Oggetto del Consiglio n. 180 del 26 novembre 1963 - Verbale

OGGETTO N. 180/63 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE. PROPOSTA DI SOSPENSIONE E DI RINVIO DELL'ADUNANZA.

Il Consigliere Avv. TORRIONE Giuseppe, dopo aver premesso che ritiene opportuno chiarire un punto che potrà servire in questo momento e nelle sedute successive, richiama l'attenzione del Consiglio sul seguente articolo 18 della legge 5 agosto 1962 numero 1257, di cui dà lettura:

"Nella prima adunanza e in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio Regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto".

Fa quindi presente che le norme legislative richiamate nell'articolo 18 sono quelle del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148.

Osserva che si nota un certo contrasto nella norma del citato articolo 18 di tale legge, promulgata nel 1962, con la situazione di fatto per quanto concerne il Regolamento interno del Consiglio, perché si fa riferimento all'entrata in vigore del Regolamento interno del Consiglio, previsto dall'articolo 19 dello Statuto regionale, - come se tale Regolamento non fosse ancora entrato in vigore -, mentre detto Regolamento già esiste fin dall'anno 1949 ed è stato già più volte modificato in alcuni punti negli anni 1959, 1960 e 1963.

Verrebbe da pensare - egli dice - che il legislatore nel redigere questo articolo sia incorso in uno svarione, ma questo non è possibile perché, sino a prova contraria, devesi pensare che quando il legislatore dice una cosa dimostra di aver voluto dire qualcosa.

Ritiene, quindi, che non si possa affermare che questo articolo 18 sia del tutto inoperante, per cui occorre cercare di capire quale è il suo senso.

Precisa che l'articolo 235 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1915, richiamato dal suddetto articolo 18, al penultimo comma dice: "Le convocazioni sono fatte dal Presidente (del Consiglio provinciale) per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza".

Mi si dirà - egli osserva - che questa norma è superata dal Regolamento interno del Consiglio che dice, all'articolo 17, che in determinati casi il Presidente può derogare alla norma regolamentare secondo la quale le lettere di convocazione devono essere recapitate a ciascun Consigliere almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza e che, pertanto, è da ritenersi legittimamente convocato il Consiglio in seconda adunanza in data odierna, anche se la convocazione è stata fatta con lettera recapitata nel termine inferiore ai 10 giorni.

Ritiene, però, che applicabile sia l'articolo 235 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1915, perché il legislatore nel 1962, cioè parecchi anni dopo l'approvazione del Regolamento interno del Consiglio, ha richiamato non già l'articolo 17 di tale Regolamento interno, ma l'articolo 235 del T.U. L.C.P. del 1915.

Fa notare che al suddetto Regolamento interno è stata apportata una sola modifica successivamente all'agosto del 1962 e che questa sola modifica successiva non riguarda qualcosa che contrasti con l'articolo 235 del T.U. L.C.P. del 1915.

Conclude affermando che, a suo avviso, la convocazione del Consiglio per la data odierna, con lettere recapitate ieri, non è regolare.

Aggiunge che, se tutti i Consiglieri fossero presenti, si sarebbe forse potuto sostenere che la presenza fisica dei Consiglieri superava l'ostacolo.

Fa presente che manca un Consigliere (Maquignaz) e ribadisce che la assemblea consiliare non è costituita regolarmente anche se manca un solo Consigliere.

Il Presidente, Avv. Oreste MARCOZ, ritiene che il Consigliere Torrione abbia voluto dire, in sostanza, che l'articolo 18 della legge 5 agosto 1962 n. 1257 parla di un Regolamento interno che dovrebbe ancora entrare in vigore, per cui non si può ora applicare il vigente Regolamento interno già entrato in vigore da vari anni, ma si debbono applicare quelle altre norme citate nel richiamato articolo 18.

Osserva che l'articolo 18 della citata legge non può porre nel nulla un regolamento che già esiste, anche se ne era ignorata l'esistenza nel momento della emanazione della legge.

Afferma che l'intento del legislatore è che si applichi l'apposito Regolamento interno del Consiglio quando sarà in vigore e poiché detto regolamento già è in vigore da tempo è ovvio che la volontà del legislatore è che sia applicato tale regolamento.

Informa che il Consiglio di Stato ebbe già ad interessarsi della questione del Regolamento interno del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, in sede di esame della impugnativa, fatta dalla Regione, del provvedimento in data 2 aprile 1960 con il quale la Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta annullava la deliberazione consiliare in data 4 marzo 1960 n. 5, concernente la norma dell'articolo 91 del Regolamento interno.

Comunica che, in tale occasione, il Consiglio di Stato riconobbe che il Consiglio Regionale è sovrano per quanto riguarda la disciplina della regolamentazione del suo funzionamento interno e che il Regolamento interno del Consiglio non era soggetto a controllo e a impugnazione.

Rileva che il Regolamento interno del Consiglio ha, quindi, un valore diverso da quello dei regolamenti in genere e dichiara che, avendo il Consiglio approvato nella seduta di ieri la convocazione del Consiglio in seconda adunanza per le ore 9 di oggi, l'adunanza odierna è da ritenersi perfettamente valida.

Il Consigliere TORRIONE osserva che la legge 5 agosto 1962 n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, non è la prima legge che sia stata emanata in tale materia, perché già furono emanate norme per la prima elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio 1949 n. 2.

Ricorda che a tale Decreto ha fatto seguito la legge in data 26 settembre 1954 n. 863, recante modifiche al suddetto decreto, legge che all'articolo 4 dice espressamente che è abrogato l'articolo 17 del suddetto Decreto, corrispondente all'articolo 18 della legge 5 agosto 1962 n. 1257.

Quindi, egli osserva, abbiamo il D.P. 8 gennaio 1949 n. 2, in cui vi è l'articolo 17, - che corrisponde al citato articolo 18 -; poi la legge 26 settembre 1954 n. 863, che abroga il suddetto articolo 17, ed infine abbiamo la legge 5 agosto 1962 n. 1257, che riporta nuovamente l'articolo 18 (articolo 17 del D.P. 8 gennaio 1949 n. 2).

Non ritengo pertanto - egli aggiunge - che si possa sostenere che sia stato commesso uno svarione dal legislatore, anche perché dottrina e giurisprudenza ci insegnano entrambe che il dettato legislativo deve essere interpretato attraverso la lettera e attraverso lo spirito e che mai una norma si deve intendere data per il piacere di mettere bianco su nero o nero su bianco.

Il Presidente, MARCOZ, riferendosi alla prima parte dell'articolo 18 più volte citato, che dice: "Nella prima adunanza e in quelle successive fino all'entrata in vigore del Regolamento interno", dopo aver premesso che tale dizione non è certamente chiara e può lasciar adito ad incertezze, ribadisce che non può esservi dubbio, poiché già esiste il Regolamento interno del Consiglio, che tale regolamento debba avere applicazione, perché il legislatore ha inteso sicuramente, all'articolo 18, fare un preciso riferimento all'apposito Regolamento interno del Consiglio.

Appare quindi ovvio - egli osserva - che le norme citate dall'articolo 18 dovrebbero essere applicate soltanto nel caso in cui l'apposito Regolamento interno del Consiglio non fosse ancora entrato in vigore.

Il Consigliere Avv. Severino CAVERI ritiene che si possa tranquillamente aderire a quanto sostenuto dal Presidente Avv. Marcoz.

Afferma che l'apposito Regolamento interno del Consiglio risulta già entrato in vigore, per cui è chiaro che le norme dello articolo 17 e dell'articolo 18 del Regolamento stesso hanno pieno vigore e possono essere con tutta sicurezza applicate dal Consiglio Regionale.

Il Consigliere TORRIONE ritiene che l'intervento del Consigliere Caveri non abbia portato alcuna luce sulla questione in discussione.

Rileva che la potestà regolamentare della Regione deve essere espletata nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, come previsto all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Osserva che i regolamenti regionali non possono andare oltre i detti principi e fa notare che l'applicazione, nel caso specifico, del Regolamento interno del Consiglio contrasta con una precisa disposizione di legge (articolo 18 della legge 5.8.1962 n. 1257).

Il Presidente, MARCOZ, ricorda di avere detto prima che il Regolamento interno del Consiglio Regionale è già stato sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato, il quale ha addirittura affermato che non scendeva nell'esame delle questioni oggetto di impugnativa perché le norme di un regolamento che disciplinano il funzionamento del Consiglio Regionale sono norme concernenti il funzionamento interno in merito alle quali il Consiglio Regionale è sovrano.

Osserva, quindi, che il Consiglio di Stato ha riconosciuto una certa autonomia al Consiglio Regionale per quanto riguarda l'approvazione delle norme che regolano il suo funzionamento interno.

Ritiene che il Consigliere Torrione sia incorso in una inesattezza quando ha affermato che il Regolamento interno del Consiglio contrasta, nel caso in esame, con una precisa disposizione di legge.

Il Consigliere CAVERI fa presente che vi è ancora un'altra constatazione da fare e, cioè, che il Regolamento interno del Consiglio a suo tempo approvato non è mai stato impugnato ed è pienamente valido e in vigore in ogni sua parte.

Il Consigliere TORRIONE dichiara che la decisione del Consiglio di Stato, citata dal Presidente, Avv. Marcoz, non fa testo e che non gli risulta, d'altra parte, che detta decisione sia stata emessa successivamente alla emanazione della legge 5 agosto 1962 n. 1257.

Su invito, fatto dal Presidente, Marcoz, di voler chiarire meglio il suo pensiero e di precisare, cioè, se ritenga che il Consiglio debba elaborare ed emanare un altro Regolamento interno, il Consigliere TORRIONE dichiara che occorre chiarire l'arcano che si nasconde nell'articolo 18 della legge elettorale del 1962, in relazione all'articolo 235 del T.U. della legge comunale e provinciale 4.2.1915 n. 148 ed in relazione alle norme del vigente Regolamento interno del Consiglio, ad evitare che il Consiglio possa incappare in altre questioni del genere.

Ritiene che, per ragioni di prudenza, la questione venga risolta al più presto e che, allo stato delle cose, la seduta del Consiglio debba essere sospesa, con rinvio della adunanza ad oltre cinque giorni dalla data della lettera di convocazione della nuova adunanza consiliare.

Precisa che questa è la sua proposta concreta ed aggiunge che la questione in discussione dovrebbe essere riesaminata dal Consiglio in una delle prossime sedute.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara che, allorquando vi sono dubbi od incertezze circa l'interpretazione di un determinato articolo di legge, bisogna procedere all'interpretazione, o letterale o autentica, o secondo la "mens legis", o con le altre forme che suggerisce la dottrina.

Osserva che non si può, ogni qual volta sorgano dubbi circa l'interpretazione di un articolo, pretendere che il legislatore chiarisca il suo pensiero con un'altra disposizione di legge.

Io personalmente ritengo - egli dice - che l'articolo 18 della legge elettorale n. 1257 voglia semplicemente dire che l'apposito Regolamento interno del Consiglio debba essere applicato da quando entrerà o, nel caso in esame, da quando è entrato in vigore.

Ritiene che questo sia il concetto da seguire e che il Regolamento interno del Consiglio, da tempo approvato ed in vigore, debba essere applicato.

Io ritengo - egli aggiunge - che la seduta sia rituale e, d'altra parte, comprendiamo tutti quale significato possa avere l'assenza del Consigliere Maquignaz, assenza che non è stata giustificata, il che è quanto meno strano, trattandosi della prima seduta del Consiglio Regionale.

Il Consigliere TORRIONE chiede, a proposito dell'assenza del Consigliere Maquignaz, se sia stata verificata la ricevuta della lettera di convocazione indirizzata al Consigliere Maquignaz per l'adunanza odierna, per sapere se la ricevuta sia stata sottoscritta dall'interessato o, in caso contrario, da chi per esso.

Il Presidente, MARCOZ, informa che la ricevuta porta la firma di Carla Maquignaz.

Il Consigliere TORRIONE chiede chi sia la nominata Carla Maquignaz.

Il Presidente, MARCOZ, dispone che, per aderire alla richiesta del Consigliere Torrione, sia accertata l'identità della persona sopranominata.

Il Consigliere FOSSON informa che il Consigliere Maquignaz si trovava nell'atrio dell'aula consiliare poc'anzi e precisa di averlo salutato e di avergli stretto la mano.

Il Consigliere Dr. Ing. BENZO, riferendosi alla proposta, fatta dal Consigliere Torrione, di riesaminare in una prossima seduta di Consiglio la questione in discussione, rileva che il Regolamento interno del Consiglio è stato approvato nell'adunanza del 25 luglio 1949 ed è stato successivamente modificato e approvato con deliberazioni consiliari n. 106 del 7 ottobre 1959, n. 5 del 4 marzo 1960 e n. 128 del 15 giugno 1963; ritiene che il Consiglio possa apportare altre modifiche al Regolamento interno per chiarire il dubbio che ha dato luogo alla discussione in corso.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver ribadito di non avere alcun dubbio circa l'interpretazione da dare all'articolo 18 della legge elettorale n. 1257, fa presente che trattandosi di un articolo di legge dello Stato, se un formale chiarimento interpretativo al riguardo fosse necessario, tale chiarimento non potrebbe essere dato che dallo stesso legislatore e non già dal Consiglio Regionale.

Osserva, d'altra parte, che qualsiasi norma chiarificatrice si voglia apportare al Regolamento interno, tale modificazione non potrebbe mai chiarire i dubbi che possano sussistere in ordine all'interpretazione dell'articolo 18 della legge elettorale n. 1257.

Dopo ulteriore breve discussione con il Consigliere BENZO in merito alla questione dell'interpretazione dell'articolo 18 della legge elettorale n. 1257, il Presidente, MARCOZ, - sciogliendo la riserva fatta prima per quanto riguarda l'identità della persona che ha sottoscritto la ricevuta della lettera di convocazione indirizzata al Consigliere Maquignaz, - precisa che la nominata Carla Maquignaz è la moglie del Consigliere Maquignaz, per cui nulla vi è da eccepire circa la regolarità della notifica fatta al predetto Consigliere e della convocazione del Consiglio in seconda adunanza.

Il Consigliere TORRIONE rileva che, secondo il codice di procedura civile, perché la notifica sia valida occorre che la moglie sia convivente e che la persona a cui è indirizzata la notifica sia presente in casa.

Il Presidente, MARCOZ, osserva che le ragioni della non presenza in aula nella seduta odierna del Consigliere Maquignaz, sono capite perfettamente da tutti i Consiglieri, tanto più che, secondo quanto chiarito dal Consigliere Fosson, il Consigliere Maquignaz si trovava poco fa nell'atrio dell'aula consiliare.

Fa presente che l'importanza degli atti che devono essere compiuti dal Consiglio nella seduta odierna è nota a tutti, per cui è da ritenersi che il Consigliere Maquignaz era certamente al corrente di quanto deliberato dal Consiglio nella seduta di ieri e della convocazione del Consiglio in seconda adunanza, per la data odierna, per la continuazione della trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno della seduta di ieri.

Il Consigliere BERTHET ritiene che la discussione sull'argomento possa essere chiusa con la messa ai voti della proposta fatta prima dal Consigliere Torrione per la sospensione e per il rinvio della seduta e chiede che la votazione abbia luogo a scrutinio segreto.

Il Consigliere TORRIONE, dopo aver rilevato che per procedere a votazione segreta sulla proposta di cui si tratta occorre, a' sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno, che ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri, dichiara di associarsi alla richiesta fatta dal Consigliere Berthet.

Si dà atto che altri Consiglieri si associano alla richiesta.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara che la votazione sulla proposta fatta dal Consigliere Torrione può aver luogo a scrutinio segreto, anziché per alzata di mano, perché più di cinque Consiglieri si sono associati alla richiesta fatta dal Consigliere Berthet.

Il Consigliere DUJANY fa presente la necessità di stabilire chiaramente nel Regolamento interno il limite di tempo minimo entro il quale il Presidente ha la facoltà di convocare il Consiglio, ad evitare che il Consiglio possa essere convocato entro poche ore, come nel caso presente, il che non ritiene ammissibile, perché ogni Consigliere ha i propri impegni ed è, quindi, bene che sia preavvertito entro un limite ragionevole di tempo della convocazione del Consiglio.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara di avere sempre avuto il massimo rispetto per tutti e che, conseguentemente, i Signori Consiglieri possono stare certi che il Consiglio non sarà mai convocato in via d'urgenza se non per motivi di particolare importanza ed urgenza.

Riferendosi alla convocazione del Consiglio per l'adunanza odierna, fa notare che tale convocazione si è resa necessaria ed è stata determinata dal fatto che nella seduta di ieri diciassette Consiglieri hanno abbandonato la sala dell'adunanza, mettendo così il Consiglio nell'impossibilità di proseguire nei suoi lavori sino ad esaurimento dell'ordine del giorno.

Fa presente che il Consiglio è stato convocato in adunanza odierna per la continuazione della trattazione degli oggetti già iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare e non già per discutere di nuovi oggetti, per cui nessuna contestazione può essere fatta circa la regolarità della convocazione del Consiglio.

Il Consigliere TORRIONE fornisce chiarimenti circa la sua proposta da porre ai voti.

Il Presidente, MARCOZ, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, sulla proposta, fatta dal Consigliere Torrione, di sospendere la seduta e di rinviare l'adunanza ad oltre 5 giorni dalla data della lettera di convocazione della nuova adunanza consiliare.

Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO Giuseppe, CASETTA Giuseppe e BENZO Dr. Ing. Carlo, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;

- Voti favorevoli alla proposta fatta dal Consigliere Avv. Torrione: sedici;

- Voti contrari alla proposta fatta dal Consigliere Avv. Torrione: diciotto.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione di chiara che la proposta fatta dal Consigliere Avv. Torrione è stata respinta dal Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

______