Oggetto del Consiglio n. 28 del 8 aprile 1961 - Verbale

OGGETTO N. 28/61 - SUBCONCESSIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA FORZA E LUCE, DI AOSTA, DI DERIVARE ACQUA DAL TORRENTE ARTANAVAZ PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. - RINVIO DI DECISIONE ALLA PROSSIMA. ADUNANZA.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, di derivare acqua dal torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, per produzione di energia elettrica, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1961.

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Con domanda in data 16-1-1955, corredata del relativo progetto pari data, a firma Ing. Lino Binel, la Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, ha chiesto di derivare acqua dal torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, nella misura max di mod. 19,87 e media di moduli 11,36, per produrre col salto utile di mt. 100,55 la potenza nominale media di Kw 1136 x 100,55 / 102 = kw 1119,87 con restituzione, ancora in Comune di Gignod, o direttamente al torrente Artanavaz, ovvero al canale di carico della centrale di Signayes del Consorzio Elettrico del Buthier, derivato dal torrente Artanavaz in località Condomine, del Comune di Gignod.

Istruttoria - L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 4 in data 3-8-1955, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 in data 30-7-1955, e non ha dato luogo alla presentazione di domande concorrenti.

Con ordinanza n. 46 in data 13-5-1957 del Presidente della Giunta regionale - pro tempore - è stata disposta la pubblicazione della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 3 giugno 1957, e la affissione di una copia della stessa ordinanza, per il medesimo periodo, all'Albo pretorio dei Comuni interessati di Gignod e di Allain.

Copia dell'ordinanza è stata comunicata al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici; al Ministero della Difesa Esercito - Ispettorato dell'Arma del Genio; al Magistrato del Po, di Parma; all'Ufficio Demanio della I Zona Aerea Territoriale, di Milano; all'Ufficio del Genio Civile, di Aosta; alla Sezione Idrografica del Po, di Torino; ai Canali Demaniali Cavour, di Torino; all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Autonoma della Valle d'Aosta; al Consorzio Irriguo "Ru Bourgeois", di Gignod e al Consorzio Elettrico del Buthier.

La pubblicazione è avvenuta regolarmente presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e anche presso i Comuni di Gignod e di Allain, come risulta dai relativi referti apposti in calce all'ordinanza.

All'infuori dell'Amministrazione dei Canali Demaniali e del Presidente del Consorzio "Ru Bourgeois" che hanno fatto delle osservazioni, il primo con il foglio 11-7-1957 n. 2701/T /31, il secondo con il memoriale 14-6-1957, non sono state fatte opposizioni all'accoglimento della domanda della Cooperativa Forza e Luce di Aosta.

La visita locale di istruttoria, così come era stato stabilito nell'ordinanza, ha avuto luogo il giorno 4 luglio 1957, con ritrovo alle ore 10 presso il Comune di Gignod.

Alla visita sono intervenuti i Signori:

- Geom. Zalera Giulio, in rappresentanza del Magistrato del Po, di Parma;

- Dott. Ing. Moscati Carlo e Dott. Ing. Bruschi Guido, dell'Ufficio Idrografico del Po, di Torino;

- Geom. Marcatelli Aldo, della Direzione Lavori del Genio Militare, di Torino;

- Geom. Callegari Giuseppe, dell'Ufficio del Genio Civile, di Aosta;

- Sig. Prince Emilio, Presidente del Consorzio Irriguo "Ru Bourgeois";

- Sig. Camos Cesare, Presidente della Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, assistito dal Consigliere Sig. Martin Perolino Giovanni e dal Segretario Sig. Chietto Cesare;

- Dott. Ing. Mosti Alfredo, Direttore dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, assistito dal Geom. Gonrad Michele, dello stesso Ufficio.

Durante la visita, come risulta dal relativo verbale, i convenuti hanno rinunciato alla ricognizione dei luoghi perché cogniti ed il Geom. Mercatelli Aldo, nell'interesse della Direzione Lavori del Genio Militare, ha fatto presente che il benestare della Amministrazione Militare all'accoglimento della dò manda di istruttoria resta subordinato all'esame del progetto esecutivo.

Consistenza delle opere progettate

Sul torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, esiste una antica derivazione d'acqua a scopo irriguo del Consorzio Irriguo "Ru Bourgeois", la cui domanda per riconoscimento dell'antico diritto di derivazione, presentata il 22 dicembre 1923 all'Ufficio del Genio Civile di Torino, poi Ufficio del Genio Civile di Aosta, è stata registrata al n. 2170. Secondo la domanda, la competenza della derivazione è di moduli 6 ed il comprensorio irriguo è di ettari 571. La domanda trovasi in corso di istruttoria presso il detto Ufficio del Genio Civile di Aosta.

La Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, previ accordi con il Consorzio irriguo "Ru Bourgeois", e previe opportune rettifiche alle opere di presa e di derivazione, ha previsto di avvalersi delle opere di presa e di canalizzazione del canale del Consorzio, costruendo un canale unico di derivazione, con dimensioni atte a trasportare anche la competenza del canale del Consorzio stesso, restituendo poi le acque, dopo l'utilizzazione nella centrale, o al torrente Artanavaz ovvero al canale dell'impianto di Signayes del Consorzio Elettrico del Buthier, derivato dal torrente Artanavaz in località Condemine del Comune di Gignod.

Le opere di presa, secondo il progetto allegato alla domanda, consistono nello sbarramento del torrente Artanavaz mediante traversa in calcestruzzo della complessiva lunghezza di mt. 9,30, e rivestita di bolognini in pietra, a profilo curvilineo, munito di robusti taglioni a monte ed a valle. La diga, il cui ciglio sfiorante lungo metri 7,00 è a quota 1060,65 e la cui platea a valle è a quota 1057,75 è provvista in sua sponda destra di scaricatore di fondo, munita di paratoia di luce metri 1,50. In fregio alla sponda destra del torrente due luci di presa, di mt. 1,00 x 1,20 caduna, e opportune paratoie consentono di derivare le acque dell'Artanavaz e di immetterle in una vasca di calma, a forma irregolare, munito al suo estremo, in sponda sinistra, di opportuno scaricatore di mt. 1,00 di larghezza, manovrabile a mezzo di paratoia azionabile a mano, con funzioni anche di disabbiatore.

Dalla vasca di calma, attraverso apposita griglia, le acque passano nel canale derivatore munito nel suo primo tratto, in sponda sinistra, di uno sfioratone della lunghezza di mt. 10,00 con ciglio sfiorante a quota 1060,45 dal quale le acque che sfiorano, mediante canale a forte pendenza, vengono ricondotte al torrente.

Subito a valle dello sfioratore il canale derivatore in muratura coperto, della luce di mt. 1,00 x 1,78 con sponde verticali, si svolge in sponda destra del torrente, per uno sviluppo di circa 950 metri, fino a pervenire alla vasca di carico dell'impianto della superficie media di metri 9,00 x 4,00 e della capacità di circa 114 mc.

Da questa vasca, provvista di sfioratore di metri 5,20 di lunghezza e di scarico di fondo, le acque di competenza del Consorzio "Ru Bourgeois" vengono inviate al relativo canale, mentre le acque restanti, attraverso apposita luce di metri 1,20 passano in un adiacente pozzo di m. 2,20 x 3,35 x 3,50 dal quale si diparte la condotta forzata dell'impianto, costituita da un'unica tubazione in lamiera saldata del raggio di mm. 500 e dello sviluppo di 180 metri. La condotta forzata è munita alla partenza di una valvola a farfalla automatica ed all'arrivo di una saracinesca. Dalla condotta forzata le acque sono condotte ad alimentare il macchinario della centrale costituito da due gruppi generatori formati ognuno da una turbina Francis accoppiata ad un alternatore trifase della potenza di 1300 KWA.

Dopo l'utilizzazione nella centrale le acque possono, indifferentemente, essere restituite al torrente Artanavaz ovvero al canale del Consorzio Idroelettrico del Buthier, derivato dal torrente Artanavaz in località Condemine, del Comune di Gignod, per uso dell'impianto idroelettrico di Signayes di detto Consorzio.

Esame delle opposizioni

a) Esposto 11 luglio 1957 n. 2701 Se.T/pos. 31 della Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour

Con questo esposto l'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour fa presente che, qualora la utilizzazione chiesta dalla Cooperativa "Forza e Luce" di Aosta, venisse fatta attuando degli svasi, essa non potrebbe essere accordata se non prescrivendo nel disciplinare particolari norme atte ad impedire eventuali alterazioni al regolare deflusso ed al naturale regime del torrente Artanavaz e del fiume Dora Baltea, prescrivendo in tal caso i necessari apparecchi di controllo.

Poiché la utilizzazione prevista dalla Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, si effettuerà senza bisogno di svasi non occorre prescrivere nel disciplinare le condizioni richieste.

b) Esposto 14-6-1957 del Consorzio "Ru Bourgeois"

Con questo esposto il Presidente del Consorzio, mentre dichiara di rilasciare il nulla osta di competenza per il rilascio della subconcessione chiesta dalla Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, subordina però tale nulla osta alla salvaguardia dei diritti del Consorzio "Ru Bourgeois" costituiti dall'antico diritto di derivare dal torrente Artanavaz moduli 6 (litri/secondo seicento di acqua ad uso irriguo. Accertato all'Ufficio del Genio Civile di Aosta che effettivamente il Consorzio Ru Bourgeois ha diritto di derivare, per antico titolo, dal torrente Artanavaz, sei moduli d'acqua per irrigare 571 ettari di terreni siti in Comune di Gignod, la richiesta di cui sopra, fatta dal Consorzio a tutela dei propri diritti di acqua, è legittima e, di conseguenza, se ne è dato atto nel disciplinare di subconcessione mediante opportuna clausola.

Durante la visita di istruttoria, come risulta dal relativo verbale, il Geom. Mercatelli Aldo, nell'interesse della Direzione Lavori del Genio Militare, ha dichiarato che l'Autorità Militare rilascerà il benestare all'accoglimento della domanda del Consorzio solo dopo che sarà stato preso in esame il progetto esecutivo dell'impianto.

Ritenuto, in seguito a tale dichiarazione, che insorge l'obbligo, da parte della Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, di presentare all'Autorità Militare il progetto esecutivo dell'impianto, si è imposto tale obbligo con la relativa clausola nel disciplinare di subconcessione.

Portata - Salto - Potenza dell'impianto

La Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, ha indicato in moduli 19,87 la massima portata da derivare dal torrente Artanavaz, comprensiva della portata di mod. 6,00 di spettanza del canale "Ru Bourgeois". Detraendo, pertanto, questa portata dalla portata max, la Cooperativa ha indicato in moduli 13,87 la massima portata che può utilizzare l'impianto. A questa portata massima, che sarebbe solo derivabile per 5 mesi dell'anno, corrisponderebbe una portata media di moduli 11,36.

La Sezione Idrografica del Po, di Torino, nella sua relazione ideologica in data 16-12-1959 si è avvalsa per la determinazione della portata, della stazione di misura delle portate costituita sull'Artanavaz a St. Oyen sin dal 1952 ed ha fatto il raffronto delle portate fra il bacino chiuso a St. Oyen e quello chiuso alla presa della derivazione in oggetto. Ha così calcolato che l'impianto può derivare per giorni 70 nell'anno una portata max di mc/sec 2.000 cui corrisponde, al netto della portata di mc/sec 0,600 da lasciare defluire da aprile a settembre, a favore del canale Bourgeois, una portata media annua di mc/sec 1,396.

Essendo di mt. 100,55 la caduta dell'impianto, la sua potenza nominale media risulta di: Kw. 1.396 x 100,55 / 102 = Kw. 1377

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso favorevolmente per il rilascio della subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, con voto del 24-6-1960 n. 1295, ravvisando però l'opportunità di sopprimere la seguente clausola del II comma dell'art. 7 del disciplinare di subconcessione: "Per tutte le controversie, concernenti la occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione della relativa indennità, la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, prima di ricorrere alle leggi vigenti in materia, si impegna di accettare, qualora la cosa venga richiesta da uno o più proprietari interessati, il giudizio, secondo equità, di apposita Commissione di tre membri, dei quali uno designato dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta, uno dalla Giunta regionale ed uno dal Presidente del Tribunale di Aosta".

La Commissione Consiliare permanente per i Lavori Pubblici, nella riunione del 23-2-1961, ha deliberato di proporre al Consiglio regionale di mantenere la clausola di cui sopra, modificata, però, nel modo seguente:

"Per tutte le controversie, concernenti la occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, prima di ricorrere alle leggi vigenti in materia di espropriazioni, dovrà esplicare ogni amichevole sforzo per giungere ad accordi con i proprietari dei terreni da espropriare. In caso di mancato accordo le parti potranno adire ad una apposita Commissione arbitrale, costituita da tre membri, in funzione di amichevoli compositori, dei quali due designati dalle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta".

Si propone pertanto, che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di subconcedere alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, con sede ad Aosta, di derivare dal torrente Artanavaz, in Comune di Etroubles, mod. medi 13,95 di acqua per produrre, sul salto di metri 100,55, la potenza nominale media di Kw. 1377.

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta.

3) di approvare quanto sopra proposto dalla Commissione Consiliare Permanente per i Lavori Pubblici in merito alle osservazioni fatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto 24 giugno 1960 n. 1295.

4) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:

a) il versamento presso la Tesoreria della Amministrazione regionale (Cassa di Risparmio di Torino, Dipendenza di Aosta) della somma di L. 451.656, pari a mezza annualità del canone di L. 903.312, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, viene ad assumere per effetto della subconcessione;

b) il versamento presso la suddetta Tesoreria dell'annuo canone di L. 903.312, ai sensi e nei termini fissati dall'art. 11 del disciplinare, da introitare agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci degli esercizi finanziari "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere";

c) - il versamento presso la suddetta Tesoreria, a termini e per gli scopi di cui al II comma dell'art. 7 del Testo Unico di leggi 11-12-1933 n. 1775 e della legge 21-1-1949 n. 8, della somma di Lire 22.583, da introitare al citato capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

d) - il versamento presso la suddetta Tesoreria, a disposizione della Amministrazione regionale -Ufficio Acque e Miniere -, della somma di Lire 50.000 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione, somma da introitare al capitolo 54 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere."

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Acque e Miniere

Rep. n.

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua del torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, per produzione di energia elettrica, chiesta dalla Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, con domanda 16 giugno 1955.

Articolo 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE -

La quantità d'acqua da derivare dalla sponda destra del Torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, in corrispondenza della presa dell'esistente canale irriguo "Ru Burgeois", potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 20,00 (litri secondo duemila) risultando la quantità inedia pari a moduli 13,96 (litri secondo milletrecento novantasei).

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica di una centralina sita a valle della località Condemine, del Comune di Gignod.

Articolo 2

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE

Il dislivello del pelo d'acqua tra la quota 1060,65 del ciglio della diga di presa e la restituzione alla quota 959,15 sarà di metri 101,50.

Articolo 3

DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra il pelo morto delle acque della camera di carico a quota 1059,70 ed il pelo morto sotto il macchinario a quota 959,15 sarà di mt. 100,55.

In conseguenza, la potenza nominale media dell'impianto, in base alla quale è da stabilirsi il canone, sarà pari a kw 1396 x 100,55 / 102 = kw. 1377.

Articolo 4

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua dal torrente Artanavaz consisteranno nello sbarramento del torrente, per tutta la sua ampiezza, con una traversa in calcestruzzo di cemento a profilo curvilineo, con ciglio a quota 1060,55, provvista in destra di uno scaricatore di fondo dalla luce di mt. 1,50.

Tali opere dovranno essere attuate di massima, in conformità al progetto bollato in data 16 giugno 1955, a firma Ing. Lino Binel, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo, da presentarsi a norma del successivo articolo 8 e che saranno riconosciute ammissibili.

Articolo 5

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata di acqua stabilita nel disciplinare di subconcessione non abbia ad essere superata e non entri nella derivazione una quantità d'acqua maggiore di quella subconcessa, - di moduli 20 -, si dovrà costruire, in sponda sinistra del canale derivatore, subito dopo la vasca di calma, alla presa, lo sfioratore previsto, di lunghezza non inferiore ai metri 15, il cui ciglio sfiorante dovrà avere altezza tale dal fondo da consentire il deflusso, lungo di esso, di tutta la portata eccedente quella di subconcessione.

Le caratteristiche di detto sfioratore dovranno risultare da appositi disegni illustrativi, da presentarsi unitamente al calcolo di esso sfioratore, all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, con la presentazione del progetto esecutivo dell'impianto di cui al successivo articolo otto.

Articolo 6

CANALI DI CARICO E DI SCARICO

Il canale di carico con fondo e spalle in calcestruzzo, della sezione di mt. 1,00 x 1,78 avrà uno sviluppo di metri 950 e si svolgerà in sponda destra del torrente Artanavaz seguendo il percorso dell'attuale esistente canale "Ru Bourgeois" del Consorzio irriguo omonimo.

Dopo l'utilizzazione nella centrale, le acque dell'impianto verranno immesse mediante opportuno canale in muratura di mt. 1,00 x 1,25 in una vasca, pure in muratura, dalla quale potranno poi essere avviate o direttamente al torrente Artanavaz, ovvero al canale che da questi viene derivato dal Consorzio Elettrico Buthier per il servizio dell'impianto di Signayes.

Tanto le opere del canale di carico, quanto quelle del canale di scarico, dovranno essere costruite secondo le modalità risultanti dal progetto richiamato nel precedente articolo 4, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili col progetto esecutivo, avvertendo che si dovranno prendere tutte le precauzioni necessarie, che saranno eventualmente indicate dall'Amministrazione regionale, per impedire la infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

Articolo 7

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno eseguite e mantenute, a carico della Ditta subconcessionaria Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Artanavaz, tutte attinenti alla rilascianda subconcessione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Ditta subconcessionaria è obbligata a provvedere, a propria cura e spese, a termine dell'art. 45 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque, a soddisfare al fabbisogno delle utenze costituite nel tratto del torrente Artanavaz interessato dalla utilizzazione idroelettrica di cui è questione.

In particolare, deve soddisfare la competenza del canale irriguo "Ru Bourgeois", del Consorzio omonimo, che viene fissata durante il periodo annuale irriguo dal 10 aprile al 30 settembre, di moduli 6 (litri secondo seicento), in via del tutto provvisoria, salva ed impregiudicata rimanendo ogni determinazione sulla relativa domanda di riconoscimento e quindi sulla legittimità della derivazione e sulla sua competenza idrica.

Durante il restante periodo dell'anno, cioè dal 1° ottobre sino al 31 marzo, tutta la competenza d'acqua derivata dal torrente Artanavaz, come precisato nel precedente articolo 1, dovrà essere scaricata, dopo l'utilizzazione, allo stesso torrente Artanavaz ovvero al canale che il Consorzio elettrico del Buthier già deriva dall'Artanavaz, ad uso del proprio impianto di Signayes.

Nell'interesse dell'Autorità Militare, ai fini del rilascio del benestare dell'accoglimento della domanda di subconcessione, la Ditta subconcessionaria è tenuta a presentare alla Direzione Lavori del Genio Militare, per l'opportuno esame, il progetto esecutivo dell'impianto.

Nell'interesse idrografico, ai fini del controllo delle portate utilizzate, la Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta dovrà installare nel canale di scarico dell'impianto uno stramazzo, non rigurgitato, munito di idrometrografo. Inoltre, dovrà collocare nei pressi della propria centralina, ovvero in altra località adatta, un apparecchio pluviografico, del tipo Ufficio Idrografico del Po, inviando poi settimanalmente i relativi diagrammi alla Sezione Idrografica del Po, di Torino.

Per tutte le controversie, concernenti la occupazione temporanea e permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, la Società Cooperativa di Forza e Luce, di Aosta, prima di ricorrere alle leggi vigenti in materia di espropriazione, dovrà esplicare ogni amichevole sforzo per giungere ad accordi con i proprietari dei terreni da espropriare. In caso di mancato accordo, le parti potranno adire ad una apposita Commissione arbitrale, costituita da tre membri, in funzione di amichevoli compositori, dei quali due designati dalle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Per la sistemazione dei materiali di risulta, provenienti dalla esecuzione dei lavori, la Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, dovrà provvedere affinché il loro deposito o discariche inconsulte non nuocciano all'estetica del paesaggio, ovvero possano essere causa di franamenti pericolosi per i terzi e per le colture ed opere soggiacerti.

La Ditta subconcessionaria dovrà, inoltre, collocare all'edificio di presa dell'impianto, alla vasca di carico e sul canale di scarico, opportuni capisaldi riferiti al livello massimo cui poter riferire in ogni momento il livello delle acque.

Articolo 8

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER L'INIZIO E LA ULTIMAZIONE DEGLI ESPROPRI E DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà:

a) presentare all'Ufficio Acque e Miniere della Amministrazione regionale il progetto esecutivo delle opere di derivazione entro mesi otto dalla data di notifica del Decreto di subconcessione. Il progetto dovrà contenere i disegni dello sfioratore da costruire alla presa del canale derivatore, come detto al precedente articolo 5, unitamente al relativo calcolo;

b) iniziare le espropriazioni entro mesi 10 dalla data di notifica di cui alla lettera c);

c) condurre a termine le espropriazioni nel termine di mesi 24 a decorrere dalla notifica di cui alla lettera a);

d) iniziare con adatta organizzazione entro mesi 18 dalla data di notifica di cui alla lettera a) i lavori di costruzione della derivazione, dando preavviso all'Ufficio predetto del giorno fissato per l'inizio;

e) condurre a termine i lavori entro mesi 36 dalla data di notifica di cui alla lettera a).

L'eventuale proroga di alcuni dei suddetti termini, non comporta proroga della data di decorrenza del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo articolo 11, e cioè dalla data assegnata per la ultimazione dei lavori.

Ultimati i lavori, la Ditta subconcessionaria dovrà comunque darne immediato avviso all'Ufficio Acque e Miniere della Regione.

Articolo 9

COLLAUDO E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, ove non vi siano eccezioni contrarie, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione ovvero la sua continuazione, a seconda dei casi, dandone cenno nel relativo certificato. Qualora detto Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori, o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire, altresì, se in pendenza di tale esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi uno dalla data di approvazione del collaudo, la Ditta, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, dovrà utilizzare l'acqua subconcessa.

Articolo 10

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione, trattandosi di grande derivazione, è accordata per un periodo di anni 60, successivi e continui, decorrenti dalla data del Decreto di subconcessione.

Articolo 11

CANONE

La Ditta subconcessionaria corrisponderà alla Amministrazione regionale, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato con il presente disciplinare per la ultimazione dei lavori, sulla potenza nominale media dell'impianto di Kw. 1377, come detto al precedente articolo 3, l'annuo canone di L. 903.312, in ragione di L. 656 per Kw., anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinunzia a' sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 8-10-1942 n. 1434. Detto canone potrà però essere modificato, con effetto della data sopra stabilita, in relazione ad eventuali variazioni della potenza motrice, tanto risultante dal progetto esecutivo, come da accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo.

Al riguardo, e per un periodo di anni quattro dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, con l'ausilio dell'Ufficio Idrografico del Po, di Torino, avrà facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, con spese a carico della Ditta subconcessionaria, nonché di esercitare un controllo regolare e periodico dell'impianto, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del regolamento sulle acque 14-8-1920 n. 1285.

Conseguentemente, il subconcessionario sarà tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dagli Uffici medesimi saranno richiesti, ed a permetter loro e favorire il libero accesso all'impianto subconcesso.

Qualora l'impianto entri in funzione, totale o parziale, prima del termine stabilito, il canone corrispondente alla utilizzazione decorrerà dalla data di entrata in funzione totale o parziale dell'impianto.

Articolo 12

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

a) il versamento della Tesoreria della Regione, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, della somma di L. 451.656, pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 11, come da quietanza n. ... in data ... a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa;

b) il versamento presso la stessa Tesoreria della somma di Lire 22.583, come da quietanza n. ... in data ..., pari ad un quarantesimo del canone fissato al precedente articolo 11, a termini dell'art. 7, comma secondo, del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 sulle acque;

c) il versamento presso la stessa Tesoreria di Lire 50.000 come da quietanza n. ... in data .... per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della subconcessione.

Restano poi a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copie di disegni, di atti, di stampe, ecc.

Articolo 13

SOVRACANONE DI CUI ALLA LEGGE 27-12-1953 N. 959

La Società subconcessionaria, Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, è tenuta alla osservanza della legge 27-12-1953 n. 959, integrata con la legge 30-12-1959 n. 1254, poiché la derivazione ha opere di presa entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea, delimitata con D.M. 14-12-1954, n. 7041, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955.

Articolo 14

SOVRACANONE ANNUO A FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA REGIONE

La Ditta subconcessionaria dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta ed ai Comuni rivieraschi di Allain e di Gignod, - compresi tra il punto dove praticamente ha termine il rigurgito, a monte della presa, ed il punto di restituzione, - il canone annuo che il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, potrà stabilire a loro favore, con proprio decreto, fino a L. 436 per ogni Kw. nominale subconcesso.

Tale canone annuo è da stabilire in applicazione della legge 4 dicembre 1956 n. 1377 sostitutiva dell'art. 53 del T.U. di legge 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici.

Articolo 15

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, è tenuta alla osservanza completa di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive disposizioni delle relative norme regolamentari, della legge 7-12-1942 n. 1745 sulla unificazione delle frequenze, delle leggi emesse dalla Regione in materia di acque pubbliche, di tutte le altre norme legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria e la sicurezza pubblica.

Articolo 16

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, la subconcessionaria Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, elegge il proprio domicilio ad Aosta.

La Ditta subconcessionaria che accetta

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L'Assessore FOSSON premette che nel disciplinare di subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Gignod, - di cui alla precedente deliberazione -, risulta, all'art. 7 - 3° comma del disciplinare stesso, che la Società subconcessionaria è tenuta, durante il periodo irriguo, dal 1° aprile al 30 ottobre, a lasciar "defluire dalla propria presa la competenza d'acqua assegnata per tale periodo al Canale Marençon dal decreto dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Aosta 3-5-1935 e durante il periodo non irriguo, dal 1° novembre al 31 marzo, la competenza d'acqua assegnata al canale Marençon, per i bisogni domestici, dallo stesso decreto".

Rileva che dal disciplinare relativo alla subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, di derivare acqua dal torrente Artanavaz per produzione di energia elettrica, risulta, all'art. 7 - 3° comma, che la Società subconcessionaria è tenuta a "soddisfare la competenza del canale irriguo "Ru Bourgeoís", del Consorzio omonimo, che viene fissata durante il periodo annuale irriguo, dal 1° aprile al 30 ottobre, di moduli 6 (litri secondo 600)...".

Rileva che, contrariamente a quanto disposto all'art. 7 del disciplinare della precedente subconcessione sopra menzionata, non è prevista alcuna competenza di acqua per il canale "Ru Bourgeois" per i bisogni domestici per il periodo dal 1° novembre al 31 marzo.

Fa presente che tale sua asserzione trova conferma nel successivo comma 4° del citato articolo 7: "Durante il restante periodo dell'anno, cioè dal 1° ottobre sino al 31 marzo, tutta la competenza d'acqua derivata dal torrente Artanavaz, come precisato nel precedente articolo 1, dovrà essere scaricata, dopo l'utilizzazione, allo stesso torrente Artanavaz ovvero al canale che il Consorzio Elettrico del Buthier già deriva dall'Artanavaz ad uso del proprio impianto di Signayes".

Fa presente di non sapere in questo momento se il decreto di concessione al Consorzio "Ru Bourgeois" contempli il diritto al suddetto Consorzio a derivare un determinato quantitativo di acqua per usi domestici nel periodo invernale.

Osserva, comunque, che gli Amministratori regionali hanno il dovere di preoccuparsi degli interessi dell'agricoltura e ritiene che il disciplinare in discussione potrebbe essere approvato previo inserimento di una clausola che sancisca il diritto al Canale "Ru Bourgeois" di derivare un determinato quantitativo di acqua nel periodo invernale per usi domestici.

L'Assessore CHANTEL fa notare che a pag. 5 della relazione è scritto che il Presidente del Consorzio "Ru Bourgeois"... "mentre dichiara di rilasciare il nulla osta di competenza per il rilascio della subconcessione chiesta dalla Cooperativa "Forza e Luce", dì Aosta, subordina però tale nulla osta alla salvaguardia dei diritti del Consorzio "Ru Bourgeois" costituiti dall'antico diritto di derivare dal torrente Artanavaz moduli 6 (litri secondo seicento) di acqua ad uso irriguo".

L'Assessore Chantel esprime l'avviso che, avendo il Presidente del Consorzio "Ru Bourgeois" rilasciato il nulla osta senza fare alcuna riserva di acqua per il periodo invernale, è da presumere che il Cannale "Ru Bourgeois" non abbia diritto ad alcun quantitativo di acqua per usi domestici nel periodo invernale.

Segue discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, MARCOZ, gli Assessori CHANTEL, FOSSON, MANGANONI e i Consiglieri BORDON, VESAN, Sig.ra CHANOUX, GUGLIELMINETTI, VALLINO, MACHET e PALMAS.

Il Consigliere Signora PERRUCHON Vedova CHANOUX riferisce che sono stati gli interessati consortisti stessi a farle notare che un tempo l'acqua veniva convogliata nel canale anche nel periodo invernale, mentre ora ciò non avviene più.

L'Assessore MANGANONI osserva che, nel periodo della istruttoria della domanda di subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, nessuna richiesta è stata fatta dal Consorzio o dagli interessati consortisti all'Amministrazione regionale per il convogliamento di acque nel Canale "Ru Bourgeois" nel periodo invernale; il che farebbe ritenere, - egli dice -, che non sussista un diritto a convogliare acqua nel canale durante il periodo invernale.

Il Consigliere Signora PERRUCHON Vedova CHANOUX ribadisce la dichiarazione già fatta.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, fa presente che è notorio che, durante il periodo autunnale, i canali irrigui in genere convogliano acqua, sia pure in quantitativi ridottissimi, per usi domestici, e fra l'altro, per l'abbeveraggio del bestiame.

L'Assessore FOSSON rileva che ogni qual volta, in sede di Giunta, sono stati discussi disciplinari di subconcessione di acque pubbliche ad uso idroelettrico, egli si è sempre preoccupato di salvaguardare gli interessi dell'agricoltura, perché, dopo che la subconcessione ha avuto luogo diventa difficile, per non dire impossibile, ottenere che la Società subconcessionaria lasci defluire un quantitativo d'acqua, anche se minimo, per delle necessità che si sono verificate a subconcessione avvenuta.

Precisa che è, quindi, opportuno che, nel caso in discussione, sia inserita una clausola nel disciplinare che sancisca il diritto del "Ru Bourgeois" a derivare un piccolo quantitativo di acqua, per usi domestici, durante il periodo invernale.

L'Assessore CHANTEL osserva che, come risulta dagli atti, l'istruttoria della domanda di subconcessione in questione si è svolta regolarmente e senza che l'Amministrazione del Consorzio del "Ru Bourgeois" abbia fatto presenti eventuali suoi diritti di acqua per usi domestici durante il periodo invernale.

Sottolinea che ciò induce a pensare che il Consorzio irriguo del "Ru Bourgeois" non abbia alcun diritto a derivare acqua dal torrente Artanavaz durante il periodo invernale.

L'Assessore FOSSON dichiara di essere convinto egli pure che l'istruttoria abbia avuto corso regolare, come tutte le istruttorie svolte, in passato, dall'Ufficio regionale Acque.

Comunica che rimane, però, il fatto che i nostri contadini non sono, in genere, al corrente della procedura che regola tali istruttorie e non si preoccupano di guardare gli atti all'albo pretorio comunale, salvo eventualmente ricorrere, in un secondo tempo, all'Amministrazione regionale, quando constatano la mancanza di acqua per delle necessità particolari.

Ricorda che l'Amministrazione regionale si è sempre preoccupata di far inserire nei disciplinari delle subconcessioni di acque avvenute sino ad oggi determinate clausole cautelative dei diritti e degli interessi, presenti e futuri, dell'agricoltura e ritiene che anche in questo caso si debba fare altrettanto.

Il Consigliere GUGLIELMINETTI rileva che, qualora venisse concesso al Consorzio irriguo "Ru Bourgeois" un quantitativo d'acqua, anche se minimo, nel periodo invernale per usi domestici e civici, dovrebbe essere riesaminata anche la questione del canone che la Società subconcessionaria è tenuta a pagare; il che significa - egli dice -, che occorre rivedere gli atti di istruttoria della domanda di subconcessione in discussione.

Il Consigliere Signora PERRUCHON Vedova CHANOUX afferma che l'Ufficio Acque della Regione deve, per principio, tutelare i diritti e gli interessi dell'agricoltura; insiste, quindi, affinché il Consiglio soprassieda, nell'adunanza odierna, ad ogni decisione sulla proposta di subconcessione in esame.

Il Consigliere MACHET dichiara che gli Amministratori regionali hanno il dovere di tutelare gli interessi degli agricoltori, i quali, non essendo al corrente della procedura seguita per l'istruttoria delle domande di subconcessione di acque pubbliche, non provvedono a presentare tempestivamente domande per il riconoscimento dei quantitativi di acqua a cui hanno diritto per usi irrigui o per usi domestici e civici.

Il Consigliere BORDON osserva che, se si accerta che l'istruttoria è stata esperita regolarmente, come rilevato dall'Assessore Chantel, non dovrebbe sussistere il dubbio che il Consorzio irriguo "Ru Bourgeois" abbia diritto a derivare dal torrente Artanavaz un quantitativo di acqua, sia pure limitato, nel periodo invernale, ad usi domestici e civici.

L'Assessore FOSSON, fa notare che il fatto che l'istruttoria abbia avuto corso regolare non significa nulla, perché, egli dice, anche l'istruttoria relativa alla subconcessione di derivare acque della Dora Baltea alla Società SIP, per il funzionamento della Centrale Idroelettrica di Hône, si è svolta regolarmente; ciò nonostante vi è ancora una causa pendente fra i Consorzi irrigui di Torille e Grandes Iles, di Verrès, e quello di Montjovet, da una parte, e la Società Idroelettrica SIP dall'altra parte, circa l'altezza della falda freatica.

Precisa che, nel caso in discussione, occorre accertare se il Canale "Ru Bourgeois" abbia o no diritto o competenza d'acqua nel periodo invernale; fa presente che, in caso affermativo, bisognerà inserire nel disciplinare di subconcessione una apposita clausola che sancisca tale diritto, ad evitare tali future contestazioni con la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, premette che, se non vi fosse la segnalazione fatta dal Consigliere Signora Perruchon Vedova Chanoux, il Consiglio potrebbe, con tutta tranquillità, approvare la subconcessione in discussione.

Osserva, però, che tale segnalazione esiste e non può, quindi, essere ignorata dal Consiglio, che è tenuto a tutelare, come ha sempre fatto in passato, i diritti e gli interessi dell'agricoltura e quelli degli usi civici e domestici.

Ritiene, pertanto, opportuno che il Consiglio accolga la proposta, fatta dal Consigliere Signora Perruchon Vedova Chanoux, di rinviare ad una prossima adunanza ogni decisione in merito alla proposta di subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, di derivare acqua dal torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, per produzione di energia elettrica.

Si fa menzione che intervengono, altresì, nella discussione i Consiglieri VALLINO e PALMAS.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta, fatta dal Consigliere Signora Perruchon Vedova Chanoux, di rinviare ad una successiva adunanza ogni decisione in merito alla proposta di subconcessione in esame.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitre; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: BERTHET, BORDON, CHANTEL, DUTANY, PETIGAT e VESAN);

DELIBERA

di rinviare ad una successiva prossima adunanza del Consiglio ogni decisione in merito alla proposta di subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, di derivare acqua dal torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, per produzione di energia elettrica.

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