Oggetto del Consiglio n. 151 del 27 luglio 1963 - Verbale
OGGETTO N. 151/63 - CONFERMA DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 17 APPROVATO NELL'ADUNANZA CONSILIARE DEL 15 GIUGNO 1963 (PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO N. 113) E RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA A FAVORE DEGLI INVALIDI IRRECUPERABILI.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di conferma del disegno di legge regionale n. 17 approvato nell'adunanza consiliare del 15 giugno 1963 (provvedimento legislativo n. 113), recante norme per l'assistenza a favore degli invalidi irrecuperabili, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri:
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Il Consiglio regionale nell'adunanza del 15 giugno 1963 (con provvedimento legislativo n. 113) ha approvato un disegno di legge regionale n. 17 recante norme per l'assistenza a favore degli invalidi irrecuperabili.
Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera 16 1uglio 1963, prot. n. 2300, ha restituito non vistato il suddetto disegno di legge regionale facendo presente quanto segue:
"Ai sensi del quarto comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, rinvio a codesto Consiglio regionale l'unito disegno di legge di cui all'oggetto, atteso che la potestà legislativa della Regione in materia di assistenza pubblica, consente, ai sensi dell'articolo 3, lettera i) del predetto Statuto, la emanazione di norma di integrazione e d'attuazione delle leggi della Repubblica, mentre il provvedimento in esame introduce una nuova for ma di assistenza, che non trova riscontro-nella legislazione nazionale".
In merito al rilievo di cui sopra devesi far presente quanto segue:
Questa Regione, a' sensi dell'articolo 3 del suo Statuto speciale, può emanare norme legislative di integrazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti del precedente articolo 2, in materia di assistenza e beneficenza pubblica e di previdenza e assicurazioni sociali.
L'assistenza agli invalidi, - sancita dall'articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana -, è prevista e disciplinata, sotto varie forme, da numerose norme e provvidenze - di leggi dello Stato rispetto alle quali le norme del disegno di legge regionale in esame sono da considerarsi quali norme e provvidenze di integrazione.
Si riporta il testo dell'articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, che dispone testualmente:
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera".
Come già detto, oltre alla soprariportata norma costituzionale, che ha sostanzialmente valore programmatico, vi sono numerose norme di leggi dello Stato che prevedono e disciplinano varie forme di assistenza agli invalidi o inabili al lavoro.
Si citano il R.D. 19.11.1889, n. 6335, sul ricovero degli inabili al lavoro, e la legge 17 luglio 1890, n. 6972 che disponeva (all'articolo 55), in ordine alla concentrazione nelle Congregazioni di Carità delle istituzioni elemosiniere, l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine ad uno dei seguenti scopi:
"a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;
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f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro quando ne sia manifesta la necessità derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia".
La materia dell'assistenza agli invalidi è stata anche disciplinata dagli articoli 154 e 155 del vigente T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, dal relativo regolamento di esecuzione (artt. 277, 279, 284 e 298) approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e dal R.D. 19 novembre 1889 n. 6535.
Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza. Per i fanciulli in istato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e sul funzionamento del Tribunale dei minorenni.
Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro - e che non abbiano mezzi di sussistenza, né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare - quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, sono ricoverate con provvedimento del Prefetto in un Istituto di assistenza o beneficenza.
Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso. Quando il Comune e le Istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato (articolo 154 T.U. leggi di P.S.; articolo 18 D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968).
Si cita anche l'articolo 60 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, con il quale è riconosciuto il diritto alla pensione quando sia accertata la invalidità permanente e generica dell'assicurato.
Con varie norme di legge risulta poi sancito nella legislazione italiana il diritto agli assegni familiari per i figli e familiari maggiorenni permanentemente inabili al lavoro ed a carico del lavoratore.
Si citano, ad esempio, le seguenti norme di legge:
- Legge 22.11.1962, n. 1646 - Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro:
Art. 7 - 4° comma
"Il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti".
- Legge 11.4.1955, n. 379 - Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche degli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro:
Art. 40 - 2° comma
"Gli orfani maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro e in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni".
- Legge 15.2.1958, n. 46 - Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato: Art. 12 - ultimo comma:
"La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, conventi a carico dell'impiegato".
- R.D.L. 14.4.1939, n. 636 - Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria:
Art. 2 - primo comma
"L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità."
Art. 10
"Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o men tale, a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della metà, per gli impiegati.
La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma.
Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827".
- R.D. 17.8.1935, n. 1765 - Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali:
Art. 21
"Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1° - un'indennità giornaliera per la inabilità temporanea;
2° - una rendita per la inabilità permanente;
3° - una rendita ai superstiti in caso di morte;
4° - le cure mediche e chirurgiche;
5° - la fornitura degli apparecchi di protesi".
Art. 24, sostituito dall'art. 5 della legge 19.1.1963, n. 15 - primo comma
"Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro".
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Con legge 3 giugno 1937, n. 847 è stato istituito in ogni Comune l'Ente Comunale di Assistenza.
Esso ha lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità.
Considerato che vi sono numerose leggi dello Stato recanti varie forme di assistenza a favore degli inabili, dovrebbe la Regione, a norma dell'art. 3 dello Statuto regionale, poter emanare norme legislative di integrazione in materia.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
confermi
la approvazione del disegno di legge regionale n. 17 già approvato nell'adunanza del 15 giugno 1963 e recante norme per la assistenza a favore degli invalidi irrecuperabili".
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Il Presidente, FILLIETROZ, avendo constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, sulla proposta di conferma di approvazione del disegno di legge regionale n. 17, recante norme per l'assistenza a favore degli invalidi irrecuperabili, approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 15 giugno 1963.
Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e VALLINO, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione dichiara che il Consiglio regionale ha confermato - senza alcuna modificazione e ai fini dell'ultimo coma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta - l'approvazione del disegno di legge regionale n. 17, già approvato dal Consiglio nell'adunanza del 15 giugno 1963 (provvedimento legislativo n. 113) e recante norme per l'assistenza a favore degli invalidi irrecuperabili.
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