Oggetto del Consiglio n. 169 del 3 dicembre 1960 - Verbale

OGGETTO N. 169/60 - LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO (RIFUGI ED ALTRE OPERE ALPINE) E PER L'ATTREZZATURA ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO DI SOCCORSO ALPINO.

L'Assessore al Turismo, SAVIOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di aggiunta di un nuovo articolo (nuovo articolo 7) al disegno di legge regionale recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, - disegno di legge approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre 1960 con provvedimento n. 131 -, per il finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della legge nel 1° semestre 1961; fa presente che la proposta è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2-3 dicembre 1960:

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Il Consiglio regionale nell'adunanza del 7 ottobre 1960 (con provvedimento n. 131) ha approvato il disegno di legge regionale recante: "Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino".

Il Presidente della Commissione di Coordinamento, con lettera in data 10-11-1960 n. 2897, ha rinviato, non vistato, il disegno di legge facendo presente quanto segue:

"Ai sensi dell'articolo 31 - quarto comma - dello Statuto speciale della Valle di Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia non vistata l'unita copia della deliberazione del Consiglio regionale n. 131, in data 7 ottobre 1960, con la quale fu approvato il disegno di legge recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino.

Il rinvio è giustificato dalla considerazione che, contrariamente al disposto dell'articolo 81 - ultimo comma - della Costituzione della Repubblica Italiana, non sono stati indicati i mezzi di copertura della spesa per il primo anno finanziario di applicazione del provvedimento in esame.

Si ritiene opportuno, inoltre, segnalare la generalità della disposizione dell'articolo 1 - lettera a) -circa la destinazione dei contributi da erogare".

In relazione a quanto sopra e considerata l'opportunità di provvedere al finanziamento delle spese previste per la applicazione della legge regionale di cui si tratta nel primo semestre dell'anno 1961, si propone all'approvazione del Consiglio regionale l'aggiunta del seguente nuovo articolo 7 (l'ex articolo 7 avrà quindi il numero progressivo finale di 8).

Per quanto concerne, invece, il rilievo sulla "generalità della dizione dell'articolo 1- lettera a) -" non si ritiene opportuno di proporre l'approvazione di un elenco dettagliato precisante le varie categorie delle opere alpine da sussidiare per evitare difficoltà ed esclusioni in sede di pratica applicazione della legge in conseguenza di eventuale non completa elencazione delle categorie delle opere stesse.

Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale mantenga invariato il testo dell'articolo 1...

Proposta di nuovo articolo 7 (a completamento delle norme del disegno di legge)

Articolo 7: Per il finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge nel corrente esercizio finanziario 1960-1961 (primo semestre 1961) è istituito nella parte "Spese" del bilancio preventivo per l'esercizio stesso, alla categoria spese obbligatorie dell'Assessorato del Turismo, il nuovo capitolo 111 bis: "Spese, contributi e sussidi ad Enti e privati per lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione ed arredamento di rifugi alpini ed altre opere alpine e spese per il potenziamento dell'attrezzatura della Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino", con lo stanziamento di Lire 2.000.000 (duemilioni), previo prelevamento di uguale importo dal capitolo 109 del bilancio stesso: "Spese e contributi a Comuni, Enti, Istituzioni e a privati per abbellimento ed iniziative di interesse turistico".

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L'Assessore SAVIOZ informa il Consiglio che il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta ha rinviato, non vistato, alla Presidenza del Consiglio il provvedimento legislativo approvato nella seduta del 7 ottobre 1960, con provvedimento n. 131, - recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino -, adducendo, a giustificazione del rinvio, che non sono stati indicati i mezzi della copertura della spesa per il primo anno finanziario di applicazione del provvedimento stesso e che la disposizione dell'articolo 1 - lettera a) -, circa la destinazione dei contributi da erogare, è ancora troppo generica.

Comunica che la Giunta è dell'avviso che il Consiglio possa concordare sul primo rilievo ed ha, quindi, predisposto il nuovo articolo 7, riportato in calce alla relazione, da aggiungere a completamento delle norme del disegno di legge approvato nella seduta del 7 ottobre 1960.

Precisa che la Giunta ritiene, invece, che non debba essere accolto il secondo rilievo sulla "generalità della dizione dell'articolo 1 - lettera a) -", perché una eventuale elencazione delle varie categorie delle opere alpine da sussidiare potrebbe non essere completa e porterebbe ad esclusioni in sede di pratica applicazione della legge.

Il Consigliere MONTESANO dichiara di concordare sulle proposte della Giunta per varie ragioni che illustra.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del seguente nuovo articolo 7 del disegno di legge, approvato dal Consiglio nella seduta del 7 ottobre 1960, precisando che l'ex articolo 7 avrà quindi il numero progressivo finale 8:

"Articolo 7: Per il finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge nel corrente esercizio finanziario 1960-1961 (primo semestre 1961) è istituito nella parte "Spesa" del bilancio preventivo per l'esercizio stesso, alla categoria spese obbligatorie dell'Assessorato del Turismo, il nuovo capitolo 111 bis: "Spese, contributi e sussidi ad Enti e privati per lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione ed arredamento di rifugi alpini ed altre opere alpine e spese per il potenziamento dell'attrezzatura della Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino", con lo stanziamento di Lire 2.000.000 ( due milioni), previo prelevamento di uguale importo dal capitolo 109 del bilancio stesso: "Spese e contributi a Comuni, Enti, Istituzioni e a privati per abbellimento ed iniziative di interesse turistico".

Si dà atto che il nuovo articolo 7 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto-riportato nuovo disegno di legge nel suo complesso, a parziale modificazione di quanto già stabilito con il provvedimento legislativo n. 131 in data 7 ottobre 1960.

Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Signori Consiglieri DUJANY, MACHET e VALLINO, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno

- Voti favorevoli: trentuno

Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato nuovo disegno di legge regionale recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino:

Disegno di legge regionale n. 13

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale 1960, n. :

PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO (RIFUGI ED ALTRE OPERE ALPINE) E PER L'ATTREZZATURA E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO DI SOCCORSO ALPINO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

Al fine di promuovere e di incrementare il patrimonio alpinistico nel territorio della Regione è stanziato annualmente nel bilancio di previsione della Regione, su apposito capitolo della parte ordinaria delle spese per l'Assessorato del Turismo, un fondo destinato alla concessione di contributi per:

a) costruzione ex novo di rifugi e di altre opere alpine;

b) ricostruzione, ampliamento, sistemazione, arredamento dei rifugi e di altre opere alpine esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) potenziamento dell'attrezzatura della Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino e dell'attività della Delegazione stessa.

Articolo 2

I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo possono essere concessi alle Sezioni del CAI aventi sede nel territorio della Regione e alla Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino.

I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente possono essere concessi anche alle Sezioni del CAI, aventi sede fuori della Regione, proprietarie di rifugi esistenti nel territorio della Regione.

Articolo 3

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale al Turismo entro il 30 novembre di ciascun anno e debbono essere corredate: dal progetto, dal piano tecnico e dal preventivo, ove si tratti delle opere di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1); dalla relazione dell'attività svolta nell'anno in corso e dal relativo bilancio consuntivo per i contributi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1).

Articolo 4

Nella determinazione dell'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 sarà tenuto conto dell'importanza alpinistica dell'opera e della possibilità, o meno, di un suo reddito.

Articolo 5

La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare il 70% delle spese, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, per i contributi di importo sino a Lire 1.500.000 e con deliberazione del Consiglio regionale per i contributi di importo superiore.

La liquidazione, anche rateale, dei contributi è disposta su richiesta dell'Assessore regionale al Turismo, previo accertamento dell'esecuzione dell'avvenuto collaudo dei lavori o delle opere e previo controllo della documentazione delle spese sostenute.

Articolo 6

I contributi alla Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino dovranno essere destinati:

a) al pagamento delle indennità dovute alle guide e portatori e ad altri componenti le squadre di Soccorso Alpino per le prestazioni da essi rese in operazioni di soccorso, di salvataggio e di recupero;

b) al rimborso delle spese di trasporto ai componenti delle squadre di soccorso dal paese di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

c) alle spese per l'acquisto delle attrezzature occorrenti e per il reintegro del materiale consumato, deperito o smarrito in dipendenza delle operazioni di soccorso, di salvataggio e di recupero;

d) alle spese generali di organizzazione e funzionamento della Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino.

Articolo 7

Per il finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge nel corrente esercizio finanziario 1960-1961 (primo semestre 1961) è istituito nella parte "Spesa" del bilancio preventivo per l'esercizio stesso, alla categoria spese obbligatorie dell'Assessorato del Turismo il nuovo Capitolo 111 bis: "Spese, contributi e sussidi ad Enti e privati per lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione ed arredamento di rifugi alpini ed altre opere alpine e spese per il potenziamento dell'attrezzatura della Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino", con lo stanziamento di Lire 2.000.000 (due milioni), previo prelevamento di uguale importo dal capitolo 109 del bilancio stesso: "Spese e contributi a Comuni, Enti, Istituzioni e a privati per abbellimento ed iniziative di interesse turistico".

Articolo 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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