Oggetto del Consiglio n. 181 del 27 luglio 1964 - Verbale

OGGETTO N. 181/64 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITA' DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale, concernente la composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

---

Con leggi regionali 28 settembre 1951 n. 4, 20 febbraio 1962 n. 8 e 5 luglio 1962 n. 15, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 11-2-1961 n. 257, è stata modificata la composizione del Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta istituito con l'articolo 2 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946 n. 532.

In seguito, in sede di funzionamento del Consiglio è stata, in più occasioni, accertata la necessità di modificare la composizione del Consiglio al fine di renderlo più funzionante in relazione alle finalità per cui è stato costituito.

In particolare, si è lamentata la mancanza nel Consiglio di Sanità di un rappresentante della Soprintendenza Regionale alle Antichità Monumenti e Belle Arti, mancanza particolarmente sentita quando il Consiglio deve esprimere pareri sui piani regolatori dei Comuni e sui piani di fabbricazione.

Per quanto concerne, invece, la rappresentanza degli Organi e Collegi Sanitari, la legge regionale attualmente in vigore stabilisce genericamente che fanno parte del Consiglio i Presidenti degli Ordini o Collegi Sanitari, o loro delegati: tale disposizione permette la sostituzione di membri del Consiglio ad libitum dei Presidenti di Ordini e Collegi Sanitari, con la grave conseguenza di permettere la partecipazione al Consiglio di persone diverse, il che comporta intralci e perdite di tempo, specie nella trattazione di questioni il cui esame si debba protrarre per diverse sedute.

Con la nuova composizione del Consiglio di Sanità prevista nell'allegato disegno di legge regionale si vuole ovviare a tale inconveniente, in quanto nel Decreto di nomina dovranno essere precisate le persone fisiche dei rappresentanti gli Ordini o i Collegi Sanitari in seno al Consiglio e non saranno possibili continue sostituzioni.

Si ritiene, inoltre, opportuno aumentare da due a tre il numero dei Dottori in medicina, in analogia a quanto previsto dalla legge dello Stato per i Consigli Provinciali di Sanità.

Si propone, quindi, che il Consiglio Regionale

APPROVI

l'unito disegno di legge regionale concernente la composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Disegno di legge regionale n.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D' AOSTA

LEGGE REGIONALE N. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITA' DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale;

Promulga

la seguente legge:

ART. 1

Il Consiglio di Sanità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 2 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946 n. 532 è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta stessa, ed è composto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti membri:

- Il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, il quale funge da Presidente del Consiglio di Sanità;

- Il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Aosta o un suo delegato;

- Il Medico Regionale;

- Il Veterinario Regionale;

- L'Ingegnere Capo Dirigente dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;

- Il Sovrintendente Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti;

- Il Dirigente del Servizio Controllo Comuni presso l'Amministrazione Regionale;

- Un esperto in scienze agrarie, designato dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste;

- Il Capo dell'Ispettorato del Lavoro di Aosta;

- L'Ufficiale Sanitario dei Comune di Aosta;

- L'Ufficiale Medico Militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente in Aosta;

- Un Medico condotto, da scegliere su terna proposta dalla locale Associazione dei Medici Condotti;

- Un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi Sanitari da scegliere su terna proposta da ogni Ordine e Collegio Sanitario;

- I Direttori dei Reparti Medico-Micrografico e Chimico del Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi;

- Un Primario Medico e un Primario Chirurgo ospedaliero, residente in Aosta;

- Un Direttore Sanitario di un Ospedale di Aosta;

- Tre Dottori in Medicina e Chirurgia, di cui uno particolarmente competente in pediatria;

- Due Ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, in urbanistica e in edilizia ospedaliera;

- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro;

- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

ART. 2

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Sanità sono disimpegnate da un funzionario amministrativo designato dall'Assessore Regionale alla Sanità.

ART. 3

Il Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta dura in carica tre anni.

ART. 4

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

---

L'Assessore BALESTRI illustra brevemente le modificazioni che la Giunta propone di apportare alla composizione del Consiglio di Sanità, precisando che dette modificazioni sono motivate dalla necessità di rendere il Consiglio di Sanità più funzionante in relazione alle sue funzioni.

Il Consigliere MONTESANO dichiara quanto segue:

"Io desidero fare qualche osservazione sulla proposta di modificazione alla legge regionale concernente la composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

La prima osservazione è che avrei preferito, personalmente, che relatore sul disegno di legge fosse stato il Sig. Presidente della Giunta Regionale, quale responsabile del Consiglio di Sanità, perché, come tutti sanno, il Consiglio di Sanità è un organo consultivo dei Prefetto (nella nostra Regione, è organo consultivo del Presidente della Giunta, quale Prefetto).

Il Sig. Presidente della Giunta ha delegato l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, dal quale abbiamo appreso le ragioni della proposta di modificazioni alla composizione del Consiglio di Sanità, modificazioni precisate nella relazione ed illustrate dall'Assessore nel suo intervento.

Su un punto, soprattutto, io vorrei esporre al Consiglio non soltanto il mio pensiero, ma anche il pensiero degli Organi Professionali Sanitari che sono stati da me interrogati in proposito.

La proposta di legge regionale, - contrariamente a quello che dice la legge regionale che si propone di modificare e contrariamente a quello che la legge dello Stato sulla composizione del Consiglio di Sanità prevede tutt'ora -, prevede che a rappresentare gli Ordini Professionali Sanitari non sono i rappresentanti designati dagli Ordini, ma sono i rappresentanti scelti dal Presidente della Giunta nell'ambito di una terna presentata dagli Ordini stessi.

Ora, a mio avviso, questo non può essere accolto per una ragione di carattere preminente.

Il Consiglio di Sanità è composto da varie categorie di persone in riflesso alla nomina che è fatta dal Presidente della Giunta Regionale quale Prefetto; però vi sono delle persone che fanno parte del Consiglio di Sanità di diritto per la carica che essi hanno, vi sono delle persone che sono nominate direttamente dal Presidente della Giunta e vi sono delle persone che rappresentano gli Ordini Professionali.

Se noi accogliamo la proposta della scelta dei rappresentanti degli Ordini Professionali Sanitari in una terna che gli Ordini stessi devono comunicare al Presidente della Giunta, noi verremmo ad esautorare gli Ordini stessi, verremmo cioè ad avere un rappresentante che non esprimerebbe effettivamente la piena fiducia dell'Ordine, ma un rappresentante che sarebbe più o meno gradito al Presidente della Giunta.

Io, come dicevo poc'anzi, ho interrogato i diversi Presidenti degli Ordini Professionali Sanitari e sono qui per essere portavoce anche di questi Ordini ed a leggere una lettera che gli stessi Ordini mi hanno fatto pervenire.

To vorrei ribadire questo concetto, di lasciare cioè agli Ordini Professionali Sanitari la piena responsabilità della scelta dei loro rappresentanti, perché sono Ordini che hanno la loro piena autonomia nell'ambito delle leggi nazionali e delle leggi regionali.

Se noi raffrontiamo quella che è la rappresentanza consiliare nostra in seno ad altri organismi, vediamo che noi non ci siamo mai sognati di accogliere una richiesta di terna per poter far rappresentare il Consiglio Regionale in altri organismi, ma abbiamo sempre nominato la persona fisica quale rappresentante del Consiglio Regionale nell'ambito di questi organismi.

Non possiamo, quindi, pretendere che gli Ordini Professionali Sanitari, i quali hanno anche loro una sovranità ben spiccata e ben precisa, diano al Presidente della Giunta una terna di nomi tra i quali scegliere il rappresentante dell'Ordine.

Io mi permetto come dicevo, di leggere una lettera che l'Ordine dei Medici ha mandato al sottoscritto, lettera che è controfirmata anche dai Presidenti degli altri Ordini e che dice testualmente così:

ORDINE DEI MEDICI

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Aosta, 21 luglio 1964

V.le Stazione, 3

n. prot. 966/Ce gs

Prof. Giuseppe MONTESANO

Consigliere regionale

AOSTA

OGGETTO: Proposta di Legge regionale per la modifica della composizione del Consiglio Regionale di Sanità.

In esito alla comunicazione del 18 c.m. relativa all'oggetto, questo Ordine dei Medici dopo aver interpellato i Presidenti di ciascun Ordine e Collegio Sanitario comunica che in ottemperanza al D.P.R. 11-2-1961, n. 257 "Disciplina degli organi consultivi del Ministero della Sanità e dell'Ufficio medico legale" - titolo II° - Consigli Prov. di Sanità -Cap. II - "Composizione" art. 12 che reca:

Il Consiglio provinciale di Sanità è presieduto dal Prefetto ed è composto...Omissis... da un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi Sanitari...Omissis...

da un medico condotto designato dall'Associazione Medici Condotti...Omissis...

non può accettare la variante proposta, cioè che il Rappresentante degli Ordini e Collegi sia scelto dall'Amministrazione Regionale su terna segnalata dagli stessi Ordini e Collegi.

Pertanto il rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi Sanitari ed il Rappresentante dell'Associazione Medici Condotti, verranno a richiesta nominati dai Presidenti o dai Consigli direttivi dei singoli Ordini e Collegi e fin d'ora i Presidenti degli stessi, interpellati dal sottoscritto hanno confermato che si rifiuteranno di nominare una terna e, qualora la legge venisse approvata ricorreranno alle singole Federazioni Nazionali ed ai Ministeri competenti, in quanto la succitata Legge Nazionale prevede che la nomina del proprio rappresentante debba venire da parte dei singoli Ordini e Collegi professionali e dall'Associazione Medici Condotti.

Il Presidente dell'Ordine dei Medici

(F.to Dr. Chantel)

Il Presidente dell'Ordine dei Veterinari

(F.to G. Lamastra)

Il Presidente dei Medici Condotti

(F.to Dr. Binel)

Il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti

(F.to Dr. C. Papone)

Il Presidente Collegio A.S.V.- I.P - V.I.

(F.to A.S.V.E. Champvillair)

Il Presidente Collegio delle Ostetriche

(F.to ost. V. Dallou)

A conclusione della mia esposizione, io vorrei pregare il Sig. Presidente della Giunta e la Giunta stessa, come tutti i Consiglieri, di voler esaminare questo problema per non esautorare, come dicevo, la sovranità degli Ordini professionali, i quali vanno rispettati nella loro espressione di fiducia e nella loro rappresentanza in seno ad organismi diversi della Regione."

---

L'Assessore BALESTRI, premette di non concordare completamente su quanto detto dal Consigliere Montesano circa l'esautorazione degli Ordini Professionali Sanitari, in quanto, in generale, le terne sono proposte dai Consigli degli Ordini stessi e quindi tutti e tre i designati sono rappresentanti dell'Ordine.

Dichiara, tuttavia, che la Giunta è disposta ad accettare la proposta fatta dal Consigliere Montesano, per la designazione di un solo rappresentante da parte degli Ordini e Collegi Sanitari, in luogo di una terna di nomi.

Il Consigliere MONTESANO ringrazia l'Assessore Balestri di essersi reso conto della importanza del problema e dichiara di concordare sulla proposta che siano precisate le persone fisiche dei rappresentanti gli Ordini o i Collegi Sanitari in seno al Consiglio di Sanità, ad evitare la possibilità che le persone nominate si facciano sostituire per delega, con gli inconvenienti indicati nella relazione.

Fa presente di essersi dimenticato di accennare, nel suo primo intervento, ad una lacuna che ha già constatato nella composizione del Consiglio di Sanità approvata con legge regionale del 20 febbraio 1962 n. 8; osserva, cioè, che fra i componenti del Consiglio Regionale di Sanità non vi è un esponente molto qualificato e che, secondo la legge statale, dovrebbe fare parte del Consiglio di Sanità.

Precisa che si tratta dell'Ingegnere Capo del Genio Civile che, per legge, deve vistare alcuni dei progetti che vanno sottoposti all'esame del Consiglio di Sanità, - ad esempio i progetti relativi alla costruzione di acquedotti -; propone, quindi, che l'Ingegnere Capo del Genio Civile sia incluso fra i componenti del Consiglio di Sanità.

Rammenta che, allorquando fu costituito per la prima volta il Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in luogo dell'Ingegnere Capo del Genio Civile fu previsto l'Ingegnere Capo Dirigente dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

Ritiene, però, che entrambi i predetti due funzionari debbano portare il contributo della loro esperienza nell'ambito di un organo consultivo così importante per i diversi e svariati problemi sanitari della Valle d'Aosta.

Il Consigliere PEDRINI propone di chiamare a fare parte del Consiglio di Sanità anche il Presidente del Comitato Amministrativo del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e ciò per varie ragioni che illustra.

Il Consigliere BENZO premette che il Consigliere Montesano ha già spiegato l'importanza e la caratteristica indipendenza assai spiccata da cui deriva il prestigio degli Ordini professionali Sanitari; dichiara quindi di voler puntualizzare quanto detto dal Consigliere Montesano ai fini di una esatta valutazione della personalità giuridica pubblica che hanno gli Ordini Professionali, per cui i rappresentanti ufficiali, nominati dagli Ordini stessi, rivestono una funzione "ad personam".

Afferma che il sistema delle terne sminuirebbe la volontà dei Consigli degli Ordini che debbono designare i loro rappresentanti; ringrazia, quindi, nella sua qualità di Vice Presidente della Associazione Professionisti ed Artisti, il Presidente della Giunta e l'Assessore Balestri di aver preso in considerazione la richiesta fatta dagli Ordini e Collegi Professionali Sanitari.

Per quanto riguarda la proposta di inclusione dell'ingegnere Capo del Genio Civile fra i membri del Consiglio di Sanità, fa presente che tale inclusione risponde allo spirito e alla lettera del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257, recante norme per la disciplina degli Organi consultivi del Ministero della Sanità e degli Uffici Sanitari Provinciali.

Fa presente che i progetti di costruzione di opere a carattere idraulico, acquedotti e fognature, da finanziare dallo Stato, devono essere vistati dall'Ingegnere Capo del Genio Civile; ritiene, quindi, che la proposta fatta dal Consigliere Montesano debba essere accolta dal Consiglio.

Il Consigliere MONTESANO in relazione a quanto già riferito, propone di apportare i seguenti emendamenti al disegno di legge:

a) inserimento delle parole "Ingegnere Capo del Genio Civile", dopo le parole "II Veterinario Regionale".

b) rettificare la dizione "Un Medico Condotto da scegliere su terna proposta dalla locale Associazione dei Medici condotti "nella seguente nuova formulazione: "Un Medico Condotto designato dalla locale Associazione dei Medici condotti".

c) rettificare la dizione "Un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi sanitari da scegliere su terna proposta da ogni Ordine e Collegio sanitario" nella seguente nuova formulazione: "Un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi Sanitari designato dal rispettivo Consiglio di Ordine e Collegio Sanitario".

Il Consigliere BENZO, constatato lo spirito col quale è stata accettata dalla Giunta e dal Consiglio la prospettata esigenza delle designazioni dirette dai rappresentanti degli ordini Professionali, ritiene che possa essere, altresì, accolto il seguente altro emendamento: completare la dizione "Due Ingegneri esporti in ingegneria sanitaria, in urbanistica e in edilizia ospedaliera" con l'aggiunta delle parole "designati dagli Ordini".

Auspica che tale emendamento aggiuntivo sia accolto dalla Giunta e dal Consiglio.

L'Assessore BALESTRI dichiara che la Giunta non può accogliere la proposta fatta dal Consigliere Montesano, concernente l'inclusione dell'Ingegnere Capo del Genio Civile fra i membri del. Consiglio di Sanità, né la proposta del Consigliere Benzo, intesa ad ottenere che i due Ingegneri esperti in Ingegneria sanitaria, in urbanistica e in edilizia ospedaliera siano designati dagli Ordini Professionali.

Illustra, quindi, le ragioni per le quali non possono essere accolte le due menzionate proposte.

Dichiara che la Giunta è del parere che possa, invece, essere accolta la proposta, fatta dal Consigliere Pedrini, concernente l'inclusione del Presidente del Comitato Amministrativo del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta fra i membri del Consiglio di Sanità.

Il Consigliere BENZO ribadisce che l'inclusione dell'Ingegnere Capo del Genio Civile fra i membri del Consiglio di Sanità rientrerebbe nello spirito e nella lettera della legge statale.

Per quanto riguarda la proposta che i due Ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, in urbanistica e in edilizia ospedaliera siano designati dagli Ordini Professionali, fa presente che tale proposta è stata fatta in relazione al principio della rappresentatività dei designati dagli Ordini in seno al Consiglio di Sanità.

L'Assessore FOSSON richiama l'attenzione dei Consigliere Benzo sul sottoriportato articolo 4 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946 n. 532, concernente la devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi, articolo di cui dà lettura:

"La Valle d'Aosta provvede mediante un proprio ufficio ai servizi in materia di opere pubbliche, ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo luogotenenziale settembre 1945, n. 545, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, ed, in particolare, ai servizi concernenti le concessioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, le opere idrauliche e di bonifica, le strade non statali ed altri lavori pubblici interessanti il territorio della Valle di Aosta.

Il Ministro per i Lavori Pubblici, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, potrà disporre la soppressione dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta, affidando all'Ufficio del Genio Civile di Torino i servizi concernenti gli immobili demaniali, nonché il controllo tecnico sugli atti dell'ufficio previsto nel comma precedente per le sole opere finanziate o sussidiate dallo Stato".

L'Assessore FOSSON ritiene che, anche in relazione a tale articolo di legge, non possa essere accolta la proposta di includere l'Ingegnere Capo del Genio Civile fra i membri del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Il Consigliere TORRIONE dichiara di essere personalmente dell'avviso che le Commissioni sono tanto più funzionali ed efficienti, quanto minore è il numero delle persone che di esse fanno parte; esprime quindi il parere che il Sovraintendente regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti non dovrebbe essere chiamato a far parte del Consiglio di Sanità per vari motivi che illustra.

Il Consigliere MONTESANO dichiara di ritirare la proposta di chiamare a far parte del Consiglio di Sanità l'ingegnere Capo del Genio Civile.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nei suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Art. 1

Il Presidente, MARCOZ, fa presente che, in relazione alle proposte fatte dal Consigliere Pedrini e dai Consigliere Montesano, occorre apportare i seguenti emendamenti:

a) inserimento delle parole "Il Presidente del Comitato Amministrativo del Consorzio Antitubercolare delta Valle d'Aosta", dopo le parole "Il Veterinario Regionale",

b) modifica della dizione "Un Medico condotto, da scegliere su terna proposta dalla locale Associazione dei Medici condotti" nella seguente nuova formulazione: "Un Medico condotto, designato dalla locale Associazione dei Medici condotti";

c) modifica della dizione "Un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi sanitari da scegliere su terna proposta da ogni Ordine e Collegio sanitario" nella seguente nuova formulazione: "Un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi sanitari designato dal rispettivo Consiglio di Ordine o Collegio sanitario".

Il Presidente, MARCOZ, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'articolo in discussione, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo 1 con le modificazioni di cui sopra.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica che il Consiglio ha approvato ad unanimità di voti favorevoli l'articolo 1, con gli emendamenti di cui sopra proposti dai Consiglieri Montesano e Pedrini (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).

Art. 2, 3 e 4

Si dà atto che gli articoli 2, 3 e 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).

Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con quattro separate votazioni, per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro.

- Voti favorevoli: trentatré.

- Voti contrari: uno.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la composizione del Consiglio di Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta:

Disegno di legge regionale n. 19

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N. : COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITA' DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Consiglio di Sanità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 2 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946 n. 532 è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta stessa, ed è composto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti membri:

- Il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, il quale funge da Presidente del Consiglio di Sanità;

- Il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Aosta o un suo delegato;

- Il Medico Regionale;

- Il Veterinario Regionale;

- Il Presidente del Comitato Amministrativo del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta;

- L'Ingegnere Capo Dirigente dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;

- Il Sovrintendente Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti;

- Il Dirigente del Servizio Controllo Comuni presso l'Amministrazione Regionale;

- Un esperto in scienze agrarie, designato dall'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste;

- Il Capo dell'ispettorato del Lavoro di Aosta;

- L'Ufficiale Sanitario del Comune di Aosta;

- L'Ufficiale Medico Militare in attività di servizio, più elevato in grado, residente in Aosta;

- Un Medico condotto, designato dalla locale Associazione dei Medici Condotti;

- Un rappresentante per ciascuno degli Ordini e Collegi Sanitari designato dal rispettivo Consiglio di Ordine o Collegio Sanitario;

- I Direttori dei Reparti Medico-Micrografico e Chimico del Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi;

- Un Primario Medico e un Primario Chirurgo ospedaliero, residente in Aosta;

- Un Direttore Sanitario di un Ospedale di Aosta;

- Tre Dottori in Medicina e Chirurgia, di cui uno particolarmente competente in pediatria;

- Due Ingegneri esperti in ingegneria sanitaria, in urbanistica e in edilizia ospedaliera;

- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;

- Un rappresentante della locale sede dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie.

Art. 2

Le funzioni di Segretario del Consiglio di. Sanità sono disimpegnate da un funzionario amministrativo designato dall'Assessore Regionale alla Sanità.

Art. 3

Il Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta dura in carica tre anni.

Art. 4

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

______