Oggetto del Consiglio n. 212 del 7 ottobre 1964 - Verbale

OGGETTO N. 212/64 - CONVENZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DELLE CLASSI ELEMENTARI SAN GIOVANNI BOSCO PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 1964-30 SETTEMBRE 1965, PROROGABILE, GESTITE IN AOSTA CAPOLUOGO DALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, ANDRIONE, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione di convenzione relativa alla parificazione delle classi elementari San Giovanni Bosco, per il periodo 1° ottobre 1964-30 settembre 1965 (prorogabile), gestite in Aosta capoluogo dall'Istituto San Giovanni Bosco, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con deliberazione di Consiglio n. 26 in data 18 gennaio 1964 veniva approvata la proroga della convenzione di parificazione delle Scuole elementari San Giovanni Bosco gestite in Aosta capoluogo dall'Istituto San Giovanni Bosco per l'anno scolastico 1963-1964.

In seguito all'estensione ai Maestri delle scuole parificate dell'indennità di studio e dell'assegno temporaneo occorre approvare una nuova convenzione di parificazione con modifiche nelle parti riguardanti la corresponsione dei normali emolumenti ai Maestri anzidetti per il pagamento del contributo dell'Amministrazione Regionale all'Istituto che gestisce le Scuole di cui si tratta.

La nuova convenzione dovrà avere effetto dal 1° ottobre 1964 e sarà redatta nel testo seguente:

VISTO l'art. 95 del T.U. 5-2-1928 numero 577;

VISTO l'art. 2 del R.D.L. 20-6-1935 numero 1196;

VISTI gli artt. 156 e segg. del Regolamento Generale 26-4-1928 n. 1297;

VISTA la nota n. 3278 con la quale è stato comunicato il nulla osta del Ministero della Pubblica Istruzione;

In data........ tra la Regione Autonoma della Valle di Aosta, nella persona dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e l'Istituto San Giovanni Bosco, di Aosta, nella persona della sua rappresentante Suor Vettorato Rina, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1

Le cinque classi elementari femminili gestite in Aosta dall'Istituto San Giovanni Bosco sono riconosciute parificate.

Art. 2

L'Istituto gestore si obbliga:

a) ad accettare gratuitamente i fanciulli soggetti all'obbligo scolastico di Aosta entro i limiti numerici previsti per ogni classe dalle disposizioni vigenti per le scuole elementari di Stato;

b) ad adottare i programmi, gli orari e l'ordinamento delle scuole elementari di Stato;

c) a fornire locali idonei convenientemente arredati e il materiale necessario;

d) a provvedere alla pulizia e alla custodia delle aule;

e) ad adibire all'insegnamento Maestri forniti dei requisiti prescritti dall'art. 157 del Regolamento Generale 26-4-1928 n. 1297;

f) a non far funzionare nella scuola altre classi, oltre quelle parificate con la presente convenzione.

Art. 3

La nomina e la cessazione dal servizio dei Maestri sono disciplinate da apposito regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Sovraintendente regionale agli Studi.

Art. 4

La nomina e la revoca dei maestri devono essere preventivamente approvate dal Sovraintendente regionale agli Studi.

Art. 5

Le cinque classi parificate sono soggette alla vigilanza del Sovraintendente regionale agli Studi, che la esercita a mezzo dell'Ispettore Scolastico e del Direttore Didattico competenti per territorio.

Art. 6

Ai cinque Maestri delle classi parificate è corrisposto dall'Istituto gestore uno stipendio non inferiore a quello del coefficiente iniziale previsto per i maestri delle Scuole elementari di Stato; agli Insegnanti considerati di ruolo, a norma del regolamento interno è assicurata la progressione economica dei Maestri elementari delle Scuole di Stato.

Ai Maestri delle classi elementari parificate sono corrisposte, inoltre, la 13° mensilità, l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27-5-1959 n. 324, l'indennità di studio e l'assegno temporaneo mensile, nonché ogni altro assegno eventualmente concesso per legge a favore dei Maestri delle Scuole elementari di Stato.

Art. 7

L'Amministrazione Regionale si impegna a corrispondere all'Istituto gestore il contributo annuo di Lire 2.993.500 (duemilioninovecentonovantatremilacinquecento) che sarà pagato a rate trimestrali anticipate.

In caso di aumenti degli assegni eventualmente disposti per legge nei riguardi dei Maestri delle Scuole elementari statali interverrà una nuova convenzione, per le conseguenti variazioni, nei limiti di spesa del relativo stanziamento del bilancio regionale. Analogamente si procederà in caso di eventuali diminuzioni di assegni.

Art. 8

La spesa per l'iscrizione del personale insegnante delle classi elementari parificate alla Cassa per le pensioni agli Insegnanti delle Scuole elementari parificate è sostenuta integralmente dall'Istituto gestore salvo rivalsa, da parte dell'Istituto, della quota a carico del personale insegnante, nella misura stabilita dall'art. 15 della legge 11-4-1955 n. 379.

Art. 9

Il Sovraintendente regionale agli Studi può, in ogni caso, denunciare la presente convenzione, d'intesa con l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.

Art. 10

La presente convenzione ha valore per l'anno scolastico 1964-1965 (1° ottobre 1964- 30 settembre 1965) e si considererà tacitamente rinnovata al 1° ottobre di ogni anno successivo, salvo che intervenga disdetta o denuncia nei termini di cui all'art. 160 del Regolamento Generale 26-4-1928 n. 1297.

Quanto sopra premesso si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1) di approvare nel testo soprariportato la convenzione da stipulare per la parificazione delle Scuole elementari San Giovanni Bosco, tenute in Aosta dall'Istituto San Giovanni Bosco, per il periodo 1° ottobre 1964-30 settembre 1965;

2) di approvare la delega all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione "pro tempore" per la stipulazione e la firma della convenzione di cui si tratta, in luogo del Presidente della Giunta Regionale;

3) di concedere all'Istituto San Giovanni Bosco, di Aosta, per la gestione delle Scuole Parificate San Giovanni Bosco, per il periodo dal 1-10-1964 al 30-9-1965 e per le eventuali successive proroghe tacite annuali della stipulanda convenzione, un contributo annuo pari al 50 % della spesa complessiva per stipendi (coefficiente 202 iniziale), 13° mensilità, indennità di studio, assegno temporaneo e indennità integrativa speciale per n. 5 Insegnanti;

4) di approvare la relativa spesa annua prevista in Lire 2.993.500, da imputare per la prima annualità per Lire 851.500 al capitolo 219 del bilancio preventivo della Regione per il secondo semestre 1964 ("Spese, contributi, premi e sussidi ad Enti, a privati, a Istituti superiori Universitari, ad istituzioni culturali e scuole parificate"), che presentala necessaria disponibilità e per Lire 2.142.000 al corrispondente capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965;

5) di liquidare a favore dell'Istituto San Giovanni Bosco, di Aosta, il contributo di Lire 851.500, pari al 50% della spesa per il periodo dal 1-10-1964 al 31-12-1964, ripartita come da prospetto sottoriportato, ordinando l'emissione del relativo mandato di pagamento, con quietanza della Direttrice dell'Istituto predetto e con imputazione della spesa al sopracitato capitolo 219 del bilancio preventivo per il secondo semestre 1964:

- Stipendio mensile lordo Lire 55.000 x 5 Insegnanti x 3 mesi - contributo 50%

L. 412.500

- 13° mensilità L. 55.000 x 5 Insegnanti L. 275.000 - contributo 50%

L. 137.500

- Indennità di studio Lire 15.400 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 231.000 - contributo 50%

L. 115.500

- Assegno temporaneo Lire 18.000 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 270.000 - contributo 50%

L. 135.000

- Indennità integrativa speciale L. 6.800 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 102.000 contributo 50%

L. 51.000

Totale

L. 851.500

6) di stabilire che per il periodo successivo al 1° gennaio 1965 i contributi in questione siano liquidati a rate trimestrali anticipate di L. 714.000 caduna;

7) di demandare alla Giunta Regionale l'approvazione e il finanziamento, di anno in anno, della spesa relativa per i successivi anni scolastici, in esecuzione della presente deliberazione e dell'apposita stipulanda convenzione.

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Il Consigliere BARONE, dopo avere premesso di parlare a titolo personale e non a nome del Gruppo comunista, rileva che l'argomento in discussione, come pure quello di cui al n. 21 dell'ordine del giorno, avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposto all'esame della Commissione consiliare permanente di studio per l'Istruzione Pubblica, prima di essere sottoposto all'esame del Consiglio.

Rammenta che la questione della concessione di sovvenzioni alle Scuole private è stata oggetto di un lungo e animato dibattito al Parlamento e che ha causato la caduta del primo Governo presieduto dall'On.le Moro.

Dichiara che il suo intervento non è e non va considerato come una presa di posizione contro i due Istituti religiosi che gestiscono le Scuole elementari parificate di cui si tratta, ma come un intervento dettato unicamente dall'opinione, ormai condivisa da quasi tutti gli Insegnanti delle Scuole statali, che le Scuole private non debbano essere sovvenzionate.

Osserva che l'Amministrazione Regionale non ha alcun obbligo di prorogare le convenzioni stipulate a suo tempo per la parificazione delle menzionate Scuole elementari private né, tanto meno, ha alcun obbligo di concedere sovvenzioni alle Scuole di cui si tratta.

Aggiunge che l'Amministrazione Regionale non è affatto tenuta a concedere un contributo annuo nella misura del 50% delle spese per stipendi, 13° mensilità, indennità di studio, assegno temporaneo e indennità integrativa speciale, per un importo di spesa a carico regionale che si aggira sulle complessive L. 7 milioni.

Ricorda di avere proposto, in precedenti adunanze, di concedere contributi per gli alunni di Istituti professionali creati dalla Regione, ma che la proposta non ebbe seguito.

Constata che oggi viene proposto al Consiglio di approvare non soltanto la parificazione di Scuole private, ma anche la sovvenzione delle predette Scuole private per una spesa che si aggira, come già detto, sui 7 milioni di lire.

Dichiara di non poter, nella sua qualità di Insegnante di Scuole statali, condividere il principio di sussidiare delle Scuole private, in quanto ritiene che si debba innanzitutto provvedere alla necessità della Scuola pubblica e che solo in seguito si possa prendere in esame il problema delle Scuole Private.

L'Assessore ANDRIONE dichiara di non aver ritenuto di dover sottoporre all'esame della Commissione consiliare permanente di studio per l'Istruzione Pubblica l'argomento in discussione, come pure quello analogo di cui all'oggetto n. 21 dell'ordine del giorno, per il semplice motivo che il Consiglio già si era pronunciato favorevolmente in merito al rinnovo delle convenzioni di parificazione delle classi elementari San Giovanni Bosco, San Giuseppe e Sant'Orso nella riunione del 18 gennaio 1964 (deliberazioni nn. 25 e 26).

Per quanto riguarda il principio del sovvenzionamento delle Scuole private, osserva che tale questione non rientra nell'argomento oggi in discussione in quanto non si tratta, nei casi in esame, di sovvenzionare Scuole private, ma di addivenire alla stipulazione di nuove convenzioni, modificative in parte delle precedenti in vigore, per la parificazione delle classi elementari gestite dall'Istituto San Giovanni Bosco e dall'Istituto San Giuseppe nelle quali l'insegnamento è impartito da Maestre di Scuola appartenenti ai suddetti Istituti religiosi.

Il Consigliere BARONE fa presente che, secondo quanto è stato detto, la Sovrintendenza Regionale agli Studi deve ancora studiare un regolamento che disciplini la materia dell'insegnamento e della posizione giuridica delle Maestre delle suddette Scuole elementari private, Maestre che debbono essere equiparate agli altri Insegnanti della Scuola pubblica.

Il Consigliere GERMANO ritiene che le Scuole private in discussione assolvano, nel quadro della Scuola valdostana, ad un determinato compito.

Ricorda, d'altra parte, che i precedenti provvedimenti in data 18 gennaio 1964, relativi al rinnovo delle convenzioni di parificazione delle classi elementari gestite dai menzionati due Istituti sono stati assunti dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli.

Rileva che la questione ritorna oggi al Consiglio perché in campo nazionale sono stati estesi ai Maestri delle Scuole parificate l'indennità di studio e l'assegno temporaneo, per cui occorre che l'Amministrazione Regionale addivenga alla stipulazione con i predetti due Istituti di nuove convenzioni di parificazione con modifiche nelle parti riguardanti la corresponsione dei normali emolumenti alle Maestre elementari, per il pagamento del contributo dell'Amministrazione Regionale agli Istituti che gestiscono le Scuole di cui si tratta.

Ritiene che la posizione assunta dal Consigliere Barone sia dovuta al fatto che alcuni problemi riguardanti la Scuola pubblica non sono stati ancora risolti; auspica che tali problemi siano presto risolti, aderendo alle giuste istanze del Consigliere Barone, che sono istanze della Scuola valdostana.

Dichiara che il Gruppo consiliare comunista è dell'avviso che il Consiglio debba, frattanto, concordare sulle proposte della Giunta ed approvare i provvedimenti in esame.

Il Consigliere BERTHET dichiara che intendeva far presente quanto è stato detto dallo Assessore Andrione e dal Consigliere Germano.

Osserva che l'Amministrazione Regionale, addivenendo alla stipulazione delle convenzioni di cui si tratta con l'Istituto San Giovanni Bosco e con l'Istituto San Giuseppe, realizza senza dubbio un'economia in confronto alla spesa che dovrebbe sostenere qualora le classi elementari gestite dai predetti Istituti venissero gestite direttamente dall'Amministrazione Regionale.

Osserva poi che la proroga di Convenzioni per la parificazione delle menzionate classi elementari va a tutto beneficio degli alunni frequentanti tali classi, i quali sarebbero costretti, se la parificazione non avesse luogo, a sostenere gli esami presso Scuole pubbliche alla fine dell'anno scolastico.

Dichiara che i Consiglieri del Gruppo democristiano voteranno, quindi, a favore delle proposte fatte dalla Giunta.

Il Consigliere BARONE ribadisce che non vi è alcuna norma di legge che obblighi l'Amministrazione Regionale a provvedere all'adeguamento delle retribuzioni, degli assegni temporanei e indennità varie delle Maestre delle Scuole private.

Il Consigliere GHEIS ribadisce quanto già detto dall'Assessore Andrione e dai Consiglieri Germano e Berthet, instistendo sull'opportunità della proroga delle convenzioni in discussione, nell'interesse della Regione e degli alunni che frequentano le classi elementari gestite in Aosta dagli Istituti San Giovanni Bosco e dall'Istituto San Giuseppe.

Ricorda, d'altra parte, che gli analoghi provvedimenti assunti dal Consiglio nella seduta del 18-1-1964 sono stati adottati ad unanimità di voti favorevoli e, cioè, anche con il voto favorevole del Consigliere Barone.

Il Consigliere BARONE ribadisce quanto detto prima e cioè che l'Amministrazione Regionale non è tenuta a concorrere nella misura del 50% delle spese per il funzionamento delle classi elementari gestite nei predetti due Istituti privati.

Il Presidente, MARCOZ, pone ai voti per alzata di mano l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta e concernenti la convenzione relativa alla parificazione delle classi elementari "San Giovanni Bosco" per il periodo 1° ottobre 1964-30 settembre 1965, prorogabile, gestite in Aosta, capoluogo, dall'Istituto San Giovanni Bosco.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, ANDRIONE;

con voti favorevoli trenta e un voto contrario (Consigliere Barone) espressi mediante votazione per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);

DELIBERA

1) di approvare nel testo soprariportato la convenzione da stipulare per la parificazione delle Scuole elementari San Giovanni Bosco, tenute in Aosta dall'Istituto San Giovanni Bosco, per il periodo 1-10-1964 - 30-9-1965;

2) di approvare la delega all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione "pro tempore" per la stipulazione e la firma della convenzione di cui si tratta, in luogo del Presidente della Giunta Regionale;

3) di concedere all'Istituto San Giovanni Bosco, di Aosta, per la gestione delle Scuole parificate San Giovanni Bosco, per il periodo dall'1-10-1964 al 30-9-1965 e per le eventuali successive proroghe tacite annuali della stipulanda convenzione, un contributo annuo pari al 50% della spesa complessiva per stipendi (coefficiente 202 iniziale), 13° mensilità, indennità di studio, assegno temporaneo e indennità integrativa speciale per n. 5 insegnanti;

4) di approvare la relativa spesa annua prevista in L. 2.993.500, da imputare per la prima annualità per L. 851.500 al capitolo 219 del bilancio preventivo della Regione per il secondo semestre 1964 ("Spese, contributi, premi e sussidi ad Enti, a privati, a Istituti superiori Universitari, ad istituzioni culturali e scuole parificate"), che presenta la necessaria disponibilità e per L. 2.142.000 al corrispondente capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965;

5) di liquidare a favore dell'Istituto San Giovanni Bosco, di Aosta, il contributo di L. 851.500, pari al 50% della spesa per il periodo dall'1-10-1964 al 31-12-1964, ripartita come da prospetto sottoriportato, ordinando l'emissione del relativo mandato di pagamento, con quietanza della Direttrice dell'Istituto predetto e con imputazione della spesa al sopracitato capitolo 219 del bilancio preventivo per il secondo semestre 1964;

- Stipendio mensile lordo Lire 55.000 x 5 Insegnanti x 3 mesi - contributo 50%

L. 412.500

- 13° mensilità L. 55.000 x 5 Insegnanti L. 275.000 contributo 50%

L. 137.500

- Indennità di studio Lire 15.400 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 231.000 - contributo 50%

L. 115.500

Assegno temporaneo Lire 18.000 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 270.000 - contributo 50%

L. 135.000

- Indennità integrativa speciale L. 6.800 x 5 Insegnanti x 3 mesi L. 102.000 - con

tributo 50%

L. 51.000

Totale

L. 851.500

6) di stabilire che per il periodo successivo al 1°-1-1965 i contributi in questione siano liquidati a rate trimestrali anticipate di Lire 714.000 caduna;

7) di demandare alla Giunta Regionale la approvazione e il finanziamento, di anno in anno, della spesa relativa per i successivi anni scolastici, in esecuzione della presente deliberazione e dell'apposita stipulanda convenzione.

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