Oggetto del Consiglio n. 27 del 8 aprile 1961 - Verbale

OGGETTO N. 27/61 - SUBCONCESSIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA FORZA E LUCE, DI GIGNOD, DI DERIVARE ACQUA DAL TORRENTE ARTANAVAZ PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Gignod, di derivare acqua dal torrente Artanavaz per produzione di energia elettrica, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1961:

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Con domanda 2 febbraio 1952, presentata in data 15 febbraio 1952, la Società Cooperativa Forza e Luce, di Gignod, ha chiesto alla Amministrazione regionale la subconcessione di derivare acqua dal torrente Artanavaz, in Comune di Etroubles, nella misura di max moduli 13 e medi mod. 11,25 allo scopo di ottenere, su di un salto di metri 155,77, la potenza nominale media di Kw. 1717,22, con restituzione dell'acqua allo stesso torrente Artanavaz, in Comune di Gignod, subito a monte della presa, da questo torrente, del canale per uso di irrigazione detto Rû Bourgeois.

La domanda è stata corredata da progetto in data 27 febbraio 1952 a firma Dott. Ing. Gaetano Rusconi e Ing. Dott. Annibale Torrione.

L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta del 4 marzo 1952 n. 32 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 87 del 15 aprile 1953 ed ha dato luogo alla presentazione di una domanda della Città di Aosta, incompatibile e concorrente, non datata, ma presentata all'Amministrazione regionale in data 15 maggio 1953 e intesa ad ottenere la sub-concessione di derivare acqua dal torrente Artanavaz, in Comune di Etroubles, nella misura di max moduli 13,77 e medi mod. 11,77, onde ottenere, su di un salto di metri 192,75, la potenza nominale media di Kw 2215,83; la restituzione dell'acqua era prevista nello stesso torrente Artanavaz in Comune di Gignod, subito a monte della presa, dal torrente Artanavaz, del canale irriguo Rû Bourgeois.

La domanda è corredata da progetto a firma Dott. Ing. Lino Binel in data 10-5-1953.

L'avviso relativo a questa domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta 5-9-1953 n. 7 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12-9-1953 n. 209 e non ha dato luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti.

Con ordinanza n. 33 del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, in data 6 settembre 1955, le domande della Cooperativa Forza e Luce, di Gignod, e della Città di Aosta sono state ammesse ad istruttoria, disponendosi il loro deposito e quello dei relativi progetti presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione per la durata di 15 giorni consecutivi decorrenti dal 15 settembre 1953, nonché la pubblicazione della ordinanza stessa, ancora per la durata di 15 giorni decorrenti dal 15-9-1953, presso l'Albo pretorio dei Comuni di Etroubles, Allain, Gignod, Doues ed Aosta.

Una copia dell'ordinanza è stata comunicata: al Circolo di Ispezione del Po, di Parma; all'Ufficio Idrografico del Po, di Torino e a quello Idrografico di Parma; all'Assessorato regionale al Turismo, Antichità e belle arti; al Consorzio per la tutela, l'incremento e l'esercizio della Pesca, di Aosta; all'Ufficio del Genio Civile di Aosta; al Ministero della Difesa-Esercito (Ispettorato dell'arma del Genio - Ufficio II); al Comando Territoriale Militare di Torino; alla Direzione Demanio I Zona A.T., di Milano; al Circolo di Torino della Motorizzazione Civile, alle FF.SS. Ministero delle Comunicazioni; all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione della Valle d'Aosta; al Comando del Corpo Forestale Valdostano; al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque; al Consiglio Superiore dei LL.PP.; al Consorzio Elettrico del Buthier; al Consorzio Irriguo Canale Marençon; al Consorzio Irriguo Rû Bourgeois; ai Canali Demaniali Cavour; alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Gignod; alla Città di Aosta.

La pubblicazione è avvenuta regolarmente tanto presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, quanto presso i Comuni suindicati ed ha dato luogo, entro i venti giorni della pubblicazione stessa, alla presentazione dei seguenti esposti.

1) lettera 15-9-1955 n. 15003 della Direzione 1a Zona Aerea Territoriale di Milano con la quale venne comunicato che l'istruttoria delle domande non interessava detto Comando e quindi venne dato implicitamente il nulla osta di competenza.

2) esposto 5-10-1955 del Direttore del Canale Irriguo Marençon perché siano salvaguardati i diritti di esso.

In sede di visita di istruttoria, avvenuta regolarmente il 26 ottobre 1955 come disposto dalla ordinanza di istruttoria, ha presentato un esposto di pari data la Cooperativa Forza e Luce di Gignod per far presente che la sua domanda di subconcessione ha la priorità rispetto a quella della Città di Aosta, che essa Cooperativa è già titolare di un impianto idroelettrico sul torrente Artanavaz in atto sin dal 1928 e tuttora attivo, che essa distribuisce energia a circa 1550 utenze con rete propria, che gli utenti dei canali irrigui Ru Bourgeois, Ru Neuf e Ru Marençon, interessati direttamente dal torrente Artanavaz, sono anche soci di essa Cooperativa, per cui è da escludere ogni eventuale controversia, che la Cooperativa infine non persegue fini speculativi 'in quanto opera nel solo interesse dei soci e funge da organo moderatore, nei confronti di altre Società, nella applicazione delle tariffe elettriche.

Sempre in sede di visita locale di istruttoria hanno poi interloquito il Geom. Flaviano Arbaney, nella sua veste di Assessore all'Agricoltura e Foreste della Regione, nonché i Sigg. Ing. A. Torrione per la Città di Aosta, l'Ing. Besozzi e Ing. Cardellino per conto del Consorzio Elettrico Buthier.

L'Assessore Arbaney, in considerazione della funzione preminentemente irrigua che ha l'acqua del torrente Artanavaz, come riconosciuto dallo stesso Consiglio Superiore dei LL.PP. allorché ebbe ad esprimersi circa l'istruttoria delle domande Edison e C.E.B. riguardanti l'utilizzazione integrale delle acque del torrente Buthier ed affluenti relativi, ha chiesto che sia lasciata disponibile l'acqua occorrente per l'irrigazione della zona interessata, sia per caricare i canali esistenti nel quantitativo attualmente derivato, sia per sopperire alle necessità future tanto per aumento delle superfici irrigue quanto per variazioni delle colture.

L'Ing. Torrione ha interloquito per confermare la domanda di subconcessione della Città di Aosta e gli Ingegneri Cardellino e Besozzi hanno interloquito per chiedere il rispetto generico dei diritti d'acqua attinenti agli impianti del C.E.B. aventi la presa nel torrente Artanavaz a valle delle prese previste dalla domanda della Cooperativa Forza e Luce di Gignod e della Città di Aosta.

Si dà atto che alla visita locale di istruttoria sono intervenuti i seguenti Signori:

- Dott. Marini Luigi, del Ministero dei Lavori Pubblici;

- Dott. Moscati Carlo, della Sezione Idrografica del Po di Torino e Dott. Ing. Bruschi Guido, dello stesso Ufficio;

- Dott. Ing. Besozzo Pompeo, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato e del Consorzio Elettrico Buthier;

- Dott. Ing. Cardellino Giuseppe, per il Consorzio Elettrico del Buthier;

- Geom. Luigi Vesan - quale Assessore ai Lavori Pubblici della Regione, assistito dall'Ing. Alfredo Mosti, Direttore dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, e dal Geom. Gonrad Michele addetto allo stesso Ufficio;

- Geom. Arbaney Flaviano, Assessore all'Agricoltura e Foreste della Regione;

- Rag. Giulio Dolchi, Sindaco della Città di Aosta, assistito dall'Ing. Annibale Torrione;

- Sig. Veysendaz Giocondo, Sindaco del Comune di Etroubles, assistito dal Segretario Sig. Libero De Janossi;

- Sig. Vallet Amato, Presidente della Cooperativa Forza e Luce, di Gignod, assistito dal Sig. Bozzoli Giacomo, direttore dell'Unione Cooperative della Valle d'Aosta e dal segretario Geom. Cimaz Martino;

- Sig. Letey Adolfo, del Canale Marençon.

Esame delle opposizioni

- Esposto 5-10-1955 del Direttore del Canale Irriguo Marençon

Con questo esposto il Sig. Cottin Innocenzo, Direttore del canale Marençon chiede che:

a) siano salvaguardati i diritti di derivazione del canale Marençon.

b) sia lasciata defluire a favore del canale Marençon nel torrente Artanavaz la competenza d'acqua che gli spetta, anzi con un certo margine di abbondanza per tenere conto delle perdite d'acqua che si potranno verificare nell'Artanavaz nel tratto compreso fra le prese previste dalla Cooperativa Forza e Luce di Gignod e dalla Città di Aosta e la propria presa, nonché in considerazione che per poter derivare l'esigua quantità di acqua che residuerebbe nel torrente, dopo soddisfatto il fabbisogno della Cooperativa Forza e Luce di Gignod, ovvero della Città di Aosta, occorrerebbe procedere alla costruzione di adeguate opere.

Si osserva:

Il canale Marençon deriva l'acqua di competenza in sponda sinistra del torrente Artanavaz, a quota 1160 circa, a valle delle prese che sono state previste dalla Cooperativa Forza e Luce di Gignod e dalla Città di Aosta.

La competenza d'acqua che è stata riconosciuta derivabile, per antico diritto, al canale Marençon dal decreto dell'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta in data 3 maggio 1935 è di moduli 1,27 durante il periodo irriguo dal 1° aprile al 30 ottobre di ogni anno e di mod. 0,02 durante il restante periodo 1° novembre - 31 marzo, per provvedere ai bisogni domestici della zona interessata dal canale.

Questa competenza d'acqua dunque, in quanto derivata a valle, come si è detto, dalle derivazioni previste dalla Cooperativa Forza e Luce di Gignod e dalla Città di Aosta, potrebbe risultare pregiudicata da dette derivazioni, perciò è giusto che il Direttore del canale Marençon ne abbia chiesto la salvaguardia come è anche giusto che abbia chiesto che essa sia lasciata defluire con una certa abbondanza lungo il torrente Artanavaz a valle delle prese previste dalla Cooperativa Forza e Luce di Gignod e dalla Città di Aosta, onde consentire al canale Marençon di poter derivare facilmente, senza dover ricorrere a particolari opere di captazione.

Nel disciplinare di subconcessione si è, pertanto, inserita apposita clausola cautelativa.

- Esposto 26-10-1955 della Cooperativa Forza e Luce di Gignod

Con questo esposto, implicitamente di opposizione, la Cooperativa ha fatto presente le ragioni per le quali il suo progetto di utilizzazione dovrebbe essere prescelto rispetto a quello presentato dalla Città di Aosta.

Di tali ragioni si terrà debito conto, in quanto accettabili, nel confronto che si farà dei progetti presentati.

- In sede di visita di istruttoria, il Geom. Flaviano Arbaney, ha chiesto che sia lasciata disponibile nel torrente Artanavaz l'acqua occorrente alla irrigazione, sia per poter caricare i canali esistenti nel quantitativo attualmente derivato, sia per poter sopperire ai futuri aumenti delle superfici irrigue o a variazioni di colture.

La richiesta del Geom. Arbaney ripete, in sostanza, in termini generali, la richiesta del Presidente del canale Marençon fatta specificatamente per questo canale, perciò a tutela di quanto chiesto vale la clausola generale, introdotta nel disciplinare di subconcessione, come sopra ricordato.

- Sempre in visita di istruttoria i Sig. Ingg. Cardellino e Besozzi hanno chiesto il rispetto dei diritti d'acqua attinenti all'impianto del Consorzio Elettrico del Buthier, avente la presa dall'Artanavaz a valle delle utilizzazioni previste dalla Cooperativa Forza e Luce di Gignod e dalla Città di Aosta.

Poiché queste utilizzazioni si esplicano interamente a monte della presa dell'Artanavaz del predetto Consorzio, è evidente che il Consorzio stesso non ha nulla da temere da dette utilizzazioni. Pertanto nessuna particolare clausola è da inserire nel disciplinare di subconcessione.

Descrizione sommaria degli impianti

A) PROGETTO DELLA COOPERATIVA FORZA E LUCE DI GIGNOD

Il progetto prevede lo sbarramento. del torrente Artanavaz con una traversa di mt. 10,00, con ciglio a monte a quota 1200,38, ed a valle a quota 1199,02.

La traversa è provvista superiormente di una griglia orizzontale, larga mt. 1,00 e lunga mt. 10,00 quanto la traversa, dalla quale le acque decadranno in un canale ricavato nella traversa stessa, per passare poi in sponda destra in un primo tratto di canale provvisto in sinistra di sfioratore con ciglio sfiorante a quota 1200, lungo metri 15,00 e di un disabbiatore a forma trapezio, tipo Dufour, con cunicolo inferiore di scarico. Da questo disabbiatore avrà inizio il canale di derivazione, in galleria, a pelo libero, largo metri 1,50, lungo circa metri 2780, che capterà al passaggio le acque del torrente Arsy.

Il canale al suo estremo sarà allargato a mt. 4,00 per la formazione della vasca di carico dell'impianto. Seguirà quindi la condotta forzata in lamiera d'acciaio, del diametro interno di 675 mm. e della lunghezza di circa mt. 250, che porterà le acque ad azionare il macchinario della centrale costituito da una turbina Pelton accoppiata ad un alternatore a trifase. La restituzione nel torrente Artanavaz avrà luogo a quota 1040,80 mediante breve canale di scarico.

La portata max. dell'impianto è indicata di lit/sec. 1300 e quella media di lit/sec. 1125.

Il salto utile è indicato in mt. (1196,55 - 1040,88) = mt. 155,67 così che la potenza nominale media annua dell'impianto risulterebbe quindi di Kw 1125 x 155,67 x 9,81 = Kw 1717,92.

B) PROGETTO DELLA CITTÀ DI AOSTA

Il progetto prevede lo sbarramento del torrente Artanavaz a quota 1235 circa, con una traversa tracimante della lunghezza di mt. 10,00, larga circa mt. 6,00, con ciglio a monte a quota 1236,00 e ciglio a valle a quota 1232,70 provvisto in destra di scaricatore azionabile a mano mediante paratoia piana di mt. 1,80 di luce.

In destra dello sbarramento, prossima alla sponda, è prevista la presa avente luce di mt. 200, con antistante griglia, regolabile a mano mediante paratoia piana. Le acque derivate entreranno in una vasca sghiaiatrice lunga mt. 8,00 e larga mt. 2,00, provvista all'estremo di paratoia di scarico. Da questa vasca le acque decadranno in destra in un primo tratto di canale derivatore provvisto in sua sponda sinistra di sfioratore con ciglio a quota 1235,60 della lunghezza di mt. 10,00.

A questo primo tratto di canale derivatore farà seguito il canale derivatore vero e proprio, in galleria, a pelo libero, della lunghezza di metri 1,20, dello sviluppo di metri 32,00 che capterà al passaggio le acque del torrente Arsy e farà capo ad una vasca di calma, nella quale verranno pure immesse a defluire le acque del torrente La Clusaz. La camera di carico è provvista di sfioratore con ciglio sfiorante a quota 1233,68 la cui lama stramazzante alta cm. 15 può smaltire l'intera portata del canale, prevista di mc/sec 1,333, che verrà avviata al torrente la Clusaz. Dalla vasca di calma le acque passeranno al pozzo di carico e quindi alla condotta forzata metallica, del diametro di mm. 750, lunga circa mt. 280, che le condurrà ad azionare il macchinario della centrale, previsto di costituire con un gruppo generatore formato da una turbina Francis ad area verticale, accoppiata ad un alternatore trifase. Le acque verranno restituite al torrente Artanavaz in sua sponda destra.

La portata max. dell'impianto è stata indicata di mc/sec 1,333, quella media di mc/sec 1,177, il salto utile è stato indicato di mt. (1233,68 - 1040,95) = mt. 192,73.

La potenza nominale media annua dell'impianto risulterebbe quindi di kw 1,77 x 192,73 x 9,81 = kw 2215,89.

Confronto di progetti

I due progetti sono in sostanza simili, tanto simili che ambedue comportano lo stesso errore nella valutazione della quota di restituzione delle acque. Questa è stata indicata a quota 1040,95 nel progetto della Città di Aosta ed a quota 1040,88 nel progetto della Cooperativa Forza e Luce di Gignod. Poiché la restituzione in ambedue i progetti è prevista subito a monte del canale Ru Bourgeois, la cui presa, ben definita, è a quota 1070,00, evidentemente la quota della restituzione dei due progetti non può essere diversa.

Il progetto della Città di Aosta disporrà quindi di un salto di mt. (1233,68 - 1070,00) = 163,68; quello della Cooperativa risulterà di mt. (1196,55 - 1070,00) = mt. 126,55, cioè un po' inferiore.

Il progetto della Città di Aosta prevede, inoltre, l'utilizzazione del piccolo bacino sussidiario del torrente La Clusaz non contemplato dall'altra domanda.

La massima portata che il progetto della Città di Aosta ha previsto di utilizzare è di lit/sec 1333, quella che prevede di utilizzare il progetto della Cooperativa Forza e Luce di Gignod è di litri/sec 1300.

Dalla relazione idrologica dell'Ufficio Idrografico risulta che alla portata max di lit/sec 1333 corrisponde una portata media di lit/sec 1168 e che alla portata max di lit/sec 1300 corrisponde la portata media di lit/sec 1138.

Le caratteristiche dei due progetti sarebbero dunque:

Progetto Cooperativa Forza e Luce di Gignod:

portata max derivabile

lit/sec

1300

portata media utilizzabile

lit/sec

1138

salto medio

126,55

potenza nominale media 1138 x 126,55 / 102 =

Kw

1411,90

Progetto Città di Aosta:

portata max derivabile

lit/sec

1333

portata media utilizzabile

lit/sec

1168

Salto

mt.

163,68

potenza nominale media annua 1168 x 163,68 / 102 =

Kw

1874,30

Il progetto della Città di Aosta avrebbe quindi una maggior potenza di Kw 462,40; pertanto esso costituirebbe la maggior utilizzazione idroelettrica del tratto del torrente Artanavaz interessato dai progetti presentati.

Tutto ciò non autorizza tuttavia a dare la preferenza al progetto della Città di Aosta, ai fini della sub-concessione, per il fatto che la Cooperativa Forza e Luce, di Gignod, ha un diritto di priorità nella subconcessione stessa, a termine di quanto dispone il terzo comma dell'art. 9 del Testo Unico di leggi 11-12-1933 n. 1775, in quanto ha presentato la domanda di subconcessione prima della Città di Aosta. Per esercitare tale diritto, considerato che la maggior potenza del progetto della Città di Aosta è dovuta essenzialmente al maggior salto di cui dispone, sarà sufficiente che la Cooperativa Forza e Luce, di Gignod, si obblighi anche essa ad attuare il maggior salto.

Il problema quindi, circa la preferenza di dare all'uno piuttosto che all'altro progetto, resta ristretto all'interesse pubblico che presentano le due utilizzazioni ed all'interesse economico.

La Città di Aosta dovrebbe avvalersi dell'energia producibile con il previsto impianto, per il soddisfacimento di tutti i propri servizi comunali ai quali ora provvede con l'energia che acquista dalle Società distributrici.

La Cooperativa Forza e Luce di Gignod, che possiede una modesta centralina sul torrente Artanavaz, detta di La Clusaz, e provvede con essa alla distribuzione di energia nei Comuni di Gignod, Allain, Doues, Valpelline, St. Christophe, nonché nelle frazioni di Porossan, Arpuilles ed Excenex del Comune di Aosta, dovrebbe servirsi della producenda energia per potenziare i propri impianti di distribuzione non potendo più soddisfare con gli stessi il fabbisogno della propria utenza.

Si tratta dunque di due servizi, ambedue interessanti, per quanto sotto punti di vista differenti, la pubblica utilità; ma mentre il Comune di Aosta, che non possiede alcuna linea elettrica, dovrebbe sottostare a notevoli spese per trasportare la producenda energia ad Aosta, poi trasformarla, e quindi assegnarla ai propri vari servizi, la Cooperativa di Gignod invece, in quanto già possiede una propria rete di distribuzione, avrebbe solo da sostenere le spese indispensabili per immettere in detta rete la propria energia.

Sotto questo aspetto il progetto della Cooperativa è da ritenersi più conveniente, economicamente, di quello della Città di Aosta.

Considerato poi che i costi dell'uno o dell'altro progetto saranno sostanzialmente gli stessi, allorché la Cooperativa avrà realizzato una caduta analoga a quella della Città di Aosta, si deve concludere che l'impianto della Cooperativa, per il fatto che è già dotato di impianto di distribuzione, sarà sempre più conveniente di quello della Città di Aosta. Il vantaggio economico risulterà poi più evidente qualora si consideri che la sottensione della esistente centralini della Cooperativa, oggetto del decreto ministeriale 2-6-1938 n. 4048, che sarà operata tanto dall'uno quanto dall'altro impianto, risulterà più onerosa per l'impianto della Città di Aosta, che non per quello della Cooperativa per ragioni evidenti.

Considerato infine che la Cooperativa nella sua domanda ha chiesto l'autorizzazione provvisoria ad iniziare i lavori mentre tale autorizzazione non risulta che sia stata chiesta nella domanda della Città di Aosta, si può legittimamente supporre che la Cooperativa abbia maggiore interesse della Città di Aosta a costruire l'impianto.

In base quindi a tutto quanto esposto, si è dell'avviso che la subconcessione di derivare e di utilizzare le acque del torrente Artanavaz, per produzione di energia elettrica, lungo il tratto compreso fra lo sbocco in esso del torrente Menouve e la presa da esso torrente Artanavaz del Rio Ru Bourgeois, sia da rilasciare alla Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod a condizione che utilizzi la massima caduta nel tratto, che si ritiene non debba essere inferiore a mt. 163,50, da concretarsi definitivamente nel progetto esecutivo secondo l'obbligo imposto nel disciplinare di subconcessione sotto riportato, ed a condizione della osservanza delle condizioni di detto disciplinare.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come comunicato dal Ministero con lettera 1-12-1960 n. 4678, si è espresso favorevolmente per il rilascio della subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod con voto 7-10-1960 n. 2012, ravvisando solo l'opportunità di sopprimere la seguente clausola del V comma dell'articolo 7 del disciplinare di subconcessione:

"Per tutte le controversie, concernenti la occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù o la determinazione delle relative indennità, la Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod, prima di ricorrere alle leggi vigenti in materia, si impegna di accettare, qualora la cosa venga richiesta da uno o più proprietari interessati, il giudizio, secondo equità, di apposita Commissione di tre membri, dei quali uno designato dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta, uno dalla Giunta regionale e uno dal Presidente del Tribunale di Aosta".

La Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici, nella riunione del 23-1-1961, ha deliberato di proporre al Consiglio regionale di mantenere la clausola di cui sopra, modificata, però, nel modo seguente:

"Per tutte le controversie, concernenti la occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, la Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod, prima di ricorrere alle leggi vigenti in materia di espropriazione, dovrà esplicare ogni amichevole sforzo per giungere ad accordi con i proprietari dei terreni da espropriare. In caso di mancato accordo le parti potranno adire ad una apposita Commissione arbitrale, costituita da tre membri, in funzione di amichevoli compositori, dei quali due designati dalle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta".

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di subconcedere alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Gignod, con sede a Gignod, di derivare dal torrente Artanavaz, in Comune di Etroubles, mod. medi 11,38, per produrre sul salto di metri 126,55, la potenza nominale media di Kw 1411,90.

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Cooperativa Forza e Luce, di Gignod.

3) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a provvedere, nell'emettendo decreto, alla reiezione della incompatibile e concorrente domanda 15-5-1953 della Città di Aosta.

4) di approvare quanto sopra proposto dalla Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici in merito alle osservazioni fatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto 7 ottobre 1960 n. 2012.

5) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale (Cassa di Risparmio di Torino, Dipendenza di Aosta) della somma di L. 463.102, pari a mezza annualità del canone di L. 926.205 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod viene ad assumere per effetto della subconcessione;

b) il versamento presso la suddetta Tesoreria dell'annuo canone di L. 926.205, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 11 del disciplinare, da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere" ed ai corrispondenti istituendi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari;

c) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a termini e per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del Testo Unico di leggi 11-12-1933 n. 1775 e della legge 21-1-1949 n. 8 della somma di Lire 23.155, da introitare al citato capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

d) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a disposizione dell'Amministrazione regionale - Ufficio Acque e Miniere - della somma di L. 50.000 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, da introitare al capitolo 54 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".

(Omissis: segue disciplinare, riportato in calce al deliberato).

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L'Assessore MANGANONI rileva che l'argomento non necessita di particolare illustrazione perché la relazione redatta dall'Ufficio Acque è ampia ed esauriente.

Chiede che il Consiglio approvi la proposta di subconcessione alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Gignod, di derivare acqua dal torrente Artanavaz per produzione di energia elettrica.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta e di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della relazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto);

DELIBERA

1) di subconcedere alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Gignod, con sede a Gignod, di derivare dal torrente Artanavaz, in Comune di Etroubles, mod. medi 11,38, per produrre sul salto di metri 126,55 la potenza nominale media di Kw 1411,90;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Cooperativa Forza e Luce, di Gignod;

3) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a provvedere, nell'emettendo decreto, alla reiezione della incompatibile e concorrente domanda 15-5-1953 della Città di Aosta;

4) di approvare quanto sopra proposto dalla Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici in merito alle osservazioni fatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto 7 ottobre 1960, n. 2012;

5) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale (Cassa di Risparmio di Torino, Dipendenza di Aosta) della somma di Lire 463.102, pari a mezza annualità del canone di Lire 926.205 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod viene ad assumere per effetto della subconcessione;

b) il versamento presso la suddetta Tesoreria dell'annuo canone di Lire 926.205, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 11 del disciplinare, da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario: "Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere" ed ai corrispondenti istituendi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari;

c) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a termini e per scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del Testo Unico di leggi 11-12-1933 n. 1775 e della legge 21-1-1949 n. 8 della somma di Lire 23.155, da introitare al citato capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

d) il versamento presso la suddetta Tesoreria, a disposizione della Amministrazione regionale - Ufficio Acque e Miniere - della somma di Lire 50.000 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione, da introitare al capitolo 54 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi per spese di istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato ai LL. PP. Ufficio Acque e Miniere

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione di derivare acqua dal torrente Artanavaz, in Comune di Etroubles, per produzione di energia elettrica, chiesta dalla Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod con domanda 15-2-1952.

Art. 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare in sponda destra del torrente Artanavaz, in Comune di Etroubles, a valle dello sbocco in esso del torrente Menouve, potrà variare sino ad un massimo eguale e non superiore a moduli 13,00 (litri secondo mille trecento), risultando la quantità media pari a moduli 11,38 (litri secondo mille cento trentotto).

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica in una centralina in località La Clusaz del Comune di Gignod.

Art. 2

Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione

Il dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione è previsto di mt. 159,50. Tale dislivello è tuttavia da ritenersi del tutto precario in attesa che con la produzione del progetto esecutivo, da presentarsi a termini del successivo articolo 8, la Ditta subconcessionaria stabilisca definitivamente il punto di presa del torrente Artanavaz, subito dopo lo sbocco del torrente Menouve, onde realizzare il massimo dislivello fra detto punto di presa e la restituzione al torrente Artanavaz, a quota 1070, in Comune di Gignod, subito a monte della presa del canale irriguo Ru Bourgeois.

Art. 3

Dislivello e potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone

Salvo una più precisa determinazione, che dovrà risultare dal progetto esecutivo dell'impianto, da presentarsi a termini del successivo articolo 8, il dislivello fra i peli morti nei canali, a monte e a valle del meccanismo motori, già indicati di metri 155,67 nel progetto di massima 2-2-1952 è stato rettificato in metri 126,55 dall'Ufficio regionale Acque.

In conseguenza la potenza nominale media, in base alla quale resta stabilito provvisoriamente il canone sarà pari a Kw. 1138 x 126,55 / 102 = Kw. 1411,90.

Art. 4

Luogo e modo di presa dell'acqua

Le opere di presa dell'acqua del torrente Artanavaz, consisteranno nello sbarramento del torrente, per tutta la sua ampiezza, con una traversa in calcestruzzo di cemento a profilo piano curvilineo, provvista superiormente, nella parte piana, di griglia orizzontale, lunga quanto la lunghezza della traversa, larga un metro, dalla quale le acque decadranno in un canale di raccolta, incorporato nella traversa stessa, per defluire quindi nel vero e proprio canale derivatore in sponda destra del torrente Artanavaz.

Tali opere dovranno essere attuate di massima in conformità al progetto 2-2-1952 a firma Ing. Dott. A. Torrione e Dott. Ing. G. Rusconi, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che si è prescritto nel successivo articolo dovranno essere introdotte nel progetto esecutivo per realizzare il massimo salto dell'impianto e quelle altre che potranno essere proposte con la stessa presentazione del progetto esecutivo e che saranno ritenute ammissibili.

Art. 5

Regolazione della portata

Affinché la portata della subconcessione non abbia ad essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della subconcessa, si dovrà sistemare a sfioratore un tratto della sponda sinistra del canale derivatore, lunga non meno di metri 15,00 il cui ciglio sfiorante dovrà avere altezza tale dal fondo così da consentire che defluisca lungo esso tutta la portata eccedente quella di subconcessione.

Le caratteristiche di detto sfioratore dovranno risultare da appositi disegni illustrativi, da presentarsi, unitamente al calcolo di esso sfioratore, all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, con la presentazione del progetto esecutivo dell'impianto, di cui al successivo articolo otto.

Art. 6

Canali di carico e scarico

Il canale di carico, salvo varianti di sviluppo, conseguenti alla definitiva determinazione della caduta dell'impianto da risultare dal progetto esecutivo, dovrà essere eseguito, di massima, in conformità del progetto richiamato nel precedente articolo 4, avvertendo che dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie, che saranno eventualmente indicate dalla Amministrazione subconcedente per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

Lo scarico dovrà aver luogo in sponda destra del torrente Artanavaz subito a monte della presa da questo del canale Ru Bourgeois.

Art. 7

Garanzie da osservarsi

Saranno eseguite e mantenute, a carico della Ditta subconcessionaria, tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del torrente Artanavaz, tutte attinenti alla subconcessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Ditta subconcessionaria è obbligata a provvedere, a propria cura e spese, a termini dell'art. 45 del Testo Unico 11-12-1933 numero 1775, sulle acque ed impianti elettrici, a soddisfare ai bisogni d'acqua di tutte le utenze di forza motrice, irrigue e domestiche costituite nel tratto del torrente Artanavaz interessato dalla utilizzazione idroelettrica di essa Società i cui usi interferiscono con l'utilizzazione stessa, lasciando defluire nel torrente Artanavaz, a valle della propria presa, i quantitativi di competenza.

In particolare, durante il periodo irriguo, dal 1° aprile al 30 ottobre, dovrà lasciar defluire dalla propria presa la competenza d'acqua assegnata per tale periodo al Canale Marençon dal decreto dell'Ing. Capo del Genio Civile di Aosta 3 maggio 1935, e durante il periodo non irriguo, dal 1° novembre al 31 marzo, la competenza d'acqua assegnata al canale Marençon per i bisogni domestici, dallo stesso decreto.

Per assicurare tuttavia che durante il periodo irriguo e non irriguo gli utenti interessati del. Marençon abbiano a disporre alla loro presa, dei rispettivi quantitativi di competenza, la Ditta subconcessionaria dovrà lasciar defluire dei quantitativi d'acqua maggiori onde tener conto delle perdite che potranno verificarsi nel torrente Artanavaz a causa della riduzione di portata determinata in esso dal prelievo d'acqua attuato da essa Ditta subconcessionaria. Questa dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione ed alla manutenzione nel torrente Artanavaz, di tutte quelle opere che sarà necessario eseguire per assicurare il facile ingresso nel Canale Marençon, nei periodi suaccennati, dell'acqua di competenza, qualora tale ingresso fosse reso difficoltoso od impossibile a causa del diminuito livello delle acque del torrente Artanavaz, in dipendenza della subconcessa derivazione idroelettrica.

Per tutte le controversie, concernenti la occupazione temporanea o permanente di immobili, la costituzione di servitù e la determinazione delle relative indennità, la Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod, prima di ricorrere alle leggi vigenti in materia di espropriazioni, dovrà esplicare ogni amichevole sforzo per giungere ad accordi con i proprietari dei terreni da espropriare. In caso di mancato accordo le parti potranno adire ad una apposita Commissione arbitrale, costituita da tre membri, in funzione di amichevoli compositori, dei quali due designati dalle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta.

Alla Cooperativa, nella esecuzione delle opere attinenti al proprio impianto, compete l'obbligo di provvedere alla sistemazione dei materiali di risulta, provenienti da lavori di scavo o di galleria, onde evitare che il loro deposito o discariche inconsulte, possano nuocere all'estetica del paesaggio ovvero essere causa di franamenti pericolosi per i terzi e per le colture e le opere soggiacenti.

La Ditta subconcessionaria dovrà inoltre stabilire all'edificio di presa, alla vasca di carico dell'impianto e lungo il canale di scarico, opportuni capisaldi riferiti al livello del mare, ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell'acqua. Allo scopo poi di accertare le quantità d'acqua derivate ed utilizzate, dovrà costituire nel canale di scarico, come da richiesta dell'Ufficio Idrografico del Po di Torino, uno stramazzo munito di idrometrografo nonché installare nella Centrale, od in altra località del bacino sotteso, un apparecchio pluviografico. I diagrammi dell'idrometrografo e del pluviografo, dovranno, a cura e spese della Cooperativa, essere inviati al suddetto Ufficio Idrografico.

Art. 8

Termini per la presentazione del progetto esecutivo, inizio ed ultimazione delle espropriazioni e dei lavori

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà:

a) presentare alla Amministrazione regionale - Ufficio Acque e Miniere - il progetto esecutivo delle opere di derivazione entro mesi otto dalla notifica della avvenuta emissione e registrazione del decreto di subconcessione.

Il progetto, oltre alle eventuali varianti da ritenersi ammissibili, dovrà essere studiato in modo da contemplare il massimo dislivello, tra la presa e la restituzione entro cui contenere l'impianto, nonché la massima caduta utilizzabile con l'impianto stesso.

Inoltre dovrà contenere i disegni dello sfioratore da costruire alla presa per modulare la portata ai max 13 moduli di subconcessione, nonché il calcolo di esso.

b) iniziare le espropriazioni entro mesi dieci dalla data di notifica di cui al comma a) e portarle a termine entro mesi 24 dalla data di detta notifica.

c) iniziare i lavori di costruzione dell'impianto entro mesi dodici dalla data di notifica indicata dal comma a) e portarli a termine entro mesi 36 dalla data stessa.

L'eventuale proroga di alcuni dei termini sopra prefissi, non importa proroga della data di decorrenza del canone che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo articolo 11 e cioè dalla data assegnata per l'ultimazione dei lavori.

Ultimati i lavori la Ditta subconcessionaria dovrà darne immediato avviso all'Ufficio Acque e Miniere della Regione.

Art. 9

Collaudo e termine per la utilizzazione dell'acqua

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, ove non vi siano eccezioni contrarie, potrà autorizzare la immediata esecuzione della derivazione ovvero la sua continuazione, dandone cenno nel relativo certificato. Qualora detto Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori, o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere, nel verbale di visita, un termine per la loro esecuzione e stabilire, altresì se, in dipendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi uno dalla data di approvazione del collaudo, la Ditta dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua subconcessa.

Art. 10

Durata della subconcessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione, trattandosi di grande derivazione, è accordata per un periodo di anni 60, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.

Art. 11

Canone

La Ditta subconcessionaria corrisponderà alle Finanze della Amministrazione regionale, di anno in anno, anticipatamente a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato con il presente disciplinare per la ultimazione dei lavori, sulla potenza nominale media di kw 1411,90, stabilita per l'impianto, l'annuo canone di L. 926.205,00 in ragione di L. 656 per kw, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18-10-1942, n. 1434.

Nel caso peraltro che l'impianto entri in esercizio prima del 31 gennaio 1962, sottendendo in tal modo una utenza a scopo idroelettrico della stessa Società subconcessionaria, della potenza nominale media di kw 86,82, oggetto del D.M. di concessione 2-6-1938 n. 4048, la Società subconcessionaria dovrà:

a) continuare a corrispondere alle Finanze dello Stato sino al 31 gennaio 1962 il canone annuo afferente alla potenza di kw 86,82 di cui sopra;

b) corrispondere alla Amministrazione regionale, con decorrenza dalla data di entrata in servizio dell'impianto e sino al 31 gennaio 1962 il canone annuo di L. 869.200,00 in ragione di L. 656 per kw, afferente alla potenza nominale media di kw (1411,90 - 86,82) = kw 1325,00;

c) corrispondere alla Amministrazione regionale dal 1° febbraio 1962 in avanti il canone annuo sopra ricordato di Lire 926.205,00. Il canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione ad eventuali variazioni della potenza motrice risultanti dal progetto esecutivo, come da accertamento da effettuarsi all'atto del collaudo.

Al riguardo e per un periodo di anni 4 dall'inizio dell'esercizio l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, avrà facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, con spese a carico della Ditta subconcessionaria, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'articolo 17 del Regolamento sulle acque 14-8-1920 n. 1285. Conseguentemente il subconcessionario sarà tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessario, e fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti e a permettere e favorire il libero accesso all'impianto subconcesso.

Qualora l'impianto entri in funzione prima del termine stabilito, dalla data di entrata in funzione totale o parziale dell'impianto decorrerà il canone corrispondente alla utilizzazione attuata.

Art. 12

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato con la produzione delle regolari quietanze di avere effettuato:

a) il versamento alla Tesoreria della Regione presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, della somma di Lire 463.102, pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 11, come da quietanza n. ... in data ..., a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa.

b) il versamento presso la stessa Tesoreria della somma di Lire 23.155, come da quietanza n. ... in data ..., pari ad un quarantesimo del canone fissato al precedente art. 11 a termine dell'art. 7 comma secondo del Testo Unico 11-12-1933 n. 1775 sulle acque.

c) il versamento presso la stessa Tesoreria di Lire 50.000 come da quietanza n. ... in data ..., per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della subconcessione.

Restano a carico della Ditta subconcessionaria tutte le opere inerenti alla subconcessione, per registrazione, copie dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

Art. 13

Sovracanone di cui alla legge 27-12-1953 n. 959

La Ditta subconcessionaria è tenuta all'osservanza della legge 27-12-1953 n. 959, integrata con la legge 30-12-1959 numero 1254, poiché il suo impianto ha opere di presa entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea, delimitato con il D.M. 14-12-1954, n. 7041, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10-1-1955.

La potenza di kw 1411,90, assunta con il presente disciplinare quale base del canone e del sovracanone, è suscettibile di revisione in seguito alle varianti risultanti dal progetto esecutivo e che saranno dichiarate ammissibili, e a seguito di quelle che saranno le risultanze del collaudo.

Art. 14

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Regione

La Ditta subconcessionaria dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta ed ai Comuni rivieraschi di Etroubles, Allain e Gignod, compresi tra il punto dove praticamente ha termine il rigurgito, a monte della presa, ed il punto di restituzione, il canone annuo che il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, potrà stabilire a loro favore, con proprio decreto, fino a Lire 436 per ogni kw nominale subconcesso.

Tale canone annuo è in applicazione della legge 4-12-1956 n. 1377, sostitutiva dell'art. 53 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 15

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod, è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con il R.D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, di quelle delle leggi emesse dalla Regione in materia di acque, nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari, concernenti il buon regime delle acque, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 16

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria, Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod, elegge il proprio domicilio a Gignod.

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