Oggetto del Consiglio n. 160 del 2 dicembre 1960 - Verbale
OGGETTO N. 160/60 - AFFITTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASTELLO DI BREIL", SITO IN COMUNE DI CHATILLON, DA DESTINARE A SEDE DI UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE - APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI SPESA.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di affitto dell'immobile denominato "Castello di Breil", sito in Comune di Châtillon, da destinare a sede di Università internazionale, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della adunanza del 2-3 dicembre 1960:
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Con deliberazione di Giunta n. 3561 in data 8-6-1960 è stato concesso a favore del "Centre International de Formation Européenne", con sede in Parigi, un contributo straordinario di Lire 6.000.000 nelle spese di primo impianto e di organizzazione di una Università internazionale in Valle d'Aosta.
Quale sede della predetta Università internazionale è stato scelto il castello di Breil, sito in Comune di Châtillon, di proprietà del Dr. Carlo Passerin d'Entrèves.
Sono, pertanto, intercorse trattative con il predetto proprietario, il quale si è dichiarato disposto a cedere in affitto alla Regione, a tale scopo, l'immobile di sua proprietà per un periodo di anni nove.
Si rende, quindi, necessario approvare l'affitto del suddetto immobile alle condizioni e in base al canone di locazione di cui alla sottoriportata bozza di contratto.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di approvare l'affitto, per un periodo di anni 9, dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1969, dal Dr. Carlo Passerin d'Entrèves dell'immobile di sua proprietà denominato "Castello di Breil", sito in Comune di Châtillon e da adibirsi a sede di Università internazionale, in base al canone annuo di affitto previsto dalla sottoriportata bozza di contratto;
2) di approvare la sottoriportata bozza di contratto, da sottoscrivere - a nome e per conto della Regione - dall'Avv. Oreste Marcoz, Presidente pro tempore della Giunta regionale della Valle di Aosta;
3) di approvare la spesa complessiva di Lire 6.800.000 (seimilioniottocentomila) oltre all'I.G.E., da finanziare come segue;
4) di istituire nella parte straordinaria del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1960-1961 il nuovo capitolo di spesa 159 bis: "Spese per l'affitto dell'immobile "Castello di Breil" da adibirsi a sede di "Università Internazionale", con lo stanziamento di Lire 650.000 da prelevare con storno dal capitolo di spesa 159 del bilancio stesso, che presenza la necessaria disponibilità: "Spese, contributi e sussidi ad Enti, a Istituti superiori universitari ecc.";
5) di finanziare la spesa di Lire 600.000 (seicentomila), oltre all'I.G.E., quale canone per il corrente esercizio finanziario imputandola al sopracitato capitolo di spesa 159 bis del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1960-1961 e di stabilire che i canoni successivi saranno finanziati mediante impegno delle relative quote annue sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i prossimi esercizi finanziari;
6) di corrispondere al Dr. Carlo Passerin d'Entrèves, al momento della stipulazione del contratto di affitto, la somma di Lire 100.000 (centomila) a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 4 della sottoriportata bozza di contratto, ordinando l'emissione del relativo mandato di pagamento con imputazione della spesa stessa sul capitolo 18.3 del bilancio per il corrente esercizio finanziario: "Pagamenti per partite di giro diverse";
7) di approvare e di impegnare la somma di Lire 100.000 (centomila) per l'allacciamento delle condutture d'acqua all'acquedotto comunale, come previsto dall'articolo 16 della sottoriportata bozza di contratto, con finanziamento della relativa spesa mediante imputazione al capitolo 153 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1960-1961, che presenta la necessaria disponibilità: "Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad enti e privati per lavori di pubblica utilità e per finanziamento cantieri di lavoro".
(OMISSIS: Segue bozza di contratto riportata in calce alla deliberazione).
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L'Assessore GEX rammenta che l'Amministrazione regionale, con deliberazione di Giunta n. 3561 in data 8-6-1960, ha concesso a favore del "Centre International de Formation Européenne", con sede in Parigi, un contributo straordinario di Lire 6 milioni nelle spese di primo impianto e di organizzazione di una Università internazionale in Valle d'Aosta, denominata "Institut Universitaire de Hautes Etudes Fédéralistes".
Comunica che si rende ora necessario che il Consiglio regionale approvi l'affitto, per un periodo di anni nove, dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1969, dal Dr. Carlo Passerin d'Entrèves, dell'immobile di sua proprietà denominato "Castello di Breil", sito in Comune di Châtillon e da adibire a sede della predetta Università Internazionale, in base al canone annuo di affitto: di Lire 600.000 per gli anni 1961 - 1962 - 1963, di Lire 700.000 per l'anno 1964, di Lire 750.000 per l'anno 1965, di Lire 800.000 per l'anno 1966, di Lire 850.000 per l'anno 1967, di Lire 900.000 per l'anno 1968 e di Lire 1.000.000 per l'anno 1969.
Aggiunge che la spesa complessiva ammonta a Lire 6.800.000, oltre all'I.G.E.
Informa che l'adozione del provvedimento proposto presenta carattere d'urgenza perché il 23 c.m. l'Istituto Universitario predetto sarà inaugurato ufficialmente alla presenza del Sig. Etienne Hirsch, Presidente dell'EURATOM.
Il Consigliere DUJANY rileva che, sommando alla spesa di Lire 6.800.000 la somma di Lire 6.000.000, concessa con deliberazione di Giunta n. 3561 in data 8-6-1960 per spese di primo impianto e di organizzazione, l'onere assunto dalla Regione per l'istituzione della predetta Università ammonta in totale a Lire 12.800.000.
L'Assessore GEX precisa che l'Amministrazione regionale dovrà ancora deliberare, ogni anno, la concessione di un contributo a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento dell'Università stessa.
Segue breve discussione fra il Consigliere BORDON e il presidente della Giunta, MARCOZ, in merito alla questione del contributo annuo.
Il Consigliere DUJANY chiede all'Assessore Gex di voler fornire chiarimenti circa la funzione e l'attività dell'istituendo "Centre International de la Fédération Européenne".
L'Assessore GEX informa che l'istituenda Università internazionale costituirà in Châtillon un Centro, unico nel mondo, di documentazione europea, al quale affluiranno tutti gli atti della C.E.C.A., dell'EURATOM, del Consiglio d'Europa e del Mercato Comune Europeo e, cioè, di tutte le Istituzioni internazionali europeistiche.
Comunica che l'Università di Châtillon diverrà quindi un vero e proprio Centro internazionale di studio e di specializzazione, al quale affluiranno centinaia e centinaia di persone che costituiranno, in un domani, i quadri europei.
Precisa che vi affluiranno, inoltre, gli studenti dell'istituenda Università europea di Firenze che frequenteranno i Corsi (stages) di specializzazione da istituire nei mesi estivi e nei mesi invernali, durante i periodi delle vacanze scolastiche.
Riferisce che un primo "stage", di 15 giorni per ingegneri e per personale tecnico del Mercato Comune Europeo è già stato istituito ma, non essendo ancora i locali del castello convenientemente attrezzati, lo "stage" viene tenuto in due alberghi di Antey St. André.
Fa presente che seguiranno altri "stages" per economisti e per la formazione dei quadri dei vari organismi europei.
Rileva che lo scorso anno è stato tenuto, a Peroulaz, un corso per maestri del Mercato Comune, corso al quale hanno partecipato, fra l'altro, anche dei nord-africani.
Mr. le Conseiller TREVES souligne l'importance qu'a pour la Vallée d'Aoste l'Institut Universitaire de Châtillon, surtout du point de vue touristique.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX;
veduta la deliberazione di Giunta in data 8 giugno 1960, numero 3561;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
1) di approvare l'affitto, per un periodo di anni 9, dal 1 gennaio 1961 al 31 dicembre 1969, dal Dr. Carlo Passerin d'Entrèves dell'immobile di sua proprietà denominato "Castello di Breil", sito in Comune di Châtillon e da adibirsi a sede di Università internazionale, in base al canone annuo di affitto previsto dalla sottoriportata bozza di contratto;
2) di approvare la sottoriportata bozza di contratto, da sottoscrivere - a nome e per conto della Regione - dall'Avv. Oreste Marcoz, Presidente pro tempore delta Giunta regionale della Valle di Aosta;
3) di approvare la spesa complessiva di Lire 6.800.000 (sei milioniottocentomila) oltre all'I.G.E., da finanziare come segue;
4) di istituire nella parte straordinaria del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario 1960-1961 il nuovo capitolo di spesa 159 bis: "Spese per l'affitto dell'immobile "Castello di Breil" da adibirsi a sede di "Università Internazionale", con lo stanziamento di Lire 650.000 da prelevare con storno dal capitolo di spesa 159 del bilancio stesso, che presenta la necessaria disponibilità: "Spese, contributi e sussidi ad Enti, a Istituti superiori universitari ecc."";
5) di finanziare la spesa di Lire 600.000 ( seicentomila) oltre all'I.G.E., quale canone per il corrente esercizio finanziario imputandola al sopracitato capitolo di spesa 159 bis del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1960-1961 e di stabilire che í canoni successivi saranno finanziati mediante impegno delle relative quote annue sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i prossimi esercizi finanziari;
6) di corrispondere al Dr. Carlo Passerin d'Entrèves, al momento della stipulazione del contratto di affitto, la somma di Lire 100.000 (centomila) a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 4 della sottoriportata bozza di contratto, ordinando l'emissione del relativo mandato di pagamento con imputazione della spesa stessa sul capitolo 18) del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Pagamenti per partite di giro diverse";
7) di approvare e di impegnare la somma di Lire 100.000 (centomila) per l'allacciamento delle condutture d'acqua all'acquedotto comunale, come previsto dall'articolo 16 della sottoriportata bozza di contratto, con finanziamento della relativa spesa mediante imputazione al capitolo 153 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1960-1961, che presenta la necessaria disponibilità "Spese, sovvenzioni, contributi e sussidi ad Enti e privati per lavori di pubblica utilità e per finanziamento cantieri di lavoro".
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BOZZA DI CONTRATTO
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
SCRITTURA PRIVATA TRA IL N. H. CONTE CARLO PASSERIN D'ENTREVES E LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA PER LA LOCAZIONE DEL "CASTELLO DI BREIL" IN COMUNE DI CHATILLON.
L'anno millenovecentosessanta, addì del mese di , in Aosta
tra
il N. H. Conte Carlo PASSERIN D'ENTREVES, residente in Châtillon, Via Gervasoni
e
la REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Avv. Oreste Marcoz, a tale atto autorizzato con deliberazione del Consiglio regionale n. , in data (Allegato A), si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il N. H. Conte Carlo PASSERIN D'ENTREVES, con la presente, concede in locazione alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, come sopra rappresentata dal presidente della Giunta "pro-tempore", che accetta, la villa di sua proprietà, denominata Castello di Breil presso Châtillon (Aosta), con annesso il parco, limitato dal muro di recinzione e la intera dipendenza al centro dello stesso; esclusa la casa del guardiano con relativo orto.
Nella locazione è pure compreso il mobilio ed attrezzatura come da inventario a parte.
La villa è affittata per essere adibita a sede dell'Università della Federazione Europea e qualora tale istituzione Universitaria cessasse la sua attività, l'Amministrazione sarà autorizzata a dare un'altra destinazione ai locali, previo benestare del concedente locatore il quale, ove la nuova destinazione non fosse di suo gradimento, avrà diritto di risolvere il contratto mediante preavviso di mesi sei.
Art. 2
La durata del contratto è fissata in anni 9 (nove), con decorrenza dal 1 gennaio 1961 e termine il 31 dicembre 1969.
Art. 3
Il canone di locazione è stabilito come segue:
per il periodo dal 1-1-1961 al 31-12-1961 L. 600.000
" " " " 1-1-1962 " 31-12-1962 L. 600.000
" " " 1-1-1963 " 31-12-1963 L. 600.000
" " " " 1-1-1964 " 31-12-1964 L. 700.000
" " " " 1-1-1965 " 31-12-1965 L. 750.000
" " " " 1-1-1966 " 31-12-1966 L. 800.000
" " " " 1-1-1967 " 31-12-1967 L. 850.000
" " " " 1-1-1968 " 31-12-1968 L. 900.000
" " " " 1-1-1969 " 31-12-1969 L. 1.000.000
Il canone annuo sarà pagato in due rate uguali, scadenti la prima il 1 gennaio e la seconda il 1 luglio di ogni anno.
Art. 4
L'Avv. Oreste Marcoz, a nome e per conto dell'Amministrazione locataria versa - tramite il Cassiere Tesoriere della Regione - inoltre, al Conte Carlo Passerin d'Entrèves, che ne dichiara ricevuta, la somma di L. 100.000 (centomila) a titolo di cauzione che verrà rimborsata alla scadenza della locazione, senza interessi a favore dal locatario.
Art. 5
Qualora il locatore cedesse a terzi la proprietà in oggetto, la cessione sarà da lui fatta con la espressa condizione del previo riconoscimento di validità del presente contratto da parte degli eventuali acquirenti.
Il locatore si riserva l'uso ed il godimento di una camera (biblioteca) con libri ed archivi in essa contenuti nonché il locale ad uso cappella sito al II piano, il tutto come magazzino per il mobilio di sua proprietà che ivi rimarrà e che non sarà consegnato al conduttore.
Art. 6
La Regione Autonoma della Valle d'Aosta si impegna per tutto il periodo della locazione, a mantenere in buono stato tutte le strade ed il piazzale del parco ed a provvedere alla inaffiatura regolare e sufficiente di tutta la proprietà, cd alla manutenzione ordinaria della parte erbosa e boschiva.
Art. 7
L'Amministrazione locataria riconosce che tutti í locali affittati sono in buono stato di manutenzione, la stessa non potrà apportare modifiche né eseguire lavori senza previa autorizzazione scritta da parte del locatore.
Le apparecchiature che risultassero infisse ancorchè eseguite dall'Amministrazione regionale, saranno, alla fine della locazione, ritenute dal locatore senza obbligo di indennità di sorta, salvo il collocamento in pristino se richiesto dal locatore.
L'Amministrazione locataria si impegna a non effettuare né collocare iscrizioni od insegne alla parete esterna dello stabile e dei locali affittati, salvo permesso scritto del locatore.
Tutte le riparazioni a carattere ordinario ed anche straordinario saranno a carico esclusivo dell'Amministrazione regionale senza diritto a rivalsa.
Il locatore si riserva, occorrendo e con preavviso scritto all'Amministrazione locataria a darsi almeno 15 giorni prima, di procedere ad opere di restauro e di riparazione, anche per una durata superiore a quella prevista dagli articoli 1583 e 1584 cod. civ. senza che alla predetta Amministrazione possa competere diritto a risoluzione contrattuale ad indennità e compensi di sorta.
Il locatore si riserva di visitare o far visitare da persona di sua fiducia i locali affittati, allo scopo di segnalare le eventuali opere di riparazione occorrenti, provvedendovi, se del caso, direttamente ed a spese dell'Amministrazione locataria qualora quest'ultima non dia seguito all'invito per l'esecuzione dei lavori entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.
Art. 8
L'Amministrazione regionale rinuncia a far valere alla fine della locazione ogni ragione o pretesa di compenso per avviamento dei locali affittati e per le migliorie apportate ai locali, migliorie che, alla scadenza novennale, rimarranno, senz'altro, di proprietà del locatore senza richiesta di alcun indennizzo da parte della Regione.
Art. 9
In caso di inosservanza di una qualunque delle clausole del presente contratto, da parte dell'Amministrazione locataria, il locatore, previa intimazione con termine di giorni quindici, avrà diritto alla risoluzione della locazione oltre al risarcimento dei danni.
Art. 10
Le modifiche o varianti ai patti della seguente scrittura dovranno risultare da atto scritto.
Art. 11
In caso di controversia le parti dichiarano di scegliere li foro giudiziario di Torino.
Art. 12
A completo carico della conduttrice e non incluse nella pigione, sono le spese di illuminazione dello stabile, di acqua, spazzature, canali bianchi e neri ed ogni altra spesa per servizi nessuna esclusa né eccettuata, come pure le spese per tassa di bollo e di registrazione della presente.
Art. 13
L'Amministrazione locataria rifonderà al locatore la somma occorrenda per l'assicurazione per incendio e responsabilità civile dell'intera proprietà locata.
Art. 14
Viene fin d'ora dato ampio esonero al locatore da ogni responsabilità per eventuale caduta di alberi, rami degli stessi e per sinistri causati da condutture elettriche.
Art. 15
L'Amministrazione regionale ha diritto di far permanere nei locali affittati personale di sorveglianza.
Art. 16
L'Amministrazione locataria provvederà a proprie spese e sino ad un ammontare di spesa previsto in circa Lire 100.000 (centomila) e senza diritto a rivalsa, ad allacciare le condutture per acqua esistenti nello stabile all'acquedotto comunale. Sarà a carico del proprietario della villa la fornitura delle tubazioni.
L'Amministrazione locataria s'impegna, inoltre, a mantenere in piena funzione il servizio di acqua tramite "arieti e pompe" di proprietà del locatore, la manutenzione dei quali è a completo carico dell'Amministrazione regionale, come pure è a carico della stessa la spesa per l'energia elettrica per il funzionamento della pompa e la manutenzione in genere delle condutture elettriche relative.
Art. 17
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione di tutte le clausole costituenti il presente contratto e di approvarle tanto nel loro complesso che singolarmente.
In modo specifico si approvano le clausole: n. 1 ultimo comma - n. 9 - n. 10 - n. 11 - n. 14, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C. C.
IL PROPRIETARIO
per la REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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