Oggetto del Consiglio n. 74 del 10 giugno 1960 - Verbale
OGGETTO N. 74/60 - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE IN DATA 20 DICEMBRE 1955 N. 3, SULL'INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA AI COLTIVATORI DIRETTI.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di approvazione del nuovo testo di norme regolamentari per l'applicazione della legge regionale in data 20 dicembre 1955 n. 3, sull'integrazione dell'assistenza ai coltivatori diretti, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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La Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità e l'Assistenza Sociale ha approvato l'allegata proposta di Regolamento per l'applicazione della Legge regionale in data 20 dicembre 1955 n. 3, sulla integrazione dell'assistenza ai coltivatori diretti, da sottoporre all'esame ed alla approvazione del Consiglio regionale.
Tale proposta si è resa necessaria in quanto la deliberazione del Consiglio regionale n. 77 del 29-5-1957, con la quale veniva approvato un precedente testo di regolamento per l'applicazione della legge regionale suddetta, non è stata resa esecutiva dalla Commissione di Coordinamento, che suggeriva di stabilire un rapporto fisso quale limite massimo di reddito per ottenere l'ammissione all'assistenza regionale ed in quanto il Regolamento stesso, con presunto contrasto con la legge statale in data 22-11-1954 n. 1136 sui coltivatori diretti, stabiliva che le somme dovevano essere erogate direttamente alle Casse Mutue comunali anziché alle Cassa Mutua regionale che funziona da Tesoreria per le Mutue Comunali.
La stessa Commissione suggeriva che le disposizioni relative ai criteri di massima da applicare per l'estensione dell'assistenza farmaceutica riguardassero solamente la "quota parte" di spesa con la quale la Regione contribuiva all'assistenza stessa, in quanto, a mente dell'art. 18 della legge statale suddetta, la espressione genuina e legittima della volontà dei coltivatori diretti non può essere che l'Assemblea delle Mutue comunali.
La Commissione consiliare che ha riesaminato e rielaborato il nuovo testo di norme regolamentari in questione ha ritenuto opportuno fissare la misura massima dei contributi che l'Amministrazione regionale provvederà a versare quale rimborso:
a) delle quote "pro capite" dovute da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno;
b) delle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica;
c) delle spese sostenute per malattie per le quali non è prevista l'assistenza di legge;
d) delle spese per l'estensione dell'assistenza farmaceutica.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
di approvare l'allegato nuovo testo di norme regolamentari per l'applicazione della legge regionale in data 20 dicembre 1955 n. 3 sull'integrazione dell'assistenza ai coltivatori diretti.
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 IN DATA 20 DICEMBRE 1955 SULL'INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA AI COLTIVATORI DIRETTI.
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3, l'Amministrazione regionale verserà per ciascun coltivatore diretto e familiare, assistibile ai sensi della legge 22-11-1954 n. 1136, un contributo annuo di L. 100.
Detto contributo sarà devoluto a favore dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno, quale integrazione totale o parziale delle quote pro-capite dovute dagli stessi alle Casse Mutue Comunali.
Art. 2
L'accertamento dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno è effettuato mediante iscrizione degli stessi in appositi elenchi nominativi comunali mod. A.
Per la compilazione degli elenchi stessi è istituita, in ogni Comune, una Commissione composta da:
1) Il Presidente del Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza che la presiede.
2) Il Presidente della Cassa Mutua Comunale Coltivatori Diretti, con funzioni di Vice Presidente.
3) Tre membri delegati dal Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza.
4) Due membri delegati dal Consiglio della Cassa Mutua Comunale dei Coltivatori diretti.
La Commissione viene convocata dal Presidente per l'esame delle domande e la successiva compilazione dell'elenco mod. A, suddividendo i coltivatori diretti in particolare stato di bisogno in due categorie:
1? cat. - integrazione totale delle quote individuali.
2? cat. - integrazione parziale delle quote individuali.
Funge da Segretario il Segretario dell'E.C.A.
Art. 3
La determinazione del particolare stato di bisogno dei coltivatori diretti viene effettuata attraverso accurata inchiesta e con criteri di assoluta obiettività prendendo in esame:
a) - reddito agrario, dominicale e altri redditi della azienda e della famiglia (bestiame e altri allevamenti, attività diverse, redditi di pensione, ecc.).
b) - composizione della famiglia; età dei genitori; conviventi con reddito fisso occupati nell'industria, commercio o presso altri Enti; oppure esercenti commercio, artigianato o industria in proprio.
c) - stato di salute e costituzione fisica dei familiari.
d) - avvenimenti straordinari che abbiano arrecato danni economici alla famiglia.
Art. 4
Gli elenchi nominativi mod. A debbono essere compilati dalla Commissione entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicati per 15 giorni agli Albi Comunali.
Copia dei predetti elenchi, munita del referto di pubblicazione, viene successivamente dalle Casse Mutue Comunali inoltrata, per conoscenza, alla Cassa Mutua Regionale e all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale entro il 28 febbraio successivo.
Contro le risultanze degli elenchi stessi i coltivatori diretti possono inoltrare ricorso comparativo all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale entro il 15 marzo di ciascun anno.
L'Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale provvede all'istruttoria dei ricorsi e li sottopone all'esame della Giunta, a cui spetta la decisione definitiva di merito.
Art. 5
Le somme approvate ai fini dell'intervento finanziario regionale di cui all'art. 1 sono erogate dall'Amministrazione regionale alle Casse Mutue Comunali entro il 31 maggio di ciascun anno.
Entro il 31 luglio successivo le Casse Mutue Comunali debbono inviare il rendiconto di tali somme all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, mediante presentazione di elenco nominativo mod. B, nel quale dovranno essere apposte le firme dei capi famiglia beneficiari.
Art. 6
Ai fini dell'integrazione regionale dell'assistenza prevista all'art. 3 della legge regionale 20-12-1955, n. 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, predispone un piano di ripartizione delle somme da erogare alle Casse Mutue Comunali, in base alla disponibilità di bilancio, secondo il seguente ordine di precedenza:
a) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica;
b) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese sostenute per malattie per le quali non è prevista l'assistenza di legge e per eventi di natura straordinaria;
c) - rimborso parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per la estensione dell'assistenza farmaceutica.
Art. 7
Per l'attuazione di quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno la Cassa Mutua regionale deve inviare all'Assessorato regionale della Sanità e Assistenza Sociale copia dei conti consuntivi dell'anno precedente e copia dei bilanci preventivi dell'anno in corso delle Casse Mutue Comunali.
Art. 8
In relazione a quanto previsto all'art. 6 lettera a) l'Amministrazione regionale assegna un fondo nella misura di L. 500 per ciascun coltivatore diretto e per ciascun familiare, assistibile ai sensi della legge 22-11-1954, n. 1136.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale prende in esame i singoli conti consuntivi delle Casse Mutue comunali e provvede ad una classificazione delle Casse Mutue comunali in ordine alle necessità che verranno dimostrate dai conti suddetti e in relazione alla particolare ubicazione dei Comuni e delle frazioni (gestione ambulatorio, trasferte del medico) da sottoporsi all'esame della Giunta regionale.
La Giunta regionale approva la classificazione delle Casse Mutue Comunali e provvede alla ripartizione delle somme da erogarsi ad ognuna di esse.
È facoltà dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale di richiedere, a corredo dei conti consuntivi, la documentazione delle spese che le singole Casse Mutue Comunali hanno sostenuto per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica.
Art. 9
In relazione a quanto previsto all'art. 7 lettera b) l'Amministrazione regionale assumerà:
a) a totale suo carico le spese di spedalità relative ai ricoveri, disposti con ordinanza del Sindaco, per malattie infettive e contagiose, con esclusione delle forme tubercolari, che rientrano nei compiti di istituto del Consorzio Antitubercolare.
b) a parziale suo carico, nella misura massima di L. 1.000 giornaliere, le spese di spedalità relative al ricovero di infermi affetti da malattie nervose e mentali presso Cliniche o Case di Cura private, regolarmente convenzionate.
Le ordinanze di ricovero saranno emesse dall'Amministrazione regionale la quale ne anticiperà le spese salvo ricupero della differenza a carico dei familiari dell'infermo.
c) a parziale suo carico, con il contributo "una tantum" massimo di Lire 20.000, le spese di ricovero per parti eutocici. Il contributo di cui sopra sarà liquidato direttamente alla Direzione dell'Istituto di ricovero su presentazione di copia delle relative contabilità.
d) a parziale o a totale suo carico le spese per l'acquisto di busti ed arti ortopedici, di cinti erniari e di apparecchi acustici.
Il rimborso delle spese stesse o l'eventuale contributo sarà devoluto a favore dell'interessato, su presentazione di regolare fattura.
Art. 10
In considerazione della particolare configurazione del territorio della Valle d'Aosta e della dislocazione delle sedi dei Consorzi di Condotte Mediche, l'Amministrazione regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 9, provvede all'integrazione del bilancio della Cassa Mutua regionale per l'estensione dell'assistenza ospitaliera ai mutuati affetti da malattie normalmente curabili a domicilio.
Tali ricoveri dovranno essere giustificati dalle condizioni ambientali e dalla impossibilità di assistenza continua.
Per far fronte a tali spese si provvederà con apposito stanziamento annuale nella misura, comunque, non superiore alle Lire 10.000.000.
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disporrà la liquidazione della maggior spesa alla Cassa Mutua regionale su presentazione del relativo conto consuntivo documentato.
Art. 11
In relazione a quanto previsto all'art. 6 lettera c), le Casse Mutue Comunali devono deliberare l'eventuale contributo capitario a carico dei coltivatori diretti e le modalità ed i criteri di massima per l'estensione dell'assistenza farmaceutica.
Le deliberazioni stesse vengono inviate entro il 28 febbraio di ciascun anno alla Cassa Mutua regionale che li deve trasmettere, per conoscenza, con le proprie osservazioni, entro il 31 marzo successivo all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
L'Amministrazione regionale provvede:
a) - all'integrazione nella misura non superiore ad un terzo della quota capitaria deliberata a carico dei coltivatori diretti e familiari.
b) - al rimborso totale o parziale della quota deliberata a carico dei coltivatori diretti e familiari iscritti nell'elenco mod. A.
È facoltà dell'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale di richiedere alle singole Casse Mutue Comunali la documentazione delle spese sostenute.
Art. 12
I Consiglieri eletti in rappresentanza della Regione in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale partecipano alle sedute in cui sono esaminate le deliberazioni e le documentazioni di cui agli articoli 7, 10 e 11.
I verbali delle sedute sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
I Consiglieri riferiscono in merito all'osservanza del presente regolamento e comunicano all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale le loro osservazioni e proposte ai fini del perfezionamento dell'assistenza mutualistica ai coltivatori diretti.
Prima della approvazione dei progetti del bilancio preventivo regionale, i predetti Consiglieri debbono trasmettere all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale una relazione recante le proposte e le osservazioni utili ai fini della determinazione dell'ammontare dello stanziamento annuo di bilancio da approvare per il finanziamento delle spese previste nel presente regolamento.
Art. 13
Le norme del presente regolamento sostituiscono quelle già approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 77, in data 29-5-1957, non ancora divenuta esecutiva.
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Il Vice Presidente del Consiglio, VUILLERMOZ, nella sua qualità di Presidente della Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale, che ha provveduto alla elaborazione del regolamento in esame, riferisce sui precedenti della questione ed illustra i singoli articoli del suddetto regolamento, soffermandosi in particolare sugli articoli che determinano la misura dell'intervento finanziario regionale per l'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti prevista dalla legge 22-11-1954 n. 1136 (assistenza sanitaria generica, assistenza ospedaliera ed assistenza farmaceutica).
Sottolinea il notevole sforzo compiuto dall'Amministrazione regionale in favore dei coltivatori diretti, ma esprime il rammarico che tale sforzo non abbia avuto, come sarebbe stato logico ed auspicabile, il conforto della collaborazione dei dirigenti della Cassa Mutua Regionale Coltivatori Diretti per la soluzione di un problema che interessa tutti gli agricoltori della Valle d'Aosta.
Riferisce, ad esempio, di aver personalmente richiesto al Direttore della Cassa Mutua regionale di voler ammettere a far parte della Giunta esecutiva della Cassa Mutua un rappresentante della Regione, da scegliersi in una terna di nomi designati dal Consiglio regionale, e precisa che, purtroppo, tale richiesta non è stata accolta.
A conferma e a dimostrazione che l'Amministrazione regionale ha fatto ogni sforzo possibile per la benemerita categoria dei coltivatori diretti, comunica che, mentre la Cassa Mutua regionale aveva precisato in circa Lire 23 milioni l'importo del contributo annuo da concedersi dalla Regione per l'integrazione della assistenza di malattia, in effetti, con l'applicazione del Regolamento elaborato dalla Commissione, l'intervento finanziario regionale viene a superare di gran lunga tale cifra, poiché viene ad ammontare a circa Lire 33 milioni.
Auspica che la buona volontà dimostrata dagli Amministratori della Regione trovi rispondenza nei dirigenti della Cassa Mutua regionale.
Il Consigliere PALMAS comunica che intende proporre due emendamenti chiarificatori concernenti uno l'articolo 10 e l'altro l'articolo 12.
Dopo aver rilevato che l'art. 10 stabilisce che l'Amministrazione regionale, oltre a quanto previsto dall'articolo 9, provvede alla integrazione del bilancio della Cassa Mutua regionale per l'estensione dell'assistenza ospedaliera ai coltivatori diretti, osserva che la spesa che fa carico alla Regione per la prestazione di tale assistenza non può, però, superare annualmente la cifra di Lire dieci milioni, come risulta dal comma 3° che dice: "Per far fronte a tali spese si provvederà con apposito stanziamento annuale nella misura, comunque, non superiore alle Lire 10 milioni".
Illustra il significato di tale disposizione e propone, per ragioni di chiarezza, che il comma 3° sia modificato ed approvato nella seguente formulazione:
"Per far fronte a tali spese si provvederà con apposito stanziamento da stabilirsi anno per anno e che per l'anno 1960 sarà stabilito in misura, comunque, non superiore alle lire 10 milioni".
Passando quindi all'art. 12, richiama l'attenzione del Consiglio sul seguente primo comma: "I Consiglieri eletti in rappresentanza della Regione in seno al Comitato direttivo della Cassa mutua regionale partecipano alle sedute in cui sono esaminate le deliberazioni e le documentazioni di cui agli articoli 7-10 e 11".
Precisa che, in base a tali disposizioni, sembrerebbe che i Consiglieri che rappresentano la Regione in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale possano e debbano partecipare soltanto alle sedute in cui sono esaminate le deliberazioni e le documentazioni di cui agli articoli 7-10 e 11.
Afferma che non è compatibile né concepibile una tale limitazione perché i rappresentanti della Regione partecipano di pieno diritto a tutta l'attività della Cassa mutua regionale e possono, inoltre, avere dei compiti particolari, come ad esempio quello di esaminare le deliberazioni e le documentazioni di cui agli articoli 7-10 e 11.
Propone, pertanto, che il primo comma dell'articolo 12 sia modificato ed approvato nella seguente formulazione: "I Consiglieri eletti in rappresentanza della Regione in seno al Comitato direttivo della Cassa mutua regionale, nell'espletamento delle loro funzioni, devono particolarmente esaminare le deliberazioni e le documentazioni di cui agli articoli 7-10 e 11".
L'Assessore CHANTEL premette che, a suo avviso, l'onere della spesa relativa all'assistenza di malattia ai lavoratori dovrebbe far carico totalmente allo Stato, come avviene in altri paesi, ad esempio in Inghilterra.
Rileva che, purtroppo, così non è in Italia e, pertanto, l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti deve essere integrata da altri Enti.
Ciò premesso, riferisce che il regolamento in discussione è stato elaborato sulla falsariga della legge dello Stato 22 novembre 1954, n. 1136, che estende l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.
Sottolinea il notevole apporto finanziario che viene dato dalla Regione per l'integrazione dell'assistenza ai coltivatori diretti della Valle d'Aosta e fa riferimento, in proposito, agli articoli 1-6-9-10 e 11, in esame, articoli che illustra.
Per quanto riguarda l'articolo 10, - che stabilisce che l'Amministrazione regionale, oltre a quanto previsto dall'articolo 9, provvede altresì all'integrazione del bilancio della Cassa Mutua regionale per l'estensione dell'assistenza ospedaliera ai coltivatori diretti, fino ad un limite massimo di spesa annua di Lire 10 milioni, - comunica che tale limite massimo è stato stabilito dalla Commissione consiliare dopo aver sentito in merito l'avviso del Dr. Adam, dirigente della Cassa mutua regionale.
Ritiene che la somma di Lire 10 milioni, se amministrata con saggezza, equità e con vero senso di collaborazione, dovrebbe essere sufficiente per assicurare l'assistenza ospedaliera ai coltivatori diretti.
Riferisce che, al fine di poter fare un utile confronto, ha creduto bene di assumere informazioni presso altre Regioni a Statuto speciale circa i contributi erogati per l'integrazione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti e di avere così potuto accertare che lo sforzo finanziario compiuto dalla nostra Regione supera, in proporzione, di gran lunga quello delle altre Regioni a Statuto speciale. Cita, ad esempio, la Regione Trentino-Alto Adige che, per circa 100 mila coltivatori diretti, eroga annualmente un contributo di Lire 50 milioni rilevando che l'apporto finanziario della nostra Regione è invece di 33 milioni per circa 23 mila coltivatori diretti, familiari compresi.
Il Consigliere BORDON, dà atto anzitutto che lo sforzo compiuto dall'Amministrazione regionale in favore della benemerita categoria dei coltivatori diretti è stato notevole.
Riferendosi poi alle dichiarazioni fatte dal Vice Presidente Vuillermoz, rileva che il rifiuto opposto dal Direttore della Cassa Mutua regionale alla richiesta di ammettere a fare parte della Giunta esecutiva della Cassa Mutua un rappresentante della Regione non deve essere dimenticato e ne illustra le ragioni.
Comunica di avere avuto sentore che anche i dirigenti della Cassa mutua regionale hanno provato delle delusioni ed, in proposito, richiama l'attenzione del Consiglio sull'articolo 2 del Regolamento che stabilisce che alla compilazione degli elenchi dei coltivatori diretti che si trovano in particolare stato di bisogno provvede una Commissione composta dal Presidente dell'Ente Comunale di Assistenza, che la presiede, dal Presidente della Cassa Mutua Comunale Coltivatori Diretti con funzioni di Vice Presidente, da tre membri delegati dal Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza e da due Membri delegati dal Consiglio della Cassa Mutua Comunale Coltivatori Diretti.
Chiede se la composizione di detta Commissione sia uguale a quella prevista dal regolamento approvato il 29 maggio 1957 o se sia variata.
Precisa che tale sua richiesta ha la sua ragione di essere, anzitutto perché, secondo quanto gli è stato riferito, il regolamento precedente prevedeva un numero uguale di rappresentanti sia per la Cassa Mutua Comunale Coltivatori Diretti (uno più tre) che per il Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza (uno più tre).
L'Assessore CHANTEL, premesso che il Regolamento approvato a suo tempo non è mai entrato in vigore, informa che la Commissione di cui al citato articolo 2 è composta secondo quanto prescritto dalla legge 22 novembre 1954 n. 1136, che estende l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.
Precisa che l'accertamento dello stato di bisogno è di pertinenza specifica dell'Ente Comunale per l'Assistenza e ritiene quindi logico che l'E.C.A. abbia un maggior numero di rappresentanti in seno alla Commissione di cui si tratta.
Segue discussione in merito fra il Consigliere BORDON, il quale insiste sulla sua proposta motivandone le ragioni, e l'Assessore CHANTEL, il quale ribadisce che la composizione della Commissione anzidetta è conforme alle direttive della menzionata legge dello Stato.
Il Consigliere MONTESANO comunica di aver partecipato alla seduta del Consiglio direttivo della Cassa Mutua Coltivatori Diretti in cui è stata esaminata la richiesta del Vice Presidente, Vuillermoz, di ammettere a far parte della Giunta esecutiva un rappresentante della Regione e afferma che la ragione unica del non accoglimento di tale richiesta è che i componenti della Giunta esecutiva vengono eletti dal Consiglio direttivo che li sceglie fra i suoi membri, a' sensi dell'art. 6 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.
Passando quindi all'esame del regolamento in discussione, rileva che la formulazione dell'articolo 9 è piuttosto complessa e ne illustra le ragioni.
Osserva, fra l'altro, che le spese relative al ricovero di infermi affetti da malattie mentali fanno carico per legge alle Provincie e, nel caso specifico, alla Regione, per cui ritiene opportuno che alla lettera B siano soppresse le parole "e mentali".
In merito alla lettera C, concernente l'assunzione a parziale carico della Regione, fino ad un importo massimo di Lire 20 mila, delle spese di ricovero per parti eutocici, rileva che, oltre alla Regione, vi sono altri Enti che concorrono al pagamento delle spese dei ricoveri di cui si tratta, come ad esempio la Cassa Mutua Coltivatori Diretti per un importo di Lire 7.500 ed in alcuni casi anche il Consorzio Antitubercolare, oltre alle famiglie delle ricoverate.
Osserva che, per motivi di carattere amministrativo, è opportuno che il pagamento alla Direzione dell'Istituto di ricovero sia fatto dall'Ente che ha autorizzato il ricovero, con diritto a questo Ente di rivalersi sugli altri Enti per le quote a loro carico ed eventualmente anche sulle famiglie delle ricoverate.
L'Assessore CHANTEL, per quanto concerne il problema delle spese di ricovero di infermi affetti da malattie mentali, osserva che le Provincie, nel caso specifico nostro è la Regione, hanno diritto di rivalersi, per quanto riguarda le spese in questione, sulle famiglie dei ricoverati stessi quando costoro o le loro famiglie si trovino in condizioni di poter pagare a' sensi di legge.
Rileva poi che molte volte, quando i soggetti sono recuperabili, i parenti preferiscono ricoverarli in Case di Cura private, anziché in Ospedali Psichiatrici, perché in determinate condizioni è più facile ottenere la guarigione del malato di mente.
Informa che, in base agli accordi intercorsi tra l'Amministrazione regionale e le Case di Salute, che hanno tutte aderito, sono state precisate la quota parte spettante al Medico curante e la quota di ricovero giornaliero, di modo che le famiglie dei malati di mente sappiano a priori quanto debbono spendere per il ricovero dei malati.
Precisa che, essendosi stabilito all'art. 9 - lettera C - che la Regione concorre nella misura massima di Lire 1.000 giornaliere al pagamento delle spedalità relative al ricovero di infermi affetti da malattie nervose e mentali presso Cliniche o Case di Cura private, regolarmente convenzionate, è escluso il pericolo che vengano prescelte senza particolari motivi le Cliniche e le Case di cura più lussuose e più costose.
Comunica che, in sostanza, l'Amministrazione regionale intende lasciare piena facoltà di scelta ai familiari per quanto riguarda l'Istituto di ricovero, fermo restando che in caso di ricovero presso Cliniche o Case di Cura private il contributo massimo della Regione è di Lire 1.000 giornaliere.
Circa la disposizione di cui alla lettera C, - concernente l'assunzione a parziale carico regionale, fino ad una cifra massima di Lire 20 mila, delle spese di ricovero per parti eutocici, - rileva che anche in questo caso si è seguito lo stesso concetto e cioè si è voluto lasciare libera ogni ammalata di ricoverarsi nell'Istituto preferito.
Fa presente che la Cassa Mutua comunale concorre al pagamento delle spese di ricovero per parti eutocici nella misura di Lire 7.500 e che, quindi, la partoriente, che una volta doveva sobbarcarsi l'onere di tutte le spese, praticamente ora non viene a spendere nulla per il suo ricovero.
Il Vice Presidente, VUILLERMOZ, rispondendo al Consigliere Montesano, dichiara di essere a conoscenza che i componenti della Giunta esecutiva delle Casse mutue sono eletti dal Consiglio direttivo, che li sceglie fra i suoi componenti, a' sensi dell'art. 6 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.
Osserva che i dirigenti della Cassa Mutua regionale, qualora avessero voluto collaborare con l'Amministrazione regionale, anziché rispondere con un rifiuto di carattere definitivo, avrebbero potuto comunicare di essere spiacenti di non poter accogliere la richiesta per il momento, ma di riservarsi di tenerla in evidenza per una eventuale possibilità in futuro.
Il Consigliere PALMAS, riferendosi alla discussione avvenuta sull'art. 9, propone che alla lettera B di tale articolo siano soppresse le parole "e mentali" e che il capoverso di tale lettera ("Le ordinanze di ricovero saranno emesse dall'Amministrazione regionale, la quale ne anticiperà le spese salvo ricupero della differenza a carico dei familiari dell'infermo") sia modificato e approvato nella seguente formulazione: "Le autorizzazioni per il ricovero a carico regionale saranno emesse dall'Amministrazione regionale, che anticiperà le spese salvo ricupero della differenza a carico dei familiari dell'infermo".
A motivazione della necessità della seconda proposta di modificazione, rammenta che l'emissione di ordinanze di ricovero degli infermi di mente in Ospedali psichiatrici è di competenza del Pretore e del Sindaco, quali Ufficiali di pubblica sicurezza, e del Questore.
Si dà atto che alla discussione generale sul regolamento partecipano altresì i Consiglieri LUCAT e MASCHIO.
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale, chiude la discussione generale e invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione dei singoli articoli del regolamento.
Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, con l'astensione del Consigliere BORDON (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: trenta; astenuti: uno).
Articoli 3-4-5-6-7-8 - Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati dal Consiglia ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Articolo 9 - Il Presidente, FILLIETROZ, rileva che in base agli emendamenti proposti dal Consigliere Palmas, la formulazione della lettera b) (primo e secondo comma) dell'articolo 9 verrebbe modificata ed approvata nel seguente testo:
"b) a parziale suo carico, nella misura massima di L. 1.000 giornaliere, le spese di spedalità relative al ricovero di infermi affetti da malattie nervose presse Cliniche o Case di Cura private, regolarmente convenzionate.
Le autorizzazioni per il ricovero a carico regionale saranno emesse dall'Amministrazione regionale, che anticiperà le spese salvo ricupero della differenza a carico dei familiari dell'infermo".
Si dà atto che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, l'articolo 9 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con la modifica proposta dal Consigliere Palmas alla lettera b) che è approvata nel testo sopra riportato.
(Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Articolo 10 - Si dà atto che l'articolo 10 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con la modifica proposta dal Consigliere Palmas al comma terzo, che è approvato nella seguente nuova formulazione:
"Per far fronte a tali spese si provvederà con apposito stanziamento da stabilirsi anno per anno e che per l'anno 1960 sarà stabilito in misura, comunque, non superiore alle Lire 10 milioni".
(Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Articolo 11 - Si dà atto che l'articolo 11 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Articolo 12 - Il Presidente, FILLIETROZ, rammenta che, secondo la proposta fatta dal Consigliere Palmas, il primo comma dell'articolo 12 risulta modificato come segue:
"I Consiglieri eletti in rappresentanza della Regione in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale, nell'espletamento delle loro funzioni, devono particolarmente esaminare le deliberazioni e le documentazioni di cui agli artt. 7-10 e 11".
Si dà atto che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, l'art. 12 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli con la soprariportata modifica, proposta dal Consigliere Palmas, al primo comma, che è approvato nella formulazione sopra riportata.
(Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Articolo 13 - Si dà atto che l'articolo 13 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Il Presidente, FILLIETROZ, invita quindi il Consiglio a procedere alla votazione a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione, nel suo complesso, del testo del regolamento per l'applicazione della legge regionale n. 3 in data 20 dicembre 1955, sull'integrazione dell'assistenza ai Coltivatori Diretti.
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli ventinove ed un voto contrario, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti trentuno; votanti: trenta; astenutosi dalla votazione il Consigliere BORDON; scrutatori i Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET)
DELIBERA
di approvare il seguente regolamento per l'applicazione della legge regionale n. 3 in data 20 dicembre 1955, sull'integrazione dell'assistenza ai coltivatori diretti:
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 IN DATA 20 DICEMBRE 1955 SULL'INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA AI COLTIVATORI DIRETTI.
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3, l'Amministrazione regionale verserà per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile ai sensi della legge 22-11-1954 n. 1136, un contributo annuo di L. 100.
Detto contributo sarà devoluto a favore dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno, quale integrazione totale o parziale delle quote pro-capite dovute dagli stessi alle Casse Mutue Comunali.
Art. 2
L'accertamento dei coltivatori diretti in particolare stato di bisogno è effettuato mediante iscrizione degli stessi in appositi elenchi nominativi comunali mod. A.
Per la compilazione degli elenchi stessi è istituita, in ogni Comune, una Commissione composta da:
1) Il Presidente del Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza che la presiede.
2) Il Presidente della Cassa Mutua Comunale Coltivatori Diretti, con funzioni di Vice Presidente.
3) Tre membri delegati dal Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza.
4) Due membri delegati dal Consiglio della Cassa Mutua Comunale dei Coltivatori Diretti.
La Commissione viene convocata dal Presidente per l'esame delle domande e la successiva compilazione dell'elenco mod. A, suddividendo i coltivatori diretti in particolare stato di bisogno in due categorie:
1 cat. - integrazione totale delle quote individuali.
2 cat. - integrazione parziale delle quote individuali.
Funge da Segretario il Segretario dell'E.C.A.
Art. 3
La determinazione del particolare stato di bisogno dei coltivatori diretti viene effettuata attraverso accurata inchiesta e con criteri di assoluta obiettività prendendo in esame:
a) - reddito agrario, dominicale e altri redditi dell'azienda e della famiglia (bestiame e altri allevamenti, attività diverse, redditi di pensione, ecc.).
b) - composizione della famiglia; età dei genitori; conviventi con reddito fisso occupati nell'industria, commercio o presso altri Enti; oppure esercenti commercio, artigianato o industria in proprio;
c) - stato di salute e costituzione fisica dei familiari;
d) - avvenimenti straordinari che abbiano arrecato danni economici alla famiglia.
Art. 4
Gli elenchi nominativi mod. A debbono essere compilati dalla Commissione entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicati per 15 giorni agli Albi comunali.
Copia dei predetti elenchi, munita del referto di pubblicazione, viene successivamente dalle Casse Mutue Comunali inoltrata, per conoscenza, alla Cassa Mutua Regionale e all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale entro il 28 febbraio successivo.
Contro le risultanze degli elenchi stessi i coltivatori diretti possono inoltrare ricorso comparativo all'Assessorato Sanità ed Assistenza Sociale entro il 15 marzo di ciascun anno.
L'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale provvede all'istruttoria dei ricorsi e li sottopone all'esame della Giunta, a cui spetta la decisione definitiva in merito.
Art. 5
Le somme approvate ai fini dell'intervento finanziario regionale di cui all'art. 1 sono erogate dall'Amministrazione regionale alle Casse Mutue Comunali entro il 31 maggio di ciascun anno.
Entro il 31 luglio successivo le Casse Mutue Comunali debbono inviare il rendiconto di tali somme all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, mediante presentazione di elenco nominativo mod. B, nel quale dovranno essere apposte le firme dei capi famiglia beneficiari.
Art. 6
Ai fini della integrazione regionale dell'assistenza prevista all'art. 3 della legge regionale 20-12-1955, n. 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, predispone un piano di ripartizione delle somme da erogare alle Casse Mutue Comunali, in base alla disponibilità di bilancio, secondo il seguente ordine di precedenza:
a) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica;
b) - rimborso totale o parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese sostenute per malattie per le quali non è prevista la assistenza di legge e per eventi di natura straordinaria;
c) - rimborso parziale alle Casse Mutue Comunali delle spese per la estensione dell'assistenza farmaceutica.
Art. 7
Per l'attuazione di quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno la Cassa Mutua regionale deve inviare all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale copia dei conti consuntivi dell'anno precedente e copia dei bilanci preventivi dell'anno in corso delle Casse Mutue Comunali.
Art. 8
In relazione a quanto previsto all'art. 6 lettera a) l'Amministrazione regionale assegna un fondo nella misura di Lire 500 per ciascun coltivatore diretto e per ciascun familiare, assistibile ai sensi della legge 22-11-1954, n. 1136.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale prende in esame i singoli conti consuntivi delle Casse Mutue comunali e provvede ad una classificazione delle Casse Mutue comunali in ordine alle necessità che verranno dimostrate dai conti suddetti ed in relazione alla particolare ubicazione dei Comuni e delle frazioni (gestione ambulatorio, trasferte del medico) da sottoporsi all'esame della Giunta regionale.
La Giunta regionale approva la classificazione delle Casse Mutue Comunali e provvede alla ripartizione delle somme da erogarsi ad ognuna di esse.
È facoltà dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale di richiedere, a corredo dei conti consuntivi, la documentazione delle spese che le singole Casse Mutue Comunali hanno sostenuto per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica.
Art. 9
In relazione a quanto previsto all'art. 7 lettera b) l'Amministrazione regionale assumerà:
a) a totale suo carico le spese di spedalità relative ai ricoveri, disposti con ordinanza del Sindaco, per malattie infettive e contagiose, con esclusione delle forme tubercolari, che rientrano nei compiti di istituto del Consorzio Antitubercolare.
b) a parziale suo carico, nella misura massima di L. 1.000 giornaliere, le spese di spedalità relative al ricovero di infermi affetti da malattie nervose presso Cliniche o Case di Cura private, regolarmente convenzionate.
Le autorizzazioni per il ricovero a carico regionale saranno emesse dall'Amministrazione regionale, che anticiperà le spese salvo ricupero della differenza a carico dei familiari dell'infermo.
c) a parziale suo carico, con il contributo "una tantum" massimo di Lire 20.000, le spese di ricovero per parti eutocici.
Il contributo di cui sopra sarà liquidato direttamente alla Direzione dell'Istituto di ricovero su presentazione di copia delle relative contabilità.
d) a parziale o a totale suo carico le spese per l'acquisto di busti ed arti ortopedici, di cinti erniali e di apparecchi acustici.
Il rimborso delle spese stesse o l'eventuale contributo sarà devoluto a favore dell'interessato, su presentazione di regolare fattura.
Art. 10
In considerazione della particolare configurazione del territorio della Valle d'Aosta e della dislocazione delle sedi dei Consorzi di Condotte Mediche, l'Amministrazione regionale, oltre a quanto previsto dall'art. 9, provvede all'integrazione del bilancio della Cassa Mutua regionale per l'estensione dell'assistenza ospitaliera ai mutuati affetti da malattie normalmente curabili a domicilio.
Tali ricoveri dovranno essere giustificati dalle condizioni ambientali e dalla impossibilità di assistenza continua.
Per far fronte a tali spese si provvederà con apposito stanziamento da stabilirsi anno per anno e che per l'anno 1960 sarà stabilito in misura, comunque, non superiore alle Lire 10 milioni.
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disporrà la liquidazione della maggior spesa alla Cassa Mutua regionale su presentazione del relativo conto consuntivo documentato.
Art. 11
In relazione a quanto previsto all'art. 6 lettera c), le Casse Mutue Comunali devono deliberare l'eventuale contributo capitario a carico dei coltivatori diretti e le modalità ed i criteri di massima per l'estensione dell'assistenza farmaceutica.
Le deliberazioni stesse vengono inviate entro il 28 febbraio di ciascun anno alla Cassa Mutua regionale che li deve trasmettere, per conoscenza, con le proprie osservazioni, entro il 31 marzo successivo all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
L'Amministrazione regionale provvede:
a) - all'integrazione nella misura non superiore ad un terzo della quota capitaria deliberata a carico dei coltivatori diretti e familiari.
b) - al rimborso totale o parziale della quota deliberata a carico dei coltivatori diretti e familiari iscritti nell'elenco mod. A.
È facoltà dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale di richiedere alle singole Casse Mutue Comunali la documentazione delle spese sostenute.
Art. 12
I Consiglieri eletti in rappresentanza della Regione in seno al Comitato Direttivo della Cassa Mutua regionale, nell'espletamento delle loro funzioni, devono particolarmente esaminare le deliberazioni e le documentazioni di cui agli artt. 7-10 e 11.
I verbali delle sedute sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
I Consiglieri riferiscono in merito all'osservanza del presente regolamento e comunicano all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale le loro osservazioni e proposte ai fini del perfezionamento dell'assistenza mutualistica ai coltivatori diretti.
Prima della approvazione dei progetti del bilancio preventivo regionale, i predetti Consiglieri debbono trasmettere all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale una relazione recante le proposte e le osservazioni utili ai fini della determinazione dell'ammontare dello stanziamento annuo di bilancio da approvare per il finanziamento delle spese previste nel presente regolamento.
Art. 13
Le norme del presente regolamento sostituiscono quelle già approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 77, in data 29-5-1957, non ancora divenuta esecutiva.
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