Oggetto del Consiglio n. 537 del 14 novembre 1979 - Verbale

OGGETTO N. 537/79 - Disegno di legge regionale: "Inquadramento a ruolo e norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente del Convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64".

Con il presente disegno di legge la Regione si propone di dare una prima applicazione alle norme dettate dall'art. 31 della legge 16 maggio 1978, n. 196, che disciplina il passaggio alle dipendenze della Regione del Convitto nazionale "Federico Chabod" di Aosta, relativamente al personale non docente di detta istituzione, per il quale sussiste l'esigenza indifferibile di stabilire lo stato giuridico e il trattamento economico conseguenti al suo trasferimento alla Regione.

L'art. 1 definisce la pianta organica dei posti e del personale non docente e i criteri per le variazioni della tabella organica, in analogia a quanto previsto, per il personale in questione, dalla tabella B allegata al D.P.R. 31.5.1974, n. 420. Per le procedure relative è fatto rinvio alla legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, anche per quanto concerne l'istituzione di nuovi posti in via provvisoria nel caso di aumento del numero dei convittori e semiconvittori all'inizio dell'anno scolastico.

L'art. 2 applica al personale non docente del Convitto lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, previdenziale e assistenziale e l'orario di servizio previsti per il Personale non docente in servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione e lo estende anche alle qualifiche di infermiere, cuciniere, guardarobiere, custode, aiutante cuciniere, aiutante guardarobiere e accudiente, non previste dal vigente ordinamento regionale del personale scolastico non docente. In particolare, l'articolo in esame dispone in ordine ai requisiti di ammissione ai concorsi per la nomina in ruolo, per i quali rinvia alla vigente normativa regionale, adattando e integrando, per le qualifiche non ancora previste dall'ordinamento regionale, l'analoga disciplina dettata dal D.P.R. 31.5.1974, n. 420 per il personale non docente dello Stato.

L'art. 3 disciplina l'inquadramento nei ruoli regionali del personale già in servizio presso il Convitto, appartenente ai ruoli statali. In particolare, il personale non docente di ruolo nello Stato è inquadrato nei ruoli regionali, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, in applicazione dell'art. 48 della medesima legge n. 196/1978. Ferma restando questa decorrenza giuridica per l'inquadramento nei ruoli regionali, è mantenuta, per il personale non docente non di ruolo avente titolo all'immissione nei ruoli statali ai sensi dell'art. 18 della legge 9 agosto 1978, n. 463, la decorrenza economica della nomina in ruolo stabilita dallo Stato per il predetto personale, come previsto nella circolare del Ministero della pubblica istruzione (Gabinetto) n. 311 del 7 dicembre 1978, prot. n. 11589/201/PD, sul presupposto che tale personale è stato immesso nei ruoli statali per effetto di norma successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 196/1978.

Ovviamente, il personale che non presenterà domanda di inquadramento nei ruoli regionali sarà reimpiegato dallo Stato in conformità del 3° comma dell'art. 48 della legge n. 196/1978, avvenendo il trasferimento nei ruoli regionali sul presupposto del consenso del personale interessato, come previsto dal primo comma dell'art. 48 medesimo.

Il quarto comma dell'art. 3 del disegno di legge è diretto a garantire la posizione di carriera acquisita alle dipendenze dello Stato dal personale trasferito alla Regione, in conformità dell'ultimo comma del più volte citato art. 48 della legge n. 196/1978.

Con il settimo comma è disciplinato l'inquadramento nei ruoli regionali del personale al quale, pur avendo i requisiti per ottenere l'incarico a tempo indeterminato ai sensi delle disposizioni ministeriali (artt. 4 - 9 dell'O.M. 3 giugno 1977, concernente reimpiego, trasferimenti e nomine del personale non insegnante non di ruolo delle scuole e istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative per l'anno scolastico 1977/78), è stata conferita, in base a disposizioni transitorie dell'ufficio scolastico regionale adottate in dipendenza del trasferimento del Convitto nazionale "Federico Chabod" alla Regione, una supplenza su posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge 196/1978. La norma in esame dispone la nomina di questo personale nei ruoli regionali negli stessi termini e con le modalità previste dall'art. 18 della legge 9 agosto 1978, n. 463, al fine di salvaguardare per questo personale le posizioni giuridiche che avrebbe comunque conseguito se fosse rimasto alle dipendenze dello Stato, e cioè l'immissione in ruolo ai sensi del citato art. 18.

Con il penultimo comma si dispone, in applicazione di un principio proprio della legislazione regionale in materia di ordinamento scolastico e per esigenze di omogeneità normativa fra le diverse categorie di personale scolastico, la frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese.

L'ultimo comma riproduce analoga norma già inserita nel testo (art. 18) della l.r. 24 ottobre 1977, n. 64.

L'art. 4 prevede, per i posti di organico rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento del personale statale e nei limiti di organico, la possibilità, per il personale non docente appartenente ai ruoli regionali e distaccato a prestare servizio presso il Convitto regionale "Federico Chabod", di chiedere l'inquadramento nel posto di organico ricoperto per comando, purché sia in possesso dei requisiti previsti per la nomina nel posto medesimo.

L'articolo consente, inoltre, (4° comma) di partecipare, in deroga ai limiti di età, ai concorsi per la nomina ai posti della Amministrazione regionale di carriera corrispondente a quella nella quale il servizio fu prestato al personale non docente non di ruolo del Convitto regionale "Federico Chabod" in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione nelle graduatorie regionali degli aspiranti a nuovo incarico del personale non docente del Convitto regionale "Federico Chabod", compilate ai sensi dell'O.M. 3 giugno 1 977 e valide per gli anni scolastici 1977/78 e 1978/79, secondo quanto di sposto dall'art. 3, 3° comma della legge 9 agosto 1978, n. 463;

2) servizio prestato presso il Convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta per almeno sei mesi, anche non consecutivi, alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'art. 5 integra la disciplina sul conferimento degli incarichi e supplenze al personale scolastico non docente, prevista dall'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, nell'ipotesi in cui per carenza di posti disponibili in organico non possa aver luogo, per alcune qualifiche, la procedura concorsuale, dato che le graduatorie dei concorsi hanno validità, ai sensi del citato art. 6, solo fino al termine dell'anno scolastico.

Con l'art. 6 si pongono in essere disposizioni transitorie per la copertura in via precaria dei posti di organico rimasti eventualmente disponibili dopo le operazioni di inquadramento del personale di ruolo.

Il primo comma conferma la validità, sino al completo espletamento dei concorsi, delle nomine conferite dal rettore su posti vacanti al personale non docente non di ruolo in servizio presso il Convitto regionale "Federico Chabod" ala data di entrata in vigore della presente legge.

Il secondo comma stabilisce le procedure per il conferimento di nuove supplenze in via transitoria e cioè fino all'espletamento dei concorsi, a seguito dei quali soltanto potrà subentrare il sistema regionale di reclutamento del personale non docente non di ruolo previsto dall'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64. In via provvisoria si prevede l'utilizzazione delle graduatorie di cui all'art. 6 della legge regionale n. 64/1977 per le qualifiche già previste dalla citata legge regionale e per quelle di custode e accudiente, mentre per le restanti qualifiche si fa riferimento alle graduatorie compilate in base alle disposizioni dell'O.M. 3 giugno 1977, che conservano validità fino all'espletamento dei concorsi, ma comunque non oltre il termine dell'anno scolastico in corso, onde non vanificare la norma introdotta con il comma aggiuntivo di cui all'art. 5 nell'ipotesi in cui i concorsi non si effettuino per mancanza di posti.

L'ultimo comma dispone in ordine al trattamento economico del personale non docente non di ruolo, con un necessario rinvio alla normativa regionale vigente in materia.

Gli articoli 7 e 8 prevedono gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo nonché 1a copertura delle relative spese.

La quantificazione della spesa è stata effettuata sulla base delle effettive necessità e suddivisa per la parte relativa agli arretrati per l'anno 1978 e per quella relativa all'anno in corso.

Per la copertura del nuovo onere a carico del bilancio della Regione, si è provveduto:

A) per L. 428.000.000 applicando il disposto dell'art. 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196 nel modo seguente:

-

spesa sostenuta dallo Stato nell'anno 1977 per il personale non docente del Convitto Nazionale F. Chabod:

Personale di ruolo (dati previsti dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Aosta)

L.

85.542.905

Personale incaricato (dati previsti dalla Direzione del Convitto Nazionale F. Chabod)

L.

112.513.962

Personale supplente (dati previsti dalla Direzione del Convitto Nazionale F. Chabod)

L.

7.034.449

---------------

Totale

L.

205.091.316

=======

-

Calcolo quota anno 1978

Spesa sostenuta dallo Stato nel 1977

L.

205.000.000

Periodo di spesa da sostenere dalla Regione nel 1978

7/12

----------------

Differenza

L.

119.583.331

Maggiorazione componente prezzi anno 1976

18,2%

---------------

Quota a favore Regione per l'anno 1978

L.

141.347.497

=======

-

Calcolo quota anno 1979

Spesa sostenuta dallo Stato nel 1977

L.

205.000.000

Maggiorazione componente prezzi 1977

40%

---------------

Quota a favore Regione per l'anno 1979

L.

287.000.000

=======

Riepilogo quota che lo Stato deve attribuire per il passaggio del Convitto "F. Chabod" alle dipendenze della Regione

anno 1978 (mesi 7)

L.

141.000.000

anno 1979

L.

287.000.000

---------------

Totale

L.

428.000.000

=======

B) per L. 119.000.000 mediante diminuzione dello stanziamento del capitolo 1925 della parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1979.

La diminuzione è relativa ad una parte degli oneri per mutui passivi autorizzati ed in corso di contrazione e le cui rate d'ammortamento decresceranno soltanto dal 1980.

Completano il disegno di legge gli allegati A - B - C.

L'allegato A fissa la pianta organica iniziale, assumendo come riferimento la rilevazione dei dati per la determinazione degli organici effettuata in base alla circolare del ministero P.I. n. 179 del 31 luglio 1978, Prot. n. 2623.

L'allegato B riproduce sostanzialmente i criteri contemplati dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 ai fini delle successive variazioni della tabella organica.

L'allegato C riporta, per i singoli ruoli, le tabelle di sviluppo del trattamento economico secondo i criteri già in vigore per il personale regionale.

Tabelle Allegati A, B, C

(omissis)

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Disegno di legge regionale n. 121

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .................n. .....:"INQUADRAMENTO A RUOLO E NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DOCENTE DEL CONVITTO REGIONALE "FEDERICO CHABOD" DI AOSTA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1977, N. 64".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La pianta organica dei posti e del personale non docente del Convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta è determinata, alla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, dalla tabella A annessa alla presente legge.

Le variazioni della predetta tabella sono disposte con le procedure indicate nell'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 e in conformità dei criteri previsti dalla tabella B annessa alla presente legge.

Nel caso di aumento del numero dei convittori e semiconvittori all'inizio dell'anno scolastico, l'Assessore alla pubblica istruzione provvede con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, nel rispetto dei criteri previsti dalla citata tabella B.

Articolo 2

Lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, previdenziale e assistenziale e l'orario di servizio del personale non docente del Convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta sono regolati dalle vigenti norme regionali sul personale non docente delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Tali disposizioni si estendono anche alle qualifiche della carriera esecutiva e ausiliaria di cui alla tabella A allegata alla presente legge, non contemplate dalla legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

Per ciascuna qualifica il trattamento economico iniziale e le successive classi di stipendio risultano dalla tabella C annessa alla presente legge.

Le funzioni e le mansioni del personale di cui alla presente legge sono quelle previste dagli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.

I concorsi per la nomina nei posti e alle qualifiche previsti dall'allegata tabella A sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

In particolare, le assunzioni nei posti di infermiere e di cuciniere sono effettuate secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64; per i guardarobieri, custodi, aiutanti cucinieri, aiutanti guardarobieri e accudienti si osservano le disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 2 della citata legge regionale.

Per la nomina nei posti di infermiere e di cuciniere è richiesto un titolo finale d'istruzione secondaria di primo grado, integrato da titoli di specializzazione specifica; per l'ammissione ai posti di guardarobiere, custode, aiutante cuciniere, aiutante guardarobiere e accudiente è richiesto il proscioglimento dall'obbligo scolastico integrato, ove necessario, da titoli professionali.

Le competenze di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, sono esercitate, per il personale non insegnante del Convitto regionale "Federico Chabod", rispettivamente dal Sovraintendente agli studi e dal rettore.

Parimenti nei confronti del personale non docente di cui alla presente legge le competenze attribuite dalla legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 al direttore didattico o preside sono esercitate dal rettore.

Articolo 3

Il personale non insegnante appartenente ai ruoli statali, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso il Convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta, è inquadrato a domanda, nei ruoli regionali: l'inquadramento determina l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 65 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

Il predetto personale sarà inquadrato nei ruoli regionali entro i limiti d'organico, sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza, con il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica dei ruoli regionali.

L'inquadramento nei ruoli regionali degli aventi titolo, ad eccezione del personale di cui al successivo comma, decorrerà a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196.

L'inquadramento nei ruoli regionali del personale immesso nei ruoli statali ai sensi dell'art. 18 della legge 9 agosto 1978, n. 463 decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore della legge 16 ,maggio 1978, n. 196 e, ai fini economici, dall'entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Al personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del presente articolo sarà riconosciuta ai fini economici e di carriera per intero l'anzianità maturata nell'amministrazione dello Stato, fatte salve le condizioni di maggior favore eventualmente derivanti dall'applicazione di disposizioni regionali.

Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei posti rimasti disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti commi è inquadrato, a domanda, con le stesse decorrenze previste per il personale di cui al quarto comma del presente articolo, il personale non docente non di ruolo, nominato in posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196 presso il Convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta e in servizio nei posti medesimi alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463. Le relative domande dovranno essere presentate nel termine indicato nel precedente sesto comma.

Il personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del presente articolo è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dalla Amministrazione regionale, sentite le organizzazioni Sindacali.

Per il personale non insegnante del Convitto proveniente dai ruoli dello Stato, assunto e inquadrato nel ruolo regionale ai sensi del presente articolo, l'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e delle indennità per cessazione dal servizio, di cui agli artt. 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, decorrerà dalla data effettiva di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali.

Articolo 4

Ultimate le operazioni di inquadramento di cui al precedente art. 3, il personale non docente appartenente ai ruoli regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge sia distaccato a prestare servizio presso il Convitto regionale "Federico Chabod" può essere inquadrato, a domanda, nel posto ricoperto per comando, purché sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione prescritti per la nomina nel posto medesimo.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti eventualmente disponibili dopo gli inquadramenti di cui all'art. 3 e al precedente primo comma saranno ricoperti mediante concorsi da espletarsi secondo le modalità indicate dalla presente legge, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente non di ruolo, iscritto nelle graduatorie regionali degli aspiranti a nuovo incarico del personale non docente del convitto regionale "Federico Chabod" per gli anni scolastici 1977/78 e 1978/79 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio presso il Convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta per almeno sei mesi, anche non consecutivi, è ammesso, in deroga ai limiti di età, ai concorsi per la nomina ai posti dell'Amministrazione regionale di carriera corrispondente a quella nella quale il servizio fu prestato.

Articolo 5

Per il conferimento di incarichi e supplenze e per la copertura dei posti previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, si provvede con le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

All'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Nel caso in cui, per alcune qualifiche non vi siano posti disponibili da mettere a concorso, al conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale scolastico non docente si provvede sulla base di graduatorie regionali annuali compilate per soli titoli.".

Articolo 6

Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura in via provvisoria dei posti di organico rimasti disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, conservano validità sino al completo espletamento dei concorsi previsti dal precedente art. 4 le nomine conferite dal rettore su posti vacanti al personale non docente non di ruolo in servizio presso il convitto regionale "Federico Chabod" alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, al conferimento delle supplenze per il corrente anno scolastico si provvede, sino ad espletamento dei concorsi previsti dal precedente art. 4, mediante l'utilizzazione delle seguenti graduatorie:

a) graduatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 per i posti relativi a qualifiche previste dall'art. 1 della legge medesima;

b) graduatorie regionali dei bidelli previste dall'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 per i posti di custode e accudiente;

c) graduatorie compilate in base a disposizioni impartite dall'ufficio scolastico regionale, valide alla data di entrata in vigore della presente legge, per i posti relativi alle restanti qualifiche.

Al personale non docente non di ruolo in servizio nel convitto regionale "Federico Chabod" alla data di entrata in vigore della presente legge è corrisposto il trattamento economico iniziale corrispondente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

Articolo 7

L'onere a carico della Regione per l'anno 1979 per l'applicazione della presente legge, previsto in L. 547.000.000, graverà:

a) per la parte relativa agli arretrati dovuti dal 1.6 al 31.12.1978 previsti in L. 187.000.000, sul cap. 540 della parte spesa del bilancio per l'anno 1979;

b) per L. 360.000.000 a titolo di retribuzione per l'anno 1979, sul cap. 6621 che si istituisce nella parte spesa del bilancio stesso.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede:

1) quanto a L. 428.000.000 mediante utilizzazione di pari importo della somma dovuta dallo Stato ai sensi dell'art. 49 della legge 16.5.1978, n. 196 e che viene iscritta al cap. 530 che si istituisce nella parte entrata del bilancio per l'anno 1979;

2) quanto a L. 119.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1925 della parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1979.

Per gli anni successivi, i relativi oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Articolo 8

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA:

Variazione in aumento

Cap.

530

(di nuova istituzione)

Somme dovute dallo Stato per il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate ai sensi della legge 16.5.1978, n. 196 (art. 49 legge 16.5.1978, n. 196)

L.

428.000.000=

PARTE SPESA:

Variazione in diminuzione

Cap.

1925

interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e anticipazioni di cassa

L.

119.000.000=

Variazioni in aumento

Cap.

540

Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale

L.

187.000.000=

Cap.

6621

(di nuova istituzione)

Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale "Federico Chabod" (art. 31 legge 16.5.1978, n. 196 e legge regionale

L.

360.000.000=

Articolo 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore Maria Ida Viglino.

M. Ida Viglino (U.V.) - La relazione che accompagna la legge ha dato tutte le indicazioni che potevano essere utili per meglio capire gli articoli di legge. Aggiungerò soltanto che questa legge è stata discussa e concordata con le Organizzazioni Sindacali, presenti i due rappresentanti del personale del Convitto "Chabod" e con la presenza del Responsabile dell'Ufficio personale della Regione, il Ragioniere Jans. Durante la discussione e presso la Commissione consiliare Affari Generali e la Commissione Pubblica Istruzione, riunitesi congiuntamente, ho risposto e chiarito alcune osservazioni, e quindi, rimanendo a disposizione dei Consiglieri, non credo che ci sia molto di più da dire su questa legge.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Cout.

Cout (P.C.I.) - Non per una discussione, ma per dire che finalmente è arrivata la legge. Già diverse volte l'avevamo sollecitata, avevamo già richiesto dei chiarimenti - lo ricordava già l'Assessore in Commissione - ed è stata concordata dai Sindacati; quindi per noi va bene e saremo senz'altro favorevoli.

Dolchi (P.C.I.) - Altri, in sede di discussione generale? Posso considerare chiusa la discussione generale? Prima di passare all'approvazione, articolo per articolo...quanti siamo? D'accordo.

Articolo 1. Colleghi Consiglieri, un attimo di attenzione, dobbiamo votare l'articolo 1. C'è qualcuno che chiede la parola? Metto allora in approvazione, per alzata di mano, l'articolo 1. Colleghi, stiamo votando una legge...ecco, vi prego, suoniamo e aspettiamo un attimo... Articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: ventuno

Votanti: ventuno

Favorevoli: ventuno

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Nessuno chiede la parola? Metto allora in approvazione l'articolo 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.

Esito della votazione:

Presenti: ventidue

Votanti: ventidue

Favorevoli: ventidue

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 3: stesso risultato.

Articolo 4: stesso risultato.

Articolo 5: stesso risultato.

Articolo 6: stesso risultato.

Articolo 7: stesso risultato.

Articolo 8: stesso risultato.

Articolo 9: stesso risultato. Ci sono dichiarazioni?

Tabella Allegato A. Metto in approvazione la tabella A. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Allora con l'entrata di Salvadori adesso siamo 23.

Esito della votazione:

Presenti: ventitré

Votanti: ventitré

Favorevoli: ventitré

Il Consiglio approva all'unanimità.

Tabella Allegato B: stesso risultato.

Tabella Allegato C: stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta sul complesso del disegno di legge n. 121.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: trenta

Votanti: trenta

Maggioranza: sedici

Favorevoli: ventinove

Contrari: uno

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 121.

Colleghi Consiglieri, abbiamo fatto un notevole lavoro oggi, per cui la Presidenza ritiene che gli oggetti ancora iscritti all'ordine del giorno possano essere abbondantemente discussi domani e arrivare, nel contempo, alla fine dell'ordine del giorno. Pertanto la Presidenza propone la sospensione dei lavori e la ripresa domani mattina alle ore 9,30. Ci sono obiezioni particolari? Il Consiglio è d'accordo, pertanto la seduta è sospesa. I lavori riprendono domani mattina alle ore 9,30 precise.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 18,46.