Oggetto del Consiglio n. 88 del 12 luglio 1960 - Verbale
OGGETTO N. 88/60 - ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO DI LIRE 80 MILIONI CON LA CASSA SOVVENZIONI ANTINCENDI, DI ROMA, PER LA COSTRUZIONE IN AOSTA DELLA CASERMA CENTRALE DEL 4° CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO, DI AOSTA. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di assunzione di un mutuo passivo di Lire 80 milioni con la Cassa Sovvenzioni Antincendi, di Roma, per la costruzione in Aosta della Caserma centrale del 4° Corpo dei Vigili del Fuoco, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con deliberazione consiliare n. 153, in data 17-12-1959 veniva approvata in via di massima, la assunzione, con la Cassa Sovvenzione Antincendi, in Roma, di un mutuo passivo di Lire 80 milioni, da restituire in 10 annualità al saggio di interesse del 4%, con provento da destinare al finanziamento parziale delle spese di costruzione, in Aosta, della caserma centrale per il 4 Corpo dei Vigili del Fuoco.
Con la stessa deliberazione il Consiglio regionale stabiliva, inoltre, di "rinviare a successiva adunanza, ad avvenuta comunicazione di accoglimento della richiesta di concessione del mutuo passivo di cui sopra da parte della Cassa Sovvenzioni Antincendi, l'approvazione delle necessarie modificazioni agli stanziamenti dei competenti capitoli della parte ENTRATE e della parte SPESE del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario".
Poiché le pratiche dirette al perfezionamento del mutuo, alla stipulazione del relativo contratto ed alla attuazione dell'opera si concluderanno favorevolmente soltanto prossimamente, è necessario che i relativi stanziamenti ai competenti capitoli di entrata e di spesa siano inclusi nel bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1960-1961.
Infatti il Ministero dell'Interno, con nota n. 960/80435 in data 21 maggio 1960, informando dell'avvenuta concessione del mutuo richiesto, ha comunicato istruzioni per la stipulazione del contratto di assunzione di mutuo trasmettendo apposito schema di contratto.
In allegato alla nota stessa il predetto Ministero ha trasmesso anche copia del seguente piano di ammortamento del mutuo:
Amministrazione regionale di Aosta - mutuo di L. 80.000.000 al 4% in 10 anni.
L. 80.000.000 x 0,0202116302 - L. 1.616.930,41 rata bimestrale.
L. 1.616.930,41 x 6 - L. 9.701.582 rata annuale.
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Anni |
Rata |
Quota capitale |
Quota interesse |
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1 |
9.701.582 |
6.663.275 |
3.038.307 |
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2 |
9.701.582 |
6.929.806 |
2.771.776 |
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3 |
9.701.582 |
7.206.998 |
2.494.584 |
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4 |
9.701.582 |
7.495.278 |
2.206.304 |
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5 |
9.701.582 |
7.795.090 |
1.906.492 |
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6 |
9.701.582 |
8.106.893 |
1.594.689 |
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7 |
9.701.582 |
8.431.169 |
1.270.413 |
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8 |
9.701.582 |
8.768.416 |
933.166 |
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9 |
9.701.582 |
9.119.152 |
582.430 |
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10 |
9.701.582 |
9.483.923 |
217.659 |
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97.015.820 |
80.000.000 |
17.015.820 |
Si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di approvare la stipulazione, in base alle condizioni dello schema di contratto sotto riportato, del contratto di assunzione di un mutuo passivo di Lire 80.000.000 (ottanta milioni) con la Cassa Sovvenzioni Antincendi, di Roma. il cui importo è destinato alle spese per la costruzione, in Aosta della Caserma centrale del IV Corpo dei Vigili del Fuoco;
2) di accertare in entrata, al capitolo ... del bilancio per l'esercizio finanziario 1960-1961 in corso, la somma di Lire 80.000.000 (ottanta milioni) per la riscossione dell'importo del mutuo con la Cassa Sovvenzione Antincendi e di impegnare al capitolo ... della parte SPESA del bilancio stesso la corrispondente spesa di Lire 80 milioni per il parziale finanziamento delle spese di costruzione, in Aosta, della Caserma centrale del IV Corpo Vigili del Fuoco.
(OMISSIS: Segue schema di contratto, riportato in calce al deliberato).
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L'Assessore COLOMBO riferisce sui precedenti della questione ed illustra la relazione sopra riportata.
Per quanto riguarda il contratto da stipularsi fra l'Amministrazione regionale e la Cassa Sovvenzioni Antincendi, di Roma, per la assunzione del mutuo di Lire 80 milioni, fa presente l'opportunità che per la firma del contratto a Torino il Consiglio deleghi in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, l'Assessore regionale alle Finanze, anziché il Presidente della Giunta regionale, apportando la conseguente rettifica alla premessa del contratto nel punto ove è detto: "in rappresentanza dell'Amministrazione regionale della Valse d'Aosta il Presidente della Giunta regionale Sig. Avv. Oreste Marcoz di ..., nato in Etroubles il 17-11-1905, domiciliato in Aosta per ragione della carica, ed agli effetti del presente atto, presso la sede di detta Amministrazione".
Il Consigliere BORDON dichiara che la minoranza concorda sulle proposte della Giunta.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti per alzata di mano le proposte della Giunta con la rettifica di cui sopra, proposta dall'Assessore Colombo, alla premessa dello schema di contratto e concernente la delega all'Assessore alle Finanze, Colombo, per la firma del contratto con la Cassa Sovvenzioni Antincendi di Roma.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, COLOMBO, e concordando sulle sue proposte;
richiamate le deliberazioni consiliari n. 31, del 3-2-1956, e n. 153 del 17-12-1959;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventisei);
DELIBERA
1) di approvare la stipulazione, in base alle condizioni dello schema di contratto sotto riportato, del contratto di assunzione di un mutuo passivo di Lire 80.000.000 (ottanta milioni) con la Cassa Sovvenzioni Antincendi, di Roma, il cui importo è destinato al finanziamento delle spese per i lavori principali edilizi di costruzione, in Aosta, della Caserma centrale del IV Corpo dei Vigili del Fuoco;
2) di autorizzare l'accertamento, ad avvenuta stipulazione del contratto di assunzione del mutuo, all'apposito capitolo 38 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960-1961, in corso di approvazione, della entrata di Lire 80 milioni (80.000.000) per riscossione dell'importo del menzionato mutuo con la Cassa Sovvenzioni Antincendi, nonché l'impegno all'apposito capitolo 151 della parte SPESA del bilancio stesso della corrispondente spesa di L. 80 milioni per il parziale finanziamento delle spese di costruzione, in Aosta, della Caserma centrale del IV Corpo dei Vigili del Fuoco.
CASSA SOVVENZIONI ANTINCENDI E AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA - CONTRATTO DI MUTUO DI L. 80.000.000.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno ... il giorno... del mese di ... in Torino, dinanzi a me dott. ... ufficiale rogante della Prefettura di Torino autorizzato dal Ministero dell'Interno come da nota ... n. ... (Allegato A), di procedere alla stipula del presente contratto fra la Cassa Sovvenzioni Antincendi e l'Amministrazione regionale della Valle di Aosta, relativo alla concessione di un mutuo di Lire 80.000.000, per la costruzione in Aosta della Caserma centrale per il IV Corpo dei Vigili del Fuoco di Aosta, sono comparsi:
da una parte:
in rappresentanza della Cassa Sovvenzioni Antincendi con sede in Roma, Palazzo Viminale, il Vice Prefetto Ispettore Dott. Giuseppe Verde di ... nato in ... e domiciliato in Torino per ragioni della carica, che interviene giusto mandato conferitogli con deliberazione ... n. ... del Consiglio di Amministrazione della anzidetta Cassa (allegato B);
e dall'altra parte:
in rappresentanza dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta l'Assessore regionale alle Finanze, Dott. Marcello Colombo, di Antonio, nato a Cavaglià (Vercelli) il 6-9-1921, domiciliato in Aosta per ragione della carica, ed agli effetti del presente atto, presso la sede di detta Amministrazione.
Io ho certezza della loro identità personale, ed essi d'accordo con me e fra loro rinunziano alla assistenza dei testi.
Fra la Cassa Sovvenzioni Antincendi (che per brevità sarà denominata Cassa) e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta (che sarà chiamata Amministrazione regionale), in esecuzione delle rispettive deliberazioni ... n. ... (allegato C) e in data 17-12-1959 n. 153 (allegato D), e 12-7-60 n. 88 (allegato E) le quali costituiscono parti integranti del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
La Cassa concede all'Amministrazione regionale, che accetta, un mutuo di Lire 80.000.000 (ottanta milioni) occorrente per gli scopi indicati nelle premesse.
Detta somma di Lire 80.000.000 sarà somministrata dalla Cassa all'Amministrazione regionale su presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, muniti del visto dell'Ingegnere Capo del locale Ufficio del Genio Civile.
Art. 2
Il mutuo di Lire 80.000.000, di cui al precedente art. 1 viene concesso dalla Cassa al saggio di interesse del 4% in ragione di anno, e sarà ammortizzato dall'Amministrazione regionale in 10 annualità posticipate decorrenti dal ..., le quali annualità comprensive di una quota di capitale e di interesse 4% ammontanti a Lire 9.701.582 ciascuna, dovranno essere corrisposte in contanti a rate bimestrali uguali di Lire 1.616.930,41 da versare entro 17 giorni dalla scadenza di ciascuna rata delle imposte dirette, a cominciare da quella del mese di febbraio, da parte dell'Amministrazione regionale e così successivamente fino all'estinzione del mutuo.
Il versamento delle bimestralità di ammortamento del mutuo, nella misura stabilita, dovrà essere effettuato alla scadenza sopra specificata, ogni eccezione esclusa, presso la sede di Roma del Banco di Napoli in atto Tesoriere della Cassa, tramite la filiale di ... . Qualora il servizio di tesoreria della Cassa venisse affidato ad altro Istituto, ne sarà data tempestiva comunicazione.
Il pagamento della sopra specificata annualità di ammortamento di capitale e di interesse del mutuo di cui trattasi, viene garantito dall'Amministrazione regionale mediante vincolo sulla sovraimposta terreni e fabbricati.
A tal uopo, l'Amministrazione regionale assume i seguenti obblighi:
a) si impegna di mantenere l'applicazione della sovrimposta in misura da consentire che si abbia annualmente una disponibilità ai fini dell'ammortamento del mutuo, di Lire 9.701.582, con l'intesa che l'applicazione della sovrimposta stessa, nei sensi di cui sopra, debba continuare per tutto il periodo di ammortamento del mutuo;
b) la suddetta quota annua di sovrimposta deve ritenersi delegata irrevocabilmente, pro-solvendo e non pro-soluto, alla Cassa, e dovrà distintamente risultare nella parte attiva dei bilanci dell'Amministrazione regionale fra le quote di sovrimposta soggetta a vincolo, per tutta la durata del mutuo, contrapponendovi nella parte passiva dei bilanci stessi tra le spese obbligatorie, per il periodo di anni suindicati, l'importo e gli interessi del mutuo. In relazione al predetto vincolo sulla sovrimposta, l'Amministrazione regionale ha emesso a favore della Cassa n. ... delegazioni di pagamento sui proventi della sovrimposta stessa, corrispondenti al periodo di ammortamento del mutuo e contenenti l'indicazione alle annualità da corrispondere alla predetta Cassa, l'importo e la scadenza delle rispettive bimestralità. Di tali delegazioni, l'Amministrazione regionale ha fatto accettare dal Ricevitore regionale quelle afferenti il periodo della gestione in corso, impegnandosi, per quanto concerne quelle relative alle successive gestioni, di farle accettare dal Ricevitore regionale pro tempore allo inizio di ogni gestione;
c) la sopra specificata quota annua di sovrimposta a garanzia del presente mutuo, dovrà essere pagata alla Cassa con diritto di prelazione erga omnes;
d) l'Amministrazione regionale annoterà annualmente la delega di cui sopra sul ruolo di riscossione dei cespiti delegati e provvederà inoltre a tutto quanto altro possa occorrere perché le suindicate rate bimestrali di L. 1.616.930,41 ciascuna, siano per tutta la durata del mutuo versate dal Ricevitore regionale, alle rispettive scadenze, direttamente al Banco di Napoli, in atto, Tesoriere della Cassa, tramite la filiale di ... . Con l'obbligo del non riscosso per il riscosso e con le forme, i privilegi e le sanzioni prescritte dalle disposizioni vigenti, ivi compresa la indennità di mora in caso di mancato pagamento.
Ove alle suddette scadenze il Ricevitore, per qualsiasi causa, non effettuasse gli integrali versamenti, dovrà provvedere direttamente l'Amministrazione regionale, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora.
Art. 3
L'Amministrazione regionale si impegna di garantire su altri cespiti riscuotibili con i privilegi delle imposte dirette, da accettarsi dalla Cassa, quanto ad essa dovuto, qualora in avvenire si manifestasse la impossibilità e la insufficienza e per qualsiasi circostanza, non esclusa la riduzione e cessazione che, di fatto e di diritto, avvenga dei cespiti delegati dandone notifica alla Cassa.
Art. 4
Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, per qualunque causa, delle bimestralità di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 2, alle scadenze ivi stabilite, saranno dovute alla Cassa, oltre le somme insolute, anche gli interessi di mora del 6%.
Art. 5
Resta, altresì, stabilito che il mancato pagamento per qualsiasi causa, delle bimestralità di ammortamento alle scadenze stabilite, determina la risoluzione espressa dal presente contratto di mutuo a danno dell'Amministrazione regionale, con la conseguenza che la Cassa potrà, scaduto il termine di pagamento, ripetere in qualsiasi momento il residuo debito con gli interessi moratori stabiliti al precedente articolo 4, aumentato del premio di riscatto, in ragione dell'1% del mutuo.
Art. 6
L'Amministrazione regionale potrà richiedere la estinzione anticipata del mutuo, contro corresponsione in contanti del residuo debito, alla data del riscatto.
L'operazione di riscatto non potrà avere effetto che alla scadenza di ogni annualità, e quindi, al 31 dicembre di ciascun anno.
Ove voglia effettuarsi il riscatto, l'Amministrazione regionale dovrà darne alla Cassa il preavviso di almeno sei mesi e dovrà non oltre la data del 30 giugno precedente il termine stabilito per il riscatto, versare al Tesoriere della Cassa la somma di cui al primo comma del presente articolo.
Resta fermo l'obbligo dell'Amministrazione regionale di effettuare, alle rispettive scadenze, il pagamento di tutte le bimestralità che vengono a maturare prima della rata del riscatto.
Art. 7
Tutte le imposte e tasse conseguenti alla esecuzione del presente contratto sono a carico della Amministrazione regionale.
Qualora in avvenire una nuova imposta, tassa o aggravio qualsiasi venisse eventualmente a gravare sulla Cassa, in dipendenza del presente contratto, il relativo onere sarà a carico dell'Amministrazione regionale che si impegna a farne rimborso alla Cassa senza l'obbligo di quest'ultima di contestarne la legittimità.
Art. 8
Per qualsiasi controversia inerente e conseguente al presente contratto, sarà competente il foro di Roma.
Art. 9
Per tutti gli effetti del presente atto, le parti eleggono domicilio, quanto alla Cassa nella sua sede di Roma - Palazzo Viminale - e quanto alla Amministrazione regionale nella sua sede di Aosta.
I comparenti tutti dispensano me ufficiale rogante dalla lettura degli allegati dichiarando di averne preso visione.
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