Oggetto del Consiglio n. 71 del 15 aprile 1964 - Verbale
OGGETTO N. 71/64 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI BISOGNO.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante norme per l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi irrecuperabili che si trovano in condizioni di bisogno, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 aprile 1964:
---
Il Consiglio Regionale, nell'adunanza del 15 giugno 1963 (con provvedimento legislativo n. 113), ha approvato un disegno di legge regionale n. 17 recante norme per l'assistenza a favore degli invalidi irrecuperabili.
Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera 16 luglio 1963 prot. n. 2300, ha restituito, non vistato, il suddetto disegno di legge regionale facendo presente quanto segue:
"Ai sensi del quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, rinvio a codesto Consiglio regionale l'unito disegno di legge di cui all'oggetto, atteso che la potestà legislativa della Regione in materia di assistenza pubblica, consente, ai sensi dell'articolo 3, lettera i) del predetto Statuto, la emanazione di norma di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, mentre il provvedimento in esame introduce una nuova forma di assistenza, che non trova riscontro nella legislazione nazionale".
Il citato disegno di legge regionale è stato confermato dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 27 luglio 1963 (con provvedimento legislativo n. 151).
Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera 14 agosto 1963 prot. n. 2611, ha nuovamente restituito non vistato il citato disegno di legge regionale con la seguente motivazione:
"Restituisco l'atto deliberativo consiliare n. 151, in data 27 luglio ultimo scorso, relativo all'oggetto sovradistinto, in quanto esso è radicalmente nullo e privo di ogni effetto giuridico.
Infatti, nel periodo intercorrente fra la scadenza del quadriennio e l'insediamento del nuovo Consiglio Regionale, il precedente organo assembleare è totalmente carente di potestà legislativa.
Faccio, inoltre, presente che il Governo della Repubblica si opporrà a qualsiasi iniziativa regionale in contrasto con l'indirizzo anzienunciato".
Circa i rilievi fatti dal Presidente della Commissione di Coordinamento con lettera in data 16 luglio 1963 prot. n. 2300, si osserva quanto segue:
"La Regione Valle d'Aosta a' sensi dell'articolo 3 del suo Statuto speciale, può emanare norme legislative di integrazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti del precedente art. n. 2, in materia di assistenza e beneficenza pubblica e di previdenza e assicurazioni sociali.
L'assistenza agli invalidi, - sancita dall'articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana -, è prevista e disciplinata, sotto varie forme, da numerose norme e provvidenze di leggi dello Stato rispetto alle quali le norme del disegno di legge regionale in esame sono da considerarsi quali norme e provvidenze di integrazione.
Si riporta il testo dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, che dispone testualmente:
"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza è libera".
Come già detto, oltre alla sopra riportata norma costituzionale, che ha sostanzialmente valore programmatico, vi sono numerose norme di leggi dello Stato che prevedono e disciplinano varie forme di assistenza agli invalidi a inabili al lavoro.
Si citano il R.D. 19-11-1889 n. 6335, sul ricovero degli inabili al lavoro, e la legge 17 luglio 1890 n. 6972 che disponeva (all'articolo 55), in ordine alla concentrazione nelle Congregazioni di Carità delle Istituzioni elemosiniere, l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine ad uno dei seguenti scopi:
a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;
f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro quando ne sia manifesta la necessità derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia".
La materia dell'assistenza agli invalidi è stata anche disciplinata dagli articoli 154 e 155 del vigente T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18-6-1931 n. 773, dal relativo Regolamento di esecuzione (art. 277,279,284, e 298) approvato con R.D. 1940 n. 635 e dal R.D. 19 novembre 1889 n. 6535.
Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza. Per i fanciulli in istato di abbandono materiale e morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e sul funzionamento del Tribunale dei minorenni.
Le persone riconosciute dall'Autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro - e che non abbiano mezzi di sussistenza, né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizioni di poterli prestare -, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, sono ricoverate con provvedimento del Prefetto in un Istituto di assistenza e beneficenza.
Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso. Quando il Comune e le Istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato (articolo 154 T.U. leggi di PS.; articolo 18 D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968).
Si cita anche l'articolo 60 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, con il quale è riconosciuto il diritto alla pensione quando sia accertata la invalidità permanente e generica dell'assicurato.
Con varie norme di legge risulta poi sancito nella legislazione italiana il diritto agli assegni familiari per i figli e i familiari maggiorenni permanentemente inabili al lavoro ed a carico del lavoratore.
Si citano, ad esempio, le seguenti norme di legge: - Legge 22-11-1962, n. 1646 - Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro:
Art. 7 - 4° comma
"Il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti".
- Legge 11-4-1855, n. 379 - Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche degli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro.
Art. 40 - 2° comma
"Gli orfani maggiorenni e le orfani nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per casi di morte, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro e in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni".
- Legge 15-2-1958, n 46 - Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato:
Art. 12 - ultimo comma
"La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico dell'impiegato".
- R.D.L. 14-4-1939, n. 636 - Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria:
Art. 2 - primo comma
"L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità".
Art. 10
"Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta, in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno, per gli operai, o a meno della metà, per gli impiegati.
La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma.
Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del R.D. 4-10-1935, n. 1827".
- R.D. 17-8-1935, n. 1765 - Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali:
Art. 21
"Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per la inabilità temporanea;
2) una rendita per la inabilità permanente;
3) una rendita ai superstiti in caso di morte;
4) le cure mediche e chirurgiche;
5) la fornitura degli apparecchi di protesi".
Art. 24, sostituito dall'art. 5 della legge 19-1-1963, n. 15 primo comma.
"Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro".
Con legge 3 giugno 1937, n. 847 è stato istituito in ogni Comune l'Ente Comunale di Assistenza.
Esso ha lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità".
Tra le leggi statali recanti provvidenze a favore degli invalidi va ricordata infine la legge 5 ottobre 1962, n. 1539 "Provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili".
Con tale legge è sancito l'obbligo per gli imprenditori e per le Amministrazioni pubbliche di assumere una determinata percentuale di mutilati ed invalidi civili.
Hanno diritto di essere assunti al lavoro coloro che non avendo superato il 55° anno di età, siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore a un terzo, esclusi tutti i lavoratori invalidi che hanno già diritto al collocamento obbligatorio in virtù di precedenti leggi.
La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed ai sordomuti, nonché ai mutilati ed invalidi civili che, a giudizio di apposite Commissioni previste dalla legge, abbiano perduto ogni capacità lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidità, riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.
La legge citata non contiene alcuna provvidenza a favore degli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa.
Dimostrata l'esistenza di numerose norme di legge che contengono disposizioni a favore degli invalidi irrecuperabili, ne consegue che, a' sensi dell'art. 3 del suo Statuto speciale, la Regione Valle d'Aosta ha potestà legislativa in materia in quanto non introduce una nuovo forma di assistenza, ma integra una assistenza già in atte a' sensi di leggi dello Stato.
Questa integrazione è giustificata dalla particolare situazione locale.
Mancano in Valle d'Aosta idonei Istituti per il ricovero degli inabili irrecuperabili e non è facile il reperimento di posti disponibili presso Istituti di alta Provincie.
Con la legge che si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale si potrà ovviare ai lamentati inconvenienti permettendo agli invalidi di potei fruire, con l'intervento finanziario della Regione, di adeguata assistenza presso le proprie famiglie.
L'intervento regionale si delinea, pertanto, come integrativo di un'assistenza prevista dalle norme dello Stato che, per i motivi sopra esposti, non può trovare pratica attuazione nel territorio della Regione Valle d'Aosta.
Il lungo periodo trascorso per l'iter procedurale di approvazione del provvedimento legislativo giustifica la norma transitoria dell'articolo 9 del disegno di legge, norma che viene proposta, per ovvie ragioni di equità, in relazione alle aspettative della categoria bisognosa degli invalidi irrecuperabili. Si fa presente che nel bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1963-1964 è stato iscritto fra i fondi di riserva l'apposito capitolo 46 di spesa "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, con lo stanziamento annuo di lire ottantamilioni, di cui lire venticinque milioni già previste per il finanziamento delle spese annue derivanti a carico della Regione dalla applicazione dell'emananda legge regionale secondo norme per l'assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale
approvi
l'unito disegno di legge regionale recante norme per l'assistenza integrativa a favore degli invalidi irrecuperabili.
---
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ___ N. ___
ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INVALIDI IRRECUPERABILI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione agli invalidi irrecuperabili, residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, - a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età e alle condizioni e modalità stabilite dalla presente legge -, di un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di Lire 15.000 per gli aventi diritto agli assegni familiari, o ad altre rendite o pensioni a carattere continuativo; tale assegno sarà concesso in misura ridotta e tale che non sia superato, complessivamente, l'importo mensile di Lire quindicimila.
L'assegno mensile è personale, non reversibile, e non può in alcun caso essere devoluto agli eredi dell'assistito.
L'assegno mensile di assistenza è concesso, revocato, ridotto o aumentato, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità e all'Assistenza Sociale.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza è subordinata all'accertamento della invalidità del 100%.
Art. 2
Non possono ottenere l'assegno gli invalidi irrecuperabili che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda per l'accertamento della invalidità;
b) usufruiscano di sussidi di assistenza e di pensioni di previdenza, di carattere continuativo, di importo eguale o superiore all'importo dell'assegno mensile determinato a' sensi dell'art. 1 della presente legge;
c) abbiano un reddito individuale di importo eguale o superiore all'importo massimo di lire quindicimila dell'assegno erogabile pro-capite in base alla presente legge;
d) abbiano figli o altri parenti, conviventi o non conviventi, che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti a' sensi di legge;
e) siano ricoverati in Istituti assistenziali a carico della Regione o di altri Enti pubblici o Istituzioni e Associazioni private.
Art. 3
Per ottenere la concessione dell'assegno mensile di assistenza gli interessati debbono presentare domanda, su apposito modulo, indirizzata all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale della Valle d'Aosta.
I titolari dell'assegno debbono trasmettere all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale della Valle d'Aosta, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.
A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione dell'assegno.
Art. 4
L'accertamento dell'invalidità sarà effettuato, presso l'Ufficio del Medico Regionale, da un Collegio Medico da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composto come segue:
- dal Medico Regionale - Presidente del Collegio Medico;
- da un Medico da scegliersi su terna proposta dal locale Ordine dei Medici;
- da un Medico designato dal Consiglio Regionale.
L'accertamento delle condizioni economiche degli invalidi e dei suoi parenti, è effettuato d'ufficio a cura dell'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dell'assegno mensile assistenziale è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Art. 5
L'assegno mensile di assistenza è corrisposto a mensilità posticipate, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di concessione, salvo quanto previsto all'articolo 9.
Nel mese di dicembre di ogni anno sarà corrisposta la tredicesima mensilità dell'assegno mensile di assistenza.
Art. 6
L'assegno mensile di assistenza potrà essere revocato, o ridotto o aumentato, qualora vengano a mutare le condizioni economiche dell'interessato o dei parenti obbligati agli alimenti; l'assegno mensile di assistenza non è corrisposto e viene revocato qualora l'assistito trasferisca la residenza o il domicilio fuori della Valle di Aosta.
Art. 7
I titolari dell'assegno mensile di assistenza possono essere sottoposti a visite mediche periodiche di controllo, per l'accertamento della permanenza della invalidità.
Le visite mediche sono effettuate dal Collegio Medico di cui all'art. 4 della presente legge.
Il titolare dell'assegno mensile di assistenza che rifiuti di sottoporsi alla visita medica decadrà dal diritto all'assegno.
Contro i provvedimenti assunti in seguito ai risultati della visita medica di controllo è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Art. 8
Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in Lire 25.000.000 (venticinquemilioni) annue, si provvederà mediante istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione della Regione, con lo stanziamento annuo di Lire 25.000.000, ridotto a Lire 12.500.000 per l'applicazione della presente legge, per il secondo semestre del corrente esercizio finanziario 1963/1964 e nel prossimo esercizio finanziario semestrale 1° luglio - 31 dicembre 1964.
È approvata la istituzione nella parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 del seguente capitolo di spesa (capitolo 129 bis) "Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili" con lo stanziamento di Lire 12.500.000 da prelevare dal capitolo 46 della parte SPESA del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento") recante lo stanziamento annuo di Lire ottanta milioni).
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta Regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.
Art. 9
Disposizione transitoria
L'assegno mensile di assistenza integrativa di cui alla presente legge può essere concesso con decorrenza arretrata, comunque non anteriore al 1° gennaio 1964, agli invalidi irrecuperabili che ne abbiano fatto domanda entro il 30 giugno 1964 e la cui invalidità abbia accertata decorrenza arretrata.
Art. 10
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
---
Raccomandata
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE
AOSTA
OGGETTO: Richiesta per ottenere l'assegno mensile di assistenza disposto a favore degli invalidi irrecuperabili con legge regionale ___ n. ___
Il sottoscritto ___
nato a ___ il ___
residente a ___ ed ivi domiciliato in (via o frazione) ___ n. ___, dal ___ chiede di essere ammesso a fruire dell'assegno mensile di assistenza a favore degli invalidi irrecuperabili, previsto dalla legge regionale ___ n. ___
All'uopo, sotto la sua personale responsabilità, dichiara quanto segue:
1) di essere totalmente invalido come risulta dal sottoriportato certificato medico;
2) di non usufruire di sussidi di assistenza o di pensioni di previdenza di importo uguale o superiore a lire 15.000 mensili;
3) di non avere un reddito individuale di importo uguale o superiore a lire 15.000 mensili;
4) di non avere figli o altri parenti conviventi o non conviventi che siano nelle condizioni di fruirgli gli alimenti a' sensi di legge;
5) di avere (oppure di non avere) familiari che percepiscono gli assegni familiari per il sottoscritto (in caso affermativo precisare: l'importo degli assegni, il nominativo del familiare che li percepisce e la Ditta presso cui lavora) ___
6) di godere dei seguenti redditi personali ___
7) di accettare di essere eventualmente sottoposto a visita medica collegiale per l'accertamento della sua invalidità.
Il sottoscritto, in caso di accoglimento della presente richiesta, si impegna, sotto la sua personale responsabilità:
1) di comunicare all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale della Valle d'Aosta, qualsiasi variazione di residenza e di indirizzo;
2) di trasmettere al predetto Assessorato entro il mese di marzo e di settembre di ogni anno il certificato di assistenza in vita;
3) di sottoporsi alle visite periodiche di controllo per l'accertamento della permanenza di invalidità, dichiarando di essere a conoscenza che il rifiuto a sottoporsi a tali visite comporta il decadimento dal diritto di percepire l'assegno.
4) di comunicare all'Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale della Valle d'Aosta tutte le variazioni sulle condizioni economiche proprie e dei parenti obbligati agli alimenti.
In fede.
___, lì ___
IL RICHIEDENTE
___
(firma per esteso del richiedente o del legale rappresentante)
COMUNE DI ___
IL SINDACO SOTTOSCRITTO
autentica la sopraestesa firma del Signor ___ e, dichiara e certifica, che l'invalido è nato a ___ il ___ ed è residente anagraficamente nel Comune di ___ dal ___ ed ivi domiciliato in (via o frazione) ___ lì ___
IL SINDACO
CERTIFICATO MEDICO
Certificato medico attestante lo stato di invalidità di ___ nato il ___ a ___
1) Anamnesi personale
a) malformazioni congenite ___
b) malattie sofferte (con particolare riguardo alla infermità invalidante) ___
c) infortuni, incidenti determinanti invalidità ___
d) ricoveri in istituti di cura relativi alla infermità invalidante ___
e) esami specialistici già eseguiti relativi alla infermità invalidante
2) Esame obiettivo
a) Condizioni generali ___
b) descrizione della sintomatologia relativa alla infermità invalidante ___
3) Diagnosi
4) QUESITI
a) L'invalidità è totale? ___
b) L'invalidità è permanente? ___
c) Può essere consentita una attività lavorativa? ___
___ lì ___
(Firma del Medico)
---
L'Assessore BALESTRI informa che il disegno di legge regionale proposto è lo stesso, salvo lievi varianti, già approvato dal Consiglio nell'adunanza del 15 giugno 1963 (oggetto n. 113).
Comunica che il disegno di legge è stato predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale sulla base dei seguenti concetti informatori:
- necessità di intervenire a favore degli invalidi civili irrecuperabili che si trovano in particolare stato di bisogno;
- opportunità di limitare, almeno per ora, la concessione dell'assegno mensile di assistenza ai casi di invalidità del 100%, che, in pratica, si riducono all'80%, in quanto è necessario avere un quadro preciso della effettiva incidenza in campo finanziario delle provvidenze previste nel disegno di legge in esame, prima di estenderlo agli invalidi irrecuperabili aventi una invalidità inferiore al 100%.
Riferisce che, dopo l'invio ai Consiglieri dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Regionale del 7-8 aprile 1964, la Giunta ha discusso nuovamente sulle provvidenze previste nel disegno di legge regionale ed è venuta nella determinazione di proporre la soppressione della disposizione che esclude dalla concessione dell'assegno gli invalidi irrecuperabili che abbiano superato il 65° anno di età.
Fa presente che l'emanando provvedimento legislativo comporterà sensibili benefici per la categoria degli invalidi civili irrecuperabili e raccomanda vivamente ai Consiglieri di volerlo approvare, anche perché oggi mancano in Valle idonei Istituti per il ricovero degli inabili irrecuperabili e non è facile il reperimento di posti disponibili presso Istituti di altre Regioni.
Il Consigliere BERTHET, riferendosi a quanto detto dall'Assessore Balestri, informa che ogni anno vengono dimessi dall'Ospedale Mauriziano di Aosta centinaia di persone invalide che non sanno dove andare perché non hanno parenti obbligati agli alimenti e perché mancano in Valle d'Aosta idonei Istituti di ricovero nei quali possano essere ospitate.
Comunica che molte di tali persone vengono, quindi, ospitate in Istituti di ricovero fuori Valle e molto lontani, per cui non possono essere visitate settimanalmente o mensilmente dai parenti o da altre persone buone che potrebbero recare loro una parola di conforto.
Fa notare che si rende, pertanto, necessario costruire in Valle d'Aosta un Cronicario per il ricovero di tali persone e formula viva raccomandazione alla Giunta, all'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale e alla Commissione consiliare permanente per la Sanità e l'Assistenza Sociale, affinché sia presa in esame la possibilità della creazione di un Cronicario, le cui spese di gestione, - egli osserva -, non sarebbero molto elevate perché le persone ospitate hanno più bisogno di assistenza che di cure.
Il Consigliere PEDRINI dichiara che voterà a favore del disegno di legge in questione e raccomanda di prendere in considerazione la proposta fatta dal Consigliere Berthet, alla quale dichiara di associarsi.
Il Consigliere GERMANO dichiara che voterà anch'egli a favore del disegno di legge di cui si tratta, perché gli invalidi civili irrecuperabili non beneficiano ancora di alcuna forma di previdenza, poiché da parte del Parlamento ancora non è stata approvata la proposta di legge presentata alcuni anni or sono e che prevede provvidenze particolari per la categoria degli invalidi civili irrecuperabili.
Auspica che il provvedimento legislativo che sarà emanato dalla Regione Valle d'Aosta sia seguito al più presto da analoghi provvedimenti in campo nazionale.
Circa la proposta di istituire un Cronicario in Valle d'Aosta, - alla quale si associa egli pure, raccomandando che sia presa nella dovuta considerazione -, fa presente che la creazione di detto Cronicario è prevista nei programmi di tutti i partiti e movimenti politici rappresentati nel Consiglio Regionale.
L'Assessore BALESTRI ringrazia il Consigliere Berthet per aver proposto la creazione di un Cronicario in Valle d'Aosta ed i Consiglieri Pedrini e Germano che si sono associati alla proposta stessa.
Rileva però che detto problema è già da vari mesi allo studio dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale e che molti dati sono stati già raccolti a tale riguardo.
Fa presente che il problema è stato già trattato in sede di Giunta, che non si è dichiarata contraria alla realizzazione di tale iniziativa.
Il Presidente, MARCOZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1 - L'Assessore BALESTRI propone che la dizione "... invalidi irrecuperabili" di cui al primo rigo dell'articolo 1, sia completata con l'inserimento della parola "civili" fra la parola "invalidi" e la parola "irrecuperabili" e, su richiesta del Consigliere LUSTRISSY, spiega la ragione della proposta di emendamento.
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'Assessore Balestri (Consiglieri presenti e votanti: trentatre).
Articolo 2 - L'Assessore BALESTRI, riferendosi a quanto già detto nella sua illustrazione del disegno di legge, propone di stralciare la seguente disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 2: "a) abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda per l'accertamento della invalidità".
Si dà atto che l'articolo 2 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio, previo stralcio della disposizione di cui alla lettera a), come da proposta fatta dell'Assessore Balestri (Consiglieri presenti e votanti: trentatre).
Articolo 3 - Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio (Consiglieri presenti e votanti: trentatre).
Articolo 4 - L'Assessore BALESTRI, dopo aver rilevato che l'articolo in esame concerne la composizione del Collegio Medico che dovrà provvedere all'accertamento della invalidità dei richiedenti l'assegno mensile di assistenza di cui alla emananda legge regionale, propone che del Collegio Medico faccia parte anche un Medico designato dall'Associazione degli Invalidi e Mutilati Civili.
Il Consigliere MONTESANO rileva che, qualora la proposta fatta dall'Assessore Balestri venisse accolta, il Collegio Medico risulterebbe composto di 4 membri, anziché di 3 membri, di modo che, nei casi in cui i giudizi dei componenti il Collegio Medico fossero contrastanti, potrebbe verificarsi la impossibilità di giungere ad una decisione per mancanza di maggioranza nelle votazioni.
Ritiene che, per tale motivo, i membri del Collegio Medico debbano essere in numero dispari.
Il Consigliere GERMANO fa notare che, in avvenire, vi potrebbe essere più di una Associazione degli invalidi e mutilati civili e, riferendosi alla proposta fatta dall'Assessore Balestri, propone che all'articolo 4, prima del 1° capoverso, sia inserito il seguente emendamento aggiuntivo: "da due Medici designati dalle Associazioni degli Invalidi e Mutilati Civili".
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Germano (Consiglieri presenti e votanti: trentatre).
Articolo 5 - Il Presidente, MARCOZ, fa presente che è stata prospettata ora l'opportunità di sopprimere il 2° comma dell'articolo 5, che stabilisce: "Nel mese di dicembre di ogni anno sarà corrisposta la 13a mensilità dell'assegno mensile di assistenza"; fa presente, infatti, che non vi è un rapporto di dipendenza fra i beneficiari dell'assegno e l'Amministrazione Regionale, per cui l'autorità di controllo potrebbe sollevare difficoltà e rifiutare il visto al provvedimento legislativo in esame.
Il Consigliere LUSTRISSY fa presente che tutti i sistemi di pensionamento prevedono la corresponsione della 13a mensilità ai beneficiari di pensioni e ritiene che, per analogia, possa essere corrisposta la 13a mensilità dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili irrecuperabili.
Il Presidente, MARCOZ, fa presente che la Giunta era favorevole alla concessione della 13a mensilità agli invalidi civili irrecuperabili, tanto è vero che è stata inserita nel disegno di legge la disposizione che si propone ora di sopprimere per il motivo già precisato.
L'Assessore COLOMBO, pur concordando su quanto detto dal Consigliere Lustrissy, fa presente che in tali casi la 13a mensilità non è altro che il salario differito in rapporto ai versamenti fatti dai lavoratori, mentre, nel presente caso, si tratta invece di un provvedimento a carattere assistenziale che non ha alcun legame con la questione delle retribuzioni dei lavoratori, per cui vi è la preoccupazione che il mantenimento della disposizione di cui al comma secondo possa essere causa di un eventuale rinvio del provvedimento da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Il Consigliere LUSTRISSY dichiara che, per quanto è a sua conoscenza, non vi è alcuna norma in campo assistenziale che vieti la erogazione di una mensilità supplementare, o 13a mensilità.
Esprime, comunque, l'avviso che la questione potrebbe essere superata corrispondendo agli invalidi civili irrecuperabili un premio o sussidio annuale una tantum, pari all'ammontare della 13a mensilità.
Il Consigliere MAPPELLI ritiene che da parte della Commissione di Coordinamento non possano essere sollevate difficoltà in merito alla disposizione del secondo comma dell'articolo in esame.
L'Assessore ANDRIONE, dopo aver premesso che occorre anche esaminare il lato giuridico della questione, osserva che gli atti in frode della legge sono proibiti e che, quindi, non sono ammesse le astuzie con le quali si cerchi di evitare una disposizione di legge che sancisca che la 13a mensilità può essere corrisposta soltanto allorquando esista o sia esistito un rapporto di lavoro.
Osserva pertanto che, nel caso in esame, il Consiglio può discutere sulla misura dell'assegno mensile di assistenza, ma non può, a suo avviso, approvare una disposizione con la quale si stabilisca la corresponsione di una 13a mensilità dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili irrecuperabili.
Rileva, d'altra parte, che non si conosce con esattezza a quanto ammonterà la spesa derivante dalla applicazione della emananda legge e propone, a titolo conciliativo, che il Consiglio approvi l'articolo 5 come proposto dalla Giunta, cioè previo stralcio del secondo comma, con l'intesa che la questione sarà eventualmente riveduta in un secondo tempo.
Il Consigliere MAPPELLI osserva che l'onere derivante alla Regione dalla corresponsione della 13a mensilità è già compreso nei 25 milioni previsti all'articolo 8 del disegno di legge e fa presente che si tratta, tutt'al più, di suddividere l'importo della 13a mensilità in dodici dodicesimi integrando in proporzione l'importo delle singole mensilità.
L'Assessore ANDRIONE rileva che, avendo il Consiglio stabilito che dell'assegno possono usufruire anche gli invalidi civili irrecuperabili che abbiano superato il 65° anno di età, viene ad aumentare il numero degli aventi diritto all'assegno e, conseguentemente, anche l'onere annuo a carico dell'Amministrazione Regionale.
Il Presidente, MARCOZ, sottolinea l'opportunità che l'articolo 5 sia approvato con la modificazione testé proposta dalla Giunta, facendo presente che nulla vieta che, dopo un anno di applicazione della legge, la questione sia riesaminata dal Consiglio ai fini della concessione di un premio annuo in misura corrispondente all'ammontare della 13a mensilità.
Il Vice Presidente STRAZZA, dopo avere premesso che l'iniziativa concernente la concessione agli invalidi civili irrecuperabili di un assegno mensile di assistenza di Lire 15.000 è meritevole di plauso, ritiene che non si debba correre il rischio di vedere rinviato senza visto il provvedimento legislativo dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la questione della 13a mensilità, il che significherebbe ritardare l'emanazione della legge a scapito della categoria interessata.
Dichiara di essere d'accordo sulla proposta dell'Assessore Andrione perché dà la possibilità agli invalidi civili irrecuperabili di ricevere presto l'assegno mensile di assistenza.
Il Consigliere MAPPELLI ritiene che si potrebbe superare ogni difficoltà aumentando, di un dodicesimo la misura dell'assegno mensile.
Il Presidente, MARCOZ, fa presente che, avendo il Consiglio soppresso la disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 2, potranno usufruire dell'assegno mensile di assistenza anche coloro che avranno oltrepassato il 65° anno di età; il che significa un aumento del numero degli assistiti e un aumento delle spese annue a carico della Regione.
L'Assessore BALESTRI osserva che, qualora si accedesse alla proposta di corrispondere anche la 13a mensilità dell'assegno mensile di assistenza, la spesa annua, non ancora prevedibile con esattezza, risulterebbe maggiorata.
Invita i Consiglieri Lustrissy e Mappelli a desistere dalla loro richiesta e assicura che la Giunta riprenderà in esame la questione della 13a mensilità allorquando si saprà con esattezza l'ammontare della spesa annua derivante dall'applicazione della emananda legge.
Il Consigliere LUSTRISSY osserva che, in sede di studio e di elaborazione del disegno di legge, si sarebbe dovuto svolgere una più precisa indagine statistica circa il numero degli invalidi civili irrecuperabili che potranno beneficiare delle provvidenze di cui alla emananda legge rileva quindi che il disegno di legge regionale approvato per la prima volta dal Consiglio nella seduta del 15 giugno 1963 è stato già oggetto di esame da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento che lo ha restituito, non vistato, alla Presidenza del Consiglio senza, peraltro, formulare alcuna osservazione per quanto riguarda la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 5, che oggi si propone di sopprimere.
Insiste, pertanto, affinché sia mantenuta la suddetta disposizione, anche perché tutte le categorie dei lavoratori percepiscono la 13a mensilità.
L'Assessore BALESTRI precisa che la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 5 non era prevista dal primo disegno di legge approvato dal Consiglio ribadisce nuovamente l'opportunità che i Consiglieri Lustrissy e Mappelli recedano dalla loro richiesta e assicura che la questione sarà presa in esame dopo un anno di applicazione della legge, in sede di studio di eventuali necessari emendamenti alla legge stessa.
Il Vice Presidente, STRAZZA, dichiara che la 13a mensilità è una conquista delle Organizzazioni Sindacali e non può essere rateizzata in dodicesimi.
Insiste affinché il Consiglio approvi il provvedimento legislativo in discussione come da proposta fatta dalla Giunta, affinché il provvedimento stesso non incontri più difficoltà e possa entrare in vigore al più presto nell'interesse degli invalidi civili.
Rileva che l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale si è impegnato a rivedere la questione della 13a mensilità dopo un anno di applicazione della legge.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che il Consiglio deve già preoccuparsi di superare lo scoglio rappresentato dal rilievo di fondo fatto dal Presidente della Commissione di Coordinamento allorquando rinviò senza visto il primo disegno di legge presentato nella seduta del 15-6-1963, motivando che "la potestà legislativa della Regione in materia di assistenza pubblica, consente, ai sensi dell'articolo 3, lettera i) del predetto Statuto, la emanazione di norme di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, mentre il provvedimento in esame introduce una nuova forma di assistenza, che non trova riscontro nella legislazione nazionale".
Ritiene, pertanto, che si debbano evitare possibili nuovi rilievi e difficoltà che potrebbero fermare l'iter della emananda legge regionale.
Il Consigliere MAPPELLI rileva che la concessione della 13a mensilità si concreterebbe in un onere annuo non eccessivo per l'Amministrazione Regionale ed insiste sulla proposta di corrispondere la 13a mensilità suddivisa in dodicesimi da conglobarsi nelle dodici mensilità dell'assegno.
Il Consigliere CASETTA osserva che l'articolo 1, che è stato già votato dal Consiglio, stabilisce in Lire 15.000 l'assegno mensile di assistenza integrativa regionale e che, pertanto, detto articolo dovrebbe essere modificato e nuovamente posto in votazione qualora venisse accolta la richiesta fatta dal Consigliere Mappelli.
Dichiara che le provvidenze previste nel disegno di legge in esame pongono la Valle d'Aosta all'avanguarda delle altre Regioni in campo nazionale ed auspica che l'emananda legge regionale serva di stimolo per l'approvazione, da parte del Parlamento, del progetto di legge concernente analoghe provvidenze in campo nazionale e presentato da tempo, ma non ancora discusso e approvato.
Chiede che il disegno di legge in discussione sia approvato con le modifiche proposte dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, con l'intesa che la questione della 13a mensilità sarà ripresa in esame dopo un certo periodo di applicazione della legge, salvo che sia approvata una analoga legge in campo nazionale, - come sarebbe giusto -, che verrà a sostituire la legge regionale ora in esame.
Il Consigliere GERMANO rileva la necessità che, nell'interesse della suddetta categoria, il disegno di legge sia stilato in modo che il provvedimento ottenga il visto del Presidente della Commissione di Coordinamento e non sia più rinviato per modificazioni.
Dichiara che per tale ragione, pur essendo favorevole alla concessione della 13a mensilità, ritiene che debba essere stralciato il 2° comma dell'articolo 5, fermo restando che la questione sarà ripresa in esame in un secondo tempo.
Ritornando quindi sull'articolo 2, che elenca i casi in cui l'assegno mensile di assistenza non può essere concesso agli invalidi civili irrecuperabili, ritiene assai restrittiva la disposizione di cui alla lettera c (ex d): "abbiano figli o altri parenti, conviventi o non conviventi, che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti ai sensi di legge".
Propone di sopprimere le parole "o altri parenti", affinché la disposizione non sia troppo limitativa.
Il Consigliere MONTESANO dichiara di essere favorevole al mantenimento della disposizione di cui al 2° comma dell'articolo 5, anche perché non sussiste alcuna difficoltà di ordine finanziario, in quanto la spesa prevista all'articolo 8 in annue Lire 25 milioni per l'applicazione della emananda legge è comprensiva della spesa per la concessione della 13a mensilità dell'assegno mensile di assistenza.
Ritiene si possa, quindi, trovare un punto di accordo tra i Consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza e che tale accordo si possa raggiungere, - qualora si voglia sopprimere il comma secondo per il motivo sopra menzionato -, sulla base della proposta fatta dal Consigliere Mappelli e, cioè, aumentando di un dodicesimo la misura dell'assegno mensile.
Il Consigliere TORRIONE precisa, per quanto riguarda l'articolo 2, che la disposizione di cui alla lettera c (ex d) è effettivamente alquanto rigorosa, pur tenendo presente che l'assegno viene negato soltanto allorquando i figli o altri parenti, conviventi o non conviventi, siano nelle condizioni di fornire gli alimenti a' sensi di legge.
Ritiene che le parole "altri parenti" possano essere sostituite dalle parole "coniuge", in quanto il coniuge si trova sullo stesso piano dei figli per quanto riguarda l'obbligo morale all'assistenza verso il congiunto.
Per quanto riguarda la questione della concessione della 13a mensilità dell'assegno mensile di assistenza, dichiara di concordare su quanto detto dal Consigliere Montesano, rilevando che occorre sancire legislativamente il diritto degli invalidi civili irrecuperabili ad avere qualcosa in più dell'assegno mensile di Lire 15.000.
Insiste pertanto affinché, - qualora venga soppressa la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 5 -, l'importo della 13a mensilità sia suddiviso in dodicesimi da conglobarsi nelle 12 mensilità dell'assegno.
L'Assessore BALESTRI fa notare che si fa già un notevole sforzo finanziario concedendo l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili nella misura di Lire 15 mila mensili; ribadisce quindi le ragioni per cui ritiene che debba essere soppressa la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 5.
Osserva che si potrà riprendere in esame il provvedimento legislativo e modificarlo inserendovi una nuova norma che stabilisca la corresponsione della 13a mensilità dell'assegno mensile di assistenza a favore degli invalidi civili irrecuperabili.
Il Presidente, MARCOZ, chiede se il Consiglio, in riferimento al rilievo fatto dal Consigliere Germano in ordine alla lettera c (ex d) dell'articolo 2, sia favorevole alla proposta, fatta dal Consigliere Torrione, di sostituire le parole "altri parenti" con la parola "coniuge".
Segue in merito discussione alla quale prendono parte vari Consiglieri; l'Assessore ANDRIONE si dichiara favorevole al mantenimento della dizione: "o altri parenti", illustrandone le ragioni; l'Assessore BALESTRI rileva che, secondo la proposta fatta dal Consigliere Torrione, la disposizione di cui alla lettera c) (ex d) risulterebbe così formulata: "c) abbiano figli o coniuge, conviventi o non conviventi, che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti a' sensi di legge".
Si dà atto che, dopo breve discussione fra il Consigliere Germano e l'Assessore Andrione, il Consiglio concorda, unanime, sulla sostituzione delle parole "altri parenti" con la parola "coniuge".
Il Consigliere MAPPELLI insiste nuovamente per l'accoglimento della sua proposta, fatta nell'interesse degli invalidi civili irrecuperabili.
L'Assessore COLOMBO ribadisce che la proposta del Consigliere Mappelli appare basata su una interpretazione errata del concetto della 13a mensilità, che ha una funzione particolare e diversa da quella della retribuzione mensile.
Rileva che l'Assessore Balestri ha chiarito in modo preciso le intenzioni della Giunta, che riassume come segue:
- approvazione sollecita del disegno di legge nella formulazione proposta dalla Giunta, in modo che il provvedimento legislativo sia vistato dall'Autorità di controllo ed entri al più presto in vigore, dando così la possibilità agli invalidi civili irrecuperabili di riscuotere mensilmente l'assegno di assistenza di Lire 15.000;
- corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili già dal prossimo mese di dicembre della somma di Lire 15.000 a titolo di sussidio in luogo della 13a mensilità dell'assegno.
Precisa che, se si vuole fare veramente gli interessi dei beneficiari dell'assegno mensile di assistenza, si deve approvare il disegno di legge nella formulazione proposta dalla Giunta.
Il Consigliere TORRIONE insiste sulla proposta di stabilire legislativamente il diritto degli invalidi civili irrecuperabili a percepire una determinata somma corrispondente all'importo della 13a mensilità dell'assegno mensile di assistenza.
Ritiene che non possa essere sollevata alcuna obiezione per quanto riguarda l'importo della spesa, anche perché l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale ha avuto tutto il tempo, dall'anno scorso ad oggi, di svolgere una indagine statistica intesa a stabilire a quanto ammontano i beneficiari delle provvidenze previste dall'emananda legge regionale.
L'Assessore BALESTRI osserva che il Consigliere Torrione dimostra di non tenere conto di quanto è stato detto prima a nome della Giunta.
Il Presidente, MARCOZ, e il Consigliere PEDRINI rilevano che dalla discussione è emerso che tutti i Consiglieri si preoccupano che il provvedimento legislativo sia vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento; propongono quindi che il disegno di legge sia approvato come da proposta fatta dalla Giunta e con la modifica illustrata dall'Assessore Balestri.
Il Consigliere PEDRINI chiede che sia dato atto a verbale che la Giunta ha assunto l'impegno di attuare entro il mese di dicembre 1964 quanto richiesto dal Consigliere Mappelli e dagli altri Consiglieri di minoranza.
Ritiene che, con tale impegno, la questione relativa alla soppressione del comma 2° dell'articolo 5 possa considerarsi risolta.
Il Consigliere MONTESANO, dopo aver osservato di essere stato fra i componenti la Commissione consiliare della Sanità ed Assistenza Sociale che, nella passata legislatura, ha studiato il problema dell'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, - elaborando il disegno di legge approvato dal precedente Consiglio -, dichiara che sente il dovere di appoggiare, anche per ragioni di responsabilità, l'approvazione del disegno di legge regionale così come è stato formulato dalla Giunta; rivolge quindi invito ai Consiglieri, sia dei Gruppi consiliari della maggioranza che dei Gruppi consiliari della minoranza, di tener presente che l'obiettivo primo e principale è quello di ottenere che il disegno di legge in esame sia vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento.
Dichiara, pertanto, di associarsi al Consigliere Pedrini e chiede che sia messa a verbale la raccomandazione fatta dal Consigliere Mappelli, rilevando la non opportunità che il Consiglio si irrigidisca sulla questione della 13a mensilità che, - egli afferma -, ha una importanza relativa rispetto al fine principale della legge regionale in esame che deve assolutamente arrivare a buon porto.
Il Consigliere MAPPELLI chiede che la sua proposta sia posta in votazione.
L'Assessore BALESTRI fa presente di essere stato, in sede di Giunta, riluttante alla proposta di soppressione del 2° comma dell'articolo 5, ma di avere finito per aderire a tale proposta per le ragioni che sono state prima esposte.
Assicura che sarà fatto tutto quanto è possibile per aderire a quanto proposto dal Consigliere Pedrini.
Il Presidente, MARCOZ, chiede se qualche Consigliere intenda ancora prendere la parola in merito alla questione della 13a mensilità avvertendo che, in caso contrario, porrà ai voti la proposta della Giunta per l'approvazione dell'articolo 5, con stralcio del 2° comma dell'articolo stesso.
Dopo breve discussione fra il Presidente MARCOZ ed il Consigliere TORRIONE, quest'ultimo dichiara che i Consiglieri del Gruppo consiliare democristiano sono contrari alla approvazione dell'articolo 5 come da proposta fatta dalla Giunta.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, l'articolo 5 viene approvato dal Consiglio, nel testo proposto dalla Giunta, con venti voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentatre; Consiglieri votanti: trentadue; voti favorevoli: venti; voti contrari: dodici; astenutosi dalla votazione il Consigliere Montesano).
Articolo 6 - Il Consigliere MONTESANO osserva che l'ultima parte dell'articolo 6 dice: "l'assegno mensile di assistenza non è corrisposto e viene revocato qualora l'assistito trasferisca la residenza o il domicilio fuori della Valle d'Aosta"; esprime, quindi, il dubbio che, dal punto di vista giuridico, non possa essere approvata una disposizione che sancisca l'obbligo del mantenimento della residenza in Valle d'Aosta per poter continuare a beneficiare dell'assegno assistenziale di cui si tratta.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che l'assegno previsto dal provvedimento in esame è un assegno di carattere assistenziale e che, per legge, l'assistenza viene generalmente prestata dagli Enti della località in cui risiedono i richiedenti l'assistenza.
Si dà atto che l'articolo 6 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatre).
Articolo 7 - Il Consigliere BERTHET prospetta l'opportunità di inserire una norma che contempli la possibilità di far fronte, in determinati casi, alla spesa derivante da un intervento chirurgico o da una cura particolare per il recupero dell'assistito.
Osserva che sovente basterebbe un intervento chirurgico per rendere recuperabile un invalido, ma che purtroppo nella maggior parte dei casi gli invalidi non dispongono di mezzi finanziari per pagare le spese di interventi chirurgici.
Raccomanda quindi vivamente che la sua proposta sia presa nella dovuta considerazione.
L'Assessore BALESTRI riferisce che la Regione interviene quasi sempre nei casi di recuperabilità degli assistiti, ma fa notare che la legge in esame concerne non già i soggetti recuperabili ma gli invalidi civili irrecuperabili, per cui la richiesta fatta dal Consigliere Berthet non contempla i casi in discussione.
Si dà atto che l'articolo 7 viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dal Consiglio (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatre).
Articolo 8 - L'Assessore BALESTRI informa il Consiglio che la Giunta propone di modificare ed approvare l'articolo 8 nel nuovo testo seguente:
"Art. 8
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue Lire 30 milioni, saranno approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta Regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa che sarà iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.
È approvata la istituzione nella parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 del seguente capitolo di spesa (capitolo 129 bis) "Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili", con lo stanziamento di Lire 15.000.000 da prelevare dal Capitolo 46 della parte SPESA del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento") recante lo stanziamento di Lire ottanta milioni."
Si dà atto che l'articolo 8 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, nel nuovo testo di cui sopra proposto dalla Giunta (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatre).
Articoli 9 e 10 - Si dà atto che gli articoli 9 e 10 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatre).
Il Consigliere MONTESANO osserva che all'articolo 9 del disegno di legge regionale sopra riportato è stabilito che: "L'assegno mensile di assistenza integrativa di cui alla presente legge può essere concesso con decorrenza arretrata, comunque non anteriore al lo gennaio 1964, agli invalidi irrecuperabili che ne abbiano fatto domanda entro il 30 giugno 1964 e la cui invalidità abbia accertata decorrenza arretrata"; chiede quindi che, non appena la legge sia entrata in vigore, venga data la massima pubblicità nei Comuni alla legge stessa, affinché gli invalidi civili irrecuperabili sappiano che, a' sensi del citato articolo 9, devono presentare domanda entro il 30 giugno 1964 per poter ottenere l'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 1° gennaio 1964.
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i dieci articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati con separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatre.
- Voti favorevoli: trentatre.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili:
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ___ N. ___: ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione agli invalidi civili irrecuperabili, residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, - a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età e alle condizioni e modalità stabilite dalla presente legge, - di un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di Lire 15.000. Per gli aventi diritto agli assegni familiari, o ad altre rendite o pensioni a carattere continuativo, tale assegno sarà concesso in misura ridotta e tale che non sia superato, complessivamente, l'importo mensile di Lire quindicimila.
L'assegno mensile è personale, non reversibile, e non può in alcun caso essere devoluto agli eredi dell'assistito.
L'assegno mensile di assistenza è concesso, revocato, ridotto o aumentato, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità e all'Assistenza Sociale.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza è subordinata all'accertamento della invalidità del 100%.
Art. 2
Non possono ottenere l'assegno gli invalidi irrecuperabili che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) usufruiscano di sussidi di assistenza e di pensioni di previdenza, di carattere continuativo, di importo eguale o superiore all'importo dell'assegno mensile determinato à sensi dell'art. 1 della presente legge;
b) abbiano un reddito individuale di importo eguale o superiore all'importo massimo di lire quindicimila dell'assegno erogabile pro-capite in base alla presente legge;
c) abbiano figli o coniuge, conviventi o non conviventi, che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti a' sensi di legge;
d) siano ricoverati in Istituti assistenziali a carico della Regione o di altri Enti pubblici o Istituzioni e Associazioni private.
Art. 3
Per ottenere la concessione dell'assegno mensile di assistenza gli interessati debbono presentare domanda, su apposito modulo, indirizzata all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale della Valle d'Aosta.
I titolari dell'assegno debbono trasmettere all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale della Valle d'Aosta, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.
A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione dell'assegno.
Art. 4
L'accertamento dell'invalidità sarà effettuato, presso l'Ufficio del Medico Regionale, da un Collegio Medico da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composto come segue:
- dal Medico Regionale - Presidente del Collegio Medico;
- da un medico da scegliersi su terna proposta dal locale Ordine dei Medici;
- da un Medico designato dal Consiglio Regionale;
- da due Medici designati dalle Associazioni degli Invalidi e Mutilati Civili.
L'accertamento delle condizioni economiche degli invalidi e dei loro parenti è effettuato d'ufficio a cura dell'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dell'assegno mensile assistenziale è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Art. 5
L'assegno mensile di assistenza è corrisposto a mensilità posticipate, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di concessione, salvo quanto previsto all'articolo 9.
Art. 6
L'assegno mensile di assistenza potrà essere revocato, ridotto o aumentato qualora vengano a mutare le condizioni economiche dell'interessato o dei parenti obbligati agli alimenti; l'assegno mensile di assistenza non è corrisposto e viene revocato qualora l'assistito trasferisca la residenza o il domicilio fuori della Valle d'Aosta.
Art. 7
I titolari dell'assegno mensile di assistenza possono essere sottoposti a visite mediche periodiche di controllo, per l'accertamento della permanenza della invalidità.
Le visite mediche sono effettuate dal Collegio Medico di cui all'articolo 4 della presente legge.
Il titolare dell'assegno mensile di assistenza che rifiuti di sottoporsi alla visita medica decadrà dal diritto all'assegno.
Contro i provvedimenti assunti in seguito ai risultati della visita medica di controllo è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Art. 8
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue Lire 30 milioni, saranno approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta Regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa che sarà iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.
È approvata la istituzione nella parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 del seguente capitolo di spesa (capitolo 129 bis) "Spese per assistenza integrativa regionale agli invalidi irrecuperabili", con lo stanziamento di Lire 15.000.000 da prelevare dal capitolo 46 della parte SPESA del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento") recante lo stanziamento di Lire ottanta milioni.
Art. 9
Disposizione transitoria
L'assegno mensile di assistenza integrativa di cui alla presente legge può essere concesso con decorrenza arretrata, comunque non anteriore al 1° gennaio 1964, agli invalidi irrecuperabili che ne abbiano fatto domanda entro il 30 giugno 1964 e la cui invalidità abbia accertata decorrenza arretrata.
Art. 10
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, ___
______