Oggetto del Consiglio n. 162 del 2 dicembre 1960 - Verbale

OGGETTO N. 162/60 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI ECONOMATO, DEMANIO E PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio sulla seguente proposta di approvazione del Regolamento per il funzionamento dei servizi di Economato, Demanio e Patrimonio dell'Amministrazione regionale, proposta trasmessa in copia, con relativa relazione, ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2-3 dicembre 1960.

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Allegata all'oggetto n. 9 dell'ordine del giorno dell'adunanza 17-18 dicembre 1959 veniva trasmessa ai Signori Consiglieri una bozza di regolamento interno per il servizio di economato, demanio e patrimonio.

Con deliberazione n. 144 in data 17 dicembre 1959 ii Consiglio regionale stabiliva di sottoporre all'esame della Commissione consiliare permanente di studio per gli Affari generali e Finanze la bozza di detto regolamento, Commissione che ha esaminato la bozza del regolamento di cui si tratta.

Si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di approvare, nel testo sottoriportato, il regolamento interno per il servizio di economato, demanio e patrimonio dell'Amministrazione regionale;

2) di stabilire che l'indennità mensile di rischio prevista a favore dell'Economo regionale dall'art. 16 del sopramenzionato regolamento abbia decorrenza dal 1 gennaio 1961, approvando la relativa spesa annua lorda di Lire 72.000 (settantaduemila), da imputare per Lire 36.000, relativamente al periodo del 1-1-1961 al 30-6-1961, al capitolo 8 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Stipendi, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale",. ché presenta la necessaria, disponibilità, e per L. 72.000 annue lorde ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i futuri esercizi finanziari.

(Omissis: Segue bozza di regolamento riportata in calce al deliberato).

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L'Assessore COLOMBO comunica che lo schema di regolamento interno di cui si tratta è stato già esaminato ed approvato dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e le Finanze e dalla Giunta regionale. Informa che l'unica modificazione apportata dalla Giunta regionale al testo approvato dalla Commissione Affari Generali e Finanze concerne l'articolo 2 lettera i) in cui si stabilisce che l'Economato regionale provvede al pagamento in contanti di "sussidi urgenti di assistenza a persone bisognose, di importo non superiore alle L. 50.000, disposti dal Presidente della Giunta e dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza, e sussidi a favore dell'infanzia illegittima".

Osserva che, mentre la menzionata Commissione aveva ritenuto di stabilire in L. 10.000 la misura massima dei sussidi in questione, la Giunta ha ritenuto di elevare a Lire 50.000 detto limite massimo, per dare la possibilità al Presidente della Giunta e all'Assessorato alla Sanità e Assistenza sociale di poter intervenire immediatamente in casi eccezionali, quali, ad esempio, incendi o cadute di valanghe, con la concessione di sussidi fino alla misura massima di L. 50.000.

Richiama, in particolare, l'attenzione del Consiglio sull'articolo 16 del regolamento che stabilisce la corresponsione di una indennità mensile di rischio nella misura di Lire 6.000 (seimila) mensili lorde all'Economo regionale.

Precisa ancora che l'Economato regionale è autorizzato, ai sensi dell'articolo 2 lettera a), a provvedere al pagamento in contanti delle minute spese d'ufficio di importo singolo non superiore alle L. 10.000.

Segue breve discussione, sull'art. 2 lettera i), fra il Consigliere BORDON, DUJANY e il Presidente della Giunta, MARCOZ, il quale comunica che dal 1959 sono stati concessi in tutto 8 o 10 sussidi di pronto intervento per incendi e valanghe, per l'importo di circa Lire 70.000 raduno.

Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni, invita il Consiglio a discutere e ad approvare i singoli articoli del regolamento interno per i servizi di Economato, Demanio e Patrimonio.

Si dà atto che i singoli articoli del regolamento in esame (articoli dall'1 al 19) sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti trentuno).

Il Presidente, FILLIETROZ, pone quindi ai voti a scrutinio segreto l'approvazione, nel suo complesso, del sottoriportato testo di regolamento.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli, espressi a scrutinio segreto (Consiglieri presenti e votanti: trentuno; Scrutatori i Consiglieri Signori: BARONE, DUJANY e MACHET)

DELIBERA

1) di approvare, nel testo sottoriportato, il regolamento interno per il servizio di economato, demanio e patrimonio dell'Amministrazione regionale;

2) di stabilire che l'indennità mensile di rischio prevista a favore dell'Economo regionale dall'art. 16 del sopramenzionato regolamento abbia decorrenza dal 1 gennaio 1961, approvando la relativa spesa annua lorda di L. 72.000 (settantaduemila), da imputare per L. 36.000, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1961 al 30 giugno 1961, al capitolo 8 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "stipendi, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale della Amministrazione regionale", che presenta la necessaria disponibilità, e per Lire 72.000 annue lorde ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i futuri esercizi finanziari.

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REGOLAMENTO INTERNO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO, DEMANIO E PATRIMONIO.

Art. 1

Al servizio di economato spettano i compiti previsti dagli articoli 32 e 71 delle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e dal presente regolamento interno.

Al servizio di economato è addetto il seguente personale regionale il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dalle norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive norme modificative:

- Ragioniere Economo

- Ragioniere di 2° classe

- Applicato di 1° classe

- Applicato di 2° classe

- Geometra di 2° classe (addetto al servizio manutenzione ed amministrazione di beni immobili della Regione).

Art. 2

L'Economato regionale provvede al pagamento in contanti delle seguenti spese:

a) minute spese d'ufficio di importo singolo non superiore alle Lire 10.000 (diecimila)

b) spese, per la manutenzione ed il funzionamento degli automezzi, di carattere eccezionale.

c) spese per riparazione e manutenzione dei mobili e dei locali d'ufficio di importo non superiore alle Lire 10.000 (diecimila).

d) competenze fisse al personale incaricato addetto alla pulizia dei locali e uffici.

e) spese per l'acquisto di carta bollata e di marche da bollo per uso degli Uffici regionali.

f) spese per la bollatura dei mandati di pagamento e dei registri delle deliberazioni.

g) spese postali, telegrafiche e telefoniche.

h) salari agli operai giornalieri e saltuari.

i) sussidi urgenti di assistenza a persone bisognose, di importo non superiore alle Lire 50.000, disposti dal Presidente della Giunta e dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza e sussidi a favore dell'infanzia illegittima.

l) anticipazioni per l'indennità di missione ad Amministratori regionali, a funzionari della Regione e di altri uffici e servizi di interesse regionale, previa autorizzazione dell'Assessore competente.

Art. 3

Per provvedere al pagamento delle spese di cui al precedente articolo 2, salvo rendiconti documentati da presentarsi almeno ogni trimestre per l'approvazione delle spese da parte della Giunta, sono anticipati all'Economo fondi nella misura stabilita dalla Giunta regionale sino ad un ammontare massimo di Lire sei milioni.

Art. 4

Con motivate deliberazioni della Giunta regionale possono essere, di volta in volta, disposti speciali accreditamenti o anticipazioni di fondi, salvo rendiconti documentati, per il pagamento delle seguenti spese previamente approvate e liquidate dalla Giunta:

a) premi e spese per mostre e concorsi vari locali;

b) spese per partecipazione della Regione a mostre di carattere nazionale o interregionale;

c) indennità per danni e occupazione di terreni per la costruzione o la sistemazione straordinaria di strade;

d) sussidi e premi deliberati e liquidati dalla Giunta.

Art. 5

L'Economo non può dar corso a pagamenti di somme che risultino eccedenti gli importi degli accreditamenti disposti a suo favore, per le varie spese e deve entro tre mesi rendicontare e documentare i pagamenti di somme effettuati sui fondi economali, al fine di ottenere l'approvazione ed il reintegro dei fondi.

Art. 6

In caso di assenza o impedimento del Ragioniere Economo, il servizio di economato è affidato provvisoriamente ad altro funzionario dell'Ufficio Ragioneria, con provvedimento del Presidente della Giunta e su proposta del Ragioniere Capo.

Art. 7

Il servizio di economato deve provvedere agli atti, proposte di sua competenza per l'espletamento dei seguenti compiti, in conformità alle disposizioni approvate dalla Giunta regionale o dall'Assessore alle Finanze:

a) compilazione e aggiornamento degli inventari dei beni mobili della Regione, provvedendo alle necessarie variazioni;

b) compilazione ed aggiornamento degli inventari dei beni immobili della Regione e degli Istituti dipendenti dalla Regione;

c) vigilanza sulla conservazione dei locali e dei mobili di proprietà della Regione;

d) acquisto, riparazione e trasporto dei mobili e dei materiali dell'Amministrazione regionale;

e) rinnovazione delle divise e oggetti di vestiario da assegnare al personale salariato;

f) acquisto, rinnovazione e manutenzione del materiale occorrente per la manutenzione e la pulizia interna di locali e uffici;

g) vendita di oggetti e di materiali fuori uso;

h) acquisto di oggetti di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni occorrenti ai vari uffici e servizi;

i) amministrazione ordinaria di beni mobili ed immobili di proprietà di dementi ricoverati a carico della Regione, in base a decreti emessi dalla competente autorità giudiziaria.

l) rinnovazione polizze e pagamento dei premi per le assicurazioni contro gli incendi degli stabili nonché per i danni ed i rischi relativi agli automezzi della Regione;

m) controllo e liquidazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche;

n) conservazione ed assegnazione ai vari Uffici degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria, dei mobili, delle uniformi per il personale salariato, delle macchine da scrivere e calcolatrici, dei duplicatori, degli apparecchi da riproduzione di copie di atti, di apparecchiature tecniche varie e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento dei vari Uffici;

o) vigilanza affinché il materiale mobile in dotazione ai vari Uffici sia mantenuto in buono stato e non sia trasferito da un servizio ad un altro senza preventivo benestare dello Economato regionale.

Art. 8

Alle piccole spese economali, per la fornitura di stampati, e di materiale vario e di consumo, necessario per il normale funzionamento dei servizi regionali, provvede il servizio Economato, in base a preventive offerte di prezzi da richiedersi alle varie Ditte fornitrici e mediante rilascio di buoni o lettere di ordinazione vistati dall'Assessore alle Finanze.

Gli inviti a presentare offerte di forniture saranno fatti a Ditte e Società notoriamente idonee ed in grado di far fronte, con puntualità e precisione, agli impegni cui aspirano, nei modi, nei tempi e con le garanzie necessarie.

Per le spese relative ad ordinazioni di importo superiore alle Lire centomila l'Economato provvederà a rilasciare gli ordini di acquisto in seguito a preventivi di spesa approvati dalla Giunta regionale.

Art. 9

L'Economato regionale custodisce e registra le somme ed i titoli costituenti cauzioni provvisorie e depositate a garanzia dalle Imprese e dai privati partecipanti a gare di appalto, indette dalla Regione.

Art. 10

È vietato all'Economato regionale di ricevere, in custodia o ad altro titolo, denaro, oggetti e valori di proprietà privata e nell'interesse esclusivo di privati senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore alle Finanze.

L'Economato regionale non può tenere altre gestioni di fondi non previste espressamente dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 11

Per ciascuna gestione di fondi affidatagli, l'Economato regionale deve tenere apposita scrittura contabile a' sensi di legge e sotto il controllo del Dirigente l'Assessorato delle Finanze, nonché secondo le speciali eventuali disposizioni scritte dall'Assessorato alle Finanze.

Art. 12

L'Ufficio gestione bilancio non può emettere mandati di pagamento concernenti spese per l'acquisto di materiale soggetto a iscrizioni in inventario se le relative fatture non sono corredate del prescritto visto dell'Economato regionale attestante la avvenuta registrazione e presa in carico di inventario del materiale acquistato.

Art. 13

Gli Uffici consegnatari debbono fare segnalazione dei beni mobili divenuti inservibili all'Economato regionale affinché provveda agli atti e proposte di sua competenza per la riparazione o per la vendita.

Art. 14

La gestione e la manutenzione ordinaria dei beni immobili e mobili della Regione è affidata all'Economato regionale che, a mezzo dell'Ufficio demanio e patrimonio, provvede alla esecuzione dei piccoli lavori di manutenzione non comportanti appalti o forniture di importo superiore alle Lire 40.000 (che rientrano nella competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici).

Il Geometra di 2° classe addetto al servizio demanio e patrimonio regionale provvede alla esecuzione degli anzidetti piccoli lavori di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili della Regione avvalendosi di personale salariato addetto alla manutenzione degli stabili.

Art. 15

L'ammontare della cauzione da prestarsi dall'Economo regionale è stabilito con deliberazione della Giunta regionale in relazione all'entità della anticipazione di fondi economali approvata.

Art. 16

In relazione ai rischi ed alle responsabilità derivanti dal maneggio di denaro previsto dal presente Regolamento sarà corrisposta all'Economo regionale una indennità mensile di rischio nella misura di L. 6.000 (seimila) mensili lorde.

Art. 17

Alla fine di ogni esercizio finanziario sarà compilata dall'Economato la situazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Regione, da servire per la compilazione del conto patrimoniale dell'Amministrazione regionale.

Art. 18

Il Dirigente l'Assessorato alle Finanze oltre alle verifiche periodiche normali, potrà disporre verifiche saltuarie alla Cassa dell'Ufficio Economato, redigendone appositi verbali vistati dall'Assessore alle Finanze.

Art. 19

Il Ragioniere Economo, nella sfera delle sue attribuzioni e con il preventivo assenso del Segretario generale e del Ragioniere Capo, può eseguire presso altri Uffici indagini, verifiche e rilievi di dati presso i vari Uffici e servizi dell'Amministrazione regionale.

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