Oggetto del Consiglio n. 116 del 6 ottobre 1960 - Verbale

OGGETTO N. 116/60 - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO ED IL COMMERCIO.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, GEX, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale, concernente l'istituzione di un Istituto Professionale regionale per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri con lettera in data 1° ottobre 1960 - Prot. n. 244/239:

(OMISSIS: Segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).

L'Assessore GEX premette che ritiene inutile soffermarsi ad illustrare al Consiglio l'importanza dell'istruzione professionale, perché sull'argomento vengono pubblicati ogni giorno lunghi articoli sulle varie riviste scolastiche nonché sui giornali, per cui è certo che ogni Consigliere sia convinto della necessità dell'istruzione professionale.

Comunica che il disegno di legge regionale ora sottoposto all'approvazione del Consiglio, per l'istituzione in Aosta di un Istituto professionale regionale per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio, fissa le basi di tale Istituto professionale e ne stabilisce l'organico che, ovviamente, è suscettibile di essere modificato in seguito, a seconda delle future esigenze dell'Istituto.

Precisa che il disegno di legge, se è innovativo sotto certi aspetti, è stato predisposto tenendo conto della esperienza già acquisita nel campo della istruzione professionale.

Comunica che, inizialmente, l'Istituto professionale regionale funzionerà nei locali della Scuola di Avviamento professionale, sino a quando non sarà costruito un edificio apposito quale sede dell'Istituto.

In merito ai programmi di insegnamento, riportati nel disegno di legge, osserva che essi non hanno un valore assoluto e tassativo, ma che si tratta, più che altro, di una elencazione di materie di studio suscettibile di modificazioni.

Riferisce che viene dato un certo peso all'educazione civica e alla cultura generale, perché, se da un lato viene molto sentita la esigenza di una preparazione professionale specifica e specializzata, d'altro lato non bisogna dimenticare che l'individuo che uscirà dalla Scuola professionale non sarà una cellula isolata dal consorzio umano, ma sarà una persona che vive in una comunità e, come tale, deve avere coscienza degli obblighi, dei doveri e dei diritti che ha nei confronti di questa comunità.

Ritiene sia quindi necessario dare quel minimo di cultura generale che è indispensabile anche per il migliore rendimento delle specializzazioni.

Passando all'esame del disegno di legge, l'Assessore Gex richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla tabella organica dell'Istituto professionale regionale e propone, per maggiore chiarezza, di stralciare in tabella i numeri d'ordine e di spostare l'ultima colonna, concernente il numero dei posti in organico, fra la prima colonna, concernente la qualifica del personale, e la seconda colonna, concernente il ruolo e il coefficiente.

Circa l'articolo 17, propone che la parola "assegni" sia sostituita, tanto nel primo quanto nel secondo comma, con la parola "compensi" e che al primo comma sia soppressa la parola "per il personale di ruolo"; illustra quindi i motivi delle sue proposte di modifica.

Conclude precisando che la spesa annua iniziale prevista per il funzionamento dell'Istituto professionale regionale è di Lire 12 milioni, ma che la somma stanziata in bilancio è di Lire 15 milioni, perché con la differenza di Lire 3 milioni si potrà provvedere all'acquisto delle attrezzature indispensabili per il funzionamento dell'Istituto.

Il Consigliere PALMAS premette che il provvedimento legislativo sottoposto all'approvazione del Consiglio onora l'Assessore che l'ha proposto e la Giunta che l'ha elaborato, - ai quali rivolge un elogio per l'iniziativa assunta -, e, per riflesso, all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

Rileva che l'istruzione professionale è uno degli strumenti dell'economia moderna e che non si può concepire la odierna economia senza una adeguata istruzione professionale degli operatori della economia stessa.

Osserva che il provvedimento è quanto mai tempestivo ed opportuno ed auspica che dia quanto prima buoni frutti.

A quanto sembra, - egli dice, - in Valle d'Aosta non vi è una vera e propria disoccupazione, ma vi sarebbero soltanto, secondo quanto si legge in una relazione fatta di recente dalla Direzione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, - che è l'Istituto che eroga i fondi per i disoccupati -, alcune decine di professionisti della disoccupazione, che si recano periodicamente presso l'Istituto a riscuotere il sussidio di disoccupazione.

L'Assessore FOSSON comunica di concordare soltanto in parte su quanto detto dal Consigliere Palmas circa il problema della disoccupazione in Valle d'Aosta, perché, pure ammettendo che non vi sia una vera e propria disoccupazione, non si può dimenticare che esiste, però, la sotto-occupazione, che costituisce un problema gravissimo da risolvere.

Fa presente che la Valle d'Aosta è una delle Regioni d'Italia che ha la più alta percentuale di addetti all'agricoltura, anche se l'industria turistica è molto florida; informa che, anche in seguito allo spezzettamento della proprietà terriera, sono pochi gli agricoltori locali occupati tutto l'anno.

Osserva che la sotto-occupazione è una dolorosa realtà e che si impone, pertanto, la soluzione del problema, - già enunciato altre volte, ma non ancora risolto, - del trasferimento al settore dell'industria di una parte degli addetti all'agricoltura.

Rileva che altro problema da affrontare, anche se non è attinente alla legge in discussione, è quello dell'istruzione professionale degli agricoltori, problema che, se dal lato scuola è risolto, non lo è dal lato pratico, perché molti agricoltori pensano di poter continuare a lavorare la campagna con la routine di prima.

Auspica e raccomanda che ogni Consigliere faccia opera di propaganda presso gli agricoltori affinché inviino i loro figli a frequentare la Scuola regionale di agricoltura di Aosta.

Il Consigliere DUJANY dichiara di concordare su quanto detto dall'Assessore Fosson circa il problema della sotto-occupazione in Valle d'Aosta.

Circa l'Istituto professionale regionale da istituire, chiede all'Assessore Gex di voler precisare ove inizierà a funzionare tale Istituto, se soltanto in Aosta od anche in altro centro della Valle; chiede, inoltre, chiarimenti circa vari problemi di insegnamento.

In merito all'articolo 18 del disegno di legge, - in cui è prevista la somma annua di Lire 12 milioni per il finanziamento delle spese relative alla istituzione ed al funzionamento dell'Istituto professionale regionale, - osserva che, a suo avviso, tale cifra è insufficiente in rapporto a quelle che sono le necessità attuali e future dell'Istituto.

Circa l'articolo 15 (il posto di Preside è conferito, mediante pubblico concorso per titoli e per esami, bandito dalla Giunta regionale,...) rileva che il pubblico concorso per il posto di Preside deve essere bandito non già dalla Giunta regionale, ma dal Consiglio e chiede, quindi, che la parola "Giunta" sia sostituita con la parola "Consiglio".

Il Consigliere VESAN dichiara che il provvedimento legislativo sottoposto all'approvazione del Consiglio è senza dubbio una ottima iniziativa sotto ogni riguardo.

Rileva, in proposito, che già la precedente Amministrazione si era interessata per la creazione di una Scuola professionale e che era già stata scelta l'area di terreno su cui doveva sorgere tale Scuola e già era stato elaborato il relativo progetto di massima.

Aggiunge che, per quanto gli consta, l'Amministrazione regionale aveva già ricevuto assicurazione dal competente Ministero per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi occorrenti per il finanziamento dell'opera; chiede all'Assessore Gex di volere riferire al Consiglio circa l'esito di tale pratica.

L'Assessore GEX risponde al Consigliere Dujany precisando che i locali occorrenti per il funzionamento dell'Istituto professionale regionale sono stati già reperiti, ma che sarà opportuno, non appena la Regione ne avrà la possibilità, di costruire un apposito edificio da destinare a sede dell'Istituto.

Comunica che non è possibile, oggi, dire a quanto ammonterà la spesa per il costruendo edificio scolastico perché la spesa sarà in relazione alle future necessità dell'Istituto, che non si possono, ovviamente, conoscere oggi.

Precisa che l'opera sarà impostata su una base sicura, in relazione a dati precisi e concreti e sorgerà ad Aosta, ove questo anno già è stato istituito un corso per meccanici di cui è stata data notizia alla popolazione a mezzo di manifesti.

Informa che analoghi corsi verranno istituiti anche a Châtillon e a Verrès e, probabilmente, anche a Pont St. Martin.

In merito alla proposta, fatta dal Consigliere Dujany, di sostituire, al primo comma dell'articolo 15 la parola "Giunta" con la parola "Consiglio", dichiara che, a suo avviso, il pubblico concorso per la copertura del posto di Preside potrebbe essere bandito dalla Giunta regionale oppure anche dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Rispondendo, quindi, al Consigliere Vesan in merito alla pratica iniziata dalla precedente Amministrazione regionale per la creazione in Valle d'Aosta di una Scuola Professionale, osserva che non fu promessa alla Regione la concessione di fondi statali occorrenti per il finanziamento dell'opera.

Precisa che erano state condotte trattative per la istituzione e la gestione in Aosta di una Scuola Professionale a cura dell'Inapli, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro.

Fa presente che la precedente Giunta regionale, su proposta dell'allora Assessore all'Industria e Commercio, Dr. Marchiando, aveva messo a disposizione dell'Inapli a tale scopo circa 2.500 metri quadrati per la costruzione della Scuola Professionale.

Osserva che, in luogo di mettere a disposizione dell'Inapli il terreno per la costruzione della Scuola Professionale, sarebbe stato meglio che la precedente Amministrazione regionale avesse provveduto direttamente alla istituzione e alla gestione di un Istituto professionale regionale, avvalendosi della potestà primaria conferita alla Regione dall'articolo 2 - lettera r) dello Statuto regionale.

Afferma che la Regione non deve disinteressarsi dell'istruzione professionale, ma deve anzi curare attentamente la preparazione professionale dei giovani.

Fa presente che, nel modo con cui erano state impostate le trattative, il problema sostanziale dell'istruzione professionale non sarebbe stato risolto, perché nessun concreto controllo vi sarebbe stato sulla istituenda Scuola da parte dell'Amministrazione regionale.

Rileva che, se la pratica fosse andata a buon fine, si sarebbe forse verificato quanto è già avvenuto con l'Enaoli, nel senso che l'Inapli avrebbe aperto e gestito una sua Scuola Professionale nella quale solo pochi valdostani sarebbero stati ammessi ogni anno e la Regione avrebbe dovuto contribuire nelle spese per macchinari e attrezzature della Scuola.

Informa che, in ultimo, l'Inapli aveva posto, come condizione pregiudiziale per la istituzione in Aosta di una Scuola Professionale, che la Regione cedesse all'Inapli una superficie di terreno di ben 14.000 metri quadrati circa, allo scopo di poter costruire anche dei capannoni distanziati per gli esperimenti.

Osserva che non era, quindi, possibile addivenire ad un accordo con l'Inapli su tali basi, rilevando che non è escluso, però, che si possa, in avvenire, entrare nuova mente in trattative con l'Inapli per la creazione di una Scuola Professionale in Aosta, qualora l'Inapli venga nell'ordine di idee di trattare su basi più aderenti allo spirito della nostra autonomia nel settore della Scuola.

Informa che erano già stati presi dei contatti con la locale Direzione della Società Cogne, che aveva fatto predisporre un progetto della costruenda Scuola Professionale, progetto che però è risultato non confacente alle reali necessità.

Riferisce che il Ministro della Pubblica Istruzione, Bosco, da lui informato sugli intendimenti dell'Amministrazione regionale di istituire in Aosta un Istituto Regionale Professionale per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio, si è molto compiaciuto e congratulato per tale iniziativa ed ha dichiarato che era suo intendimento di predisporre un piano finanziario per risolvere il problema dell'istruzione professionale in campo nazionale e che sarebbero state tenute presenti anche le necessità della nostra Regione, che potrà chiedere a suo tempo contributi statali in relazione al piano di finanziamenti statali in programma.

Il Consigliere DUJANY chiede all'Assessore Gex quanti siano gli orfani residenti in Valle d'Aosta accolti presso la Scuola Alberghiera dell'ENAOLI, in Châtillon.

L'Assessore GEX osserva che l'ENAOLI, pur svolgendo una attività apprezzabile prestando l'assistenza agli orfani dei lavoratori nel campo delle previdenze previste dalle leggi dello Stato, non può risolvere, con la gestione della predetta Scuola Alberghiera, il problema dell'istruzione professionale alberghiera in Valle d'Aosta, per le varie ragioni che illustra. Ritiene, quindi, che debba essere esaminata l'opportunità di istituire una Scuola Alberghiera Regionale in Valle d'Aosta; informa di aver conferito ultimamente con il Sindaco di St. Vincent circa la possibilità dell'attuazione di una tale iniziativa in St. Vincent.

Segue discussione fra i Consiglieri DUJANY, l'Assessore GEX ed il Presidente della Giunta, MARCOZ, sulla attività assistenziale dell'ENAOLI e sul problema dell'istruzione professionale alberghiera in Valle d'Aosta.

Il Consigliere DUJANY, con riferimento all'articolo 15 del disegno di legge, ritiene opportuno che il Consiglio sia edotto sui provvedimenti di nomina degli Insegnanti dell'Istituto Professionale ed insiste, pertanto sulla proposta di stabilire che sia il Consiglio, e non la Giunta, a bandire il pubblico concorso per la nomina del titolare del posto di Preside dell'Istituto Professionale.

Il Consigliere PALMAS dichiara di non condividere il punto di vista del Consigliere Dujany rilevando che il provvedimento con cui si bandisce il concorso pubblico per la nomina di un Preside delle Scuole è un normale provvedimento amministrativo che deve essere adottato dalla Giunta e non dal Consiglio.

Osserva che il Consiglio regionale è già oberato da troppe attribuzioni di carattere amministrativo-esecutivo, cioè di amministrazione ordinaria, mentre invece, per il prestigio del Consiglio, le sue attribuzioni dovrebbero essere limitate a quelle di ordine generale e più importanti.

Dichiara di non poter, quindi, concordare sulla modifica proposta dal Consigliere Dujany all'articolo 15 - 1° comma (sostituzione della parola "Giunta" con la parola "Consiglio").

Il Consigliere DUJANY dichiara di insistere sulla sua proposta.

L'Assessore SAVIOZ, ritornando sulla questione della Scuola Alberghiera dell'ENAOLI, afferma che con detta Scuola e con i Corsi Professionali Alberghieri tenuti ogni anno non si può risolvere il problema dell'istruzione professionale alberghiera in Valle d'Aosta.

Precisa che, mentre il turismo va sempre più sviluppandosi in Valle d'Aosta e diventerà, fra non molto, una delle prime fonti di guadagno per i Valdostani, le maestranze alberghiere sono insufficienti e poco preparate, per cui occorre ricorrere all'opera di personale alberghiero proveniente da fuori Valle.

Informa che la Scuola Alberghiera dell'ENAOLI non risponde pienamente alle necessità locali anzitutto perché non accetta elementi che abbiano superato i dodici anni e, in secondo luogo, perché non dispone di un albergo per la preparazione pratica del personale alberghiero.

Circa i corsi semestrali alberghieri, tenuti annualmente a cura e spese dell'Amministrazione Regionale, osserva che tali corsi servono soltanto a preparare superficialmente i giovani, cioè ad insegnare loro come devono comportarsi con i clienti.

Dichiara che, se si vuole affrontare e risolvere il problema dell'istruzione professionale alberghiera, in Valle d'Aosta, bisogna istituire una vera e propria Scuola Alberghiera Regionale simile a quelle che esistono in tutti i paesi dove il turismo è molto progredito.

Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli dal n. 1 al n. 13 compresi: Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Articolo 14: L'Assessore GEX propone che il primo comma dell'articolo ("a capo dell'Istituto è un Preside il quale è, in ogni caso dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende..." sia rettificato come segue: "A capo dell'Istituto è un Preside, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento, che sovraintende...".

Si dà atto che l'articolo 14 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, nel nuovo testo proposto dall'Assessore Gex per quanto riguarda il comma primo e nel testo originario per quanto riguarda gli altri quattro capoversi (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Articolo 15: Il Presidente, FILLIETROZ, rileva che, in relazione alla proposta fatta dal Consigliere Dujany durante la discussione di carattere generale, la dizione "...bandito dalla Giunta regionale,... " dovrebbe essere sostituita con la dizione "...bandito dal Consiglio regionale,".

L'Assessore GEX osserva che, qualora venisse accolta la proposta del Consigliere Dujany, sulla quale non concorda, potrebbe essere apportata analoga modifica anche al comma secondo, che si riferisce al bando di concorso per la copertura degli altri posti di organico.

Il Consigliere MASCHIO fa presente che, a' sensi del regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta compete al Consiglio di provvedere alla nomina del personale di ruolo di grado 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° dell'Amministrazione regionale.

Segue discussione in merito fra l'Assessore GEX ed i Consiglieri PALMAS, DUJANY e MASCHIO.

Procedutosi, su invito del Presidente, FILLIETROZ, alla votazione per alzata di mano, l'articolo 15 è approvato dal Consiglio con la modifica proposta al primo comma dal Consigliere Dujany, con voti favorevoli ventisette e voti contrari due (GEX e PALMAS - Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Articolo 16: L'Assessore GEX propone che il primo comma dell'articolo in esame ("Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi") sia modificato ed approvato nel seguente testo "Al personale dell'Istituto professionale si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti Tecnici governativi per quanto non previsto dalla presente legge".

Circa il secondo comma, propone che le due prime parole ("Per la") siano sostituite con la parola "Alla".

Si dà atto che l'articolo 16 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, nel nuovo testo modificato proposto dall'Assessore Gex per quanto riguarda il primo comma e nel testo originario per quanto riguarda gli altri quattro capoversi, previa sostituzione delle due prime parole "Per la" con la parola "Alla" al comma secondo (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articolo 17: Il Presidente, FILLIETROZ, rileva che, nell'illustrare il disegno di legge in esame, l'Assessore Gex ha proposto che la parola "assegni" sia sostituita, sia nel primo che nel secondo comma, con la parola "compensi" e che nel primo comma siano, inoltre, stralciate le parole "per il personale di ruolo" comprese fra le parole non computabili" e le parole "agli effetti della pensione".

Si dà atto che l'articolo 17 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con le modifiche di cui sopra proposte dall'Assessore Gex (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articoli 18, 19 e 20: Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri BARONE, DUJANY e LUCAT, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove

- Voti favorevoli: ventotto

- Voti contrari: uno.

Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, con voti favorevoli ventotto e un voto contrario, il sottoriportato disegno di legge regionale per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio.

Disegno di legge regionale n. 9

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE _____________ N. __________:

ISTITUZIONE DI UN ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO ED IL COMMERCIO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1960-1961 è istituito, in Aosta, un Istituto avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di "Istituto Professionale regionale per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio", equiparato a tutti gli effetti agli analoghi Istituti governativi.

Art. 2.

Il predetto Istituto ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'Industria, dell'Artigianato e del Commercio.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'industria meccanica ed elettrotecnica con sezioni per: aggiustatore meccanico, meccanico riparatore di automezzi, elettricisti.

2) Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per: muratore, carpentiere in legno e ferro.

3) Scuola professionale per l'industria idraulica, con sezioni per: installatore di impianti idraulico-sanitari.

4) Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per falegname ebanista.

5) Scuola professionale per attività ed impieghi commerciali, con sezioni per: segretario d'azienda, contabile d'azienda, corrispondente commerciale in lingue estere.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani.

b) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati.

c) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati.

d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini.

e) Corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Su proposta dell'Assessore alla P.I., la Giunta regionale stabilisce le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Assessorato alla P.I., tenuto conto di eventuali contributi dello Stato e di Enti diversi.

Art. 6.

Con decreto dell'Assessore alla P.I. saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazione e di vacanze vengono determinati caso per caso dal Preside, d'accordo col Consiglio di Presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli Insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere Scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nel precedente articolo 2) si impartiscono i seguenti insegnamenti:

a) Per le Scuole industriali e per l'artigianato: educazione civica e cultura generale, matematica, scienze fisiche, disegno tecnico, tecnologia, meccanica e laboratorio, impianti idraulici e disegno relativo, nozioni sugli autoveicoli, costruzioni civili e disegno relativo, disegno professionale ed architettonico, storia del mobile e dell'arredamento, economia aziendale, religione, educazione fisica, lingua francese.

b) Per la Scuola commerciale: educazione civica e cultura generale, matematica, scienze naturali, fisica e merceologia, computisteria, ragioneria generale e applicata, istituzioni di commercio, corrispondenza commerciale in lingua italiana ed estera, pratica importazione-esportazione, lingua francese, lingua inglese o tedesca, economia e diritto del lavoro, liquidazione salari e stipendi, trattamento assicurativo e previdenziale, relative applicazioni pratiche, pratica archivio e protocollo, macchine calcolatrici e contabili, calligrafia, dattilografia, stenografia, religione, educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla Scuola media e i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tale licenza, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle Scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle Scuole ed ai corsi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'anzidetto art. 3 saranno stabilite dall'Assessorato alla P.I.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle Scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle Scuole di cui alla lettera a) dell'art. 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico-patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono composte dal Direttore della Scuola, da Insegnanti di materie tecniche e da Insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e sono nominate dall'Assessore alla P.I.

La Commissione è presieduta dal Preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal Direttore della Scuola.

Art. 13.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi dell'Istituto professionale regionale nonché gli esami ed i diplomi sono gratuiti. Agli alunni può essere richiesto un deposito di garanzia per eventuali danni; la misura del deposito è fissata dal Preside, sentito il Consiglio di Presidenza.

Art. 14.

A capo dell'Istituto è un Preside, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento, che sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni Scuola è un Direttore che risponde verso il Preside dell'andamento didattico e disciplinare della Scuola di lui diretta.

Le funzioni di Direttore sono affidate, per incarico dell'Assessore alla P.I. e su proposta del Preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di Presidenza costituito dal Preside che lo presiede, dai Direttori di Scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 15.

Il posto di Preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami, bandito dal Consiglio regionale, al quale possono partecipare gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti tecnici e Istituti professionali, nonché i Direttori delle Scuole tecniche e di Avviamento a indirizzo corrispondente che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblici concorsi, per titoli e per esami, banditi dalla Giunta regionale e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 16.

Al personale dell'Istituto Professionale si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi per quanto non previsto dalla presente legge.

Alla nomina del personale incaricato e supplente provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla P.I., in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, si possono assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 della presente legge, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle Scuole della sede centrale sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

La tabella organica, annessa alla presente legge, indica il ruolo e il coefficiente del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentita la Giunta regionale.

Art. 17.

La Giunta regionale può, su proposta dell'Assessore alla P.I., concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Assessorato alla P.I., al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo compensi speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali compensi è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 18.

Le spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto professionale regionale, previste in annue Lire 12.000.000, sono a carico della Regione e graveranno sui capitoli 86 bis e 146 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960-1961 e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione dei futuri esercizi finanziari.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale regionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lettera f) del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica governativi.

Art. 20.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE PER L'INDUSTRIA, PER L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO (annessa alla legge regionale ______ n. ___).

Qualifica

Numero dei posti

Ruolo e Coefficiente

Personale di ruolo

Preside senza insegnamento

1

Coeff. dal 500 al 670

Cattedre di insegnamento

7

Ruolo A - Coeff. dal 229 al 500

Istruttori e assistenti

10

Ruolo B - Coeff. dal 202 al 325

Segretario economo

1

Coeff. dal 202 al 271

Applicati

1

Coeff. dal 157 al 202

Personale incaricato

Incarichi d'insegnamento (per complessive 140 ore settimanali)

10

Istruttori e assistenti

9

Applicati

2

Persone di servizio

4

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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore diciannove e minuti quaranta.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Fillietroz Avv. Giuseppe)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Chabod Augusto)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Brero Dott. Attilio)