Oggetto del Consiglio n. 194 del 7 ottobre 1964 - Verbale
OGGETTO N. 194/64 - CALENDARIO VENATORIO 1964. RICHIESTA DI INFORMAZIONI. (Interpellanza del Consigliere regionale Signor Mappelli Angelo)
Il Presidente, MARCOZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente interpellanza del Consigliere regionale Signor Mappelli Angelo, concernente l'oggetto: "Calendario venatorio 1964 - Richiesta di informazioni", interpellanza trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7-8 ottobre 1964:
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Cogne 13 agosto 1964
Ill.mo Signor PRESIDENTE del Consiglio Regionale
AOSTA
La prego di voler inserire all'ordine dei giorno della prossima adunanza del Consiglio Regionale la seguente interpellanza:
1) interpella l'Assessore all'Agricoltura perché illustri e giustifichi in base a quali elementi ha approvato il calendario venatorio 1964;
2) perché è stato abolito il mirino a cannocchiale;
3) se ha sentito il parere dei presidenti delle varie sezioni della Valle, e quali.
Ringrazio e porgo distinti saluti.
F.to: Angelo Mappelli
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L'Assessore FOSSON risponde all'interpellanza presentata dal Consigliere Mappelli precisando, per quanto riguarda il punto 1° della interpellanza stessa, di non aver nulla da giustificare, perché l'elaborazione dei calendari venatori è, per legge, compito specifico del Comitato Regionale per la Caccia.
Informa che la legge stabilisce, però, che il calendario venatorio deve essere sottoposto all'approvazione della pubblica Autorità, affinché la stessa possa eventualmente esercitare le facoltà restrittive previste all'articolo 23 del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (R.D. 5-6-1939 n. 1016).
Fa presente che, nel territorio della Valle d'Aosta, la materia della caccia è regolata dalla legge regionale 15-5-1953 n. 1, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, legge che, all'articolo 1 - primo comma e all'articolo 2 prevede quanto segue:
Art. 1 comma 1°:
"Le funzioni amministrative in materia di caccia, nella quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha la potestà legislativa primaria in base all'articolo 2, lettera 1), dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono espletate dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste.
Fino a quando la Regione non avrà disciplinato la materia della caccia con proprie leggi, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tale materia, al Prefetto e al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, sono attribuite, rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale e all'Amministrazione Regionale che le esercita a mezzo dell'Assessore regionale all'Agricoltura".
Art. 2:
"Per l'organizzazione, la direzione, l'amministrazione venatoria nella Regione Autonoma Valle d'Aosta sono istituiti i seguenti organi:
a) Comitato regionale per la caccia;
b) Sezioni comunali Cacciatori Valle di Aosta".
L'Assessore FOSSON precisa che analogo criterio è stato adottato e seguito in tutte le Provincie in seguito al decentramento di servizi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste avvenuto a' sensi del Decreto P.R. 10-6-1955 n. 987.
Fa presente che, a' sensi dell'articolo 38 del menzionato Decreto, ai Comitati Provinciali per la caccia compete, fra l'altro, di:
"e) provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dello articolo 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'articolo 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'articolo 4;".
Rileva in proposito che l'articolo 10 della legge regionale 15-5-1953 n. 1, che elenca le competenze del Comitato regionale per la caccia, stabilisce che, fra l'altro, spetta al predetto Comitato:
"e) provvedere, a termine dell'articolo 16 della presente legge, alla compilazione e pubblicazione annuale del manifesto o calendario venatorio, riportando le disposizioni relative all'esercizio della caccia nella Regione;
f) provvedere a tutte le iniziative atte a conseguire, nella Regione, il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, anche mediante opportune immissioni di riproduttori ed alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo di apposite guardie giurate in servizio permanente e volontario".
L'Assessore FOSSON dà ancora lettura del seguente articolo 16 della menzionata legge regionale:
"Il Comitato regionale per la caccia provvede annualmente alla compilazione e tempestiva pubblicazione del manifesto o calendario venatorio, in cui debbono essere, fra l'altro, indicati gli speciali divieti e le particolari limitazioni di tempo, di luogo ed eventualmente di numero di capi di selvaggina, il tutto nell'interesse della protezione della fauna e dell'esercizio della caccia controllata nella zona faunistica delle Alpi, nella quale è compreso il territorio della Valle d'Aosta.
Il predetto calendario venatorio è firmato dal Presidente del Comitato regionale per la caccia".
Precisa che il già ricordato Testo Unico approvato con R.D. 5-6-1939, n. 1016, all'articolo 23 stabilisce che:
"Il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, nell'interesse della protezione di una o più specie di selvaggina, sentito il Comitato centrale, può restringere il periodo di caccia o di uccellagione o vietare le medesime, sia in modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate località".
Ritiene di aver chiarito, con le disposizioni legislative di cui ha dato lettura, quali siano i compiti dei Comitati per la caccia e quali siano le attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste che, nel territorio della Valle d'Aosta, espleta le funzioni amministrative che in campo nazionale sono di competenza del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
Rileva che in Valle d'Aosta spetta pertanto al Comitato Regionale per la Caccia di provvedere alla compilazione del calendario venatorio ed all'Assessorato Agricoltura e Foreste di provvedere all'approvazione del calendario stesso con decreto che, come già detto, può stabilire delle restrizioni o divieti nell'interesse della protezione di uno o più specie di selvaggina.
In merito al punto secondo dell'interpellanza ("Perché è stato abolito il mirino a cannocchiale"), fa presente che, nella sua qualità di Assessore all'Agricoltura e Foreste, si è limitato ad approvare il calendario venatorio così come era stato compilato e proposto dal Comitato Regionale per la Caccia.
Osserva che le limitazioni e restrizioni alla caccia che si riscontrano nel calendario venatorio dell'anno 1964, in confronto al calendario venatorio dell'anno 1963, sono state apportate non già dall'Assessorato, ma dal Comitato Regionale per la Caccia e ritiene che il Consiglio debba compiacersi di tale fatto, che è una conseguenza delle varie lamentele pervenute lo scorso anno, dall'Italia e dall'estero, in seguito ai noti incresciosi episodi che si sono verificati negli anni scorsi.
In merito al punto terzo ("Se ha sentito il parere dei Presidenti delle varie Sezioni della Valle e quali"), l'Assessore FOSSON rileva che la categoria dei cacciatori ha ben cinque suoi rappresentanti nel Comitato Regionale per la Caccia, - di cui uno concessionario di riserva, - designati in libera elezione dall'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Comunali dei Cacciatori della Valle d'Aosta, o dei loro delegati, convocati nel capoluogo della Regione dal Presidente del Comitato Regionale per la Caccia.
Precisa che non vi era quindi alcun obbligo di chiedere ai Presidenti delle varie Sezioni alcun parere, perché i Presidenti già avevano designato, a suo tempo, i loro rappresentanti in seno al Comitato Regionale per la Caccia.
Informa di avere, lo scorso anno, prospettato al Comitato Regionale per la caccia l'opportunità di stabilire il divieto di caccia col mirino a cannocchiale, almeno nelle zone limitrofe al Parco Nazionale del Gran Paradiso, e questo perché chi aveva occasione di recarsi nelle valli di Valsavaranche e di Rhêmes nel periodo di caccia, molto spesso notava cacciatori che, tranquillamente appostati sulla strada, attendevano il passaggio di camosci con un fucile munito di mirino a cannocchiale collocato su di un treppiede.
Osserva che i veri cacciatori non possono ammettere un tale genere di caccia, perché per essi la caccia è considerata come uno sport.
Precisa che quest'anno il Comitato Regionale per la Caccia ha stabilito, a grande maggioranza, il divieto di caccia col mirino a cannocchiale non soltanto nelle zone limitrofe al Parco, ma in tutte le zone della Valle d'Aosta.
Fa presente che un tale provvedimento, se ha creato un certo qual malcontento in alcuni cacciatori, non può che essere approvato con soddisfazione da quei cacciatori che considerano la caccia come un esercizio sportivo.
Conclude, facendo presente che il Comitato Regionale per la Caccia e l'Amministrazione Regionale hanno il dovere di provvedere alla salvaguardia del più prezioso patrimonio faunistico della Valle d'Aosta.
Il Consigliere MAPPELLI dichiara quanto segue:
"L'Assessore Fosson sarà probabilmente a conoscenza che, quando è uscito, il Calendario venatorio 1964 ha creato fra i cacciatori interessati qualche malcontento.
Infatti, c'era chi diceva che l'Assessore all'Agricoltura avrebbe fatto un po' il gioco del Parco e questo è giustificato dal fatto che corre voce che attorno al Parco si vorrebbe creare una zona neutra; altri dissero che il sistema era antidemocratico in quanto i Presidenti delle Sezioni interessate non sarebbero stati interpellati, ecc. ecc.
Pertanto consigliamo di voler tener conto, per il prossimo Calendario del 1965, di alcune considerazioni che potrebbero giovare al fine, tenendo conto sia delle preoccupazioni vostre sia degli interessi dei cacciatori valdostani.
Diceva l'Assessore Fosson che era compito del Comitato per la Caccia di stilare i calendari. A me risulta che per fare questo si sarebbe dovuto riunire tutti i Presidenti interessati e assieme vedere una soluzione.
Comunque:
1) È assolutamente necessario che il Calendario Venatorio Annuale sia abbozzato in sede di convocazione in Assemblea generale dei Presidenti di Sezione, la cui maggioranza è certamente in grado di studiare un calendario che prima di tutto contenga le vere norme atte a proteggere la selvaggina e che, nello stesso tempo, non venga ad esacerbare uno o più categorie di cacciatori con norme controproducenti perché assurde e antidemocratiche.
La nostra è né più né meno di una riserva; quindi la sua gestione deve seguire le prassi inerenti, nessuna esclusa.
Ora ci sembra che, sinora, le convocazioni non hanno avuto gran che luogo perché, contrariamente a quanto asserito in una lettera del Presidente del Comitato Regionale diretta alla Sezione di Cogne, non sono stati nemmeno sentiti singolarmente i Presidenti di Sezione o per lo meno non tutti; il che ci sembra assai grave.
2) Se la Regione ed il Comitato Caccia hanno, com'è ovvio, l'intendimento di istituire norme rigorose per la buona protezione e l'incremento della selvaggina, perché si vuole ancora riconoscere la qualifica di "Soci aggregati" ad una schiera di cacciatori residenti fuori Valle d' Aosta?
Questi sono, in genere, i più accaniti ed a loro soltanto, per esempio, si deve la quasi totale scomparsa delle nostre belle pernici bianche.
Essi hanno fatto tabula rasa della selvaggina nelle loro Valli ed ora si danno da fare per ripetere l'esperienza nella nostra Valle. Basta vedere come sono attrezzati di fucili perfetti e di cani addestratissimi e come si preparano per l'apertura di caccia, facendo minuziosamente la ricognizione delle località nel corso della loro villeggiatura estiva nelle nostre Valli.
Essi pertanto devono essere assolutamente eliminati, come devono, d'altra parte, essere eliminati o ridotti al minimo possibile ed indispensabile i cacciatori con permessi giornalieri. Ed i pochi permessi, che si fosse eventualmente costretti a rilasciare in base ad eventuali norme di Statuto, devono essere fatti pagare profumatamente, sulla base, per esempio, delle quotazioni praticate dal Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Del resto, altre Riserve Comunali od Intercomunali ci insegnano che i così detti forestieri sono quasi totalmente estromessi dalle riserve. Vedere all'uopo per esempio la vicina Riserva Intercomunale Canavesana che concede pochissimi permessi giornalieri e proibisce la caccia persino ai nativi se non possono dimostrare che sono residenti in uno dei Comuni interessati.
La tesi dell'estromissione degli "Aggregati" e della riduzione dei permessi giornalieri è, pertanto, indiscutibilmente valida e la sua adozione solleverebbe i cacciatori valdostani da molte restrizioni da cui sinora sono stati vessati, proprio per colpa della presenza di troppi cacciatori esterni.
3) Tutto quanto sopra esposto i cacciatori conoscono bene e con il concorso di tutti i Presidenti di Sezione si potrà, magari con la pazienza, giungere a qualcosa di concreto che vada veramente a vantaggio della fauna e che, nello stesso tempo, accontenti i cacciatori interessati.
In sintesi: eliminare i cacciatori non valdostani e tener conto dei Presidenti di Sezione per avere la loro collaborazione.
Non voglio entrare nel merito della questione, ma io credo e penso che anche l'Assessore e tutti quanti siano dell'avviso che, se noi accettiamo o, meglio ancora, se ci sforziamo di avere la collaborazione sia dei Presidenti delle Sezioni che dei cacciatori stessi, raggiungeremo il fine che auspichiamo.
A me risulta che, quest'anno, le cose non siano andate come purtroppo qualcuno credeva; - ecco perché, ad un certo momento, è indispensabile sentire il loro parere e assieme abbozzare il calendario venatorio per l'anno prossimo".
Il Consiglio prende atto.
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