Oggetto del Consiglio n. 133 del 26 luglio 1963 - Verbale
OGGETTO N. 133/63 - RINNOVAZIONE-PROROGA, CON MODIFICAZIONI, DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA REGIONE E L'AERO CLUB DELLA VALLE D'AOSTA PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO REGIONALE DI AOSTA. - APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE - DELEGA ALLA GIUNTA.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di rinnovazione-proroga, con modificazioni, della Convenzione stipulata tra la Regione e l'Aero Club della Valle d'Aosta per la gestione dell'Aeroporto regionale di Aosta, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 luglio 1963:
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In data 17 maggio 1963 è scaduta la Convenzione stipulata in data 17.5.1960 tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e l'Aero Club della Valle d'Aosta per la gestione dell'Aeroporto regionale di Aosta, Convenzione il cui testo era stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 42 in data 7.4.1960.
Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione-proroga, con modificazioni varie, della menzionata Convenzione, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
di approvare e di autorizzare la stipulazione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e l'Aero Club della Valle d'Aosta di una Convenzione per la gestione dell'Aeroporto regionale di Aosta, durante il triennio 1963/1965, come da bozza sotto riportata, delegando alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della Convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di Convenzione sotto riportata, nonché per l'applicazione delle clausole della convenzione e per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione delle spese relative, entro i limiti di spesa annuali previsti, sugli appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 1963/1964, 1964/1965 e 1965/1966.
(SEGUE: bozza della stipulanda convenzione riportata in calce al provvedimento).
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Il Presidente del Consiglio, FILLIETROZ, avendo constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione del provvedimento.
IL CONSIGLIO
richiamate le deliberazioni consiliari n. 138 del 31.10.1957 e n. 42 del 7.4.1960;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventitré);
DELIBERA
di approvare e di autorizzare la stipulazione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e l'Aero Club della Valle d'Aosta di una convenzione per la gestione dell'Aeroporto regionale di Aosta, durante il triennio 1963/1965, come da bozza sotto riportata, delegando alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di convenzione sotto riportata, nonché per l'applicazione delle clausole della convenzione e per l'approvazione, il finanziamento e la liquidazione delle spese relative, entro i limiti di spesa annuali previsti, sugli appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 1963/1964, 1964/1965 e 1965/1966.
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SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E L'AERO CLUB VALLE D'AOSTA PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO REGIONALE, DI AOSTA
Premesso che......(Omissis)
fra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e l'Aero Club della Valle d'Aosta si conviene e si stipula quanto segue:
1°) la Regione Autonoma Valle d'Aosta proroga per un triennio, a decorrere dal 18.5.1963, la cessione in gestione all'Aero Club Valle d'Aosta dell'Aeroporto regionale di Aosta, con le sue dotazioni, impianti ed attrezzature.
2°) La Regione provvederà alla manutenzione straordinaria ed all'eventuale miglioramento dell'Aeroporto e degli impianti aeroportuali di sua proprietà.
3°) L'Aero Club assume la responsabilità della gestione, della manutenzione ordinaria e dell'efficienza tecnica dell'aeroporto e dei relativi impianti nonché la responsabilità generale dell'apertura dell'aeroporto al traffico aereo-turistico secondo le leggi e le disposizioni in vigore.
4°) l'Aero Club dovrà controllare opportunamente il volo nell'area aeroportuale e attuare le disposizioni che saranno impartite dai competenti organi aeronautici e dalla Regione per l'uso dell'aeroporto e dei relativi impianti.
5°) L'Aero Club dovrà, inoltre, curare affinché il turismo aereo nella Valle d'Aosta abbia il massimo sviluppo e dovrà promuovere, a tale scopo, le iniziative del caso che debbono essere previamente concordate con l'Amministrazione regionale.
6°) La Presidenza dell'Aero Club provvederà a quanto di sua competenza per la gestione dell'aeroporto mediante la sua organizzazione ed il suo personale specializzato e ne risponderà verso la Regione. L'assunzione in servizio e il licenziamento di personale da parte dell'Aero Club Valle d'Aosta sono subordinati al nulla osta dell'Amministrazione regionale.
7°) I proventi dell'esercizio aeroportuale e degli impianti di proprietà della Regione (tasse di atterraggio e soste; affitti di gestione particolare, proventi di Corsi di addestramento e di volo a motore e a vela, ecc.) saranno introitati dall'Aero Club.
L'Aero Club darà alla Regione rendiconti bimestrali delle entrate e delle spese di gestione dell'aeroporto e dei relativi impianti.
L'aereo "Aermacchi L.60" di proprietà regionale, sarà impiegato per l'effettuazione di voli turistici e di interesse dell'Amministrazione regionale seconde le disposizioni impartite dall'Assessorato regionale per il Turismo e con gestione (entrate e spese) separata e per conto della Regione a cura del predetto Assessorato. Per l'impiego dell'aereo "Aermacchi L.60" il personale addetto all'aeroporto osserverà le disposizioni dell'Assessorato regionale per il Turismo verso il quale sarà responsabile dell'uso e della manutenzione dell'aereo stesso.
8°) All'approvvigionamento e alla distribuzione del carburante e lubrificante nell'aeroporto provvederà direttamente l'Aero Club che stipulerà convenzioni particolari con le Società fornitrici e che sarà responsabile circa le modalità di uso e di distribuzione di tale materiale, specie di quello avente facilitazioni doganali.
Si dà atto che la Regione ha provveduto inizialmente e una volta tanto alla spesa per il primo approvvigionamento del pieno di carburante del serbatoio aeroportuale, al fine di assicurare la necessaria giacenza di carburante.
9°) La Regione - che ha già eseguito le opere murarie relative alla installazione delle aviorimesse concesse dal Ministero Difesa Aeronautica per il ricovero dei veli voli dell'Aero Club,- provvederà alla manutenzione straordinaria delle aviorimesse stesse.
L'Aero Club provvederà alla manutenzione ordinaria ed al pagamento del canone di affitto erariale nonché alla copertura assicurativa delle aviorimesse, come richiesto dal Ministero competente.
10°) In relazione ai compiti di gestione assunti e per lo svolgimento della sua attività aerea, l'Aero Club utilizzerà i locali della palazzina aeroportuale per uso di uffici, di magazzini e di residenza del personale addetto ai servizi aeroportuali.
Di dà atto che la palazzina è stata consegnata all'Aero Club arredata e pronta all'uso per uffici e servizi.
11°) Gli impianti fissi e mobili, le attrezzature e gli arredamenti aeroportuali saranno dati in consegna, con apposito verbale di consistenza e di consegna, all'Aero Club che dovrà utilizzarli per la cura del buon padre di famiglia e sarà responsabile della loro efficienza e manutenzione, salvo il normale deperimento per l'uso.
12°) A titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria e di gestione normale dell'aeroporto e degli impianti aeroportuali, la Regione corrisponderà all'Aero Club un contributo annuo regionale in misura da stabilirsi, di anno in anno, dalla Giunta regionale entro i limiti di spese annue degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e da liquidarsi anche in più ratei, previo controllo del consuntivo documentato delle spese e delle entrate annue di gestione dell'aeroporto.
Saranno escluse dal computo delle spese ammissibili a contributo annuo regionale le spese che non si riferiscono alla gestione normale dell'aeroporto, quali: le spese per corsi di pilotaggio a pagamento e per l'addestramento di piloti al volo a motore e a vela; le spese di rappresentanza e di ospitalità dell'Aero Club e altre analoghe spese per iniziative e attività particolari proprie dell'aero club e non riferentisi alla gestione normale dell'aeroporto regionale.
Il materiale e le attrezzature dell'aeroporto acquistati dall'Aero Club con il sovvenzionamento della Regione rimarranno di proprietà dell'Amministrazione regionale.
13°) A prescindere dall'esistenza o meno di incarichi di gestione, l'Aero Club potrà svolgere la propria attività di volo sull'aeroporto regionale di Aosta secondo le sue norme statutarie e le attribuzioni riconosciutegli dal Ministero Difesa Aeronautica, utilizzando gli impianti e le attrezzature aeroportuali senza alcun particolare onere, in conformità alle norme vigenti in materia di utilizzazioni aeroportuali.
14°) La Regione resta esonerata da ogni responsabilità per eventuali infortuni che si verifichino nell'area del campo di aviazione.
L'Aero Club si impegna, a tal fine, a contrarre polizze di assicurazione contro gli infortuni di ogni genere e per danni a terzi connessi con la gestione dell'aeroporto.
15°) Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si intendono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di aeroporti.
La Regione si riserva la facoltà di controllare l'adempimento degli obblighi assunti dall'Aero Club per la gestione ed il buon funzionamento dell'aeroporto regionale.
Per quanto concerne i rapporti tra la Regione e l'Aero Club Valle d'Aosta per l'esecuzione della presente convenzione, l'Aero Club stesso tratterà direttamente con l'Assessore regionale al Turismo, quale rappresentante incaricato della Regione per il controllo della gestione dell'Aeroporto di Aosta.
16°) La presente convenzione scade di pieno diritto al 17 maggio 1966.
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