Oggetto del Consiglio n. 168 del 9 settembre 1963 - Verbale

OGGETTO N. 168/63 - TORRENTE ARTANAVAZ - APPROVAZIONE DI VARIANTI, PRESENTATE IN SEDE DI PROGETTO ESECUTIVO, PER LA SUBCONCESSIONE D'ACQUA PER USO DI FORZA MOTRICE ASSENTITA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA FORZA E LUCE DI AOSTA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 389 IN DATA 14 DICEMBRE 1961.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di approvazione di varianti, presentate in sede di progetto esecutivo, per la sua subconcessione d'acqua, da derivare dal torrente Artanavaz per uso di forza motrice, assentita alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 389 in data 14 dicembre 1961, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 9 settembre 1963:

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Con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 389 in data 14.12.1961 è stato subconcesso alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, di derivare dal torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, moduli max 20 di acqua e medi moduli 13,96 per produrre, su un salto di mt. 100,55, la potenza nominale media di Kv 1377, con restituzione delle acque derivate, in alternativa, o nel torrente Artanavaz, ovvero nel canale di carico di un sottostante canale di derivazione d'acqua, per uso di forza motrice, derivato dallo stesso torrente Artanavaz dal Consorzio Elettrico Buthier (C.E.B.).

A termini dell'art. 8 del disciplinare di subconcessione, la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, ha presentato all'Amministrazione Regionale il progetto esecutivo, in data 30 gennaio 1962, delle opere oggetto della subconcessione, a firma Ing. Rusconi e Ravera, chiedendo con domanda in data 2.2.1962, accompagnativa del progetto, l'attuazione del progetto stesso che per altro presenta delle varianti rispetto al progetto di massima 16.6.1955 a firma dell'Ing. Lino Binel, che servì di base alla sub-concessione.

Tali varianti, che non modificano il punto di presa della derivazione dell'Artanavaz e neppure la sua portata, consistono:

- nello spostamento dalla sponda destra alla sponda sinistra, del canale derivatore che, pertanto, viene a svolgersi tutto quanto in territorio del Comune di Allain;

- nella restituzione delle acque direttamente ed esclusivamente al torrente Artanavaz, in sua sponda sinistra, in un punto però del torrente alquanto più a monte di quello già previsto dal progetto di massima;

- per effetto della restituzione come sopra modificata, anche il salto utile risulta modificato e, precisamente, risulta di mt. 97,09, anziché di mt.100,55, con una differenza in meno di metri 3,46.

L'Amministrazione regionale, ravvisata la non sostanzialità delle varianti ne ha riferito al Ministero dei Lavori Pubblici chiedendo il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito e proponendo, in caso di non sostanzialità delle varianti, che il progetto esecutivo fosse sottoposto a breve istruttoria, a termini dell'articolo 49 del Testo Unico sulle acque, al solo scopo degli accertamenti locali e della tutela degli interessi dei terzi.

Con voto del 16.3.1962 n. 543 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso favorevolmente circa la non sostanzialità delle varianti e circa la loro ammissione ad istruttoria con procedura abbreviata e, di conseguenza, l'Amministrazione regionale ha provveduto in merito con ordinanza del 2.5.1962 n. 57.

ISTRUTTORIA - Con detta ordinanza è stato disposto il deposito della domanda 2.2.1962 e del progetto esecutivo allegato 30.1.1962 presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, per la durata di giorni 15 successivi e continui, decorrenti dal 10 maggio 1962, ed è stata pure disposta la pubblicazione della stessa ordinanza all'Albo pretorio dei Comuni di Allain e di Gignod, interessati dalla derivazione, per lo stesso periodo di giorni quindici.

Copia dell'ordinanza è stata anche trasmessa alla Direzione Generale Acque del Ministero dei LL.PP.; alla Sezione Idrografica del Po, di Torino; al Comando Militare Territoriale, di Torino; alla Direzione del Demanio della I^ Zona Aerea Territoriale, di Milano; all'Amministrazione dei Canali Cavour, al Consorzio Elettrico Buthier, di Torino; alla Cooperativa Forza e Luce, di Gignod.

La pubblicazione è avvenuta regolarmente presso l'Ufficio Acque e Miniere dell'Amministrazione Regionale e presso i sopra ricordati Uffici comunali senza dare luogo ad ecce zioni.

Nessuna eccezione è stata sollevata durante la visita locale di istruttoria dagli Enti intervenuti alla medesima.

La visita locale, secondo quanto era stato disposto dalla ordinanza di istruttoria, ha avuto luogo il 13 giugno 1962 e alla stessa sono intervenuti i Signori:

- Dott. Perotta Giovanni, del Magistrato per il Po, di Torino - Dott. Ing. Maione Mario, dell'Ufficio del Genio Civile, di Aosta - Sig. Cesire Pasquale, Sindaco di Allain - Dott. Riccardo Formica, del Consorzio Elettrico Buthier - Geom. Breuvé Ernesto, Presidente della Cooperativa Forza e Luce, di Gignod, assistito dal Sig. Cheillon Ernesto.

- Sig. Marten Perolino, Presidente della Cooperativa Forza e Luce di Aosta, assistito dagli autori del progetto esecutivo, Ingg. Rusconi e Ravera, nonché dai Sigg. Chietto e Marzial, della stessa Cooperativa Forza e Luce di Aosta.

- Ing. Mosti Alfredo, Dirigente dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, assistito dal Geom. Michele Gonrad, dello stesso Ufficio.

Come già si è detto durante la visita locale non è stata fatta alcuna eccezione da parte degli intervenuti i quali, anzi, hanno anche dichiarato di rinunciare alla ricognizione dei luoghi interessati dal progetto esecutivo perché già a loro conoscenza.

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Consistenza delle varianti previste dal progetto esecutivo. -

Riguardano, come già si è accennato, le opere di presa, il canale derivatore ed il salto.

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Opere di presa. -

Sono ubicate nel torrente all'incirca nello stesso punto già previsto nel progetto di massima e sono costituite da una diga di sbarramento e dal castello vero e proprio di presa.

La diga di sbarramento, stabile, in calcestruzzo di cemento, a profilo curvilineo, tracimabile, si disparte dalla sponda destra e si protende in alveo per circa sei metri. Il suo ciglio è a quota 1070 e la soglia è a quota 1067,40.

Dall'estremità in alveo della diga, previo interposto canale scaricatore, si dipartono, fino ad attestarsi alla sponda sinistra del torrente, le opere di presa della derivazione costituite da 2 luci di mt. 1,50 caduna, aventi, come la diga, la soglia a quota 1067,40. Da queste due luci, regolate da opportune paratoie, le acque del torrente Artanavaz si immettono in una vasca di calma, della larghezza di mt. 4,00 e della lunghezza di mt. 26,00, provvista in sponda destra di uno sfioratore lungo mt. 15,00, con ciglio sfiorante a quota 1070,30 e di uno scaricatore e di fondo di mt. 1,50 di luce.

Dalla vasca di calma, mediante opportuna paratoia ed antistante griglia, le acque passano in un pozzetto di metri 2,00 x 2,00 x 5,45, che costituisce la camera di carico dell'impianto.

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Canale derivatore. -

Anziché a pelo libero, è in pressione, si svolge tutto in sponda sinistra, anziché in destra, ed è costituito da una condotta forzata in acciaio Mannesmann del diametro di 800 m/m che, dipartendosi dal pozzetto o camera di carico dell'impianto sopra ricordato, va a far capo, dopo uno sviluppo di metri 1284, alla centralina elettrica dell'impianto sita in sponda sinistra del torrente, a circa mt. 150 dalla diga di presa del Consorzio Elettrico Buthier.

Nella centralina le acque della condotta forzata vanno ad azionare due gruppi generatori, della complessiva potenza di KVA 1300, ognuno costituito da una turbina Francis accoppiata con alternatore trifase.

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Salto utile. -

E' minore di quello già previsto dal progetto di massima, che era di metri 100,55, per il fatto che la restituzione delle acque derivate, dopo l'utilizzazione, risulta spostata più a monte. Il salto è di mt. 97,09, calcolato tra la quota 1070 del pelo d'acqua nella camera di carico e la quota 972,91 del pelo d'acqua sotto le turbine.

In base al minore salto, la potenza nominale media dell'impianto, assoggettabile a canone è di:

1396 x 97,90 / 102 = Kv 1328,80

Si ha pertanto, una minore potenza di Kv (1377 - 1328) = 48,70.

Dopo l'utilizzazione, lo scarico dell'acqua avviene direttamente in sponda sinistra del torrente Artanavaz e non più, in alternativa, fra lo scarico in questo torrente ovvero nel canale derivatore dell'impianto idroelettrico Valpelline-Signayes, del Consorzio Elettrico del Buthier.

In base a quanto esposto, si rileva che il progetto esecutivo presentato non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica e che, anzi, esso rappresenta una soluzione più idonea di quella prevista dal progetto di massima per il fatto che le opere previste si svolgono tutte quante lungo la sponda sinistra del torrente Artanavaz che offre maggiori garanzie di stabilità e di sicurezza della sponda destra. E poiché la breve istruttoria esperita, ai fini del la tutela dei terzi, non ha dato luogo ad eccezioni di sorta, l'Ufficio Acque dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo e ne ha proposto l'attuazione sotto l'osservanza delle norme dell'allegato disciplinare suppletivo, che annulla e modifica alcuni articoli dell'originario disciplinare di subconcessione (9.11.1961 n. 1903 di repertorio) onde adeguarli alla nuova situazione creata dalla presentazione del progetto esecutivo.

Il Magistrato per il Po, con nota n. 4754/III in data 1.3.1963, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ad apportare le varianti alla subconcessione assentita con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 389 in data 14.12.1961.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto 17.5.1963 n. 925, ha pure espresso il parere che la domanda della Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta sia da accogliere.

Dello stesso parere è stata la Commissione consiliare di studio per i Lavori Pubblici, riunitasi in data 7.3.1963

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

DELIBERI

1°) di autorizzare la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, ad apportare le varianti, richieste in sede di presentazione di progetto esecutivo, alla subconcessione assentita con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 389 in data 14.12.1961, per derivazione d'acqua dal torrente Artanavaz per produzione di energia elettrica;

2°) di autorizzare l'emissione del relativo Decreto da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare suppletivo, modificativo del disciplinare originario 9.11.1961 n. 1903 di repertorio, da parte del legale rappresentante della Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta;

3°) di stabilire, come precisato nell'articolo 11 del disciplinare suppletivo, in Lire 1.743.385,60 il nuovo canone annuo da corrispondere all'Amministrazione Regionale, anticipatamente, di anno in anno, dalla subconcessionaria Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta.

(Segue disciplinare suppletivo di subconcessione, riportato in calce al provvedimento)

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Il Presidente del Consiglio FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione del provvedimento.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: venti);

DELIBERA

1°) di autorizzare la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, ad apportare le varianti, richieste in sede di presentazione di progetto esecutivo, alla subconcessione assentita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 389 in data 14.12.61, per derivazione di acqua del torrente Artanavaz per produzione di energia elettrica;

2°) di autorizzare l'emissione del relativo Decreto da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare suppletivo, modificative del disciplinare originario 9.11.1961 n. 1903 di repertorio, da parte del legale rappresentante della Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta;

3°) di stabilire, come precisato nell'articolo 11 del disciplinare suppletivo, in Lire 1.743.385,60 il nuovo canone annuo da corrispondere all'Amministrazione Regionale, anticipatamente, di anno in anno, dalla subconcessionaria Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Acque e Miniere

Disciplinare, suppletivo al disciplinare 9.11.1961 n. 1903, alla cui osservanza è vincolata l'autorizzazione ad eseguire il progetto esecutivo della subconcessione di derivazione dal torrente Artanavaz, data alla Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, con Decreto 14.12.1961 n. 389 del Presidente della Giunta Regionale.

Gli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 del disciplinare di subconcessione in data 9 novembre 1961 n. 1903, che regola la subconcessione della derivazione d'acqua dal torrente Artanavaz, assentita alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, con decreto 14 dicembre 1961 n. 389 del Presidente della Giunta Regionale, sono annullati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Articolo 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare -

La quantità d'acqua da derivare dalla sponda sinistra del torrente Artanavaz, in Comune di Allain, circa l'altezza della presa, in sponda destra da esso torrente, dell'esistente canale irriguo "Rû Bourgeois", potrà variare sino ad un massimo, eguale e non superiore, a moduli 20 (litri secondo duemila), risultando la quantità media pari a moduli 13,96 (litri secondo milletrecentonovantasei).

L'acqua verrà utilizzata per produzione di energia elettrica in località Ayez, del Comune di Allain.

Articolo 2

Dislivello del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione -

Il dislivello del pelo d'acqua, fra la quota 1070 del ciglio della diga di presa e la restituzione al torrente Artanavaz a quota 971,91, sarà di mt. 98,09.

Articolo 3

Dislivello e forza nominale in base alla quale è stabilito il canone -

Il dislivello fra il pelo d'acqua nella camera di carico, a quota 1070, ed il pelo d'acqua sotto il macchinario, a quota 972,91, sarà di metri 97,09.

In conseguenza, la potenza nominale media dell'impianto, in base alla quale è da stabilire il canone, sarà pari a

Kv 1396 x 97,09 / 102 = Kv 1328,80

Articolo 4

Luogo e modo di presa dell'acqua -

Le opere di presa dell'acqua dal torrente Artanavaz consisteranno:

a) nello sbarramento parziale dell'alveo, per circa 6 metri, con diga fissa, in calcestruzzo di cemento, tracimabile, avente la soglia a quota 1067,40 ed il ciglio sfiorante a quota 1070, provvista in sinistra di uno caricatore di fondo di mt. 1,50 di luce;

b) nella costruzione a fianco della diga ed in prosecuzione di essa, fino ad attestarsi alla sponda sinistra del torrente, dell'edificio derivatore costituito da due bocche di presa, ognuna di metri 1,50 di luce, - con soglia a quota 1067,40-, attraverso le quali le acque derivate passeranno in una vasca di calma e, quindi, in un pozzetto di carico da cui si dipartirà la condotta forzata dell'impianto.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità del progetto esecutivo 30 gennaio 1962, a firma degli Ingegneri Gaetano Rusconi e Giuseppe Ravera, progetto che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che potranno essere attuate in sede di esecuzione dei lavori e che saranno riconosciute ammissibili.

Articolo 5

Regolazione della portata -

Affinché la portata di cui all'articolo 1 non abbia ad essere superata e non entri nella derivazione una quantità d'acqua in misura superiore a mod. max 20, il ciglio della diga di presa sul torrente non dovrà superare la quota 1070 ed analoga quota dovrà avere il ciglio dello sfioratore, lungo mt. 15,00, del quale è prevista la costruzione, in destra della vasca di calma menzionata al precedente art. 4, dal progetto esecutivo degli Ingg. Rusconi e Ravera.

L'Amministrazione subconcedente si riserva, tuttavia, la facoltà di imporre ulteriori opere modulatrici qualora, in qualsiasi momento, ne ravvisasse la necessità.

In tal caso, le opere modulatrici dovranno risultare da progetto che la Ditta subconcessionaria resta obbligata a presentare all'Ufficio Regionale Acque e Miniere, a semplice invito di questo Ufficio, entro i termini di tempo che saranno all'uopo assegnati. L'esecuzione di dette opere, una volta approvate, dovrà poi avere luogo nel termine che l'Ufficio Regionale Acque e Miniere prescriverà.

Articolo 6

Canali di carico e di scarico -

Il canale di carico, in pressione, costituito da una condotta forzata in acciaio Mannesman del diametro di 800 millimetri, avrà un complessivo sviluppo di mt.1254 circa, tra il pozzetto di carico dell'impianto e la centralina dell'impianto stesso, e si svolgerà tutto quanto lungo la sponda sinistra del torrente Artanavaz.

Dopo l'utilizzazione nella centrale, le acque dell'impianto saranno restituite direttamente al torrente Artanavaz mediante breve canale di scarico, non in pressione, in calcestruzzo di cemento, a circa 150 metri a monte della diga costruita dal Consorzio Elettrico del Buthier sul torrente Artanavaz.

Tutte le opere sopra descritte dovranno essere costruite secondo le modalità risultanti dal progetto esecutivo richiamato nel precedente articolo 4, salvo le varianti che potranno essere attuate, se riconosciute ammissibili, durante l'esecuzione dei lavori; in ogni caso, si dovranno prendere le necessarie precauzioni, che potranno essere eventualmente indicate dall'Amministrazione Regionale per evitare infiltrazioni di acque e frammenti di terreni.

E' annullato il secondo periodo del comma a) dell'articolo 8 del disciplinare 9 novembre 1961 n. 1903. Il comma a) viene, pertanto, modificato come segue:

Articolo 8

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a) presentare all'Ufficio Acque e Miniere della Amministrazione Regionale il progetto esecutivo delle opere di derivazione entro mesi 8 dalla data di notifica del Decreto di subconcessione 14.12.1961 n. 389.

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Il primo periodo dell'articolo 11 del disciplinare di subconcessione 9 novembre 1961 n. 1903 è annullato e sostituito dal seguente nuovo primo periodo:

Articolo 11

Canone -

La Ditta subconcessionaria corrisponderà alla Amministrazione Regionale, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per la ultimazione dei lavori dall'articolo 8 del disciplinare di subconcessione 9 novembre 1961 n. 1903, l'annuo canone di £. 1.743.385,60, in ragione di £. 1.312 per Kv, sulla potenza nominale media di Kv 1328,80 dell'impianto, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinunzia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18.10.1942 n.1434.

Detto canone ...

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Il comma a) dell'articolo 12 del disciplinare di subconcessione 9 novembre 1961 n. 1903 è annullato e sostituito dal seguente nuovo comma a)

Al citato articolo 12 viene aggiunto un ulteriore comma d):

Articolo 12

Pagamenti e depositi -

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a) il versamento alla Tesoreria della Regione, come da quietanza n. _______ in data __________, della somma di Lire 420.036,80, onde formare con la somma di £. 451.566,00, - già versata alla stessa Tesoreria, come da quietanza n. 1009, in data 7 novembre 1961 -, il deposito cauzionale di £. 871.692,80 afferente alla derivazione, pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 11 del presente disciplinare, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, deposito cauzionale che sarà restituito, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa.

...

d) il versamento presso la Tesoreria della Regione del contributo di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, nella misura minima di £. 10.000 prevista dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501.

...

d) il versamento presso la Tesoreria della Regione del contributo di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, nella misura minima di £. 10.000 prevista dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501.

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