Oggetto del Consiglio n. 43 del 14 aprile 1961 - Verbale
OGGETTO N. 43/61 - MAGGIORAZIONE DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA AL PERSONALE REGIONALE AVENTE STIPENDIO MENSILE BASE INFERIORE A LIRE 50.000 LORDE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 22-12-1960 N. 1564. DELEGA ALLA GIUNTA.
L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di maggiorazione delle quote di aggiunta di famiglia al personale regionale avente stipendio mensile base inferiore a Lire 50.000 lorde, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22-12-1960 n. 1564, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1961:
---
La legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6, recante norme sul "conglobamento totale delle retribuzioni spettanti al personale dell'Amministrazione regionale", alla lettera c) dell'articolo 2 stabilisce che' "a decorrere dal 1° luglio 1956 rimangono in vigore le norme per la corresponsione dell'eventuale quota di aggiunta di famiglia e degli eventuali assegni integrativi di caro pane, a' sensi delle leggi in vigore per il personale dipendente dello Stato".
Con deliberazione consiliare n. 93 in data 9-8-1959 il Consiglio regionale ha approvato l'estensione al personale regionale dei miglioramenti economici previsti a favore del personale statale dagli articoli 1 - 3 della legge 27-5-1959 n. 324.
Con successiva deliberazione n. 58 del 9-6-1960 il Consiglio approvava l'estensione al personale regionale dei miglioramenti economici concessi al personale statale con legge 3-3-1960 n. 185, che modifica parzialmente la legge 27-5-1959, n. 324.
Con l'art. 1 della legge 22-12-1960 n. 1564, pubblicata sulla G.U. n. 318 del 29-12-1960, - avente per oggetto "Miglioramento alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attivitą ed in quiescenza" -, č stato disposto quanto segue:
"A decorrere dal 1° ottobre 1960 per il personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione, esclusi gli aumenti periodici, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni ed estensioni, non superi le Lire 50.000 mensili lorde, la misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e all'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, č aumentata di Lire 1.000".
Gli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, prevedono che gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedono modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli Enti locali".
Ai sensi degli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3, modificate con legge regionale 30-10-1958 n. 6, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di approvare l'applicazione al personale regionale dei miglioramenti economici previsti dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1960 n. 1564 ed il finanziamento delle relative spese, previste come da sottoriportato riepilogo, da imputare agli appositi capitoli di spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, che presentano la necessaria disponibilitą ed ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i prossimi esercizi finanziari;
2) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione per l'applicazione al personale regionale dei miglioramenti economici sopracitati e per la liquidazione delle relative spese anche per gli arretrati spettanti ai dipendenti per il periodo dal 1-10-1960 in poi:
|
Capitoli di bilancio cui imputare le spese |
Importo annuo lordo |
Importo lordo dal 1°-10-60 al 30-6-61 |
|
Capitolo 2 |
65.000 |
48.750 |
|
" 8 |
445.000 |
333.50 |
|
" 14 |
100.000 |
75.000 |
|
" 17 |
620.000 |
465.000 |
|
" 61 |
1.025.000 |
768.750 |
|
" 68 |
185.000 |
138.750 |
|
" 69 |
40.000 |
30.000 |
|
" 88 |
65.000 |
48.750 |
|
" 100 |
25.000 |
18.750 |
|
" 110 |
50.000 |
37.500 |
|
" 195 |
15.000 |
11.250 |
|
Totale generale delle spese (lorde) |
2.635.000 |
1.976.250 |
---
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni in merito all'argomento di cui si tratta, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, COLOMBO;
veduti gli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3, modificate con legge regionale 30 ottobre 1958, n. 6;
richiamate le deliberazioni consiliari n. 93 in data 9-8-1959 e n. 58 in data 9-6-1960;
veduta la legge dello Stato -22-12-1960, n. 1564;
ad unanimitą di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);
DELIBERA
1) di approvare l'applicazione al personale regionale dei miglioramenti economici previsti dall'art. 1 della legge 22-12-60 n. 1564 ed il finanziamento delle relative spese, previste come da sottoriportato riepilogo, da imputare agli appositi capitoli di spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, che presentano la necessaria disponibilitą, ed ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i prossimi esercizi finanziari;
2) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione per l'applicazione al personale regionale dei miglioramenti economici sopracitati e per la liquidazione delle relative spese anche per gli arretrati spettanti ai dipendenti per il periodo dal 1-10-1960 in poi:
|
Capitoli di bilancio cui imputare le spese |
Importo annuo lordo |
Importo lordo dal 1°-10-60 al 30-6-61 |
|
Capitolo 2 |
65.000 |
48.750 |
|
" 8 |
445.000 |
333.50 |
|
" 14 |
100.000 |
75.000 |
|
" 17 |
620.000 |
465.000 |
|
" 61 |
1.025.000 |
768.750 |
|
" 68 |
185.000 |
138.750 |
|
" 69 |
40.000 |
30.000 |
|
" 88 |
65.000 |
48.750 |
|
" 100 |
25.000 |
18.750 |
|
" 110 |
50.000 |
37.500 |
|
" 195 |
15.000 |
11.250 |
|
Totale generale delle spese (lorde) |
2.635.000 |
1.976.250 |
______
