Oggetto del Consiglio n. 131 del 7 ottobre 1960 - Verbale

OGGETTO N. 131/60 - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO (RIFUGI ED ALTRE OPERE ALPINE) E PER L'ATTREZZATURA E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEL CORPO DI SOCCORSO ALPINO.

L'Assessore al Turismo, SAVIOZ, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6-7 ottobre 1960:

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Relazione

Il 3 ottobre 1955 l'Assessore regionale al Turismo per il Trentino-Alto Adige, Paolo Berlanda, presentava a quel Consiglio regionale la seguente relazione, per la discussione ed approvazione di uno schema di legge, che doveva poi diventare la legge regionale n. 210 del 1956:

"La vigente legge regionale 30 aprile 1952, n. 17, prevede la concessione di contributi per la conservazione e il potenziamento del patrimonio alpinistico, in particolare modo dei Rifugi Alpini di proprietà o in concessione ad Associazioni o Enti Alpinistici regolarmente costituiti che abbiano sede nel territorio della Regione e che, nell'ambito della stessa, promuovano, non per scopo di lucro, l'alpinismo in ogni sua manifestazione.

"Con tale provvedimento l'Amministrazione regionale intendeva entrare nell'importante settore stimolando principalmente l'attuazione di opere di incremento alla potenzialità ricettiva.

"Le azioni promosse e finanziate hanno permesso di rimettere in efficienza gran numero di Rifugi e potenziare, attraverso manutenzioni ordinarie e straordinarie, quelli in esercizio.

"Superata questa prima necessità d'ordine patrimoniale, sorge ora l'opportunità di valorizzare e potenziare tutte le attività ivi comprese, attività che rivestono altresì importanza sociale sia per l'ancoraggio alla montagna delle popolazioni delle valli alpine, che per i numerosi nuclei familiari che traggono unica ragione e possibilità di sussistenza dalla particolare contingenza economica nata e sviluppata in seguito all'incremento dell'alpinismo.

"Il presente schema di legge si propone quindi l'integrazione e il completamento delle provvidenze previste dalla L.R. 30 aprile 1952 n. 17 già citata, maggiori e più razionali cure agli apprestamenti strumentali, quali i sentieri che permettono facile accesso ai Rifugi, e il potenziamento dei Corpi di Soccorso Alpino, sia per l'acquisto che per la manutenzione dell'attrezzatura e per il migliore svolgimento della loro attività.

"L'azione in parola non risulterebbe completa ove non fosse consentita altresì la valorizzazione di tutto il complesso ricettivo attraverso una oculata propaganda atta a far conoscere, nell'interno e all'estero, l'esistenza e la perfezione dei servizi nel campo alpinistico.

"Il considerevole patrimonio formato da 74 Rifugi Alpini efficienti ed in esercizio che rappresentano valori che si avvicinano al miliardo, con una capacità ricettiva di circa 1700 posti letto, la frequenza che di anno in anno aumenta confortevolmente e che ha attualmente superato le 70.000 presenze e, infine, la possibilità di ulteriore sviluppo futuro dell'economia turistica nel settore alpinistico, costituiscono fattori ed elementi di indubbia importanza e che devono quindi essere apprezzati e valutati in rapporto alla loro potenzialità al fine di considerare la necessità e l'opportunità dell'intervento finanziario regionale.

"Il presente schema di legge prevede l'intervento finanziario regionale a favore del settore alpinistico e dell'economia turistica montana in genere, a mezzo di opportuni stanziamenti da operarsi annualmente sui vari capitoli elencati nei comma dall'a) all'e) dell'art. 1), capitoli che, fatta eccezione per l'ultimo, ripartiscono analiticamente gli stanziamenti fin qui operati nel bilancio dell'Assessorato Turismo (L.R. 30-4-1952, n. 17) e nel Bilancio dell'Assessorato Regionale per le Finanze (Contributi ai Corpi di Soccorso Alpino).

"Il predetto articolo 1 dello schema di legge proposto, sancisce - in definitiva - l'opportunità di riunire in un unico bilancio dell'Assessorato competente gli stanziamenti già operati nei precedenti bilanci, rilevando altresì l'opportunità di intervenire (comma e) anche per azioni di necessaria propaganda atta a diffondere e quindi a valorizzare la consistenza del settore alpinistico.

"I fondi stanziati saranno ripartiti, seguendo i principi della divisione a metà, fra le due Provincie, fra la Società Alpinisti Tridentini, che presidia tutta l'attività e l'attrezzatura della Provincia di Trento, l'Alpenverein Sudtirol e le Sezioni del Club Alpino Italiano aventi sede nella Provincia di Bolzano.

"Lo schema in parola precisa inoltre i termini per la presentazione delle domande e la natura dei documenti necessari a corredo, nonché il sistema di erogazione dei contributi assegnati.

"Costituisce innovazione, rispetto alla prassi fin qui seguita in materia di contributi alle Società Alpinistiche, la determinazione di fissare fino ad un massimo del 70% delle spese accertate il contributo in parola, e ciò al fine di consentire al beneficiario di progettare ed attuare, naturalmente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, con tutta tranquillità le opere necessarie senza l'assillo di una ulteriore forte quota a suo carico che, spesso, è causa di impossibilità per la loro esecuzione.

"Altra innovazione è costituita dalle disposizioni contenute nell'art. 5 che afferma la necessità di collaborazione e di unicità d'indirizzo fra l'Amministrazione delle Foreste Demaniali Regionali e gli Enti o Associazioni alpinistiche nella elaborazione dei piani riguardanti la costruzione, la ricostruzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri e ciò limitatamente a quelli ricadenti nella circoscrizione territoriale delle Aziende Demaniali predette.

"Lo schema di legge che la Giunta regionale sottopone alla approvazione del Consiglio regionale subentra, ovviamente, a quello attualmente in vigore (L.R. 30-IV-1952, n. 17) che s'intende abrogato.

Trento, 3 ottobre 1955".

Il 23 agosto 1956, a seguito della approvazione della menzionata legge regionale n. 210 del T.A.A., il Consigliere regionale Chabod Renato scriveva al Presidente del Consiglio, Paréyson:

"Con la legge regionale n. 210 del corrente anno 1956, la Regione Trentino-Alto Adige ha provveduto a disciplinare la concessione di contributi regionali per la costruzione e ricostruzione di rifugi ed altre opere alpine e per l'attività del Corpo di Soccorso Alpino "al fine di promuovere ed incrementare il potenziamento e il miglioramento del patrimonio alpinistico nell'ambito della Regione".

"Poiché la necessità di adeguati rifugi e soccorsi alpini è ancora più sentita nella nostra Valle di Aosta (attesa la maggior quota delle nostre cime) che non nella Regione Trentino-Alto Adige o in quelle Siciliana e Sarda (che pure ha previsto, nella sua legge regionale 21 aprile 1955 n. 7, la concessione di contributi anche per i rifugi quali opere di importanza turistica), La prego di voler portare all'ordine del giorno della prossima seduta di Consiglio la seguente

mozione:

Il Consiglio regionale

ritenuta la necessità di disciplinare la concessione di contributi regionali, da imputarsi nella parte ordinaria delle spese per l'Assessorato al Turismo, per la costruzione e ricostruzione dei rifugi ed altre opere alpine della Regione nonché per la connessa attività del corpo di soccorso alpino dà mandato ad apposita nominanda Commissione consiliare di approntare il relativo disegno di legge".

Nella seduta consiliare del 4-10-1956, il Consiglio regionale approvava la suddetta mozione, emendandola però nel senso di affidare a Commissione consiliare nominanda il limitato compito di studiare il problema e riferirne al Consiglio.

Detta Commissione veniva nominata seduta stante, convocata ed insediata il 22 ottobre 1956, ma non portava peraltro a termine i suoi lavori.

La questione veniva quindi ripresa soltanto il 29 febbraio 1960 dalla attuale Commissione permanente per il Turismo, la quale, dopo ampia discussione, concordava, all'unanimità, il testo che viene ora sottoposto alla approvazione del Consiglio.

Superfluo, dopo di avere sopra trascritto la chiara relazione dell'Assessore trentino, illustrare ampiamente le ragioni del proposto nostro provvedimento legislativo in esame.

Vanno quindi soltanto sottolineati i seguenti punti:

a) la Valle d'Aosta ha un complesso di vette assai più elevate di quelle del Trentino-Alto Adige e, conseguentemente, rifugi a quote assai più elevate, più costosi e meno redditizi, siccome meno suscettibili di funzionare come rifugi-albergo. Lo stesso rifugio Torino, che pure è oggi servito da una teleferica, ha presentato e presenta, data la sua quota di oltre 3.300 metri, difficoltà e costi di costruzione e manutenzione assolutamente eccezionali (basti pensare alle difficoltà del servizio idrico, ad una quota in cui il termometro scende sotto zero anche in piena estate).

b) La rete dei rifugi valdostani non è completa come quella del Trentino-Alto Adige.

Nello scorso inverno, il rifugio Elena al Col Ferret, è stato interamente distrutto da una valanga; pure distrutto, nel corso della guerra di liberazione, il rifugio Santa Margherita al Rutor. Oltre alla necessità di ricostruire detti rifugi distrutti, si presenta quella di colmare le lacune esistenti, e segnatamente quelle dei gruppi del Gran Paradiso e dell'Emilius.

c) Anche il soccorso alpino si presenta nella nostra Valle normalmente più difficile e costoso che altrove, per la menzionata maggior quota delle nostre vette.

Se a Courmayeur e a Valtournanche il problema è praticamente risolto dalla esistenza di due forti Società di guide, dobbiamo però preoccuparci anche di tutte le altre valli, nonché delle occorrenti costose attrezzature.

d) Rifugi e Soccorso Alpino rappresentano il necessario completamento della attrezzatura turistica della nostra Valle e costituiscono quindi un impiego sempre produttivo, quanto meno indirettamente. La Valle di Aosta ha un complesso insuperabile di montagne, ma deve preoccuparsi di renderlo accogliente e sicuro (e quindi sempre più invitante!) mediante una completa rete di rifugi efficienti ed un adeguato servizio di soccorso alpino.

I singoli articoli del disegno di legge sono talmente chiari da non richiedere altri chiarimenti all'infuori dei seguenti:

1) è sembrato giusto, per un doveroso riguardo ai grandi meriti da esse fin qui acquisiti, ammettere anche le Sezioni del CAI non aventi sede nella Regione a poter beneficiare dei contributi regionali limitatamente alla ricostruzione e sistemazione dei rifugi ed altre opere esistenti in Valle d'Aosta alla data di entrata in vigore della proposta legge regionale (art. 2 in relazione all'art. 1 lettera b) - I Contributi per la costruzione ex novo di rifugi ed altre opere alpine (art. 2 e 1 lettera a) saranno, invece, concessi soltanto alle Sezioni del CAI aventi sede nella Regione (attualmente: Aosta, Verrès e Gressoney, ma non è affatto esclusa la costituzione di altre nuove Sezioni valdostane, le quali possano farsi promotrici, come le suddette, della costruzione delle opportune nuove opere alpine).

2) Si è ravvisata la opportunità di precisare, all'art. 4 comma primo, che "nella determinazione dell'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 sarà tenuto conto dell'importanza alpinistica dell'opera e della possibilità o meno di suo reddito.

Si è così fissato un duplice criterio di valutazione, fondato da un lato sulla importanza alpinistica dell'opera e dall'altro sulla sua possibilità di reddito, in mancanza della quale, è evidente che il contributo dovrà essere maggiore di quello concesso a nuovi rifugi suscettibili di dare un reddito quanto meno sufficiente a coprire le spese di manutenzione.

(OMISSIS: Segue disegno di legge regionale riportato in calce alla deliberazione).

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L'Assessore SAVIOZ illustra brevemente la relazione soprariportata e sottolinea la necessità che il Consiglio regionale, in analogia a quanto già praticato nel Trentino-Alto Adige e nelle altre Regioni a Statuto speciale, approvi la concessione di contributi regionali per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino.

Il Consigliere DUJANY chiede se i contributi di cui si tratta saranno concessi al Club Alpino Italiano - Sezione di Aosta o se l'Amministrazione regionale provvederà direttamente alla costruzione di rifugi alpini ed alla manutenzione degli stessi finanziando le spese relative con l'importo dei contributi in questione.

L'Assessore SAVIOZ comunica che i contributi previsti all'articolo 1 del disegno di legge saranno concessi alle Sezioni del CAI aventi sede nel territorio della Regione, ed, eventualmente anche a quei Gruppi di guide, residenti in Valle d'Aosta, che provvederanno alla costruzione di rifugi e di altre opere alpine ed alla ricostruzione, ampliamento, ecc. delle opere stesse; precisa che i contributi saranno liquidati, anche ratealmente, previo accertamento dell'esecuzione dell'avvenuto collaudo dei lavori o delle opere e previo controllo della documentazione delle spese sostenute.

Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge, di cui dà lettura, mediante singole votazioni per alzata di mano.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la raccomandazione, fatta dal Consigliere DUJANY, che nella concessione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1 si proceda con cautela e dopo accertamento che i contributi stessi servano effettivamente per le finalità per cui vengono erogati (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articoli 3 - 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli 3, 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).

Articolo 6 - L'Assessore SAVIOZ informa che nel Trentino-Alto Adige le spese sostenute dal Corpo di Soccorso Alpino sono assunte a totale carico della Regione; ritiene doveroso che anche in Valle d'Aosta si compia ogni sforzo possibile per la valorizzazione ed il potenziamento del Corpo di Soccorso Alpino, sia per l'assegnazione che per la manutenzione dell'attrezzatura e per il migliore sviluppo dell'attività del Corpo stesso.

Comunica che attualmente, in Valle d'Aosta, il Corpo di Soccorso Alpino esiste e funziona soltanto nei due centri turistici più importanti e, cioè, a Courmayeur ed al Breuil, mentre invece nelle zone di Cogne, Valsavaranche, Valgrisanche, Val di Rhêmes e in altri Comuni il servizio di soccorso alpino viene svolto soltanto da gruppi di volontari, che, fra l'altro, non beneficiano di alcuna assicurazione.

L'Assessore CHANTEL rileva che, oltre a potenziare e a migliorare i servizi del Corpo di Soccorso Alpino, è necessario che si pensi anche a creare presso l'Ospedale Mauriziano di Aosta un Reparto Traumatologico e di Ortopedia diretto e attrezzato modernamente, al fine di evitare che si debba ricorrere agli Ospedali di Torino ed a quello di Ivrea per interventi urgenti nei casi traumatologici.

Ritiene opportuno e propone che il Consiglio approvi un ordine del giorno auspicante l'istituzione presso l'Ospedale Mauriziano di Aosta del suddetto Reparto Traumatologico e di Ortopedia.

Segue discussione in merito alla proposta dell'Assessore Chantel fra i Consiglieri TREVES e BERTHOD e gli Assessori SAVIOZ e CHANTEL.

Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Articolo 7 - Si dà atto che l'articolo 7 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove

- voti favorevoli: ventotto

- voti contrari: uno

Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, con voti favorevoli ventotto e voti contrari uno, il sottoriportato disegno di legge regionale recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura e il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino:

Disegno di legge regionale n. 10

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE _________________ 1960, N. _____ PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO

DEL PATRIMONIO ALPINISTICO (RIFUGI ED ALTRE OPERE ALPINE) E PER L'ATTREZZATURA E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO DI SOCCORSO ALPINO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

Al fine di promuovere e di incrementare il patrimonio alpinistico nel territorio della Regione è stanziato annualmente nel bilancio di previsione della Regione, su apposito capitolo della parte ordinaria delle spese per l'Assessorato del Turismo, un fondo destinato alla concessione di contributi per:

a) costruzione ex novo di rifugi e di altre opere alpine;

b) ricostruzione, ampliamento, sistemazione, arredamento dei rifugi e di altre opere alpine esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) potenziamento dell'attrezzatura della Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino e dell'attività della Delegazione stessa.

Art. 2

I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo possono essere concessi alle Sezioni del CAI aventi sede nel territorio della Regione e alla Delegazione regionale del Corpo del Soccorso Alpino.

I contributi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente possono essere concessi anche alle Sezioni del CAI, aventi sede fuori della Regione, proprietarie di rifugi esistenti nel territorio della Regione.

Art. 3

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentate all'Assessorato regionale al Turismo entro il 30 novembre di ciascun anno e debbono essere corredate: dal progetto, dal piano tecnico e dal preventivo, ove si tratti delle opere di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1); dalla relazione dell'attività svolta nell'anno in corso e dal relativo bilancio consuntivo per i contributi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1).

Art. 4

Nella determinazione dell'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 sarà tenuto conto dell'importanza alpinistica dell'opera e della possibilità, o meno, di un suo reddito.

Art. 5

La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare il 70% delle spese, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, per i contributi di importo sino a Lire 1.500.000, e con deliberazione del Consiglio regionale per i contributi di importo superiore.

La liquidazione, anche rateale, dei contributi è disposta su richiesta dell'Assessore regionale al Turismo, previo accertamento dell'esecuzione dell'avvenuto collaudo dei lavori o delle opere e previo controllo della documentazione delle spese sostenute.

Art. 6

I contributi alla Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino dovranno essere destinati:

a) al pagamento delle indennità dovute alle guide e portatori e ad altri componenti le squadre di Soccorso Alpino per le prestazioni da essi rese in operazioni di soccorso, di salvataggio e di recupero;

b) al rimborso delle spese di trasporto ai componenti delle squadre di soccorso dal paese di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

c) alle spese per l'acquisto delle attrezzature occorrenti e per il reintegro del materiale consumato, deperito o smarrito in dipendenza delle operazioni di soccorso, di salvataggio e di recupero;

d) alle spese generali di organizzazione e funzionamento della Delegazione regionale del Corpo di Soccorso Alpino.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

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