Oggetto del Consiglio n. 108 del 6 ottobre 1960 - Verbale

OGGETTO N. 108/60 - LEGGE REGIONALE RECANTE APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEI POSTI E DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE DI AOSTA.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio sul seguente disegno di legge regionale recante approvazione della nuova tabella organica dei servizi, dei posti e del personale dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6-7 ottobre 1960:

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L'ultimo comma dell'articolo 66 della legge regionale 28-7-1956, n. 3, recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, stabilisce, fra l'altro, che "speciali regolamenti disciplinano gli Uffici ed il personale di alcuni servizi ed istituti, quale l'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta...".

In seguito al potenziamento dei servizi di detto Istituto, si rende necessario rivedere, ai sensi delle leggi vigenti, la tabella organica dei servizi e dei posti di ruolo dell'Istituto stesso in sede di elaborazione dell'apposito nuovo regolamento recante norme sull'ordinamento e sul funzionamento dell'Istituto.

Tenuto conto delle effettive necessità dei servizi, è stato predisposto il seguente disegno di legge per l'approvazione della nuova tabella organica dell'Istituto, in merito alla quale hanno espresso parere favorevole la competente Commissione consiliare permanente e l'apposita Commissione consultiva paritetica prevista dall'articolo 110 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con la citata legge regionale 28-7-1956, n. 3.

In una successiva adunanza sarà sottoposto all'esame del Consiglio, per l'approvazione con normale provvedimento deliberativo, l'apposito regolamento speciale recante norme per l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile.

(OMISSIS: seguono disegno di legge e tabella organica, riportati in calce al deliberato).

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L'Assessore CHANTEL informa che i ricoveri presso l'Istituto regionale Materno ed Infantile di Aosta sono in continuo aumento e che si rende, quindi, necessario adeguare i servizi in rapporto alle necessità dell'Istituto, aumentando in misura adeguata l'organico del personale.

Per quanto riguarda i servizi sanitari, comunica che si rende necessario di istituire due posti di Medico Assistente (Gruppo A - grado 6°) per le ragioni che illustra.

Per quanto riguarda i servizi amministrativi, precisa che si rende necessario di istituire: un posto di Ragioniere-economo (Gruppo B - grado 6°), responsabile del servizio di controllo contabile, un posto di Applicato di prima classe (Gruppo C - grado 8°) ed un posto di Dattilografa-applicata di seconda classe (Gruppo C - grado 9°), nonché, per i servizi ausiliari, due posti di Inserviente (Gruppo S - grado 12 d).

Per quanto riguarda, invece, i servizi vari, che sono espletati dal personale giornaliero e salariato, riferisce che non ha ritenuto opportuno di prevedere posti in organico, trattandosi di personale che, per la maggior parte, è in continua rotazione e, cioè, che varia spesso.

Comunica, ad esempio, che lo scorso anno, su trenta persone addette ai servizi vari, diciotto hanno lasciato il posto e sono stati sostituiti da altri.

Rileva, d'altra parte, che il personale addetto ai servizi vari usufruisce, in pratica, di un trattamento economico analogo a quello del personale di ruolo poiché beneficia anche di aumenti periodici e di previdenze e assicurazioni varie (assicurazione Inadel, Ina Casa, previdenza, ecc.).

Il Vice Presidente del Consiglio, VUILLERMOZ, osserva, però, che vi sono dei giornalieri che lavorano presso l'Istituto Materno regionale da anni e che dovrebbero quindi, a suo avviso, essere sistemati in pianta organica.

Ritiene che non sia esatto qualificare "salariato" tutto il personale addetto ai servizi vari; in proposito, cita l'articolo 119 del vigente Regolamento organico regionale concernente la suddivisione del personale in varie categorie, cioè:

- secondo le modalità di retribuzione: impiegati, salariati, giornalieri, incaricati;

- secondo lo stato giuridico: personale di ruolo (in pianta stabile o di carriera), personale avventizio e provvisorio (assunto o incaricato a tempo determinato o indeterminato), giornaliero.

Rileva che il personale giornaliero viene retribuito quindicinalmente o mensilmente e si differenzia dal personale salariato.

Comunica che l'Assessore Chantel era stato incaricato di sentire il parere della Commissione interna del personale sulla questione della opportunità, o meno, di passare a ruolo i dipendenti addetti ai servizi vari della Maternità.

Chiede all'Assessore Chantel di voler riferire al Consiglio sulla riposta avuta dalla Commissione interna del personale.

L'Assessore CHANTEL informa che la Commissione interna ha riconosciuto che il trattamento economico e giuridico del personale addetto ai servizi vari della Maternità era analogo a quello del personale in pianta stabile ad eccezione, naturalmente, della loro qualifica ("giornalieri" anziché di "personale in pianta stabile") poiché beneficiano delle stesse previdenze e provvidenze e maturano il diritto alla pensione dopo un determinato numero di anni di servizio.

Riferisce che la Commissione interna del personale aveva proposto di istituire due nuovi posti di organico per infermiere, credendo così di dare la possibilità alle aiuto-infermiere di entrare in pianta stabile.

Precisa, in proposito, che le attuali esigenze di servizio non richiedono l'istituzione di due nuovi posti di infermiera.

Rileva poi che anche se, per ipotesi, l'Amministrazione regionale istituisse due nuovi posti di infermiera, tali posti non potrebbero essere ricoperti dalle aiuto-infermiere attualmente in servizio perché sono prive del diploma di infermiera, che è necessario per l'assunzione con tale qualifica da parte degli Istituti ospedalieri.

Informa che la Commissione interna aveva ancora richiesto di garantire al personale di cui si tratta la concessione della indennità per cessazione di servizio anche quando la cessazione del servizio dovesse avvenire per dimissioni volontarie, oltre che per licenziamento.

Comunica di aver fatto presente alla Commissione interna che, a' sensi del regolamento organico vigente, per avere diritto all'indennità di cui si tratta, il personale deve avere prestato servizio per almeno tre anni consecutivi.

Conclude, sottolineando che l'Amministrazione regionale è venuta largamente incontro a tutti i diritti e ai desiderata dei propri dipendenti e che è augurabile che il personale che presta servizio alle dipendenze di privati possa avere lo stesso trattamento del personale regionale.

Il Consigliere DUJANY rileva che, in sostanza, per quanto riguarda la richiesta formulata dalla Commissione interna del personale, l'unica questione su cui dovrebbe pronunciarsi il Consiglio è quella dell'aumento, o meno, di due posti di infermiera in organico.

Segue discussione in merito, alla quale prendono parte l'Assessore CHANTEL, il Presidente della Giunta, MARCOZ, il Vice Presidente VUILLERMOZ e i Consiglieri BORDON, DUJANY e MONTESANO, il quale ultimo conferma che, per legge, può esercitare la mansione di infermiera solo chi è in possesso del diploma di infermiera.

Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che i singoli articoli del disegno di legge sono votati e approvati singolarmente dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione.

Il Presidente, Fillietroz, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentatre

- Voti favorevoli: trentatre.

Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale recante approvazione della nuova tabella organica dei servizi, dei posti e del personale dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta:

Disegno di legge regionale n. 7

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N.

NUOVA TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEI POSTI E DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE DI AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

È approvata la nuova tabella organica (allegato A) dei servizi, dei posti, delle qualifiche e degli stipendi e salari annui lordi iniziali totalmente conglobati, spettanti al personale addetto all'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.

Articolo 2

La annessa tabella organica (allegato A) modifica e sostituisce l'organico dei servizi e dei posti dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta compreso nella vigente pianta organica dei servizi regionali (tabella allegato C) annessa alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Articolo 3

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della nuova tabella allegato A) recante due nuovi posti di Medico assistente; due nuovi posti di inserviente; un nuovo posto di economo; un nuovo posto di applicate, di prima classe ed un nuovo posto di dattilografa applicata di seconda classe, previste in complessive annue iniziali e lorde Lire 7.000.000, saranno approvate ed impegnate, con le deliberazioni di nomina e di assunzione del nuovo personale, sull'apposito capitolo 100/A della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario ("spese per stipendi, salari, indennità, assegni, compensi, trattamento di quiescenza e quote di compartecipazione su proventi a favore del personale") e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.

Articolo 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI E DEI POSTI DI RUOLO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE DI AOSTA

SERVIZI

Nuova Tabella

Stipendio annuo

iniziale

conglobato:

Lire

Posti

Gruppo

Grado

SERVIZI SANITARI

Primario ostetrico ginecologo e Direttore Sanitario

1

A

1.500.000

Aiuto ostetrico ginecologo

1

A

1.206.000

Medico assistente

2

A

975.000

Prima ostetrica

1

C

813.000

Ostetrica

1

C

687.000

Infermiera

2

S

12°a

540.000

SERVIZI AUSILIARI

Aiuto guardarobiera

1

S

12°d

453.000

Aiuto cuoca

1

S

12°d

453.000

Custode

1

S

12°c

477.000

Giardiniere

1

S

12° c

477.000

Inserviente

2

S

12°d

453.000

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Ragioniere Economo

1

B

975.000

Aiutante di Segreteria

1

C

813.000

Contabile

1

C

813.000

Applicato di la classe

1

C

687.000

Dattilografa-applicata di 2a classe

1

C

606.000

SERVIZI VARI

Personale subalterno vario inserviente e di fatica, retribuito con paga giornaliera, quindicinale o mensile

Personale religioso (trattamento convenzionato)

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