Oggetto del Consiglio n. 179 del 27 luglio 1964 - Verbale

OGGETTO N. 179/64 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ PER L'ANNO 1963 AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

L'Assessore alle Finanze, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'integrazione della tredicesima mensilità per l'anno 1963 al personale dipendente dall'Amministrazione Regionale, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, in data 24-7-1964:

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L'articolo 181 delle vigenti norme sul trattamento giuridico ed economico del personale regionale, approvato con legge regionale 287-1956 n. 3, detta norme per la corresponsione della 13° mensilità al personale dipendente dalla Amministrazione Regionale.

Il primo comma dell'articolo 179 delle sopracitate norme stabilisce che gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti, fra l'altro, ad ogni variazione in aumento o diminuzione per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedano modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli Enti locali.

Con recente circolare telegrafica numero 44563/141233 del Ministero del Tesoro è stato comunicato che, con provvedimento legislativo già approvato dalle Camere, è stata approvata, tra l'altro, l'integrazione della 13° mensilità per l'anno 1963 a favore del personale statale, integrazione prevista nella misura di una mensilità lorda dell'assegno temporaneo previsto dalla legge 28-1-1963 n. 20.

L'integrazione della 13° mensilità per l'anno 1963 è stata stabilita nella misura di una mensilità lorda dell'assegno temporaneo in questione ed è stata sottoposta alla stessa disciplina della 13° mensilità.

Tale integrazione è subordinata alla effettiva spettanza della 13° mensilità per l'anno 1963 e, pertanto, è da determinarsi con gli stessi ratei mensili della 13° mensilità stessa ed è soggetta alle stesse ritenute erariali e di bollo per quietanza previste per le altre indennità spettanti al personale alla data del 16 dicembre 1963.

Con la stessa circolare telegrafica ministeriale è stato, fra l'altro, disposto che le varie Amministrazioni statali predispongano la liquidazione della integrazione di cui si tratta.

Alla liquidazione della integrazione della 13° mensilità per l'anno 1963 al personale statale comandato in servizio presso la Amministrazione Regionale e al personale scolastico, insegnante e non insegnante, addetto alle Scuole in Valle d'Aosta si provvederà, come da disposizione ministeriale, non appena sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge statale già approvata dalle Camere e in corso di pubblicazione.

Per l'integrazione della 13° mensilità per l'anno 1963 al personale dipendente dall'Amministrazione Regionale occorre provvedere mediante approvazione di apposito provvedimento legislativo regionale, come da allegato disegno di legge, che viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.

(OMISSIS: Segue disegno di legge regionale, riportato in calce al deliberato).

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Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5. - Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentaquattro).

Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con cinque votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentaquattro), - invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;

- Voti favorevoli: trentaquattro.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'integrazione della tredicesima mensilità al personale dipendente dell'Amministrazione Regionale:

Disegno di legge regionale n. 17

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N. : INTEGRAZIONE DELLA 13° MENSILITÀ PER L'ANNO 1963 AL PERSONALE DIPENDENTE DALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' approvata l'integrazione della 13° mensilità per l'anno 1963, nella misura di cui al successivo articolo 2, a favore del personale regionale che abbia fruito della 13° mensilità per l'anno 1963.

Art. 2

L'integrazione della 13° mensilità per l'anno 1963, di cui al precedente articolo, è attribuita in misura di una mensilità lorda dell'assegno temporaneo spettante al personale regionale a' sensi della legge regionale 9-5-1963 n. 10, è soggetta alle stesse norme che disciplinano la 13° mensilità per l'anno '63, è subordinata alla effettiva spettanza della 13° mensilità per l'anno 1963 ed è determinata in base alle norme e ai ratei mensili per la 13° mensilità dell'anno 1963, avendo riguardo alla qualifica, al grado e alla situazione di servizio considerati per la 13° mensilità per l'anno 1963.

Art. 3

La spesa per la concessione della integrazione della 13° mensilità per l'anno 1963, di cui alla presente legge, prevista in complessive L. 10.500.000, sarà imputata al capitolo 149 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964, che presenta la necessaria disponibilità di fondi ("Spese per il personale - Spese per conguaglio stipendi, indennità, assegni, compensi, ecc.").

Art. 4

Per quanto non previsto dalla presente legge, per la liquidazione della integrazione della 13° mensilità per l'anno 1963 al personale regionale si applicano le norme e le disposizioni emanate dallo Stato per l'integrazione della 13° mensilità per l'anno 1963 a favore del personale statale.

Alla liquidazione della integrazione della 13° mensilità per l'anno 1963 al personale regionale si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, con imputazione di spese al sopracitato capitolo 149 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì

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