Oggetto del Consiglio n. 132 del 7 ottobre 1960 - Verbale

OGGETTO N. 132/60 - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'ASSISTENZA ALLE GUIDE E PORTATORI ALPINI E LORO ORFANI.

L'Assessore al Turismo, SAVIOZ, riferisce al Consiglio sul seguente disegno di legge regionale concernente l'assistenza alle Guide e portatori alpini e loro orfani, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con allegata relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 ottobre 1960:

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Il Consiglio regionale ha già avuto più volte occasione di occuparsi del problema dell'assistenza alle Guide alpine che spesso dopo una vita dedicata, a volte disinteressatamente, e pericolosamente alla montagna ed ai suoi amatori, sono costrette a trascorrere una vecchiaia in condizioni di estremo bisogno.

Non è necessario dilungarci in una elencazione dei meriti delle guide valdostane, sempre presenti nelle più grandi imprese alpinistiche, non solo in Europa ma anche nei continenti extra-europei.

E che dire dell'abnegazione, dello spirito di sacrificio e di altruismo dimostrati in ogni occasione dalle Guide, anche a rischio di gravi pericoli personali, per portare aiuto a quanti si sono trovati in difficoltà e in pericolo in montagna e per recuperare le salme di coloro che sono caduti in montagna?

Con la loro opera, spesso non remunerata e non coperta da assicurazioni previdenziali, le Guide non riescono, salvo poche eccezioni, a garantirsi una vecchiaia tranquilla dal punto di vista economico.

Per venire in aiuto alle guide bisognose e ai loro orfani, si propone che il Consiglio regionale approvi le provvidenze previste nell'unito disegno di legge regionale.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ___________ n. ___ : ASSISTENZA ALLE GUIDE E PORTATORI ALPINI E LORO ORFANI.

Art. 1

Alle Guide iscritte al Comitato Valdostano che abbiano superato il 55° anno di età e compiuto almeno 25 anni di lodevole servizio è concesso dalla Regione un assegno al merito di annue Lire centomila.

L'anzianità di servizio si riferisce ai soli anni di servizio effettivo e va cioè computata con detrazione dei periodi di inattività per malattia od altra causa diversa dal servizio militare o dalle conseguenze di un infortunio professionale avvenuto in servizio e per causa di servizio.

Art. 2

L'assegno al merito viene concesso con provvedimento dell'Assessore al Turismo, su domanda dell'interessato e relativa proposta motivata del Comitato Valdostano Guide. Contro il diniego dell'Assessore è dato ricorso, anche per il merito, alla Giunta regionale che decide irrevocabilmente.

Art. 3

Alle Guide e portatori iscritti al Comitato Valdostano gravemente infortunatisi in servizio e per causa di servizio, con conseguenze tali da non poter più esercitare la professione, è concesso un assegno di invalidità di annue Lire centomila.

Nel caso di morte in servizio e per causa di servizio di una Guida o portatore è concesso agli orfani, fino al raggiungimento della maggiore età, un assegno di complessive Lire centomila annue.

Gli assegni di cui ai precedenti commi vengono concessi nei modi previsti dal precedente articolo 2 e possono cumularsi con eventuali altre indennità, assegni e pensioni spettanti nel caso in cui l'infortunato fosse sotto le armi e l'infortunio sia avvenuto in conseguenza di suo impiego professionale da parte dell'Autorità militare.

Art. 4

Gli assegni di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di concessione.

Nessun assegno viene concesso quando gli aventi diritto dispongano di redditi, immobiliari e mobiliari, per un ammontare complessivamente superiore alle lire cinquantamila mensili.

Art. 5

Le spese per la concessione degli assegni di cui ai precedenti articoli 1 e 3, previste in complessive annue Lire tre milioni, saranno imputate all'apposito capitolo di spesa n. 170 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario ("Spese e sussidi per assistenza alle Guide e portatori alpini, ecc."), nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i futuri esercizi finanziari, e saranno erogate, nei limiti degli appositi stanziamenti annui di bilancio, in base ai provvedimenti di concessione adottati dall'Assessore regionale al Turismo.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d'Aosta.

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L'Assessore SAVIOZ, ad illustrazione e a commento del disegno di legge sopra riportato, riferisce quanto segue:

"Il problema della concessione di una pensione alle vecchie Guide valdostane venne sollevato, nel novembre 1955, da una interpellanza del Consigliere regionale Michele Barmasse, con la quale si chiedeva alla Giunta di studiare un progetto" per l'assistenza sanitaria e per una pensione di invalidità e vecchiaia a favore delle Guide alpine".

Detta interpellanza venne discussa nella seduta del 3 febbraio 1956.

L'Assessore al Turismo, Bordon, premetteva allora: "il Consigliere Barmasse ha inquadrato perfettamente il problema ed ha posto in rilievo l'importanza che hanno le Guide in Valle d'Aosta, per cui ritiene inutile soffermarsi a ricordare al Consiglio le loro benemerenze", ma concludeva, dopo avere ricordato le trattative in corso fra CAI e INPS per una speciale pensione di invalidità e vecchiaia alle Guide alpine, dichiarando che soltanto: "ad avvenuta definizione della suddetta pratica, il Consiglio, presa conoscenza della portata delle nuove provvidenze concesse in sede nazionale, potrà eventualmente studiare la possibilità di integrare dette provvidenze per le Guide alpine della Valle d'Aosta".

Non soddisfatto da simili dichiarazioni, il Consigliere Chabod Renato presentava, seduta stante, la seguente mozione, che veniva poi discussa nella successiva seduta del 5 aprile 1956:

"Il Consiglio regionale, ritenuta la necessità di provvedere regionalmente alla assistenza delle Guide anziane fino a quando il problema non trovi adeguata soluzione su piano nazionale;

dà mandato

ad apposita nominanda Commissione di approntare con ogni sollecitudine il relativo disegno di legge da sottoporre alla approvazione del Consiglio".

In detta seduta il Presidente della Giunta, Bondaz, proponeva: "per non perdere tempo, il Consiglio dia mandato alla Giunta non soltanto di continuare a sollecitare una soluzione in campo nazionale, ma di predisporre una concreta proposta di deliberazione con la quale, attraverso un atto amministrativo, la Regione possa venire contingentemente in aiuto alla benemerita categoria delle Guide".

Dichiarava, quindi: "di essere convinto che in questo modo si farà molto più presto che non studiando, attraverso una Commissione, un disegno di legge regionale che sarebbe sottoposto alla procedura prevista dall'articolo 31 dello Statuto regionale".

Il Vice Presidente del Consiglio, Pasquali, proponeva quindi che la mozione Chabod venisse modificata, nel senso di sostituire la Giunta alla proposta Commissione consiliare ed il Consiglio approvava, con 24 voti favorevoli ed 8 astenuti, il seguente nuovo testo di mozione proposto dal Vice Presidente Pasquali:

"Il Consiglio regionale

ritenuta la necessità di provvedere regionalmente alla assistenza delle Guide anziane fino a quando il problema non trovi adeguata soluzione sul piano nazionale:

dà mandato

alla Giunta di approntare, con ogni sollecitudine, le relative opportune proposte da sottoporre alla approvazione del Consiglio".

In seguito alla approvazione della mozione nel testo modificato come sopra, il Comitato Valdostano Guide CAI provvedeva, nella sua riunione del 14-6-1956, a nominare una apposita Commissione di studio, nelle persone del Dott. Clemente Alliod e delle guide Toni Gobbi, Beniamino Henry e Vincenzo Perruchon, incaricandola di elaborare le opportune proposte da sottoporre all'Assessorato al Turismo ed alla Giunta regionale.

In data 5-12-1956 detta Commissione presentava dunque una sua relazione, nella quale così chiariva quale avrebbe dovuto essere il vero carattere della pensione alle vecchie Guide e formulava una bozza delle relative norme:

"1) A parte l'intrinseca difficoltà di poter assegnare la pensione ai realmente bisognosi e la possibilità di creare aspri malcontenti ed accuse - sia pure non meritate - di parzialità da parte degli esclusi, si può affermare che, specialmente sul piano regionale, il movente primo della legge in parola dovrebbe essere quello di un tangibile riconoscimento della Valle nei confronti delle sue Guide, indipendentemente dalle loro condizioni finanziarie.

"Anche se poco appariscenti, grandissimi sono i meriti che le Guide con le loro attività vengono ad acquisire nel campo turistico, sportivo e propagandistico della V alle d'Aosta. Difatti, è con le guide che moltissimi dei visitatori della Valle vivono i momenti più indimenticabili della loro permanenza in Valle; sono le imprese delle guide che fanno da potentissimo richiamo verso la Valle d'Aosta e le sue montagne negli ambienti alpinistici italiani ed esteri; sono le guide che con la loro pazienza, il loro coraggio, la loro educazione affezionano alla Valle moltissimi visitatori, sì da farli ritornare successivamente più e più volte; sono infine le guide che assicurano la possibilità di salvataggi e di ricuperi con una organizzazione capillare e con una decisione che solo il Valdostano conosce.

"Ed è appunto per premiare tali meriti indiscussi che la legge dovrebbe deliberare un riconoscimento tangibile da assegnare alla vecchiaia di tali ben degni figli della Valle.

"Il limitare l'assegnazione della pensione ad una minima parte delle vecchie guide, sarebbe praticamente svuotare la legge stessa di un alto significato morale e di riconoscenza, livellandola al pari di una comune elargizione benefica ad individui bisognosi, elargizione per la quale sarebbe inutile una legge.

"2) Appunto in considerazione del carattere altamente morale della legge, dovranno per contro essere chiaramente precisate le condizioni "di merito" per la concessione della pensione stessa. La guida o portatore giunto in età di diritto alla pensione dovrà poter dimostrare di avere realmente illustrato, con la propria attività, sia la propria professione che la propria Valle. Non con questo si vuol ora restringere il campo degli aventi diritto ai cosiddetti "fuori classe". Ma è naturale che la pensione, e cioè il riconoscimento della Valle, dovrà andare alle guide o portatori che abbiano svolto la professione.

"3) Sempre per il carattere altamente morale della legge, la pensione dovrebbe venir concessa anche ai caduti in montagna, durante l'esercizio della loro professione, e ciò sia in pace che sotto le armi.

"4) Quanto infine al limite d'età, è bene richiamarsi per esso a ciò che è norma secolare ormai tra le guide. Regolamenti e statuti della Società di Guide tolgono i propri associati dal "ruolo attivo" al compimento del loro 55° anno di età.

"Quale la ragione? La professione di guida richiede, in chi la esercita, doti di elasticità, di resistenza e di prontezza di riflessi che, salvo rarissime eccezioni, scompaiono inesorabilmente appunto verso i 55 anni, anno più anno meno. È perciò una ragionata, obiettiva ed ammirevole autodisciplina quella che fa sì che venga allontanata dalla professione la guida, che per l'età non può più dare quelle garanzie di essere all'altezza dei pericoli e delle responsabilità che la professione stessa comporta. Non si può perciò confrontare il limite di età di qualsivoglia altra professione con quello particolare della professione di guida. E perciò sarebbe bene che in merito la legge si richiamasse alla prassi normale della professione, che fissa appunto al 55° anno il limite di età per essere, come guida, all'altezza della situazione, e cioè del proprio lavoro".

Nel gennaio 1957 il CAI otteneva, su piano nazionale, che fosse estesa alle guide e portatori del CAI l'assicurazione facoltativa in vigore per gli artigiani, col relativo contributo statale.

Ma non risolveva, né poteva risolvere, quel problema delle guide anziane non più in servizio, o comunque ai limiti del servizio, che non potevano evidentemente più beneficiare della suddetta assicurazione facoltativa, condizionata al versamento dei relativi contributi per un lungo periodo di anni; problema che doveva e deve quindi essere risolto sul piano regionale, tenendo conto dei grandissimi meriti acquisiti dalle guide valdostane, e di cui tratta egregiamente la surriportata relazione della speciale Commissione del Comitato Valdostano Guide CAI.

Dovevano, però, passare più di due anni perché la Giunta presentasse al Consiglio, nella seduta del 21 marzo 1959, la proposta elaborata dall'Assessore al Turismo, Bordon, e approvata dal Consiglio nella stessa seduta, proposta che veniva, però, impugnata dalla Commissione di Coordinamento e rinviata.

Infatti, con lettera in data 13 aprile 1959 prot. n. 632 del Presidente della Commissione di Coordinamento veniva comunicato, fra l'altro, quanto segue:

"In proposito si osserva che codesta Regione, poiché intende disciplinare l'importante settore assistenziale delle guide con carattere continuativo, non può adottare la forma dell'atto deliberativo, ma quello della norma legislativa, prevista dall'articolo 2 dello Statuto Speciale.

Ciò premesso, si restituisce, senza provvedimento, la deliberazione di cui all'oggetto, con invito ad attenersi a quanto sopra specificato.

Il Presidente - F.to Bilancia"

Il disegno di legge oggi sottoposto all'approvazione del Consiglio, mira, nel suo complesso, ad assicurare alle guide e ai portatori valdostani provvidenze tali da invogliare ancora all'esercizio della professione, ponendo tempestivo riparo alle sempre più gravi riduzioni di personale attualmente già in atto, perché il guadagno di una guida non è proporzionato ai suoi rischi e vengono così preferite occupazioni meno rischiose, anche se meno redditizie.

Riguardo al finanziamento della proposta pensione, è stato già previsto, nel titolo delle "Spese straordinarie" del bilancio di previsione 1960-1961, al capitolo 170, uno stanziamento iniziale annuo di Lire tre milioni.

Nel disegno di legge si parla di assegno, anziché di pensione, perché la Regione non ha facoltà legislativa primaria, ma solo secondaria, in materia di previdenza (art. 3 lettera b dello Statuto).

Il predetto disegno di legge, composto di 6 articoli, è stato esaminato dal Comitato Valdostano Guide, dalla Giunta regionale e dalla Commissione Consiliare permanente per il Turismo che l'ha approvato nella seduta del 27 settembre 1960.

Sulla necessità di venire incontro tangibilmente alla benemerita e valorosa categoria delle guide ritengo che non sia il caso che aggiunga parole a quanto già ho detto".

Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione con votazioni per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge, di cui dà lettura.

Articolo 1 - L'Assessore SAVIOZ comunica che la Commissione Consiliare permanente per il Turismo, in sede di esame del disegno di legge in questione, ha proposto che nel secondo comma ("L'anzianità di servizio si riferisce ai soli anni di servizio effettivo e va cioè computata con detrazione dei periodi di inattività per malattia od altra causa diversa dal servizio militare o dalle conseguenze di un infortunio professionale avvenuto in servizio e per causa di servizio.") le parole "...per malattia od altra causa diversa..." siano sostituite con le parole "...per cause diverse... ; illustra le ragioni della sua proposta.

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la rettifica di cui sopra proposta al secondo comma (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articoli 2, 3, 4, 5, 6 - Si dà atto che gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove

- Voti favorevoli: ventinove

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Disegno di legge regionale n. 11

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ________________ N. ______ ASSISTENZA ALLE GUIDE E PORTATORI ALPINI E LORO ORFANI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

Alle guide iscritte al Comitato Valdostano che abbiano superato il 55° anno di età e compiuto almeno 25 anni di lodevole servizio è concesso dalla Regione un assegno al merito di annue lire centomila.

L'anzianità di servizio si riferisce ai soli anni di servizio effettivo e va cioè computata con detrazione dei periodi di inattività per cause diverse dal servizio militare o dalle conseguenze di un infortunio professionale avvenuto in servizio e per causa di servizio.

Art. 2

L'assegno al merito viene concesso con provvedimento dell'Assessore al Turismo, su domanda dell'interessato e relativa proposta motivata del Comitato Valdostano Guide. Contro il diniego dell'Assessore è dato ricorso, anche per il merito, alla Giunta regionale che decide irrevocabilmente.

Art. 3

Alle guide e portatori iscritti al Comitato Valdostano gravemente infortunatisi in servizio e per causa di servizio, con conseguenze tali da non poter più esercitare la professione, è concesso un assegno di invalidità di annue Lire centomila.

Nel caso di morte in servizio e per causa di servizio di una guida o portatore è concesso agli orfani, fino al raggiungimento della maggiore età, un assegno di complessive lire centomila annue.

Gli assegni di cui ai precedenti commi vengono concessi nei modi previsti dal precedente articolo 2 e possono cumularsi con eventuali altre indennità, assegni e pensioni spettanti nel caso in cui l'infortunato tosse sotto le armi e l'infortunio sia avvenuto in conseguenza di suo impiego professionale da parte dell'Autorità militare.

Art. 4

Gli assegni di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di concessione.

Nessun assegno viene concesso quando gli aventi diritto dispongano di redditi, immobiliari e mobiliari, per un ammontare complessivamente superiore alle lire cinquantamila mensili.

Art. 5

Le spese per la concessione degli assegni di cui ai precedenti articoli 1 e 3, previste in complessive annue lire tre milioni, saranno imputate all'apposito capitolo di spesa n. 170 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario ("Spese e sussidi per assistenza alle Guide e portatori alpini ecc."), nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i futuri esercizi finanziari, e saranno erogate, nei limiti degli appositi stanziamenti annui di bilancio, in base ai provvedimenti di concessione adottati dall'Assessore regionale al Turismo.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d'Aosta.

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