Oggetto del Consiglio n. 76 del 14 giugno 1961 - Verbale
OGGETTO N. 76/61 - SUBCONCESSIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA FORZA E LUCE, DI AOSTA, DI DERIVARE ACQUA DAL TORRENTE ARTANAVAZ, IN COMUNE DI GIGNOD, PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, di derivare acqua dal torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, per produzione di energia elettrica.
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla relazione trasmessa loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1961 (quale allegato all'oggetto n. 13) nonché sulla relazione suppletiva trasmessa in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:
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Con deliberazione n. 28 in data 8 aprile 1961, il Consiglio regionale stabilì di rinviare ad una successiva adunanza ogni decisione circa la proposta di subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, di derivare acqua dal torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, per produzione di energia elettrica.
Il rinvio era stato approvato per il riesame delle norme del disciplinare di subconcessione concernente la tutela dell'eventuale diritto di acqua per uso domestico, richiesto per antico diritto, dal Consorzio Irriguo "Ru Bourgeois".
La Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici ha esaminato la questione nell'adunanza del 22 maggio 1961, - con l'assistenza dell'Ing. Mosti Alfredo, Direttore dell'Ufficio Acque e Miniere, e dell'Ing. Torrione Annibale, consulente tecnico della Commissione -, e ha proposto di inserire la seguente nuova clausola alla fine ed in prosecuzione del quarto comma dell'art. 7 dello schema di disciplinare, già trasmesso ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1961 (allegato all'oggetto n. 13):
"..., esclusa la eventuale competenza d'acqua per gli usi domestici richiesta, per antico diritto, dal Consorzio Ru Bourgeois e che potrà essere riconosciuta, oppure respinta, dall'emittendo Decreto di riconoscimento in base al disposto della legge 18-10-1942, n. 1434".
Con domanda in data 16-1-1955, corredata dal relativo progetto pari data, a firma Ing. Lino Binel, la Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, ha chiesto di derivare acqua dal torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, nella misura max di mod. 19,87 e media di moduli 11,36, per produrre col salto utile di mt. 100,55 la potenza nominale media di Kw 1136 x 100,55 / 102 = Kw 1119,87 con restituzione, ancora in Comune di Gignod, o direttamente al torrente Artanavaz, ovvero al canale di carico della centrale di Signayes del Consorzio Elettrico del Buthier, derivato dal torrente Artanavaz in località Condemine, del Comune di Gignod.
Istruttoria
L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 4 in data 3-8-1955, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 in data 30-7-1955, e non ha dato luogo alla presentazione di domande concorrenti.
Con ordinanza n. 46 in data 13-5-1957 del Presidente della Giunta regionale - pro tempore - è stata disposta la pubblicazione della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 3 giugno 1957, e la affissione di una copia della stessa ordinanza, per il medesimo periodo, all'Albo pretorio dei Comuni interessati di Gignod e di Allain.
Copia dell'ordinanza è stata comunicata al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici; al Ministero della Difesa Esercito - Ispettorato dell'Arma del Genio; al Magistrato del Po, di Parma; all'Ufficio Demanio della 1a Zona Aerea Territoriale, di Milano; all'Ufficio del Genio Civile, di Aosta; alla Sezione Idrografica del Po, di Torino; ai Canali Demaniali Cavour, di Torino; all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Autonoma della Valle d'Aosta; al Consorzio Irriguo "Ru Bourgeois", di Gignod e al Consorzio Elettrico del Buthier.
La pubblicazione è avvenuta regolarmente presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e anche presso i Comuni di Gignod e di Allain, come risulta dai relativi referti apposti in calce all'ordinanza.
All'infuori dell'Amministrazione dei Canali Demaniali e del Presidente del Consorzio "Ru Bourgeois" che hanno fatto delle osservazioni, il primo con foglio 11-7-1957 n. 2701/T/31, il secondo con il memoriale 14-6-1957, non sono state fatte opposizioni all'accoglimento della domanda della Cooperativa Forza e Luce di Aosta.
La visita locale di istruttoria, così come era stato stabilito nell'ordinanza, ha avuto luogo il giorno 4 luglio 1957, con ritrovo alle ore 10 presso il Comune di Gignod.
Alla visita sono intervenuti i Signori:
- Geom. Zalera Giulio, in rappresentanza del Magistrato del Po, di Parma;
- Dott. Ing. Moscati Carlo e Dott. Ing. Bruschi Guido, dell'Ufficio Idrografico del Po, di Torino;
- Geom. Mercatelli Aldo, della Direzione Lavori del Genio Militare, di Torino;
- Geom. Callegari Giuseppe, dell'Ufficio del Genio Civile, di Aosta;
- Sig. Prince Emilio, Presidente del Consorzio Irriguo "Ru Bourgeois";
- Sig. Camos Cesare, Presidente della Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, assistito dal Consigliere Sig. Martin Perolino Giovanni e dal segretario Sig. Chietto Cesare;
- Dott. Ing. Mosti Alfredo, Direttore dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, assistito dal Geom. Gonrad Michele, dello stesso Ufficio.
Durante la visita, come risulta dal relativo verbale, i convenuti hanno rinunciato alla ricognizione dei luoghi perché cogniti ed il Geom. Mercatelli Aldo, nell'interesse della Direzione Lavori del Genio Militare, ha fatto presentare che il benestare dell'Amministrazione Militare all'accoglimento della domanda di istruttoria resta subordinato all'esame del progetto esecutivo.
Consistenza delle opere progettate
Sul torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, esiste una antica derivazione d'acqua a scopo irriguo del Consorzio Irriguo "Ru Bourgeois", la cui domanda per riconoscimento dell'antico diritto di derivazione, presentata il 22 dicembre 1923 all'Ufficio del Genio Civile di Torino, poi Ufficio del Genio Civile di Aosta, è stata registrata al n. 2170. Secondo la domanda, la competenza della derivazione è di moduli 6 ed il comprensorio irriguo è di ettari 571.00.00. La domanda trovasi in corso di istruttoria presso il detto Ufficio del Genio Civile di Aosta.
La Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, previ accordi con il Consorzio "Ru Bourgeois", previe opportune rettifiche alle opere di presa e di derivazione ha previsto di avvalersi delle opere di presa e di canalizzazione del canale del Consorzio, costruendo un canale unico di derivazione, con dimensioni atte a trasportare anche la competenza del canale del Consorzio stesso, restituendo poi le acque, dopo l'utilizzazione nella centrale, o al torrente Artanavaz ovvero al canale dell'impianto di Signayes del Consorzio Elettrico del Buthier, derivato dal torrente Artanavaz in località Condemine del Comune di Gignod.
Le opere di presa, secondo il progetto allegato alla domanda, consistono nello sbarramento del torrente Artanavaz mediante traversa in calcestruzzo della complessiva lunghezza di mt. 9,30, e rivestita di bolognini in pietra, a profilo curvilineo, munito di robusti taglioni a monte ed a valle. La diga, il cui ciglio sfiorante lungo metri 7,00 è a quota 1.060,65 e la cui platea a valle è a quota 1.057,75 è provvista in sua sponda destra di scaricatore di fondo, munita di paratoia di luce metri 1,50. In fregio alla sponda destra del torrente due luci di presa, di mt. 1,00 x 1,20 caduna, e opportune paratoie consentono di derivare le acque dell'Artanavaz e di immetterle in una vasca di calma, a forma irregolare, munita al suo estremo in sponda sinistra, di opportuno scaricatore di mt. 1,00 di larghezza, manovrabile a mezzo di paratoia azionabile a mano, con funzioni anche di disabbiatore.
Dalla vasca di calma, attraverso apposita griglia, le acque passano nel canale derivatore munito nel suo primo tratto, in sponda sinistra, di uno sfioratore della lunghezza di mt. 10,00 con ciglio sfiorante a quota 1.060,45, dal quale le acque che sfiorano, mediante canale a forte pendenza, vengono ricondotte al torrente.
Subito a valle dello sfioratore il canale derivatore in muratura coperto, della luce di mt. 1,00 x 1,78 con sponde verticali, si svolge in sponda destra del torrente, per uno sviluppo di circa 950 metri, fino a pervenire alla vasca di carico dell'impianto della superficie media di metri 9,00 x 4,00 e della capacità di circa 114 mc. Da questa vasca, provvista di sfioratore di metri 5,20 di lunghezza e di scarico di fondo, le acque di competenza del Consorzio "Ru Bourgeois" vengono inviate al relativo canale, mentre le acque restanti, attraverso apposita luce di metri 1,20 passano in un adiacente pozzo di mt. 2,20 x 3,35 x 3,50 dal quale si diparte la condotta forzata dell'impianto, costituita da un'unica tubazione in lamiera saldata del raggio di mm. 500 e dello sviluppo di 180 metri. La condotta forzata è munita alla partenza di una valvola a farfalla automatica ed all'arrivo di una saracinesca. Dalla condotta forzata le acque sono condotte ad alimentare il macchinario della centrale costituito da due gruppi generatori. formati ognuno da una turbina Francis accoppiata ad un alternatore trifase della potenza di 1300 KW A.
Dopo l'utilizzazione nella centrale le acque possono, indifferentemente, essere restituite al torrente Artanavaz ovvero al canale del Consorzio Idroelettrico del Buthier, derivato dal torrente Artanavaz in località Condemine, del Comune di Gignod, per uso dell'impianto idroelettrico di Signayes di detto Consorzio.
ESAME DELLE OPPOSIZIONI
a) Esposto 11 luglio 1957 n. 2701/Sez. T/pos. 31 della Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour.
Con questo esposto l'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour fa presente che, qualora la utilizzazione chiesta dalla Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, venisse fatta attuando degli svasi, essa non potrebbe essere accordata se non prescrivendo nel disciplinare particolari norme atte ad impedire eventuali alterazioni al regolare deflusso ed al naturale regime del torrente Artanavaz e del fiume Dora Baltea, prescrivendo in tal caso i necessari apparecchi di controllo.
Poiché l'utilizzazione prevista dalla Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, si effettuerà senza bisogno di svasi, non occorre prescrivere nel disciplinare le condizioni richieste.
b) Esposto 14-6-1957 del Consorzio "Ru Bourgeois".
Con questo esposto il Presidente del Consorzio, mentre dichiara di rilasciare il nulla osta di competenza per il rilascio della subconcessione chiesta dalla Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, subordina però tale nulla osta alla salvaguardia dei diritti del Consorzio "Ru Bourgeois" costituiti dall'antico diritto di derivare dal torrente Artanavaz moduli 6 (litri/sec seicento) di acqua ad uso irriguo.
Accertato all'Ufficio del Genio Civile di Aosta che effettivamente il Consorzio Ru Bourgeois ha diritto di derivare, per antico titolo, dal torrente Artanavaz sei moduli d'acqua per irrigare 571 ettari di terreni siti in Comune di Gignod, la richiesta di cui sopra, fatta dal Consorzio a tutela dei propri diritti di acqua, è legittima e, di conseguenza, se ne è dato atto nel disciplinare di subconcessione mediante opportuna clausola.
Durante la visita di istruttoria, come risulta dal relativo verbale, il Geom. Mercatelli Aldo, nell'interesse della Direzione Lavori del Genio Militare, ha dichiarato che l'Autorità Militare rilascerà il benestare all'accoglimento della domanda del Consorzio solo dopo che sarà stato preso in esame il progetto esecutivo dell'impianto.
Ritenuto, in seguito a tale dichiarazione, che insorge l'obbligo, da parte della Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, di presentare all'Autorità Militare il progetto esecutivo dell'impianto, si è imposto tale obbligo con la relativa clausola nel disciplinare di subconcessione.
Portata - Salto - Potenza dell'impianto
La Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, ha indicato in moduli 19,87 la massima portata da derivare dal torrente Artanavaz, comprensiva della portata di mod. 6,00 di spettanza del canale "Ru Bourgeois". Detraendo, pertanto, questa portata dalla portata max, la Cooperativa ha indicato in moduli 13,87 la massima portata che può utilizzare l'impianto. A questa portata massima, che sarebbe solo derivabile per 5 mesi dell'anno, corrisponderebbe una portata media di moduli 11,36.
La Sezione Idrografica del Po, di Torino, nella sua relazione idrologica in data 16-12-1959 si è avvalsa per la determinazione della portata, della stazione di misura delle portate costituita sull'Artanavaz a St. Oyen sin dal 1952 ed ha fatto il raffronto delle portate fra il bacino chiuso a St. Oyen e quello chiuso alla presa della derivazione in oggetto. Ha così calcolato che l'impianto può derivare per giorni 70 nell'anno una portata max di mc/sec 2.000 cui corrisponde, al netto della portata di mc/sec 0,600 da lasciare defluire da aprile a settembre, a favore del canale Bourgeois, una portata media annua di mc/sec 1,396.
Essendo di mt. 100,55 la caduta dell'impianto, la sua potenza nominale media risulta di:
Kw 1.396 x 100,55 / 102 = Kw 1.377
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso favorevolmente per il rilascio della subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, con voto del 24-6-1960 n. 1295, ravvisando però l'opportunità di sopprimere la seguente clausola del secondo comma dell'art. 7 del disciplinare di subconcessione: "Per tutte le controversie, concernenti l'occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, prima di ricorrere alle leggi vigenti in materia, si impegna di accettare, qualora la cosa venga richiesta da uno o più proprietari interessati, il giudizio, secondo equità, di apposita Commissione di tre membri, dei quali uno designato dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta, uno dalla Giunta regionale ed uno dal Presidente del Tribunale di Aosta".
La Commissione Consiliare Permanente per i Lavori Pubblici, nella riunione del 23-2-1961, ha deliberato di proporre al Consiglio regionale di mantenere la clausola di cui sopra, modificata, però, nel modo seguente:
"Per tutte le controversie, concernenti la occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, prima di ricorrere alle leggi vigenti in materia di espropriazioni, dovrà esplicare ogni amichevole sforzo per giungere ad accordi con i proprietari dei terreni da espropriare. In caso di mancato accordo le parti potranno adire ad una apposita Commissione arbitrale, costituita da tre membri, in funzione di amichevoli compositori, dei quali due designati dalle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta".
Si propone pertanto, che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di subconcedere alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, con sede ad Aosta, di derivare dal torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, mod. medi 13,95 di acqua per produrre, sul salto di metri 100,55, la potenza nominale media di Kw. 1377.
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta.
3) di approvare quanto sopra proposto dalla Commissione Consiliare Permanente per i Lavori Pubblici in merito alle osservazioni fatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto 24 giugno 1960 n. 1295.
4) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:
a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale (Cassa di Risparmio di Torino, Di-pendenza di Aosta) della somma di L. 451.656, pari a mezza annualità del canone di L. 903.312, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, viene ad assumere per effetto della subconcessione;
b) il versamento presso la suddetta Tesoreria dell'annuo canone di L. 903.312, ai sensi e nei termini fissati dall'art. 11 del disciplinare, da introitare agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci degli esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere".
c) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a termini e per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del Testo Unico di leggi 11-12-1933 n. 1775 e della legge 21-1-1949 n. 8, della somma di lire 22.583, da introitare al citato capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
d) il versamento, presso la suddetta Tesoreria, a disposizione dell'Amministrazione regionale - Ufficio Acque e Miniere -, della somma di L. 50.000 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione, somma da introitare al capitolo 54 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese di istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere.
(OMISSIS: Segue disciplinare di subconcessione, riportato in calce al deliberato).
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Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;
richiamata la propria deliberazione n. 28 in data 8 aprile 1961;
concordando sulla proposta formulata dalla Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici per quanto riguarda la questione della riserva d'acqua per usi domestici;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro);
DELIBERA
1) di subconcedere alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, con sede ad Aosta, di derivare dal torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, mod. medi 13,95 di acqua per produrre, sul salto di metri 100,55, la potenza nominale media di kw 1377;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta;
3) di approvare quanto sopra proposto dalla Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici in merito alle osservazioni fatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto 24 giugno 1960 n. 1295;
4) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:
a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale (Cassa di Risparmio di Torino, Dipendenza di Aosta) della somma di Lire 451.656, pari a mezza annualità del canone di Lire 903.312, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, viene ad assumere per effetto della subconcessione;
b) il versamento presso la suddetta Tesoreria dell'annuo canone di Lire 903.312, ai sensi e nei termini fissati dall'art. 11 del disciplinare, da introitare agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci degli esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere".
c) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a termini e per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del Testo Unico di leggi 11-12-1933 n. 1775 e della legge 21-1-1949 n. 8, della somma di Lire 22.583, da introitare al citato capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
d) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a disposizione dell'Amministrazione regionale - Ufficio Acque e Miniere -, della somma di Lire 50.000 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione, somma da introitare al capitolo 54 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato ai LL.PP.
Ufficio Acque e Miniere
Rep. n.
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, per produzione di energia elettrica, chiesta dalla Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, con domanda 16 giugno 1955.
Articolo 1
QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE
La quantità d'acqua da derivare dalla sponda destra del torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, in corrispondenza della presa dell'esistente canale irriguo "Ru Bourgeois", potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 20,00 (litri secondo duemila) risultando la quantità media pari a moduli 13,96 (litri secondo mille trecento novantasei).
L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica di una centralina sita a valle della località Condemine, del Comune di Gignod.
Articolo 2
DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE
Il dislivello del pelo d'acqua tra la quota 1060,65 del ciglio della diga di presa e la restituzione alla quota 959,15 sarà di metri 101,50.
Articolo 3
DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE
Il dislivello fra il pelo morto delle acque della camera di carico a quota 1059,70 ed il pelo morto sotto il macchinario a quota 959,15 sarà di mt. 100,55.
In conseguenza, la potenza nominale media dell'impianto, in base alla quale è da stabilirsi il canone, sarà pari a
kw 1396 x 100,55 / 102 = kw 1377.
Articolo 4
LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA
Le opere di presa dell'acqua dal torrente Artanavaz consisteranno nello sbarramento del torrente, per tutta la sua ampiezza, con una traversa in calcestruzzo di cemento a profilo curvilineo, con ciglio a quota 1060,55, provvista in destra di uno scaricatore di fondo dalla luce di mt. 1,50.
Tali opere dovranno essere attuate di massima, in conformità al progetto bollato in data 16 giugno 1955, a firma Ing. Lino Binel, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo, da presentarsi a norma del successivo articolo 8 e che saranno riconosciute ammissibili.
Articolo 5
REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Affinché la portata di acqua stabilita nel disciplinare di subconcessione non abbia ad essere superata e non entri nella derivazione una quantità d'acqua maggiore di quella subconcessa, - di moduli 20 -, si dovrà costruire, in sponda sinistra del canale derivatore, subito dopo la vasca di calma, alla presa, lo sfioratore previsto, di lunghezza non inferiore ai metri 15, il cui ciglio sfiorante dovrà avere altezza tale dal fondo da consentire il deflusso, lungo di esso, di tutta la portata eccedente quella di subconcessione.
Le caratteristiche di detto sfioratore dovranno risultare da appositi disegni illustrativi, da presentarsi unitamente al calcolo di esso sfioratore, all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, con la presentazione del progetto esecutivo dell'impianto di cui al successivo articolo otto.
Articolo 6
CANALI DI CARICO E DI SCARICO
Il canale di carico con fondo e spalle in calcestruzzo, della sezione di mt. 1,00 x 1,78 avrà uno sviluppo di metri 950 e si svolgerà in sponda destra del torrente Artanavaz seguendo il percorso dell'attuale esistente canale "Ru Bourgeois" del Consorzio irriguo omonimo.
Dopo l'utilizzazione nella centrale, le acque dell'impianto, verranno immesse mediante opportuno canale in muratura di mt. 1,00 x 1,25 in una vasca, pure in muratura, dalla quale potranno poi essere avviate o direttamente al torrente Artanavaz, ovvero al canale che da questi viene derivato dal Consorzio Elettrico Buthier per il servizio dell'impianto di Signayes.
Tanto le opere del canale di carico, quanto quelle del canale di scarico, dovranno essere costruite secondo le modalità risultanti dal progetto richiamato nel precedente articolo 4, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili col progetto esecutivo, avvertendo che si dovranno prendere tutte le precauzioni necessarie, che saranno eventualmente indicate dall'Amministrazione regionale, per impedire la infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.
Articolo 7
GARANZIE DA OSSERVARSI
Saranno eseguite e mantenute, a carico della Ditta subconcessionaria Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del torrente Artanavaz, tutte attinenti alla rilascianda subconcessione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.
La Ditta subconcessionaria è obbligata a provvedere, a propria cura e spese, a termine dell'art. 45 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque, a soddisfare al fabbisogno delle utenze costituite nel tratto del torrente Artanavaz interessato dalla utilizzazione idroelettrica di cui è questione.
In particolare, deve soddisfare la competenza del canale irriguo "Ru Bourgeois", del Consorzio omonimo, che viene fissata durante il periodo annuale irriguo dal 1° aprile al 30 settembre, di moduli 6 (litri secondo seicento), in via del tutto provvisoria, salva ed impregiudicata rimanendo ogni determinazione sulla relativa domanda di riconoscimento e quindi sulla legittimità della derivazione e sulla sua competenza idrica.
Durante il restante periodo dell'anno, cioè dal 1° ottobre sino al 31 marzo, tutta la competenza d'acqua derivata dal torrente Artanavaz, come precisato nel precedente articolo 1, dovrà essere scaricata, dopo l'utilizzazione, allo stesso torrente Artanavaz ovvero al canale che il Consorzio Elettrico del Buthier già deriva dall'Artanavaz ad uso del proprio impianto di Signayes, esclusa l'eventuale competenza d'acqua per gli usi domestici richiesta, per antico diritto, dal Consorzio Ru Bourgeois e che potrà essere riconosciuta, oppure respinta, dall'emettendo decreto di riconoscimento in base al disposto della legge 18-10-1942, n. 1434.
Nell'interesse dell'Autorità Militare, ai fini del rilascio del benestare dell'accoglimento della domanda di subconcessione, la Ditta subconcessionaria è tenuta a presentare alla Direzione Lavori del Genio Militare, per l'opportuno esame, il progetto esecutivo dell'impianto.
Nell'interesse idrografico, ai fini del controllo delle portate utilizzate, la Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta dovrà installare nel canale di scarico dell'impianto uno stramazzo, non rigurgitato, munito di idrometrografo. Inoltre, dovrà collocare nei pressi della propria centralina, ovvero in altra località adatta, un apparecchio pluviografico, del tipo Ufficio Idrografico del Po, inviando poi settimanalmente i relativi diagrammi alla Sezione Idrografica del Po, di Torino.
Per tutte le controversie, concernenti la occupazione temporanea e permanente di immobili, la costituzione di servitù o la determinazione delle relative indennità, la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, prima di ricorrere alle leggi vigenti in materia di espropriazione, dovrà esplicare ogni amichevole sforzo per giungere ad accordi con i proprietari dei terreni da espropriare. In caso di mancato accordo, le parti potranno adire ad una apposita Commissione arbitrale, costituita da tre membri, in funzione di amichevoli compositori, dei quali due designati dalle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta.
Per la sistemazione dei materiali di risulta, provenienti dalla esecuzione dei lavori, la Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, dovrà provvedere affinché il loro deposito o discariche inconsulte non nuocciano all'estetica del paesaggio, ovvero possano essere causa di franamenti pericolosi per i terzi e per le colture ed opere soggiacenti.
La Ditta subconcessionaria dovrà, inoltre, collocare all'edificio di presa dell'impianto, alla vasca di carico e sul canale di scarico, opportuni capisaldi riferiti al livello massimo cui poter riferire in ogni momento il livello delle acque.
Articolo 8
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER L'INIZIO E LA ULTIMAZIONE DEGLI ESPROPRI E DEI LAVORI
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà:
a) presentare all'Ufficio Acque e Miniere dell'Amministrazione regionale il progetto esecutivo delle opere di derivazione entro mesi otto dalla data di notifica del Decreto di subconcessione. Il progetto dovrà contenere i disegni dello sfioratore da costruire alla presa del canale derivatore, come detto al precedente articolo 5, unitamente al relativo calcolo;
b) iniziare le espropriazioni entro mesi 10 dalla data di notifica di cui alla lettera c);
c) condurre a termine le espropriazioni nel termine di mesi 24 a decorrere dalla data di notifica di cui alla lettera a);
d) iniziare con adatta organizzazione entro mesi 18 dalla data di notifica di cui alla lettera a) i lavori di costruzione della derivazione, dando preavviso all'Ufficio predetto del giorno fissato per l'inizio;
e) condurre a termine i lavori entro mesi 36 dalla data di notifica di cui alla lettera a).
L'eventuale proroga di alcuni dei suddetti termini non comporta proroga della data di decorrenza del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo articolo 11, e cioè dalla data assegnata per la ultimazione dei lavori.
Ultimati i lavori, la Ditta subconcessionaria dovrà comunque darne immediato avviso all'Ufficio Acque e Miniere della Regione.
Articolo 9
COLLAUDO E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA
Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, ove non vi siano eccezioni contrarie, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione ovvero la sua continuazione, a seconda dei casi, dandone cenno nel relativo certificato. Qualora detto Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori, o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza di tale esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.
Entro mesi uno dalla data di approvazione del collaudo, la Ditta, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, dovrà utilizzare l'acqua subconcessa.
Articolo 10
DURATA DELLA SUBCONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione, trattandosi di grande derivazione, è accordata per un periodo di anni 60, successivi e continui, decorrenti dalla data del Decreto di subconcessione.
Articolo 11
CANONE
La Ditta subconcessionaria corrisponderà all'Amministrazione regionale, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato con il presente disciplinare per la ultimazione dei lavori, sulla potenza nominale media dell'impianto di kw. 1377, come detto al precedente articolo 3, l'annuo canone di L. 903.312, in ragione di L. 656 per kw, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinunzia a' sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18-10-1942 n. 1434. Detto canone potrà però essere modificato, con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione ad eventuali variazioni della potenza motrice, tanto risultante dal progetto esecutivo, come da accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo.
Al riguardo, e per un periodo di anni quattro dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, con l'ausilio dell'Ufficio Idrografico del Po, di Torino, avrà facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, con spese a carico della Ditta subconcessionaria, nonché di esercitare un controllo regolare e periodico dell'impianto, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'articolo 17 del regolamento sulle acque 14-8-1920 n. 1285.
Conseguentemente, il subconcessionario sarà tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dagli Uffici medesimi saranno richiesti, ed a permetter loro e favorire il libero accesso all'impianto subconcesso.
Qualora l'impianto entri in funzione, totale e parziale, prima del termine stabilito, il canone corrispondente alla utilizzazione decorrerà dalla data di entrata in funzione totale o parziale dell'impianto.
Articolo 12
PAGAMENTI E DEPOSITI
All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:
a) il versamento alla Tesoreria della Regione, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, della somma di L. 451.656, pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 11, come da quietanza n. in data , a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa;
b) il versamento presso la stessa Tesoreria della somma di L. 22.583, come da quietanza n. in data , pari ad un quarantesimo del canone fissato al precedente articolo 11, a termini dell'art. 7, comma secondo, del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 sulle acque;
c) il versamento presso la stessa Tesoreria di L. 50.000 come da quietanza n. in data , per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della subconcessione.
Restano poi a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copie dei disegni, di atti, di stampe ecc.
Articolo 13
SOVRACANONE DI CUI ALLA LEGGE 27-12-1953 N. 959
La Società subconcessionaria, Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, è tenuta alla osservanza della legge 27-12-1953 n. 959, integrata con la legge 30-12-1959 n. 1254, poiché la derivazione ha opere di presa entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea, delimitato con D.M. 14-12-1954 n. 7041, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955.
Articolo 14
SOVRACANONE ANNUO A FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA REGIONE
La Ditta subconcessionaria dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta ed ai Comuni rivieraschi di Allain e di Gignod,- compresi tra il punto dove praticamente ha termine il rigurgito, a monte della presa, ed il punto di restituzione,- il canone annuo che il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, potrà stabilire a loro favore, con proprio decreto, fino a L. 436 per ogni kw nominale subconcesso.
Tale canone annuo è da stabilire in applicazione della legge 4 dicembre 1956 n. 1377 sostitutiva dell'art. 53 del T.U. di legge 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici.
Articolo 15
RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, è tenuta alla osservanza completa di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con il R.D. 11-12-1933 n. 1775 e successive disposizioni delle relative norme regolamentari, della legge 7-12-1942 n. 1745 sulla unificazione delle frequenze, delle leggi emesse dalla Regione in materia di acque pubbliche, di tutte le altre norme legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria e la sicurezza pubblica.
Articolo 16
DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge, la subconcessionaria Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, elegge il proprio domicilio ad Aosta.
La Ditta subconcessionaria che accetta
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