Oggetto del Consiglio n. 85 del 28 giugno 1961 - Verbale
OGGETTO N. 85/61 - CORRESPONSIONE DI INDENNITA FORFETTARIA MENSILE DI TRASFERTA AI CAPI CANTONIERI IN SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di corresponsione di una indennità forfettaria mensile di trasferta ai capi cantonieri in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con deliberazione n. 31, in data 20-3-1959 e n. 26 in data 4-3-1960 il Consiglio regionale stabiliva di concedere, rispettivamente, agli autisti ed ai vigili sanitari, per i servizi prestati fuori sede, una indennità fissa forfettaria mensile di lorde Lire 20.954, pari a nette Lire 20.000.
I sopracitati provvedimenti deliberativi vennero assunti ai sensi dell'articolo 186 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Amministrazione regionale approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3, articolo in cui è stabilito, tra l'altro, che ai controllori zootecnici, ai vigili sanitari, ai capi cantonieri e agli autisti, qualora non pernottino fuori sede, compete il solo rimborso delle spese vive di viaggio e vitto che non possono, in ogni caso, superare l'ammontare della normale indennità giornaliera di missione, salvo che il Consiglio stabilisca di liquidare indennità forfettarie".
I quattro capi cantonieri attualmente in servizio presso l'Amministrazione regionale hanno richiesto che sia stabilita anche nei loro confronti, in analogia a quanto già deliberato per gli autisti ed i vigili sanitari, la corresponsione di una indennità mensile forfettaria di trasferta.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglia regionale
Deliberi
1) di corrispondere, a decorrere dal 1 luglio 1961, ai quattro capi cantonieri in servizio presso l'Amministrazione regionale una indennità forfettaria fissa mensile di trasferta di Lire 20.000 (ventimila) nette, pari a lorde Lire 20.954 (ventimilanovecentocinquantaquattro);
2) di approvare la relativa spesa mensile, prevista in complessive Lire 83.816 (ottantatremila ottocentosedici) lorde, da imputare al capitolo dei bilanci preventivi della Regione per i futuri esercizi finanziari corrispondenti al capitolo 61 del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Spese per la manutenzione strade regionali - salari e indennità ai cantonieri, capi cantonieri ecc."
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Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in discussione, pone ai voti per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, COLOMBO;
veduto l'articolo 186 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvato con legge regionale 28-7-1956, n. 3;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trenta);
DELIBERA
1) di corrispondere, a decorrere dal 1° luglio 1961, ai quattro capi cantonieri in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale una indennità forfettaria fissa mensile di trasferta di Lire 20.000 (ventimila) nette, pari a lorde Lire 20.954 (ventimilanovecentocinquantaquattro);
2) di approvare la relativa spesa mensile, prevista in complessive Lire 83.816 (ottantatremilaottocentosedici ) lorde, da imputare al capitolo dei bilanci preventivi della Regione per i futuri esercizi finanziari corrispondenti al capitolo 61 del bilancio per il corrente esercizio finanziario prossimo, al capitolo 62 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962): "Spese per la manutenzione strade regionali - salari e indennità ai cantonieri, capi cantonieri ecc.".
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