Oggetto del Consiglio n. 134 del 26 luglio 1963 - Verbale

OGGETTO N. 134/63 - MODIFICA E COMPLETAMENTO DELLE VIGENTI NORME REGIONALI PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LA COSTRUZIONE DI TETTI IN ARDESIA E DI BALCONI IN LEGNO LAVORATO.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modifica e completamento delle vigenti norme regionali per la concessione di sussidi per la costruzione di tetti in ardesia e di balconi in legno lavorato, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 luglio 1963:

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Con deliberazione n. 80, in data 27 maggio 1963, il Consiglio regionale approvava nuove norme per la concessione di sussidi per la costruzione di tetti in ardesia e di balconi in legno lavorato.

In merito al precitato provvedimento deliberativo il sig. Presidente della Commissione di Coordinamento, con lettera n. 1362 di prot., in data 19 giugno 1963, ha comunicato quanto segue:

"Con deliberazione all'oggetto distinta, codesto Consiglio regionale, nel determinare, agli articoli 1, 2, 3 e 4, il diritto potenziale a sussidi da parte di Enti, Istituzioni, Cooperative, Consorzi e privati, per la costruzione o ricostruzione di tetti in ardesia e di balconi in legno lavorato (con l'osservanza delle norme previste dagli articoli 3, 6, 7 e 8) ha, con l'articolo 5, determinato vari casi di esclusione.

Ad evitare prevedibili incertezze, da parte della Giunta regionale, alla quale è stata delegata la potestà delle concessioni ad evitare pure che siano, eventualmente, seguiti criteri diversi, e variabili nella valutazione delle esclusioni, questa Commissione di Coordinamento reputa opportuno segnalare la necessità di completare il provvedimento consiliare in esame, fissando in maniera certa ed inderogabile, le caratteristiche dei "grandi alberghi", "dei grandi alpeggi" e "delle grandi case" che escludano in maniera assoluta la concessione di sussidi (ad esempio: numero dei vani e servizi accessori, estensione degli alpeggi, caratteri delle grandi case, ecc.)".

In relazione a, quanto sopra, è stato predisposto l'allegato nuovo testo di norme per la concessione dei sussidi regionali di cui si tratta.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale; a parziale modificazione di quanto già stabilito con la deliberazione consiliare n. 80 in data 27 maggio 1963;

Deliberi

di stabilire che per le domande di sussidio pervenute dopo il 1° giugno 1963, la concessione dei sussidi per la costruzione dì tetti in ardesia e di balconi in legno lavorato sia approvata in base alle seguenti nuove norme e misure: "SEGUE testo nuove norme e misure, riportato in calce al provvedimento deliberativo)

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Il Presidente del Consiglio, FILLIETROZ, avendo constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione del provvedimento.

IL CONSIGLIO

richiamato il proprio provvedimento deliberativo n. 80, in data 27 maggio 1963, ed a parziale modificazione di quanto già stabilito con il provvedimento medesimo;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventitré);

DELIBERA

di stabilire che, per le domande di sussidio pervenute dopo il 10 giugno 1963, la concessione dei sussidi per la costruzione di tetti in ardesia e di balconi in legno lavorato sia approvata in base alle seguenti nuove norme e misure:

1°) l'Amministrazione regionale può concedere ad Enti, a Istituzioni, a Cooperative, a Consorzi e a privati (con esclusione delle Società industriali e immobiliari) che costruiscano o ricostruiscano interamente a nuovo dei tetti con ardesie novelle, sussidi nella misura di Lire 750 al mq. per le case rurali e di Lire 500 per le altre. Il calcolo dei metri quadrati è fatto sul tetto, a lavoro ultimato;

2°) i sussidi di cui al precedente punto 1°) sono aumentati di Lire 3 il mq. per ogni Km. di distanza della casa dal deposito delle ardesia e di Lire 100 il mq. per ogni Km. di trasporto con mulo dalla strada o dal deposito alla casa, sempre che detto deposito si trovi, in ogni caso, nel territorio della Valle d'Aosta. Qualora il deposito delle ardesie si trovi fuori del territorio della Valle d'Aosta si computerà la distanza della casa dal confine territoriale fra i Comuni di Pont St. Martin e Carema sulla strada statale (confine territoriale della Regione).

I richiedenti devono dimostrare la provenienza delle ardesie utilizzate;

3°) l'Amministrazione regionale può concedere ad Enti, a Istituzioni, a Cooperative, a Consorzi e a privati (con esclusione delle Società, industriali e immobiliari) che costruiscano o ricostruiscano dei balconi in legno lavorato, compreso il pavimento, sussidi nella misura di Lire 2.500 il ml.

Il disegno di questi balconi deve essere approvato dalla Soprintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta;

4°) l'Amministrazione regionale può inoltre concedere sussidi in misura di Lire 1.500 il ml. a favore di. Enti, Istituzioni, Cooperative, Consorzi e privati (con esclusione delle Società industriali e immobiliari) che costruiscano apposite balaustre (ringhiere) in legno per i propri balconi;

5°) i sussidi di cui sopra non possono essere concessi per gli alberghi, le case rurali e gli alpeggi, costruiti o ricostruiti, peri quali già siano concessi sussidi da parte dello Stato o della Regione;

6°) i sussidi sono negati ai richiedenti che non abbiano seguito le prescrizioni o i suggerimenti delle Commissioni edilizie nella esecuzione delle costruzioni;

7°) la misura dei sussidi è stabilita dalla Giunta regionale con provvedimenti definitivi;

8°) le domande per ottenere i sussidi di cui ai precedenti capoversi devono essere presentate, possibilmente, prima dell'inizio dei lavori, corredate da progetto o disegno della costruzione se si tratta di nuovo fabbricato;

Le domande di sussidio devono essere indirizzate alla Soprintendenza regionale delle Antichità e Belle Arti.

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