Oggetto del Consiglio n. 161 del 2 dicembre 1960 - Verbale

OGGETTO N. 161/60 - LEGGE REGIONALE PER LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO AGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE DELLA VALLE D'AOSTA NON IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO, CON ALMENO 15 ANNI DI INSEGNAMENTO E CHE ABBIANO RAGGIUNTO IL 55° ANNO DI ETÀ.

L'Assessore alla Pubblica istruzione, GEX, riferisce al Consiglio sulla seguente relazione concernente rilievi del Signor Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle di Aosta in merito al provvedimento legislativo n. 115, del 6 ottobre 1960, concernente: "Approvazione di legge regionale per la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento alle insegnanti della Valle d'Aosta non in attività di servizio, con almeno quindici anni di insegnamento e che abbiano raggiunto il 55° anno di età ", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2-3 dicembre 1960:

Con provvedimento deliberativo n. 115 in data 6-101960 il Consiglio regionale ha approvato un disegno di legge regionale recante norne per la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento, per il servizio prestato, alle Insegnanti delle Scuole sussidiate della Regione (Vedi allegato all'oggetto n. 13 dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio regionale in data 6-7 ottobre 1960).

Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con nota in data 10-11-1960 - prot. n. 2883, ha comunicato quanto segue:

"Ai sensi dell'art. 31 - IV comma - dello Statuto speciale approvato con legge Costituzionale 20 febbraio 1948, n. 4 si rinvia, non vistata, la copia della deliberazione consiliare n. 115, in data 6 ottobre 1960, con la quale fu approvato il disegno di legge regionale recante norme per l'assegno annuo di riconoscimento alle insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, in quanto la competenza legislativa regionale in materia scolastica ha carattere integrativo e pertanto non consente adottare provvedimenti nei confronti di personale che svolge opera retribuita dallo Stato, quale quello insegnante addetto alle Scuole sussidiate.

Invero, il disegno di legge in esame deroga alla legislazione statale e in particolare agli articoli 90 e seguenti del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, nonché all'art. 1 del DLCPS 3 settembre 1947, n. 1002, che prevedono la concessione agli insegnanti delle scuole sussidiate solamente di premi in ragione degli alunni promossi, ma non anche assegni annuali a favore degli stessi insegnanti non più in servizio.

Si rileva, inoltre, che il disegno di legge stesso limita la concessione dell'assegno alle sole maestre, mentre, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'insegnamento nelle Scuole sussidiate è conferibile agli insegnanti di ambedue i sessi."

Si propone che il Consiglio regionale esamini i rilievi di cui sopra e decida in ordine all'eventuale riesame e modifica del disegno di legge.

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L'Assessore GEX illustra la relazione sopra riportata e riferisce quanto segue:

"Il Presidente della Commissione di Coordinamento ha restituito non vistato, alla Presidenza del Consiglio, il provvedimento legislativo n. 11: in data 6-10-1960, con il quale veniva stabilita la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento alle Insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d Aosta, non in attività di servizio.

Le ragioni addotte dal Presidente della Commissione di Coordinamento a motivazione del rinvio del citato provvedimento non sono di tale gravità, a mio avviso, da indurre il Consiglio regionale a ritornare sulla decisione presa.

Spero che le argomentazioni che svolgerò e che ho già esposto in sede di Commissione consiliare della Pubblica Istruzione, - di cui mi faccio interprete in questa sede, possano convincere il Presidente della Commissione di Coordinamento e indurlo a vistare il menzionato provvedimento legislativo che io ritengo di dover riproporre al Consiglio per la conferma nel suo testo integrale, salvo una lieve rettifica di forma.

Dalla soprariportata lettera in data 10 novembre 1960, prot. 2883, del Presidente della Commissione di Coordinamento. risulta che il menzionato provvedimento legislativo non è stato vistato "in quanto la competenza legislativa regionale in materia scolastica ha carattere integrativo e, pertanto, non consente di adottare provvedimenti nei confronti di personale che svolge opera retribuita dallo Stato, quale quello insegnante addetto alla Scuola sussidiata".

Desidero soffermarmi brevemente sul concetto di potestà integrativa, concetto di cui si parla molto spesso e sul quale forse questo Consiglio regionale non si è mai soffermato.

Sarò molto breve.

Poniamoci anzitutto la domanda: in che campo ha modo di esplicarsi la potestà legislativa integrativa della Regione?

Io ritengo che, salvo precisazioni formali e di dettaglio, si possa rispondere in questi termini: la potestà legislativa integrativa della Regione si esplica in un campo in cui vigono alcune norme statali che disciplinano la materia e si esplica con provvedimenti che non siano contra legem, né in contrasto con i principi generali di cui all'art. 2 dello Statuto regionale.

Se noi diamo uno sguardo allo Statuto vediamo, infatti, che all'art. 3 il legislatore dice esattamente: "la Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente,....".

In altre parole, si verifica questo: la legge statale stabilisce determinate norme per una certa materia; noi possiamo completare dette norme statali con una nostra legge regionale, a condizione naturalmente che le norme aggiuntive approvate con una legge regionale non eccedano i limiti stabiliti dall'art. 2 e, cioè, non siano in contrasto con le norme statali vigenti e con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Mi si consenta ora una brevissima premessa, che può sembrare dottrinaria, ma che sarà giustificata da quanto esporrò in seguito.

Esiste una teoria, che si riallaccia alla dottrina di Chielsen, che era il negatore delle cosiddette lacune del diritto, in omaggio alla quale, per il principio di "completezza del diritto", si sostiene che il legislatore, sostanzialmente. dice sempre tutto, per cui, quando stabilisce determinate norme, dimostra di voler certe cose e, al tempo stesso, di volere solo quelle cose e di non volerne altre (concetto di volontà negativa).

Secondo questa teoria, ogni norma stabilita successivamente dallo stesso o da altri legislatori verrebbe a derogare alle norme precedentemente stabilite anche in forma di volontà espressa in senso negativo.

Ho fatto questa premessa perché nella menzionata lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento si dice che il provvedimento legislativo è stato rinviato "in quanto la competenza legislativa regionale in materia scolastica ha carattere integrativo e, pertanto, non consente di adottare provvedimenti nei confronti di personale che svolge opera retribuita dallo Stato, quale quello insegnante addetto alle Scuole sussidiate".

Si legge ancora nella citata lettera: "Invero, il disegno di legge in esame deroga alla legislazione statale e in particolare agli articoli 90 e seguenti del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, nonché all'art. 1 del DLCPS 3 settembre 1947, n. 1002, che prevedono la concessione agli Insegnanti delle scuole sussidiate solamente di premi in ragione degli alunni promossi, ma non anche assegni annuali a favore degli stessi Insegnanti non più in servizio".

Noi sosterremo, come vedrete dopo, che non c'è questa deroga per due motivi.

Anzitutto non c'è in linea generale, poiché quella teoria a cui ho accennato prima, che si riallaccia alla dottrina di Chielsen, noi non l'accettiamo perché non è seguita dalla prevalente dottrina né dalla giurisprudenza e nemmeno dal nostro legislatore quando, nello Statuto speciale della Regione, stabilisce che la Valle d'Aosta ha una potestà legislativa di integrazione in determinate materie.

Se fosse esatta la teoria secondo la quale il legislatore, stabilendo determinate norme dimostra di volere solo quelle cose e di non volerne altre, io mi domando come potrebbe essere esercitata da parte della Regione la sua potestà legislativa di integrazione, conferitale dall'articolo 3 dello Statuto.

Se così fosse, ogni volta che noi integriamo una norma dello Stato, derogheremmo alla legislazione statale e, quindi, non sarebbe assolutamente possibile far luogo ad alcune aggiunte integrative da parte della Regione.

È chiaro quindi che questo concetto di deroga non possa essere accettato in linea generale, ma neppure nel caso specifico ora in esame può essere accettato.

Infatti non vi è deroga nel caso specifico perché le norme previste dallo Stato sono quelle degli articoli 90 e seguenti del Testo Unico 5 febbraio 1928 n. 577, nonché quelle dell'art. 1 del Decreto Leg. C.P.S. 3-9-1947 n. 1002.

Queste norme del citato art. 90 e seguenti del T.U. 1928, praticamente, disciplinano l'ordinamento delle scuole sussidiate e parlano dell'intervento statale, cioè del contributo che lo Stato dà per ogni alunno promosso dalla II alla III elementare.

L'articolo 1 del Decreto LCPS 3-9-1947 n. 1002 ricalca e aggiorna quanto già stabilito dal T.U. del 1928 e, quindi, non è che il provvedimento che noi abbiamo preso costituisca una deroga a queste norme: si è semplicemente aggiunto qualcosa.

Tanto è vero che lo Stato si è limitato a dettare soltanto le norme concernenti i compensi da concedersi in relazione al numero degli alunni promossi.

Dice l'art. 90 del T.U. 1928: "Le scuole sussidiate sono aperte da privati, con l'autorizzazione del Regio Provveditore agli Studi dove non esista un'altra scuola e sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato".

L'articolo 1 del Decreto LCPS 3-9-1947 n. 1002 ricalca la norma del citato art. 90 T.U. 1928 che parla di sussidio parziale dello Stato.

Al di là di questo sussidio parziale esiste campo libero.

Mi limito a far notare poi, che il nostro provvedimento riguarda persone per le quali è venuto a cessare il rapporto di impiego che le stesse avevano con la Pubblica Amministrazione.

In sostanza, trattasi, quindi, di un provvedimento di assistenza analogo a quello che abbiamo adottato con legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, in favore delle guide e dei portatori alpini e loro orfani; infatti con il provvedimento legislativo in esame, rinviato dal Presidente della Commissione di Coordinamento, viene stabilita la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento alle Insegnanti delle Scuole sussidiate della Valle d'Aosta, non in attività di servizio, con almeno 15 anni di servizio e che abbiano raggiunto il 55° anno di età.

Vi sarebbe addirittura da discutere se questo provvedimento rientri nella materia scolastica o, non piuttosto, nella materia della assistenza e beneficenza; comunque le cose non cambierebbero perché sia nell'una materia che nell'altra noi abbiamo potestà legislativa integrativa.

La parola "integrare" significa veramente stabilire delle norme laddove non esistono precise norme dello Stato, sia positive che negative, che permettano un dato trattamento o che lo vietino: stabilire qualcosa che si aggiunge a quanto già stabilito dallo Stato.

Lo Stato ha stabilito un minimo di trattamento economico dicendo nel citato T.U. del 1928, all'art. 90, che le scuole sussidiate sono mantenute parzialmente con sussidio dello Stato.

Noi andiamo al di là, non ci preoccupiamo soltanto del periodo in cui le Insegnanti delle Scuole sussidiate sono in servizio, - perché vi sono delle deliberazioni consiliari, che non sono mai state impugnate e che stabiliscono la corresponsione della indennità di francese al personale insegnante addetto alle Scuole sussidiate -, ma intendiamo anche stabilire con legge regionale la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento al personale delle Scuole sussidiate che non è più in servizio.

Non ha, quindi, ragione di essere il rilievo, fatto dal Presidente della Commissione di Coordinamento, con il quale si afferma che "la competenza legislativa regionale in materia scolastica ha carattere integrativo e, pertanto, non consente di adottare provvedimenti nei confronti di personale che svolge opera retribuita dallo Stato, quale quello insegnante addetto alle Scuole sussidiate".

In Valle d'Aosta il personale delle Scuole sussidiate è retribuito non già dallo Stato ma dalla Regione e dai Comuni; questo è sancito anche da una legge regionale recente la quale stabilisce chiaramente, in un suo articolo, che in Valle d'Aosta il personale insegnante è retribuito dalla Regione.

Questa norma è stata stabilita in base alla potestà legislativa integrativa conferita alla Regione dall'art. 3 dello Statuto.

Pertanto io non ritengo che sia fondato il diniego del Presidente della Commissione di Coordinamento ad apporre il visto di legittimità al nostro provvedimento legislativo.

Vi è ancora un rilievo fatto dal Presidente della Commissione di Coordinamento e tale rilievo, che attiene piuttosto al merito che alla legittimità del provvedimento, riguarda un errore materiale.

Tale rilievo è il seguente: "Si rileva, inoltre, che il disegno di legge stesso limita la concessione dell'assegno alle sole maestre, mentre, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'insegnamento nelle scuole sussidiate è conferibile agli insegnanti di ambedue i sessi".

A parte il fatto che noi, teoricamente, avremmo potuto anche pensare che gli uomini se la cavano meglio delle donne e che non era, quindi, il caso di provvedere ai maestri ma solo alle maestre, il nostro intento non era in effetti certamente quello di escludere i maestri.

Siccome gli Insegnanti delle Scuole sussidiate sono quasi tutti delle maestre, a nessuno di noi è venuto in mente, quando abbiamo votato il provvedimento, di includere anche i maestri.

Si tratta veramente di una omissione sfuggita a noi tutti.

Ritengo che le argomentazioni da me svolte siano fondate e giuste e, pertanto, propongo nuovamente al Consiglio di approvare il provvedimento legislativo nel testo già approvato nella seduta consiliare del 6 ottobre 1960 (oggetto n. 115) previa rettifica della parola "alle" in "agli" nell'oggetto e nel primo articolo del disegno di legge nonché della parola "le" in "gli" nel primo articolo.

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti alla presenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: trentadue.

Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha confermato la approvazione della sottoriportata legge regionale concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento agli Insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta, non in attività di servizio, con almeno quindici anni di insegnamento e che abbiano raggiunto il 55° anno di età:

Disegno di legge regionale n. 12

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale 1960, n. :

CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO AGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE DELLA VALLE D'AOSTA, NON IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO, CON ALMENO 15 ANNI DI INSEGNAMENTO E CHE ABBIANO RAGGIUTO IL 55° ANNO Dl ETÀ.

Il Consiglio regionale approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Agli insegnanti di Scuole sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, aventi almeno 15 anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il 55° anno di età, è concesso un assegno annuale di riconoscimento stabilito nella misura di L. 3.000 per ogni anno di servizio prestato. Sono esclusi da tale beneficio gli Insegnanti che godano di un qualsiasi trattamento di quiescenza di importo superiore alle 15.000 lire mensili.

Art. 2

Alla concessione degli assegni annuali provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Gli assegni saranno corrisposti a semestri anticipati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di concessione.

Art. 3

Le spese per la concessione degli assegni di cui all'art. 1, previste in annue Lire 2.000.000 (due milioni), saranno approvate e finanziate dalla Giunta mediante imputazione al capitolo di spesa 157 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario: (Spese per sussidi a Scuole parificate e premi e indennità varie al personale insegnante delle Scuole sussidiate e contributi, sussidi e premi straordinari di studio) ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci della Regione per i successivi esercizi finanziari.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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