Oggetto del Consiglio n. 135 del 26 luglio 1963 - Verbale
OGGETTO N. 135/63 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE GUIDE, DEI PORTATORI ALPINI, DEI MASTRI DI SCI, DEGLI AIUTO MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI IN VALLE D'AOSTA.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge. regionale modificativo-sostitutivo della legge regionale 28 settembre 1961 n. 2 recante norme, sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai. Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 26 luglio 1963:
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Con legge regionale 28.9.1951, n. 2, furono approvate norme sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta.
La Corte Costituzionale ha affermato, con sentenza in data 17-29/3/1961 la incostituzionalità di talune disposizioni della predetta legge regionale, come da allegato avviso dispositivo di sentenza:
CORTE COSTITUZIONALE
Pubblicazione, a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale sulla legge regionale della Valle d'Aosta 28.9.1951, n. 2 e degli articoli 1 e 3 del D.L.C.P.S. 1° aprile 1947 n. 218, promosso con ordinanza 28 aprile 1960 del Tribunale di Aosta.
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Aosta del 28 aprile 1960 sulla legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947 n. 218: "Ordinamento delle professioni di guida alpina, di portatore alpino, di maestro di sci nella circoscrizione della Valle d'Aosta", in riferimento all'art. 2, lett. u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
b) dichiara, in riferimento agli articolo 4, 41 e 120 della Costituzione, la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni di legge della Regione della Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuti maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta: art. 4, primo comma, nella parte in cui si dispone che l'iscrizione nel ruolo regionale si effettua per il tramite delle società locali e dell'Unione Valdostana guide e maestri di sci; art. 4, secondo comma; art. 10, lett. b, lett. E, nella parte in cui si richiede la buona conoscenza della lingua francese, e lett. g, art. 14;
c) dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della stessa legge regionale: art. 2, quarto e quinto comma; art. 3, nella parte in cui richiama le disposizioni illegittime dell'art. 2; art. 8; art. 9, secondo comma; art. 11, terzo comma; art. 12, in quanto impone la presentazione delle domande di autorizzazione per il tramite delle società locali o dell'Unione valdostana; art. 13, nella parte in cui richiama l'art. 8.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1961.
Seguono le firme
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 1961.
Il Cancelliere Capo - F.to: A. Ceccarelli.
Si ravvisa, pertanto, la opportunità di modificare le norme di detta legge regionale, anche in relazione alle accertate nuove necessità.
Si propone, pertanto che il Consiglio regionale
Approvi
l'allegato disegno di legge modificativo-sostitutivo della citata legge regionale 28.9.1951 n. 2."
(Segue testo del disegno di legge regionale riportato in calce al presente provvedimento)
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Il Presidente della Giunta, MARCOZ, commenta la sentenza della Corte Costituzionale la quale, nella sua severità, ha imposto la revisione delle norme regionali in materia di ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto maestri di sci e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta.
Su richiesta del Consigliere Dujany, dà poi lettura delle lettere pervenute all'Assessorato Turismo da parte di varie Associazioni di maestri di sci e guide alpine della Valle d'Aosta, che si sono favorevolmente pronunciate per l'approvazione del disegno di legge di cui si tratta, nel testo che ora viene presentato al Consiglio.
Intervengono poi i Consiglieri BERTHOD e l'Assessore alla Pubblica Istruzione, ANDRIONE, per criticare l'operato della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il richiamo all'obbligo della conoscenza della lingua francese.
Il Consigliere TREVES lamenta il fatto che, sul disegno di legge in questione, non sia stato sentito il parere della Commissione consiliare per il Turismo.
Il Consigliere PALMAS riconosce, in linea di diritto, che la Corte Costituzionale ha giustamente riconosciuto illegittime le disposizioni che imponevano l'obbligo di essere iscritti ad una corporazione per poter esercitare il mestiere di guida alpina o maestro di sci. Critica però l'operato della Corte stessa la quale ha dichiarato incostituzionali numerose altre disposizioni legislative per le quali non erano state sollevate questioni di illegittimità.
Ricorda poi che il Consiglio regionale non deve considerare queste decisioni negative del supremo organo costituzionale, come preclusive. Sarebbe molto grave se il Consiglio rimanesse, inerte. Anzi il Consiglio deve continuare nella sua attività, traendo benefici insegnamenti dalla giurisprudenza costituzionale, lasciando poi alla Corte il compito di sindacare sull'eventuale illegittimità delle disposizioni.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, su richiesta del Consigliere Trèves, comunica i nominativi degli avvocati che hanno rappresentato la Regione dinanzi alla Corte Costituzionale.
I Consiglieri BORDON e DUJANY esprimono delle perplessità sul disegno di legge che, a loro avviso, non è sufficiente per dare una soluzione definitiva allo spinoso problema. Meglio sarebbe stato sentire al riguardo anche la Commissione Turismo, la quale, forse, avrebbe potuto fornire qualche suggerimento per rendere più organico il provvedimento.
Ritengono, infine, opportuno che il Consiglio insista sull'obbligatorietà della conoscenza della lingua francese.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, pur riconoscendo l'importanza e la validità del bilinguismo, ritiene che, insistendo sull'obbligatorietà della conoscenza della lingua francese, si andrebbe incontro ad una nuova decisione negativa della Corte, per contrasto con l'articolo 120 della Costituzione.
Dopo alcuni brevi interventi dei Consiglieri Dujany e Palmas, il Presidente, FILLIETROZ, accertato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge di cui si tratta.
Si dà atto che il Consiglio procede all'esame e all'approvazione, con votazione per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge in discussione.
Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
Si dà atto che gli articoli dall'uno al 10 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli, con dieci votazioni separate, e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciotto).
Articolo 11
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, propone di emendare il terzo comma, sostituendo le parole: "...di cui al precedente articolo 10..." con le parole: "...di cui ai precedenti articoli 9 e 10...".
Si dà atto che il Consiglio approva, con due votazioni separate, all'unanimità, sia l'emendamento che il testo, così emendato, dell'articolo 11 (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).
Articoli 12, 13, 14 e 15
Si dà atto che gli articoli dal 12 al 15 sono approvati, con quattro separate votazioni, all'unanimità e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove).
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri signori AILLON, BARONE e VALLINO, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: venti;
- Voti favorevoli: diciannove;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale recante norme sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto maestri di sci, e delle Scuole di sci in Valle d'Aosta.
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ...: ORDINAMENTO DELLE GUIDE, DEI PORTATORI ALPINI, DEI MAESTRI DI SCI, DEGLI AIUTO MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La disciplina e l'organizzazione delle guide e portatori, dei maestri ed aiuto maestri di sci stabilmente esercenti in Valle d'Aosta è affidata all'Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti che, a tal fine, si avvale dell'Unione valdostana guide e maestri di sci e delle Società locali di guide e di maestri di sci alla stessa affiliate e riconosciute a' termini della presente legge.
Art. 2
L'Unione valdostana guide e maestri di sci è posta sotto la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti: il suo Statuto e il suo regolamento sono approvati dalla Giunta regionale.
L'Unione valdostana guide e maestri di sci coordina l'attività delle Società locali riconosciute e vigila direttamente sui professionisti esercenti nei centri minori in cui non esistono Società.
Cura, in particolare, la preparazione tecnica e culturale sia delle guide che dei maestri di sci, organizzando, da sola o di intesa con il CAI e con la FISI, i corsi od esami obbligatori per l'accertamento della idoneità tecnica o gli eventuali corsi di perfezionamento, valendosi, ove occorra, anche di istruttori ed esaminatori non esercenti in Valle d'Aosta.
Art. 3
Possono essere riconosciute dalla Giunta regionale, quali organizzazioni decentrate dell'Unione valdostana guide e maestri di sci, Società locali di guide o di maestri di sci incaricate di collaborare con l'Unione valdostana al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2.
Le Società locali riconosciute debbono, in particolare, organizzare e disciplinare il servizio delle spedizioni di soccorso dei lavori a rifugi alpini e ad altre opere alpine.
In ciascun centro alpino non potrà essere riconosciuta che una sola Società di guide e portatori ed una sola Società di maestri di sci, aiuto maestri di sci e relativa Scuola di sci. Detta Società dovrà rispondere agli scopi e ai requisiti precisati negli articoli precedenti.
Art. 4
Le guide, i portatori, i maestri ed aiuto maestri di sci non possono esercitare stabilmente la loro professione in Valle d'Aosta se non previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti e conseguente iscrizione nel ruolo regionale.
Art. 5
Gli iscritti ad una Società locale riconosciuta di guide o maestri di sci prestano servizio seguendo l'ordine del ruolo esposto nell'Ufficio del Capo Guida o del Direttore della Scuola.
Ogni alpinista o sciatore ha, però, facoltà di scegliere liberamente la guida, il portatore, il maestro di sci o l'aiuto maestro di sci di sua preferenza; il professionista impegnato in tal modo deve dare sollecita notizia dell'impegno al Capo Guida od al Direttore di scuola e perde il suo turno nel ruolo di ciascun Ufficio, in ragione di un turno per tutti gli impegni direttamente assunti, sia a tariffa che a tempo, in Italia o all'estero, prima che si presenti il turno immediatamente successivo.
Art. 6
La guida, il portatore, il maestro di sci od aiuto maestro di sci che, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, non intende di accettare il suo turno, lo perde.
I maestri di sci od aiuto maestri di sci sono, comunque, tenuti, anche se impegnati direttamente da clienti di loro personale di fiducia, a partecipare ai corsi di lezioni collettive, sempre quando il loro impegno non comporti trasferimento dalla sede della propria scuola in altre Regioni alpine, italiane o estere.
Art. 7
Le salite si distinguono in salite di primo ordine e in salite di secondo ordine.
I regolamenti delle Società locali riconosciute precisano, per le rispettive zone, quali salite debbano considerarsi di prime ordine.
Qualora non vi siano Società locali riconosciute, provvede direttamente l'Unione guide e maestri di sci.
Nelle salite di primo ordine le guide non possono portare nella propria cordata più di due clienti e in quelle di secondo ordine più di quattro clienti.
Nelle salite di primo ordine le guide possono assumere il comando di una comitiva fino ad un massimo di sei clienti, purché della comitiva stessa facciano almeno parte un portatore se i clienti siano tre o quattro, e due portatori se i clienti siano cinque o sei.
Alle comitive sociali organizzate da sezioni di Club Alpini o di Società alpinistiche similari, italiane ed estere, è data facoltà di assumere anche una sola guida per la condotta di ascensioni sociali. In tal caso la guida ha, però, la sola responsabilità degli alpinisti legati alla sua cordata.
I portatori possono funzionare da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi:
a) quando facciano parte di una cordata condotta da una guida o da un accademico italiano od estero e siano invitati a ciò dalla guida o dall'accademico;
b) quando siano a capo di una cordata che faccia parte di una comitiva condotta da una guida.
E' data facoltà alle Società locali riconosciute di prescrivere che per determinate ascensioni la guida od il portatore non possa accompagnare più di un cliente.
Le Società locali riconosciute di guide e maestri di sci concorderanno, per ciascuna zona, quali salite e percorsi possono essere compiuti da maestri di sci senza l'assistenza di una guida.
Non raggiungendosi un accordo; la questione sarà decisa dall'Unione valdostana guide e maestri di sci.
Le disposizioni dei precedenti commi e quelle esecutive dei regolamenti locali sono obbligatorie non solo per i professionisti stabilmente esercenti in quella determinata zona, ma anche per tutti quegli altri che in essa dovessero esercitare, provenendo con i loro clienti da altre zone, sia della Valle d'Aosta che di altre regioni
Art. 8
I regolamenti delle società locali riconosciute di guide e di maestri di sci debbono essere approvati, ove già non lo siano, dalla maggioranza dei tre quinti dei soci di ciascuna Società e non possono, comunque, contenere disposizioni contrastanti con quelle della presente legge regionale e delle eventuali norme integrativi.
Art. 9
Per la concessone dell'autorizzazione all'esercizio stabile della professione di guida, portatore, Maestro di sci e Aiuto maestro di sci in Valle d'Aosta si richiede:
a) cittadinanza italiana;
b) buona conoscenza della zona di esercizio abituale della professione;
c) idoneità fisica e capacità tecnica;
d) non aver riportate condanna per delitto infamante e tenere buona condotta in genere;
e) licenza elementare;
f) età di 18 anni compiuti per i portatori ed aiuto maestri di sci; di 21 anni per i maestri di sci; di 25 anni per le guide.
Art. 10
Per le guide, i portatori, i maestri di sci ed aiuto maestri di sci già esercenti stabilmente in Valle d'Aosta alla data della promulgazione della presente legge regionale, l'idoneità tecnica sarà desunta dai certificati del CAI e dalla FISI.
Per le nuove ammissioni o promozioni è, invece, obbligatoria la frequenza dei corsi ed il superamento degli appositi esami teorico-pratici, il cui certificato di esito dovrà essere allegato a ciascuna domanda.
Art. 11
Le domande per la concessione dell'autorizzazione annuale all'esercizio delle professioni alpine debbono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente, all'Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti, con la documentazione obbligatoria, dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 (comma secondo) e gli eventuali altri titoli, facoltativi, di studi o di merito professionale.
L'autorizzazione viene concessa tenendo conto delle esigenze di ciascun centro alpino, possibilmente a richiedenti originari della Regione Valle d'Aosta o che conoscano la lingua francese.
Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 non dà diritto alla concessione dell'autorizzazione che potrà, in ogni caso, essere revocata per motivi disciplinari o per gravi mancanze professionali.
Contro la mancata concessione e contro la revoca dell'autorizzazione, che debbono essere motivate, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento di carattere definitivo.
Art. 12
L'esercizio saltuario delle professione da parte di guide, portatori, maestri di sci e aiuto maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto ad autorizzazione dell'Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti, ma soltanto alla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7.
L'apertura di corsi e di scuole di sci e di alpinismo, anche solo stagionali e, in genere, la sistemazione in Valle d'Aosta, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti ed invito a recarvisi, costituisce, invece, esercizio stabile soggetto a tutte le disposizioni della presente legge regionale.
Art. 13
Le guide, i portatori, i maestri di sci ed aiuto maestri di sci non iscritti ad una Società locale dipendono direttamente dall'Unione valdostana guide e maestri di sci ma debbono osservare le disposizioni delle Società locali riconosciute relative al servizio delle spedizioni di soccorso e dei lavori a rifugi alpini e ad altre opere alpine.
Art. 14
La legge regionale 28 settembre 1951 n. 2, sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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