca fino ai valichi corrispondenti ai confini politici, dove verranno compiute tutte le eventuali formalità occorrenti per il loro eventuale passaggio in territorio estero.
ART. 7
I prodotti del suolo, gli animali vivi e loro prodotti in natura anche lavorati o confezionati, i prodotti delle cave, delle miniere e dell'artigianato, le cui spedizioni a mezzo ferrovia o per strada ordinaria siano scortate da certificati di origine rilasciati dal Sindaco del luogo di produzione, sono considerati prodotti nazionali e come tali ammessi in franchigia nel territorio doganale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, dell'Industria e Commercio, dell'Agricoltura e del Commercio con l'Estero, saranno disciplinate, coi criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e della agricoltura.
ART. 8
Il Ministro delle Finanze, sentito il Presidente della Giunta Regionale, determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto al fabbisogno della Regione, designerà i valichi per i quali è permesso il passaggio delle merci dalla zona franca al territorio doganale e delimiterà la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'art. 92 della Legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.
ART. 9
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine chiunque, nel territorio della zona franca:
a) immette merci estere nei magazzini riservati al deposito di merci nazionali;
b) tiene in deposito merci estere in località ed in quantità non permesse.
Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere tutti i prodotti, anche di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine all'introduzione in territorio doganale.
ART. 10
Per la repressione del contrabbando e la osservanza delle altre disposizioni della presente legge, la Guardia di Finanza esercita la sua vigilanza e può eseguire perquisizioni, a norma di legge, anche nel territorio della zona franca.
In relazione alla presente legge essa può eseguire indagini nei registri dei certificati di origine e, in genere, in tutti i registri e documenti relativi al regime di zona franca.
Le autorità regionali e comunali devono prestare alla Guardia di Finanza tutta la possibile collaborazione per il rigoroso rispetto della presente legge.
ART. 11
Alle spese necessarie per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto ed il funzionamento dei relativi uffici doganali sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della Legge 25-7-1865 n. 2359 e successive modificazioni ed aggiunte.
La presente legge entrerà in vigore al termine di mesi sei dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ART. 12
A modifica di quanto previsto dall'art. 16 della legge 29-11-1955 n. 1179, l'attuale ordinamento finanziario della Valle d'Aosta rimarrà in vigore per due anni a decorrere dalla data di attuazione del regime di zona franca.
Entro lo stesso termine sarà stabilito con legge dello Stato, d'accordo con la Giunta regionale, un nuovo ordinamento che tenga conto della nuova situazione derivante dalla attuazione della zona franca.
Il Ministro delle Finanze, di concerto ove occorra con gli altri Ministri interessati, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per la attuazione della presente legge ed a consentire i temperamenti necessari per la sua prima applicazione ed il conseguente passaggio del territorio della zona franca dal vecchio al nuovo regime.
MEMORIALE
sulla BOZZA di disegno di legge sulla zona franca valdostana proposto dalla Giunta e redatto tenendo conto:
a) della vigente legislazione doganale, su Livigno e sulla Regione Siciliana;
b) del disegno di legge approvato il 4-10-1957 dal Consiglio Regionale Valdostano e fatto proprio dal Sen. Chabod nel disegno di legge di sua iniziativa n. 385 III legislatura, presentato il 28-1-1959;
c) del disegno di legge ministeriale trasmesso il 12-4-1961 dal Ministro delle Finanze al Presidente della Giunta Regionale Valdostana.
A - Confini della zona franca
Il testo dell'art. 1 dei due disegni, regionale e ministeriale, è identico e va pertanto conservato così come è.
B - Importazione di Merci Estere
Art. 1 L. 17-7-1910 n. 516 su Livigno;
Art. 1 L. 17-7-1960 n. 516 su Livigno;
Art. 2 disegno di legge regionale - 2, 3 e 4 ultimo comma disegno ministeriale. Si propone il seguente nuovo testo unificato:
Art. 2
"Le merci estere introdotte nel territorio della Valle d'Aosta sono esenti dai diritti di confine e da tutti i diritti doganali comunque denominati che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali; la franchigia si estende ai generi di monopolio dello Stato.
Il regime inerente alla zona franca si estende anche alle imposte e sovrimposte di fabbricazione e di consumo.
È altresì concessa l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il primo atto economico relativo alla introduzione di merci nel territorio della zona franca, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi, in quanto dovuto.
Restano in vigore nella zona franca le disposizioni di legge e di regolamento in materia di polizia sanitaria e fitopatologica, di igiene e incolumità pubblica, di repressione delle frodi in commercio, di tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e di incremento della esportazione, nonché quelle relative agli scambi di energia elettrica".
Art. 3 disegno regionale; art. 4 primo e secondo comma disegno ministeriale.
Si propone il seguente nuovo testo, corrispondente all'articolo 40 dello Statuto Siciliano:
Art. 3
"Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
È però istituita presso la sede di Aosta della Banca d'Italia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni valdostane, dalle rimesse degli emigranti e dal Turismo".
D - Merci nazionali introdotte nella zona franca.
Art. 1, 4 e 7 legge doganale = art. 4 disegno regionale = art. 5 disegno ministeriale 1961.
Si propone il seguente nuovo testo, ricavandone il secondo comma dal precedente disegno ministeriale discusso nel 1955-1956 dalla Commissione Consiliare regionale:
Art. 4
"Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti come esportate.
Dette merci possono però essere rispedite in franchigia nel territorio doganale, a condizione che siano, durante la permanenza nel territorio della zona franca, permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.
Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati".
E - Industrie e facoltà di opzione per il regime doganale.
Art. 5 disegno regionale = art. 6 disegno ministeriale.
Si propone il seguente nuovo testo, sostanzialmente conforme a quello ministeriale e così escludente la facoltà di successivo mutamento del regime prescelto:
Art. 5
"Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca è concesso:
a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
I relativi disciplinari saranno emanati dal Ministro delle Finanze, sentito il Presidente della Giunta regionale: nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) le condizioni verranno stabilite di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero e con quello dell'Industria e Commercio".
F - Auto e motomezzi
Art. 7 disegno ministeriale.
Si propone il seguente più completo testo:
Art. 6
"Per l'ammissione alla temporanea importazione nel territorio doganale degli autoveicoli, dei motocicli e dei velocipedi è richiesta la stabile residenza nel territorio della zona franca, e per gli autoveicoli ed i motocicli anche la loro immatricolazione in detto territorio.
Gli autoveicoli e motocicli immatricolati nel territorio doganale hanno libero transito nel territorio della zona franca fino ai valichi corrispondenti ai confini politici, dove verranno compiute tutte le eventuali formalità occorrenti per il loro eventuale passaggio in territorio estero".
G - Prodotti del suolo, della pastorizia e dell'artigianato, bisogni della pastorizia e dell'agricoltura.
Art. 56 Legge Doganale;
Art. 2 L. 17-7-1910 n. 516 su Livigno;
Art. 7 disegno regionale, art. 10 disegno ministeriale.
Si propone il seguente testo unificato:
Art. 7
"I prodotti del suolo, gli animali vivi e loro prodotti in natura anche lavorati o confezionati, i prodotti delle cave, delle miniere e dell'artigianato, le cui spedizioni a mezzo ferrovia o per strada ordinaria siano scortate da certificati di origine rilasciati dal Sindaco del luogo di produzione, sono considerati prodotti nazionali e come tali ammessi in franchigia nel territorio doganale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i ministri del Tesoro, dell'Industria e Commercio, dell'Agricoltura e del Commercio con l'Estero, saranno disciplinate, coi criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e della agricoltura".
H - Depositi e valichi.
Art. 1 legge doganale;
Art. 6 disegno regionale; art. 8 disegno ministeriale.
Si propone il seguente testo unificato:
Art. 8
"Il Ministro delle Finanze, sentito il Presidente della Giunta regionale, determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto al fabbisogno della Regione, designerà i valichi per i quali è permesso il passaggio delle merci dalla zona franca al territorio doganale e delimiterà la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'art. 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea".
I - Contrabbando nella zona franca.
Art. 101 legge doganale;
Art. 8 disegno regionale; art. 11 disegno ministeriale.
Si propone il seguente testo, corrispondente all'art. 11 del disegno ministeriale, eccezion fatta per la lettera b), soppressa siccome non conforme alla vigente legislazione:
Art. 9
"È punito con la multa non minore di due o non maggiore di dieci volte i diritti di confine chiunque, nel territorio della zona franca:
a) immette merci estere nei magazzini riservati al deposito di merci nazionali;
b) tiene in deposito merci estere in località ed in quantità non permesse.
Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere tutti i prodotti, anche di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine all'introduzione in territorio doganale".
L - Vigilanza.
Art. 19 R. D. 14-5-1911 n. 546 su Livigno;
Art. 9 disegno regionale; art. 12 disegno ministeriale.
Si propone il seguente testo, corrispondente all'articolo 19 R. D. 14-5-1911 n. 546:
Art. 10
"Per la repressione del contrabbando e la osservanza delle altre disposizioni della presente legge, la Guardia di Finanza esercita la sua vigilanza e può eseguire perquisizioni, a norma di legge, anche nel territorio della zona franca.
In relazione alla presente legge essa può eseguire indagini nei registri dei certificati di origine e, in genere in tutti i registri e documenti relativi al regime di Zona Franca.
Le autorità regionali e comunali devono prestare alla Guardia di Finanza tutta la possibile collaborazione per il rigoroso rispetto della presente legge".
M - Sistemazione della nuova linea doganale.
Art. 10 disegno regionale, art. 13 disegno ministeriale.
Poiché la sistemazione richiederà necessariamente un certo tempo, sembra necessario prevedere espressamente che la legge sulla zona franca entri in vigore ad una data opportunamente determinata in funzione del suddetto tempo: si propone pertanto il seguente testo:
Art. 11
"Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento dei relativi uffici doganali sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della Legge 25-7-1865 n. 2359 e successive modificazioni ed aggiunte.
La presente legge entrerà in vigore al termine di mesi sei dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".
N - Revisione dell'attuale ordinamento finanziario temperamenti transitori.
Art. 11 disegno regionale, art. 14 disegno ministeriale.
Il 2° comma dell'articolo 16 della legge 29-11-1955 n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, prevede che tale legge deve rimanere in vigore fino alla data di attuazione della zona franca e che le eventuali successive modifiche alla legge stessa saranno apportate con legge ordinaria, d'accordo con la Giunta regionale.
Questa norma era stata concordata a suo tempo perché si prevedeva il venir meno, con il regime di zona franca, delle entrate erariali derivanti dalle imposte sui monopoli, dalle imposte di fabbricazione e dall'imposta generale sull'entrata, entrate erariali di cui l'articolo 4 della citata legge prevedeva la ripartizione fra lo Stato e la Regione per le quote annue variabili di ripartizione.
La norma in questione era stata quindi concordata in previsione della ovvia necessità, con l'attuazione della zona franca, di dover sostituire le predette entrate erariali ripartibili con altre entrate erariali riscuotibili (e ripartibili) anche in regime di zona franca.
Comunque, va osservato che per le modificazioni delle norme sull'ordinamento finanziario della Regione, in particolare per quelle concernenti la ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione, si dovrà tenere conto non soltanto dell'eventuale incremento dei cespiti tributari statali ripartibili conseguente all'attuazione della zona franca ma anche dell'incremento delle spese annue per i servizi e le necessità normali della Regione e della necessità di assicurare l'equilibrio del bilancio regionale mediante la copertura di tali spese annue ordinarie con entrate annue ordinarie (non comprensive dei proventi degli stabilimenti speciali di St. Vincent che sono destinate al finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per lo sviluppo turistico della Regione).
D'altra parte, è noto che l'attuale provento annuo delle quote regionali di ripartizione delle entrate erariali è insufficiente.
Mentre l'art. 14 del disegno ministeriale si limita a prorogare di due anni l'attuale ordinamento finanziario della Regione, l'art. 11 del disegno regionale prevede, altresì, i temperamenti necessari per il periodo di transizione fra vecchio e nuovo regime: si propone pertanto il seguente testo unificato:
Art. 12
"A modifica di quanto previsto dall'art. 16 della Legge 29-11-1955 n. 1179, l'attuale ordinamento finanziario della Valle d'Aosta rimarrà in vigore per due anni a decorrere dalla data di attuazione del regime di zona franca.
Entro lo stesso termine sarà stabilito con legge dello Stato, d'accordo con la Giunta regionale, un nuovo ordinamento che tenga conto della nuova situazione derivante dalla attuazione della zona franca.
Il Ministro delle Finanze, di concerto ove occorra con gli altri Ministri interessati, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per la attuazione della presente legge ed a consentire i temperamenti necessari per la sua prima applicazione ed il conseguente passaggio del territorio della zona franca dal vecchio al nuovo regime".
RELAZIONE E DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO PER L'ATTUAZIONE DEL REGIME DI ZONA FRANCA IN VALLE D'AOSTA
RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DI ZONA FRANCA PER LA VALLE D'AOSTA
L'art. 14 dello Statuto della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, pone fuori della linea doganale il territorio della Valle e lo costituisce zona franca.
Detto articolo dispone altresì che le modalità di attuazione della zona franca debbano essere concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.
L'attuazione dell'anzidetto precetto costituzionale ha fatto sorgere delle spiegabili preoccupazioni, perché mentre il regime della zona franca comporta innegabili benefici, dà luogo contemporaneamente a gravi ostacoli al libero movimento delle persone e delle merci tra la Regione e il rimanente territorio dello Stato, col pericolo di estraniare l'economia valdostana dal complesso economico nazionale e senza che tali inconvenienti possano venire compensati dalla possibilità di un più ampio respiro verso il territorio della confinante Repubblica Francese dalla quale la Valle rimarrà sempre separata dalla doppia barriera doganale dei due Stati per assicurare se non altro l'osservanza delle disposizioni restrittive in materia di divieti economici e valutari.
E ciò indipendentemente dalla circostanza che la zona franca della Valle possa provocare una nuova corrente di contrabbando.
Siffatte preoccupazioni consigliarono a suo tempo di emanare la legge 3 agosto 1949 n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956 n. 525 con la quale, in attesa di attuare il regime di zona franca, previsto dall'art. 14 dello Statuto, è stata intanto consentita la immissione in consumo nel territorio della Valle di alcuni prodotti, per determinate merci nei limiti dei contingenti di prodotto indicati, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, nonché dall'imposta generale sull'entrata limitatamente al primo atto economico, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.
Con detti provvedimenti è stato altresì concesso l'esonero dal pagamento dell'imposta erariale di consumo e dal relativo diritto di licenza per l'energia elettrica prodotta nel territorio della Valle per uso proprio con generatori di potenzialità non superiore a chilovatt 5.
Sostanzialmente si è voluto dare ai valdostani la possibilità di usufruire, entro certi limiti, dei benefici fiscali propri della zona franca, senza peraltro estraniarli dalla economia nazionale. Infatti l'istituto della zona franca ha in definitiva lo scopo di consentire un ribasso sui generi di prima necessità, per effetto della esenzione dalle imposte sui consumi che esso comporta.
In dipendenza delle agevolazioni sopraindicate la Valle ha conseguito notevoli benefici che, tenendo conto dei quantitativi di merci introdotte in esenzione nel territorio valdostano, possono valutarsi a circa 2.000 milioni annui, corrispondenti all'importo dei tributi che l'Erario ha rinunciato a percepire sui prodotti stessi, nell'esercizio finanziario 1959-60, come risulta dal seguente prospetto:
- Dazio e diritto amministrativo |
273,4 milioni |
- Imposta di fabbricazione e corrispondenti sovrimposte di confine |
1.462,0 milioni |
- I.G.E. e imposta conguaglio |
260,0 milioni |
Imposta erariale di consumo e relativo diritto di licenza non percepiti per l'energia elettrica prodotta con generatori di potenzialità non superiore a 5 Kw |
0,1 milioni |
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__________ |
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1.995,5 milioni |
Gli anzidetti benefici che, a differenza del regime di zona franca, non comportavano alcun lato negativo, sono stati sempre considerati di tale importanza che la Regione, pur manifestando il desiderio di veder attuato il regime di zona franca, non aveva in realtà mostrato un interesse immediato alla risoluzione di tale problema. È invero soltanto il 5 aprile 1955 venne istituita, dal Consiglio della Valle, una Commissione allo scopo di studiare e proporre le norme di attuazione del regime di zona franca; soltanto il 29 agosto 1956 la Commissione anzidetta concluse i suoi lavori, prospettando peraltro l'opportunità che sullo schema da essa predisposto venisse richiesto il parere delle categorie economiche interessate; solo il 4 ottobre 1957 il Consiglio regionale espresse parere favorevole in ordine allo schema anzidetto dando mandato alla Giunta di iniziare le trattative col Governo per la sollecita realizzazione dell'iniziativa.
Lo schema predisposto dalla Valle venne, d'iniziativa dei deputati Scarpa, Pajetta Giancarlo, Togliatti ed altri, presentato il 19 dicembre 1957 alla Camera dei Deputati come proposta di legge (atto della Camera numero 3398) ma, stante l'imminente fine della legislatura, detta proposta non potè essere allora discussa.
Nella presente legislatura essa è stata nuovamente presentata, questa volta al Senato, da parte del senatore Chabod (atto Senato n. 385).
La disposizione statutaria cui deve darsi attuazione stabilisce soltanto, come già accennato - che il territorio della Valle è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca.
In precedenza l'art. 4 del D. L. L. 7 settembre 1945 n. 546, contenente agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta, nel disporre anch'esso che il territorio della Valle è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca, precisava, fra l'altro, che tale beneficio non comprende l'esenzione dalle imposte erariali di fabbricazione e di consumo e dai diritti sui generi di privativa né dall'imposta generale sull'entrata.
Il fatto che la norma statutaria non faccia cenno delle limitazioni poste invece dal precedente decreto legislativo regolante la stessa materia non implica che la Assemblea Costituente, la quale approvò detto Statuto come legge costituzionale nel gennaio 1948, abbia inteso abrogare tali limitazioni in modo che il regime di zona franca da accordarsi alla Valle sia ispirato ai criteri della massima larghezza. Come risulta dalle dichiarazioni rese il 30 gennaio 1948 all'Assemblea Costituente dall'On.le Emilio Lussu, la Commissione che elaborò il testo del citato art. 14 dello Statuto valdostano ritenne "ad unanimità... di non definire in modo risolutivo la questione della sistemazione della zona franca". E ciò per il motivo che "l'attuazione di questa concessione deve affrontare o risolvere una serie di difficoltà che sono lungi dall'essere semplici".
L'Assemblea Costituente si limitò pertanto ad affermare il principio che la Valle d'Aosta doveva essere posta fuori dalla linea doganale e costituita in zona franca senza in alcun modo impegnare il legislatore ordinario circa l'effettiva portata del contenuto dell'anzidetto particolare regime.
Di per sé un provvedimento che ponga fuori della linea doganale un determinato territorio importa soltanto l'esenzione daziaria che è implicita nella stessa natura dell'istituto della zona franca, ma nulla vieta che possa contenere anche altre facilitazioni fiscali.
Le originarie richieste della Regione Valdostana, quali risultano dallo schema di provvedimento da essa a suo tempo predisposto, prevedono l'esenzione completa, e senza limite di quantitativi, dal dazio e dai diritti di confine in genere, dalle imposte di fabbricazione e relative sovrimposte di confine, dai diritti di monopolio nonché la non applicazione delle leggi sull'I.G.E.
Accettando tali proposte lo Stato, oltre ai 2 miliardi e 400 milioni annui di tributi che ha rinunciato a percepire per effetto del sistema di contingentamento in atto, verrebbe a perdere altri 1.800 milioni circa e cioè gli importi che lo Stato attualmente percepisce ancora in Valle per monopolio, dogane, imposte di produzione e I. G. E.
Tali sacrifici appaiono troppo gravi per l'Erario soprattutto se si tiene presente che la Valle d'Aosta, zona economicamente progredita, ricca di risorse attuali e potenziali, quali il turismo, la produzione di energia elettrica, l'allevamento, le industrie della Cogne, ecc. ha già avuto assicurato dallo Stato un complesso di entrate per le esigenze dell'Amministrazione regionale che ascende a quasi quattro miliardi.
D'altra parte occorre tener presente che, col sistema dei contingentamenti, numerosi prodotti per ingenti quantitativi vengono già introdotti nella Valle in esenzione oltre che dal dazio anche dalle imposte di fabbricazione e dall'I.G.E. limitatamente al primo atto economico.
Può pertanto ritenersi rispondente sia agli interessi dello Stato che a quelli della Regione un regime di zona franca che, escludendo completamente i monopoli, comporti l'esenzione dal dazio e dai diritti di confine nonché dalle imposte di fabbricazione e dalle relative sovrimposte di confine e dall'I.G.E. limitatamente al primo passaggio.
Nulla vieta peraltro, per quanto riguarda in particolare il monopolio sui tabacchi che, indipendentemente dal regime di zona franca, qualche agevolazione possa essere accordata alla Valle con altro provvedimento.
Per effetto dell'anzidetto regime di zona franca lo Erario verrebbe a perdere i proventi delle dogane e delle imposte di fabbricazione che ancora percepisce in Valle e che si riferiscono a generi non contingentati o in eccedenza al contingente, nonché circa 100 milioni per I. G. E.
I vantaggi derivanti all'economia della Regione da un tale regime di zona franca possono essere così tradotti in cifre:
- Esenzioni già in atto in seguito al regime di contingentamento |
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2.000 milioni |
- Ulteriori esenzioni: |
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Dogane |
114 milioni |
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Imposte fabbricazione |
237 milioni |
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I.G.E. |
100 milioni |
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__________ |
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451 milioni |
451 milioni |
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___________ |
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2.451 milioni |
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Naturalmente tali cifre sono state calcolate sulla base del movimento attuale delle merci nella Valle, ma poiché il regime di zona franca, a differenza del sistema dei contingenti, prevede agevolazioni senza limite di quantitativi, dette cifre sono certamente destinate ad aumentare in relazione all'incremento del volume degli scambi.
In concreto, col disegno di legge all'esame vengono concessi alla Valle benefici fiscali superiori a quelli propri del regime di zona franca previsto dalla legge costituzionale di cui sopra è cenno. È da ritenere pertanto che con tali benefici possano essere soddisfatte le esigenze della Regione.
Come è noto l'attuale ordinamento finanziario della Valle d'Aosta è regolato dalla legge 29 novembre 1955 n. 1179, che attribuisce all'Amministrazione regionale percentuali fisse e variabili di entrate erariali che ascendono, secondo i dati più recenti, a circa 1800 milioni (oltre 1875 milioni assicurati alla Valle con altri cespiti).
L'art. 16 della citata legge prevede che il predetto ordinamento finanziario deve rimanere in vigore fino alla data di attuazione della zona franca, ciò perché la istituzione della zona franca, determinando aumenti di reddito nella Valle, provocherà maggiori introiti fiscali e renderà quindi necessaria una revisione delle quote di riparto fra Stato e Regione.
Tuttavia per non turbare l'equilibrio del bilancio regionale nella prima fase di attuazione della zona franca si è consentito con l'art. 14 di prorogare l'attuale ordinamento finanziario per altri due anni a decorrere dalla data di effettivo inizio del regime di zona franca, dimodoché, ferme rimanendo le presenti aliquote, la Regione possa avvantaggiarsi dei probabili incrementi di tributi.
Ai cennati criteri generali si ispira la formulazione dei singoli articoli del disegno di legge:
- l'art. 1 è inteso a delimitare il territorio valdostano che viene posto fuori della linea doganale;
- l'art. 2 estende la esenzione daziaria propria del regime di zona franca al diritto per i servizi amministrativi, alle imposte di fabbricazione ed alle corrispondenti sovrimposte di confine;
- l'art. 3 riconosce inoltre alla Regione valdostana l'esonero dall'I.G.E. limitatamente al primo atto economico relativo alla introduzione delle merci nel territorio compreso entro i confini di cui all'art. 1; resta fermo - tenuto conto delle norme poste in essere dalla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, il pagamento del tributo stesso, se dovuto, per i successivi passaggi;
- l'art 4 precisa ad ogni buon fine che hanno piena efficacia nel territorio della zona franca valdostana le leggi ed i regolamenti che disciplinano la importazione, l'esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari, nonché i relativi divieti di carattere economico e valutario e le altre disposizioni che le Dogane sono tenute ad osservare in materia di polizia sanitaria, di igiene, ecc.
La detta indicazione di materia è puramente esemplificativa e non comporta naturalmente alcuno spostamento delle competenze dello Stato e della Regione quali risultano dallo Statuto valdostano;
- l'art. 5 considera esportate anche le merci nazionali che vengono introdotte nel territorio franco esclusa però la restituzione dell'I.G.E. Pertanto, mentre dette merci sono ammesse a fruire, all'atto della introduzione nel territorio della Valle, dell'esenzione dell'I.G.E. per effetto dell'art. 3 suindicato, non possono parimenti fruire della restituzione di detto tributo che dovesse essere eventualmente prevista per le merci che si esportano in territori esteri.
Esso precisa altresì il momento di riscossione del diritto di statistica all'atto dell'uscita dalla zona franca;
- l'art. 6 prevede una serie di benefici a favore delle imprese industriali operanti nella zona franca, ed in particolare la possibilità che tali industrie siano considerate in territorio doganale, qualora gli stabilimenti siano sottoposti a vigilanza permanente; l'assoggettamento dei manufatti da dette industrie prodotti in Valle ai soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate, quando i prodotti stessi siano destinati al territorio doganale, ed infine la concessione del trattamento della temporanea importazione per le materie prime nazionali e nazionalizzate introdotte in Valle ai fini della lavorazione in loco e della successiva reintegrazione nel territorio doganale dei relativi prodotti finiti.
La concessione degli anzidetti benefici è attribuita alla competenza del Ministero delle Finanze ed è subordinata alla osservanza di opportune formalità e controlli da stabilirsi di concerto con i Dicasteri dell'Industria e Commercio e del Commercio con l'Estero;
- l'art. 7 prevede la concessione del beneficio della temporanea importazione anche per le merci estere introdotte in zona franca per essere lavorate, ai fini dell'esonero da quei diritti (come l'I.G.E.) che si renderebbero applicabili nella zona stessa, ove le merci vi fossero definitivamente importate.
- Prevede altresì la concessione ai traffici della zona franca dei benefici che di regola vengono concessi per il traffico internazionale.
Per quanto particolarmente attiene alle autovetture private che dal territorio della zona franca hanno necessità di entrare in territorio doganale, il beneficio della temporanea importazione viene limitato alle vetture che siano immatricolate in Valle ed appartengano a valdostani con stabile residenza nella zona franca. Ciò per evitare che in questa possano immatricolarsi autovetture appartenenti a cittadini italiani che abbiano la residenza in territorio doganale anziché nella zona anzidetta, nell'intento di non corrispondere i dazi sulle vetture stesse;
- l'art. 8 affida al Ministero delle Finanze il compito di designare i varchi per il passaggio delle merci, le località e le merci estere per le quali è ammesso il deposito, ecc.;
- l'art. 9 dichiara applicabili nella zona franca tutte le norme anche regolamentari per la repressione del contrabbando e quelle in materia doganale che non contrastino con le emanande disposizioni;
- l'art. 10 detta norme per la delimitazione della zona di vigilanza e prevede la concessione per decreto presidenziale di ulteriori agevolazioni per la pastorizia e l'agricoltura con i criteri che regolano il traffico di frontiera;
- l'art. 11 stabilisce le sanzioni a carico dei trasgressori alle norme sulla zona franca (multa commisurata all'importo dei diritti di confine);
- l'art. 12 dà facoltà agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria di accedere in qualunque ora negli stabilimenti, magazzini, ecc. della zona franca, ai fini delle verifiche, ispezioni, ecc.;
- l'art. 13 contiene le necessarie norme di copertura della spesa iniziale per l'impianto e la sistemazione della linea e degli Uffici doganali (200 milioni) e continuativa per il funzionamento degli uffici stessi e per i servizi di vigilanza (100 milioni annui dall'esercizio finanziario 1960-61). Le relative spese sono dichiarate di pubblica utilità, con espresso richiamo alla legge 1865 n. 2359 sulle espropriazioni;
- l'art. 14 ad ulteriore beneficio della Regione valdostana, lascia in vigore per altri due anni dalla data di attuazione della zona franca il presente ordinamento finanziario disposto con legge 29 novembre 1955 numero 1179, e prevede la istituzione, mediante legge nazionale da emanarsi d'accordo con la Regione entro detto biennio, di un nuovo ordinamento che tenga conto dell'eventuale incremento del gettito fiscale conseguente alla realizzazione in Valle del regime di zona franca.
DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DI ZONA FRANCA PER LA VALLE D'AOSTA.
ART. 1
Il territorio della Valle d'Aosta posto, dall'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, fuori della linea doganale e costituito a zona franca, è delimitato a ovest e nord dal confine politico con la Francia e con la Svizzera, dalla Punta Galisia (3.348) al Mont Dolent (3.823) ed alla Punta Ludwigshohe (4.364) a est e a sud da una linea che, partendo dalla Punta Ludwigshohe, segua il confine del territorio della Provincia di Vercelli fino alla Colma di Mombarone (2.371), da dove, attraverso la Punta Cresta (2.061) ed il Bec di Nona (2.085), giunge al confine del Comune di Pont St. Martin con la Provincia di Torino, tocca il Bec Ranun (2.266), Cima di Bonzo (2.516), piega a nord-ovest fino al Colle Vallera, Colle Valbella, Colle di Corni, Monte Marzo (2.756), Colle Santanel, Colle Larissa, Monte Rosa dei Banchi, Colle della Arietta (2.833), volge a Ovest-Sud-Ovest attraverso la Bocchetta del Rancio, Punta Lavina (3.308), Colle Bardoney (2.833), Punta Segne (3.308), Colle Teleccio, Punta Grand Saint Pierre (3.692), Colle Money, Colle Grand Croux, Colle del Gran Paradiso (3.345), Colle di Moncorvé (3.351), Becca di Monciair (3.544), Colle del Grand Etret, Monte Violetta (3.031), Colle di Nivolet (2.641), e, di qui in linea retta giunge alla Punta Basei (3.338), ed infine alla Punta Galisia (3.348).
ART. 2
Il regime inerente alla zona franca, istituito con l'art. 14 della Legge Costituzionale 26-2-1948 n. 4, si estende anche al diritto per i servizi amministrativi, alle imposte di fabbricazione ed alle corrispondenti sovrimposte di confine.
ART. 3
È altresì concessa l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il primo atto economico relativo all'introduzione di merci nel territorio della zona franca, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi, in quanto dovuto.
ART. 4
Restano in vigore nel territorio della zona franca i monopoli di Stato, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano od altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci ai fini economici e valutari.
La materia del commercio con l'estero resta comunque riservata alla competenza dell'Amministrazione centrale dello Stato.
Restano parimenti in vigore nel territorio della Valle le disposizioni di legge e di regolamento di polizia sanitaria e fitopatologica, quelle dell'igiene e della incolumità pubblica, quella della repressione delle frodi di commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento della esportazione, nonché quelle relative agli scambi di energia elettrica.
ART. 5
Le merci nazionali introdotte nella zona franca si considerano, agli effetti fiscali, tranne che per la restituzione dell'I.G.E., come esportate. La riscossione del diritto di statistica è operato al momento in cui le merci stesse escono dalla zona franca per essere spedite all'estero.
ART. 6
Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca potrà essere concesso:
a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino o si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle Finanze, il quale nei casi di cui ai precedenti commi b) e c), stabilirà di concerto col Ministero del Commercio con l'Estero e con quello dell'Industria e Commercio le condizioni alle quali le concessioni stesse dovranno essere subordinate.
ART. 7
Le merci estere ammesse, nel territorio doganale, all'importazione temporanea per essere lavorate, fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca, ai fini dell'esonero, quando siane riesportate, dei tributi che nella zona stessa rimangono in vigore.
Sono altresì applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.
Resta ferma tuttavia, per quanto riguarda l'ammissione alla temporanea importazione nel territorio doganale degli autoveicoli, dei motocicli e dei velocipedi, la condizione della stabile residenza nel territorio della Valle, e, per gli autoveicoli ed i motocicli, anche quella della loro immatricolazione in detto territorio.
A tali fini saranno concordate tra il Ministero delle Finanze e la Giunta regionale le modalità per la pratica attuazione delle suindicate disposizioni al fine di facilitare l'ammissione alla temporanea importazione dei veicoli anzidetti.
La restituzione e gli abbuoni dei tributi concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca limitatamente ai tributi ivi riscossi.
ART. 8
Il Ministero delle Finanze determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, designerà i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi; delimiterà la zona esterna di vigilanza, che ai sensi dell'art. 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.
ART. 9
Sono applicabili nella zona franca le disposizioni della legge e del regolamento doganale relativi alla repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni della presente legge.
ART. 10
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, dell'Industria e del Commercio, dell'Agricoltura e Foreste e del Commercio con l'Estero, saranno disciplinate, coi criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura.
Con lo stesso decreto saranno altresì stabilite le vie doganali da percorrere per il passaggio delle merci e delle persone dal territorio della Valle a quello doganale e viceversa, nonché la linea che, agli effetti dell'art. 92 della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, dovrà delimitare la zona esterna di vigilanza.
Nulla è innovato per quanto concerne le vie doganali permesse tra il territorio della Valle e quello degli Stati esteri limitrofi.
ART. 11
È punito con la multa non minore di due non maggiore di dieci volte i diritti di confine, chiunque:
a) immette delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;
b) trasporta merci estere nella zona franca per strada non permessa, allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurne in frode nel territorio doganale;
c) tiene in deposito merci estere nella zona franca, in località ed in quantità non permesse.
Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere tutti i prodotti, anche di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine, all'introduzione in territorio doganale.
ART. 12
Nella zona franca gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli stabilimenti, magazzini ed esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale e commerciale, di eseguire accertamenti delle merci ivi prodotte o depositate, di effettuarvi verificazioni o ricerche e di ispezionare libri, registri o documenti commerciali.
ART. 13
Alla spesa di L. 300 milioni, necessaria per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni ed aggiunte.
ART. 14
A modifica di quanto prescritto dall'art. 16 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, l'attuale ordinamento finanziario della Valle d'Aosta rimane in vigore per due anni, a decorrere dalla data di attuazione del regime di zona franca previsto dalla presente legge.
Entro lo stesso termine sarà stabilito con legge dello Stato, d'accordo con la Giunta regionale, un nuovo ordinamento finanziario che tenga conto degli incrementi tributari conseguenti all'attuazione della zona franca.
ART. 15
Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA DELLA VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
(Proposta sulla quale il Consiglio regionale ha espresso parere favorevole in data 4 ottobre 1957)
Legge n.
NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA DELLA VALLE D'AOSTA.
(... omissis...)
ART. 1
Il territorio della Valle d'Aosta posto, dall'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, fuori della linea doganale e costituito a zona franca, è delimitato a ovest e nord dal confine politico con la Francia e con la Svizzera, dalla Punta Galisia (3.348) al Mont Dolent (3.823) ed alla Punta Ludwigshohe (4.346) a est e a sud da una linea che, partendo dalla Punta Ludwigshohe, segua il confine del territorio della Provincia di Vercelli fino alla Colma di Mombarone (2.371), da dove, attraverso la Punta Cresta (2.061) ed il Bec di Nona (2.085), giunge al confine del Comune di Pont St. Martin con la Provincia di Torino, tocca il Bec Ranun (2.266), Cima di Bonzo (2.516), piega a nord-ovest fino al Colle della Finestra (2309), prosegue per il Colle Vallera, Colle Valbella, Colle di Corni, Monte Marzo (2.756), Colle Santanel, Colle Larissa, Monte Rosa dei Banchi, Colle della Arietta (2.833), volge a Ovest-Sud-Ovest attraverso la Bocchetta del Rancio, Punta Lavina (3.308), Colle Bardoney (2.833), Punta Segne (3.408), Colle Teleccio, Punta Grand Saint-Pierre (3.692), Colle Money, Colle Grand Croux, Colle del Gran Paradiso (3.345), Colle di Moncorvé (3.351), Becca di Monciair (3.544), Colle del Grand Etret, Monte Violetta (3.031), Colle di Nivolet (2.641), volge a nord lungo la sponda orientale del lago Rosset, fino al Colle Leynir (3093), ripiega a sudest e, attraverso il Colle Rosset (3024) il Grand Vandala (3271) e la Punta Basei (3338) raggiunge la Punta Galisia (3.348).
ART. 2
Le merci estere introdotte nel territorio della Valle d'Aosta sono esenti dai diritti di confine e da tutti i diritti doganali, comunque denominati, che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di legge, in relazione alle operazioni doganali.
Le merci nazionali introdotte e prodotte nel territorio della zona franca sono esenti dall'imposta di fabbricazione e di consumo e da ogni altro tributo a favore dello Stato, ivi compresi i diritti erariali sugli spiriti, i diritti di monopolio e l'imposta generale sull'entrata. La esenzione si estende al diritto di licenza U.T.I.F. per la fabbricazione in Valle di prodotti per i quali è dovuto nel territorio doganale, nonché al diritto erariale ed all'imposta generale sull'entrata sul consumo del gas e dell'energia elettrica.
La legge sull'imposta generale entrata non si applica nel territorio della zona franca della Valle d'Aosta.
Restano in vigore nel territorio della Valle d'Aosta, anche per il bestiame e le merci provenienti dall'estero, le disposizioni di legge e di regolamento di polizia sanitaria e fitopatologica, di igiene e incolumità pubblica, di repressione delle frodi in commercio, di tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e di incremento della esportazione, nonché quelle relative agli scambi di energia elettrica.
ART. 3
Il pagamento delle merci estere importate nel territorio della Valle d'Aosta e le riscossioni inerenti alle merci esportate all'estero si effettuano per mezzo della Banca d'Italia secondo le norme valutarie e gli accordi infrastatali.
Il Presidente della Giunta rilascia, qualora siano necessari, permessi di importazione per le merci estere necessarie al fabbisogno della popolazione e delle imprese e permessi di esportazione di prodotti originari della Valle d'Aosta o fabbricati nella stessa, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con apposite norme.
ART. 4
Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano, a tutti gli effetti, come esportate.
Tuttavia, esse possono essere rispedite in franchigia nel territorio doganale nei seguenti casi:
a) quando siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimiliati ai depositi doganali;
b) quando ne risulti comprovata l'origine italiana o quando presentino caratteristiche proprie della produzione italiana.
Detta esenzione è accordata al proprietario delle merci in nome o per conto del quale è stata effettuata l'esportazione, a condizione che sia presentata la relativa bolletta doganale di uscita o un suo duplicato e che la reimportazione avvenga nel termine di due anni dalla data della bolletta medesima.
Nel caso di reintroduzione di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o abbuono di diritti, devono essere reimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni o agli abbuoni usufruiti.
Nel caso di reimportazione nel territorio doganale di merci che sono state esportate a scarico di importazione temporanea di materie prime per essere lavorate, devono essere corrisposti i diritti di confine relativi alle materie prime temporaneamente importate incorporate nelle merci stesse. Detta esenzione compete alle condizioni che sia possibile accertare indubbiamente la identità in confronto delle relative bollette di riesportazione e che la reintroduzione nel territorio doganale avvenga entro due anni.
ART. 5
Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca è concesso:
a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino o si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere, per i prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere incorporate;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, e ciò ai fini della reintroduzione in franchigia nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
I relativi disciplinari saranno emanati dal Ministero per le Finanze, in accordo con l'Amministrazione regionale e, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), anche di concerto con il Ministero del Commercio con l'Estero.
È concesso alle industrie della Valle d'Aosta, che abbiano optato per uno dei regimi di cui ai punti a), b) e c) sopracitati, di poter successivamente mutare regime, quando lo ritengano più utile allo svolgimento delle proprie attività, o di poter adottare promiscuamente i regimi stessi allo scopo di agevolare il commercio con le altre Provincie della Repubblica.
Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle Finanze.
ART. 6
Il Ministero per le Finanze, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto al fabbisogno della Regione, designerà i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, dalla zona franca al territorio doganale, e delimiterà la zona di vigilanza che, ai sensi dell'art. 92 della Legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.
ART. 7
I prodotti del suolo, gli animali vivi e loro prodotti in natura, lavorati o comunque confezionati, i prodotti delle cave, delle miniere, delle sorgenti, dell'artigianato e delle piccole industrie, le cui spedizioni a mezzo ferrovia o per strade ordinarie siano scortate da certificati di origine rilasciati dal Sindaco del luogo di produzione, sono considerati prodotti nazionali e, come tali, sono ammessi liberamente, senza alcuna formalità, in franchigia nel territorio doganale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio, dell'Industria e del Commercio e del Commercio con l'Estero, saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura.
ART. 8
In relazione ai precedenti articoli 4 - 5 - 6, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:
a) la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali o negli stabilimenti industriali considerati in territorio doganale;
b) il deposito di merci estere in località o in quantità non permesse.
Agli effetti del presente articolo, sono considerate come merci estere i prodotti di origine nazionale che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.
ART. 9
Per l'accertamento dei reati previsti dall'articolo 8 e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di entrare negli stabilimenti e magazzini esistenti nella zona franca e di ispezionare i libri ed altri registri o documenti commerciali.
Le Autorità regionali e comunali debbono, all'uopo, segnalare all'Autorità doganale i depositi irregolari di merci.
ART. 10
Alle spese necessarie per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto ed il funzionamento degli Uffici doganali e della vigilanza, sarà provveduto con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Finanze.
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni ed aggiunte.
ART. 11
Il Ministero delle Finanze, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministeri interessati, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge ed a consentire i temperamenti che si renderanno necessari per la sua prima applicazione e per il passaggio nel territorio costituito in zona franca dal vecchio al nuovo regime tributario, con speciale riguardo alle merci nazionali e nazionalizzate a cui si volesse mantenere la nazionalità per la rispedizione in franchigia nel territorio doganale.
Il Ministero per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
RELAZIONI VARIE SUL PROBLEMA DELL'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA VALDOSTANA INSERITE NEL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 LUGLIO 1957.
COMMISSIONE CONSILIARE PER LA ZONA FRANCA
RELAZIONE (finale e conclusiva)
La Commissione consiliare, nominata con deliberazione del 6-4-1955 del Consiglio regionale allo scopo di studiare e proporre le norme di attuazione della zona franca prevista dall'articolo 14 della Legge Costituzionale n. 4, aveva, sin dal 29-8-1956, approvato un apposito progetto di disegno di legge.
Il progetto, per concordi deliberazioni della Giunta regionale e della Commissione, veniva sottoposto all'esame delle varie categorie economiche e delle organizzazioni a carattere sociale, le quali hanno fatto pervenire le loro risposte con alcune osservazioni riguardanti l'articolo 3: commercio con l'estero e norme valutarie, di cui si dirà in appresso.
Nel frattempo l'Assessore per l'Industria e Commercio, su decisione della Giunta, dava incarico a due esperti della materia perché esponessero i loro pareri sul problema della Zona Franca nella Valle d'Aosta e sulle probabili conseguenze sull'Economia Valdostana.
Le relazioni dei due esperti, come le risposte delle categorie economiche e sociali della Valle, non apportano sostanziali nuove indicazioni che possano indurre la Commissione a mutare indirizzo sull'impostazione dell'intero problema della Zona Franca. È stata, peraltro, accolta la proposta di completamento dell'ultimo paragrafo dell'art. 5.
Sul dibattuto art. 5, riguardante il commercio con l'estero e le norme valutarie in genere, le relazioni dei due esperti sono concordi nell'approvarne il testo.
Al riguardo, infatti, il prof. CADALBERT, Docente di Scienza delle Finanze presso l'Università di Trieste, così si esprime nella sua relazione a pag. 31 paragrafo 35 comma II:
"Non è inopportuno di ritornare su una questione di principio, sfiorata già in questo studio, al fine di sfondare delle credenze abbastanza diffuse relative agli effetti della Zona Franca sulle disposizioni valutarie. Sia ben chiaro che la franchigia doganale indica una rinuncia da parte della Stato di applicare in un determinato territorio dichiarato franco le leggi doganali e quelle disposizioni tributarie connesse direttamente o indirettamente con tali leggi; ma non implica una disapplicazione di altre leggi statali che continuano ad avere vigore anche in territorio franco. Ora non è pensabile che soltanto per favorire eventuali speculatori si pretenda la liberalizzazione valutaria".
Il dott. CECCARELLI Lando di Roma, dal canto suo, a pag. 14 della sua relazione dichiara: "E' stato già detto e chiarito che la Zona Franca investe il solo regime valutario e quello dei divieti di importazione ed esportazione che seguono l'evolversi della liberalizzazione attuata dal Governo".
E più oltre: "il libero ingresso di merci nazionali in Valle potrebbe determinare lo spostamento di valuta estera dalle Casse dello Stato a quelle della Regione attraverso il sorgere di fittizie intermediazioni".
Poiché i concetti esposti da due esperti confermano quelli che hanno ispirato la formulazione dell'art. 3 del progetto in questione, la maggioranza, malgrado le riserve della minoranza, non ha ritenuto di apportarvi alcuna modificazione.
Si aggiunga che il regime della Zona Franca deve essere attuato tenendo presenti criteri realistici oltre che dottrinari ed ideologici.
È da considerare in proposito che la costituzione del Mercato Comune, gli studi sulla "zona di libero scambio", i progettati trafori alpini di prossima realizzazione porteranno ad una evoluzione e forse a radicali trasformazioni nella economia europea e quindi nell'economia italiana e valdostana.
Se si può sperare che la Zona Franca faccia della Valle d'Aosta, entro la cornice delle Alpi, un vero e proprio "carrefour" europeo turistico e commerciale, è per contro fondato il timore che le barriere doganali e gli intralci burocratici, che sono inevitabile corollario della Zona Franca integrale, costituiscono un fattore di anemizzazione ed impoverimento della Valle d'Aosta, anacronisticamente isolata in una Europa priva di barriere doganali.
Nella impossibilità di prevedere le conseguenze di fattori che agiranno solo gradualmente dopo alcuni anni e tenuto presente che esisterà sempre la possibilità di un adeguamento delle norme di attuazione ad eventuali mutate condizioni economiche, non è apparso consigliabile modificare il testo del disegno di Legge proposto che è stato, pertanto, confermato.
Aosta, 20-4-1957.
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Ing. A. Pasquali
RELAZIONE (finale e conclusiva) DI MINORANZA. PER LA SOPPRESSIONE DELL'ART. 3 DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA COMMISSIONE.
1 - Anche nella ipotesi di ritenuta compatibilità fra l'istituto della Zona Franca e le norme sul controllo degli scambi e delle valute, è quanto meno dubbio se sia preferibile l'attuale art. 3 ai precedenti artt. 3 - 4 - 5 del primo progetto. A prima vista, la risposta parrebbe affermativa (ed è parsa tale anche al sottoscritto nella seduta di Commissione del 25-8-1956) in quanto l'art. 3 è più "elastico" dei menzionati precedenti artt. 3 - 4 - 5. Ma ad un più approfondito esame sorge il dubbio se non convenga invece una più completa e chiara disciplina quale era la precedente, perché la anzidetta "elasticità" è un'arma a doppio taglio - per cui parrebbe preferibile sempre nella negata ipotesi di ritenuta compatibilità, migliorare con gli opportuni emendamenti i precedenti artt. 3 - 4 e 5.
2 - L'art. 3 mantiene, nella sostanza, i limiti dei precedenti artt. 3 - 4 e 5, che, a loro volta, riproducevano, quasi letteralmente, gli artt. 74 e 75 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, integrati dagli artt. 35 e 36 del D. P. 30-6-1951 n. 574.
Ora, la Regione Trentino-Alto Adige non gode, a differenza della Valle d'Aosta, dei benefici della Zona Franca.
Se, dunque, i costituenti hanno inserito nello Statuto Speciale tridentino i sovra richiamati artt. 74 e 75, è perché detti articoli si addicevano ad un regime non di Zona Franca: gli stessi costituenti (che non ignoravano le disposizioni sul controllo valutario e degli scambi adattate come sopra al Trentino-Alto Adige) hanno invece affermato per la Valle d'Aosta, all'art. 14 del nostro Statuto regionale, il ben diverso principio della Zona Franca integrale, tenuto conto delle diverse basi e caratteristiche della autonomia valdostana. Né si può dunque trasferire nella legge di attuazione della Zona Franca disposizioni che con la Zona Franca contrastano recisamente. Vano sarebbe, infatti, affermare in teoria che le merci estere possono circolare liberamente nella Regione Valdostana costituita a Zona Franca, se poi nella pratica mancassero le autorizzazioni e la valuta occorrente per procurarsele.
L'obiezione, che attualmente le merci sottoposte a regime di licenza sono poche e comunque non tali da incidere sull'economia della Valle, è controproducente, poiché se questa incidenza è effettivamente minima non dovrebbero esservi difficoltà pratiche a sopprimerla del tutto, rispettando il principio della Zona Franca, che per definizione non può ammettere controllo di sorta, né grande né piccolo.
Vano sarebbe, ancora una volta, affermare che la Valle d'Aosta "debba essere considerata, agli effetti doganali, come situata in territorio estero" (relazione Pareyson pag. 4) e che le merci dovrebbero dunque circolarvi liberamente, se poi nella realtà detta circolazione non fosse invece libera, perché soggetta a disposizioni limitatrici degli scambi di determinati prodotti, alla necessità di autorizzazioni e simili, anche se concesse direttamente dalla Regione ed anche se attualmente limitate a poche merci (che potrebbero però da un giorno all'altro ritornare molte).
L'obiezione, che lo Stato non potrebbe lasciare "indisciplinato il commercio con l'estero e consentire deprecabili azioni contro la collettività nazionale, con trasferimenti all'estero di ricchezze o importazioni ed esportazioni fittizie", parte dal gratuito presupposto che la Valle dovrebbe diventare il centro di quelle illecite attività contrabbandiere, che possono svolge-si altrove senza maggiori difficoltà e di cui abbiamo già avuto clamorosi esempi, ai quali la Valle d'Aosta era però completamente estranea.
Ed infatti, la barriera doganale resta, anche con la Zona Franca - viene spostata dalla frontiera politica dello Stato alla frontiera interna della Regione, ma resta, con la stessa disciplina ed efficacia attuali.
In buona sostanza, approvando il proposto art. 3 la Regione Valdostana non sarebbe affatto una Zona Franca; - avremmo da un lato lo svantaggio della barriera doganale a Pont St. Martin, senza avere dall'altro i concreti vantaggi della libera circolazione di merci o valute, abbondantemente compensativi del menzionato svantaggio.
Su questo punto, concordano entrambe le relazioni tecniche.
Scrive infatti il Dott. CECCARELLI, a pag. 14 del suo elaborato, che il permanere dei controlli valutari e sugli scambi costituirebbe "un altro grave inconveniente che scaturisce dalla attuazione della Zona Franca".
E ribadisce il prof. CADALBERT (pag. 31) "Se è vero che la libera importazione di merci estere - i cui quantitativi possono però essere espressamente limitati senza che la limitazione snaturi il regime di Zona Franca
- È POSSIBILE SOLTANTO OVE SI DISPONGA DEI MEZZI VALUTARI IDONEI...".
Meglio sarebbe, pertanto, nella negata ipotesi in cui si ritenga insopprimibile la disposizione dell'art. 3 del progetto, rinunciare all'attuazione della Zona Franca ed appagarsi dell'attuale provvisorio regime dei contingenti, che ne rappresenta il modesto surrogato.
Ma una simile rinuncia:
1 - è già stata respinta dal Consiglio regionale unanime nell'adunanza dell'8-11-1948;
2- non potrebbe essere accettata né dal Consiglio né dal Governo, poiché essa importerebbe una modifica dello Statuto regionale, e cioè di una legge Costituzionale, non modificabile se non nelle forme previste dall'art. 138 della Costituzione della Repubblica, né modificabile con una radicale mutilazione quale sarebbe la soppressione dell'art. 14, che i costituenti vollero invece inserire nello Statuto Speciale Valdostano siccome rispondente alle necessità e caratteristiche della Regione Autonoma Valdostana.
Ho dovuto dilungarmi più del previsto. Ma l'argomento è di tale essenziale importanza, da richiedere più di un semplice accenno anche in una relazione necessariamente affrettata quale è la presente.
F.to Avv. Renato CHABOD
DISEGNO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA DELLA VALLE D'AOSTA
Aosta, 29-8-1956
Spett. Associazione Valdostana Industriali - AOSTA.
Spett. Associazione dei Commercianti della Valle d'Aosta - AOSTA.
Spett. Associazione degli Artigiani della Valle d'Aosta - AOSTA.
Spett. Associazione degli Agricoltori della Valle d'Aosta - AOSTA.
Spett. Associazione Valdostana dei Dirigenti di Azienda - AOSTA.
Spett. Associazione Valdostana degli Autotrasportatori - AOSTA.
Spett. Unione Cooperative e Mutue della Valle d'Aosta - AOSTA.
Spett. Associazione dei Professionisti e Artisti - AOSTA.
Spett. S.I.T.A.V - ST. VINCENT.
Spett. C.G.I.L. - AOSTA.
Spett. C.I.S.L. - AOSTA.
Spett. S.A.V.T. - AOSTA.
Spett. U.I.L. - AOSTA.
OGGETTO: Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 - Proposte per la attuazione della Zona Franca nel territorio della Valle d'Aosta.
COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA.
1° RELAZIONE
La Commissione consiliare istituita con deliberazione del 6-4-1955 allo scopo di studiare e proporre le norme di attuazione del regime di Zona Franca previsto dall'art. 14 della legge costituzionale 26-2-1948, avendo ultimato la prima fase dei suoi lavori, è venuta nella determinazione di sottoporre all'esame delle diverse categorie della produzione, della distribuzione e del consumo le proposte formulate nel corso delle varie riunioni.
La Commissione ha esaminato anzitutto il quesito fondamentale, se cioè sia preferibile, agli effetti della economia valdostana, l'attuazione della zona franca integrale con l'inevitabile barriera doganale a Pont St. Martin oppure il mantenimento dell'attuale sistema del contingentamento adeguatamente esteso. La Commissione ha pure esaminato se esisteva la possibilità di attuazione di una zona franca corretta che, pur attuando i princìpi basilari della zona franca, permettesse di evitare gli inconvenienti della barriera doganale.
La Commissione dopo esame dei vari regimi di zona franca sin qui attuati, delle pubblicazioni dei più reputati cultori della materia e degli schemi di attuazione di zona franca già proposti, ha ritenuto di poter escludere che esistesse la possibilità tecnica ed economica di attuazione di una zona franca senza barriera doganale e si è successivamente pronunziata all'unanimità a favore della attuazione della zona franca integrale confortata in ciò anche dalla posizione geografica della Valle d'Aosta e dallo sviluppo delle sue frontiere che la pongono a diretto contatto con la Francia e la Svizzera.
È stato conseguentemente predisposto lo schema di legge di attuazione che si allega.
I vari articoli sono stati approvati alla unanimità salvo l'articolo n. 3 per il quale alcuni membri della Commissione hanno formulato riserve.
Si ritiene necessario che le categorie alle quali la proposta di legge viene inviata effettuino un esame approfondito dei vari articoli.
Si prega vivamente di voler far pervenire con cortese sollecitudine all'Assessorato Industria e Commercio il proprio motivato parere, le proposte ed i suggerimenti che saranno sottoposti ad attento esame.
Si allegano alcuni cenni illustrativi degli articoli dello schema di cui all'oggetto.
Aosta, lì 29-8-1956.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to: Dr. Ing. A. Pasquali
PROGETTO DI DISEGNO DI LEGGE
ART. 1
Il territorio della Valle d'Aosta posto, dall'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, fuori della linea doganale e costituito a zona franca, è delimitato a ovest e nord dal confine politico con la Francia e con la Svizzera, dalla Punta Galisia (3.348) al Mont Dolent (3.823) ed alla Punta Ludwigshohe (4.346) a est e a sud da una linea che, partendo dalla Punta Ludwigshohe, segue il confine del territorio della Provincia di Vercelli fino alla Colma di Mombarone (2.371), da dove, attraverso la Punta Cresta (2.061) ed il Bec di Nona (2.085), giunge al confine del Comune di Pont St. Martin con la Provincia di Torino, tocca il Bec Ranun (2.266), Cima di Bonzo (2.516), piega a nord-ovest fino al Colle della Finestra (2.309), prosegue ber Colle Vallera, Colle Valbella, Colle di Corni, Monte Marzo (2.756), Colle Santanel, Colle Larissa, Monte Rosa dei Banchi, Colle della Arietta (2.833), volge a Ovest-Sud-Ovest attraverso la Bocchetta del Rancio, Punta Lavina (3.308), Colle Bardoney (2.833), Punta Senge (3.408), Colle Teleccio, Punta Grand Saint Pierre (3.692), Colle Money, Colle Grand Croux, Colle del Gran Paradiso (3.345), Colle di Moncorvé (3.351), Becca di Monciair (3.544), Colle del Grand Etret, Monte Violetta (3.031), Colle di Nivolet (2.641), volge a nord lungo la sponda orientale del lago Rosset fino al Colle Leynir (3.093), ripiega a sud ed attraverso il Colle Rosset (3.024), il Grand Vaudala (3.271) e la punta Basei (3.338), raggiunge la Punta Galisia (3.348).
ART. 2
Le merci estere nel territorio della Valle di Aosta sono esenti dai diritti di confine e da tutti i diritti doganali comunque denominati che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di legge, in relazione alle operazioni doganali.
Le merci nazionali introdotte e prodotte nel territorio della zona franca sono esenti dall'imposta di fabbricazione e di consumo e da ogni altro tributo a favore dello Stato, ivi compresi i diritti erariali sugli spiriti i diritti di monopoli e l'I.G.E. L'esenzione si estende al diritto di licenza U.T.I.F. per la fabbricazione in Valle di prodotti per i quali è dovuto nel territorio doganale, nonché al diritto erariale ed all'I.G.E. sul consumo del gas e dell'energia elettrica.
La legge sulla imposta generale entrata non si applica nel territorio della Zona Franca della Valle d'Aosta.
Restano in vigore nel territorio della Valle d'Aosta, anche per il bestiame e le merci provenienti dall'estero, le disposizioni di legge e di regolamento di polizia sanitaria e fitopatologica di igiene e incolumità pubblica, di repressione delle frodi in commercio, di tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e di incremento della esportazione, nonché quelle relative agli scambi di energia elettrica.
ART. 3
Il pagamento delle merci estere importate nel territorio della Valle d'Aosta e le riscossioni inerenti alle merci esportate all'estero si effettuano per mezzo della Banca d'Italia secondo le norme valutarie e gli accordi infrastatali.
Il Presidente della Giunta regionale, rilascia, qualora siano necessari, d'accordo con il Ministero per il Commercio con l'Estero, permessi di importazione per le merci estere necessarie al fabbisogno della popolazione e delle imprese, e permessi di esportazione di prodotti originari della Valle d'Aosta o fabbricati nella stessa.
ART. 4
Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella Zona Franca si considerano, a tutti gli effetti, come esportate.
Tuttavia, esse possono essere rispedite in franchigia nel territorio doganale nei seguenti casi:
a) quando siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini o ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali;
b) quando ne risulti comprovata l'origine italiana o quando presentino caratteristiche proprie della produzione italiana.
Detta esenzione è accordata al proprietario delle merci in nome e per conto del quale è stata effettuata l'esportazione, a condizione che sia presentata la relativa bolletta doganale di uscita o un suo duplicato e che la reimportazione avvenga nel termine di due anni dalla data della bolletta medesima.
Nel caso di reimportazione di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o abbuono di diritti, devono essere reimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni o agli abbuoni usufruiti.
Nel caso di reimportazione nel territorio doganale di merci che sono state esportate a scarico di importazione temporanea di materie prime per essere lavorate, devono essere corrisposti i diritti di confine relativi alle materie prime temporaneamente importate incorporate nelle merci stesse. Detta esenzione compete alle condizioni che sia possibile accertare indubbiamente la identità in confronto delle relative bollette di riesportazione e che la reintroduzione nel territorio doganale avvenga entro due anni.
ART. 5
Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella Zona Franca è concesso:
a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere per i prodotti fabbricati nella Zona Franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere incorporate;
c) di introdurre temporaneamente nella Zona Franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, e ciò ai fini della reintroduzione in franchigia nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
I relativi disciplinari saranno emanati dal Ministero per le Finanze, in accordo con l'Amministrazione regionale e, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) anche di concerto con il Ministero del Commercio con lo Estero.
È concesso alle industrie della Valle d'Aosta, che abbiano optato pur uno dei regimi di cui ai punti b) e c) sopracitati, di poter successivamente mutare regime, quando lo ritengano più utile allo svolgimento delle proprie attività, o di poter adottare promiscuamente i regimi stessi allo scopo di agevolare il commercio con altre Provincie della Repubblica.
Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle Finanze in accordo con l'Amministrazione regionale.
ART. 6
Il Ministero per le Finanze, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, determinerà in quali località della Zona Franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto al fabbisogno della Regione, designerà i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, dalla Zona Franca al territorio doganale, e delimiterà la zona di vigilanza che, ai sensi dell'art. 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.
ART. 7
I prodotti del suolo, gli animali vivi e loro prodotti in natura, lavorati o comunque confezionati, i prodotti delle cave, delle miniere, delle sorgenti, dell'artigianato e delle piccole industrie le cui spedizioni, a mezzo ferrovia o per strade ordinarie sono scortate da certificati di origine rilasciati dal Sindaco del luogo di produzione, sono considerati prodotti nazionali e, come tali, sono ammessi liberamente, senza alcuna formalità, in franchigia nel territorio doganale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio, dell'Industria e del Commercio con l'Estero, saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura.
ART. 8
In relazione ai precedenti articoli 4- 5 e 6 costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:
a) la immissione delle merci estere nei magazzini della Zona Franca riservati al deposito delle merci nazionali o negli stabilimenti industriali considerati in territorio doganale;
b) il deposito di merci estere in località o in quantità non permesse.
Agli effetti del presente articolo, sono considerate come merci estere i prodotti di origine nazionale che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.
ART. 9
Per l'accertamento dei reati dall'articolo 8, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di entrare negli stabilimenti e magazzini, esistenti nella Zona Franca, ed ispezionare i libri ed altri registri o documenti commerciali.
Le autorità regionali e comunali debbono all'uopo, segnalare alla Autorità doganale i depositi irregolari di merci.
ART. 10
Alle spese necessarie per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto ed il finanziamento degli Uffici doganali e della vigilanza, sarà provveduto con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Finanze.
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni ed aggiunte.
ART. 11
Il Ministero delle Finanze di concerto, ove occorra, con gli altri Ministeri interessati, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge ed a consentire i temperamenti che si renderanno necessari per la sua prima applicazione e per il passaggio nel territorio costituito in Zona Franca dal vecchio al nuovo regime tributario, con speciale riguardo alle merci nazionali e nazionalizzate a cui si volesse mantenere la nazionalità per la rispedizione in franchigia nel territorio doganale.
Il Ministero per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
CENNI ILLUSTRATIVI
ART. 1
L'art. 1 non necessita di commenti essendovi indicati i confini della Regione entro i quali avranno esecuzione le proposte concordate con il Governo.
ART. 2
Esenzioni fiscali. In questo articolo sono state trattate le esenzioni fiscali che, in regime di zona franca, sono pertinenti su tutte le altre questioni, giacché da esse dipende la soluzione dei problemi connessi allo sviluppo dell'economia valdostana.
ART. 3
L'articolo 3 necessita di una più ampia trattazione essendosi verificata in seno alla Commissione qualche riserva sull'opportunità o meno della proposta.
È noto che la tecnica del commercio con l'estero ha subito dalla prima guerra europea continue modificazioni, talché si può dire, che i rapporti commerciali e valutari non sono limitati ai singoli individui contraenti, importatori ed esportatori, ma si estendono agli Stati che, mentre esercitano da un lato il controllo, dall'altro forniscono i mezzi finanziari nell'ambito dei trattati internazionali per l'acquisto dei beni che si vogliono importare. In ogni caso i pagamenti e le riscossioni dipendenti da operazioni commerciali non avvengono direttamente tra importatori ed esportatori; ma sempre attraverso le banche di emissione dei rispettivi paesi.
Con ciò il problema valutario condiziona e limita di per sè tutta la questione degli scambi con l'estero.
Si è cercato di sintetizzare in poche parole la struttura attuale del commercio con l'estero basato sui trattati che traducono, in pratica, la formula "do ut des" integrati da altri istituti internazionali quali: E.P.U. - 0.E.C.E. - C.E.C.A., che consentono il regolamento globale del saldo tra dare ed avere nel campo della solidarietà europea e permettono lo sviluppo degli scambi al di fuori di ogni preoccupazione di equilibrio bilaterale, sulla base della migliore utilizzazione delle diverse attitudini di ogni paese.
A contemperare la rigidezza delle obbligazioni internazionali assunte dallo Stato, si è provveduto con il 2 comma dello stesso articolo 3, mediante il quale viene delegato al Presidente della Giunta la facoltà di accordare permessi di importazione nel territorio della Valle.
A giudicare la portata di questa proposta è bene avvertire che essa costituisce una salvaguardia per l'avvenire più che per il presente, in quanto attualmente ben poche sono le voci merceologiche su cui lo Stato esercita il suo controllo.
L'impostazione del regime di zona franca deve essere basata su criteri realistici che debbono soddisfare le esigenze dell'economia valdostana e raggiungere lo scopo di elevare il tenore di vita della popolazione, nella quasi totalità di lavoratori, attraverso l'esenzione di tutte le imposizioni fiscali indirette a favore dello Stato le quali, ovviamente, incidono sui bilanci familiari. Tali esigenze si ritengono raggiunte con gli articoli 2 e 3 del progetto in questione.
In materia valutaria nessuno penserebbe che lo Stato lasci indisciplinato il commercio con l'estero e consenta che possano attuarsi deprecabili azioni contro la collettività nazionale, come trasferimenti all'estero di ricchezza, o importazioni ed esportazioni fittizie.
Ciò non potrebbe essere nelle intenzioni della popolazione che ha, al contrario, l'interesse di opporsi all'esodo di capitali e di industrie verso l'estero.
Altre ragioni meritano la massima considerazione. È bene che ognuno prima di decidere esamini i rapporti economici tra la Valle e il restante territorio della Repubblica verso il quale gravita quasi totalmente l'attività del commercio e dell'industria della Valle stessa.
La libertà di trasferimenti tra la Valle ed il territorio doganale, ove non vi fosse uniformità di regime valutario, verrebbe indubbiamente compromessa a scapito dell'intera economia della Valle e del movimento turistico.
ART. 4
In questo articolo è previsto il trattamento delle merci italiane introdotte nella Valle.
Le merci nazionali possono essere introdotte liberamente nella zona franca senza alcuna formalità doganale. Questo trattamento, evidentemente, è applicabile in regime valutario nazionale.
Le altre merci, cui si voglia mantenere la nazionalità italiana sia per eventuale ritorno al fabbricante, sia per essere incorporate nei prodotti destinati al territorio doganale, dovranno essere accompagnate da idoneo documento doganale e custodite in magazzini assimilati a quelli doganali.
È stato anche previsto il ritorno al mittente delle merci che, per qualsiasi motivo, non siano accettate dall'acquirente valdostano.
In questo caso, entro due anni, le merci potranno essere restituite; ma le formalità di cui è cenno nell'articolo dovranno essere adempiute dall'operatore del territorio doganale e non da quello valdostano.
ART. 5
L'articolo 5 tratta del regime doganale che le imprese potranno scegliere secondo la propria natura produttiva e commerciale. È stato proposto che il regime prescelto all'atto dell'attuazione della zona franca potrà essere sostituito con altro dopo l'esperienza acquisita in materia.
ART. 6
Non occorre alcun chiarimento essendo le disposizioni conformi alla legge doganale vigente.
ART. 7
Questo articolo prevede il trattamento che le merci tipicamente valdostane in regime valutario nazionale dovrebbero godere all'entrata nel territorio doganale.
ARTT. 8 - 9
Gli articoli 8 e 9 riguardano i reati doganali e l'accertamento di essi.
ARTT. 10 - 11
Non necessitano di chiarimenti.
TESTO DEGLI ARTT. 3 - 4 - 5 DEL 1° PROGETTO
ART. 3
Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazione dello Stato, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.
In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'Economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo fra il Governo e la Regione.
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
ART. 4
La facoltà della Regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dal precedente articolo 3, è esercitata in conformità alle disposizioni regolanti gli scambi commerciali con l'estero e la materia valutaria, nei limiti fissati dal Ministero del Commercio con l'Estero, d'accordo con la Regione, tenute presenti le necessità della stessa.
ART. 5
L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti dalle esportazioni all'estero, di merci originarie della Regione o prodotte nella stessa, dalle valute rimesse dagli emigranti o derivanti dal movimento turistico della Regione, nonché delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla Regione.
L'entità delle valute derivanti dal movimento turistico regionale è stabilita in relazione al totale apporto di valuta estera del movimento turistico nazionale, in base al numero delle presenze di stranieri nella Regione ragguagliato al numero complessivo delle presenze nel territorio della Repubblica.
La quota parte dell'eventuale differenza attiva è determinata, alla fine di ogni anno, dal Ministero del Commercio con l'Estero.
PROPOSTE DELLE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DELLA VALLE D'AOSTA IN MERITO AL PROGETTO
ASSOCIAZIONE REGIONALE COMMERCIANTI DELLA VALLE D'AOSTA
Aosta, 6-10-1956
Ill.mo Sig. Dott. MICHELE MARCHIANDO
Assessore Industria e Commercio
Amministrazione Regionale
AOSTA
OGGETTO: Disegno di legge per l'attuazione della Zona Franca della Valle d'Aosta.
Si ringrazia la S.V. Ill. della copia inviataci del disegno di legge in oggetto.
Questa Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, sentiti i Capi Categoria ed i Delegati Comunali particolarmente interessati, esprime parere favorevole.
Le proposte appaiono largamente favorevoli in linea di massima e concepite sulla scorta della vigente legge doganale.
Eventuali modifiche non sembrano opportune ove le disposizioni dei singoli articoli si debbano intendere nel senso più favorevole alle nostre categorie e ai consumatori della Valle.
Si ritiene opportuno raccomandare che sia impegnata ogni risorsa tendente ad ottenere che il progetto venga approvato con sollecitudine ed integralmente.
In sede di esame delle norme di attuazione si raccomanda venga data ogni precedenza al concetto della produttività e sarebbe gradito venissero sentiti e presi in considerazione i pareri delle categorie economiche.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
F.to Cav. Luchini Settimo
ASSOCIAZIONE REGIONALE COMMERCIANTI DELLA VALLE D'AOSTA
Aosta, 4-2-1957
Spett. AMMINISTRAZIONE REGIONALE
- Ufficio Zona Franca -
OGGETTO: Progetto, d'applicazione della Zona Franca.
Ci riferiamo alla Vs. del 17-12-1956 prot. num. 6866-5 per informarVi che la ns. categoria, iscritta presso l'Associazione Commercianti di Aosta, ha espresso il proprio parere in seno all'Associazione stessa che ci risulta abbia dato esito alla Vs. richiesta con lettera in data 6-10-1956 prot. 1006.
Distinti saluti.
SPEDIZIONIERI DOGANALI
F.to MARCOZ
F.to LAURO
F.to REAN
ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI ED ARTISTI DELLA VALLE D'AOSTA
Prot. n. 878/SA/gs Aosta 14-11-1956
Spett ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA E COMMERCIO
- Ufficio Zona Franca -
AOSTA
OGGETTO: Legge costituzionale 26-2-1948 n. 4 - proposte per l'attuazione della Zona Franca nel territorio della Valle d'Aosta.
Solamente oggi questa Presidenza è stata in grado di raccogliere le osservazioni, al riguardo del testo delle proposte per l'attuazione della Zona Franca, dagli Ordini professionali facenti parte della nostra Associazione.
E però, come da gentile richiesta, si trasmettono le allegate osservazioni da parte dell'Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri.
Eventuali altre osservazioni, da parte degli Ordini Sanitari, saranno rimesse non appena perverranno alla ns. Associazione, per quanto in tempo.
Con ogni ossequio.
p. ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI
VALLE D'AOSTA
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Ing. A. SALTARELLI
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA VALLE D'AOSTA
DISEGNO DI LEGGE PER LA ZONA FRANCA
Osservazioni dell'Ordine Ingegneri:
Art. 14 dello Statuto Speciale - ZONA FRANCA
"Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca.
Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con la Legge dello Stato".
Osservazioni:
- art. 1 - 2 - nessuna osservazione;
- art. 3 - articolo molto discutibile (in quanto alla formulazione). Tenuto presente lo spirito dello Statuto (art. 14) pare che il II comma dell'art. 3 vincoli eccessivamente il Presidente della Giunta; è in certa contraddizione con il I comma del precedente art. 2, che è molto generale, quanto al contenuto. Vincolando l'azione della Giunta e subordinandola all'accordo con il Ministero per il Commercio, potrebbe avverarsi il caso che mai il Presidente della Giunta possa concedere permessi di importazione;
- art. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 nessuna osservazione;
- art. 10 - si pongono dubbi circa l'applicabilità di tale Legge (Legge di Napoli) a meno che gli immobili espropriati non vengano pagati rispettando il loro valore intrinseco, affettivo, ecc.;
- art. 11 - nessuna osservazione.
COLLEGIO DEI GEOMETRI VALLE DI AOSTA
DISEGNO DI LEGGE PER LA ZONA FRANCA
Osservazioni del Collegio Geometri:
- art. 1 - L'angolo sud-est della provincia di Vercelli, al confine regionale, si chiama Colma di Mombarone e non Comba.
- Art. 2 -Per gli scambi di energia elettrica con l'estero, sarebbero auspicabili delle norme in potere regionale di legislazione.
- Art. 3 - 1.o comma sarebbe utile completare l'articolo, con un codicillo finale di riserva nel senso che, dopo un periodo di prova di due anni, il sistema potrà eventualmente venire aggiornato o modificato in relazione alla legislazione futura dello Statuto Italiano e di quelli limitrofi.
- Art. 5 - Per le industrie della Valle che desiderino mutare i regimi prima scelti, ed adottarli promiscui, le concessioni dovrebbero essere fatte bensì dal Ministero delle Finanze, di concerto con l'Autorità Regionale, oppure sentito il parere motivato della stessa, e questo affinché non sia soltanto lo Stato a legiferare sull'economia locale, ma intervenga la Regione a fare le proprie ragioni.
- Eventuali osservazioni: il Collegio dei Geometri, a grande maggioranza, è del parere adottato dalla Commissione di attuare:
La Zona Franca integrale definita nello Statuto Regionale 26-2-1948 - già annunciato nel Decreto 7-2-1945 respingendo tutti gli altri correttivi diretti a sviare la questione.
Infatti, in tema costituzionale non si devono mutare gli accordi presi al tempo del nazi-fascismo, che hanno infine condotto alle provvidenze legislative in favore della Regione; ciò è di importanza fondamentale, in quanto l'osservanza dei contratti è la garanzia e l'indice più sicuro della vera democrazia, che dà forza legale ed ispira rispetto da ogni parte, come succede per la Svizzera.
Riteniamo, anzi, che sia stato un errore accettare i contingentamenti, quali succedanei provvisori della Zona Franca, perché tali compromessi sviano dai princìpi direttivi e si rivelano sempre nocivi, se non altro trascinando per le lunghe le questioni stesse.
D'altra parte, la zona franca totale è necessaria, per dare un forte impulso all'economia locale, col valorizzare al massimo i prodotti della Valle, tanto più se protetti dal marchio di origine, e per il turismo favorendo il transito per mezzo delle gallerie stradali del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, per mezzo delle quali la Valle potrà divenire un vero e proprio carrefour europeo, entro la cornice delle Alpi.
CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI AOSTA E VALLE
Prot. n. 4344 Aosta 12-12-1956
All'Ill.mo Sig. ASSESSORE ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dott. MARCHIANDO MICHELE
- Consiglio Valle -
AOSTA
OGGETTO: Zona Franca.
In riscontro alla Vostra stimata del 3 settembre u. s. n. 6866-5, nel ringraziare la Commissione consiliare e la Giunta regionale per aver deciso di richiedere il parere alle diverse categorie interessate all'attuazione della Zona Franca, la scrivente organizzazione esprime parere favorevole sul complesso del progetto trasmessoci in visione, tranne che per quanto concerne l'art. 3 delle norme in oggetto.
A parere della nostra Organizzazione, il vincolare il Commercio con l'estero alle norme valutarie e gli accordi infrastatali che regolano il commercio internazionale della Repubblica Italiana significherebbe limitare seriamente, a scapito dell'economia e conseguentemente il tenore di vita della popolazione della Valle, i vantaggi derivanti da un libero commercio con l'estero a cui deve ispirarsi il diritto dei cittadini residenti in territorio dichiarato per legge Zona Franca.
Né, a parere della scrivente Organizzazione, il II comma dell'art. 3 così come è formulato, potrà contemperare la rigidezza delle obbligazioni internazionali assunte dallo Stato. Tale comma, contemplando che i permessi di importazione di merci estere sono soggetti al benestare del Ministero per il commercio con l'estero, subordinerebbe ogni nostra possibilità in merito agli indirizzi degli organi centrali che conseguentemente diverrebbero gli arbitri dei nostri rapporti commerciali con l'estero.
Le osservazioni di cui sopra, che la scrivente Organizzazione si permette di sottoporre al cortese esame di cotesto spett.le Consiglio Valle, derivano dal concetto che la Zona Franca prevista per la Valle d'Aosta debba essere considerato un istituto di carattere permanentemente eccezionale e che, come tale, debba disporre di norme eccezionali che vanno al di là delle normali norme valutarie e doganali di carattere internazionale vigenti nel resto del territorio della Repubblica Italiana.
Se così non fosse, il principio della Zona Franca finirebbe per essere nullo e senza alcun valore in materia di commercio con l'estero, in quanto posto sulle stesse basi vigenti per il territorio italiano.
D'altra parte una simile restrittiva interpretazione contrasterebbe con gli scopi fondamentali del movimento e dell'azione che ha raccolto attorno a sé la totalità della popolazione valdostana per la realizzazione dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, di cui la Zona Franca e il riparto fiscale ne sono gli aspetti fondamentali.
Tale movimento attraverso la conquista dello S.S. con gli istituti del riparto fiscale e della Zona Franca, si proponeva di realizzare gli strumenti più qualificati e più idonei per un reale accrescimento del potere di acquisto della popolazione della Valle, propositi che a parere della scrivente Organizzazione non avrebbe riscontrato se nella legge per l'attuazione della Zona Franca si mantenessero le limitazioni previste all'art. 3.
Alla luce di queste brevi considerazioni siamo pertanto del parere che l'art. 3 debba essere soppresso o, per lo meno, sostituito con nuove norme che affermino la piena possibilità ai cittadini della Valle di commerciare con l'estero senza alcuna limitazione di sorta.
Con la certezza che queste osservazioni e suggerimenti saranno presi nella dovuta considerazione, la scrivente Organizzazione esprime il desiderio che la legge venga sollecitamente approvata per far sì che la popolazione della Valle possa beneficiare immediatamente dei notevoli benefici derivanti da un'integrale applicazione della Zona Franca.
Distinti saluti.
CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI
AOSTA E VALLE
Il Segretario
F.to Colombo
CONFEDERAZIONE ITALIANA
SINDACATI LAVORATORI
Unione Regionale della Valle di Aosta
Prot. n. 9877-E.F. - sia Aosta, 5-1-1957
Ill.mo Sig. Dr. Ing. AUGUSTO PASQUALI
Presidente della Commissione Consiliare per
lo studio della Zona Franca presso
Presidente Giunta Regionale
AOSTA
In riferimento alla Sua del 28-8-1956 con allegato lo studio per l'istituzione della Zona franca nella Regione della Valle d'Aosta siamo ad informarLa che questa Organizzazione ritiene che il progetto formulato dalla Commissione consiliare possa, in linea di massima, soddisfare alle esigenze della popolazione Valdostana, circa la istituzione della Zona Franca così come è previsto dallo Statuto Regionale.
Con l'augurio che il progetto possa, in breve tempo, diventare legge operante e ringraziando per la cortese attenzione, molto distintamente salutiamo.
UNIONE VALLE D'AOSTA
Il Segretario Responsabile
F.to Renzo FRISO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VALLE D'AOSTA
Prot. n. 429 - atz Aosta, 24-1-1957
Ill.mo Sig.
ASSESSORE ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dott. MICHELE MARCHIANDO
- Consiglio Valle -
AOSTA
In riscontro alla Sua preg.ma nota n. 6866-5 del 3-9-1956 e al sollecito in data 17-12-1956 riguardante la Zona Franca da attuarsi nella nostra Regione, il Comitato Direttivo di questa Associazione, considerata la importanza della questione, nella seduta del 23-11-1956 ha nominato una Commissione per l'esame del relativo disegno di legge.
Innanzitutto ringraziamo e plaudiamo alla Commissione regionale ed al Suo Assessore per aver deliberato di chiedere il parere di tutte le organizzazioni economiche della Valle.
Dall'esame del progetto di legge in argomento, ci permettiamo di far notare che il II comma dell'art. 2 ha sollevato alcune perplessità, in quanto eliminando alcune imposte (eliminazione che noi riteniamo giuste) non specifica a quali fonti di entrata potranno attingere gli Enti interessati a tali imposte.
Inoltre la formulazione dell'art. 3, nel suo complesso, limiterebbe la Zona Franca e renderebbe il Governo centrale di Roma arbitro del nostro sviluppo economico.
La scrivente propone la costituzione di un Istituto di Credito locale senza nessuna limitazione, per far sì che possano svilupparsi tutte quelle iniziative atte a far progredire ed intensificare la piccola industria, l'artigianato ed il commercio della nostra Valle.
Pertanto da queste brevi considerazioni ci permettiamo di suggerire all'On.le Commissione di sopprimere l'art. 3, in maniera che la Zona Franca diventi strumento di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione valdostana.
Con la certezza che queste osservazioni e suggerimenti siano presi nella dovuta considerazione, la nostra Associazione fa voti affinché la Legge sulla Zona Franca venga approvata entro breve tempo.
Distinti saluti.
IL COMITATO DIRETTIVO
Il Presidente
F.to Carlo MONAYA
SINDACATO DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI VALLE D'AOSTA.
Prot. n. 1181/st Aosta, 26-1-1957
Spett. REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
- Ufficio Zona Franca -
AOSTA
OGGETTO: Attuazione Zona Franca.
Con riferimento alla Vs. pregiata n. 6866-5 del 3-9-1956, segnaliamo che l'Assemblea del ns. Sindacato ha creduto opportuno costituire una Commissione di tre suoi membri per un esame della risposta da comunicare agli Organi responsabili.
Detta Commissione, dopo aver sentito i pareri personali di gran parte dei Dirigenti ha comunicato che il pensiero della maggioranza si può concretare come segue:
È nostra opinione - sia pure considerando esclusivamente da un punto di vista generale il quesito prospettatoci -, che l'applicazione della Zona Franca integrale, con barriera doganale a Pont St. Martin e posti di blocco ai limiti della circoscrizione, presenti problemi di difficile realizzazione pratica e non sia priva di inconvenienti, in conseguenza dei suoi molteplici aspetti, tra loro contrastanti.
Tenuto conto:
- che le Nazioni dell'Europa Occidentale sono orientate verso la soppressione delle barriere doganali per costituire un mercato comune, orientamento che ha come premessa un sostanziale snellimento degli intralci burocratici.
- che non è lontana l'attuazione di progetti per vari trafori alpini, che porranno la nostra Regione - geograficamente situata - al punto di concentro del movimento turistico italiano;
- riteniamo che con l'applicazione della Zona Franca integrale non si raggiungerebbe sostanzialmente vantaggi.
Siamo del parere, invece, che sia preferibile sviluppare adeguatamente l'attuale sistema del contingentamento, che può dare risultati altrettanto positivi ai fini del maggior benessere della popolazione valdostana, ma senza presentare incognite o inconvenienti.
Nelle nuove condizioni sarebbe desiderabile comprendere, fra l'altro, la esenzione di tutte le imposte di fabbricazione per l'energia elettrica prodotta e consumata in Valle, con conseguente riduzione del prezzo relativo e notevole vantaggio per le industrie locali.
Non abbiamo da muovere osservazioni di rilievo relativamente al testo degli articoli prospettatici.
Con deferenza.
IL PRESIDENTE
F.to Lino BENUSSI
ASSOCIAZIONE VALDOSTANA INDUSTRIALI VALLE D'AOSTA
Prot. n. 186 Aosta, 31-1-1957
Ill.mo Sig. ASSESSORE
AL DECASTERO INDUSTRIA E COMMERCIO
DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
OGGETTO: Attuazione della "Zona Franca" in Valle d'Aosta.
Gli Organi direttivi di questa Associazione, confortati dal parere espresso da rappresentanti delle categorie che fanno capo all'Assemblea stessa per le industrie in attività in Valle, hanno attentamente esaminato la bozza di disegno di legge sottoposta dalla Presidenza della Commissione consiliare in merito alla attuazione della "Zona Franca" in Valle di Aosta.
Come questione generale di principio le categorie produttive industriali sono concordi nel riconoscere che il costituire a "Zona Franca" l'intero territorio della Regione apporterebbe notevoli benefici economici alla Valle d'Aosta e ciò in modo particolare e diretto per le medie e piccole industrie la cui attività e produzione vengono o prevalentemente o totalmente assorbite nello ambito territoriale della Valle.
Per i grandi complessi industriali e per quelle industrie la cui attività e produzione trovano uno sbocco commerciale prevalente o totale nel territorio doganale, ammesso l'accoglimento dei princìpi sanciti dall'art. 5 della bozza sorgerebbe per essi un sensibile aggravio burocratico per i necessari controlli di finanza e di dogana con conseguente istituzione di determinati nuovi servizi e relativi oneri che verrebbero però compensati dalla prevedibile migliore situazione economica generale con una probabile maggiore tranquillità in campo sindacale; d'altra parte queste industrie potrebbero fruire del vantaggio economico connesso con la possibilità di rimodernare gli impianti e di installarne dei nuovi fruendo per essi dei benefici fiscali propri della "Zona Franca".
Questi concetti molto lati debbono, a giudizio di questa Associazione trovare fondamento su di una realizzazione di una "Zona Franca" della massima larghezza anche in materia valutaria; in particolare si ravvisa la preminente necessità che sia chiaramente affermato e riconosciuto dallo Stato Italiano il principio in base al quale le materie prime ed i prodotti provenienti dalla Valle destinati al territorio doganale non vengano ad avere un carico fiscale superiore a quelli prodotti o fabbricati nel territorio doganale stesso.
La complessità della materia non consente per il momento la formulazione di pareri o suggerimenti analitici anche in relazione alla differenziazione dei problemi specifici facenti capo ad ogni singolo settore industriale.
Ci si limita, pertanto, a formulare i concetti sopra specificati ad integrazione di quanto previsto dalle norme elaborate con le bozze ed aggiungendo che questa Associazione, rendendosi conto della grande importanza che assume il problema e ben desiderosa di offrire tutta la sua collaborazione per la migliore impostazione di tutti i casi specifici che interessano da vicino la categoria industriale, auspica che, prima che siano rese esecutive le norme generali di attuazione, essa possa partecipare attivamente e con propri rappresentanti e tecnici, unitamente a quelli delle altre categorie interessate, allo studio ed alla migliore impostazione di tutte le questioni di dettaglio connesse con la pratica attuazione del regime di "Zona Franca".
Con osservanza.
IL PRESIDENTE
F.to Vincent Roberto
ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI VALLE D'AOSTA
Prot. n. 148 Aosta, 26-1-1957
Spett.le ASSESSORATO INDUSTRIA
E COMMERCIO
- Ufficio Zona Franca -
Amministrazione Regionale
AOSTA
L'Associazione Agricoltori ha esaminato attentamente il progetto di legge della Commissione consiliare per lo studio della Zona Franca.
Il progetto prevede l'istituzione nella Valle d'Aosta della Zona Franca totale e non ha esaminato la possibilità di altre soluzioni che potrebbero essere prese in esame qualora la realizzazione della prima soluzione dovesse rendersi difficile per molteplici ragioni.
Il punto di vista dell'Associazione Agricoltori è favorevole alla istituzione della Zona Franca totale come progettato dallo Studio gentilmente inviatoci ritenendo che ne potrebbero indubbiamente derivare dei vantaggi alla categoria degli Agricoltori della Valle.
Quanto alle altre soluzioni di possibile attuazione, gli Agricoltori si compiacciano con i Membri della Commissione consiliare per l'impegno dimostrato augurando che la loro fatica ed i loro sforzi siano coronati dal più che meritato successo nell'interesse della Valle d'Aosta.
Voglia gradire, Sig. Assessore, l'espressione dei nostri rispettosi e distinti saluti.
IL PRESIDENTE
F.to C. BIONAZ
S.I.T.A.V.
St. Vincent 31-11-1957
Egr. Sig. ASSESSORE
ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO
AOSTA
Riferimento Sua cortese lettera n. 6866-5 del 7-12-1956.
Esaminata la relazione della Commissione consiliare ed il disegno di legge per l'attuazione della Zona Franca in Valle d'Aosta - questa Società - il cui scopo è l'incremento turistico e l'alberghiero valdostano - motivando la sua impostazione col principio di concedere la più ampia libertà di ingresso e di permanenza ai turisti, si dichiara favorevole all'applicazione di una Zona Franca corretta, la quale ottenendo le fondamentali agevolazioni intrinseche e derivanti da tale posizione, evitasse tuttavia i gravissimi inconvenienti di una barriera doganale a Pont St. Martin.
Impostazione che riteniamo raggiungibile, considerando che - fermi ai confini politici il visto ai passaporti e la barriera valutaria - quella fra l'Italia e la Valle d'Aosta potrebbe limitarsi al controllo delle merci in partita, lasciando ogni libertà senza alcun controllo né vincolo al passaggio dei turisti, cui verrebbero applicate, quelle tolleranze ormai d'uso - anche sui transiti internazionali - da parte dei Paesi a prevalente economia turistica.
A disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, porgiamo i più devoti ossequi.
IL PRESIDENTE
F.to COTTA
RELAZIONE DEL DR. MARCHIANDO
"RIFLESSI DELL'AUTONOMIA SULL'ECONOMIA VALDOSTANA"
L'autonomia concessa alla Valle d'Aosta con D.L. Lgt. 7 Settembre 1945, n. 545, ampliata con D.L.P. 11 novembre 1946 n. 365 e con D.L.P. 23 dicembre 1946, n. 532, e definitivamente sanzionata dalla Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 4, approvante il Testo dello Statuto regionale, ha attuato un notevole decentramento amministrativo in favore della Regione.
Rammento che le attribuzioni espletate dall'Amministrazione regionale sono molto ampie e abbracciano quelle normalmente demandate per legge a molti Enti locali ed uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato fra i quali: Prefettura, Amministrazione provinciale, Provveditorato, agli Studi, Ispettorati Agrario e Forestale, Camera di Commercio, Ente Provinciale per il Turismo.
Alle mansioni meramente amministrative occorre aggiungere la potestà legislativa che, in virtù dello Statuto, compete al Consiglio della Valle su materie di importanza locale.
Ritengo superfluo soffermarmi sui precedenti di natura storica, linguistica ed economica e sui motivi d'ordine politico che hanno condotto alla concessione dell'autonomia, perché altri hanno diffusamente trattato l'argomento: stimo, invece, opportuno, prima di passare ad illustrare i riflessi dell'autonomia nelle diverse branche dell'economia regionale, esporre alcuni dati e considerazioni in merito alla popolazione della Valle ed alla sua dinamica perché l'elemento umano è in ogni fatto economico predominante ed essenziale.
POPOLAZIONE
Secondo le risultanze dell'ultimo censimento (4-11-1951) la popolazione residente in Valle d'Aosta ammontava a 94.140 abitanti, quella presente a 95.634, mentre in base a valutazioni non ufficiali, si stima che la popolazione residente abbia raggiunto alla data del 31 dicembre 1955 la cifra di 98.012 abitanti.
La popolazione residente attiva assommava nel 1951 a 43.672 individui, di cui 17.349 addetti all'agricoltura (pari al 39,73%); 13.704 alle industrie estrattive e manifatturiere (31,38%); 3.555 alle costruzioni ed impianti (8,14%); 701 agli impianti elettrici, del gas e idrici (1,60%); 864 ai trasporti e alle comunicazioni (1,98%); 4.300 al commercio e ai servizi vari (9,85%); 328 al credito ed assicurazioni (0,75%) ed infine 2.871 alla pubblica Amministrazione.
Nel periodo compreso tra i due ultimi censimenti (1936-1951) la popolazione ha subito un aumento del 12,8% a motivo di un duplice ordine di fattori: il movimento naturale della popolazione con un quoziente moderatamente attivo a favore delle nascite e, in misura maggiore, il movimento immigratorio.
Questo incremento non appare tuttavia uniforme. Infatti, se dall'esame dei dati concernenti l'intero territorio regionale scendiamo a considerare quelli dei singoli Comuni rileviamo sintomatiche discordanze.
Mentre alcuni dei 74 Comuni della Valle, nel periodo di 15 anni, compreso tra i due citati censimenti, hanno manifestato una riduzione sensibilissima della popolazione che si traduce, in alcuni casi, in percentuali del 20% (Rhêmes St. Georges, Chamois) e persino del 32% (La Magdeleine); altri all'inverso, hanno subito, nel medesimo intervallo di tempo, un fortissimo aumento nel numero degli abitanti con percentuali che arrivano al 25-35% (Châtillon - St. Vincent - La Thuile - Pont St. Martin) e, nel Capoluogo, al 50%.
E che non si tratti di un fenomeno recente, ma bensì della continuazione di un'antica tendenza, lo dimostra il confronto tra i dati anagrafici di un periodo più esteso. Se, infatti, prendiamo come punto di partenza il censimento del 1881, il contrasto si fa ancora più stridente e constatiamo che negli ultimi 70 anni la popolazione presente è diminuita a La Magdeleine del 60%, passando da 333 a 107 abitanti, mentre ad Aosta è aumentata del 225% (da 7.473 a 24.181 abitanti).
Una constatazione balza evidente a chi esamini la dislocazione dei singoli Comuni e la ponga in relazione con le cifre dei censimenti: al progressivo aumento della popolazione dei centri ubicati nel fondo Valle corrisponde il graduale, costante spopolamento dei Comuni montani.
Limitandoci all'ambito regionale dobbiamo riconoscere nella creazione e nel potenziamento di alcuni complessi industriali nella vallata, verificatisi durante l'ultimo quarantennio, la causa principale di questo fenomeno di vasta portata economica e sociale.
Infatti, i redditi offerti dall'occupazione nelle industrie, molto superiori agli scarsi proventi derivanti dalla povera economia agricola-pastorale della montagna, hanno esercitato una potente forza di attrazione sui montanari scesi a cercare un'occupazione negli stabilimenti industriali.
In breve, il fenomeno dello spopolamento montano rivela qui le stesse cause che nelle altre vallate alpine, e appare in parte fatale e giustificato da un eccesso di popolazione in confronto con le capacità produttive del territorio montano.
Vedremo quali i provvedimenti attuati dalla Regione per eliminarlo e, quantomeno, per contenerlo.
AGRICOLTURA
Come ho accennato la popolazione attiva impiegata in lavori agricoli era, alla data dell'ultimo censimento, di poco superiore alle 17.000 unità (quasi al 40% del complesso).
Circa le possibilità offerte all'agricoltura dalle condizioni del terreno bisogna premettere che, dei 326.266 ettari che formano la superficie territoriale della Valle di Aosta, ben 105,842 ettari, costituiti quasi interamente da rocce, ghiacciai e morene recenti, sono assolutamente improduttivi.
Essi rappresentano un terzo del territorio regionale e tale percentuale è di gran lunga la maggiore che si riscontri in Italia (nell'intero territorio nazionale la superficie improduttiva è dell'8%).
Ricordo a titolo incidentale che la Regione ha una superficie doppia di quella di Asti pressapoco come quella di Vercelli che comprende la Valsesia e di poco inferiore a quella di Novara.
La densità per Kmq. è di soli 29 abitanti (la media nazionale è di 160).
I restanti 220.424 ettari costituiscono la superficie agraria-forestale e sono così ripartiti:
ha. |
97.718 |
pari al |
44,3 % |
ha. |
1.841 |
pari al |
0,8 % |
ha. |
10.997 |
pari al |
5,0 % |
ha. |
45.114 |
pari al |
20,7 % |
ha. |
64.354 |
pari al |
29,2 % |
Totale ettari |
220.424 |
|
100,0 % |
Il tipo delle colture è ovviamente condizionato dalle caratteristiche climatiche della Regione. Solamente nelle quote inferiori si trovano zone atte alle colture legnose e alla maggior parte dei seminativi, questi ultimi scarsi perché l'attività degli agricoltori valdostani è quasi interamente orientata alla produzione dei foraggi necessari al mantenimento del considerevole patrimonio bovino della Regione (e ciò spiega la forte percentuale di pascoli e prati permanenti).
La produzione foraggera degli ultimi anni è stata soggetta a notevoli oscillazioni a motivo di forti irregolarità nelle precipitazioni atmosferiche: peraltro, la media annuale si è aggirata sul milione di quintali, che è all'incirca, il quantitativo richiesto dalle necessità alimentari da 50-52.000 bovini (di cui 30-32 vacche lattifere) rappresentanti attualmente il patrimonio bovino della Valle.
Si è ritornati cioè alla cifra "record" dell'anno 1930, dopo aver superato un lungo periodo di crisi, che, iniziatosi nel 1936 ed accentuatosi nel periodo bellico, si è andata via via risollevando negli anni successivi alla cessazione delle ostilità.
L'elevato numero dei bovini permette una considerevole produzione di latte e di latticini: tra questi ultimi emerge per importanza e rinomanza il formaggio "fontina" il più tipico e conosciuto dei prodotti agricoli valdostani.
Sempre nel campo agricolo si è diffusa notevolmente la produzione frutticola specializzata nei terreni delle quote inferiori, ove la temperatura più elevata permette una completa maturazione dei frutti: prevale su tutti la pregiata mela ranetta del Canadà (produzione media annua 12-14.000 quintali).
Tanto la produzione della fontina quanto quella delle ranette alimentano una considerevole esportazione. Notevole anche l'esportazione di patate da seme, consentita da una produzione che supera normalmente i centomila quintali annui.
Limitata al consumo locale è invece la produzione dei cereali (prevalgono la segala con 28-30 mila quintali annui) e del vino (15-17 mila ettolitri).
Data l'importanza che, nell'ambito dell'economia agricola, si attribuisce alla produzione zootecnica e a quella lattiero-casearia, gli interventi dell'Amministrazione regionale in questo campo mirano ad incrementare queste produzioni tradizionali, soprattutto dal punto di vista qualitativo e a garantire congiuntamente un miglioramento del tenore di vita delle popolazioni agricole mediante il quale contenere il grave fenomeno dello spopolamento montano.
Ma lasciamo parlare le cifre. Queste ci dicono che, dei 1.759 milioni stanziati nel periodo 1948-1955, a favore dell'agricoltura, dei quali 90 milioni circa rappresentano il concorso diretto dello Stato, 720 milioni furono erogati sotto forma di sussidi per la costruzione di fabbricati rurali e 780 milioni sono stati destinati ad opere irrigue a scorrimento o a pioggia. Per comprendere il valore di questa spesa che rappresenta quasi il 50% del totale bisogna pensare che un incremento della produzione di foraggio e, conseguentemente del numero dei capi di bestiame, è solo possibile ottenere intensificando, ove le condizioni naturali lo consentano, l'irrigazione e la fertirrigazione.
Quarantun milioni riguardano fabbricati per la raccolta, la conservazione e la lavorazione di prodotti agricoli e caseifici e 34 milioni si riferiscono a sussidi per acquisto di macchine e attrezzi agricoli.
Per l'impianto e il ripristino di vigneti e frutteti sono stati spesi 5 milioni e distribuite 25 mila piantine, per la sistemazione di terreni 10 milioni, ed inoltre 38 milioni sono stati destinati per il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico, principalmente per favorire l'acquisto di soggetti selezionati, per organizzare rassegne e concorsi di bestiame e per distribuire premi ai migliori allevatori. Infine 41 milioni sono stati impiegati per iniziative di minore importanza nello stesso campo.
A queste cifre occorre aggiungere 807 milioni (200 dello Stato) che riflettono l'attività del Corpo Forestale Valdostano comprendente tra l'altro rimboschimenti, miglioramenti di pascoli, sistemazioni idraulico-forestali, e l'effettuazione dei cantieri di rimboschimento che hanno consentito un notevole impiego di mano d'opera disoccupata.
INDUSTRIA
La Regione è una delle vallate alpine maggiormente industrializzate ed il fenomeno è spiegato dalla rilevante disponibilità di risorse minerarie ed idriche.
Come l'allevamento del bestiame costituisce la base dell'economia agricola valdostana, così la siderurgia è la spina dorsale dell'economia industriale della Valle.
Si calcola che 9.000 dei 18.000 dipendenti delle aziende industriali sono direttamente o indirettamente coinvolti nella produzione siderurgica, e per comprendere l'importanza di tale cifra basti pensare che essa rappresenta circa il 10% dell'intera popolazione della Valle ed il 21% della popolazione attiva.
Le caratteristiche e le condizioni delle industrie locali sono troppo note perché si debba spendere per esse un lungo discorso. Accenniamo di sfuggita al fatto che su tutti gli stabilimenti industriali della Regione predomina, per la complessità degli impianti e delle lavorazioni e per il numero dei dipendenti, la Soc. Naz. COGNE di Aosta, specializzata nella produzione di ghisa, ferroleghe e soprattutto di acciai speciali molto ricercati dalle industrie meccaniche, automobilistiche e navali, mentre altro stabilimento siderurgico di rilevante importanza è l'I.L.S.A. VIOLA di Pont St. Martin, all'imbocco della Valle, che produce lamiere, nastri di acciaio ed elettrodi per saldature.
Tra Pont St. Martin ed Aosta sono dislocati altri stabilimenti industriali degni di citazione: quelli della Ditta Guinzio & Rossi per la lavorazione a stampaggio dell'alluminio e delle sue leghe, e della Soc. Brambilla per la produzione di composti fertilizzanti e per la filatura del cotone siti in Verrès, quello di Châtillon per la produzione di rayon alla viscosa e quello infine di St. Marcel per la produzione di ghisa ottenuta dalle ceneri di piriti residuate dalla produzione di acido solforico.
L'industria idroelettrica, pur assorbendo uno scarso numero di addetti riveste un'importanza notevolissima per la Regione, di cui sfrutta le ingenti risorse idriche. Gli impianti installati ed oggi in funzione sono numerosi e di varia importanza e attualmente sono in fase di avanzata costruzione imponenti opere di sbarramento per la creazione di due bacini artificiali nella Valpelline ed in Valgrisanche.
La maggior parte dell'energia prodotta in Valle è convogliata verso i centri della pianura padana, ma esistono anche collegamenti con le reti di distribuzione francese e svizzera.
Sull'andamento produttivo delle principali industrie operanti nella Regione si ripercuotono le situazioni del mercato nazionale ed internazionale; pertanto le possibilità di intervento dell'Amministrazione regionale appaiono molto ridotte e la sua azione è volta principalmente a dirimere le eventuali controversie di natura sindacale. Va tuttavia ascritta a favore dell'Amministrazione l'intensa opera svolta per la organizzazione di corsi di addestramento a favore di operai disoccupati, spesso con l'efficace e proficua collaborazione delle aziende industriali. La somma spesa annualmente per la realizzazione di tali corsi si aggira sui cinque milioni di lire.
Non si posseggono molti dati per poter misurare il progresso realizzato dalle diverse produzioni industriali tra il periodo prebellico e quello attuale.
Quelli che possediamo si riferiscono infatti alla circoscrizione territoriale della ex Provincia di Aosta e non alla Valle. Tuttavia, per quanto riguarda alcune delle principali attività industriali tra il 1936 (che pure fu un anno favorevole allo sviluppo industriale in conseguenza alle sanzioni economiche) ed il 1955 rileviamo, in base a stima, un aumento del 70% nella produzione di minerali in ferro (nel 1936 t. 218.000, nel 1955 t. 370.000) e del 118% nella produzione dell'industria siderurgica (t. 220.000 nel 1936 e t. 480.000 nel 1955).
In diminuzione appare invece la produzione di antracite che nel 1936 era salita a 75.000 tonnellate, mentre nel 1954 è stata di 70.000 tonnellate e nel 1955 è ulteriormente discesa a 52.476 tonnellate.
In continuo e forte aumento la produzione di energia elettrica, passata, nel dopoguerra, da 1.316 milioni di Kwh. nel 1950 e 2.014 milioni di Kwh. nel 1955.
Tale cifra rappresenta il 5,10% della produzione nazionale ed il 6,12% se si tiene conto della sola produzione idroelettrica. Non c'è nessun'altra Regione d'Italia che, a parità di superficie, ne produca un quantitativo simile.
Un promettente sviluppo ha assunto l'industria estrattiva dei marmi colorati, grazie soprattutto al pregevole marmo verde valdostano che incontra un favore sempre crescente, non solo sul mercato italiano ma altresì su quello estero, come è dimostrato dal fatto che richieste del prodotto sono giunte fin dalla lontana America. La produzione sembra oggi aver raggiunto un volume di 6.000 metri cubi all'anno, che supera di gran lunga la media annuale dell'anteguerra.
L'industria di legname rappresenta un'altra valida risorsa per la economia valdostana. La produzione del legname da opera si è ormai stabilizzata sui 60-65.000 metri cubi all'anno: un quantitativo che, nonostante le pressanti richieste del prodotto, non è consigliabile superare per non depauperare ulteriormente il patrimonio forestale della Regione, che, come ho detto parlando dell'agricoltura, si aggira sui 65.000 ettari.
INDUSTRIA TURISTICA
Dopo l'agricoltura e l'industria un'importante risorsa per l'economia della Regione è rappresentata dal movimento turistico, in crescente sviluppo.
Tutta la Valle offre un soggiorno ideale per la villeggiatura e, oltre alle località la cui fama turistica risale a molti decenni addietro, si sta oggi verificando la valorizzazione di vallate e località fino a pochi anni or sono poco frequentate. A questa estensione del movimento turistico ha contribuito in maniera preponderante il miglioramento della rete stradale, l'intensificarsi delle comunicazioni (i 35 servizi esistenti nel 1946 sono oggi più che raddoppiati), il miglioramento dell'attrezzatura alberghiera e turistico-sportiva.
L'attrezzatura alberghiera, per quanto ancora antiquata e insufficiente, comprende oggi più di 200 alberghi e pensioni, con un complesso di oltre 10.000 letti ed un incremento del 50% rispetto alla situazione del 1946. A tali cifre occorre aggiungere oltre 1.000 affittacamere con altri 5.000 letti.
L'erogazione di numerosi sussidi (circa 280 milioni sino al 1955, più 154 milioni ottenuti dallo Stato in base al piano E.R.P.) ha incoraggiato e incoraggia la costruzione di nuovi alberghi ed il rimodernamento di quelli già esistenti.
Per dare in sintesi un'idea dello sviluppo raggiunto dal turismo nella Valle d'Aosta bastano alcune cifre:
1936 arrivi 34.706 presenze 493.660
1946 arrivi 27.196 presenze 313.061
1955 arrivi 93.071 presenze 1.318.032
Anche volendo considerare il 1946 un anno di emergenza, balza evidente l'incremento del turismo tra il 1936 ed il 1955, confrontando i dati relativi a questi due anni.
Da queste cifre è escluso anche il considerevole movimento fluttuante, non registrato, che si verifica nei giorni festivi ed è alimentato da comitive in gita turistica.
L'Amministrazione regionale ha inoltre organizzato manifestazioni varie, sciistiche, alpinistiche e folcloristiche e ha provveduto alla stampa ed alla distribuzione di guide, carte, manifesti, opuscoli, ecc. per diffondere la conoscenza della Regione sotto l'aspetto turistico.
ARTIGIANATO
L'industrializzazione di molte attività, prima esplicate in forma artigianale, ha ridotto notevolmente la sfera di azioni dell'artigianato locale che, oltre ai mestieri correnti, è oggi limitato ad alcune produzioni caratteristiche di oggetti in legno, di mobili rustici e di pizzi lavorati al tombolo.
È interessante osservare come la produzione artigianale rappresenti, nella maggiore parte dei casi, un complemento della normale attività agricola e si svolga prevalentemente a domicilio nei lunghi e freddi inverni, quando i lavori dei campi sono sospesi e inibiti dal gelo.
Anche in questo campo sono in atto particolari provvidenze della Regione intese a sviluppare le attività artigiane meglio rispondenti alle esigenze ed alle possibilità locali e a favorire l'affermazione di nuove attività.
Si assegnano sussidi per concorrere nelle spese di acquisto dei macchinari occorrenti alle diverse lavorazioni (oltre 32 milioni di lire sono stati erogati a tale scopo).
Inoltre per affiancare le attività artigiane e per diffondere la conoscenza dei prodotti locali si organizza ogni anno la partecipazione a mostre regionali e a diverse esposizioni, con una spesa di vari milioni.
Anche i corsi per falegnami ed intagliatori istituiti in diversi Comuni hanno lo scopo di concorrere al potenziamento dell'economia montana mediante la qualificazione della mano d'opera e la creazione di buoni artigiani.
La dispersione dei centri abitati e le difficoltà delle comunicazioni costituiscono peraltro un notevole ostacolo alla diffusione e allo sviluppo di tali utilissimi corsi.
COMMERCIO
Dopo quanto si è detto sull'agricoltura e sull'industria della Valle, non resta molto da aggiungere in tema di commercio, perché questo è una conseguenza di quelle.
Nel campo dei prodotti alimentari la Valle può offrire i prodotti dell'allevamento bovino, e, in primo luogo, la pregiata fontina, che costituisce la base della produzione lattiero-casearia.
Ricercati sono anche i bovini, e come produttori di latte e per essere destinati ad allevamenti nelle zone di montagna: è noto infatti che la razza valdostana, distinta in pezzata rossa e nera, vanta pregi notevoli per la sua capacità di ambientamento, per le modeste esigenze alimentari e per l'elevata produttività di latte in relazione al peso.
Anche le mele renette e, in misura minore, le patate da seme sono oggetto di esportazione.
In cambio la Valle importa numerose derrate alimentari a cominciare dal frumento e dal vino per finire alle droghe e ai prodotti dolciari.
Nel campo dei prodotti industriali le voci che concorrono in maggior misura all'esportazione sono: ghisa, acciaio, ferroleghe, prodotti chimici, fertilizzanti, fibre tessili, legname e marmo, contro l'importazione di un forte quantitativo di manufatti, dai tessuti ai mobili, dai prodotti della meccanica ai materiali da costruzione.
È tuttavia opportuno rilevare che, avendo le principali imprese commerciali la loro sede a Torino e a Milano, le operazioni commerciali, che interessano acciai, ferroleghe, prodotti chimici e tessili si svolgono quasi esclusivamente fuori della Valle, mentre nella Regione prevale il piccolo commercio praticato dai titolari dell'esercizio e dai loro familiari. Anche in questo campo si sono infatti peraltro beneficamente sentiti gli effetti dello sviluppo turistico e dell'aumentato tenore di vita dei valligiani.
Gli addetti a questo ramo di attività sono 4.300 (10% della popolazione attiva).
LAVORO
Il clima esercita un'influenza determinante su molte attività della Regione; agricoltura, edilizia, opere stradali che si svolgono all'aperto subiscono una forzata interruzione nei mesi invernali, più o meno lunga a seconda dell'altitudine.
Un esame dei dati riguardanti la disoccupazione ci consente infatti di notare che il massimo della disoccupazione si nota nei mesi di gennaio e febbraio ed il minimo nei mesi di luglio, agosto e settembre.
PUBBLICA ISTRUZIONE
Per quanto non direttamente interessante la vita economica, merita un cenno anche l'attività svolta dall'Amministrazione nel settore della pubblica istruzione, che è vasta ed intensa in relazione ai compiti delicati e complessi ad essa attribuiti dallo Stato.
Passo rapidamente in rassegna alcune delle iniziative regionali in questo campo: n. 163 borse di studio per un complesso di 11 milioni di lire circa sono state concesse sino a tutto l'anno scolastico 1954-55 ad insegnanti elementari e medi affinché potessero perfezionarsi nella lingua francese, ed altre per un importo di 5 milioni, sono state concesse agli alunni di scuole secondarie della Regione. Sono stati organizzati numerosi corsi popolari d'istruzione elementare primaria e di lingua francese.
Circa 29 milioni di lire sono stati assegnati ai Patronati Scolastici, alle Scuole sussidiate ed agli Asili Infantili a titolo di contributi e sussidi, e 42 milioni sono stati utilizzati per l'acquisto di materiale didattico e per attività varie.
Contributi e sussidi straordinari per altri 7 milioni di lire sono stati concessi ad alunni bisognosi della Regione per aiutarli efficacemente nel compimento dei loro studi.
Ma tra gli interventi dell'Amministrazione in questo importante campo della vita regionale bisogna calcare l'accento sull'edilizia scolastica. Al fine di sostituire i vecchi edifici scolastici, inadeguati alle esigenze igienico-didattiche del nostro tempo, dal 1949 al 1955 sono stati spesi 400 milioni di lire per nuove razionali costruzioni.
LAVORI PUBBLICI
Naturalmente è nel campo dei lavori pubblici che gli interventi attuati dalla Regione appaiono più evidenti e importanti.
Nell'importante settore stradale un vasto programma di costruzione, ampliamento, pavimentazione viene tenacemente e metodicamente attuato.
Solo chi percorra oggi le nuove comode strade che si sono sovrapposte alle strette carrozzabili e alle vecchie mulattiere per raggiungere i più importanti centri turistici della Regione e per collegare Comuni e Villaggi prima isolati, può rendersi conto dell'imponente progresso realizzato in questo settore. Settore essenziale per lo sviluppo economico della Regione, perché la rete stradale giova al miglioramento del tenore di vita delle popolazioni rimaste tenacemente fedeli alla montagna e contribuisce alla espansione del movimento turistico ed alla conoscenza della Valle d'Aosta nei suoi angoli più remoti e nelle sue vallate più riposte.
Per intendere quanto importante sia stato il progresso compiuto nel settore stradale sotto l'attuale Amministrazione Autonoma, basti dire che, mentre nell'anno 1936 furono dalla vecchia Amministrazione Provinciale stanziati 1.500.000 lire, somma che, rapportata al valore attuale della moneta non supera i 100 milioni di lire, oggi si è vicini al miliardo di lire annuo.
È da osservare che la soluzione del problema della viabilità non si esaurisce nella costruzione di strade; infatti le difficoltà del terreno montano comportano anche la costruzione di imponenti e costose opere d'arte, quali ponti e muri di sostegno per rendere possibile il passaggio delle strade medesime.
Nel periodo 1946-1955, circa 3.950 milioni di lire furono complessivamente destinati alla viabilità.
Ma nel vasto campo dei lavori pubblici non sono stati dimenticati altri importanti settori: ho già parlato delle cure rivolte al miglioramento della vita scolastica con la costruzione di nuove e numerose scuole; a queste si aggiungono opere igieniche che nel periodo considerato hanno comportato una spesa di oltre 290 milioni e opere varie di interesse dei Comuni per 610 milioni, quali acquedotti, fognature e cimiteri ecc.
Grazie poi ai contributi elargiti dall'Amministrazione regionale, per un importo complessivo superiore ai 108 milioni, tutti i Comuni della Valle e molti villaggi sono oggi dotati di telefono e di energia elettrica.
La spesa complessiva sostenuta dalla Regione per lavori pubblici, è stata nel periodo 1946-1955 di circa 6.130 milioni di lire ai quali si devono sommare i 2.255 milioni spesi dallo Stato per l'esecuzione di altre opere pubbliche.
E concludo facendo rilevare che gli stanziamenti per lavori pubblici sono in continuo progressivo aumento.
Ultima indicazione che mi permetto di dare è quella relativa all'immatricolazione in Valle degli autoveicoli, di cui cito le cifre distintamente per le diverse categorie, negli anni 1947 e 1955:
|
1947 |
1955 |
autovetture |
365 |
2.290 |
autocarri |
470 |
1.085 |
motoveicoli |
324 |
2.213 |
CONCLUSIONI
Da quanto ho detto, e chiedo scusa per l'uso eccessivo delle cifre alle quali d'altronde ho fatto ricorso perché son convinto che l'entità di un fenomeno economico si debba prima misurare con le cifre che illustrare con le parole, credo potersi concludere che la attività dell'Amministrazione regionale è stata, in questa prima fase della sua vita autonoma, particolarmente intensa in tutti i settori e che quindi, l'Autonomia segni un bilancio nettamente attivo a favore della Regione.
Tutti gli interventi che la disponibilità dei mezzi finanziari ha reso possibile, sono stati graduati e attuati sulla traccia di un piano organico a seconda della loro urgenza.
Qualche obiezione è stata sollevata circa la destinazione di alcuni fondi e in particolare le critiche sono rivolte alle troppe cure che verrebbero dedicate all'agricoltura da parte dell'Amministrazione. Ricordo allora che le rilevanti spese disposte a favore di questa branca economica mirano non solo all'aumento ed al miglioramento delle produzioni tipiche della Regione ma anche ad una elevazione del tenore di vita degli agricoltori valdostani che rappresentano ancora il 40% della popolazione.
Favorendo la costruzione di case decenti, provvedendo a quella di acquedotti, di scuole e di strade, si pone una remora allo spopolamento montano, e si trattengono i montanari sulle terre degli avi garantendo loro più umane condizioni di vita.
Fondate speranze sono inoltre connesse, oltre che al miglioramento dell'agricoltura, anche allo sviluppo delle attività artigiane e soprattutto al potenziamento delle imprese turistiche che, intensificando il traffico e i commerci, daranno alla gente di montagna la possibilità di integrare il bilancio familiare, quando questo rimanga troppo scarso.
Si cerca inoltre di dare impulso all'insegnamento tecnico e professionale ed all'addestramento di giovani disoccupati, nonostante le difficoltà di comunicazione che si oppongono alla perfetta riuscita dei corsi, perché anche gli elementi locali si presentino sufficientemente preparati sul mercato del lavoro.
Con ciò non si vuol dire che per tutti i problemi economici della Regione sia stata già trovata la soluzione e che la stessa sia imminente: certo è che molti di essi sono stati risolti, molti sono stati avviati a soluzione, molti altri attendono di essere affrontati e risolti.
Non dobbiamo infine dimenticare, per poter conservare una veduta realistica della situazione, che la Valle d'Aosta forma parte integrante della Nazione Italiana e che, necessariamente, la sua economia è connessa con quella nazionale della quale subisce effetti e tendenze.
PROSPETTIVE SULLA ZONA FRANCA IN VAL D'AOSTA
Prof. Bruno Cadalbert
PREMESSE E PRECEDENTI STORICI
1. - Premesse.
L'incarico affidatomi dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta consisteva nell'esaminare prospettivamente gli effetti del regime di Zona Franca sulla economia della Valle onde trarre da tale indagine elementi illuminanti sull'opportunità di invocare l'applicazione dell'art. 14 dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, abbandonando l'attuale regime provvisorio instaurato dalla legge 3 agosto 1949, n. 623.
Gli studiosi di problemi economici hanno dimostrato che, a prescindere dal costo finanziario dello Stato e quindi per i cittadini non beneficati dal provvedimento dell'istituzione di una Zona Franca derivano vantaggi e svantaggi di maggiore o minore intensità ed estensione a seconda della struttura dei settori produttivi, della distribuzione di essi, della provenienza delle materie prime impiegate, della destinazione dei prodotti finiti, dell'ampiezza del mercato interno, delle attrattive turistiche della zona, ecc., pertanto gli elementi per un giudizio di convenienza non potevano essere determinati in concreto da un esame delle attività economiche interessanti il territorio in questione. Per procedere a tale esame venni ad Aosta onde ottenere sul posto quelle notizie ed informazioni atte a completare i dati ricavabili dalla pubblicazione dell'Ente Regione "Sintesi economica della Valle d'Aosta" del 1953 e dell'Annuario Statistico Italiano. Preziosa inoltre mi è stata la relazione "Riflessi dell'autonomia sull'economia valdostana" del dott. Michele Marchiando. Purtroppo i dati reperiti non sempre sono stati sufficienti a tracciare un quadro preciso dei settori studiati: reticenze e differenze ben note a chi compie studi di economia applicata, mi hanno talvolta costretto ad abbandonare il metodo induttivo per procedere in via deduttiva aumentando così le probabilità di incorrere in inesattezze ed errori.
Nella presente relazione dopo un breve esame delle Zone Franche di Zara, Fiume e Gorizia, ho proceduto all'analisi delle attività economiche della Valle con particolare riguardo agli effetti che su di esse avrebbe un regime di Zona Franca chiuso, mi sono quindi soffermato a considerare gli aspetti della Finanza pubblica della Regione nel quadro della Zona Franca per passare infine alla disamina del progetto compilato dalla Commissione consiliare.
2. - Concetto di Zona Franca.
È noto che per zona franca s'intende un lembo di territorio nazionale, sia esso un porto, una frazione di esso, una città o un'intera provincia, sottratte al regime doganale ordinario ed in un certo senso snazionalizzato nei confronti di tale regime. Agli effetti doganali pertanto, ma soltanto a tali effetti, la frontiera dello Stato s'intende modificata in modo da escludere, almeno entro certi limiti, il lembo di territorio proclamato franco.
La vigilanza degli agenti dell'Amministrazione doganale, che normalmente si estende lungo tutta la frontiera del paese e mantiene sotto il suo controllo tutto il territorio sottoposto alla sovranità statale, in virtù della proclamata franchigia, si ritira ai limiti del territorio franco, sicché la introduzione di merci dal 'territorio franco a quello doganale avviene con la procedura usata nell'introduzione di merci lungo la normale frontiera del paese. Territori doganali franchi si trovano per la maggior parte sulle rive del mare, o in minor numero, lungo corsi di acqua interni con lo scopo di potenziare i traffici internazionali; ma tali caratteristiche non sono essenziali. Esistono infatti anche ai nostri tempi territori franchi lontani dai mari e dai fiumi, lungo le frontiere terrestri, territori che sono il prodotto di una transazione economico-politica fra due Stati confinanti, ovvero un espediente atto a consentire possibilità di vita a popolazioni che, da una rigorosa applicazione della legislazione doganale ordinaria, sarebbero, per particolari condizioni ambientali, economicamente soffocati.
Caratteristica della città franca come della Zona Franca in genere, è che sono libere da vincoli e da gravami doganali non soltanto l'introduzione in depositi, la manipolazione e la trasformazione industriale delle merci, ma altresì il consumo di esse. In tali città o zone i cittadini non sopportano per le derrate, che in qualunque modo consumano, i dazi doganali al pagamento dei quali sono invece tenuti i cittadini delle altre parti dello stesso Stato. È molto importante fissare bene questo aspetto perché quello che sostanzialmente distingue la città franca dal porto franco nel suo significato moderno è il consumo: per tale fatto il problema non è soltanto di convenienza di traffici o di localizzazione delle industrie ma diventa un problema complesso, in quanto l'inserimento del consumo sposta o può spostare le valutazioni di convenienza fatte nei confronti del commercio e dell'industria.
La Zona Franca implica l'esenzione dai dazi doganali e dalle imposte di fabbricazione (connesse in certo senso ai dazi protettivi) nonché da talune imposte erariali di consumo ma non porta alla disapplicazione automatica di altre leggi dello Stato; così le leggi valutarie rimangono in vigore nel territorio doganale. Le leggi valutarie, invero, sono ispirate agli accordi internazionali di pagamento che lo Stato ha contratto con l'estero, e sono emanate al fine di conseguire il pareggio della bilancia internazionale dei pagamenti. E poiché anche gli abitanti del territorio extradoganale sono cittadini dello Stato, come tali sono tenuti a rispettare quelle leggi che tutelando la moneta nazionale difendono anche gli interessi dei cittadini della Zona Franca.
L'introduzione delle merci estere nel territorio franco è entro certi limiti quantitativi libera da oneri doganali, ma tali merci devono essere pagate e la concessione dei mezzi di pagamento è regolata da apposite norme che sono cogenti per tutti i cittadini. De jure condito quindi in considerazione degli scopi che il regime di Zona Franca vuole raggiungere (miglioramenti dell'economia di territorio depresso), la liberalizzazione valutaria, che porterebbe alla speculazione, non ne è una conseguenza né giuridica né logica.
3. - Precedenti storici.
I precedenti storici italiani non ci offrono un modello unico di Zona Franca, ma tipi diversi che includono franchigie più o meno estese a seconda delle condizioni particolari dei territori ai quali la extraterritorialità doganale viene concessa: dall'esenzione totale dei dazi a quella limitata a certe voci e per determinati contingenti; dall'esenzione totale delle imposte di fabbricazione a quella limitata a certi beni ed a quantitativi ridotti, dall'inclusione nel provvedimento dei generi di monopolio alla loro esclusione, dall'esenzione delle imposte di consumo alla loro applicabilità nel Territorio franco, vi è nei precedenti legislativi una così accentuata variabilità che ogni riferimento alla Zona Franca impone una preventiva definizione del tipo considerato.
Una forma particolare di Zona Franca è quella concessa al Comune di Livigno, nella provincia di Sondrio. Tale Comune e la sua vallata, quantunque posti sotto la sovranità politica dell'Italia, gravitano economicamente verso la vallata svizzera dell'Engadina: per consentire ragionevoli possibilità di vita sono stati dichiarati (legge 17 luglio 1910 n. 516 e provv. successivi) fuori della linea doganale italiana venendo praticamente a far parte del territorio doganale svizzero, salvo particolari agevolazioni per l'introduzione in franchigia dei prodotti locali nel territorio doganale italiano. Le agevolazioni concesse a Livigno sono ampie, la franchigia infatti si estende dai dazi doganali alle imposte di consumo e ai generi di privativa.
L'istituzione della Zona Franca di Zara risale al 1921. Zara, capoluogo di una provincia notevole, la Dalmazia, venne, in conseguenza dell'annessione all'Italia, a trovarsi avulsa dal suo territorio naturale ed a costituire quasi una isola unita all'Italia praticamente soltanto via mare. Per creare a Zara possibilità di vita e di attività economiche si rese necessario accordare alla città un regime particolare.
Le agevolazioni comprese nella Zona Franca di Zara erano le esenzioni dai dazi, dalle imposte di fabbricazione e dalle privative fiscali. Inoltre l'importazione di merci nazionali venne ammessa in esenzione della tassa scambi. Una particolare disciplina fu prevista per gli scambi fra Zara ed una fascia del territorio jugoslavo.
L'introduzione dei prodotti di Zara in territorio doganale era concessa in esenzione di dazio (esclusa l'imposta di produzione). Per passare la cinta doganale tali prodotti (elencati in un decreto ministeriale) dovevano essere accompagnati da bollette di lasciapassare per merce nazionale rilasciate dalla dogana di Zara previa una apposita autorizzazione.
In regime di Zona Franca, oltre l'industria liquoristica già preesistente, vennero sviluppandosi a Zara le industrie del tabacco, della pasta alimentare, del cioccolato, oltre ad altre piccole industrie. Un impulso notevole ebbe anche il turismo, come è dimostrato da numerosi alberghi costruiti. È difficile però dire fino a qual punto sul sorgere di tali industrie abbia influito la Zona Franca, comunque, seppure non si sviluppò a Zara la grande industria, che non vi poteva sorgere data l'ubicazione decentrata delle città e la carenza di materie prime, si deve riconoscere che la Zona Franca non impedì la nascita di alcune industrie con un mercato di sbocco che si estendeva oltre Zara e le isole di Lagosta e Pelagosa.
La Provincia del Carnaro fu resa Zona Franca nel 1930. Le agevolazioni concesse andavano dai dazi doganali alle imposte di fabbricazione e di vendita, escluse quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica. Erano del pari escluse dal beneficio la tassa scambi e i generi gravati dal diritto di monopolio. Rimasero in vigore le leggi che limitavano e disciplinavano le importazioni e le esportazioni. Erano esclusi dall'esenzione del dazio gli autoveicoli, motocicli, velocipedi e loro parti.
Come si vede, la Zona Franca del Carnaro conteneva maggiori limitazioni di quella di Zara sia per quanto riguarda le agevolazioni concesse, sia per quanto si riferisce ai contingenti d'importazione, sia infine per quanto riguarda le condizioni per le esportazioni dei prodotti fiumani nel territorio doganale o la riesportazione in esso di merci nazionali e nazionalizzate.
Tenendo presenti gli intralci costituiti dalle restrizioni valutarie e dagli insufficienti contingenti d'importazione, corollario di una politica economica internazionale che tendeva all'autarchia applicata (o subita?) dall'Italia, non si può negare alla Zona Franca il merito di aver apportato dei benefici alla provincia del Carnaro sia nel campo industriale, sia in quello commerciale e turistico.
Con legge 1 dicembre 1948 venne infine istituita la Zona Franca di Gorizia. Il regime di Zona Franca non ha effetti nei riguardi dei monopoli, del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovraimposte di confine, della imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo.
Restano esclusi dalla concessione i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e le loro parti (compresi i pneumatici) nonché i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma; gli oggetti di vestiario, gli olii essenziali e le essenze, i profumi sintetici, la saccarina, gli alcaloidi, i medicinali sintetici, le specialità medicinali e le pelli da pellicceria.
In deroga a tali divieti è concessa l'importazione contingentata in franchigia di zucchero, caffè e surrogati, cacao, spiriti, birra, olii di semi alimentari, combustibili liquidi e lubrificanti, filati e tessuti di cotone, lana rayon e fiocco.
La Zona Franca a Gorizia non venne mai accordata e rimase in vigore il regime provvisorio basato sui contingentamenti. Una benevola interpretazione della legge istitutiva, rendendo possibile l'esportazione di certi prodotti sul mercato nazionale, ha consentito all'industria liquoristica goriziana di espandersi, usufruendo della possibilità di impiegare nella produzione notevoli quantitativi di alcool esenti da imposta di fabbricazione, eccedenti il fabbisogno locale, sul mercato nazionale, vendendo i suoi prodotti a prezzi nettamente inferiori e facendo così una concorrenza fortemente deprecata alle industrie viciniori.
In misura inferiore e con effetto meno grave è venuta ad avvantaggiarsi l'industria dolciaria.
Questo rapido esame delle zone franche più recenti istituite in Italia dimostra la relatività del concetto giuridico di zona franca.
In via di massima si possono indicare nei seguenti i caratteri comuni:
a) le merci di produzione straniera possono liberamente circolare nei territori extradoganali, salvo il diritto dello Stato di limitare i depositi di merce estera ai bisogni degli abitanti;
b) per le merci estere, quando vengono introdotte in territorio doganale, sorge l'obbligazione doganale, tranne per i prodotti del suolo e della pastorizia, ricavati nei territori posti fuori della linea doganale che si volessero importare nel territorio doganale;
c) i prodotti industriali, per essere ammessi come prodotti nazionali in territorio doganale, devono assolvere i diritti di confine sulle materie prime estere impiegate, nonché le eventuali imposte di fabbricazione; l'importazione di essi a tali condizioni è normalmente limitata a determinati contingenti;
d) le merci che escono dal territorio doganale per essere introdotte in territorio extradoganale si intendono a tutti gli effetti come esportate all'estero e perciò le merci nazionali perdono la loro nazionalità se l'esportazione viene effettuata senza riserve; per le materie estere che transitano per il territorio doganale dello Stato, con il loro ingresso nel territorio extradoganale si estingue l'obbligazione di garanzia (vedi A. Cutrera, Princìpi ií Politica doganale, Padova, 1941 pag. 1627).
Nel corso di questo studio, nel considerare gli effetti della Zona Franca, mi riferisco alla Zona Franca più ampia tipo Zara.
POPOLAZIONE E ATTIVITÀ ECONOMICHE
1. - Popolazione.
La popolazione residente ammontava alla data dell'ultimo censimento (4 novembre 1951) a 94.140 individui, quella presente a 95.634, ma, dalla relazione dell'Assessore Dott. Marchiando si apprende che, in base a valutazioni non ufficiali, la popolazione residente al 31 dicembre 1955 era salita a 98.012 abitanti, il che si traduce in un aumento del 4,12% rispetto a quella censita nel 1951. Tale incremento è dovuto in parte all'accrescimento naturale della popolazione, che segna dal 1947 al 1955 una costante eccedenza delle nascite sulle morti, anche se gli indici di natalità risultano piuttosto bassi, in parte e in misura maggiore, al movimento migratorio che, tranne per l'anno 1948, mostra sempre una eccedenza degli immigrati sugli emigrati. La popolazione denuncia sensibili squilibri fra comuni montani e comuni di fondo valle, sia per quanto riguarda il movimento (in 74 comuni, in 36 dei quali si accentra il 72,4% degli abitanti, la popolazione è aumentata del 27,7%; in 38 comuni la popolazione è invece diminuita del 12,1%), che per quanto riguarda la composizione in classi di età (nei comuni montani predominano le classi di età estreme per la tendenza delle classi attive a spostarsi nei comuni industriali, nei comuni maggiori predominano le classi centrali).
La densità della popolazione è molto bassa data la conformazione geografica della Valle. Senza indugiare più oltre in questo esame demografico della regione che, al fine dell'indagine, non presenta particolare interesse, giova qui mettere in chiaro che la Valle d'Aosta nella economia nazionale rappresenta un modesto mercato di consumo frazionato in numerosi piccoli comuni, che ha il suo massimo centro in Aosta, con scarse vie di accesso. Ma la ristrettezza del mercato e la esiguità del consumo giocano un ruolo favorevole sull'istituzione di una Zona Franca.
La concessione di un regime di Zona Franca comporta un trattamento preferenziale ad un gruppo di cittadini, al quale corrispondono un costo finanziario, più o meno alto, apparentemente sostenuto dallo Stato, di fatto dai cittadini, e un costo economico costituito dai prodotti nazionali rinunciati, costi che sono appunto in diretta funzione dell'ampiezza del mercato posto al di fuori del territorio doganale. La Valle d'Aosta, rappresentando nel quadro nazionale, un mercato di assorbimento di prodotti nazionali trascurabile, non crea con la Zona Franca danni apprezzabili ai settori produttivi nazionali, né l'onere fiscale addossato agli altri cittadini come contropartita della extraterrìtorialità doganale appare preoccupante.
Tali considerazioni costituiscono una valida scusa per mettere a tacere eventuali scrupoli nazionalistici sull'equità sociale del provvedimento.
2. - Forze di lavoro.
Secondo i dati del censimento, che non dovrebbero aver subito rilevanti modifiche, le forze del lavoro ammontavano nel novembre 1951 a 43.672 individui, rappresentanti il 46,39% della popolazione residente, distribuite nei vari settori economici nel modo seguente:
Settori economici |
Addetti |
Sul totale |
agricoltura |
17.349 |
39.72 |
industrie estrattive e manifatturiere |
13.704 |
31.38 |
costruzioni e impianti |
3.555 |
8.14 |
impianti elettrici, gas e idrici |
701 |
1.61 |
trasporti e comunicazioni |
864 |
1.98 |
commercio e servizi vari |
4.300 |
9.85 |
credito e assicurazione |
328 |
0.75 |
pubblica amministrazione |
2.871 |
6.57 |
La concentrazione delle forze di lavoro si manifesta in due settori: agricoltura e industria, nelle quali in totale trova occupazione l'80,85% della popolazione attiva, ma si può però supporre che negli ultimi anni la percentuale delle forze di lavoro occupate nell'industria (41,13%) sia ulteriormente aumentata a scapito della agricoltura. Quindi, malgrado la apparente equivalenza di occupazione fra agricoltura e industria, sotto l'aspetto del reddito del prodotto, non v'è dubbio che il settore più importante sia quello industriale. La disoccupazione è variata da un minimo di 1.160 ad un massimo di 3.685 individui tra il 1947 ed il 1955; una parte di essa rappresenta però la disoccupazione cronica.
3. - Agricoltura.
La superficie del territorio della Valle d'Aosta consta di 326.266 ettari, dei quali 105.842 assolutamente improduttivi. Dei 218.721 ettari, che formano la superficie agraria forestale, 97.718 (pari al 44,3%) sono costituiti da pascoli e prati permanenti, 1.841 (0,8%) da colture legnose, 10.997 (5%) da seminativi, 45.114 (20,7%) da incolti produttivi e 64.354 (29,2%) da boschi.
Tale distribuzione mette in evidenza l'importanza della produzione foraggera che arriva a 800.000 quintali annui, atta a soddisfare le esigenze dei 52.000 bovini rappresentanti il cospicuo patrimonio zootecnico della Valle. Le 30-32 mila vacche lattifere danno una produzione di latte di circa 400 mila quintali annui e di latticini, tra i quali emerge la fontina (con 29.951 quintali nel 1955), il più tipico e conosciuto dei prodotti agricoli valdostani, che alimenta una discreta esportazione nelle regioni vicine.
A quote altimetriche inferiori si è notevolmente diffusa la produzione frutticola, specie della pregiata mela renetta del Canadà, che raggiunge in media 12-14 mila quintali annui, una parte dei quali viene esportata sul mercato nazionale. Fra le colture si può ancora ricordare la produzione di pere che si aggira sui 7-8 mila quintali annui.
Altro genere di esportazione della Valle è la patata da semi, la cui produzione annua supera normalmente i 100 mila quintali.
Limitata al consumo locale invece la produzione dei cereali (segala 28-30 mila quintali, granoturco 11-12 mila quintali) e del vino (17-19 mila ettolitri).
I vantaggi che l'agricoltura potrebbe ricavare dalla concessione della Zona Franca appaiono subito molto limitati. Potrebbero beneficiare di prezzi minori gli acquirenti di macchine agricole estere, colpite da dazi convenzionali ad valorem del 15-20% e generali del 40%, i consumatori di fertilizzanti chimici colpiti, secondo i tipi, da dazi generali del 15-30% e convenzionali del 13-20%, ai quali deve naturalmente aggiungersi l'I.G.E.
Ma l'impiego di macchine agricole e fertilizzanti è limitato, come s'è visto, a 10.997 ettari di seminativi, che rappresentano il 5% dell'area sfruttabile e che dato il fabbisogno di foraggi e l'altimetria della regione, non è pensabile possano subire sensibili incrementi.
Inoltre il regime attuale del contingentamento consente già la importazione di macchine agricole in esenzione di dazio per un ammontare di 25 milioni annui, contingente che, in base alle possibilità agricole della zona, può considerarsi più che sufficiente. Per quanto riguarda i fertilizzanti infine, si è notato negli ultimi anni un sempre più deciso spostamento dai nitrati di sodio importati dal Cile ai fertilizzanti di produzione nazionale e locale.
Nessun beneficio potrebbe derivare all'allevamento del bestiame, dato che i bovini svizzeri delle pregiate razze Schwyz, Simmenthal e Fribourg sono importabili in esenzione di dazio (ma sono razze non adatte alla regione), come pure esente da dazio è l'importazione degli ovini di razza.
I prodotti del suolo e della pastorizia del territorio franco sono normalmente ammessi in territorio doganale senza limiti di quantità, pertanto i prodotti di esportazione (fontina, mele, ecc.) potrebbero essere introdotti sul mercato doganale senza sottostare a particolari condizioni onerose.
4. - Silvicoltura.
La superficie forestale della Valle d'Aosta comprende 117.685 ettari così ripartiti: fustaie 59.749, cedui composti e semplici 8.027, incolti produttivi a prevalente produzione legnosa 29.663, prati con piante legnose 20.216.
La produzione legnosa complessiva media annuale è costituita da 600.000 metri cubi di legname da opera e da 250.000-300.000 quintali di legname combustibile. Accanto a questi prodotti fondamentali, dai boschi si ricavano (dati 1953) 10.012 quintali di castagne, 17.000 di ghiande, 6.229 di foglie per mangime, 4.160 di foglie per lettiere, 16,2 di fragole, 5,4 di coccole di ginepro, 24,6 di lampone, 20,6 di mirtilli, 2,4 di nocciole e 1.198 di funghi. Di questi prodotti una parte viene consumata in loco ed una parte viene esportata sul mercato nazionale.
Trascurando i prodotti secondari che hanno scarsa importanza, il legname da opera e in minor misura quello combustibile sono prodotti di esportazione e per essi si pone il problema della determinazione dei contingenti da ammettere in esenzione di dazio (legna da ardere 11% T.T., legname in tronchi 5% T.T., legname squadrato 10% T.T.), nel territorio doganale.
5. - Conclusioni.
Il settore agricolo trarrebbe dalla Zona Franca benefici particolari ma non subirebbe neppure danni se non quelli generici derivanti dall'istituzione di una cinta doganale, che si traducono in una perdita di tempo dovuta alle operazioni doganali e in una eventuale assunzione di personale idoneo.
6. - Industria.
Il settore industriale è, come si è già rilevato, di gran lunga, il più importante settore economico della Regione. La Valle d'Aosta, una delle vallate alpine maggiormente industrializzate, deve la sua industrializzazione oltre che alle risorse idriche, alle notevoli risorse minerarie di cui dispone.
Nell'industria, secondo gli ultimi dati, sono impiegati 17.960 addetti, di cui 13.701 nelle industrie estrattive manufattiere, 3.555 nelle costruzioni e impianti, 701 negli impianti elettrici e idrici.
Secondo il censimento del 1951, l'industria estrattiva comprende 55 unità locali con 1.972 addetti, la manufatturiera 1.166 unità locali con 12.946 addetti, costruzioni impianti 129 unità locali con 2.813 addetti, le industrie elettriche 89 unità locali con 791 addetti: in totale 1.439 unità locali con 17.832 addetti.
7. - Industria estrattiva.
L'industria estrattiva è rappresentata nella Regione dalle miniere di magnetite di Cogne, da quelle di antracite di La Thuile, da quelle di pirite e calcopirite nel Comune di Verrès, di amianto (Emarèse) e di talco (Verrès), queste ultime due di scarsa importanza.
Notevole sviluppo hanno assunto in questi ultimi anni le cave di marmo: il marmo verde della Valle per la sua bellezza ha incontrato molto favore non solo sul mercato nazionale ma anche sui mercati esteri.
La produzione di minerali di ferro, che nel 1936 raggiungeva 218 mila tonn., ha superato nel 1955 abbondantemente le 300 mila tonn., per la massima parte assorbite dagli stabilimenti della Cogne.
In netta diminuzione la produzione dell'antracite che, dopo aver toccato la punta massima all'epoca delle sanzioni (1936) con 75 mila tonn., è scesa a 70 mila nel 1954 ed ha superato di poco le 50 mila tonn. nel 1955. Si ignorano i dati di produzione delle miniere di pirite e calcopirite, di amianto e di talco.
Notevole invece la produzione di marmi che si aggira ormai su 6000 metri cubi all'anno.
Di questi prodotti, tranne la magnetite impiegata dalla Cogne nei suoi stabilimenti di Aosta, la massima parte affluisce sul mercato nazionale. Ma sia i minerali di ferro che il carbon fossile sono esenti da dazio, mentre col 10% è colpito il marmo. La Zona Franca non avrebbe pertanto ripercussioni sfavorevoli sui due primi prodotti, mentre il marmo avrebbe bisogno, per essere importato in territorio doganale, di contingenti di importazioni in esenzione di dazio.
L'industria estrattiva non ricaverebbe dalla Zona Franca vantaggi perché i consumi industriali sono limitatissimi e consistenti sia in materie ausiliarie (esplosivi) sia in attrezzi di produzione nazionale. Eventualmente un beneficio potrebbe derivarne dall'impiego di attrezzature estere, qualora i prezzi di queste fossero inferiori ai prezzi nazionali. Dall'istituzione della cinta doganale l'industria estrattiva non risentirebbe neppure svantaggi, tranne le cave di marmo, quelli generici dal controllo doganale, per la verifica dei quantitativi nei limiti dei contingenti con le conseguenze sopracitate.
8. - Industrie alimentari.
Le industrie alimentari, secondo i dati del censimento industriale del 1951 sono rappresentate da 383 unità locali con 1.094 addetti.
Alcune fabbriche di liquori e di cioccolata sorte per sfruttare l'assegnazione di generi contingentati hanno accresciuto la consistenza del settore, il cui cospicuo numero di unità locali e di addetti impiegati però, è, per la gran parte, rappresentato da pistorie e pasticcerie. Le particolari condizioni che hanno favorito il sorgere di queste industrie ricordano un po' quelle di Gorizia, dove certi industriali, fruendo di contingenti ben superiori al consumo locale, hanno attivato una produzione che sfocia anche su altri mercati a prezzi nettamente inferiori a quelli dei prodotti concorrenti, senonché nella Valle tali industrie producono esclusivamente per il mercato locale. Esse praticamente lavorano già in regime di franchigia, per cui la Zona Franca apporterebbe ad esse scarsi benefici limitati cioè all'esenzione dei dazi sulle materie prime estere impiegate. Per contro tali prodotti subirebbero una più attiva concorrenza dei prodotti similari esteri (cioccolata).
9. - Industria delle pelli.
L'industria delle pelli interessa un settore molto ristretto, essa comprende, secondo i dati censimentali, 3 unità locali con 15 addetti. Si tratta evidentemente di concerie di piccole dimensioni che trattano materia prima locale. Scarsi gli effetti favorevoli che potrebbero ricavare da una Zona Franca. Vi sono bensì dazi sulle pelli bovine (22% T.G., 13 % T.T.) e sulle caprine (18% T.G., 13% T.C., 14% T.T.), ma trattando esse sempre materie prime locali, non sembra molto probabile, tenuto conto delle spese di trasporto, che si verifichi uno spostamento dei mercati di provenienza di esse, anche perché esportando sul mercato nazionale le pelli conciate dovrebbero sempre pagare il dazio sulla materia prima estera impiegata.
10. - Industrie tessili.
Le unità locali censite sono 43 con 479 addetti. La principale impresa di tale settore è lo Stabilimento cotoniero di Verrès che impiega 327 addetti. La produzione (1955) si aggira sui 3500 quintali di filati. Essa usa cotone egiziano o americano, il mercato di sbocco del prodotto è quello nazionale. Pertanto anche il vantaggio dell'esenzione del dazio (8% T.T., 6% T.G.) conseguente alla Zona Franca verrebbe per la massima parte neutralizzato nell'introduzione dei prodotti in territorio doganale, e in effetti si limiterebbe al quantitativo assorbito dal mercato interno.
Un'altra impresa che interessa nel settore tessile è la Soc. An. Châtillon, ma di essa parleremo trattando il settore chimico.
Dai dati del censimento si ricava ancora l'esistenza di due imprese nel settore della lana che occupano 7 addetti e di 40 unità locali nelle industrie tessili varie, ma quest'ultime sono botteghe artigianali di scarsissima importanza, come è dimostrato dai 45 addetti impiegati. Le due unità del settore laniero lavorano materia prima ricavata dagli ovini della Valle, e si tratta anche qui di una attività ristretta che non assurge al grado di produzione industriale. Su tali aziende scarsi o inesistenti gli effetti della Zona Franca.
11. - Industria del vestiario, abbigliamento e arredamento.
Tale settore comprende 304 unità operative con 472 addetti. Si tratta di piccole botteghe artigianali con in media 1,5 addetti per bottega: sartorie, camicerie, laboratori di tappezzerie e di materassai che lavorano prevalentemente su commesse per soddisfare la ristretta domanda locale. Un gradino più su vanno posti i calzolai, che producono scarpe da montagna in una certa quantità, esistendo nella Valle una consistente domanda di tale articolo. Essi adoperano in prevalenza materia prima locale. Dalla Zona Franca difficilmente potrebbero avere vantaggi, perché non appare molto probabile che la materia prima estera, sopportando costi di trasporto maggiori possa imporsi alla materia prima locale. Se poi com'è probabile, vi è una esportazione di tale prodotto nel territorio nazionale, esso, in quanto colpito da dazio (30% T.G., 20% T.T., sulle scarpe con suola di cuoio, 45% T.G., e 20% T.T. sulle scarpe con suola di gomma), dovrebbe essere ammesso in franchigia nel territorio doganale in base a determinati contingenti.
Le sartorie potrebbero avere un vantaggio sul mercato locale impiegando stoffe estere, ove il costo di esse, in rapporto alle qualità merceologiche del prodotto, fosse inferiore a quello del prodotto nazionale, ma il vantaggio sarebbe minimo in quanto previsioni di maggior consumo di abiti su misura non sono possibili, dato l'orientamento attuale dei consumatori verso le confezioni fatte, sempre più accurate e distribuite su taglie sempre più numerose, offerte a prezzi notevolmente inferiori.
12. - Industria del legno.
L'industria del legno consta di 231 unità locali con 532 addetti così distribuite: legno sughero e affini 159 con 334 addetti, mobilio 67 con 190 addetti, veicoli e carpenteria navale 5 con 8 addetti.
L'industria del legno rappresenta un settore cospicuo in quanto numerose sono le imprese che, sfruttando le risorse locali, provvedono alla segagione e stagiona tura del legname. Delle 159 unità operative appartenenti al primo sottosettore una notevole parte è costituita dalle segherie sorte nei pressi delle zone boschive con lo scopo di provvedere sul posto alla segagione dei tronchi e alla loro prima essicazione.
Tali imprese, in quanto lavorano materia prima locale, non avrebbero vantaggi dalla Zona Franca, semmai dovrebbero esse pure chiedere dei contingentamenti d'importazione per il legname collocato sul territorio doganale.
Qualche vantaggio invece potrebbe derivare all'industria del mobile con l'impiego di legnami duri esteri dato che otterrebbero la materia prima ad un costo inferiore, ma anche per questo vantaggio concreto sarebbe limitato al ristretto consumo locale, in quanto l'espansione sul mercato doganale sarebbe ostacolata dai dazi di importazione sulla materia prima estera impiegata. Da quanto risulta, si tratta di piccole falegnamerie sorte per soddisfare il fabbisogno locale, che esportano prodotti tipici in piccole quantità.
I dazi sui legni pregiati non sono alti (mogano in tronco 5% T.C. squadrato con l'ascia 8% T.G. e 5% T.T., segato 18% T.G.; okoumé 12% T.C.) pertanto la riduzione del costo della materia prima, dato che essa incide sul costo del prodotto con circa il 40%, si traduce in una diminuzione del costo di produzione del 2% per una dazio del 5%, del 3,2% per un dazio dell'8%, del 7,2% per un dazio del 10%. Ammesso che questa riduzione del costo si ripercuota in un ribasso del prezzo della stessa misura percentuale, l'aumento della domanda ipotizzando una certa elasticità non supererebbe il 10%.
13. - Industrie della carta, poligrafiche, editoriali e affini.
Inesistente l'industria della carta (nei dati del censimento si trova un'unica unità con un addetto), mentre le poligrafiche, editoriali ed affini contano 22 unità locali con 56 addetti. Anche questo è un settore ristretto che comprende piccole tipografie svolgenti un'attività limitata alla Regione. Per esse il vantaggio della Zona Franca potrebbe consistere in un ribasso del prezzo della carta, qualora il prodotto estero, come è probabile, fosse reperibile a prezzi inferiori di quelli richiesti per il prodotto nazionale. Il dazio piuttosto elevato (10-20% T.T.) indica infatti un divario sensibile fra i prezzi esteri e i prezzi nazionali. Non crediamo però che la riduzione del costo della materia prima permetterebbe un notevole incremento della produzione, perché la domanda di carta si presenta piuttosto inelastica.
14. - Industrie metallurgiche.
È il settore industriale più importante della Regione perché include in esso lo Stabilimento della Soc. An. Cogne, che da sola assorbe circa 6.000 addetti. Nei dati censimentali sono comprese 10 unità locali con 8.232 addetti, ma probabilmente dopo il 1951 il settore si è ancora ingrandito.
Lo stabilimento di Aosta impiega come materie prime fondamentali la magnetite delle miniere di Cogne e rottami di ferro acquistati anche all'estero, e come combustibile il coke nazionale (da Genova).
La produzione siderurgica raggiunge in complesso circa 350 mila tonn., fra ghisa, acciai, laminati a caldo, altri prodotti siderurgici finiti e ferro-leghe. Il prodotto è collocato nella quasi totalità sul mercato nazionale.
Vantaggi per questa industria in regime di Zona Franca non sono prospettabili, in quanto le materie prime usate sono in gran parte locali e quelle estere sono già esenti di dazio. Per contro, la Zona Franca intralcerebbe il collocamento del prodotto in territorio doganale; infatti i prodotti esteri similari sono colpiti da dazi che vanno dal 10 al 20% secondo i tipi (ma è prevista l'esenzione dei dazi per il 1958) e anche superando, attraverso l'assegnazione dei contingenti d'importazione in esenzione di dazio, tale ostacolo, l'impresa dovrebbe sottostare sempre a controlli doganali con notevoli perdite di tempo che si tramuterebbero in un maggior costo sia pure contenuto in misura leggera.
Un'altra industria importante è l'ILSSA-Viola di Pont St. Martin. Questa industria impiega rottami di provenienza estera (Francia, Germania, Belgio, Area del Dollaro), i suoi prodotti (lingotti di acciai speciali, profilati, vergella, lamiere) che ammontano a circa 70.000 tonnellate, vengono collocati sul mercato nazionale. La Soc. Montecatini di St. Marcel produce ghisa usando come materia prima la ghisa da fusione in pani e colloca il suo prodotto sul mercato nazionale. Scarsi i vantaggi della Zona Franca anche per queste due imprese con gli svantaggi generici sopra illustrati.
15. - Industrie meccaniche.
Nelle industrie meccaniche sono censite 150 unità locali con 413 addetti. I sottosettori più densi sono quelli delle officine meccaniche con 134 unità e 232 addetti e della carpenteria metallica con 6 unità locali e 110 addetti, due unità con 20 addetti costituiscono le fonderie di seconda fusione e due unità con 29 addetti producono macchine utensili.
Tutto il settore, tranne la Montecatini di St. Marcel che produce ghisa usando come materia prima la ghisa di fusione estera in pani e lavora per il mercato nazionale, ha una produzione che interessa quasi esclusivamente il mercato locale. Le materie prime impiegate sono nazionali e locali con scarsa probabilità di essere sostituite con materie prime estere.
La Guinzio e Rossi di Verrès, che produce articoli di alluminio, si vale di materia prima estera (Canadà) e colloca i suoi prodotti sia sul mercato locale e nazionale che su quello estero. Essa usufruisce della temporanea importazione per la materia prima estera impiegata nei prodotti esportati. Dall'istituzione della Zona Franca potrebbe avere un vantaggio soltanto per il prodotto collocato in loco (usufruendo dell'esenzione del dazio del 28% T.T.), ma questo avrebbe scarsissime ripercussioni sulla produzione, trattandosi di un mercato ristrettissimo.
16. - Industrie di trasformazioni di minerali non metalliferi.
Anche tali industrie non hanno grande peso sulla economia della Valle. Si tratta infatti di 13 unità operative con 56 addetti. Lavorano marmi, ardesia, grafite e calce di produzione locale. Collocano i loro prodotti sul mercato interno e su quello nazionale. Anche per esse in regime di Zona Franca si verificherebbero gli effetti sopra prospettati.
17. - Industrie chimiche.
Molto importante il settore delle industrie chimiche, se non per numero di unità operative, per il considerevole impiego di addetti. Risultano infatti censite 4 unità locali con 903 addetti. Di esse il complesso più notevole è la Soc. An. Châtillon che produce circa 20 mila quintali di rayon e 700 di cascami nonché acido solforico. Essa impiega materie prime esenti da dazio e colloca i suoi prodotti sul mercato nazionale e all'estero (Oriente e India).
In regime di Zona Franca essa potrebbe beneficiare dell'esenzione della imposta di fabbricazione sui filati, ma i benefici che ne deriverebbero sarebbero scarsi: infatti i prodotti importati nel territorio doganale dovrebbero assolvere il tributo al momento del passaggio della linea doganale, e quelli esportati all'estero anche ora non pagano l'imposta di fabbricazione.
Segue per importanza la Soc. An. Brambilla di Verrès, che usando piriti di ferro e acido solforico di provenienza locale e nazionale, produce ammoniaca sintetica, acido solforico, acido nitrico, solfato di ammonio, nitrato di calcio, piriti, per un totale di circa 60.000 tonnellate. Anche a questa impresa la Zona Franca non recherebbe sensibili vantaggi: infatti non si verificherebbe una riduzione dei costi di produzione in quanto le materie prime impiegate sono di produzione locale e nazionale e dovrebbe pur sempre con i suoi prodotti passare una cinta doganale con gli intralci ad essa connessi.
18. - Conclusioni generali.
Come si desume da questo rapido sguardo attraverso i vari rami del settore industriale, esso da un regime di Zona Franca non trarrebbe vantaggi apprezzabili. Si potrebbe verificare qualche leggera flessione di costi con la sostituzione di materie prime estere a quelle nazionali, ma il beneficio, dato i lievi dazi che colpiscono le materie prime sarebbe inconsistente o quasi, e comunque più che neutralizzato dai costi imputabili alle soste imposte alle merci nel passaggio della linea doganale e all'impiego di personale specializzato atto sbrigare le relative operazioni doganali.
La constatazione dell'esiguità dei vantaggi di fronte agli svantaggi che la Zona Franca comporta per il settore industriale non deve stupire, perché è noto che, tranne casi eccezionali di industrie che lavorano per l'estero, la Zona Franca non costituisce uno stimolo allo sviluppo industriale, che se mai ha bisogno di protezione.
L'ampiezza del mercato interno non è un coefficiente favorevole alla Zona Franca, perché la concorrenza dei prodotti similari esteri può porre in crisi una industria qualora la parte di prodotto assorbita dal mercato locale rappresenti una percentuale notevole del prodotto totale. La ristrettezza del mercato interno della Valle d'Aosta può invece essere elemento atto a ridurre i danni della concorrenza in quanto, per le industrie maggiori, il mercato rappresenta un'entità di consumo trascurabile. Pertanto non sembra che la produzione industriale della Valle sarebbe minacciata nella sua consistenza attuale da quel costo aggiuntivo conseguente alla cinta doganale, sia perché esso non modificherebbe in modo sensibile il costo di produzione, sia perché, come si è detto, avendo quale mercato di sbocco quasi esclusivo il territorio doganale, non subirebbe sensibili danni da una eventuale concorrenza di prodotti stranieri.
19. - Artigianato.
Una distinzione fra imprese industriali e botteghe artigiane può essere fatta sotto aspetti diversi: sistemi di produzione, organizzazione, qualità di prodotti, numero di addetti, ecc., ma sotto l'aspetto economico essa è tanto difficile e arbitraria che è stata abbandonata anche in sede di censimento. Pertanto, parlando qui di artigianato, non intendo contrapporre aziende artigiane a imprese industriali, ma accennare soltanto alle produzioni artigiane tipiche.
L'artigianato generico, dirò così, vivacchia ai margini della industria, integrando la produzione industriale in certi campi, compresso in altri dal dilagare del prodotto industriale, sebbene, a differenza di quanto avviene in altre Regioni, nella Valle, di un artigianato satellite della grande e media industria non si può propriamente parlare, in quanto l'industria produce semilavorati e si svolge in stabilimenti abbastanza recenti dotati dei servizi ausiliari più perfezionati. Quindi tranne i mestieri usuali quali i sarti, calzolai, fabbri, falegnami, ecc., i quali lavorando su commesse non contribuiscono ad aumentare l'offerta di prodotti sul mercato, ma di prestazioni, un artigianato vero e proprio che crei una offerta di prodotti tipici esiste soltanto nel campo degli oggetti in legno, dei mobili rustici e dei merletti a tombolo; ma si tratta di una scarsa produzione assorbita in parte in loco, in parte dai mercati vicini.
La Zona Franca lascerebbe immutata la situazione di questi artigiani tranne per quanto riguarda gli intralci generici della cinta doganale.
20. - Edilizia.
Secondo i dati censimentali, l'industria delle costruzioni consta di 121 unità locali con 2.761 addetti, aggiungendo ad essi le 8 unità locali con 52 addetti appartenenti al settore installazione ed impianti si raggiunge un totale di 129 unità con 2.813 addetti.
La consistenza edilizia al 4 novembre 1951 era di 35.084 abitazioni con 106.109 stanze e 204 altri alloggi. Nel 1952 furono costruiti 114 fabbricati con 2.069 vani e inoltre 268 altri vani; nel 1953, 159 fabbricati con 2.873 vani più 612 altri vani; nel 1954, 548 abitazioni con 3.123 vani più 604 altri vani.
Si noti che negli anni 1952-1953 è riportato il numero dei fabbricati, mentre nel 1954 quello delle abitazioni, il che spiega il salto che si nota dal 1953 al 1954.
Le abitazioni e le demolizioni progettate per il 1954 sono 649 con 3.844 vani più 811 altri vani.
Da queste poche cifre balza in evidenza il crescente sviluppo delle costruzioni sia per l'incremento della popolazione, dovuto alle immigrazioni, sia per le costruzioni alberghiere favorite da un più intenso movimento turistico.
Per quanto riguarda i costi dell'industria edilizia non si prevedono benefici sensibili conseguenti alla Zona Franca, perché le materie prime fondamentali (mattoni e cemento) di produzione nazionale continuerebbero sempre ad essere impiegate, in quanto gli eventuali minori prezzi delle materie prime estere sarebbero negativamente compensati dai maggiori costi di trasporto. Non si può escludere però che la differenza fra i prezzi nazionali ed esteri (per es. dei mattoni jugoslavi), sia così sensibile da rendere conveniente, malgrado la distanza, l'importazione di prodotti esteri.
Si può concludere che l'industria edilizia troverebbe nella Zona Franca riflessi favorevoli con conseguente aumento di occupazione. Analoghi effetti favorevoli la extraterritorialità della Valle produrrebbe sul ramo installazioni ed impianti che si avvantaggerebbe dall'incremento edilizio e potrebbe anche impiegare materiale estero, ove questo fosse più conveniente e lavorando tali imprese prevalentemente per il mercato locale non sorgono per esse problemi inerenti al passaggio della linea doganale.
21. - Industrie idroelettriche e simili.
Secondo i dati censimentali, il ramo della produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas e di acqua consta di 89 mila unità locali con 791 addetti. Il settore è dominato dall'industria idroelettrica che, sfruttando le notevoli risorse idriche della Valle, tende a moltiplicare gli stabilimenti aumentandone considerevolmente la produzione. Anche se l'assorbimento della manodopera in tali industrie è scarso, esse assumono un grado preminente per il peso che esse hanno nel quadro generale dell'economia italiana. La produzione idroelettrica attuale si aggira sui 2 miliardi di Kwh annui, dei quali 500 milioni sono consumati in loco (20 milioni dalla popolazione e 480 milioni dall'industria) e 1 miliardo 500.000.000 sono esportati. Inoltre, sono in costruzione tre impianti, uno nella Valgrisanche con un potenziale annuo di 300 milioni di Kwh., uno nella Valpelline, con un potenziale di 200 milioni di Kwh, uno a Quart con un potenziale annuo di 150 milioni di Kwh. Con questi nuovi impianti la produzione di energia elettrica della Valle verrà aumentata di 700 milioni di Kwh annui.
Secondo i dati del 1954 sulla produzione complessiva idroelettrica italiana quella della Val d'Aosta rappresentava il 5,7% di tutta la produzione nazionale. Con la costruzione dei tre nuovi impianti il peso della produzione idroelettrica valdostana sulla produzione nazionale aumenterà notevolmente.
Non credo che la Zona Franca possa avere effetti su tale industria tranne per quanto riguarda i macchinari e i materiali occorrenti agli impianti, che potrebbero venire importati dall'estero. Una riduzione dei costi di impianto e di manutenzione però si rifletterebbe in una riduzione del prezzo al consumo solo se accompagnata dall'esenzione dalle imposte di consumo, ma l'aumento dei consumi in loco sarebbe molto relativo data la scarsa elasticità della domanda di energia elettrica.
22. - Industria alberghiera.
Il turismo rappresenta una delle risorse più importanti della Valle. Esso ha fruito nel tempo di un costante incremento pur dovendo lottare contro attrezzature alberghiere ben lontane dal rispondere alle più moderne esigenze. Secondo le cifre ricavate dalla citata relazione del Dott. Marchiando, ci sarebbero oggi nella Valle 200 fra alberghi e locande con un complesso di oltre 10.000 letti, ai quali vanno aggiunti circa 5.000 letti offerti da affittacamere.
Il movimento turistico, in rapporto agli alberghi, appare negli annuari statistici dell'ISTAT soltanto negli anni 1953 e 1954. Secondo tali dati nella Val d'Aosta nel 1953 ci sono stati 80.188 arrivi e 357.648 presenze; come appare da tali cifre ad un aumento del numero di turisti verificatosi nel 1954 corrisponde una diminuzione delle presenze in modo che la presenza media passa da 4,46 del 1953 a 3,99 del 1954. Vi sarebbe stata quindi una leggera flessione nel 1954, mentre il 1955 dovrebbe segnare un aumento, che però non siamo in grado di precisare. Ma il movimento turistico complessivo della Valle appare da altre fonti notevolmente maggiore di quanto si ricava dai dati ISTAT e in costante aumento dal 1947 al 1955 tanto da toccare una delle punte più alte di tutta l'Italia.
Dalla Zona Franca esso riceverebbe, senza alcun dubbio, un considerevole impulso. Il ribasso del costo-vita e particolarmente, la attrazione dei bassi prezzi dei tabacchi, della benzina (senza obblighi di permanenza minima), delle bevande alcooliche, ecc. indurrebbero molti turisti a scegliere la Val d'Aosta come luogo di villeggiatura estiva e invernale, con ripercussioni favorevoli sui pubblici esercizi e sui trasporti.
23. - Trasporti e comunicazioni.
Le comunicazioni ferroviarie sono limitate al tronco con Pont St. Martin-Pré St. Didier, che può smaltire un traffico ferroviario molto ridotto. Esse non si prestano a ulteriori sviluppi senza lavori di grande mole È andato, invece, via via crescendo in questi ultimi anni il traffico su strada, in conseguenza dell'attenta cura posta dalla Regione al miglioramento della viabilità.
Questo incremento più che dai dati censimentali (132 unità locali con 491 addetti al ramo trasporto 6 unità con 18 addetti nelle attività ausiliarie), lo si ricava dall'aumento della circolazione. Il confronto fra il numero degli autoveicoli immatricolati nella Valle ne 1948 e nel 1955 è significativo: da 3.488 del 1948 si sale nel 1955 a 5.588. Una spinta a tale sviluppo è stata l'imponenza dei lavori stradali fatti dalla Regione. Infatti dal 1946 al 1955, 3950 milioni di lire furono destinati alla viabilità. Il miglioramento della rete stradale ha inoltre agevolato il transito delle macchine nazionali e straniere attraverso i valichi del Grande e Piccolo San Bernardo. Una spinta notevole allo sviluppo della circolazione degli autoveicoli è costituita da ribasso del prezzo del carburante. In progresso anche i trasporti e mezzo di funivie e di seggiovie.
Nel settore delle comunicazioni (61 unità locali con 307 addetti), quale indice del maggior benessere della Valle, sta l'aumento del numero dei telefoni dovuto anche alle iniziative dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo della rete telefonica (dal 1948 al 1952 si è avuto un incremento del 220%).
Quali effetti potrebbe avere su tale settore il regime di Zona Franca? Per quanto riguarda gli autoveicoli essi godono già di notevoli agevolazioni in quante il prezzo dei carburanti, malgrado l'imposta regionale è molto più basso del prezzo nazionale; non credo perciò che dalla Zona Franca i consumi locali di carburante varierebbero in modo sensibile, perché non è probabile che la Regione diminuisca l'attuale imposta sui carburanti. Un maggior consumo potrebbe essere costituito da più frequenti passaggi di autoveicoli nazionali, ma si tratta di vantaggi indiretti che interessano il settore commerciale e non quello industriale. Come partita passiva la cinta doganale comporta per gli autoveicoli in transito la necessità di essere muniti del trittico o di sottoporsi alle pratiche relative alla temporanea esportazione il che comporta una spesa e una perdita di tempo che potrebbero ostacolare l'entrata di forestieri occasionali che si recano nella Valle per brevissimi soggiorni. Probabilmente le macchine subirebbero un controllo del carburante in entrata e in uscita allungando i tempi di sosta presso la barriera doganale con congestionamento del traffico, quindi i vantaggi sarebbero neutralizzati da questi non indifferenti svantaggi.
Da un migliorato tenore di vita infine ne ricaverebbero vantaggi anche le comunicazioni.
24 - Commercio all'ingrosso.
Il commercio all'ingrosso, secondo i dati del censimento e secondo le informazioni avute, si presenta come un settore di relativa importanza: esso consta di 169 unità locali con 381 addetti suddivisi come segue: prodotti agricoli alimentari, materie prime e ausiliarie non alimentari, prodotti industriali non alimentari. Non sono in grado di riportare dati analitici per i vari rami perché nella pubblicazione dell'ISTAT del commercio all'ingrosso sono riportati soltanto dati globali e i dati inseriti nella citata pubblicazione dell'Ente Regione non sono sfruttabili. Senza tema di errore si può ritenere che più di due terzi delle ditte censite trattano prodotti agricoli e alimentari, interessanti l'esportazione dei prodotti agricoli tipici della Valle e l'importazione dei prodotti dei quali nella Valle vi è carenza.
Nel campo dei prodotti non alimentari (ghisa, acciai, ferro-leghe, prodotti chimici, fertilizzanti, legnami, marmo) il commercio di esportazione non ha raggiunto il livello che, in rapporto all'entità della produzione, avrebbe potuto toccare, perché le principali aziende commerciali che trattano tali prodotti hanno la loro sede a Torino ed a Milano. Quindi, tranne rare eccezioni, il commercio all'ingrosso dei prodotti non alimentari svolto dalle ditte locali è prevalentemente commercio di importazione per il fabbisogno locale; data questa sua caratteristica esso potrebbe avere dalla Zona Franca dei benefici soltanto qualora prodotti esteri di minor prezzo, sostituendosi ai prodotti nazionali, facessero aumentare il consumo. L'incremento del volume delle transazioni non porterebbe però con sè un aumento tangibile dell'occupazione, dato che il commercio all'ingrosso assorbe scarso personale.
25. - Commercio al minuto.
Il commercio al minuto comprende, secondo il censimento, 1.039 unità locali con 1.300 addetti. Esso si snoda in 4 sotto settori:
a) generi alimentari;
b) prodotti tessili ed affini;
c) prodotti metallici e affini;
d) prodotti e articoli vari.
Nemmeno per questo settore ho reperito dati analitici, in quanto quelli ricavati dalla pubblicazione dell'Ente Regione non sono utilizzabili.
Si tratta, come si vede, di piccole aziende a conduzione familiare che soddisfano la richiesta di beni diretti di 100.000 consumatori. Predominano i negozi di generi alimentari con 710 unità, seguiti dai negozi di prodotti tessili con 265, dei prodotti vari con 76, dei prodotti meccanici con 44 unità.
Come è ovvio, il commercio, sia quello all'ingrosso che quello al minuto, da un regime di Zona Franca non può derivare che vantaggi: invero ogni rimozione di ostacoli alla libera trasferibilità delle merci si traduce sempre in un beneficio per gli operatori commerciali. Si espanderebbe il commercio al minuto e di conseguenza, seppure in misura minore, il commercio all'ingrosso come effetto dell'aumento dei consumi sia da parte della popolazione locale che da parte dei turisti.
26. - Pubblici esercizi.
Analoghi effetti si verificherebbero per i pubblici esercizi i quali, inclusi gli alberghi, sono censiti nel numero di 700 con 1.562 addetti.
27. - Attività ausiliarie.
Qualche beneficio della Zona Franca potrebbe derivare anche al settore delle attività ausiliarie del commercio, limitato a 21 unità locali con 34 addetti, in quanto l'incremento dell'attività commerciale trarrebbe inevitabilmente con sé un incremento delle attività ausiliarie.
28. - Credito e assicurazione.
I dati censimentali comprendono 17 unità locali con 109 addetti nel settore credito, 8 unità con 21 addetti nelle assicurazioni e 26 unità locali con 42 addetti nelle gestioni finanziarie. Gli indici di sviluppo di tale attività riflettono la situazione economica di una regione e pertanto un aumento del volume degli affari, conseguente all'istituzione della Zona Franca, avrebbe ripercussioni favorevoli sul reddito territoriale determinando un aumento del risparmio e quindi degli investimenti.
29. - Servizi.
Il settore include 135 unità con 283 addetti, distribuiti nei servizi ricreativi e affini (13 unità con 49 addetti) e igienici (122 unità con 233 addetti). Inoltre 12 unità locali con 36 addetti sono compresi nei servizi sanitari pubblici. Trascuro i servizi personali dei quali non possiedo dati.
Sono tutte attività che da un incremento della popolazione e del volume degli affari possono trarre giovamento, pertanto un regime di Zona Franca recherebbe a tale settore dei vantaggi indiretti.
30. - Costo vita.
L'esame degli effetti economici del regime di Zona Franca non può considerarsi compiuto se non si considera le ripercussioni di esso sul costo vita. Non v'è dubbio che le franchigie di una Zona Franca recano benefici a tutta la popolazione quale consumatrice di beni e servizi; non pagando imposte di fabbricazione e altre imposte erariali di consumo e consumando prodotti esteri esenti da dazio acquistati a prezzi inferiori, i bilanci familiari infatti, fermi restando i quantitativi e le qualità consumate, vengono ad avvantaggiarsi. Però, se da questa facile affermazione si vuole passare a determinare la misura della riduzione, il problema diventa complesso e la sua soluzione oltre ad essere legata alle premesse istituzionali diventa necessariamente arbitraria, qualora si accogliesse l'ipotesi apparentemente razionale, che ad una data riduzione del costo corrisponda una proporzionale riduzione dei prezzi.
Si è tentato un tale calcolo per Trieste con risultati piuttosto scoraggianti: la riduzione del costo vita è stata fissata nel 10% da uno studioso e nel 25 90 da un altro. Per Zara, invece, in base a dati concreti e non ipotetici, si è determinata una riduzione del costo vita racchiuso fra il 20 e il 30%, ma non dimentichiamo che a Zara esisteva un traffico di frontiera attivissimo di alimenti fondamentali, carne, uova, ortaggi, che venivano importati dalla vicina Jugoslavia a prezzi bassissimi. Molto meno sensibile invece il ribasso del costo vita nella provincia del Carnaro sia per le minori agevolazioni contenute nella legge istituzionale, sia per il peggioramento delle condizioni economiche generali verificatesi in quell'epoca (aumento dei prezzi internazionali, sanzioni, allineamento della lira), sia infine per le elevate tariffe delle imposte di consumo comunali. La differenza fra le spese familiari di Fiume e quelle delle altre città non superava infatti il 6-7%.
La Zona Franca di Gorizia, secondo informazioni attinte presso la locale Camera di Commercio, avrebbe contribuito a ridurre le spese familiari di circa 2.000 lire al mese, il che si traduce in una riduzione percentuale inferiore al 5%.
Il regime di Zona Franca previsto dal disegno di legge elaborato dalla Commissione consiliare è della più ampia portata e potrebbe teoricamente provocare una riduzione del costo di vita dal 10 al 15% secondo che si escluda o si includa l'I.G.E., però la legge della vischiosità dei prezzi, favorita dal fatto che le imposte indirette di cui si richiede l'esenzione sono normalmente conglobate nel prezzo, tanto che la loro precisa incidenza è rilevabile solamente da tecnici, ostacolerebbe tale ribasso in modo da rendere la riduzione del costo vita inferiore a tali percentuali. Dalla riduzione dei costi si avvantaggerebbero in parte i produttori e gli operatori commerciali. Però la riduzione teorica del 10-15% con il regime vigente è già in parte scontata.
Infatti, calcolando le riduzioni del costo di produzione e di vendita ricavabili da tali agevolazioni e dividendo la loro somma per il numero degli abitanti della Valle, il beneficio medio dovrebbe aggirarsi sulle 10 mila lire annue, che ridotte a mese, sono 830 lire per persona. Supposta una spesa media mensile per abitante di 24.000 lire, la riduzione attuale del costo vita non supererebbe il 3,5%. Pertanto la Zona Franca rispetto alla situazione attuale porterebbe ad una riduzione teorica del costo vita di circa 7-12%. Quali effetti di secondo grado si possono ipotizzare un aumento di consumi e un incremento del risparmio.
Infatti, posto che il costo vita diminuisca del 10%, rimane disponibile ai cittadini il 10% del reddito prima speso nei consumi, in conseguenza aumenteranno la propensione al consumo e la propensione al risparmio. Maggiori consumi traggono con sè lo sviluppo di certe attività produttive favorite da possibili maggiori investimenti con ripercussioni finali sul reddito territoriale. Però, si tenga presente che l'incremento del reddito territoriale sarà sempre minore di quanto l'incremento marginale delle attività economiche potrebbero a prima vista far pensare. Invero, ad un aumento del 10% del prodotto fisico non corrisponde un aumento del 10% del reddito monetario. Affermata la spinta alla propensione al consumo e al risparmio non mi sento in grado di fare previsioni sulla misura di tale incremento, né di azzardare valutazioni quantitative sull'aumento delle attività produttive e di scambio e tanto meno sull'impiego marginale dei fattori produttivi. In questo campo, per rimanere con i piedi sulla terra, si può soltanto richiamare leggi tendenziali e queste ci insegnano che un ribasso di prezzi comporta una nuova ripartizione del reddito fra consumo e risparmio e una nuova distribuzione del reddito consumato fra i vari beni o servizi scambiati in una unità di tempo, ma poiché il ribasso dei prezzi non è proporzionale per tutti i beni, ma dipende dalla domanda ed offerta di essi, vengono ad essere variate le utilità marginali ponderate dei beni e, dato che fra beni e beni e prezzi e prezzi esiste un rapporto di stretta complementarietà, la distribuzione del reddito consumato può subire spostamenti notevoli non solo in funzione dei prezzi assoluti dei vari beni, ma in funzione della combinazione di essi in quanto i prezzi reagiscono influenzando la desiderabilità anche dei beni i cui prezzi non sono toccati dalle agevolazioni concesse.
Per tentare una valutazione quantitativa della propensione al consumo verso le diverse merci e servizi, bisognerebbe conoscere il grado di elasticità delle curve di domanda di tutti i beni, ma tale conoscenza supera la possibilità dello studioso.
A completamento di tali considerazioni mi limito a illustrare tre casi limite. Si può ipotizzare una domanda globale di beni di consumo risultante dalla somma di tutte le domande collettive dei singoli beni come una curva anelastica, espressa cioè da un curva avente l'andamento di una iperbole equilatera, in tale caso ad una riduzione del livello dei prezzi del 10% corrisponderà un aumento proporzionale delle quantità consumate di circa il 10% che lascerà immutata la spesa complessiva.
Nel caso di una domanda inelastica l'aumento delle quantità domandate sarà proporzionalmente minore della diminuzione dei prezzi e pertanto l'aumento delle attività economiche si verificherà in misura inferiore. Infine a domanda complessiva di beni elastica, corrisponderanno un aumento delle quantità domandate proporzionalmente maggiore della riduzione dei prezzi conseguenti e un maggiore incremento delle attività economiche.
Mi rendo conto che tali conclusioni sono piuttosto vaghe, ma precisazioni maggiori non potrebbero essere fatte se non in base a valutazioni arbitrarie che lascerebbero perplessi sui risultati.
31. - L'attività finanziaria della Regione.
Non si può terminare l'iter attraverso i settori economici della Valle d'Aosta senza soffermarsi a considerare l'attività finanziaria della Regione e le possibili ripercussioni che su di essa avrebbe il regime di Zona Franca.
Il bilancio di previsione 1956 dà un'idea sufficientemente chiara del peso di tale attività nel complesso economico valdostano.
ENTRATE |
|||
TITOLO I (Entrate ordinarie) |
|||
Capitolo I (Entrate effettive) |
|||
Categoria 1 ? - Entrate ordinarie proprie della Regione |
|||
1) Rendite patrimoniali |
L. |
82.137.701 |
|
2) Proventi diversi |
L. |
150.406.001 |
|
3) Tasse, diritti, imposte |
L. |
249.359.298 |
482.003.000 |
|
|
___________ |
|
Categoria 2 ? - Entrate dello Stato devolute alla Regione |
|||
4) Provento 9/10 canoni erariali sulle concessioni di acque a scopi idroelettrici |
L. |
250.000.000 |
|
5) Provento quota di ripartizione entrate erariali |
L. |
1.200.000.000 |
1.450.000.000 |
|
|
____________ |
|
TITOLO II (Entrate straordinarie) |
|||
Capitolo I (Entrate effettive) |
|||
Categoria 1 ? - Entrate straordinarie |
|||
1) Entrate straordinarie diverse |
L. |
247.101.000 |
|
2) Proventi degli stabilimenti speciali di Saint-Vincent |
L. |
1.200.000.000 |
1.447.101.000 |
|
__ |
____________ |
_____________ |
Totale entrate effettive |
|
L. |
3.379.104.000 |
Capitolo III (Movimento di capitale) |
|||
Movimenti di capitali |
|
|
|
Categoria 1? - Mutui passivi |
L. |
1.530.000.000 |
1.530.000.000 |
SPESE |
|||
TITOLO I (Spese ordinarie) |
|||
Categoria 1? - Oneri patrimoniali |
L. |
92.527.733 |
|
Categoria 2 ? - Spese generali |
L. |
286.710.002 |
|
Categoria 3 ? - Sanità ed igiene |
L. |
64.465.000 |
|
Categoria 4? - Lavori pubblici |
L. |
279.678.000 |
|
Categoria 5? - Istruzione pubblica |
L. |
707.840.000 |
|
Categoria 6 - Assistenza e beneficenza |
L. |
274.035.000 |
|
Categoria 7 - Agricoltura |
L. |
158.775.000 |
|
Categoria 8 - Industria e Commercio |
L. |
24.610.000 |
|
Categoria 9 - Turismo e Antichità |
L. |
87.700.000 |
|
Categoria 10 - Sicurezza Pubblica |
L. |
2.000.000 |
1.978.340.735 |
TITOLO II (Spese straordinarie) |
|||
Capitolo I (Spese effettive) |
|||
Categoria 1? - Oneri patrimoniali |
L. |
7.000.000 |
|
Categoria 2 ? - Spese generali |
L. |
100.146.942 |
|
Categoria 3 ? - Sanità ed igiene |
L. |
17.000.000 |
|
Categoria 4? - Lavori pubblici |
L. |
867.051.000 |
|
Categoria 5? - Istruzione pubblica |
L. |
33.700.000 |
|
Categoria 6? - Assistenza e beneficenza |
L. |
6.000.000 |
|
Categoria 7? - Agricoltura |
L. |
650.500.000 |
|
Categoria 8? - Industria e Commercio |
L. |
69.700.000 |
|
Categoria 9? - Turismo e Antichità |
L. |
124.000.000 |
2.875.097.942 |
|
__ |
____________ |
____________ |
Totale spese effettive |
|
L. |
3.853.438.677 |
Capitolo II (Movimento di capitali) |
|||
Categoria 1? - Quota ammortamento mutui |
L. |
30.665.323 |
|
Categoria 2 ? - Acquisto beni e affrancazioni |
L. |
25.000.000 |
55.665.323 |
|
__ |
____________ |
|
Capitolo III (Contabilità speciali) |
|||
Categoria 1? - Partite di giro |
L. |
512.501.000 |
|
Categoria 2 ? - Gestioni speciali |
L. |
192.500.000 |
705.000.000 |
|
__ |
____________ |
____________ |
TOTALE SPESE LIRE |
5.614.104.000 |
32 - Entrate
Alla Regione spettano, in forza della legge 29 novembre 1955 n. 1179, i 9/10 delle imposte sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari, gli 8/10 di imposta di ricchezza mobile, i 9/10 delle imposte di successione, registro, bollo, surrugatorie, ipotecarie, delle tasse di concessione governative e di pubblico insegnamento, nonché i 9/10 dei canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico. Inoltre alla Regione, spetta, quale assegnazione variabile fissata di anno in anno, delle quote sul gettito dell'imposta di ricchezza mobile (1/10), sui proventi di monopolio, sull'IGE e sull'imposta governativa, sul gas e sull'energia elettrica. Tali assegnazioni variabili sono però normalmente concordate.
Il totale delle entrate ordinarie effettive per il 1956 (preventivo), si aggira sui 1 miliardo 932 milioni di lire. Le entrate straordinarie ammontano a 1 miliardo 447.100.000 lire. Il totale delle entrate effettive raggiunge 3 miliardi 379.100.000 lire.
Ai fini propostici interessa soprattutto esaminare gli effetti della Zona Franca sulle imposte del bilancio pubblico della Valle. Trascurando le rendite patrimoniali che rimarrebbero immutate anche in regime di Zona Franca, e i proventi diversi dei quali non abbiamo sott'occhio la composizione e che, comunque, non costituiscono un'entrata rilevante, la voce più importante delle entrate è costituita dalle imposte, tasse e diritti e risulta dal complesso delle entrate derivate che istituzionalmente spettano alle Provincie, alle Camere di Commercio, agli Enti del Turismo e agli altri Enti Provinciali, nonché da quelle proprie dell'Ente Regione.
Si può ritenere che in via di massima tali entrate non verrebbero toccate dalla istituzione della Zona Franca, anzi, in base all'art. 3 dello Statuto, la Regione potrebbe aumentarle imponendo tributi a parziale o a totale sostituzione dei tributi soppressi. Non sarebbero del pari pregiudicate le entrate riguardanti i gettiti delle imposte sui terreni, sui fabbricati, sui redditi agrari, sui redditi di ricchezza mobile e della imposta complementare, così non si ridurrebbero quelle derivanti dalle imposte sugli affari (esclusa l'I.G.E.), le tasse di concessione governativa e le tasse scolastiche, nonché i canoni sulle concessioni di acque a scopi idroelettrici. Talune di queste entrate potrebbero anzi aumentare ove s'incrementasse il reddito prodotto.
Non altrettanto invece può dirsi per le assegnazioni variabili relative alle quote sull'I.G.E., sull'imposta di consumo sul gas e sull'energia elettrica e sui proventi di monopolio. La Zona Franca indubbiamente annullerebbe le quote relative ai proventi di monopolio, all'imposta di consumo sul gas e sull'energia elettrica e all'IGE, delle quali molto importante è quella relativa ai proventi di monopolio concordata in 705 milioni di lire annui.
Altra entrata veramente cospicua è quella proveniente dagli stabilimenti speciali di St. Vincent. Sorge il dubbio che l'inserimento di una cinta doganale tra St. Vincent e il resto dell'Italia danneggi l'affluenza al Casinò, ove si pensi che lo stabilimento di Campione, pur essendo più vicino a Milano, è, a quanto risulta, molto meno frequentato dalla clientela lombarda che non quello di St. Vincent. Difficile è esprimere un parere sul fondamento di tale dubbio: si può solo osservare che una cinta doganale fra due provincie italiane non è una dogana confinaria ove oltre alla visita doganale si devono esibire documenti di identità personale, tuttavia dato che i clienti abituali di St. Vincent si valgono spesso di macchine proprie, essi dovrebbero munirsi del trittico o fare pratiche relative alla temporanea esportazione sottoponendosi a probabili controlli sul carburante con perdite di tempo e noie tali da indurli anche a cambiare destinazione.
Ammesso il fondamento di tale timore, non ne consegue però automaticamente l'opportunità di rinunciare alla Zona Franca, qualora i vantaggi per l'economia della Regione, connessi a tale regime, fossero così evidenti ed importanti da imporsi al timore più o meno fondato di ridurre delle entrate finanziarie e sia pure dei servizi pubblici. Per esprimere un giudizio preciso si dovrebbero valutare e l'utilità della Zona Franca in termini di reddito e la disutilità della riduzione dei servizi come ripercussione su tale reddito, calcolo che non può essere fatto per mancanza degli elementi necessari. La valutazione delle conseguenze di tali aspetti negativi e la conseguente decisione più che da argomenti economici devono scaturire dalla sensibilità politica degli amministratori regionali.
33. - Spese pubbliche.
Le spese ordinarie effettive ammontano a 1 miliardo 978.340.735 lire. Le spese maggiori riguardano l'istruzione pubblica con 707,8 milioni, i lavori pubblici con 279,7 milioni, l'assistenza e beneficenza con 274 milioni, l'agricoltura con 278,8 milioni, il turismo e l'antichità con 87,7 milioni. Le spese straordinarie effettive riguardano soprattutto i lavori pubblici con 1.867 milioni, l'agricoltura con 650,6 milioni e il turismo con 124 milioni. Le opere pubbliche consistono prevalentemente in lavori stradali; dal 1946 al 1955 circa 3.950 milioni furono destinati alla viabilità, e nel 1956 sono in corso opere stradali per un importo complessivo di 1.450 milioni. Per queste opere sono previsti anche contributi statali.
Di particolare attenzione da parte della Valle è stata oggetto l'edilizia scolastica: infatti dal 1949 al 1955, sono stati spesi 400 milioni di lire per nuove costruzioni scolastiche, infine ad opere igieniche sono stati impiegati nel periodo considerato 290 milioni di lire e 640 milioni per opere varie (fra le quali acquedotti).
In complesso la Regione ha investito, dal 1946 al 1955, 6.130 milioni di lire ai quali vanno aggiunti i 225 milioni di lire spesi dallo Stato. Per l'agricoltura, come apprendo dalla citata relazione del dott. Marchiando, la Regione ha stanziato in totale 1.759 milioni per sussidi a favore delle costruzioni di fabbricati rurali e acquisto di macchine agricole, per l'impianto e il ripristino dei vigneti e frutteti, per il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico e per opere irrigue. Spesa avveduta, in quanto con essa si tende, oltre che al miglioramento e all'incremento della produzione agricola e del bestiame, a creare condizioni migliori alla popolazione montana al fine di opporre una diga al preoccupante fenomeno dello spopolamento montano.
Da questa breve esposizione balzano in chiara luce i risultati soddisfacenti dovuti all'autonomia per quanto riguarda la viabilità e le condizioni ambientali della Regione; per il miglioramento della prima la Regione è inoltre impegnata a pagare un miliardo quale contributo della Valle d'Aosta per il traforo del Monte Bianco, che migliorerà sensibilmente le comunicazioni con la Francia e con la Svizzera, interrotte oggi per circa sei mesi all'anno. Come si vede si tratta di un complesso imponente di opere che la Regione ha compiuto e che intende completare; per svolgere tale ambizioso programma essa ha quindi assoluto bisogno di conservare le entrate nel loro ammontare attuale e pertanto la preoccupazione dell'Amministrazione regionale di non pregiudicare una fonte di entrata importantissima come quella del Casinò di St. Vincent è più che legittima.
34. - Pressione Tributaria.
Non inutile, ai fini della completezza del quadro economico tracciato, è l'esame del carico tributario medio e della pressione tributaria sul reddito prodotto.
Fermiamo la nostra attenzione sulle imposte dirette tipiche: il gettito complessivo delle imposte reali mostra un progressivo aumento, come si rileva dal seguente prospetto:
In migliaia di lire |
|||||||
Imposte |
1952 |
1953 |
Variaz. % |
1954 |
Variaz. % |
1955 |
Variaz. % |
fondiaria |
3.207 |
1.886 |
- 41,5 |
398 |
- 78,8 |
395 |
- 0,76 |
redd. agrari |
1.867 |
1.020 |
- 45,4 |
193 |
- 81,1 |
195 |
- 1,04 |
fabbricati |
1.465 |
3.645 |
+ 148,8 |
5.484 |
+ 50,4 |
8.048 |
+ 46,8 |
R. M. |
531.440 |
553.570 |
+ 4,2 |
675.097 |
+ 21,9 |
835.465 |
+ 23,7 |
Totale |
537.979 |
560.121 |
+ 4,1 |
681.172 |
+ 21,6 |
844.106 |
+ 23,8 |
L'incremento percentuale del gettito passa dal 4,1 a 23,1 rispettivamente negli anni 1953, 1954 e 1955; esso è dovuto all'aumento degli imponibili delle imposte sui fabbricati e di ricchezza mobile, mentre fortissima è la contrazione dei gettiti delle imposte fondiarie e sui redditi agrari in conseguenza delle note esenzioni a favore dei terreni situati oltre i 700 m. (1952) e i 600 m. (1953).
Il carico medio annuale delle imposte reali esaminate, considerando una popolazione di 100.000 abitanti, è per la Valle d'Aosta di 8.348 lire nel 1955 e di 6.812 lire nel 1954, superiore a quello medio dell'Italia che per lo stesso anno è di 4.787 lire. Il maggior carico medio dovuto a tali imposte dipende dalla produzione di redditi industriali notevoli nella Valle d'Aosta. Si deve però osservare che il maggiore aggravio delle imposte reali è in parte apparente, perché molti di tali redditi sono percepiti da persone non residenti nella Valle, le quali pagano un'imposta accertata nella Regione, che figura gravare la popolazione residente, mentre di fatto il peso dell'imposta è sentito da persone non facenti parte della popolazione valdostana.
Un esame del carico dell'imposta complementare ci dà conferma di tale assunto. Le variazioni del gettito dei vari anni sono state le seguenti:
Imposta complementare |
1952 |
1953 |
Variaz. % |
1954 |
Variaz. % |
1955 |
Variaz. % |
(in migliaia di lire) |
53.907 |
57.121 |
5,9% |
82.363 |
44,2 |
84.397 |
2,5 |
Il gettito dell'imposta dopo un repentino balzo nel 1954 si mantiene quasi costante.
Il carico medio di detta imposta è nella Valle di Lire 844 annue pro capite nel 1955, di 824 lire nel 1954. Il carico medio per l'Italia è di lire 646 per abitante. Si desume quindi che mentre il carico medio delle imposte reali superava nel 1954 il corrispondente carico medio Italia del 38,1%, quello relativo all'imposta complementare è maggiore del dato nazionale soltanto del 27,5%. Un'ulteriore conferma di quanto affermato più sopra la si trova nel rapporto esistente fra il gettito dell'imposta complementare e quello delle imposte reali: nella Valle il primo rappresenta nel 1954 il 12,5% del gettito delle imposte reali di fronte al 14% dell'Italia, al 25% di Trieste, al 28% di Milano.
Delle imposte indirette consideriamo le imposte sugli affari, le imposte di produzione, i proventi doganali e di monopolio (convenzionali) nonché i proventi dalla vendita di valori bollati. Per gli anni 1952, 1953, 1954 e 1955 i valori sono riportati nello specchietto seguente:
In migliaia di lire |
|||||||
Imposte |
1952 |
1953 |
Variaz. % |
1954 |
Variaz. % |
1955 |
Variaz. % |
Indir. aff. |
652.936 |
735.808 |
12,7 |
850.287 |
15,5 |
734.816 |
13,6 |
Produz. |
190.420 |
190.418 |
- |
233.228 |
22,5 |
232.625 |
0,3 |
Dogana |
67.675 |
93.013 |
37,4 |
210.035 |
134,4 |
77.336 |
64,5 |
Monopoli |
518.000 |
518.000 |
- |
518.000 |
- |
705.620 |
36,2 |
Vendita val. bollati |
40.989 |
48.989 |
- |
48.989 |
- |
- |
- |
Totale |
1.478.020 |
1.582.228 |
20 |
1.868.539 |
18,1 |
1.750.397 |
4,7 |
Nel complesso il gettito di tali imposte è andato aumentando del 20% e del 18,1% rispettivamente per gli anni 1953 e 1954, mentre è diminuito del 4,7% nell'anno 1955 rispetto al 1954. Il massimo aumento si è verificato nei proventi delle dogane con 134,4% dal 1953 al 1954 cui corrisponde la massima diminuzione dal 1954 al 1955 col 64,5%. Sono aumentati nel 1955 rispetto agli anni precedenti del 36,2% i proventi di monopolio (convenzionati), mentre non si ritrova nel 1955 i dati relativi alla voce vendita valori bollati.
Il carico medio di tali imposte raggiungeva nel 1954 lire 18.685 annue pro capite ben inferiore (del 36,8) alla corrispondente media Italia che ammontava a lire 29.570 pro capite. Nel 1955 esso scende a 17.500 lire annue per abitante.
Il carico medio globale per le imposte erariali era pertanto nel 1954 di 29.568 lire di fronte a 38.999 lire costituenti il carico medio per l'Italia, inferiore quindi a questo del 24,7%. Nel 1955 il carico medio risulta leggermente inferiore non superando le 28.129 lire annue.
Questo breve esame ci consente di affermare che il, carico fiscale soprattutto per l'influenza delle imposte indirette è nella Valle notevolmente inferiore a quello nazionale.
A completamento di tali analisi cercherò di determinare la pressione tributaria. Per il calcolo di essa, in mancanza di dati diretti faccio riferimento allo studio del Janelli: "La distribuzione percentuale del reddito nazionale per provincia (in: Sintesi Economica 1954, n. 4), assumendo come valida l'ipotesi che il rapporto del 0,39% costituente la quota di reddito afferente alla Valle d'Aosta nel 1952 sul reddito nazionale sussista anche nel 1954. Secondo tale rapporto il reddito regionale sarebbe nel 1952 di 36,2 miliardi. La pressione tributaria sul reddito prodotto sarebbe quindi nel 1952 del 6,6% di fronte a quella dell'Italia ammontante al 16,2%. Nei limiti di validità dell'ipotesi assunta, la pressione nel 1954 si manterrebbe inalterata nel 6,6% e, ammesso pure che il reddito territoriale della Valle non fosse nel 1954 superiore a quello calcolato per il 1952, la pressione tributaria non supererebbe l'8,2%, mentre quella nazionale nello stesso anno risulta aumentata al 17,3%".
Non mi sento di giurare sull'attendibilità di tali risultati in quanto la pressione tributaria rispetto alla media nazionale sembra molto bassa, ma se errore vi è esso dipende dalla valutazione del reddito regionale che non ho avuto modo di controllare. Comunque sia dall'indice del carico medio che da quello, sia pure sospetto, ricavato dalla valutazione del Jannelli, si può senza tema di errare affermare che nella Valle la pressione tributaria è particolarmente bassa, notevolmente inferiore a quella nazionale.
Può la Zona Franca contribuire ad abbassare ulteriormente tale pressione? La risposta non può essere che affermativa. Inalterato il gettito delle imposte dirette, le agevolazioni fiscali agevolerebbero, com'è ovvio, sul gettito di certe imposte indirette e cioè sui dazi doganali, sulle imposte di fabbricazione, sulle imposte erariali di consumo e sui proventi di monopolio. Togliendo tali voci il gettito delle entrate fiscali della Valle si riduce da 3.098.300.127 a 2.083.238.683 trascurando le entrate demaniali e i canoni sulle acque pubbliche e il carico medio scenderebbe a Lire 17.973 (o a 14.765 togliendo anche l'IGE). Analogamente la pressione tributaria si abbasserebbe a 4,2% per un reddito territoriale di 42 miliardi o a 4,9% per un reddito territoriale di 36,2 miliardi.
35. - Problema valutario.
Fino a questo punto nella nostra indagine abbiamo trascurato il problema valutario, è giunto però il momento di affrontarlo perché le più ampie agevolazioni doganali e fiscali contenute in un regime di Zona Franca possono venire neutralizzate dalla carenza di idonei istrumenti valutari e l'esempio della Provincia del Carnaro è significativo al proposito. L'abbiamo trascurato, perché nel caso della Valle d'Aosta l'aspetto valutario si poneva su un piano inferiore e la mancanza di un commercio internazionale, che per l'ubicazione della Valle e la precarietà delle comunicazioni con l'estero difficilmente anche in futuro potrebbe sorgere, attenua un poco la virulenza di tale problema, considerato che il fabbisogno industriale di materie prime estere per la Valle non è passibile di sensibile espansione e che il consumo locale di eventuali prodotti esteri non potrà mai assumere un peso tale da non trovare negli schemi attuali gli strumenti valutari necessari. Né mi pare arguibile dallo Statuto che lo scopo della Zona Franca sia quello di far sorgere nella Valle un commercio emporiale.
Non è inopportuno qui ritornare su una questione di principio, sfiorata già, in questo studio, al fine di sfrondare delle credenze abbastanza diffuse relative agli effetti della Zona Franca sulle disposizioni valutarie. Sia ben chiaro che la franchigia doganale implica una rinuncia da parte dello Stato ad applicare in un determinato territorio dichiarato Franco le leggi doganali e quelle disposizioni tributarie connesse direttamente e indirettamente con tali leggi, ma non implica una disapplicazione di altre leggi statali che continuano ad avere vigore anche in territorio franco. Se è vero che la libera importazione di merci estere, - i cui quantitativi possono però essere espressamente limitati senza che la limitazione snaturi il regime di Zona Franca, - è possibile soltanto ove si disponga di mezzi valutari idonei, non ne consegue che lo Stato debba fornire illimitatamente la valuta estera richiesta dagli operatori; la Zona Franca garantisce soltanto questo: a coloro che vogliono importare prodotti esteri, cioè a coloro che possiedono gli strumenti valutari per farlo, l'importazione in esenzione di dazio.
È altresì vero che la Zona Franca è molto spesso concessa per creare dei depositi di merci e potenziare i commerci, ma, se non vado errato, la Zona Franca per la Valle d'Aosta è stata prevista al solo fine di migliorare il tenore di vita della popolazione (come avvenne per Livigno e per Zara). Ora, non è pensabile che soltanto per favorire eventuali speculatori si pretenda la liberalizzazione valutaria in base a un sofisma: Zona Franca = Importazioni, Importazioni = Valuta disponibile, Zona Franca = Valuta disponibile.
Bene pertanto fece la Commissione consiliare a regolare il problema mediante l'art. 31 comma del Progetto richiamandosi alle disposizioni valutarie attualmente in vigore.
DISEGNO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA NELLA VALLE D'AOSTA
1. - Premessa.
Con deliberazione del 6 aprile 1955 venne istituita una Commissione consiliare con il compito di studiare il regime di Zona Franca e proporre le relative norme di attuazione in applicazione all'art. 14 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948.
La Commissione, dopo un accurato esame dei vari regimi di Zona Franca e dopo aver preso in visione degli studi in argomento, di fronte all'alternativa di conservare l'attuale sistema del contingentamento adeguatamente esteso o di chiedere l'istituzione della Zona Franca, si è all'unanimità pronunciata a favore della seconda soluzione, presentando un progetto di legge da sottoporre agli organi regionali e alle categorie interessate.
Ignoro le ragioni che hanno fatto prevalere tale soluzione, come non conosco le opinioni espresse dalle categorie interpellate e pertanto il giudizio che sto per prospettare non è assolutamente influenzato dalle considerazioni che hanno guidato la Commissione, né dagli interessi particolaristici che possono aver ispirato le opinioni espresse dalle categorie interessate.
Devo però premettere che quando una soluzione comporta dei sacrifici il giudizio sull'opportunità di essi non può essere dato soltanto in base ad un calcolo economico, ma anche in base ad una valutazione sociologicopolitica che chiama in causa la sensibilità degli organi amministrativi.
Prima di procedere in questa analisi mi sembra doveroso mettere in luce i risultati conseguiti con il sistema attuale del contingentamento in rapporto al reddito regionale. Abbiamo ancora sott'occhio gli studi del Tagliacarne e del Jannelli (in: Sintesi economica, 1953, n. 10 e 1954, n. 4) sulla distribuzione dei redditi pro capite nelle varie provincie d'Italia per l'anno 1938 e 1952.
Da essi rileviamo che, mentre nel 1938 la Val d'Aosta aveva un reddito medio pro capite di 3.185 lire annue, superato da quello delle provincie di Torino (5644 lire), Vercelli (5104) e Novara (4178), nel 1952 la Val d'Aosta aveva un reddito medio pro capite di 310.076 lire inferiore soltanto a quello delle Provincie di Novara (323.487) e Torino (320.061). L'incremento del reddito verificatosi nella Val d'Aosta risulta ancora più visibile confrontando i numeri indici posto uguale a 100 la media Italia. La Valle da un numero indice nel 1938 di 118.1 (di fronte a 209.2 di Torino, a 189.2 di Vercelli, a 154.9 di Novara) è passata nel 1952 ti 189.3 (di fronte a 197.5 di Novara ed a 195.4 di Torino).
Questi dati servono ad indicare l'incremento relativo del reddito realizzato dalla Valle rispetto alla media Italia, incremento che nelle altre provincie piemontesi non si è assolutamente verificato. È questo un indice significativo dei benefici arrecati alla Valle dall'attuale sistema politico-economico e che in questo calcolo non devono essere trascurati anche se non è facile determinare quanto di tali vantaggi siano da ascrivere alla autonomia regionale e quanto al sistema del contingentamento.
Ancora, prima di passare ad un esame comparativo dei due sistemi, è necessario delimitare con esattezza il contenuto della Zona Franca perché è ovvio, che, secondo l'ampiezza delle agevolazioni ottenute, il giudizio sulla preferibilità dell'uno o dell'altro sistema si modifica.
2. - Progetto di legge.
Per determinare il contenuto della Zona Franca ci riferiamo alle agevolazioni previste dal progetto in parola. Esse sono:
a) l'esenzione dai diritti di confine e da tutti i diritti doganali comunque denominati che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di legge in relazione alle operazioni doganali;
b) l'esenzione per le merci nazionali introdotte e prodotte nella Valle dall'imposta di fabbricazione e di consumo e da ogni altro tributo in favore dello Stato, ivi compresi i diritti di monopolio e l'IGE. L'esenzione si estende al diritto di licenza U.T.I.F. per la fabbricazione in Valle di prodotti per i quali è dovuto nel territorio doganale, nonché al diritto erariale e all'IGE sul consumo del gas e dell'energia elettrica;
c) l'inapplicabilità dell'IGE nel territorio della Zona Franca.
Da questa elencazione immediatamente appare l'inusitata ampiezza delle agevolazioni richieste, che non trova riscontro nei precedenti illustrati nella prima par te di questo lavoro. Limitazioni sono contenute nell'art. 6 nel quale si prevede che il Ministro delle Finanze d'accordo con il Presidente della Giunta regionale determini le località della Zona Franca (e le merci) dove non sono permessi depositi che eccedano i quantitativi da stabilire in rapporto al fabbisogno della zona e designi i valichi per i quali è permesso il passaggio delle merci della Zona Franca al territorio doganale.
Le agevolazioni richieste si inquadrano negli schemi di Zona Franca, però la dizione "e da ogni altro tributo a favore dello Stato" appare troppo ampia ed equivoca.
Meno pacifica l'inclusione nelle agevolazioni richieste dell'IGE. Se per quanto riguarda le merci nazionali importate vi è il precedente di Zara e per quanto riguarda le merci prodotte nella Valle l'esenzione dell'IGE, considerata un'imposta di consumo, può essere difesa, la domanda relativa all'innapplicabilità generale di detta imposta nella Valle incontrerà, a mio avviso, resistenze in sede parlamentare tali da mettere in dubbio il suo accoglimento.
È bensì vero che la gran parte della dottrina considera l'IGE come una imposta di consumo, in quanto come tale è sorta, ma le successive modificazioni apportate alla legge fondamentale pongono in dubbio tale natura. Infatti, l'imposta pagata in abbonamento, esclusa la via della rivalsa, potrebbe essere considerata imposta sui consumi soltanto nei limiti in cui si trasferisce (dal venditore al compratore), ma poiché tutte le imposte possono trasferirsi, anche le dirette, la traslazione, anche qualora si verifichi, non basta a far comprendere un'imposta nella categoria delle imposte sui consumi.
D'altro canto è stato osservato che l'IGE è una imposta di consumo quando colpisce il passaggio di beni diretti al consumatore, non quando grava beni strumentali, nel quale caso si presenta invece come una imposta sul capitale (Stemmati: l'IGE, Torino, 1956, pag. 6) e, poiché da accertamenti statistici ministeriali soltanto il 21,69% dell'IGE grava sui beni di consumo, mentre il 55,14% colpisce beni strumentali e il 23,87% bene non facilmente classificabili, si conclude che l'IGE soltanto per il 21,69% è da considerarsi una imposta sui consumi.
Non a fini polemici ho esposto questa tesi, ma perché essa compare nella Relazione al bilancio del Ministro delle Finanze presentata alla Camera dei Deputati nella seduta del 29 settembre 1953, e poiché l'atteggiamento governativo in sede parlamentare potrebbe essere determinante, penso che non si possa fare assoluto affidamento sull'esenzione generale dall'IGE e ritengo invece come acquisite soltanto le altre agevolazioni previste dal disegno di legge.
3. - Effetti favorevoli della Zona Franca.
Abbiamo già veduto, passando in rassegna i vari settori economici le ripercussioni favorevoli che la Zona Franca avrebbe su ognuno di essi. Qui ne riportiamo una rapida sintesi tenendo presente le agevolazioni nel disegno di legge.
Il settore agricolo avrebbe scarsi vantaggi e comunque conseguibili con il sistema attuale del contingentamento. Scarsi del pari i vantaggi del settore industriale, in quanto non sembra probabile un consistente spostamento dei mercati di acquisto delle materie prime. Limitati alle quantità consumate nel mercato locale i vantaggi ricavabili dall'esenzione dalle imposte di produzione e raggiungibili per la massima parte anche con l'attuale sistema del contingentamento. Un beneficio effettivo vi potrebbe essere nell'esenzione dall'IGE delle materie prime nazionali e locali impiegate.
Si avvantaggerebbero, per contro, in misura considerevole, il commercio, i pubblici esercizi, i trasporti e soprattutto il turismo e le attività connesse con favorevoli ripercussioni sul settore edilizio. Inoltre si dovrebbe verificare una sentita diminuzione del costo vita. Probabile infine un incremento del reddito territoriale con riflessi favorevoli sulle entrate pubbliche e sui servizi pubblici della Regione.
4. - Effetti sfavorevoli.
In generale un danno deriverebbe a tutti i produttori (tranne quelli di prodotti agricoli) che esportano in territorio doganale. Eliminata la conseguenza sfavorevole di essere per i prodotti locali considerati esteri al momento dell'importazione in territorio doganale e al momento della reimportazione in territorio doganale per i prodotti nazionali importati mediante gli artt. 5 e 4 dal citato disegno di legge, rimangono come posta negativa della Zona Franca per i settori produttivi gli intralci ed i costi inevitabili derivanti da una linea doganale.
Le merci di produzione locale possono invero essere considerate in territorio doganale ma a condizione che gli stabilimenti si sottopongano alla vigilanza permanente, il che comporta un costo di vigilanza.
Le merci di fabbricazione locale possono essere importate in territorio doganale alla condizione di assolvere i diritti di confine sulle materie prime estere incorporate: il che obbliga all'assunzione di personale specializzato per svolgere le operazioni doganali relative.
Le materie prime nazionali o nazionalizzate possono essere introdotte temporaneamente nella Zona Franca per essere ivi lavorate al fine della reintroduzione doganale dei prodotti con esse ottenuti: ed anche tale operazione comporta un costo.
Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella Zona Franca sono considerate a tutti gli effetti come esportate, tuttavia esse possono essere rispedite in franchigia nel territorio doganale quando siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati o assimilati a depositi doganali, o quando risulti comprovata l'origine italiana: ed anche tale caso introduce un costo di vigilanza.
Da questo breve esame della meccanica della Zona Franca appare che essa, in quanto presuppone un confine doganale, importa lungaggini, intralci, impiego di personale: in conclusione un costo aggiuntivo per i produttori, del quale compensativo sono soltanto le eventuali riduzioni di altri costi che però non sembrano molto consistenti, ove non si riesca a conseguire l'abolizione dell'IGE. Tuttavia, gli svantaggi non sono così gravi da far temere una contrazione delle produzioni col pericolo di un aumento della disoccupazione.
I maggiori benefici del regime della Zona Franca spettano alla popolazione come complesso di consumatori in quanto si dovrebbe verificare una automatica riduzione del costo vita con possibili effetti positivi sul volume dei consumi e del risparmio (investimenti). È doveroso però precisare che tali risultati sono parzialmente conseguibili anche con l'attuale regime di contingenti, ma si ha motivo di credere che tale sistema, per l'influenza psicologica delle limitazioni dei generi contingentati, proceda sulla via della flessione dei prezzi con maggior lentezza, anche se i contingenti risultano essere sufficienti.
Nelle pagine che precedono ho esaminato anche i possibili effetti della Zona Franca sulle finanze regionali ed ho prospettato l'eventualità, a parte qualche riduzione delle entrate dovuta all'esenzione di talune imposte compensabile con il ricorso a lievi imposte regionali, di una contrazione delle entrate del Casinò di St. Vincent; ma ho chiarito che su tale punto, dato che si tratta di riflessi psicologici e non economici del provvedimento, devono pronunciarsi i competenti organi amministrativi.
5. - Bilancio della Zona Franca.
Una valutazione quantitativa dei vantaggi e degli svantaggi della Zona Franca avrebbe consentito la redazione di un bilancio espresso in termini monetari, ma per compilarlo avrei dovuto conoscere le quote di reddito afferenti ad ogni singola attività economica ed esaminare prospettivamente le variazioni positive e negative di esse in regime di Zona Franca in base a previsioni valide in rapporto alla tendenza, ma arbitrarie per quanto riguarda la misura. Tali dati però non li possiedo e non sono ricavabili nemmeno dalle valutazioni del Tagliacarne che riporta redditi complessi (industriali, commerciali, ecc.) inutilizzabili a un tale fine. Né a più sicuri risultati mi avrebbe portato il ricorso a redditi fiscali, perché a prescindere dal coefficiente di evasione che si sarebbe dovuto applicare per giungere ai redditi reali e dalla valutazione dei redditi esenti, dai rilevamenti fiscali non si ricava la scomposizione dei redditi nei singoli settori produttivi.
Il bilancio per le ragioni esposte non può essere fatto che su base qualitativa. Esso risulta dallo schema seguente:
ATTIVO
1) Riduzione dei costi di produzione dovuta alle esenzioni dai dazi sulle materie prime e alla abolizione delle imposte di produzione nei limiti di fungibilità delle materie prime e dei prodotti nazionali con materie prime e prodotti esteri, con effetti ristretti ai consumi della Valle.
2) Sempre limitatamente al fabbisogno locale, riduzione di costi per la esenzione dall'IGE sulle materie prime e sui prodotti locali o nazionali.
3) Conseguentemente riduzione dei prezzi o ribassi del costo vita.
4) Incremento di certe attività economiche (edilizia, turismo, commercio, trasporti).
5) Aumento dei consumi e del risparmio con probabile incremento del reddito territoriale.
6) Conseguente variazione positiva delle entrate tributarie che segnano l'andamento del reddito.
PASSIVO
1) Costo generico della cinta doganale per i produttori che collocano i loro prodotti nel territorio doganale.
2) Difficoltà e inciampi nel passaggio della cinta doganale degli automezzi.
3) Costo finanziario per la Regione dipendente dal sacrificio di qualche entrata con ripercussione negativa sull'offerta dei servizi pubblici.
Da tale bilancio indicativo degli effetti della Zona Franca si potrebbe ancora dedurre la convenienza del regime di Zona Franca, ma la spada di Brenno capace di abbassare d'un colpo il piatto delle passività sovvertendone i risultati della bilancia economica, è rappresentata dalle possibili conseguenze negative sull'entrata del Casinò di St. Vincent, conseguenza che non essendo in grado di prevedere in base a leggi economiche mi inducono a prospettare una terza soluzione.
6. - Sistema del contingentamento e Zona industriale.
L'autonomia e l'attuale sistema dei contingentamenti ha recato alla Valle un benessere del quale gli indici visibili sono rappresentati dalla consistenza del reddito prodotto, dall'elevatezza del reddito medio, dal basso carico tributario e dalla lieve pressione fiscale da ascriversi alla minore onerosità nella Valle dell'imposizione indiretta. La constatazione di tale benessere suggerisce una soluzione di compromesso capace di realizzare, almeno in parte, i vantaggi tipici della Zona Franca, evitandone gli svantaggi e di compensare i minori benefici sul commercio, il turismo, i trasporti e il consumo, con vantaggi per il settore industriale.
Il regime in atto ha creato già una situazione di privilegio agli abitanti della Valle che potrebbe essere accentuata estendendo in numero e quantità i contingenti attuali con possibilità di ripercussioni favorevoli in alcuni settori economici, se non che il benessere della collettività valdostana aumenterebbe qualora al sistema attuale si unissero le agevolazioni insite nella Zona industriale.
Come è noto, Zone industriali furono istituite a Napoli (1904), Livorno (1931), Trieste (1928), e più di recente nell'Italia meridionale e insulare (Decreto legge Presidenziale 14 dicembre 1947, n. 1598) allo scopo di localizzare delle industrie in zone depresse prive delle condizioni naturali necessarie al sorgere di imprese industriali.
Invero la Valle d'Aosta è una regione già altamente industrializzata e quindi non sussiste nei suoi confronti la premessa fondamentale per richiedere un provvedimento del genere, ma essa potrebbe giustificarsi con l'opportunità di concedere delle agevolazioni al settore industriale quale compenso alla soluzione di compromesso.
Le agevolazioni fiscali comunemente incluse nella Zona industriale riguardano:
a) l'esenzione dai dazi e dai diritti di licenza sui materiali da costruzione e sui macchinari importati per il primo impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati o per gli ampliamenti, le trasformazioni e le riattivazioni di stabilimenti esistenti;
b) la riduzione a metà dell'IGE per i materiali e le macchine suddette;
c) l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per le industrie di cui al punto a);
d) l'esenzione delle imposte sui trasferimenti per contratti necessari al conseguimento dei fini elencati nel punto a).
Le agevolazioni di cui sopra hanno carattere temporaneo e si applicano alle industrie sorte dopo l'entrata in vigore del provvedimento di istituzione della Zona industriale, tranne i casi di riattivazione, trasformazione e ampliamento. Sono questi appunto i casi che potrebbero richiamare l'applicazione immediata delle agevolazioni della zona industriale, in quanto alle industrie esistenti non intenzionate di attuare trasformazioni o ampliamenti, il provvedimento non apporterebbe beneficio alcuno, se mai nocimento ove nuove industrie concorrenti sorgessero, le quali, fruendo delle agevolazioni previste, riuscissero a produrre a costi inferiori.
Per rendere più attivo il provvedimento si potrebbe pensare ad una disposizione transitoria con la quale si concedesse l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile a quelle imprese che, al momento dell'istituzione della zona industriale, non avessero raggiunto il decimo anno di vita. Ciò però sarebbe in contrasto con il principio della irretroattività della legge.
Prorogando i termini di periodo in periodo le imprese potrebbero sempre essere in condizione di fruire delle agevolazioni concesse per i casi di riattivazione, trasformazione e ampliamento.
Un provvedimento del genere oltre a ridurre i costi di produzione di alcune imprese contribuirebbe ad incrementare maggiormente l'industrializzazione della Valle favorendo un maggior assorbimento di manodopera. Si noti però che l'incremento di occupazione nel settore industriale avverrebbe a scapito della agricoltura e con aggravamento del deprecato fenomeno dello spopolamento montano.
Al passivo della zona industriale vanno imputati i costi finanziari sostenuti dallo Stato e, nel caso in esame dalla Regione, che costituiscono nella contrazione di alcune entrate fiscali, in modo particolare di quelle relative all'imposta di ricchezza mobile.
Sono convinto che questa soluzione di compromesso troverà favorevole accoglienza da parte del settore industriale, mentre gli altri settori produttivi e i consumatori la osteggeranno caldeggiando invece l'istituzione della Zona Franca; e infatti potrebbero osservare con un certo fondamento che la creazione di una zona industriale nella Valle d'Aosta, già altamente industrializzata, appare superflua per il settore industriale e pericolosa per il settore agricolo e per la distribuzione geografica della popolazione.
Io, pur avendo dovuto superare una certa perplessità, soprattutto in considerazione che lo scopo della zona industriale veniva snaturato col trasformarla da incentivo all'industrializzazione di zone prive di risorse naturali in un compenso alla soluzione di compromesso, ho creduto doveroso di prospettarla ritenendola degna di essere esaminata.
7. - Conclusioni.
Le soluzioni possibili nella Valle d'Aosta sono quindi tre:
a) zona franca;
b) sistema dei contingentamenti;
c) sistema dei contingentamenti e zona industriale.
Ognuna di esse presenta aspetti favorevoli e sfavorevoli i quali sono più o meno grandi e importanti secondo il metro usato nel misurarli. Il metro economico porta a considerare gli effetti fiscali della Zona Franca quindi l'incremento del reddito territoriale e l'aumento della propensione al consumo e al risparmio. Il metro sociale porta a valutare maggiormente i vantaggi connessi alla soluzione che favorisce il settore che impiega più manodopera. Il metro finanziario induce a propendere per la soluzione meno costosa per le finanze pubbliche. Considerazioni d'ordine politico o etico possono infine orientare verso una soluzione contraria a quelle che ragioni economiche, sociali o finanziarie indicano come la più conveniente.
Il compito dello studioso è di mettere in luce questi effetti (economici, sociali finanziari) e di fornire all'uomo di governo elementi utili di giudizio, ma la valutazione dell'opportunità politica ed etica di un provvedimento spetta soltanto ai reggitori della cosa pubblica.
Attraverso l'esame, se non sempre approfondito - e le ragioni sono state chiarite nel corso di questa relazione - tuttavia oggettivo e, mi sia concesso affermarlo, appassionato del problema della Zona Franca, mi lusingo di essere riuscito, mettendone a fuoco gli aspetti fondamentali, a fornire agli organi amministrativi della Valle gli elementi necessari per addivenire alla decisione alla quale essi sono chiamati.
Relazione del Dott. Comm. Ceccarelli Lando di Roma
ZONA FRANCA DELLA VALLE D'AOSTA
Premesse legislative:
Con l'art. 14 della legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 (Gazz.Uff. 10 marzo 1948) venne istituita la zona franca della Valle d'Aosta.
Tale articolo così dispone:
"Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
"Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato".
La norma costituzionale riproduce solo il primo comma del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546 (Gazz.Uff. 20 settembre 1945, n. 113) relativo alla affermazione che il territorio della Valle costituisce zona franca, mentre sono scomparse le disposizioni del secondo e terzo comma del citato articolo il cui testo era il seguente:
"Il beneficio della zona franca si estende anche alle merci che provengono da Stati non limitrofi della Valle. Il beneficio della zona franca non comprende l'esenzione dalle imposte erariali di fabbricazione e di consumo e dai diritti sui generi di privativa, né dalla imposta generale sull'entrata".
Successivamente, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione della zona franca, con legge ordinaria del 3 agosto 1949, n. 623 (Gazz. Uff. 15 settembre 1949, n. 212), modificata con la successiva legge 5 maggio 1956, n. 525 (Gazz.Uff. 19-6-1956, n. 510), venne consentita la immissione in consumo nel territorio della Valle, per il fabbisogno locale, di contingenti di prodotti elencati all'art. 1, con le seguenti esenzioni:
a) dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine;
b) dall'imposta generale sull'entrata limitatamente al primo atto economico che dà luogo all'esenzione di cui alla precedente lettera a), fermo restando il pagamento del tributo per tutti i passaggi successivi.
CONCETTO DI ZONA FRANCA
Il concetto di Zona Franca scaturisce dalla norma racchiusa nell'art. 1, terzo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, là dove si legge:
"Con reali decreti, salva l'eccezione di cui all'art. 78 (punti franchi), può essere stabilito quali altri territori (il secondo comma elenca il territorio di Campione d'Italia, il Comune di Livigno, il territorio di Zara, la zona franca del Carnaro, i porti ed i depositi franchi) siano da considerare fuori della linea doganale, e può altresì essere modificata la linea doganale stessa".
In contrapposto quindi al "territorio doganale dello Stato" costituito da tutto o parte del territorio politico limitato dalla linea doganale, soggetto di conseguenza alla piena applicazione della legge doganale, può verificarsi che parte dello stesso territorio politico, venga posto al di fuori della linea doganale sottraendolo, così, all'applicazione della legge doganale.
La posizione giuridica delle zone franche può riassumersi in tre principali punti:
1) libertà di circolazione e di consumo delle merci estere introdotte nella zona franca doganale, salvo la facoltà del Ministro delle Finanze (art. 1, ultimo comma, della legge doganale), di vietare nelle stesse zone franche depositi di determinate merci estere o di limitarli ai bisogni degli abitanti;
2) obbligazione doganale per merci e prodotti introdotti nel territorio doganale dello Stato, salvo il disposto dell'art. 56 della legge per quanto si riferisce ai prodotti del suolo e della pastorizia ottenuti nel territorio di zona franca;
3) equiparazione alla esportazione per le merci che dal territorio doganale dello Stato entrano nella zona franca, nonché estinzione dell'obbligazione doganale per le merci estere in transito, con la loro introduzione nella zona franca.
Da tale configurazione giuridica delle zone franche discendono le conseguenze fiscali che si sostanziano, in definitiva, quando la legge costitutiva non disponga diversamente, dall'esenzione dai diritti di confine (non dai diritti doganali) che sono costituiti (art. 7, secondo comma, della legge) dai dazi d'importazione e quelli di esportazione, dai diritti di monopolio, dalle sovraimposte di fabbricazione e da ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato e tutto ciò in dipendenza dell'introduzione di merci estere nel territorio della zona franca.
Per converso, le stesse merci, ove dalla zona franca vengano successivamente introdotte nel territorio doganale, sono assoggettate al pagamento dei diritti di confine, in quanto, appunto, il territorio della zona franca è equiparato, doganalmente, al territorio estero.
La legge sui contingenti (oggi 5-5-1956 n. 525) realizza un trattamento fiscale, sia pure limitatamente ad alcune merci e prodotti, più ampio di quello pertinente alla zona franca, quale deve essere concepito nell'orbita dei principi giuridici prima accennati ed in relazione alla legge costituzionale che ha una formulazione più limitata di quella del 1945.
Infatti, dalla formulazione dell'art. 1, attraverso la dizione "..... è consentita la immissione in consumo...." non sembra dubbio che, per quanto si riferisce alla imposta di fabbricazione ed alla imposta erariale di consumo, l'esenzione si estende anche ai prodotti fabbricati nel territorio della Valle, mentre il successivo art. 2 estende l'esenzione anche all'imposta generale sull'entrata, limitatamente, dice la legge, al primo atto economico; disposizione questa ultima che, per l'interpretazione ad essa data in sede amministrativa, si concreta nella più vasta esenzione per tutto il ciclo distributivo di quelle merci che, come i prodotti petroliferi, lo zucchero, i gas liquidi, ecc., sono soggetti ad aliquote condensate applicabili una volta tanto all'atto della immissione in consumo.
MERCATO COMUNE E ZONA FRANCA
L'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Gatt), all'art. XXIV (paragrafi dal 4 al 10), prevedeva, come è noto, il sorgere di unioni doganali, e di zone di libero scambio, pur affermando che unioni doganali e zone di libero scambio, devono aver lo scopo di facilitare il commercio fra le parti contraenti e non già quello di frapporre degli ostacoli nei confronti delle altre parti che non partecipano all'unione doganale od alla zona di libero scambio.
Dopo il trattato C.E.C.A. che ha costituito una zona di libero scambio (mercato comune) per solo alcuni prodotti, tralasciando di considerare la unione doganale del Benelux, i Paesi della piccola Europa (Belgio - Francia - Germania - Italia - Lussemburgo - Olanda) stanno per firmare un ben più importante trattato, quello costitutivo di "un mercato comune generale" senza alcuna esclusione di merci e prodotti.
Le barriere doganali, stanno, quindi, per cadere ed i dazi, in progressione decrescente, scompariranno nel volgere di quindici anni, mentre è prevista la "costituzione di un fondo comune per indennizzare i rami di attività colpiti da una eventuale riduzione delle dogane".
Proiettando il problema nell'avvenire, al di là dei 15 anni, pur facendosi sentire gli effetti del mercato comune fin dal suo inizio, come insegna la esperienza "C.E.C.A.", è da chiedersi se ed entro quali limiti una "zona franca", genericamente parlando, realizzi effetti benefici, sul piano economico e sul piano sociale, per le popolazioni che vi appartengono.
La creazione di una zona di libero scambio, per tutte le merci e i prodotti dei sei paesi, mentre presuppone, e già se ne discute, una ormai indilazionabile unificazione di sistemi fiscali (si vedrà in seguito con quali accorgimenti, data la profonda diversità di sistemi fiscali esistenti in ciascun paese in relazione alla diversa struttura economica e sociale di ciascuno di essi), mira evidentemente a creare una economia di mercato" tale da poter resistere, soprattutto, a quelle ondate di instabilità economica che di quando in quando, ed ormai con un crescendo preoccupante, investono il mondo.
Gli effetti economici, quindi, della zona franca andranno ad eliminarsi con la creazione del mercato comune non solo, ma se come sembra, si dovesse attuare il permanere di alcuni privilegi doganali per determinati prodotti nazionali, tali privilegi verrebbero a mancare per gli stessi prodotti di fabbricazione locale, di fronte all'affluire di quelli esteri, così, come la zona franca non potrà partecipare al "fondo comune" che verrà costituito per indennizzare i rami di attività colpiti da una eventuale riduzione doganale.
Sono questi dei fugaci accenni ad un importante problema che seppure non sufficientemente valutabile fino da ora nel suo esatto contenuto e nei suoi sviluppi, prossimi e lontani, non può non far meditare profondamente i responsabili politici della Regione.
Quesito n. 1.
"Malgrado il giudizio favorevole della speciale Commissione consiliare ed indipendentemente da esso, ritiene la istituzione della Zona Franca integrale in questo territorio favorevole all'economia valdostana, data la sua struttura prevalentemente agricola e la sua posizione geografica che la isola per parecchi mesi all'anno dai paesi confinanti, Francia e Svizzera?".
L'economia valdostana è eminentemente agricola, pur con l'esistenza di stabilimenti industriali ed impianti di produzione di energia elettrica e con sensibile crescente sviluppo dell'industria turistica.
Inoltre, e ciò è particolarmente importante, la produzione agricola, fra cui primeggia quella foraggera, non è solo consumata esclusivamente dalla popolazione della Valle, ma è addirittura insufficiente ai suoi elementari bisogni di vita.
Il prodotto forestale, esso pure è in buona parte consumato sul posto, anche da piccole industrie trasformatrici, mentre la esuberanza ai consumi locali affluisce sui mercati italiani che sarebbero, domani, mercati di territorio doganale.
Il prodotto dell'industria zootecnica che trova collocamento sui mercati esteri è il formaggio fontina che pur mancando "della tutela giuridica del nome", circostanza questa che permette una illecita e disonesta concorrenza da parte di produttori di formaggi similari più scadenti, è molto apprezzato ed apporta all'economia della Valle un buon contributo.
L'industria turistica che va sempre più affermandosi, richiede ancora molti investimenti per poter raggiungere quel livello, per qualità e quantità, che la bellezza dei luoghi suggerisce. Vi sono problemi di strade, di attrezzature, e via dicendo, ancora da risolvere in tutto od in parte.
Quando si parla di strade è d'uopo riferirsi sia a quelle interne di comunicazione fra una Valle ed un'altra Valle, sia a quelle principali esterne di collegamento con i territori confinanti nazionali ed esteri.
L'economia valdostana manca di una propria economia industriale, pur di fronte ad alcuni complessi produttivi come quelli di Châtillon ed Aosta. Ora è da chiedersi se un territorio privo di materie prime senza una autosufficienza alimentare, che non ha possibilità di sbocchi permanenti, che non ha esuberanza di manodopera, potendo solo disporre di basse aliquote nelle stagioni di riposo per l'agricoltura e che, infine, non dispone di capitali, può fondatamente sperare in rilevanti vantaggi economici e sociali con la attuazione della zona franca.
Si aggiunga poi che la Regione non ha la libera disponibilità delle acque pubbliche, attesoché la concessione ad essa per 99 anni, così come previsto per le miniere, è limitata alle acque non utilizzate con esclusione cioè di quelle che alla data del 7 settembre 1945 avevano formato già oggetto di precedenti concessioni.
Tutto ciò induce a pensare come, difficilmente, possa avviarsi un vasto ed armonico processo di industrializzazione del territorio della Valle con potenti sbocchi di consumo verso il territorio estero, dovendosi profondamente meditare sulla elevatezza dei costi di produzione determinata da tre fattori principali: materie prime, mano d'opera e trasporti, non sufficientemente compensabili con i vantaggi fiscali della zona franca.
È vero che il traforo del Monte Bianco può rappresentare molto per le comunicazioni più rapide, soprattutto con la Francia e la Svizzera, e che il ventilato traforo del Gran San Bernardo potrebbe arrecare altri benefici per le comunicazioni con il Centro-Europa, ma è pur vero che ciò andrà soprattutto a vantaggio dei centri di produzione del territorio della Valle, per l'intensificarsi del traffico merci e persone.
Né il problema della industrializzazione del territorio della zona franca viene, con la creazione di queste nuove vie di comunicazione, risolto attesochè tutto andrebbe a ridursi in un minore costo dei trasporti terrestri per le materie prime provenienti dai territori d'oltre alpe, pur nel dubbio che questi minori costi risultino tali di fronte alla concorrenza dei noli per trasporti di acqua, specie per i combustibili ed altre materie prime che affluiscono nei porti italiani.
Concludendo, è fondamentalmente da escludere che, almeno in questo momento, nell'attuale stato di generale assestamento economico dei paesi della Piccola-Europa, e di fronte alla struttura economico-produttiva della Valle d'Aosta, l'attuazione della zona franca apporti vantaggi tangibili e valutabili sia all'economia generale sia al benessere degli abitanti rappresentato da maggior reddito pro capite e minor costo dei consumi necessari.
Quesito n. 2.
"Ritiene che nell'affermativa, debbasi passare senz'altro dall'attuale regime di contigentamento a quello di zona franca integrale o consiglia un periodo di transizione che consenta di raggiungere gli stessi effetti economici alle industrie, con la zona industriale, ed alla popolazione, con più larghe concessioni di contingenti in esenzione fiscale?".
"In questo caso, senza la barriera doganale che in qualche modo ostacolerebbe il movimento turistico, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe garantirsi dalle possibili evasioni istituendo la "zona di vigilanza" esterna e cioè da Pont St. Martin verso il territorio della Valle?".
L'abbandono del regime dei contingenti, che assicura concrete esenzioni fiscali a vantaggio diretto della popolazione e per le piccole industrie trasformatrici, e che favorisce anche, sia pur lievemente, i turisti per passare senz'altro alla zona franca, rappresenta un grave errore del quale è oggi difficile valutare le conseguenze.
Tralasciando l'aspetto politico del problema, è pur vero che anche l'aspetto economico e sociale di esso appartiene ai responsabili politici i quali non possono, solo per quadratura politica, sottovalutare tutti i problemi che nel loro insieme sono gravi e gravidi di conseguenze anche politiche.
Tutto quanto è stato precedentemente detto chiarisce il perché di questa affermazione negativa.
In attesa di un domani più preciso e più sicuro, il migliore e maggiore interesse è rappresentato da due possibilità:
a) miglioramento ed ampliamento dei contingenti;
b) istituzione, dopo approfondito studio, di ben limitata, per il suo contenuto e le possibilità di sviluppo, zona industriale.
Accanto a ciò un'altra possibilità potrebbe sussistere, quella cioè di chiedere ed ottenere l'esenzione della imposta generale sull'entrata, per tutti gli atti economici posti in essere nel territorio della Valle, così come l'art. 1, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, prevedeva per la città di Zara.
La Zona industriale è una forma parziale di extraterritorialità e non comporta la necessità di creare una linea doganale od una linea di vigilanza. Essa non si estende ad un intiero territorio, ma ad una zona più o meno vasta di un territorio nel cui perimetro possono essere introdotti materiali e macchinari per la costruzione ed il primo impianto di stabilimenti industriali in esenzione doganale; esenzione che diviene operante dopo il collaudo, dopo cioè l'accertamento, da parte degli organi fiscali, della messa in opera dei materiali e macchinari introdotti nel territorio della zona industriale.
Il beneficio fiscale non è mai limitato alla sola esenzione dal pagamento dei soli diritti di confine, ma abbraccia di solito anche quella dal pagamento della imposta generale sull'entrata e di registro e delle imposte dirette sui terreni e fabbricati e di R.M.
Non è poi da sottacere la circostanza che la emanazione di una legge costitutiva di "zona industriale" prevede sempre il concorso dello Stato nelle opere stradali, la dichiarazione di pubblica utilità per gli eventuali espropri ed, infine, l'applicazione di tariffe ridotte per i trasporti.
La zona e le zone industriali con un contenuto economico più ristretto, ma più facilmente realizzabile soprattutto sul piano degli investimenti produttivi, potrebbe assicurare alla Valle benefici economici apprezzabili; tanto più apprezzabili ove si tenga conto che essi andrebbero ad aggiungersi a quelli che derivano dalla legge sui contingenti.
Un passaggio graduale attraverso esperimenti intermedi prima di giungere alla attuazione della zona franca, può rappresentare una saggia politica da parte della Regione anche nei riflessi del turismo proveniente dal territorio doganale. Non è infatti opportuno sottoporre i turisti agli intralci burocratici conseguenti alla creazione di una frontiera fiscale. E tale circostanza deve far soprattutto riflettere per quanto si riferisce al progredire del "Casinò di Saint Vincent", i cui frequentatori, è ben da ritenere, male si adatterebbero a subire controlli e formalità doganali "di trittico stradale di frontiera" all'ingresso ed all'uscita del territorio regionale.
Quesito n. 3.
"La Zona Franca integrale riguarda soltanto il regime doganale di esenzione o si estende anche al regime valutario e dei divieti economici"?.
Quesito n. 4.
"In quest'ultimo caso sarebbe conveniente alla Valle, dato che il suo commercio gravita quasi per intero verso il territorio doganale?".
Quesito n. 5:
" Con quali mezzi ed istituti potrebbe svolgersi il commercio con l'estero?".
È stato già detto e chiarito che la zona franca investe il loro regime dei "diritti di confine".
Tutto resta immutato per quanto riguarda il regime valutario e quello dei divieti di importazione ed esportazione che seguono l'evolversi della liberalizzazione attuata dal Governo.
Non solo, quindi, le esportazioni e le importazioni dalla e verso la zona franca nei rapporti con l'estero, ma anche quelle tra il territorio doganale e la zona franca resterebbero vincolate all'adempimento degli obblighi valutari ed alla politica dei divieti.
Sono due punti sui quali non è da pensare che lo Stato possa abdicare, in quanto, soprattutto il libero ingresso di merci nazionali nella Valle, potrebbe determinare lo spostamento di valuta estera dalle casse dello Stato a quelle della Regione attraverso il sorgere di fittizie intermediazioni.
Né è da ritenere che possa facilmente ottenersi una legislazione delegata con o senza resa di conto da parte della Regione.
È questo, per un territorio ad economia povera e ristretta, come quello della Valle d'Aosta, un altro grave inconveniente che scaturisce dall'attuazione della zona franca.
In ogni caso, lo strumento migliore per il commercio con l'estero è quello del clearing, integrato con qualche operazione di compensazione privata da realizzarsi anche a tre e cioè: venditore estero di merci destinate ad acquirenti del territorio della Valle, venditore nazionale di merci destinate ad acquirente estero (esportazione); venditore del territorio della Valle di prodotti locali ad acquirente nazionale.
Ove si ritenga di dover senz'altro persistere nella immediata attuazione della zona franca, il predisposto schema di legge dovrà essere dal punto di vista della tecnica legislativa, specie l'art. 2 la cui formulazione è alquanto imprecisa.
Il secondo comma, infatti, è confuso in quanto parte da una non chiara indicazione delle varie leggi di imposta e dell'oggetto delle medesime, con una ulteriore sovrapposizione tra importazioni e atti economici posti in essere nel territorio della zona franca. Così come sono pleonastiche alcune affermazioni di esenzioni in materia di imposta generale sull'entrata, quando al terzo comma dello stesso articolo si prevede in modo preciso e generale che la detta legge di imposta non si applica nel territorio della zona franca.
Ecco in sintesi, molto in sintesi, il mio pensiero che può anche non essere condiviso.
Io ho solo voluto portare un modesto e spassionato contributo alla risoluzione di un problema tanto vitale per la Valle d'Aosta, alla quale mi sento affettuosamente legato.
Roma, 28 gennaio 1957.
F.to Ceccarelli Lando
NORME DI LEGISLAZIONE DOGANALE
LEGGE 17 LUGLIO 1910, N. 516, IN MERITO AD ALCUNE ESENZIONI GABELLARIE A FAVORE DEL COMUNE DI LIVIGNO.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1910, n. 180).
?Omissis?
ART. 1
Il Comune di Livigno è dichiarato fuori della linea doganale.
La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.
ART. 2
È concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel Comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.
In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potrà portare variazioni alla quantità e qualità degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, però, che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.
?Omissis?
REGIO DECRETO 14 MAGGIO 1911, N. 546, che approva il regolamento sul regime doganale del comune di Livigno.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1911, n. 180).
?Omissis?
ART. 19
Per la repressione del contrabbando e per gli altri compiti demantile dalle leggi e dai regolamenti in vigore, la r. guardia di finanza esercita la sua vigilanza e può eseguire perquisizioni anche nel territorio extradoganale di Livigno.
In relazione al presente regolamento essa può eseguire indagini nel registro comunale dei certificati di origine, nel prospetto di cui all'art. 5, nei ruoli dei proprietari di bestiame, ed in genere in tutti quei registri e documenti dai quali possa trarre elementi e notizie nell'interesse del suo compito.
Le autorità, i funzionari e gli agenti comunali di Livigno devono, in ogni caso, se richiesti, prestare alla r. guardia di finanza tutta la possibile coadiuvazione; ed anche se non richiesti, devono denunziare alla dogana o alla r. guardia di finanza i depositi clandestini di merci, i contrabbandi, i tentativi di contrabbando ed ogni altro fatto a loro conoscenza che costituisca violazione delle leggi finanziarie, della legge speciale a favore del comune e del presente regolamento.
?Omissis...
LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424 - LEGGE DOGANALE.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1960, n. 250).
?Omissis?
ART. 1
Linea doganale.
Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono tuttavia, considerati entro la linea doganale gli specchi d'acqua dei porti marittimi e delle rade destinati all'ancoraggio delle navi.
Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio; i due versanti fra le sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e Susa, dichiarati neutrali con la convenzione italo-francese del 7 marzo 1861; il Comune di Campione d'Italia: il Comune di Livigno; il territorio di Zara con le isole Lagosta e Pelagosa; la zona franca del Carnaro; i Punti e i Depositi franchi.
Con Reali decreti, salva l'eccezione di cui all'art. 78, può essere stabilito quali altri territori siano da considerare fuori della linea doganale, e può altresì essere modificata la linea doganale stessa.
Nei territori extra-doganali sopra elencati, il Ministro per le Finanze, con suo decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, può vietare depositi di determinate merci estere, soggette a diritti di confine, ovvero limitarli ai bisogni degli abitanti.
?Omissis?
ART. 4
Diritto dello Stato all'imposta doganale
Il passaggio delle linea doganale di merci soggette a diritti di confine stabilisce a favore dello Stato il diritto all'imposta. Tuttavia, il diritto all'imposta sulle navi estere sorge solo con il trapasso dalla bandiera estera a quella italiana e con il rilascio del relativo atto di nazionalità.
La perdita delle merci, anche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, non esonera dal pagamento dell'imposta, salvo che la perdita avvenga quando la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per l'applicazione di questa legge.
?Omissis?
ART. 7
Diritti doganali e diritti di confine.
Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.
Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di fabbricazione ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.
?Omissis?
ART. 56
Concessioni speciali per alcuni prodotti dei territori extra-doganali.
I prodotti del suolo e della pastorizia ottenuti nei territori extra-doganali a' sensi di questa legge, possono essere importati nel territorio doganale del Regno in esenzione da diritti di confine nelle quantità e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
ART. 57
Importazione temporanea.
L'importazione temporanea può essere consentita alle merci estere per determinate lavorazioni da eseguire nel Regno e per la successiva riesportazione all'estero dei prodotti lavorati, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale.
Le merci da ammettere all'importazione temporanea ed alla successiva riesportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.
?Omissis?
ART. 80
Condizione giuridica delle merci esportate.
Le merci nazionali e nazionalizzate esportate sono considerate estere agli effetti di questa legge, eccetto il caso di esportazione temporanea e salve le disposizioni speciali emanate con altre leggi.
?Omissis?
ART. 82
Esportazione temporanea.
L'esportazione temporanea può essere consentita alle merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre all'estero a determinate lavorazioni e per la successiva reimportazione nel Regno, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale.
Le merci da ammettere all'esportazione temporanea ed alla successiva reimportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.
?Omissis?
ART. 97
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
a) introduce di notte merci estere attraverso il confine di terra ovvero le introduce di giorno per vie non permesse, salve le eccezioni di cui all'art. 13;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
e) porta fuori del territorio del Regno, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 94 per il delitto di contrabbando.
?Omissis?
ART. 101
Contrabbando nelle zone extra-doganali.
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
?Omissis?
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Commissione consiliare permanente per l'Industria ed il Commercio.
Prot. n. 18/C.C. Aosta, lì 6-7-1961
Sig. Avv. G. FILLIETROZ
Presidente Consiglio Regionale
SEDE
In esito alla richiesta avanzata con la lettera prot. n. 146 in data 3-7-1961, si comunica che questa Commissione nella seduta del 4 maggio 1961 ha, in merito al disegno di legge governativo concernente l'attuazione del regime di zona franca nella Valle di Aosta, espresso il parere che si debba insistere sulla richiesta già fatta con il progetto nella materia di cui si tratta a suo tempo inviato al competente Ministero.
Cordialmente.
IL PRESIDENTE
F.to Guglielminetti Felice
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Finanze.
Prot. n. 20/C.C. Aosta, lì 11-7-1961
OGGETTO: Esame del disegno di legge governativo per l'attuazione del regime di zona franca in Valle d'Aosta.
Ill.mo Sig. FILLIETROZ Avv. Giuseppe
Presidente del Consiglio regionale
SEDE
Mi pregio informarLa che la Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Finanze, riunitasi in data 7 corrente per l'esame del disegno di legge all'oggetto indicato, dopo esauriente discussione e richiamandosi al disegno di legge per la attuazione del regime di zona franca in Valle d'Aosta deliberato dal Consiglio regionale in data 4-10-1957, ha, unanime concordato:
1) di proporre che il Consiglio regionale deliberi di approvare un disegno di legge che, con opportuni emendamenti, riproduca nella sostanza il già citato disegno di legge approvato il 4-10-1957;
2) di invitare la Giunta regionale a presentare sollecitamente al Consiglio gli emendamenti stessi dandone, con congruo anticipo, comunicazione ai singoli Consiglieri.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to: F. Palmas
---
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce quanto segue:
"Signori Consiglieri,
Come Voi già sapete, il Senatore Avv. Chabod presentò in data 28 gennaio 1959 un progetto di legge di sua iniziativa (n. 385 della III Legislatura) conforme al testo deliberato il 4-10-1957 dal Consiglio Regionale Valdostano.
Dopo più di due anni, in data 12 aprile 1961, il Ministero delle Finanze ha trasmesso alla Presidenza della Giunta un disegno di legge di iniziativa ministeriale per l'attuazione del regime di zona franca per la Valle d'Aosta, accompagnato da una relazione al progetto, chiedendo di conoscere il punto di vista della Amministrazione Regionale.
È bene che ci soffermiamo soprattutto sul testo di questa relazione.
E penso che sia mio dovere dirVi con tutta schiettezza il mio pensiero su questa relazione, che è poi quella che ispira e condiziona il progetto medesimo.
Se il disegno di legge è negativo e mutilato, la relazione che lo accompagna e lo giustifica, - o meglio che tenta di giustificarne la mutilazione, - è ancora più negativa del progetto medesimo; essa si ispira a concetti che sono l'antitesi di un regime integrale di zona franca, essa formula giudizi che sono arbitrari e, comunque, non pertinenti al fine di stabilire quella che è l'ampiezza o meno dei benefici connessi alla zona franca, giudizi quindi inaccettabili.
Una prima leggenda da sfatare e che traspare da quello che fu lo spirito informatore - tutto lo spirito informatore - della relazione, è la solita abusata leggenda, destituita di serio fondamento, secondo la quale la Valle d'Aosta già gode di tanti privilegi, i suoi abitanti stanno già bene (e poco manca che ci dicano che stiamo già troppo bene), ragione per cui si deve, - secondo la relazione -, tenere conto di questi fattori per stabilire i limiti e la estensione del regime di zona franca.
Sempre secondo la relazione, la zona franca viene definita un istituto che ha lo scopo di consentire un ribasso di generi di prima necessità.
Siffatta definizione è arbitraria, poiché un regime di zona franca, come tale, si estende a tutti i generi di consumo e non solo a quelli di prima necessità.
Nella relazione vengono magnificati i benefici che derivano alla Valle d'Aosta dall'attuale regime provvisorio dei contingentamenti, disposti con leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 n. 525, e si fanno ascendere questi benefici a Lire 2 miliardi circa con riferimento all'esercizio finanziario 1959-1960.
Ho fatto eseguire accertamenti dai competenti uffici e da questi accertamenti risulta che al momento attuate, e più esattamente alla data 21-4-1961, i benefici ammontano a cifra notevolmente inferiore e, cioè, a Lire un miliardo e 700 milioni circa all'anno.
Un altro specioso pretesto che si riscontra nella relazione, -- non vorrei essere irriverente o polemico, ma non posso tacere questo rilievo obbiettivo -, è il seguente: si afferma che la Regione ha sempre considerato di tale importanza il regime dei contingentamenti (i quali non comportano alcun lato negativo, a differenza del regime di zona franca) tanto che si sarebbe decisa solo il 5 aprile 1955 a istituire una Commissione per lo studio per proporre norme di attuazione della zona franca e che solo il 4 ottobre 1957 il Consiglio regionale espresse il suo parere sullo schema predisposto e presentato alla Camera il 19-12-1957 di iniziativa degli On.li Scarpa, Paietta, Togliatti e altri.
Una affermazione del genere (cioè che solo il 5-41955 la Regione ha cominciato ad occuparsi della zona franca) è smentita dalla realtà dei fatti, poiché furono numerose le proposte e i progetti che l'Amministrazione Regionale ha inviato al Ministero dal 1947 al 1955, come lunghe, numerose ed interminabili furono le trattative al riguardo.
1) progetto (regionale) Presidenza del Sig. Prof. Federico Chabod il 21-6-1946.
2) progetto (regionale) Presidenza del Sig. Avv. Severino Caveri il 5-12-1946.
3) progetto (regionale) esaminato nella seduta del Consiglio, presieduta dal Sig. Avv. Severino Caveri il 7 febbraio 1947.
4) progetto (governativo) esaminato nella seduta del Consiglio presieduta dal Sig. Avv. Severino Caveri il 9 ottobre 1947.
5) (varianti sul 4° progetto) esaminati nella seduta dei Consiglio presieduta dal Sig. Avv. Severino Caveri il 9 ottobre 1947.
6) progetto (4° della Valle) esaminato nella seduta del Consiglio presieduta dal Sig. Avv. Severino Caveri l'11 marzo 1948.
A tali progetti bisogna aggiungere: il progetto regionale del 1955 - Presidenze Bondaz-Pareyson (settimo della serie); il progetto Taviani (ottavo della serie) e il progetto Trabucchi (nono della serie).
La verità è dunque molto diversa da quella che è stata prospettata nella relazione, con la quale si vorrebbe insinuare uno stato di quasi interessata acquiescenza nostra al regime dei contingentamenti.
La verità è che finora ci siamo dovuti accontentare per forza del regime dei contingentamenti, dal momento che la zona franca integrale non ci è mai stata concessa. E che altro potevamo fare?
Da un raffronto tra la dizione dell'art. 4 del D.L.L. 7-9-1945 n. 546 e l'art. 14 dello Statuto speciale si cerca poi di trarre un argomento a favore della tesi ministeriale orientata, come Vi ho detto, ad una concezione ristretta di regime di zona franca, ed il relatore fa rilievare che il citato art. 4 del Decreto n. 546, nel disporre anch'esso che il territorio della Valle è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca, precisava che tale beneficio non comprende l'esenzione dalle imposte erariali e di consumo e dai diritti sui generi di privativa né dall'imposta generale sull'entrata.
Il fatto che la successiva norma statutaria non faccia cenno della limitazione posta invece dal precedente Decreto legislativo regolante la materia, non implica, secondo il relatore, che la Assemblea Costituente, approvando lo Statuto speciale del 1948, abbia inteso abrogare tale limitazione, in modo che il regime di zona franca da accordarsi alla Valle sia ispirato a criteri della massima larghezza; e qui il relatore cita, in appoggio, una dichiarazione resa all'Assemblea Costituente il 30-1-1948, dall'On.le Lussu, il quale affermò che la Commissione, nell'elaborare l'articolo 14 dello Statuto, ritenne ad unanimità di non definire la questione della zona franca per il motivo che si doveva affrontare e risolvere una serie di difficoltà lungi dall'essere semplici.
Ciò vorrebbe significare, sempre secondo il relatore, che la vera portata del regime di zona franca rimaneva del tutto impregiudicata.
Mentre è facile dimostrare che la dichiarazione dell'On.le Lussu, riferentesi solo alla sistemazione della zona franca, non ha affatto il significato che le viene attribuito e che quanto meno non è provato che avesse un tale significato, ci limitiamo a rilevare che il regime di zona franca che deve essere attuato è quello previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale del 1948 e non quello previsto dal Decreto Luogotenenziale del 1945.
Se nel 1945 si è prevista una restrizione che il legislatore più non prevede nel 1948, la logica più elementare postula che deve ritenersi abrogata la restrizione.
Del resto noi sappiamo molto bene, per una esperienza recente, che i difensori dello Stato, in un'altra delicata questione, hanno sostenuto proprio questa tesi cui testé ho accennato: si trattava del primo nostro Statuto, quello del 1945, che attribuiva una certa facoltà alla Giunta regionale precisandola in forma letterale molto chiara, mentre poi lo Statuto del 1948 ha usato una diversa dizione: allora i difensori romani sono subito insorti a pontificare e a proclamare che, se quella tale facoltà non risultava più menzionata nello Statuto 1948, ciò voleva significare volontà di abrogare quella certa facoltà prevista nel 1945.
Orbene, se i criteri di interpretazione delle leggi debbono essere improntati a uniformità, e non già a comodità di tesi che interessa fare trionfare ad ogni costo, noi possiamo con diritto affermare, proprio in forza della coerenza e della uniformità, che la interpretazione dell'art. 14 dello Statuto è nel senso di istituire - non figurando più nel testo le precedenti limitazioni restrittive del 1945 - una zona franca integrale la più ampia possibile in tutto il significato del termine che si suole attribuire a questo particolare regime.
La relazione ministeriale pone altri inaccettabili postulati, i quali non possono essere da noi accettati appunto perché tali e perché si risolvono in petizioni di principio, sforniti e carenti cioè di una dimostrazione plausibile.
Non possiamo, infatti, essere d'accordo sulla affermazione seguente: "di per sé un provvedimento che ponga fuori della linea doganale un determinato territorio importa soltanto l'esenzione daziaria che è implicita nella stessa natura dell'istituto di zona franca".
Una siffatta definizione di zona franca è in contrasto con l'art. 7 della legge doganale del 1940 che, dopo avere definito come "diritti doganali" tutti i diritti che la dogana è tenuta a riscuotere, precisa che tra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine" i dazi di importazione e quelli di esportazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovraimposte di fabbricazione e ogni altra imposta e sovrimposta di consumo a favore della Stato.
Orbene, se si pone mente che l'art. 4 della stessa legge doganale del 1940 fa sorgere a favore dello Stato della linea doganale di merci soggette a diritti di confine, il diritto alla imposta soltanto al momento del passaggio, è fin troppo chiaro che, essendo il nostro territorio - per definizione dell'art. 14 dello Statuto - posto fuori della linea doganale, nessuna delle imposte e sovraimposte che ho sopra citato può essere legittimamente applicata una volta che il regime di zona franca sia stato attuato.
Si noti ancora, a maggior conforto di questa tesi, che l'art. 1 della legge doganale del 1940, nel porre fuori della linea doganale il territorio di Livigno (beneficiante di una zona franca completa), ha già previsto allora che si sarebbe potuto stabilire in futuro quali altri territori potevano considerarsi fuori della linea doganale.
L'Assemblea Costituente, che non poteva ignorare la legge doganale del 1940, quando stabilì di porre fuori della linea doganale il territorio della Valle d'Aosta, non poteva dunque ignorare nemmeno quelli che sarebbero stati i benefici e le conseguenze che dovevano derivare per la Valle, benefici che appunto si aveva la volontà, allora, di concedere alla Valle, mentre oggi notiamo, purtroppo, una diversa disposizione di animo nei nostri confronti.
Procedendo oltre nell'esame della relazione ministeriale, vi si legge che, se si accettassero le richieste della Regione valdostana - cioè l'esenzione completa e senza limiti di quantitativi, dal dazio e dai diritti di confine in genere, dalle imposte di fabbricazione e relative sovraimposte di confine, dai diritti di monopolio nonché la non applicazione delle leggi sulla I.G.E. - lo Stato, oltre ai due miliardi e 400 milioni annui di tributi che ha rinunciato a percepire per effetto del contingentamento in atto, verrebbe a perdere anche un miliardo e 800 milioni, circa, e cioè gli importi che lo Stato attualmente percepisce in Valle per monopolio, dogana, imposte di produzione, e I.G.E.
E, si soggiunge ancora, che tali sacrifici appaiono troppo gravi per l'Erario, soprattutto se si tiene presente che la Valle di Aosta, ricca di risorse (sic!), ha già avuto assicurato dallo Stato un complesso di entrate per le esigenze della Amministrazione Regionale che ascende a quasi 4 miliardi.
(Da notare che in questi pretesi quattro miliardi sarebbero da comprendere le entrate regionali della Casa da gioco di St. Vincent, della cui instabilità ed aleatorietà; peraltro, il Ministero preferisce tacere, anzi, per non compromettersi, preferisce non nominare, di queste ultime entrate, nemmeno la fonte).
E dalle premesse che ho illustrato, si arriva alla conclusione ministeriale che è questa:
"Può pertanto ritenersi rispondente sia agli interessi dello Stato che a quelli della Regione un regime di zona franca che, escludendo completamente i monopoli, comporti l'esenzione dal dazio e dai diritti di confine nonché dalle imposte di fabbricazione e dalle relative sovrimposte di confine e dall'I.G.E. limitatamente al primo passaggio".
Possiamo convenire che ciò sia rispondente agli interessi dello Stato, ma non altrettanto possiamo riconoscere la convenienza per la Regione di siffatta proposta.
Ed infine un ultimo rilievo ministeriale è questo:
che i vantaggi derivanti annualmente alla economia della Regione dal regime di zona franca basato sul progetto governativo possono tradursi in queste cifre:
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Benefici già in atto attraverso il regime di contingentamento |
L. |
2.000.000.000 |
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Ulteriori esenzioni: |
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dogane |
L. |
114.000.000 |
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Imposte di fab. |
L. |
237.000.000 |
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I.G.E. |
L. |
100.000.000 |
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__ |
__________ |
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L. |
451.000.000 |
L. |
451.000.000 |
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__ |
___________ |
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2.451.000.000 |
Cifre queste, si dice, che - comportando il regime di zona franca, a differenza del contingentamento, agevolazioni senza limiti di quantitativi - potrebbero essere suscettibili di aumento in relazione ad un eventuale aumento del volume degli affari.
Sta, però, di fatto che dallo stesso Ministero è stato constatato - e lo confessa nella relazione - che per il passaggio dal regime dei contingentamenti al regime di zona franca - l'economia della Valle d'Aosta trarrebbe il vantaggio di Lire 451.000.000, oggi come oggi e con l'attuale volume degli affari.
Ora, quando si ponga mente che 451 milioni corrispondono, per i 100.000 abitanti della Valle, ad un utile medio di lire 4.500 pro-capite, si ha la esatta sensazione della pochezza e della inconsistenza dei benefici che ci verrebbero concessi con un siffatto regime di zona franca, benefici, per di più, che, se vengono così ridotti, io dubito seriamente siano almeno tali da compensare gli svantaggi e le limitazioni varie che un qualunque regime di zona franca comporta e di cui anche la relazione dà atto e riconosce nella parte introduttiva.
Giunti a questo punto, mi sono domandato quali siano le osservazioni, in linea di massima, che si possono fare alla impostazione ministeriale data al progetto di zona franca.
A mio modesto avviso, tra le tante osservazioni, si possono fare le seguenti:
1) Anzitutto l'Amministrazione Regionale non può accettare, - non fosse altro che per ragioni di dignità -, quella che non sarebbe altro che un'elemosina;
2) Dopo dodici anni di paziente attesa, ci vengono fatte delle proposte che sono semplicemente deludenti. Ed insisto su questo concetto di una profonda ed amara delusione, perché mi ricollego a quelli che io oso chiamare impegni costituzionali e promesse vere e proprie consacrate in atti legislativi; gli impegni lo sono stati nella legge costituzionale che è lo Statuto e le promesse sono state consacrate per ben due volte nelle leggi del 1949 e del 1956 con le quali ci vennero concessi, in via transitoria, i contingentamenti.
In queste due leggi, infatti, è detto chiaramente che, in attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta all'art. 14 dello Statuto, è consentita la immissione in consumo nel territorio della Valle di determinati prodotti in esenzione delle note imposte e diritti, ecc.
In attesa del regime di zona franca!
Abbiamo atteso, abbiamo aspettato dodici-quattordici anni ed oggi quello che ci viene offerto si traduce, in pratica, in un nuovo regime di contingentamento, sia pure allargato, ma non è una zona franca integrale, come riteniamo essere nostro sacrosanto diritto.
È sufficiente, infatti, che alcuni generi siano esclusi per affermare che vige un regime di contingentamento e non un regime di zona franca.
3) Non possiamo e non dobbiamo impressionarci dello strano argomento che attiene ai sacrifici dello Stato; non è ad un Popolo montanaro di appena 100.000 abitanti, su 50 milioni che vivono in Italia, che si può parlare dei sacrifici dello Stato, quando noi conosciamo molto bene quali sono gli interventi e quindi i sacrifici dello Stato anche in questo caso - a pro di altre Regioni più fortunate di noi nell'ottenere interventi statali.
4) È ora di sfatare, e lo ripeto volutamente, la leggenda della agiatezza, del benessere e addirittura della ricchezza del Popolo valdostano.
L'unica nostra ricchezza sta nel diuturno duro lavoro e nello spirito di sacrificio della nostra gente.
Non è vero che vi sia ricchezza ed agiatezza nelle nostre zone di montagna, ove i montanari vivono di magri proventi di una agricoltura ancora primitiva e dove la stagione lavorativa è ridotta a tre-quattro mesi, ove durante la stagione invernale ogni attività è paralizzata, ove gli inverni interminabili costringono alla inattività o alla sotto-occupazione, ove resistono solo più i superstiti per la forza sovrumana dell'amore e dell'attaccamento del montanaro alla terra che gli ha dato i natali.
È per questa gente, per questa categoria di persone meno abbienti e diseredate dalla sorte, in primo luogo, ed è per le famiglie di quegli operai che sono retribuiti con salari al di sotto del minimo vitale, è per i sotto-occupati, è per i pensionati che fruiscono di pensioni di fame, è per tutta questa gente che noi invochiamo il diritto alla zona franca integrale estesa a tutte le. merci e, quindi, anche a quelle soggette a diritti di monopolio.
Ed in secondo luogo invochiamo una zona franca integrale per tutte le categorie di cittadini che vivono nella Regione Autonoma, perché solo da una zona franca integrale deriverà un maggior sviluppo economico ed industriale della nostra economia montana.
Ecco il motivo per cui il principale e sostanziale emendamento che noi proponiamo al progetto ministeriale è quello di estendere il regime di zona franca ai monopoli o, più esattamente, si dovrebbe dire di non escludere alcun genere dal regime di zona franca, poiché questo regime - per sua natura e definizione - non può tollerare alcuna esclusione.
5) Vi è poi un enorme danno da noi sofferto e da tenere presente, di cui il Ministero non ha mai tenuto alcun conto, ed è il danno derivante dalla ritardata attuazione di un regime che doveva entrare in vigore già dodici anni or sono. Non è poca cosa.
6) Dobbiamo insistere per l'attuazione di un regime integrale di zona franca anche perché l'andata in vigore del mercato comune europeo, che si prospetta a non lunga scadenza, verrà a sua volta ad incidere ed a ridurre i benefici della zona franca.
Gli emendamenti principali e sostanziali quindi e le innovazioni che noi proponiamo al progetto ministeriale sono, come avete potuto rilevare, i seguenti:
1) non esclusione dei generi di monopolio;
2) istituzione di una Camera di compensazione per la disciplina valutaria, come del resto esiste perfino in Sicilia, ove pure non vige un regime di zona franca;
3) adozione di provvedimenti di attuazione da parte dei competenti Ministeri solo dopo avere sentito gli organi della Regione;
4) eliminazione di una vigilanza intesa alla repressione delle frodi che sa troppo di vessazione - se attuata come previsto nel progetto - e accettazione, invece, di una vigilanza conforme alle leggi in vigore per tutti per la repressione delle frodi stesse in tutto il territorio nazionale;
5) accettazione del termine di due anni, a decorrere dalla attuazione della zona franca, per la revisione del riparto fiscale, ma con opportuni temperamenti, che risultano dal testo di progetto allestito dalla Giunta.
Ho quasi finito. Mi sono limitato all'esame di concetti e della impostazione sul piano generale perché penso che, per quanto concerne gli altri emendamenti, essi possano essere più opportunamente esaminati durante la discussione sui singoli articoli del disegno di legge, alla quale discussione, signori Consiglieri, siete invitati a prendere parte. Ma, prima di finire, io vorrei esortarvi - se me lo permettete - a rendervi conto della necessità di raggiungere un accordo unanime in ordine alle controproposte da inoltrare al Ministero e al Governo Centrale.
Se siamo concordi avremo maggiore forza per fare trionfare il nostro buon diritto, se invece siamo divisi state certi che qualcuno sogghignerà e cercherà, ancora una volta, di trarre vantaggio dalla nostra discordia, poiché tra i litiganti è sempre il terzo che gode.
Da questa Assemblea, che oggi deve essere più serena e più solenne del solito, poiché trattiamo di un problema vitale e di un problema costituzionale, deve uscire un voto unanime e concorde, poiché oggi il Popolo valdostano guarda certamente con più ansia e con più interesse al suo piccolo Parlamento, e non fa bisogno che io vi dica il motivo.
Il senso di questo voto deve suonare fermezza, decisione, coraggio, unanimità affinché a Roma, ancora una volta, si sappia che non siamo disposti a barattare i benefici della zona franca per un piatto di lenticchie, affinché a Roma si convincano che ad un progetto di zona franca come quello che ci è stato proposto il Governo responsabile della Valle d'Aosta non può e non potrà mai dare il suo consenso".
Il Consigliere BONDAZ dichiara quanto segue:
"Io mi permetto di prendere subito la parola, anche perché potrebbe darsi che la discussione non finisca oggi ed io, domani, non potrei essere presente per necessità familiari.
Per quanto riguarda l'impostazione generale del problema, io non posso che ripetere quello che già ho dichiarato in sede di Commissione Affari Generali e Finanze e, cioè, che mi riferisco in modo specifico al progetto di legge per l'attuazione della zona franca integrale predisposto dal Consiglio nel 1957 e che aveva avuto il consenso unanime del Consiglio regionale.
Noi siamo d'accordo per una zona franca integrale.
Questo progetto di legge era stato varato attraverso una notevole preparazione, come risulta anche dagli atti che ci sono stati trasmessi in allegato: nomina di una apposita Commissione di studio, consulenza del Prof. Cadalbert e di diversi altri.
Dopo una lunga discussione, si era arrivati già allora, fortunatamente, ad un voto unanime del Consiglio su questo progetto di legge, che, come è stato ricordato dal Presidente della Giunta, Marcoz, è stato poi assunto come iniziativa parlamentare dal Senatore Chabod e presentato al Senato in data 28 gennaio 1959.
Successivamente vi sono state delle continue trattative che, credo, risultino dagli atti d'ufficio.
Noi, ripeto, siamo per una zona franca integrale e dirò subito, con estrema sincerità, quello che personalmente ho avuto la ventura di dichiarare allo stesso Ministro Trabucchi: io sono assolutamente contrario al progetto del Ministro Trabucchi e, in linea generale, mi riporto al progetto unanimemente votato dal Consiglio regionale.
In ordine alla relazione del Ministro Trabucchi, basterebbe una considerazione, che è già stata fatta dal Presidente della Giunta, ed è quella che ha riguardo ai vantaggi che questo progetto di zona franca darebbe alla Valle d'Aosta, anche tenute presenti le cifre della relazione stessa.
Quando nella relazione si dice che il sistema del contingentamento dà alla Valle d'Aosta, oggi, un beneficio di 2 miliardi e che con questo progetto l'aumento dei benefici è di 451 milioni, - io non ho i dati per precisare e prendo per buoni quelli della relazione Trabucchi -, io traggo una considerazione logicissima dell'uomo della strada: se questa è la situazione, è molto meglio avere i contingenti, perché allargando i contingenti per 451 milioni noi avremmo la parte solamente positiva di contingenti e non avremmo più la parte negativa che vi è nella zona franca.
Bisogna avere il coraggio di dirlo, perché è un problema questo che deve essere discusso da un punto di vista obiettivo, se si vuole, evidentemente, approfondirlo ed avere una visione esatta di quelli che possono essere i benefici per la V alle d'Aosta.
Io sono, quindi, perfettamente d'accordo sulla impostazione: noi dobbiamo insistere per una zona franca integrale.
Lo ha già affermato il Presidente della Giunta e chiedo venia se io ripeto questi concetti, ma sono concetti essenziali.
Noi ci basiamo sull'articolo 14, primo comma, della legge costituzionale 26-2-1948, n. 4, il quale articolo 14 è amplissimo: se si fossero volute fare delle eccezioni e delle limitazioni, si sarebbero fatte.
Ora, secondo un noto detto, "ubi lex non dixit, noluit" ed è quindi inutile fare dei ragionamenti.
La questione è elementare; quando si dice: io vi dò la zona franca, bisogna naturalmente stabilire e definire cosa è questa zona franca.
È vero che, se noi esaminiamo le diverse zone franche che sono state concesse nei tempi passati, vediamo che vi sono delle zone franche di diversa natura, ma la dizione della legge costituzionale nostra è una dizione amplissima, cosicché una qualunque limitazione a questo concetto in una legge di attuazione della zona franca, secondo il mio modesto parere, determinerebbe la incostituzionalità della legge perché, evidentemente, sarebbe legge incostituzionale quella che limitasse il concetto dell'articolo 14 dello Statuto.
Bisogna distinguere fra la prima parte e la seconda parte dell'articolo 14; la prima parte stabilisce un concetto, il principio; la seconda parte afferma che, per applicare questo concetto, cioè per stabilire le modalità di attuazione di questo principio, è necessario l'accordo con la Regione.
Questi concetti io li ho già praticamente espressi in Commissione e li ripeto oggi.
Ho notato che la Giunta regionale ha predisposto degli emendamenti al progetto di legge Trabucchi ed io parto da questi emendamenti, non dal progetto Trabucchi che io, in questo momento, in parte ignoro, perché, per facilità di discussione, mi adeguo a quelli che sono stati gli emendamenti della Giunta, cioè al disegno di legge (modificato) sulla zona franca valdostana proposto dalla Giunta regionale.
Desidero ora fare alcune brevi osservazioni, che mi permetto di leggervi:
"Tenute presenti le definizioni di una zona franca quali risultano affermate in dottrina (Cuttera - Di Lorenzo e Montini) ed in giurisprudenza, pare potersi dedurre che nel territorio della Valle di Aosta, in virtù dell'articolo 14 - primo comma dello Statuto speciale, possono circolare in esenzione dai tributi previsti dall'articolo 7 della legge doganale tutte le merci, senza discriminazione, previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge doganale, che dà facoltà al Ministero delle Finanze di vietare o limitare il deposito (non il consumo) di determinate merci facilmente contrabbandabili.
È da ritenere, inoltre, che la zona franca esprime un concetto relativo agli scopi che si vogliono raggiungere, come sostenuto dal Prof. Cadalbert nella sua relazione.
Tale concetto si evince dalle diverse modalità di istituzione delle varie zone franche nel passato.
Pare, pertanto, potersi sostenere che l'attribuzione della zona franca non è soltanto una questione doganale, ma attinente alla costituzionalità del problema, che respinge ogni restrizione limitatrice poiché renderebbe incostituzionale il relativo provvedimento legislativo.
Pare non doversi dimenticare che l'articolo 14 - al secondo comma - stabilisce che soltanto le modalità di attuazione della zona franca debbono essere concordate con la Regione e tradotte in legge dello Stato, ma le modalità non possono modificare la portata della zona franca concessa alla Regione".
È sulla base di questi concetti, molto sinteticamente espressi anche per facilitare la discussione, che io ho preso in esame il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale.
A questo disegno di legge della Giunta regionale, che modifica il progetto di legge Trabucchi, io mi permetto modestamente di fare, articolo per articolo, le seguenti osservazioni:
Non ho nulla da osservare in ordine all'articolo 1 del disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale.
In ordine all'articolo 2, io propongo di sostituire il primo capoverso con la seguente dizione, che si riporta a quella del progetto di legge già approvato unanimemente dal Consiglio regionale e cioè:
"Le merci nazionali introdotte e prodotte nel territorio della zona franca sono esenti dall'imposta di fabbricazione e di consumo e da ogni altro tributo a favore dello Stato, ivi compresi i diritti erariali sugli spiriti, i diritti di monopolio e l'imposta generale sull'entrata. La esenzione si estende al diritto di licenza U.T.I.F. per la fabbricazione in Valle di prodotti per i quali è dovuto nel territorio doganale, nonché al diritto erariale ed all'imposta generale sull'entrata, sul consumo del gas e dell'energia elettrica".
Ho fatto questa osservazione perché ritengo debba preferirsi la formulazione analitica proposta, indicante anche i diritti erariali sugli alcoli già compresi fra le esenzioni accordate con legge 3-8-1949 n. 623 modificata con la legge 5-5-1956 n. 525.
Il diritto di monopolio è riscosso dalla dogana in forza di legge ed è compreso fra i diritti di confine definiti all'articolo 7 della legge doganale 25-9-1940 n. 1424.
La dizione riguardante "ogni altra imposta o sovraimposta a favore dello Stato" riporta letteralmente la dizione dell'articolo 7 della legge doganale e, quindi, non dovrebbe dar luogo ad eccezioni.
All'articolo 3 io propongo di aggiungere, alla prima parte dell'articolo, la seguente dizione:
"Il Ministro del Commercio con l'estero, d'accordo con la Regione, assegnerà mediante affidamento annuale contingenti di merci di vietata importazione o contingenti per il fabbisogno delle popolazioni e delle imprese. Il Presidente della Giunta rilascerà i relativi permessi di importazione. Analoga procedura sarà applicata per le merci di vietata esportazione".
Spiego il concetto: la proposta vuol essere un contemperamento per ragioni di equità della precedente disposizione sul controllo valutario e al fine di non svuotare l'importanza della zona franca.
Si è proposta la sostituzione della prima parte dell'articolo con una dizione analitica onde evitare qualunque discussione in merito ad una questione di estrema importanza per la Valle, quale è quella di ammettere in franchigia nel territorio doganale determinati prodotti.
Non ho nulla da osservare sull'articolo 4.
Per quanto concerne l'articolo 5 chiederei che venisse aggiunta la seguente dizione:
"È concesso alle industrie della Valle d'Aosta, che abbiano optato per uno dei regimi di cui ai punti a), b) e c) sopracitati, di poter successivamente mutare regime, quando lo ritengano più utile allo svolgimento delle proprie attività, o di poter adottare promiscuamente i regimi stessi allo scopo di agevolare il commercio con altre Provincie della Repubblica".
Non ho nulla da osservare sull'articolo 6.
In ordine all'articolo 7 io proporrei di sostituire la prima parte dell'articolo con la seguente dizione analitica:
"Sono ammessi in franchigia nel territorio doganale i seguenti prodotti scortati dal certificato d'origine rilasciato dal Sindaco del luogo di produzione nella Valle d'Aosta: prodotti di artigianato - bestiame ovino, bovino e caprino - miele e cera d'api - burro - formaggi - frutta fresca e secca - acque minerali naturali - erbe aromatiche e medicinali - pietre - calce gesso e marmo - pelli non buone da pellicceria - legname".
All'articolo 8 chiederei di sostituire alla parola "sentito" la parola "d'accordo".
Non ho nulla da osservare per quanto riguarda gli articoli 9 - 10 - 11 e 12, anche per la mutata formulazione dell'articolo 12 in relazione a quello che è stato l'intendimento della relazione ministeriale in un problema di estrema importanza, come quello della interdipendenza fra il riparto fiscale e la zona franca, di modo che non si badi solamente alla eventualità di aumento o di diminuzione di tributi, ma si abbia riguardo a quella che sarà la situazione finanziaria della Regione dopo l'applicazione della zona franca.
Sono questi gli emendamenti, le proposte che io mi onoro di sottoporre alla attenzione del Consiglio e che mi pare non abbiano bisogno di ulteriori illustrazioni.
Queste proposte non sono altro che l'adeguamento a quelli che sono stati gli intendimenti unanimi del Consiglio Regionale nel 1957, ed io voglio credere che anche questa volta, in un problema di così grande importanza e di carattere eminentemente tecnico come questo della zona franca, il Consiglio regionale trovi l'unanimità di consensi, perché si dimostri ancora una volta quale sia la volontà unanime della Regione nel vedere applicati i concetti che costituzionalmente sono stati espressi da coloro che, attraverso le discussioni che ci sono state, hanno voluto affermare nei confronti della Valle d'Aosta".
L'Assessore FOSSON dichiara:
"È opportuno che la Giunta abbia copia degli emendamenti proposti dal Consigliere Bondaz per poterli esaminare e direi che, intanto, si dovrebbe continuare nella discussione di carattere generale".
Il Consigliere PALMAS dichiara quanto segue:
"La relazione al disegno di legge governativo è stata oggetto di critiche da parte del Presidente della Giunta, Marcoz, critiche che io condivido pienamente, perché detta relazione ha come sottofondo un presupposto statistico erroneo, che è quello di ritenere che la Valle d'Aosta sia una Regione particolarmente fortunata per quanto riguarda il tenore di vita delle classi meno abbienti.
Io non nego che il tenore di vita di alcune classi sociali della Valle d'Aosta sia particolarmente elevato, ma si tratta di eccezioni perché è indubbio che il tenore di vita delle popolazioni alpine, delle maestranze dei nostri stabilimenti, di tutti i prestatori d'opera della Valle d'Aosta non è certamente meritevole del giudizio positivo di cui la relazione ministeriale lo gratifica.
Desidero sottolineare un altro aspetto della relazione ministeriale, perché detta relazione ha un carattere sintomatico in ordine alla interpretazione delle norme costituzionali.
Noi abbiamo una norma costituzionale, cioè l'art. 14 dello Statuto regionale.
Sono oltre 12 anni che è stata promulgata la legge costituzionale che approva il nostro Statuto ed in questi 12 anni le norme costituzionali della predetta legge, che noi sappiamo avere il carattere della rigidità, sono diventate talmente flessibili - e questo è l'effetto del tempo sulla nostra legislazione costituzionale -, da averne perduto in qualche caso, i contorni originali.
Lo stesso ordinamento regionale, che doveva essere adottato, - ai sensi dell'articolo VIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica italiana -, entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, a tutt'oggi costituisce oggetto di discussione per quanto concerne la adozione o meno, il che significa che la suddetta norma transitoria costituzionale è stata sistematicamente violata.
A questo carattere di flessibilità che le norme costituzionali vengono ad avere, con il passare degli anni, noi dobbiamo opporci non soltanto per quanto riguarda il citato articolo 14 del nostro Statuto, che è oggetto di questa nostra indagine, ma dobbiamo opporci in via generale; in caso contrario dovremo intervenire quando ormai la prassi costituzionale del nostro Paese sarà degenerata ad un punto tale da trasformare la Costituzione del 1948, da rigida quale è, in una Costituzione flessibile.
La Costituzione può diventare flessibile anche per omissione, ed è questo il caso nostro.
L'articolo 14 dello Statuto era una norma precettiva, di immediata attuazione.
Dai lavori preparatori a cui si riferisce, secondo me inopportunamente, il relatore, risulta che era stato introdotto il capoverso semplicemente per quanto riguarda l'esecuzione materiale della zona franca e, cioè, non già come norma di attuazione intesa nel senso di definire quale sarebbe stato il regime giuridico della zona franca, ma nel senso di definire la materialità della organizzazione amministrativa per mettere in esenzione la zona franca.
Da questo concetto, che è chiarissimo nel capoverso dell'articolo 14 ed è pure chiarissimo nella relazione dell'On. Lussu all'Assemblea Costituente, si è passati a dei disegni di legge successivi in cui si rimette in discussione il contenuto sostanziale della prima parte dell'articolo 14.
Ora, il contenuto delle norme costituzionali non può mai essere messo in discussione, in nessuna sede e per nessuna norma.
E questa, poi, è una norma precettiva che aveva avuto un precedente legislativo di pochi anni prima e che è chiarissima nel suo contenuto.
Il fatto di aver trasformato quella che era una previsione del costituente in ordine alle funzioni amministrative in una previsione legislativa sul contenuto sostanziale della zona franca, è per me una manifestazione sintomatica della subordinazione al potere politico della norma costituzionale, la quale norma costituzionale dovrebbe rimanere valida qualunque sia la volontà del potere politico in un dato momento.
Ora, invece, la volontà del potere politico del momento ha fatto sì che la Costituzione addirittura non si applica da 14 anni.
Siamo nel 1961 e si discute una norma votata nel 1948; non so quindi quando si discuterà dell'attuazione delle Regioni. Eppure le Regioni sono previste dall'ordinamento costituzionale dello Stato italiano.
Noi dobbiamo, in questa sede qualificata, opporci e pretendere che la Costituzione e le leggi costituzionali, tutte indistintamente, e quindi anche l'art. 14 della zona franca come qualunque altra delle norme costituzionali che attendono di essere applicate, vengano attuate dal potere politico del momento, perché altrimenti ricadremo in un sistema costituzionale flessibile, che è quello che la Costituzione del 1948 voleva respingere.
Vi è ancora da respingere un criterio di interpretazione della Costituzione espresso dalla relazione ministeriale.
Il Presidente della Giunta, Marcoz, vi ha già accennato che non si possono desumere norme interpretative dai testi legislativi precedenti, perché il testo costituzionale è quello prevalente.
Noi dobbiamo ritenere che il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 546, non deve essere minimamente preso in considerazione nella adozione delle norme di attuazione della zona franca di cui all'art. 14 dello Statuto.
La zona franca prevista dal suddetto D.L.L. era una zona franca dichiarata particolare in quanto venivano escluse determinate merci.
Lo Statuto regionale approvato con legge costituzionale del 26-2-1948 ha soppresso questa limitazione; quindi non devono venire riesumate limitazioni a mezzo della legislazione ordinaria, perché quella che prevale è la legislazione costituzionale.
Nonostante l'articolo 14 dello Statuto regionale stabilisca il nostro diritto alla zona franca integrale, noi vediamo che qui in Valle d'Aosta è stato adottato un regime incostituzionale, cioè un regime di contingentamento che ho l'impressione si tenga a far durare il più possibile.
Detto sistema è illegittimo perché la Costituzione non dice che in Valle d'Aosta ci debba essere un duplice mercato, e cioè che le stesse merci abbiano due prezzi, di cui uno corrispondente a quello corrente sul mercato nazionale e l'altro inferiore, perché non comprensivo dell'imposta doganale che non si sa a chi venga pagata; non la paghiamo più allo Stato, ma la paghiamo agli altri operatori economici.
Permettetemi un esempio. Tutti coloro che prendono il caffè negli esercizi pubblici della Valle d'Aosta pagano la tazza di caffè allo stesso prezzo che a Torino.
Sino a qualche anno fa gli esercenti avevano diritto ad una aliquota di caffè in esenzione fiscale, ora non più; ma la situazione per il consumatore era identica.
L'unica differenza era che l'imposta doganale, anziché venir pagata allo Stato, veniva pagata all'esercente che usufruiva, così, del beneficio dell'esenzione fiscale, il che era illegale ed ingiusto.
Vi cito alcuni dati statistici numerici.
La popolazione della Valle d'Aosta, che nel 1945 era di 92 mila abitanti, è salita nel 1959 a 101.000 abitanti, con un incremento del 10%, ad eccezione che nella città di Aosta, che è il capoluogo della Regione, ove l'incremento è stato del 30% per ragioni particolari che hanno la loro ragione d'essere nel fenomeno dell'urbanesimo.
Le Ditte distributrici di generi alimentari e di consumo nel 1951 erano 19 ed avrebbero dovuto salire, calcolando il 10% di aumento, a circa 21; invece, dai dati forniti dall'Assessorato all'Industria e Commercio, risulta che nel 1959 erano 29. Ciò significa che vi è un forte richiamo all'attività intermediaria degli operatori economici, richiamo che è costituito da un forte reddito che consiste nell'incremento parziale, o totale in alcuni casi, della imposta doganale da parte degli operatori economici.
Ditte distributrici di alcoli e liquori: da 7 che erano nel 1951 sono salite a 30 nel 1961; questo vuol dire che la popolazione della Valle d'Aosta non ha quel tenore di vita di cui si parla nella relazione Trabucchi perché ad usufruire del beneficio fiscale dell'alcool e dei liquori sono gli operatori economici e non già la popolazione.
Questo è possibile perché l'alcool che è esente dall'imposta non ha una colorazione diversa dall'alcool che viene venduto sul libero mercato e così dicasi dello zucchero, il cui prezzo è di 250 lire al Kg. per lo zucchero venduto sul mercato libero e di lire 100 per quello contingentato.
Ora, cosa fanno gli operatori economici? Cercano di comprare a prezzo di tessera l'alcool, i liquori e lo zucchero per rivenderli a prezzo remunerativo sul mercato libero.
Lo stesso fenomeno si verifica per gli altri contingenti, quello della birra nazionale e quello della birra estera, le cui Ditte distributrici, da 7 che erano all'inizio, sono salite a 30, con un rapporto da 1 a 5 per la birra nazionale e da 0 a 14 per la birra estera.
Sempre per gli stessi periodi, il numero delle Ditte distributrici di carburanti è salito da 4 a 13 e quello delle Ditte distributrici di lubrificanti è salito da 8 a 13.
Ho voluto citarvi queste cifre, che sono quanto mai sintomatiche, per dimostrare che l'attuale regime dei contingentamenti deve cessare in omaggio alla giustizia distributiva e in omaggio alla uguaglianza di tutti i cittadini, perché gli operatori economici della Valle di Aosta non devono essere posti in condizioni di privilegio e perché l'art. 14 dello Statuto regionale non deve trovare surrogati nelle leggi di contingentamento che vanno essenzialmente a beneficio degli operatori economici.
Ne consegue che dobbiamo fare di tutto perché ai più presto si attui la zona franca per una esigenza politica e morale, oltre che per una esigenza costituzionale.
Pertanto dobbiamo naturalmente proporre degli emendamenti al disegno di legge ministeriale, affinché sia modificato e ricondotto alla sua vera funzione di attuazione della zona franca.
Studieremo dunque questi emendamenti e, in proposito, io devo richiamare la vostra attenzione sulla dizione dell'articolo 14 dello Statuto, dizione che avvalora l'interpretazione, che io ho testé illustrato, di un carattere di esecuzione materiale delle modalità amministrative per l'esecuzione della zona franca, perché, al secondo comma, si dice: "le modalità di attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato".
Se noi dovessimo prendere alla lettera tale disposizione basterebbe che o lo Stato o la Regione non fossero d'accordo su un dettaglio qualsiasi che non sarebbe possibile concordare queste norme di attuazione.
L'attuazione della zona franca dipenderebbe, quindi, dalla mera volontà di uno dei due Enti, Stato o Regione.
Ad esempio, se la Regione fosse soddisfatta del sistema dei contingenti in esenzione fiscale, oppure se lo Stato intendesse continuare con un tale sistema, anziché attuare la zona franca, la loro volontà si potrebbe tradurre in pratica dicendo: "questo disegno di legge non va bene, oppure desidero questo anziché quest'altro".
Ne conseguirebbe che la zona franca non si attuerebbe mai e continuerebbero i contingentamenti in coincidenza con quegli interessi che si vogliono difendere, interessi che attualmente sono protetti dal regime dei contingentamenti concordati con la Regione.
Io ho l'impressione che, in sede di Commissione, il Consigliere Bondaz, che mi spiace sia ora assente, ed il Consigliere Dujany volessero fare una contrapposizione pura e semplice del disegno di legge ministeriale col disegno di legge approvato dal Consiglio regionale nel 1957.
Se così fosse, non potrebbe mai scaturire dalla contrapposizione dei predetti due disegni di legge un accordo con lo Stato sulla questione.
Il Consigliere Bondaz ha illustrato meglio ed efficacemente oggi il suo pensiero ed ha proposto di fare degli emendamenti al disegno ministeriale e allora noi siamo d'accordo.
Le modalità sono queste:
Il Consiglio regionale, che deve perseguire questo accordo con lo Stato, propone degli emendamenti al suddetto disegno di legge ministeriale, emendamenti che noi dobbiamo prendere in esame e approvare.
Nonostante tutta la nostra buona volontà però, se il Ministero interpretasse il capoverso dell'art. 14 dello Statuto nel modo che ho detto prima e dicesse che non vuol aderire alla nostra proposta, la legge costituzionale non verrebbe mai applicata.
Sarebbe un modo di eludere l'applicazione dell'art. 14 dello Statuto, una forma gesuitica, intendiamoci bene, perché si farebbe appello alla norma costituzionale per non applicare la norma costituzionale.
Diceva il Consigliere Bondaz che il capoverso parla di modalità "concordate con la Regione" e stabilite con legge dello Stato; ma se l'accordo non può essere raggiunto per un particolare qualsiasi allora, costituzionalmente, la legge dello Stato non potrebbe intervenire e non si potrebbe attuare la zona franca.
Ritengo, però, che l'interpretazione esatta non sia quella; a mio avviso questo concordato riguarda la fase preliminare della legge dello Stato, la quale legge ha sempre il potere di dirimere quell'eventuale residuo contrasto che potrebbe sopravvenire nei contatti preliminari tra Regione e Stato in modo da poter stabilire le modalità di attuazione; altrimenti la legge dello Stato avrebbe la stessa funzione che ha nella disposizione dell'articolo 8 dello Statuto Siciliano, le cui norme di attuazione devono essere adottate da una Commissione straordinaria.
La legge dello Stato non fa altro che prendere atto delle deliberazioni della Commissione Paritetica, ma qui, siccome non si parla degli organi che devono concordare, le deliberazioni di attuazione devono essere concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.
Io ritengo che questo concordato abbia un significato semplicemente preparatorio, preliminare fra Ministero e Amministrazione Regionale, e che poi la legge dello Stato sia quella che abbia il potere sovrano.
Se non ci mettiamo sulla strada di una interpretazione diretta noi non realizzeremo la zona franca; infatti, quando mai è possibile raggiungere un accordo preventwo e totale su tutto tra il Ministero e l'Amministrazione Regionale?
Come è possibile pensare che il Costituente abbia attribuito alla legge dello Stato semplicemente la funzione di fare il notaio di quello che viene stabilito fra il Ministero e l'Amministrazione Regionale?
No, questo non è pensabile: la legge dello Stato interviene con la sua specifica funzione che è la funzione sovrana di adottare delle norme per l'attuazione della norma costituzionale.
Quindi, nell'intento di addivenire al più presto all'attuazione della zona franca, io consiglierei di non imbarcarsi nella interpretazione della parola "concordate" nel senso che occorre assolutamente preliminarmente raggiungere un accordo.
Per superare questa situazione, il Consiglio regionale deve prendere in esame gli emendamenti proposti dalla Giunta e quelli proposti dal Consigliere Bondaz che, mi pare, siano un perfezionamento, perché, ad esempio, anziché lasciare all'articolo 7 la dizione generica attuale, si vuol fare una specificazione delle merci che ci garantisca di più.
Quando il Consiglio regionale avrà deciso circa gli emendamenti di cui si tratta ed avrà approvato conseguentemente un nuovo disegno di legge, che non sarà evidentemente conforme a quello governativo, bisognerà, a mio avviso, seguire la seconda fase procedurale; cioè occorrerà che il Consiglio dia delega alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale di trattare con gli organi governativi competenti per cercare di addivenire ad un accordo sul disegno di legge in questione.
Se il Consiglio non fosse d'accordo su questo mio concetto, io temo che la zona franca non sarà realizzata né oggi, né domani, né mai, perché basta che l'Amministrazione Regionale dica bianco e che il Ministero delle Finanze dica nero su un solo punto perché non si possa addivenire ad un accordo sulle modalità di attuazione della zona franca che, come è precisato all'art. 14 dello Statuto, devono essere concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.
Ora, come è possibile che due volontà si incontrino con una contrapposizione netta, pura e semplice di due disegni di legge, che sono diversi l'uno dall'altro?
Possiamo noi dare efficacia legislativa a delle trattative che possono intervenire tra i rappresentanti della Regione e quelli del Ministero delle Finanze?
E che ci sta a fare allora il legislatore dello Stato?
Quindi, se noi vogliamo effettivamente perseguire questo scopo, - che è uno scopo imposto da esigenze morali, oltre che da esigenze costituzionali, politiche, ed economiche -, occorre, a mio avviso, dare alla Giunta e al Presidente della Giunta il mandato di trattare e concordare con il Ministero delle Finanze il testo del disegno di legge per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta che deve poi passare all'esame del Parlamento.
Irrigidirsi su delle formule e degli emendamenti significherebbe sabotare in partenza la possibilità di avere la zona franca.
Questo è un concetto che mi premeva di illustrare e che io sottopongo all'attenzione del Consiglio regionale".
Il Consigliere DUJANY dichiara quanto segue:
"Io desidero fare due brevissime considerazioni sulla relazione del Ministro Trabucchi, considerazioni che sono state già fatte dal Presidente della Giunta, Marcoz, e da altri Consiglieri che hanno parlato prima di me, ma che vale la pena di ripetere e che ho già fatto in sede di riunione di Commissione consiliare.
La prima concerne il punto della relazione Trabucchi in cui si parla dei vantaggi derivanti all'economia della Regione con l'attuazione del regime di zona franca previsto dal disegno di legge governativo, vantaggi che si riassumerebbero nella cifra esigua di 451 milioni; se così è, non varrebbe assolutamente la pena di attuare la zona franca sulle basi proposte dal Ministero delle Finanze. Su questo punto sono, quindi, perfettamente d'accordo sulle conclusioni a cui sono addivenuti il Presidente della Giunta ed il Consigliere Bondaz.
Mi pare, però, impossibile che tali dati siano attendibili.
La seconda osservazione concerne l'affermazione, che si legge nella relazione del Ministro Trabucchi, che solo il 4 ottobre 1957 il Consiglio regionale espresse il suo parere favorevole in merito ad un disegno di legge per l'attuazione della zona franca.
Detta affermazione fu contestata dal Presidente della Giunta, Marcoz, il quale rilevò che i disegni di legge per l'attuazione della zona franca esaminati dal Consiglio regionale furono ben otto.
In proposito, vorrei precisare che, se è esatto quanto detto dal Presidente della Giunta, Marcoz, è anche vero quanto è affermato dalla relazione Trabucchi, perché vi è stato un solo disegno di legge per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta previsto dall'articolo 14 dello Statuto regionale e, precisamente, nella seduta del 4 ottobre 1957 fu approvato il disegno di legge che poi il Senatore Chabod presentò come disegno di legge di sua iniziativa n. 385 della terza legislatura, presentato al Senato il 28 gennaio 1959. Questa è la verità.
Passando all'esame, in particolare, dei vari articoli del disegno di legge in discussione, dichiaro che concordo sugli emendamenti proposti dal Consigliere Bondaz. Desidero, soprattutto, attirare l'attenzione del Consiglio sulla formulazione del primo comma dell'articolo 2, che a me pare confuso ed impreciso.
Se non erro, il primo comma dell'articolo 2 regola la questione delle merci estere ed il secondo la questione delle merci nazionali. Ora la dizione dell'articolo 2, così come è stata formulata, è limitativa, in quanto non comprende la esenzione dall'imposta dall'IGE sul gas e sull'energia elettrica, mentre la formulazione del disegno di legge approvato il 4 ottobre 1957, che è stato proposto con emendamenti dal Consigliere Bondaz, era di formulazione analitica. È molto meglio che la dizione sia analitica, ad evitare il pericolo di avere, in sede di applicazione, una interpretazione restrittiva da una parte ed una interpretazione estensiva dall'altra.
Non dimentichiamo che nei primi anni di applicazione del sistema del contingentamento non abbiamo avuto l'esenzione dall'IGE al primo trapasso perché non vi era una norma precisa in proposito nella legge del 3 agosto 1949 n. 623, che concedeva alla Valle d'Aosta la esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
Poi vi è ancora un'altra cosa: non si accenna alle sovrimposte di fabbricazione e di consumo per le merci nazionali".
L'Assessore FOSSON dichiara quanto segue:
"Desidero fare due considerazioni su quanto ha detto prima il Consigliere Palmas in merito alle questioni che devono essere concordate tra la Regione e lo Stato.
Ritengo che non vi sia nulla da concordare circa il primo comma dell'articolo 14 dello Statuto che dice che "Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca". La disposizione è chiara e tassativa e, applicandola, sappiamo quello a cui abbiamo diritto in fatto di esenzioni fiscali e, quindi, non vi è nulla da concordare.
Vedremo, invece dopo, proprio su questo punto, che il Governo ha sempre fatto resistenza; ha fatto resistenza prima che vi fosse lo Statuto regionale ed ha fatto resistenza dopo che vi è stata la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 e cioè lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Le questioni da concordare concernono, quindi, soltanto il secondo comma dell'articolo 14, che riguarda le modalità della zona franca.
Accolgo, in proposito, le osservazioni fatte dal Consigliere Palmas per quanto concerne l'attuazione pratica della zona franca, ma sia ben chiaro che non vi è nulla da concordare, secondo me, per quanto concerne la questione sostanziale delle esenzioni.
Siccome non possiamo, per ora, passare all'esame delle proposte di emendamenti fatte dal Consigliere Bondaz, vorrei riferire brevemente sui precedenti del problema della zona franca ed esporvi alcune considerazioni obiettive circa tale problema di cui mi sono occupato, dal 1949 al 1954, quale Assessore alla Industria e Commercio.
Si è affermato con leggerezza, come accade molte volte, che da parte della Regione non si era predisposto niente e che non si era fatto niente, prima del 1955, per l'attuazione della zona franca. Io desidero, non per spirito di polemica, ma per informare sulla realtà delle cose quei Consiglieri che non hanno fatto parte delle precedenti legislature e quelli, che pur avendone fatto parte, non hanno la memoria tanto buona.
È facile dire oggi che non sono stati presentati dei progetti di legge per l'attuazione della zona franca dal 1949 al 1954.
Osservo, intanto, che il progetto presentato il 17 marzo 1947 teneva già conto delle esenzioni dalle imposte di fabbricazione ed era già impostato su quella che era stata la richiesta fatta alla Costituente per ottenere l'articolo 14 dello Statuto.
Io ho copia di tutti gli atti concernenti í precedenti del problema della zona franca a partire dal 1946 ad oggi e sono, quindi, in grado di riferirvi brevemente ed esattamente la cronistoria dei fatti.
Dopo l'entrata in vigore dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, l'Amministrazione regionale ha ripreso immediatamente in esame la questione e l'Assessore all'Industria e Commercio di allora, Geom. Pareyson, si è recato diverse volte a Roma con altri membri della Giunta ed ha cominciato a trattare questo problema con gli organi governativi competenti.
Ho sottomano una relazione del viaggio fatto a Roma il 10 giugno 1948 dal predetto Assessore nella quale sono precisati per filo e per segno i passi fatti ed i risultati dei suoi contatti con la Direzione Generale delle Dogane.
Nella relazione Trabucchi sono riportate certe questioni che già si facevano in allora e questo dimostra che vi è stata sempre la volontà da parte del Governo di non dare attuazione all'articolo 14 del nostro Statuto regionale.
Non vi leggerò l'intera relazione dell'ex Assessore Pareyson, ma mi limiterò a leggervi soltanto alcuni periodi di tale relazione che mettono a fuoco pienamente la questione.
Parlando della visita fatta alla Direzione Generale delle Dogane l'11 giugno 1948, l'Assessore Pareyson diceva testualmente nella relazione:
"Mi sono fatto il concetto che la Direzione delle Dogane è decisamente contraria alla concessione della esenzione dell'imposta di fabbricazione e di consumo nonché dei diritti di monopolio, intendendo limitare il beneficio della zona franca alla sola esenzione dai dazi doganali".
Più avanti, dopo aver detto che approfittò dell'occasione per sondare il pensiero della Direzione delle Dogane circa l'interpretazione dell'articolo 14 del nostro Statuto regionale, diceva:
"Fin dalle prime battute mi rendo conto della divergenza sostanziale esistente fra le nostre rispettive opinioni".
Più avanti ancora si legge: "Accenno al Commendatore Balbi che mi sembra difficile, allo stato attuale, di poter discutere le modalità di attuazione della zona franca se non è prima risolta la questione di principio, circa la quale mi sembra non vi sia, per il momento, una concorrenza di vedute fra la Direzione Generale delle Dogane e la Valle.
Il Commendatore Balbi obietta che il dissenso potrà venire risolto con un nuovo provvedimento legislativo del Parlamento.
Protesto, sostenendo che al Parlamento dovrebbe essere sottoposto soltanto il provvedimento relativo alle modalità di attuazione della zona franca, ma non la parte essenziale dell'articolo 14 (1° capoverso), la quale, essendo già stata sancita dalla Costituente, non può ormai essere oggetto di una nuova discussione alla Camera.
Conclusione. - È impressione dello scrivente che la Direzione Generale delle Dogane abbia cercato di intorbidare la questione e di defraudare la Valle d'Aosta delle prerogative che le sono state concesse dallo Statuto regionale (articolo 14, primo capoverso), riducendo i vantaggi della zona franca alla sola esenzione dai dazi doganali, cioè nei limiti del Decreto n. 546 del 7 settembre 1945".
L'ex Assessore Pareyson si domandava quindi per quale motivo la predetta Direzione Generale delle Dogane si fosse orientata verso una tale soluzione e faceva alcune ipotesi:
"Le ipotesi sono varie ed in primo luogo si può prospettare che la Direzione Generale delle Dogane non abbia pensato di sollevare a suo tempo le opportune obiezioni allorquando lo schema dello Statuto regionale era stato sottoposto al suo parere prima di essere presentato alla Costituente.
Verosimilmente deve essere allora sfuggito al detto Ufficio tutta la portata del primo capoverso dell'articolo 14, tanto è vero che esso venne restituito senza rilievi.
Altra ipotesi è quella di una azione diretta presso la Direzione Generale delle Dogane da parte degli industriali".
Fin qui l'ex Assessore Pareyson e siamo nel 1948.
Nel 1949 è venuta la legge che concedeva alla Valle d'Aosta la esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
La questione era stata prima portata all'esame del Consiglio, che dopo ampia discussione, aveva deliberato l'accettazione dei contingenti con la riserva specifica, però, che i contingenti in esenzione fiscale venivano accettati soltanto "in attesa che fosse attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948".
Il Consiglio aveva, quindi, solamente ribadito che questa accettazione non significava rinuncia all'attuazione della zona franca.
Abbiamo continuato, durante la legislatura del 1949-1954, l'opera iniziata dall'Amministrazione precedente, che era presieduta dall'Onorevole Caveri, come quella successiva, ed abbiamo mantenuto i contatti con la Direzione Generale delle Dogane.
Non siamo in periodo elettorale, ma in un periodo in cui si può parlare seriamente di questo problema ed è bene e giusto che il Consiglio sappia che qualcuno, venuto da Roma ad Aosta, ha detto che mai l'Amministrazione regionale si era fatta viva presso il Ministero delle Finanze per l'attuazione della zona franca e che il Consiglio sappia che diverse lettere sono state scritte in tale periodo; ve ne cito la data ed il numero di protocollo:
- lettera in data 7-3-1951 - prot. n. 548 - Gab. oggetto: si parlava dell'orientamento finanziario regionale e, nel contempo, si prendeva in considerazione l'attuazione della zona franca;
- lettera in data 20-4-1951, prot. n. 548 - Gab. oggetto: si parlava dell'ordinamento finanziario con accenno alla zona franca;
- lettera in data 31-12-1952 - oggetto: regolamento zona franca - riferimento al disegno di legge predisposto dalla Direzione Generale delle Dogane (di cui vi parlerò dopo);
- lettera in data 6-3 e 20-3-1954, sempre sull'applicazione dell'articolo 14 dello Statuto: si sollecitava risposta alle lettere precedenti.
A tutte queste lettere la Direzione Generale delle Dogane, cioè il Ministero delle Finanze, non ha mai risposto.
Adesso voglio rendervi edotti di qualcosa che non abbiamo mai voluto dire sulla piazza, perché a determinate questioni è meglio non accennare fuori dell'Amministrazione regionale per non esporre certi funzionari.
Ho nel mio dossier copia del progetto di legge di iniziativa ministeriale del 1952, che avevo potuto avere in via riservata trattando del problema della zona franca; di questo progetto vi leggerò esclusivamente l'articolo 2, che fa vedere quale è stato sempre e costantemente l'orientamento del Ministero delle Finanze sul problema della zona franca:
Articolo 2. - "Restano in vigore nel territorio della zona franca i monopoli di Stato, le disposizioni di legge e di regolamento alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo e delle corrispondenti sovrimposte di confine, quelli concernenti la imposta generale sull'entrata, nonché quelle che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari. La materia del commercio con l'estero resta comunque riservata alla competenza dell'Amministrazione centrale dello Stato.
Restano parimenti in vigore nel territorio della Valle le disposizioni di legge e di regolamenti di polizia sanitaria e fitopatologica, quelle dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento delle esportazioni, nonché quelle relative agli scambi di energia elettrica".
L'articolo di cui ho dato lettura che è, ripeto, l'articolo 2 del progetto di legge di iniziativa ministeriale del 1952, è sulla falsariga dell'art. 4 del D.L.L. 7-9-1945, n. 546.
Praticamente noi che, secondo qualcuno, non avremmo fatto niente in materia di zona franca, abbiamo nominato un Consulente doganale ed abbiamo predisposto, come Amministrazione regionale, un nuovo testo di disegno di legge per l'attuazione dell'articolo 14 dello Statuto, disegno di legge che è servito di base per la discussione alla Commissione consiliare nominata per lo studio del problema dell'Amministrazione successiva alla nostra.
Vi leggo detto testo che costituisce il fondamento dell'articolo 2:
"Per effetto dell'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, le merci estere introdotte nel territorio della Valle d'Aosta sono esenti dai diritti doganali definiti all'articolo 7 della legge doganale 25-9-1940, n. 1424.
Le merci nazionali introdotte e prodotte nel territorio della zona franca sono esenti dall'imposta di fabbricazione e di consumo e da ogni altro tributo a favore dello Stato, ivi compresi i diritti erariali sugli spiriti, i diritti di monopolio e l'IGE.
L'esenzione si estende al diritto di licenza UTIF per la fabbricazione dei prodotti per i quali è dovuto nel territorio doganale nonché al diritto erariale e all'IGE sul consumo del gas e della energia elettrica".
Confrontate il testo attuale dell'articolo 2 in esame e vedrete che, praticamente, è quello che era stato già da noi predisposto nel 1953.
Questo progetto non è mai stato trasmesso al Ministero delle Finanze, però quelle che erano le questioni fondamentali di questo progetto sono state notificate al predetto Ministero.
In proposito, io posso leggervi una lettera soltanto, portante la data del 31-12-1952 ed avente per oggetto: Regolamento zona franca:
"A seguito del colloquio avuto con il Direttore Generale Dogane il 10 corrente, nei riguardi del disegno di legge per la attuazione della zona franca, reputo opportuno precisare il punto di vista di questa Amministrazione regionale.
L'articolo 14 della legge costituzionale del 26-2-1948 n. 4, accogliendo i voti della popolazione, pone fuori della linea doganale il territorio della Valle d'Aosta, senza limitazioni del decreto legge 7-9-1945 n. 546.
Ne consegue che, per effetto dell'articolo 1 della legge doganale in vigore, 25-9-1940 n. 1424, che delimita i confini doganali, la zona franca è considerata, ai fini fiscali, territorio posto oltre i detti confini.
Le modalità di attuazione del regime di zona franca riguardano ovviamente l'esecuzione pratica delle norme del particolare regime, senza intaccarne la sua vera essenza.
Ciò premesso, le richieste di questa Amministrazione si uniformano a quanto è stabilito dalla legge doganale e si concretano nella esenzione dai diritti doganali previsti dall'articolo 7 della legge doganale stessa e cioè: dazi di importazione e quelli di esportazione, imposte di fabbricazione e relative sovrimposte e diritti erariali di consumo ed ogni altra imposta e sovrimposta di consumo a favore dello Stato, diritti di monopolio, IGE, diritti amministrativi.
Pertanto, prego codesto On. Ministero di favorirmi in proposito un cortese cenno di assicurazione e di intesa, che servirà naturalmente di base per la formulazione del disegno di legge per l'attuazione della zona franca.
Con ossequio. - Il Presidente".
Questo è quanto è stato da noi fatto presso il Ministero delle Finanze.
Io ho voluto leggervi prima quei due o tre punti della relazione dell'ex Assessore all'Industria e Commercio, Geom. Pareyson, perché al sottoscritto è stato costantemente risposto, in quella sede, quello che è stato risposto nel 1948 all'Assessore Geom. Pareyson.
Dirò di più; ad un certo momento, ci è stato detto: "Voi avete pienamente ragione sull'art. 14, e nessuno potrà contestarvi la legalità delle vostre richieste; però non c'è la volontà da parte del Governo di concedervi questa zona franca e voi avete una sola cosa da fare: o rinunciare a certe prerogative che vi vengono dall'articolo 14 dello Statuto, e allora potremo metterci d'accordo; altrimenti vi resta soltanto la possibilità del ricorso alla Corte Costituzionale".
Ora, Signori Consiglieri, nel 1952-53, quando trattavamo questo problema, la Corte Costituzionale non c'era ancora, perché, se vi ricordate, è stata istituita soltanto nel 1956.
È per questo che nel fare le consegne dell'Amministrazione uscente all'Amministrazione entrante, nel dicembre 1954, il sottoscritto ha fatto stendere un verbale di consegna che è stato firmato dal sottoscritto, quale Assessore all'Industria e Commercio uscente, e dal Dr. Marchiando, quale Assessore entrante.
In detto verbale si legge:
"Il giorno 11 dicembre 1954 l'Assessore uscente, Pietro Fosson, ha consegnato all'Assessore entrante, Dr. Michele Marchiando, i seguenti fascicoli relativi alle principali pratiche svolte fino a questa data dall'Assessorato all'Industria e Commercio.
1 - Zona franca e contingentamento:
a) trattative pratiche - periodo gennaio 1946 - aprile 1949 - come ricevuta in consegna nel 1949 dal Geom. Pareyson;
b) trattative pratiche - periodo giugno 1949 - novembre 1954, riguardanti, in particolare, l'applicazione della legge 3-8-1949, n. 323, (che è quella dei contingenti);
c) disegno di legge ministeriale per l'attuazione dell'art. 14 dello Statuto (avuto in via riservata nel 1952);
d) relazione e disegno di legge elaborato dall'Assessorato Industria e Commercio per l'attuazione della zona franca della Valle di Aosta, concessa dall'art, 14 della Legge costituzionale 26-2-1948 (i principi di detto disegno di legge sono stati comunicati al Ministero delle Finanze con lettere firmate dal Presidente della Giunta, in data 23-11-1953 e in data 31-12-1952. - Omissis".
Non sto a leggervi il resto, che non ci interessa in questo momento.
Ho voluto ricordare quanto sopra ai Consiglieri, affinché siano informati che tutte le Amministrazioni che si sono succedute alla Regione, dal 1946 ad oggi, e, cioè, da quella presieduta dal compianto Prof. Chabod, a quelle presiedute dall'Avv. Caveri, dall'Avv. Bondaz e dall'Avv. Marcoz, che è la Giunta attuale, tutte si sono interessate del problema della zona franca.
Sarebbe, quindi, veramente ora di sgomberare il terreno da tutte le polemiche che si sono fatte su questo argomento.
Io ho voluto soltanto ristabilire la verità dei fatti informandovi sui precedenti, perché questi precedenti possano essere utili al Consiglio attuale. per sapere quanto si è fatto in questi 13 anni per ottenere la zona franca.
Non l'abbiamo ancora ottenuta, purtroppo, e oggi siamo tutti d'accordo di non accettare il progetto governativo così come è stato formulato.
Io mi auguro che il progetto di disegno di legge che sarà approvato dal Consiglio ottenga l'unanimità di consensi, sebbene non mi faccia troppe illusioni, - scusate se sono pessimista -, che anche con l'unanimità il problema non arriverà a buon fine molto presto.
Non intendevo fare polemica, ma ho voluto fare queste precisazioni per controbattere a quanto scritto sulla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge governativo ed a cui il presidente della Giunta, Marcoz, aveva già così brillantemente risposto.
Ho pensato che fosse bene esporvi queste poche considerazioni.".
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Si dà atto che, alle ore diciannove e minuti venti il Presidente, FILLIETROZ, sospende la seduta e rinvia la continuazione della discussione dell'argomento all'adunanza di domani, fissata per le ore nove.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(G. Fillietroz)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(A. Chabod)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(A. Brero)