Oggetto del Consiglio n. 44 del 14 aprile 1961 - Verbale

OGGETTO N. 44/61 - APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA DELLE DIARIE E INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di aggiornamento della vigente tabella di compensi e indennità di missione al personale dell'Amministrazione regionale, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1961:

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L'articolo 186 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvato con legge 28-7-1956 n. 3, stabilisce che: "al personale espressamente incaricato di servizi e missioni fuori della circoscrizione territoriale del Comune, oltre al rimborso delle spese di viaggio, sono corrisposte indennità giornaliere di missione, secondo le modalità e nelle misure stabilite con deliberazione del Consiglio ai sensi delle leggi in vigore.

Non spetta l'indennità di missione ai salariati per la notifica o la consegna nell'orario normale d'ufficio, anche fuori capoluogo, della corrispondenza, degli avvisi e di altri atti d'ufficio.

Non spetta, altreś, l'indennità di missione al personale per il quale il servizio fuori sede costituisce la normale esplicazione delle proprie mansioni o ne rappresenta la maggior parte (agenti stradali, agenti forestali, autisti, vigili sanitari, controllori zootecnici) a meno che il personale stesso debba, per necessità di servizio, pernottare fuori sede.

Ai controllori zootecnici, ai vigili sanitari, ai capi cantonieri e agli autisti, qualora non pernottino fuori sede, compete il solo rimborso delle spese vive di viaggio e di vitto, previa produzione di note giustificative delle spese sostenute, che non possono, in ogni caso, superare l'ammontare della normale indennità giornaliere di missione, salvo che il Consiglio stabilisca di liquidare indennità forfettarie".

Con provvedimenti consiliari n. 31 in data 20-3-1959 e n. 26 in data 4-3-1960 sono state determinate le indennità forfettarie da corrispondere rispettivamente agli autisti ed ai vigili sanitari.

Con provvedimento consiliare n. 48 in data 2-8-1951 fu approvata la tariffa delle indennità di missione dovute al personale regionale, a decorrere dal 1-1-1951, in applicazione della legge 29-6-1951, n. 489.

Con D.P.R. 11-7-1952 n. 767 fu disposta, in relazione al ripristino delle ritenute erariali, la maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali (l'art. 7 ha dettato disposizioni per la maggiorazione delle indennità di missione già previste dalla legge 29-61951, n. 489).

Le norme di cui al citato art. 7 del D.P.R. 11-7-1952, n. 767, sono state in seguito modificate dall'art. 14 del D.P.R. 11-1-1956 n. 7 e dall'art. 11 del D.P.R. 11-1-1956, n. 19.

In applicazione dei citati Decreti, le indennità di cui alla legge 29-6-1951 n. 489 sono state stabilite nelle misure lorde comprendenti le imposte (ritenute) erariali, con importi netti pari a quelli spettanti prima delle date da cui hanno effetto i decreti stessi.

In relazione a tali disposizioni e a quelle della circolare del Ministero del Tesoro (- Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale) n. 164898 del 3-1-1961 sono state riportate nell'allegata tabella le indennità attualmente in vigore e da applicarsi al personale regionale a' sensi delle norme e modalità in vigore per il personale statale.

SI PROPONE

che il Consiglio regionale deliberi:

di approvare la sottoriportata nuova tabella dei compensi e delle indennità di missione da corrispondere a decorrere dal 1° aprile 1961 al personale dipendente dall'Amministrazione regionale a' sensi delle norme e modalità in vigore per il personale civile dipendente dallo Stato:

(OMISSIS: Segue nuova tabella riportata in calce al deliberato).

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L'Assessore COLOMBO illustra brevemente la relazione soprariportata e rileva l'opportunità che il Consiglio approvi la sottoriportata nuova tabella dei compensi e delle indennità di missione da corrispondere, a decorrere dal 1° aprile 1961, al personale dipendente dall'Amministrazione regionale, ai sensi delle norme e modalità in vigore per il personale civile dipendente dallo Stato.

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni in merito all'argomento in discussione, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

veduto l'articolo 186 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato

giuridico ed economico del personale della Regione, approvato con legge 28 luglio 1956, n. 3;

ritenuto doversi provvedere all'aggiornamento della vigente tabella dei compensi e indennità di missione al personale dell'Amministrazione regionale in relazione ed in applicazione del D.P.R. 11-7-1952, n. 767 ed alle modificazioni apportate dall'articolo 14 del D.P.R. 11-1-1956 n. 7 ed all'articolo 11 del D.P.R. 11-1-1956, n. 19;

veduti i provvedimenti consiliari n. 31 in data 20-3-1959 e numero 26 in data 4-3-1960;

ad unanimità di voti favorevoli, accertati e comunicati dal Presidente (Consiglieri presenti e votanti: trenta);

DELIBERA

di approvare la sottoriportata nuova tabella dei compensi e delle indennità di missione da corrispondere, a decorrere dal 1° aprile 1961, al personale dipendente dall'Amministrazione regionale, a' sensi delle norme e secondo le modalità in vigore per il personale civile dipendente dallo Stato:


Grado regionale

Coefficienti di stipendio personale statale corrispondente

Indennità lorda per missioni di durata non inferiore a 24 ore in località distante almeno 15 km.

Indennità lorde di missione inferiore alle ore 24, superiore alle ore 5

Indennità chilometriche lorde

Classe FF.SS.

ore diurne

ore notturne dalle ore 22 alle ore 5

per uso di mezzo proprio

a piedi

motocicli

autovetture

1

900

5.218

163

218

22,33

36,526

52,18

1

2

746

4.801

150

200

22,33

36,526

52,18

1

3

670

4.384

137

183

22,33

36,526

52,18

1

4

500

5

402

3.859

121

161

22,33

36,496

52,137

1

6

325

7

271

2.870

90

119

21,28

35,868

51,24

1

8

229

2.870

90

119

20,92

35,868

51,24

1

9

202

10

180

2.460

77

103

20,92

35,868

51,24

2

11

157

12 A

180

12 B

173

2.358

68

94

20,92

35,868

51,24

2

12 C

159

12 D

151

2.050

64

86

20,92

35,868

51,24

2