Oggetto del Consiglio n. 209 del 7 ottobre 1964 - Verbale
OGGETTO N. 209/64 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1955 N. 1, RECANTE NORME PER L'INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (E.C.A.) PER L'ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1, recante norme per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (E.C.A.) per l'assistenza ai vecchi bisognosi, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno della adunanza:
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Il Consiglio Regionale ha già discusso, in precedenti sedute, del problema dell'approvazione di provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 (oggetto n. 152 del verbale della seduta del 30-6-1964 e oggetto n. 188 del verbale della seduta del 27-7-1964) e, considerando che quasi tutti gli ex combattenti della guerra 1915-1918 in stato di bisogno e privi di pensione o di altri redditi a carattere continuativo possono essere ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1, ha concordato di adottare i provvedimenti necessari per ammettere a fruire delle provvidenze stesse anche gli ex combattenti della guerra 1915-1918 che non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età.
Per l'ammissione all'assistenza di cui si tratta gli interessati dovranno, naturalmente, trovarsi, fatta eccezione per l'età, nelle stesse condizioni previste dalla citata legge regionale per l'ammissione all'assistenza dei vecchi di oltre 65 anni di età.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale, a tale scopo,
approvi
l'unito disegno di legge regionale recante: Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1, recante norme per l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (ECA) per l'assistenza ai vecchi bisognosi.
(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).
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L'Assessore BALESTRI precisa che il disegno di legge regionale sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio è stato predisposto in relazione a quanto concordato dal Consiglio nella seduta del 27-7-1964 (oggetto n. 188) e concerne modificazioni alla legge regionale 20-12-1955 n. 1, recante norme per l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) per l'assistenza ai vecchi bisognosi, ai fini dell'estensione delle provvidenze di cui alla citata legge regionale a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 che si trovino nelle condizioni previste dalla legge stessa, ancorché non abbiano compiuto il 65° anno di età.
Il Consigliere DUJANY, premesso che l'articolo 1 del disegno di legge in discussione si richiama all'art. 2 della legge regionale 20-12-1955 n. 1, rileva che, in sostanza, le provvidenze contemplate dal provvedimento legislativo sottoposto all'approvazione del Consiglio si riducono a ben poca cosa.
Dichiara, infatti, che un ex combattente che percepisca una pensione od un sussidio a carattere continuativo superiore alle L. 6.000, - corrispondenti all'importo del sussidio massimo di cui beneficiano i vecchi bisognosi che si trovano nelle condizioni previste dalla legge istitutiva del sussidio -, viene escluso dalla nuova provvidenza di cui si tratta.
Ritiene che sia, quindi, stato svuotato eccessivamente del suo contenuto il provvedimento concordato dal Consiglio nella seduta del 27-7-1964.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, rileva che, nella menzionata seduta del 27-7-1964, la Giunta si è impegnata ad elaborare e a sottoporre all'approvazione del Consiglio un disegno di legge per l'estensione delle provvidenze di cui alla legge 20-12-1955 n. 1 a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 che si trovassero nelle condizioni previste dalla legge suddetta, ancorché non avessero compiuto il 65° anno di età.
Tale è, - egli dice -, la decisione concordata nella seduta del 27 luglio u.s., per cui non è affatto vero che vi sia stato, come afferma il Consigliere Dujany, uno svuotamento del provvedimento allora concordato.
Il Consigliere BERTHET esprime l'avviso che, essendo ormai pochi gli ex combattenti della guerra 1915-1918, debba essere studiata la possibilità dell'adozione di un provvedimento di carattere particolare per tale categoria.
Il Presidente, MARCOZ, osserva che non rientra nella competenza del Consiglio l'adozione di provvedimenti, legislativi od amministrativi, che prevedano particolari provvidenze per gli ex combattenti di guerra, per cui un provvedimento di tale genere, qualora venisse approvato dal Consiglio, non otterrebbe il visto del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Il Vice Presidente, STRAZZA, fa presente che il Consigliere Gheis, - il quale, unitamente al Consigliere Montesano, rappresenta la minoranza della Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale -, era presente nella seduta in cui la Commissione consiliare ha discusso il disegno di legge in esame ed è d'accordo sul testo del disegno di legge stesso.
Ritiene che il Consigliere Gheis avrebbe quindi dovuto informare i suoi colleghi sulla decisione unanime della Commissione consiliare.
Il Consigliere MONTESANO osserva che fra i compiti delle Commissioni consiliari permanenti di studio vi è quello di collaborare con i singoli Assessorati per lo studio e l'elaborazione delle leggi regionali; precisa quindi che i Consiglieri membri delle Commissioni impegnano soltanto sé stessi, ma non possono impegnare anche la volontà dei Consiglieri del Gruppo al quale appartengono.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, ribadisce che il disegno di legge regionale elaborato dalla Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale stato dalla Commissione stessa stilato sulla base dell'accordo concretato nell'adunanza consiliare del 27-7-1964, accordo che ha avuto l'approvazione unanime del Consiglio e che non può oggi venire ignorato.
Il Consigliere PEDRINI, riferendosi all'articolo 1 del disegno di legge in esame, esprime l'avviso che la frase "ancorché non abbiano compiuto il 65° anno di età" sia pleonastica e ne propone, quindi, la soppressione.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, ritiene che tale frase sia, invece, necessaria ai fini dell'estensione delle provvidenze di cui al disegno di legge agli ex combattenti della guerra 1915-1918 che non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età.
Il Consigliere DUJANY rileva che, secondo quanto concordato nella seduta consiliare del 27 luglio u.s., le provvidenze di cui alla legge regionale 20-12-1955 n. 1 dovevano essere estese a tutti gli ex combattenti della guerra 1915-1918.
Constata che, in effetti, di tali provvidenze vengono a beneficiare soltanto gli ex combattenti della classe 1899 e della classe 1900, perché gli ex combattenti delle classi anteriori hanno ora superato il 65° anno di età e possono beneficiare ipso facto, se si trovano nelle condizioni previste, delle provvidenze di tale legge; dichiara pertanto che il provvedimento legislativo sottoposto oggi all'approvazione del Consiglio è di portata assai limitata.
L'Assessore ANDRIONE osserva che il disegno di legge in esame rispecchia esattamente la decisione unanime concordata nella seduta del 27 luglio u.s. ed aggiunge, su richiesta del Consigliere PEDRINI, che, per poter beneficiare delle provvidenze di cui si tratta, gli ex combattenti debbono, evidentemente, trovarsi in condizioni di bisogno come previsto dalla legge regionale 20-12-1955 n. 1.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale, ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 - 2 e 3 - Si dà atto che gli articoli 1 - 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro).
Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con tre separate votazioni, per alzata di mano -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trentaquattro;
- Consiglieri votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: trentatré;
- Un Consigliere si è astenuto dalla votazione.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1, recante norme per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (E.C.A.) per l'assistenza ai vecchi bisognosi.
Disegno di legge regionale n. 23
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1955 N. 1, RECANTE NORME PER L'INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (E.C.A.) PER L'ASSISTENZA AI VECCHI BISOGNOSI.
Il Consiglio Regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 2 della Legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1, recante norme per l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) per l'assistenza ai vecchi bisognosi, è completato con l'aggiunta del seguente nuovo 2° comma:
"Possono, altresì, - a decorrere dal 1° luglio 1964 -, fruire dell'assistenza di cui al precedente comma gli ex combattenti della guerra 1915-1918 che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ancorché non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età".
Art. 2
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue Lire 1.000.000, saranno finanziate con imputazione al Capitolo di spesa 115 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario secondo semestre 1964 ("Spese per l'assistenza alla vecchiaia bisognosa - legge regionale 20-12-1955, n. 1"), che presenta la necessaria disponibilità di fondi, ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari, con modifica della denominazione del capitolo stesso nel modo seguente: "Spese per l'assistenza alla vecchiaia bisognosa ed agli ex combattenti della guerra 1915-1918 - legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1, e legge regionale _________ n. _______".
Art. 3
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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