Oggetto del Consiglio n. 213 del 7 ottobre 1964 - Verbale

OGGETTO N. 213/64 - CONVENZIONI PER LA PARIFICAZIONE DELLE CLASSI ELEMENTARI "SAN GIUSEPPE" E "SANT'ORSO" PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 1964 - 30 SETTEMBRE 1965, PROROGABILI, GESTITE IN AOSTA CAPOLUOGO DALL'ISTITUTO SAN GIUSEPPE.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, ANDRIONE, riferisce in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione di convenzioni per la parificazione delle classi elementari "San Giuseppe" e "St. Orso", per il periodo 1° ottobre 1964-30 settembre 1965 (prorogabili), gestite in Aosta capoluogo dall'Istituto San Giuseppe, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con deliberazione di Consiglio n. 25 in data 18 gennaio 1964 è stata approvata la proroga della convenzione di parificazione delle Scuole elementari "San Giuseppe" e "St. Orso", di Aosta, gestite in Aosta Capoluogo dall'Istituto San Giuseppe per l'anno scolastico 1963-1964.

In seguito all'estensione ai maestri delle scuole parificate dell'indennità di studio e dell'assegno temporaneo occorre approvare nuove convenzioni di parificazione con modifiche nelle parti riguardanti la corresponsione dei normali emolumenti ai Maestri anzidetti ed il pagamento del contributo dell'Amministrazione Regionale agli Istituti gestori delle Scuole di cui si tratta.

Le nuove convenzioni dovranno avere effetto dal 1° ottobre 1964 e saranno redatte sulla base dei seguenti schemi di convenzione:

PRIMA CONVENZIONE

VISTO l'art. 95 del T.U. 5-2-1928 n. 577;

VISTO l'art. 2 del R.D.L. 20-6-1935 n. 1196;

VISTI gli artt. 156 e segg. del Regolamento Generale 26-4-1928 n. 1297;

VISTA la nota n. 3278 con la quale è stato comunicato il nulla osta del Ministero della Pubblica Istruzione;

In data , tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nella persona dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Dr. Mario Andrione, e l'Istituto San Giuseppe di Aosta, nella persona della sua rappresentante Suor Corgnier Matilde, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1

Le cinque classi elementari femminili dell'Esternato S. Giuseppe, gestite in Aosta dall'Istituto San Giuseppe, sono riconosciute parificate.

Art. 2

L'Istituto gestore si obbliga:

a) ad accettare gratuitamente i fanciulli soggetti all'obbligo scolastico di Aosta entro i limiti numerici previsti per ogni classe dalle disposizioni vigenti per le scuole elementari di Stato;

b) ad adottare i programmi, gli orari e l'ordinamento delle scuole elementari di Stato;

c) a fornire locali idonei convenientemente arredati e il materiale necessario;

d) a provvedere alla pulizia e alla custodia delle aule;

e) ad adibire all'insegnamento maestri forniti dei requisiti prescritti dall'art. 157 del Regolamento Generale 26-4-1928 n. 1297;

f) a non far funzionare nella scuola altre classi, oltre quelle parificate con la presente convenzione.

Art. 3

La nomina e la cessazione del servizio dei Maestri sono disciplinate da apposito regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Sovraintendente regionale agli Studi.

Art. 4

La nomina e la revoca dei Maestri devono essere preventivamente approvate dal Sovraintendente regionale agli Studi.

Art. 5

Le cinque classi parificate sono soggette alla vigilanza del Sovraintendente regionale agli Studi, che la esercita a mezzo dell'Ispettore Scolastico e del Direttore Didattico competenti per territorio.

Art. 6

Ai cinque Maestri delle classi parificate è corrisposto dall'Istituto gestore uno stipendio non inferiore a quello del coefficiente iniziale previsto per i Maestri delle scuole elementari di Stato; agli Insegnanti considerati di ruolo, a norma del regolamento interno, è assicurata la progressione economica dei Maestri elementari delle Scuole di Stato.

Ai Maestri delle classi elementari parificate sono corrisposti, inoltre, la 13° mensilità, l'indennità integrativa speciale di cui allo articolo 1 della legge 27-5-1959 n. 324, l'indennità di studio e l'assegno temporaneo mensile, nonché ogni altro assegno eventualmente concesso per legge a favore dei Maestri delle Scuole elementari di Stato.

Art. 7

L'Amministrazione Regionale si impegna a corrispondere all'Istituto gestore il contributo annuo di L. 2.993.500 (duemilioninovecentoventitremilacinquecento) che sarà pagato a rate trimestrali anticipate.

In caso di aumenti degli assegni eventualmente disposti per legge nei riguardi dei Maestri delle Scuole elementari statali interverrà una nuova convenzione, per le conseguenti variazioni, nei limiti di spesa del relativo stanziamento del bilancio regionale. Analogamente si procederà in caso di eventuali diminuzioni di assegni.

Art. 8

La spesa per l'iscrizione del personale insegnante delle classi elementari parificate alla Cassa per le pensioni agli insegnanti delle Scuole elementari parificate è sostenuta integralmente dall'Istituto gestore salvo rivalsa, da parte dell'Istituto, della quota a carico del personale insegnante, nella misura stabilita dall'art. 15 della legge 11-4-1955 n. 379.

Art. 9

Il Sovrintendente regionale agli Studi può, in ogni caso, denunciare la presente convenzione, d'intesa con l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.

Art. 10

La presente convenzione ha valore per l'anno scolastico 1964-1965 (1° ottobre 1964-30 settembre 1965) e si considererà tacitamente rinnovata al 1° ottobre di ogni anno successivo, salvo che intervenga disdetta o denuncia nei termini di cui all'articolo 160 del Regolamento Generale 26-4-1928 n. 1297.

SECONDA CONVENZIONE

VISTO l'art. 95 del T.U. 5-2-1928 n. 577;

VISTO l'art. 2 del R.D.L. 20-6-1935 n. 1196;

VISTI gli artt. 156 e segg. del Regolamento Generale 26-4-1928 n. 1297;

VISTA la nota n. 3278 con la quale è stato comunicato il nulla osta del Ministero della Pubblica Istruzione;

In data , tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nella persona dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e l'Istituto San Giuseppe di Aosta, nella persona della sua rappresentante, Suor Corgnier Matilde, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1

Le quattro classi elementari miste del Borgo "Sant'Orso" gestite in Aosta dall'Istituto San Giuseppe sono riconosciute parificate.

Art. 2

L'Istituto gestore si obbliga:

a) ad accettare gratuitamente i fanciulli soggetti all'obbligo scolastico di Aosta entro i limiti numerici previsti per ogni classe dalle disposizioni vigenti per le scuole elementari di Stato;

b) ad adottare i programmi, gli orari e l'ordinamento delle scuole elementari di Stato;

c) a fornire locali idonei convenientemente arredati e il materiale necessario;

d) a provvedere alla pulizia e alla custodia delle aule;

e) ad adibire all'insegnamento maestri forniti dei requisiti prescritti dall'art. 157 del Regolamento Generale 26-4-1928 n. 1297;

f) a non far funzionare nella scuola altre classi, oltre quelle parificate con la presente convenzione.

Art. 3

La nomina e la cessazione dal servizio dei Maestri sono disciplinate da apposito regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Sovraintendente regionale agli Studi.

Art. 4

La nomina e la revoca dei Maestri devono essere preventivamente approvate dal Sovraintendente regionale agli Studi.

Art. 5

Le quattro classi parificate sono soggette alla vigilanza del Sovraintendente regionale agli Studi, che la esercita a mezzo dell'Ispettore Scolastico e del Direttore Didattico competenti per territorio.

Art. 6

Ai due Maestri delle classi parificate è corrisposto dall'Istituto gestore uno stipendio non inferiore a quello del coefficiente iniziale previsto per i Maestri delle Scuole elementari delle Scuole di Stato; agli Insegnanti considerati di ruolo, a norma del regolamento interno, è assicurata la progressione economica dei Maestri elementari delle Scuole di Stato.

Ai Maestri delle classi elementari parificate sono corrisposte, inoltre, la 13° mensilità, l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27-5-1959 n. 324, l'indennità di studio e l'assegno temporaneo mensile, nonché ogni altro assegno che fosse eventualmente concesso per legge a favore dei Maestri delle Scuole elementari di Stato.

Art. 7

L'Amministrazione Regionale si impegna a corrispondere all'Istituto gestore il contributo annuo di L. 1.197.400 (unmilionecentonovantasettemilaquattrocento) che sarà pagato a late trimestrali anticipate.

In caso di aumenti degli assegni eventualmente disposti per legge nei riguardi dei Maestri delle Scuole elementari statali, interverrà una nuova convenzione, per le conseguenti variazioni, nei limiti di spesa del relativo stanziamento del bilancio regionale. Analogamente si procederà in caso di eventuali diminuzioni di assegni.

Art. 8

La spesa per l'iscrizione del personale insegnante delle classi elementari parificate alla Cassa per le pensioni agli Insegnanti delle Scuole elementari parificate è sostenuta integralmente dall'Istituto gestore salvo rivalsa, da parte dell'Istituto, della quota a carico del personale insegnante, nella misura stabilita dall'articolo 15 della legge 11-4-1955 n. 379.

Art. 9

Il Sovraintendente regionale agli Studi, può in ogni caso, denunciare la presente convenzione, d'intesa con l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.

Art. 10

La presente convenzione ha valore per l'anno scolastico 1964-1965 (1° ottobre 1964-30 settembre 1965) e si considererà tacitamente rinnovata al 1° ottobre di ogni anno successivo, salvo che intervenga disdetta o denuncia nei termini di cui all'articolo 160 del Regolamento Generale 26-4-1928 n. 1297.

Quanto sopra premesso si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1) di approvare nei testi soprariportati le convenzioni da stipulare per la parificazione delle Scuole elementari San Giuseppe e St. Orso, tenute in Aosta dall'Istituto San Giuseppe, per il periodo 1-10-1964 30-9-1965;

2) di approvare la delega all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione "pro tempore" per la stipulazione e la firma della Convenzione di cui si tratta, in luogo del Presidente della Giunta Regionale;

3) di approvare la concessione all'Istituto San Giuseppe, di Aosta, per la gestione delle Scuole parificate Esternato San Giuseppe e Borgo St. Orso, per il periodo dall'1-10-1964 al 30-9-1965, e per le eventuali successive proroghe tacite annuali della stipulanda convenzione, di un contributo annuo pari al 50% della spesa complessiva per stipendi (coefficienti 202 iniziale), 13° mensilità, indennità di studio, assegno temporaneo e indennità integrativa speciale per n. 7 Insegnanti;

4) di approvare la relativa spesa annua, prevista in L. 4.190.900, da imputare per la prima annualità per L. 1.192.100 al capitolo 219 del bilancio preventivo della Regione per il secondo semestre 1964: ("Spese, contributi, premi e sussidi ad Enti, a privati, a Istituti superiori universitari, ad istituzioni culturali e scuole parificate") che presenta la necessaria disponibilità, e per L. 2.998.800 al corrispondente capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965;

5) di liquidare a favore dell'Istituto San Giuseppe, di Aosta, il contributo di Lire 1.192.100, pari al 50% della spesa per il periodo dall'1-10-1964 al 31-12-1964, ripartita come da sottoriportati prospetti, ordinando l'emissione del relativo mandato di pagamento, con quietanza della Direttrice dell'Istituto predetto e con imputazione della spesa al sopracitato capitolo 219 del bilancio preventivo per il secondo semestre 1964:

ESTERNATO SAN GIUSEPPE:

- Stipendio mensile lordo L. 55.000 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 825.000 - contributo 50%

L. 412.500

- 13° mensilità L. 55.000 x 5 Insegnanti L. 275.000 contributo 50%

L. 137.500

- Indennità di studio Lire 15.400 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 231.000 - contributo 50%

L. 115.500

- Assegno temporaneo Lire 18.000 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 270.000 - contributo 50%

L. 135.000

- Indennità integrativa speciale L. 6.800 per 5 Insegnanti x 3 mesi L. 102.000 - contributo 50%

L. 51.000

Totale

L. 851.500

BORGO ST. ORSO

- Stipendio mensile lordo Lire 55.000 x 2 Insegnanti x 3 mesi L. 330.000 contributo 50%

L. 165.000

- 13° mensilità L. 55.000 x 2 Insegnanti L. 110.000 contributo 50%

L. 55.000

- Indennità di studio Lire 15.400 x 2 Insegnanti x 3 mesi L. 92.400 contributo50%

L. 46.200

- Assegno temporaneo Lire 18.200 x 2 Insegnanti x 3 mesi L. 108.000 contributo 50%

L. 54.000

- Indennità integrativa speciale L. 6.800 x 2 Insegnanti x 3 mesi L. 40.800 contributo 50%

L. 20.400

Totale

L. 340.600

6) di stabilire che per il periodo successivo ai 1° gennaio 1965 i contributi in questione siano liquidati a rate trimestrali anticipate di L. 999.600 caduna;

7) di demandare alla Giunta Regionale l'approvazione e il finanziamento, di anno in anno, della spesa relativa per i successivi anni scolastici in esecuzione della presente deliberazione e dell'apposita stipulanda Convenzione.

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Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in discussione, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Istruzione Pubblica, ANDRIONE,

con voti favorevoli trenta e un voto contrario (Consigliere Barone) espressi mediante votazione per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);

DELIBERA

1) di approvare nei testi soprariportati le convenzioni da stipulare per la parificazione delle Scuole elementari San Giuseppe e Sant'Orso, tenute in Aosta dall'Istituto San Giuseppe, per il periodo 1-10-1964 - 30-9-1965.

2) di approvare la delega all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione "pro tempore" per la stipulazione e la firma della convenzione di cui si tratta, in luogo del Presidente della Giunta Regionale;

3) di approvare la concessione all'Istituto San Giuseppe, di Aosta, per la gestione delle Scuole parificate Esternato San Giuseppe e Borgo Sant'Orso, per il periodo dall'1-10-1964 al 30-9-1965, e per le eventuali successive proroghe tacite annuali della stipulanda convenzione, di un contributo annuo pari al 50% della spesa complessiva per stipendi (coefficiente 202 iniziale), 13° mensilità, indennità di studio, assegno temporaneo e indennità integrativa speciale per n. 7 Insegnanti;

4) di approvare la relativa spesa annua, prevista in L. 4.190.900, da imputare per la prima annualità per L. 1.192.100 al capitolo 219 del bilancio preventivo della Regione per il secondo semestre 1964: ("Spese, contributi, premi e sussidi ad Enti, a privati, a Istituti superiori universitari, ad istituzioni culturali e scuole parificate") che presenta la necessaria disponibilità, e per L. 2.998.800 al corrispondente capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965;

5) di liquidare a favore dell'Istituto San Giuseppe, di Aosta, il contributo di Lire 1.192.100 pari al 50% della spesa per il periodo dall'1-10-1964 al 31-12-1964, ripartita come da sottoriportati prospetti, ordinando l'emissione del relativo mandato di pagamento, con quietanza della Direttrice dell'Istituto predetto e con imputazione della spesa al sopracitato capitolo 219 del bilancio preventivo per il secondo semestre 1964:

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ESTERNATO SAN GIUSEPPE

- Stipendio mensile lordo Lire 55.000 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 825.000 - contributo 50%

L. 412.500

- 13 mensilità L. 55.000 x 5 insegnanti L. 275.000contributo 50%

L. 137.500

- Indennità di studio Lire 15.400 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 231.000 - contributo 50%

L. 115.500

- Assegno temporaneo Lire 18.000 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 270.000 - contributo 50%

L. 135.000

- Indennità integrativa speciale L. 6.800 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 102.000 contributo 50%

L. 51.000

Totale

L. 851.500

BORGO ST. ORSO

- Stipendio mensile lordo Lire 55.000 x 2 Insegnanti x 3 mesi L. 330.000 - contributo 50%

L. 165.000

- 13° mensilità L. 55.000 x 2 Insegnanti L. 110.000 contributo 50%

L. 55.000

- Indennità di studio Lire 15.400 x 2 Insegnanti x 3 mesi L. 92.400 - contributo 50%

L. 46.200

- Assegno temporaneo Lire 18.000 x 2 Insegnanti x 3 mesi L. 108.000 - contributo 50%

L. 54.000

- Indennità integrativa speciale L. 6.800 x 2 Insegnanti x 3 mesi L. 40.800 - contributo 50%

L. 20.400

Totale

L. 340.600

6) di stabilire che per il periodo successivo al 1° gennaio 1965 i contributi in questione siano liquidati a rate trimestrali anticipate di L. 999.600 caduna;

7) di demandare alla Giunta Regionale l'approvazione e il finanziamento, di anno in anno, della spesa relativa per i successivi anni scolastici in esecuzione della presente deliberazione e dell'apposita stipulanda convenzione.

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