Oggetto del Consiglio n. 115 del 6 ottobre 1960 - Verbale
OGGETTO N. 115/60 - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE PER LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO ALLE INSEGNANTI DELLA VALLE D'AOSTA NON IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO, CON ALMENO 15 ANNI DI INSEGNAMENTO E CHE ABBIANO RAGGIUNTO IL 55° ANNO DI ETÀ.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento alle Insegnanti delle Scuole sussidiate della Valle d'Aosta, non in attività di servizio, con almeno 15 anni di insegnamento e che abbiano raggiunto il 55° anno di età, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, con lettera in data 1° ottobre 1960 - prot. n. 244/239:
---
La Regione Valle d'Aosta, tra tutte le Regioni d'Italia, è quella in cui è più bassa la percentuale di analfabeti. Tale dato di fatto è particolarmente degno di nota, tanto più ove si consideri la configurazione orografica della Valle d'Aosta, avente la maggior parte dei Comuni e frazioni posti in zone di alta montagna, privi, sino a pochi anni or sono, di comunicazioni stradali di allacciamento con i centri principali e già soggetti nella stagione invernale a lunghi periodi di isolamento.
La popolazione valdostana sa che la mancanza del triste fenomeno dell'analfabetismo in Valle è dovuta all'abnegazione delle benemerite Insegnanti di Scuole sussidiate che, principalmente, a prezzo di gravi sacrifici personali, in aule prive di ogni conforto, con salari a volte addirittura miseri a causa delle scarse possibilità dei bilanci comunali, hanno saputo iniziare alla scuola i bambini valdostani anche nelle frazioni più isolate.
Purtroppo, alla inadeguatezza del trattamento economico delle Insegnanti delle Scuole sussidiate durante i lunghi periodi di attività e di abnegazione nell'insegnamento, fa seguito la mancanza di un trattamento di pensione durante la vecchiaia.
È, pertanto, doveroso che l'attività delle benemerite Insegnanti delle Scuole sussidiate abbia un concreto riconoscimento da parte della Regione.
A tal fine si propone che il Consiglio regionale approvi le provvidenze previste a favore delle Insegnanti stesse dall'unito disegno di legge regionale.
Disegno di legge regionale
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ____________ 1960, N. _____ : CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO ALLE INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE DELLA VALLE D'AOSTA, NON IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO, CON ALMENO 15 ANNI DI INSEGNAMENTO E CHE ABBIANO RAGGIUNTO IL 55° ANNO DI ETÀ.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge regionale:
Art. 1
Alle Insegnanti di Scuole sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, aventi almeno 15 anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il 55° anno di età, è concesso un assegno annuale di riconoscimento stabilito nella misura di L. 3.000 per ogni anno di servizio prestato. Sono escluse da tale beneficio quelle Insegnanti che godano di un qualsiasi trattamento di quiescenza di importo superiore alle 15.000 lire mensili.
Art. 2
Alla concessione degli assegni annuali provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
Gli assegni saranno corrisposti a semestri anticipati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di concessione.
Art. 3
Le spese per la concessione degli assegni di cui all'art. 1, previste in annue L. 2.000.000 (due milioni), saranno approvate e finanziate dalla Giunta mediante imputazione al capitolo di spesa 157 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario ("Spese per sussidi a Scuole parificate e premi e indennità varie al personale insegnante delle Scuole sussidiate e contributi, sussidi e premi straordinari di studio") e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci della Regione per i successivi esercizi finanziari.
Art. 4
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
---
L'Assessore GEX illustra il provvedimento sottoposto alla approvazione del Consiglio e rileva che l'assegno annuale che si propone di concedere alle Insegnanti delle Scuole sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, con almeno 15 anni di insegnamento e che abbiano raggiunto il 55° anno di età, costituisce un giusto, se pur modesto, riconoscimento dei meriti e della abnegazione di tali Insegnanti, che compiono il loro dovere a prezzo di gravi sacrifici personali e con salari a volte addirittura miseri a causa delle scarse possibilità dei bilanci comunali.
Rileva che molte delle insegnanti delle Scuole sussidiate, dopo avere prestato servizio per 15-20-30 e anche 40 anni, in alcuni casi, si trovano oggi, in età avanzata, senza una lira di pensione, perché a suo tempo non erano ancora entrate in vigore le leggi assicurative di oggi.
Ritiene quindi doveroso che l'Amministrazione regionale venga loro incontro con la concessione di un assegno annuale di riconoscimento di Lire 3.000 per ogni anno di servizio prestato, assegno che, anche se è poca cosa, ha per esse un valore oltreché economico anche morale.
Fa presente di aver ritenuto opportuno di predisporre un disegno di legge regionale, anziché uno schema di normale provvedimento amministrativo, ritenendo che una legge impegni maggiormente le Amministrazioni regionali future a continuare la corresponsione dell'assegno di cui si tratta alla benemerita categoria delle Insegnanti delle Scuole sussidiate.
Il Vice Presidente, VUILLERMOZ, esprime parere che il provvedimento legislativo in questione dovrebbe avere vigore soltanto per il corrente esercizio finanziario affinché le future Amministrazioni regionali abbiano la possibilità, se le condizioni di bilancio lo permetteranno, di aumentare la misura dell'assegno annuale di riconoscimento; propone che in tale senso sia modificato l'articolo 1.
L'Assessore GEX osserva che le Amministrazioni future avranno sempre piena facoltà di aumentare la misura dell'assegno annuale se le condizioni del bilancio regionale lo permetteranno.
Precisa che si tratterà, tutt'al più, di formulare un nuovo disegno di legge modificativo di quello oggi sottoposto al Consiglio.
Segue discussione fra il Vice Presidente VUILLERMOZ, l'Assessore GEX e il Presidente della Giunta, MARCOZ, il quale illustra le ragioni per cui è opportuno che il provvedimento in esame sia approvato con legge regionale, anziché con una deliberazione.
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale e invita il Consiglio a procedere all'esame ed alla approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1 - L'Assessore GEX propone che nella frase "Sono escluse da tale beneficio quelle Insegnanti..." la parola "quelle" sia sostituita con la parola "le".
Si dà atto che dopo breve discussione fra il Vice Presidente VUILLERMOZ e l'Assessore GEX sulla misura dell'assegno annuale di riconoscimento, l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la rettifica soprariportata proposta dall'Assessore GEX (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).
Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 controindicato è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).
Articoli 3 e 4 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trenta).
Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto-riportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e LUCAT, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
- voti favorevoli: ventisette;
- voti contrari: due.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, con voti favorevoli ventisette e voti contrari due, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento alle insegnanti delle Scuole sussidiate della Valle d'Aosta, non in attività di servizio, con almeno quindici anni di insegnamento e che abbiano raggiunto il cinquantesimo anno di età:
Disegno di legge regionale n. 8
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE _____________ 1960, n. _______:
CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO ALLE INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE DELLA VALLE D'AOSTA, NON IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO, CON ALMENO 15 ANNI DI INSEGNAMENTO E CHE ABBIANO RAGGIUNTO IL 55° ANNO DI ETÀ.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge regionale:
Art. 1
Alle Insegnanti di Scuole sussidiate della Valle d'Aosta non in attività di servizio, aventi almeno 15 anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il 55° anno di età, è concesso un assegno annuale di riconoscimento stabilito nella misura di L. 3.000 per ogni anno di servizio prestato. Sono escluse da tale beneficio le Insegnanti che godano di un qualsiasi trattamento di quiescenza di importo superiore alle 15.000 lire mensili.
Art. 2
Alla concessione degli assegni annuali provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
Gli assegni saranno corrisposti a semestri anticipati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di concessione.
Art. 3
Le spese per la concessione degli assegni di cui all'art. 1 previste in annue Lire 2.000.000 (due milioni), saranno approvate e finanziate dalla Giunta mediante imputazione al capitolo di spesa 157 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario ("Spese per sussidi a Scuole parificate e premi e indennità varie al personale insegnante delle Scuole sussidiate e contributi, sussidi e premi straordinari di studio") ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci della Regione per i successivi esercizi finanziari.
Art. 4
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.
______