Oggetto del Consiglio n. 210 del 7 ottobre 1964 - Verbale
OGGETTO N. 210/64 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI UN SUSSIDIO GIORNALIERO ASSISTENZIALE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI RICOVERATI A CURA DEL CONSORZIO ANTITUBERCOLARE DELLA VALLE D'AOSTA E CHE NON FRUISCONO DI ALTRE PROVVIDENZE IN REGIME ASSICURATIVO.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la corresponsione di un sussidio giornaliero assistenziale a favore dei tubercolotici ricoverati a cura del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e che non fruiscono di altre provvidenze in regime assicurativo, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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L'Amministrazione Regionale corrisponde da alcuni anni ai tubercolotici poveri, ricoverati a cura del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e che non fruiscono di altre provvidenze in regime assicurativo, un sussidio assistenziale giornaliero.
La misura di tale sussidio, inizialmente di Lire 100 giornaliere, è stata aumentata a Lire 150 giornaliere con deliberazione del Consiglio Regionale n. 150 in data 27 luglio 1963; tale aumento era stato sollecitato anche dal Ministero della Sanità che, con circolare n. 42 del 13 marzo 1963, ha rilevato l'opportunità di uniformare quanto più possibile i benefici in favore dei tubercolotici delle varie Provincie e, in tale senso, ha invitato i competenti Enti locali a voler, nello spirito dei compiti ad essi affidati a norma del T.U. delle leggi sanitarie -, esaminare la possibilità di allineare la concessione dei sussidi di cui si tratta nella misura di lire 150 giornaliere, pari a quella prevista dall'art. 2 comma 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, recante provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo.
La Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con nota 9-8-1963, prot. numero 2458, nel restituire vistata la deliberazione consiliare 27-7-1963 n. 150, ha fatto presente che, risultando ormai conferito carattere continuativo all'assistenza in esame, era d'uopo per l'avvenire disciplinare la materia con apposita legge regionale.
Quanto sopra premesso e sentito in merito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità e l'Assistenza Sociale nell'adunanza del 17 settembre 1963, si propone che il Consiglio Regionale
Approvi
l'allegato disegno di legge regionale riguardante la "Corresponsione di un sussidio giornaliero assistenziale a favore dei tubercolotici ricoverati a cura del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e che non fruiscono di altre provvidenze in regime assicurativo".
(Omissis: Segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).
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L'Assessore BALESTRI riferisce che, da anni, i tubercolotici poveri ricoverati a cura del Consorzio Antitubercolare della Valle di Aosta e che non fruiscono di altre provvidenze in regime assicurativo, percepiscono dall'Amministrazione Regionale un sussidio assistenziale giornaliero. Informa che, trattandosi di un'assistenza ormai continuativa, la Commissione di Coordinamento ha prospettato l'opportunità che tale intervento regionale assistenziale sia disciplinato con una apposita legge.
Comunica che è stato, quindi, predisposto il disegno di legge regionale soprariportato e che in merito a tale disegno di legge è stata sentita la Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale, che ha espresso parere favorevole al riguardo.
Il Consigliere GHEIS chiede a quanto ammonti all'incirca il numero dei tubercolotici poveri ricoverati in Istituti a carico del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e che non fruiscono di altre provvidenze in regime assicurativo.
L'Assessore BALESTRI informa che il numero dei tubercolotici di cui si tratta si aggira sui 120-140.
Il Consigliere GHEIS, preso atto che i tubercolotici in questione sono in numero limitato, raccomanda alla Giunta, ed in particolare all'Assessore Balestri di esaminare la possibilità di aumentare per l'anno 1965 o, quanto meno, per gli anni successivi, l'ammontare del sussidio attualmente corrisposto ai predetti tubercolotici. Fa presente che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale corrisponde ai tubercolotici poveri ricoverati a carico dell'Istituto stesso un sussidio di importo superiore a quello corrisposto dall'Amministrazione Regionale.
L'Assessore BALESTRI dichiara di aver già prospettato alla Giunta la possibilità di aumentare l'importo del sussidio giornaliero attualmente concesso a favore dei tubercolotici poveri ricoverati a carico del Consorzio Antitubercolare.
Il Consigliere BERTHET fa presente che i tubercolotici che vengono dai Sanatori dimessi clinicamente guariti incontrano molte difficoltà per trovare una sistemazione o, quanto meno, un lavoro: prospetta, pertanto, l'opportunità che l'Amministrazione Regionale continui ad erogare il sussidio giornaliero ai tubercolotici clinicamente guariti almeno per un anno o due.
L'Assessore BALESTRI informa che i tubercolotici dimessi dai Sanatori clinicamente guariti percepiscono dall'Amministrazione Regionale un sussidio per le prime necessità e che, inoltre, percepiscono dal Consorzio Antitubercolare varie mensilità di sussidio post-sanatoriale.
Il Consigliere GHEIS informa che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale corrisponde agli ex ricoverati un sussidio detto "post sanatoriale" per la durata di un anno; auspica che analoga assistenza sia concessa dall'Amministrazione Regionale ai tubercolotici di cui si tratta.
Dichiara quindi di essere favorevole al provvedimento legislativo in discussione.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 -2 - 3 e 4
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).
Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con quattro separate votazioni per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli trentadue;
- Un voto contrario.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la corresponsione di un sussidio giornaliero assistenziale a favore dei tubercolotici ricoverati a cura del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e che non fruiscono di altre provvidenze in regime assicurativo:
Disegno di legge regionale n. 24
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : CORRESPONSIONE DI UN SUSSIDIO GIORNALIERO ASSISTENZIALE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI RICOVERATI A CURA DEL CONSORZIO ANTITUBERCOLARE DELLA VALLE DI AOSTA E CHE NON FRUISCONO DI ALTRE PROVVIDENZE IN REGIME ASSICURATIVO.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere a decorrere dal 2° semestre 1964 a favore dei tubercolotici poveri ricoverati a carico del Consorzio Antitubercolare della Valle di Aosta, e che non fruiscono di altre provvidenze in regime assicurativo, un sussidio assistenziale nella misura giornaliera che sarà fissata annualmente dalla Giunta Regionale entro i limiti dell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione.
Per il secondo semestre 1964 l'indennità giornaliera di cui al precedente comma è fissata nella misura di Lire centocinquanta.
Art. 2
Le spese erogate per la corresponsione del sussidio assistenziale di cui al precedente articolo, anticipate a cura del Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta saranno rimborsate dalla Regione al predetto Consorzio, a semestralità posticipate, su presentazione da parte del Consorzio stesso delle distinte di pagamento quietanzate dagli interessati.
Art. 3
Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge, previste per il corrente esercizio finanziario semestrale in L. 2.000.000, saranno finanziate, con imputazione al Capitolo 230 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario stesso che presenta la necessaria disponibilità di fondi ("Contributi straordinari al Consorzio Antitubercolare per ricovero e assistenza ai tubercolotici poveri").
Le spese derivanti a carico del bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1965, previste in annue L. 4.000.000, saranno finanziate con imputazione agli istituendi capitoli di spesa corrispondenti al soprariportato Capitolo 230 di spesa del bilancio di previsione del la Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.
Art. 4
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì
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